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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4347/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4347/2023 promossa da:
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. MARIA ANTONIETTA Parte_1 P.IVA_1 CATALDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sonia Bucci in MONTESILVANO, VIA SETTEMBRINI, N. 47
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2 avv.ti SARA TESTANI, MASSIMO BASILAVECCHIA e MIRTA GIARDINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in PESCARA, PIAZZA UNIONE, N. 4 APPELLATA nonché contro
PESCARA (P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA CP_2 P.IVA_3
MANSO ed elettivamente domiciliato presso la Casa comunale in Pescara, Piazza Italia, n. 1
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
Appellante: “L' avv. Cataldi per l'appellante precisa le conclusioni come da atto di appello che di seguito si riportano: “1) Annullare e riformare la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Pescara, dott.ssa Emilia Maria Della Fazia, n. 747/23 depositata il 20 giugno 2023 nel giudizio iscritto al R.G.
n.n. 4789/22 e non notificata e per l'effetto accogliere le domande spiegate nel primo grado quali 1)
Nel merito accertare e dichiarare la nullità, l'infondatezza e la illegittimità dell'accertamento esecutivo per omessa dichiarazione notificato il 30.9.22 dall' nei confronti della con il CP_3 Parte_1
conseguente annullamento dello stesso e dichiarazione che la somma intimata non è dovuta per tutte le motivazioni esposte nel ricorso anche previa disapplicazione del Regolamento Comunale e del P.G.I.
pagina 1 di 7 Del Comune di Pescara. Con vittoria di compensi legali da distrarre in favore del procuratore antistatario. Con vittoria di compensi legali del giudizio di appello”.
“I sottoscritti procuratori si riportano alle conclusioni, domande e difese formulate in atti CP_1
ed in particolare alle difese finali, ossia alla Comparsa conclusionale ed alla Memoria di replica depositate tempestivamente rispettivamente il 10.02.2025 ed il 24.02.2025, chiedendone l'integrale accoglimento. Si oppongono alle avverse domande ed impugnano e contestano le avverse richieste, deduzioni e difese ribadendone l'infondatezza in fatto e in diritto. Quanto alla Memoria di replica ex art. 189 n. 3 cpc della , peraltro tardivamente depositata il 25.02.2025, impugnano e contestano Pt_1
tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e tornano a rilevare l'inconferenza e l'irrilevanza della giurisprudenza richiamata dall'appellante: in particolare in relazione alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 22339/2004 poiché si riferisce alla fattispecie di opposizione ad un'ordinanza ingiunzione del 1999, dunque disciplinata dalla normativa anteriore - e non più vigente ratione temporis - per effetto della vigenza della L.160/2019 e quanto alla sentenza del Consiglio di Stato n.
5069 del 6.06.2024 poiché resa in tema di rilascio di visto di ingresso e relativa all'integrazione della motivazione in sede giudiziale di processo amministrativo. Dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande. Chiedono che la causa sia trattenuta a decisione”.
Comune di Pescara: “Con le presenti note scritte il Comune di Pescara, a ministero del sottoscritto difensore, insiste per l'accoglimento delle difese e conclusioni come rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello e chiede che la causa venga decisa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 29.11.2022 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Pescara in qualità di concessionaria per l'accertamento e la CP_1
riscossione del Canone Unico Patrimoniale per il Comune di Pescara, al fine di chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 13912298 del 28.09.2022, con il quale le era stato intimato il pagamento del complessivo importo di € 2.721,00, in ragione della presenza di un impianto pubblicitario sprovvisto di autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
2. A sostegno della domanda eccepiva l'infondatezza e l'illegittimità dell'accertamento esecutivo, assumendo l'indeterminatezza e non corrispondenza della condotta contestata alla fattispecie richiamata nel provvedimento impugnato;
eccepiva inoltre illegittimità del procedimento accertativo che, ai sensi degli artt. 11 e 12 del P.G.I., avrebbe dovuto essere preceduto da un verbale di accertamento e da diffida;
rilevava l'insussistenza della fattispecie sanzionata in quanto la pubblicità era stata effettuata tramite un impianto autorizzato con concessione edilizia, ancora valida ed efficace, in relazione al quale il Comune, pur a conoscenza della tipologia di impianto,
pagina 2 di 7 C non aveva mai effettuato alcun accertamento ai sensi del P.G: e aveva, fin dal 1985, Pt_1
dichiarato ogni anno l'impianto e pagato il canone, circostanza che, in forza della normativa introdotta dalla Legge n. 160/19, equivarrebbe a rilascio della autorizzazione alla diffusione del messaggio pubblicitario. Con 3. All'udienza del 31.01.2023 si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Pescara, titolare del gettito e soggetto deputato al rilascio dell'autorizzazione di cui parte attrice non risultava munita, insistendo nel merito per l'integrale rigetto dell'opposizione e la condanna di al pagamento dell'importo Pt_1
oggetto di ingiunzione, maggiorato di interessi e spese di lite.
4. Il Giudice di Pace autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di
Pescara, che si costituiva all'udienza del 18.04.2023, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del provvedimento impugnato.
5. All'udienza di discussione del 13.06.2023, le parti si riportavano agli atti ed il Giudice di Pace in data 20.06.2023 depositava sentenza con la quale rigettava il ricorso, confermando l'avviso di accertamento impugnato e compensando le spese del giudizio.
6. La sentenza veniva impugnata in data 27.12.2023 da che eccepiva, come primo motivo, Pt_1
l'indeterminatezza e non corrispondenza della condotta contestata alla fattispecie richiamata nel provvedimento impugnato;
come secondo motivo l'illegittimità del procedimento sