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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8497 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro nella persona della dott.ssa MA NI ha pronunciato in data 19.11.2025, all'esito della scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4873/2025 R.G. LAVORO e PREVIDENZA
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv. Pasquale Frisina e Maria Giovanna Cannavacciuolo.
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Laura Lembo
RESISTENTE oggetto: malattia professionale. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.02.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di essere un agente della Polizia Municipale di Napoli e di avere prestato attività lavorativa usurante dal 1980 al
2020 alle dipendenze del in qualità di vigile urbano motociclista addetto alla Controparte_2 viabilità, con orario di lavoro dalle ore 7:30 alle ore 14:15, o in diverso turno per circa sette, in aree urbane particolarmente caotiche, rumorose, trafficate, talvolta, in presenza di condizioni meteorologiche avverse;
di essere stato esposto a sollecitazioni micro-traumatiche da rumore a carico dell'apparato acustico con deficit di tipo neurosensoriale bilaterale nonché a sollecitazioni biomeccaniche, su strade disconnesse, tipiche del Comune di Napoli, trasferite sull'asse vertebrale con manifestazioni degenerative e discopatie multiple (alla guida di moto di servizio di grossa cilindrata e pesanti in particolare: Motoguzzi 850 -per i primi anni- e successivamente una Guzzi
1 500); di avere svolto l'intero turno di servizio in ambienti molto rumorosi ed invasi da traffico cittadino, anche accanto a cantieri stradali ove sono presenti moto-compattatori ed apparecchi ad aria compressa, in assenza di idonee cuffie oto-protettive; di essere risultato affetto dalle seguenti patologie: ipoacusia percettiva neurosensoriale bilaterale e discopatia vertebrale multipla invalidante;
di avere trasmesso in data 07/06/2023 all sede di Napoli denuncia di malattia CP_1 professionale per la lamentata “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e con successiva trasmissione del 05/11/2023 di avere integrato la denuncia chiedendo il riconoscimento anche della patologia rachide-lombare, come da RM cervicale dorsale lombare effettuata il 04/04/2023; di avere ricevuto dall'Ente, la comunicazione datata 04/06/2024, con la quale l ha rigettato la richiesta con la CP_3 seguente motivazione: “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza del nesso causale tra il rischio…e la malattia…. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione.”; di avere inutilmente esperito l'iter amministrativo. Egli, esposte le ragioni a sostegno dell'azione proposta, ha quindi concluso chiedendo “1)Accertare, confermare e dichiarare che le patologie di cui è affetto il ricorrente, siano considerate come conseguenza diretta delle lavorazioni espletate alle dipendenze del quale vigile urbano motociclista;
2)Riconoscere e Controparte_2 dichiarare il diritto del ricorrente alla giusta rendita o indennizzo in capitale, conseguente ai postumi derivanti dalle dette malattie professionali tabellate denunciate, nella rispettiva e/o complessiva misura indicata dalla consulenza medica di parte o in quella che sarà determinata da C.T.U., ovvero da quella diversa misura maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà opportuna, e per l'effetto condannare per le CP_1 funzioni assunte ex lege, in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore del ricorrente del relativo indennizzo ovvero, della corrispondente rendita, con decorrenza dalla denuncia ovvero, dall'evento o da quella diversa data accertata in corso di causa e fino al soddisfo, oltre interessi e svalutazione monetaria;
3)Condannare, in ogni caso, resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, da attribuirsi CP_4 ai sottoscritti procuratori antistatari”.
L' ha eccepito la mancanza dei requisiti di legge, in particolare ha dedotto che la CP_1 patologia denunciata non rientra tra le MP tabellate né è espressione di una malattia di origine professionale :non è stato, ad ogni buon conto, dimostrato il nesso causale con l'attività lavorativa svolta e ha rappresentato che il ricorrente oggetto presenta una patologia di natura extralavorativa, per cui ha concluso chiedendo di “rigettare l'avversa domanda in quanto destituita di fondamento nel merito, condannando l'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari per i motivi specificati.”.
Dopo l'espletamento di una consulenza medico-legale, acquisite note di trattazione scritta, la causa, in data odierna, è stata decisa con sentenza di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
La domanda deve essere accolta per quanto di ragione.
Quanto alla normativa applicabile, deve osservarsi che la presente fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
2 Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in CP_1 luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione del . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro CP_1 trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità degli infortuni e delle malattie professionali, è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il
3 sistema previdente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte «l'attitudine al lavoro.
Orbene, quanto alla concreta fattispecie che occupa, in cui l non ha contestato le CP_1 mansioni svolte dal ricorrente (cfr. pag. 2 della memoria) la controversia si è incentrata sull'accertamento del nesso causale tra le stesse e la patologia da cui il ricorrente ha dedotto di essere affetto e si è proceduto quindi alla nomina di un CTU, onde accertare il nesso di causalità tra la patologia e le mansioni svolte.
Il dott. , specialista in ortopedia e traumatologia, ha accertato che Persona_1
“Dall'insieme dei dati anamnestici e clinici ora descritti risulta che, il Sig presenta una patologia Parte_1 osteoarticolare caratterizzata da discopatie con particolar localizzazione al segmento cervicale e lombosacrale con protusioni discali multiple e conseguente rigidità del rachide e limitazioni della mobilità e della motilità su base antalgica. Si evidenzia altresì una modificazione della postura per rettilinizzazione della lordosi cervicale e lombare, modico sbandamento del tronco a sin. L'esame clinico evidenzia una sofferenza radicolare sia delle radici del plesso cervicale che lombosacrale. La sintomatologia dolorosa caratterizzata da cervicalgia e lombalgia cronica è presente da molti anni e pur tenendo conto delle concause extralavorative quali l'età, sesso e conformazione anatomica, queste non spiegano fino in fondo come tali lesioni si siano manifestate in maniera significativa in età relativamente giovane. Pertanto, è da ritenere convalidato il nesso concausale con le mansioni svolte dal ricorrente e le lesioni riportate. Il ricorrente è stato esposto per anni a vibrazioni legate all'uso continuativo del mezzo di trasporto (motocicletta in dotazione) e alle prolungate stazioni erette che determinano una continua e duratura ricerca di equilibrio con tensione muscolare cui sottende tutta la muscolatura ed in particolare quella del tronco e degli arti inferiori che alla lunga determinano contratture che assumono i caratteri di patologia. Le ripercussioni sulle strutture osteoarticolari sono determinate da tali microtraumi ripetuti con fenomeni precoci osteodegenerativi che colpiscono i dischi intervertebrali, le docce paravertebrali e di conseguenza le radici nervose. L' impegno muscolare statico e dinamico ha avuto ripercussioni sull'apparato osteoarticolare specialmente del rachide lombosacrale. Le continue sollecitazioni dovute alle vibrazioni della motocicletta in dotazione, cui sottende tutta la muscolatura ed in particolare quella del tronco alla lunga hanno determinato contratture che assumono i caratteri di patologia. Le ripercussioni sulle strutture osteoarticolari sono determinate da tali microtraumi ripetuti con fenomeni precoci osteodegenerativi che colpiscono i dischi intervertebrali, le docce paravertebrali e di conseguenza le radici nervose. Le patologie in oggetto, in un primo tempo non tabellate, come malattie professionali, successivamente hanno trovato collocazione nelle tabelle del danno biologico introdotte con il D.M. 12/07/2000 ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b, del D.L. del 23/02/2000, n. 38. Per analogia a diagnosi non previste dalle tabelle è giusto fare riferimento al codice 213 in quanto pur in assenza di una manifesta ernia discale, la presenza di protusioni discali multiple sia a livello cervicale che lombosacrale, con sofferenze radicolari croniche fanno orientare per una patologia osteoarticolare cronica ingravescente. Allo stesso modo l'ipoacusia per le alte frequenze è indicativa della continua esposizione a rumori continui e tipici del traffico stradale. L'ipoacusia da rumore del traffico ad alte frequenze, come nel caso in esame, è una perdita dell'udito che colpisce le frequenze più alte appunto, spesso causata dall'esposizione prolungata a rumori forti come quelli del traffico
4 veicolare. Questo tipo di perdita uditiva, definita ipoacusia parziale, può rendere difficile la comprensione del parlato, soprattutto quando ci sono suoni di sottofondo. Tale condizione può determinare difficoltà nel distinguere suoni come le consonanti sibilanti. Da quanto finora esposto, tenuto conto della anamnesi, della visita e del riscontro funzionale obiettivo si può concludere che il periziando presenta postumi invalidanti conseguenti all'attività professionale svolta che menomano il suo stato di salute e di benessere psico-fisico nella misura del 12% di invalidità permanente inteso come danno biologico. Si riconferma compatibile il rapporto causale eziologico tra l'attività svolta dal ricorrente e la patologia riscontrata”.
La consulenza si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta nonché coerente nelle conclusioni e può essere fatta propria dal Giudicante, anche in assenza di contestazioni. A tale riguardo, va dato atto che l'ausiliario ha compiutamente replicato alle osservazioni del CTP di parte ricorrente (il quale nella ctp allegata auspicava il 22%), offrendo una plausibile motivazione del percorso accertativo e delle conclusioni a cui è pervenuto.
Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione ed al ricorrente spetta l'indennizzo in capitale ex art. 13 d.lgs. 38/2000, nella suddetta misura del 12% a decorrere dal 01/02/2024, oltre accessori di legge.
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso che dà luogo, per la percentuale invalidante accertata ad un beneficio -l'indennizzo in capitale- diverso e minore rispetto a quello conseguente alla superiore percentuale auspicata, si compensano per la metà e per la restante parte seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u. si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente ha subito, per effetto della malattia professionale contratta, una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura del 12% a decorrere dal
07/06/2023, e per l'effetto condanna l alla corresponsione in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale, ex art. 13 d.lgs. 38/2000, oltre interessi legali;
liquida le spese in € 1.508,00 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna l al pagamento della restante metà delle spese di lite, oltre iva, cpa come per legge, con CP_1 attribuzione ai procuratori anticipatari;
liquida le spese di c.t.u. con separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, 19.11.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa MA NI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro nella persona della dott.ssa MA NI ha pronunciato in data 19.11.2025, all'esito della scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4873/2025 R.G. LAVORO e PREVIDENZA
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv. Pasquale Frisina e Maria Giovanna Cannavacciuolo.
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Laura Lembo
RESISTENTE oggetto: malattia professionale. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.02.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di essere un agente della Polizia Municipale di Napoli e di avere prestato attività lavorativa usurante dal 1980 al
2020 alle dipendenze del in qualità di vigile urbano motociclista addetto alla Controparte_2 viabilità, con orario di lavoro dalle ore 7:30 alle ore 14:15, o in diverso turno per circa sette, in aree urbane particolarmente caotiche, rumorose, trafficate, talvolta, in presenza di condizioni meteorologiche avverse;
di essere stato esposto a sollecitazioni micro-traumatiche da rumore a carico dell'apparato acustico con deficit di tipo neurosensoriale bilaterale nonché a sollecitazioni biomeccaniche, su strade disconnesse, tipiche del Comune di Napoli, trasferite sull'asse vertebrale con manifestazioni degenerative e discopatie multiple (alla guida di moto di servizio di grossa cilindrata e pesanti in particolare: Motoguzzi 850 -per i primi anni- e successivamente una Guzzi
1 500); di avere svolto l'intero turno di servizio in ambienti molto rumorosi ed invasi da traffico cittadino, anche accanto a cantieri stradali ove sono presenti moto-compattatori ed apparecchi ad aria compressa, in assenza di idonee cuffie oto-protettive; di essere risultato affetto dalle seguenti patologie: ipoacusia percettiva neurosensoriale bilaterale e discopatia vertebrale multipla invalidante;
di avere trasmesso in data 07/06/2023 all sede di Napoli denuncia di malattia CP_1 professionale per la lamentata “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e con successiva trasmissione del 05/11/2023 di avere integrato la denuncia chiedendo il riconoscimento anche della patologia rachide-lombare, come da RM cervicale dorsale lombare effettuata il 04/04/2023; di avere ricevuto dall'Ente, la comunicazione datata 04/06/2024, con la quale l ha rigettato la richiesta con la CP_3 seguente motivazione: “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza del nesso causale tra il rischio…e la malattia…. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione.”; di avere inutilmente esperito l'iter amministrativo. Egli, esposte le ragioni a sostegno dell'azione proposta, ha quindi concluso chiedendo “1)Accertare, confermare e dichiarare che le patologie di cui è affetto il ricorrente, siano considerate come conseguenza diretta delle lavorazioni espletate alle dipendenze del quale vigile urbano motociclista;
2)Riconoscere e Controparte_2 dichiarare il diritto del ricorrente alla giusta rendita o indennizzo in capitale, conseguente ai postumi derivanti dalle dette malattie professionali tabellate denunciate, nella rispettiva e/o complessiva misura indicata dalla consulenza medica di parte o in quella che sarà determinata da C.T.U., ovvero da quella diversa misura maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà opportuna, e per l'effetto condannare per le CP_1 funzioni assunte ex lege, in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore del ricorrente del relativo indennizzo ovvero, della corrispondente rendita, con decorrenza dalla denuncia ovvero, dall'evento o da quella diversa data accertata in corso di causa e fino al soddisfo, oltre interessi e svalutazione monetaria;
3)Condannare, in ogni caso, resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, da attribuirsi CP_4 ai sottoscritti procuratori antistatari”.
L' ha eccepito la mancanza dei requisiti di legge, in particolare ha dedotto che la CP_1 patologia denunciata non rientra tra le MP tabellate né è espressione di una malattia di origine professionale :non è stato, ad ogni buon conto, dimostrato il nesso causale con l'attività lavorativa svolta e ha rappresentato che il ricorrente oggetto presenta una patologia di natura extralavorativa, per cui ha concluso chiedendo di “rigettare l'avversa domanda in quanto destituita di fondamento nel merito, condannando l'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari per i motivi specificati.”.
Dopo l'espletamento di una consulenza medico-legale, acquisite note di trattazione scritta, la causa, in data odierna, è stata decisa con sentenza di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
La domanda deve essere accolta per quanto di ragione.
Quanto alla normativa applicabile, deve osservarsi che la presente fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
2 Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in CP_1 luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione del . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro CP_1 trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità degli infortuni e delle malattie professionali, è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il
3 sistema previdente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte «l'attitudine al lavoro.
Orbene, quanto alla concreta fattispecie che occupa, in cui l non ha contestato le CP_1 mansioni svolte dal ricorrente (cfr. pag. 2 della memoria) la controversia si è incentrata sull'accertamento del nesso causale tra le stesse e la patologia da cui il ricorrente ha dedotto di essere affetto e si è proceduto quindi alla nomina di un CTU, onde accertare il nesso di causalità tra la patologia e le mansioni svolte.
Il dott. , specialista in ortopedia e traumatologia, ha accertato che Persona_1
“Dall'insieme dei dati anamnestici e clinici ora descritti risulta che, il Sig presenta una patologia Parte_1 osteoarticolare caratterizzata da discopatie con particolar localizzazione al segmento cervicale e lombosacrale con protusioni discali multiple e conseguente rigidità del rachide e limitazioni della mobilità e della motilità su base antalgica. Si evidenzia altresì una modificazione della postura per rettilinizzazione della lordosi cervicale e lombare, modico sbandamento del tronco a sin. L'esame clinico evidenzia una sofferenza radicolare sia delle radici del plesso cervicale che lombosacrale. La sintomatologia dolorosa caratterizzata da cervicalgia e lombalgia cronica è presente da molti anni e pur tenendo conto delle concause extralavorative quali l'età, sesso e conformazione anatomica, queste non spiegano fino in fondo come tali lesioni si siano manifestate in maniera significativa in età relativamente giovane. Pertanto, è da ritenere convalidato il nesso concausale con le mansioni svolte dal ricorrente e le lesioni riportate. Il ricorrente è stato esposto per anni a vibrazioni legate all'uso continuativo del mezzo di trasporto (motocicletta in dotazione) e alle prolungate stazioni erette che determinano una continua e duratura ricerca di equilibrio con tensione muscolare cui sottende tutta la muscolatura ed in particolare quella del tronco e degli arti inferiori che alla lunga determinano contratture che assumono i caratteri di patologia. Le ripercussioni sulle strutture osteoarticolari sono determinate da tali microtraumi ripetuti con fenomeni precoci osteodegenerativi che colpiscono i dischi intervertebrali, le docce paravertebrali e di conseguenza le radici nervose. L' impegno muscolare statico e dinamico ha avuto ripercussioni sull'apparato osteoarticolare specialmente del rachide lombosacrale. Le continue sollecitazioni dovute alle vibrazioni della motocicletta in dotazione, cui sottende tutta la muscolatura ed in particolare quella del tronco alla lunga hanno determinato contratture che assumono i caratteri di patologia. Le ripercussioni sulle strutture osteoarticolari sono determinate da tali microtraumi ripetuti con fenomeni precoci osteodegenerativi che colpiscono i dischi intervertebrali, le docce paravertebrali e di conseguenza le radici nervose. Le patologie in oggetto, in un primo tempo non tabellate, come malattie professionali, successivamente hanno trovato collocazione nelle tabelle del danno biologico introdotte con il D.M. 12/07/2000 ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b, del D.L. del 23/02/2000, n. 38. Per analogia a diagnosi non previste dalle tabelle è giusto fare riferimento al codice 213 in quanto pur in assenza di una manifesta ernia discale, la presenza di protusioni discali multiple sia a livello cervicale che lombosacrale, con sofferenze radicolari croniche fanno orientare per una patologia osteoarticolare cronica ingravescente. Allo stesso modo l'ipoacusia per le alte frequenze è indicativa della continua esposizione a rumori continui e tipici del traffico stradale. L'ipoacusia da rumore del traffico ad alte frequenze, come nel caso in esame, è una perdita dell'udito che colpisce le frequenze più alte appunto, spesso causata dall'esposizione prolungata a rumori forti come quelli del traffico
4 veicolare. Questo tipo di perdita uditiva, definita ipoacusia parziale, può rendere difficile la comprensione del parlato, soprattutto quando ci sono suoni di sottofondo. Tale condizione può determinare difficoltà nel distinguere suoni come le consonanti sibilanti. Da quanto finora esposto, tenuto conto della anamnesi, della visita e del riscontro funzionale obiettivo si può concludere che il periziando presenta postumi invalidanti conseguenti all'attività professionale svolta che menomano il suo stato di salute e di benessere psico-fisico nella misura del 12% di invalidità permanente inteso come danno biologico. Si riconferma compatibile il rapporto causale eziologico tra l'attività svolta dal ricorrente e la patologia riscontrata”.
La consulenza si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta nonché coerente nelle conclusioni e può essere fatta propria dal Giudicante, anche in assenza di contestazioni. A tale riguardo, va dato atto che l'ausiliario ha compiutamente replicato alle osservazioni del CTP di parte ricorrente (il quale nella ctp allegata auspicava il 22%), offrendo una plausibile motivazione del percorso accertativo e delle conclusioni a cui è pervenuto.
Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione ed al ricorrente spetta l'indennizzo in capitale ex art. 13 d.lgs. 38/2000, nella suddetta misura del 12% a decorrere dal 01/02/2024, oltre accessori di legge.
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso che dà luogo, per la percentuale invalidante accertata ad un beneficio -l'indennizzo in capitale- diverso e minore rispetto a quello conseguente alla superiore percentuale auspicata, si compensano per la metà e per la restante parte seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u. si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente ha subito, per effetto della malattia professionale contratta, una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura del 12% a decorrere dal
07/06/2023, e per l'effetto condanna l alla corresponsione in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale, ex art. 13 d.lgs. 38/2000, oltre interessi legali;
liquida le spese in € 1.508,00 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna l al pagamento della restante metà delle spese di lite, oltre iva, cpa come per legge, con CP_1 attribuzione ai procuratori anticipatari;
liquida le spese di c.t.u. con separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, 19.11.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa MA NI
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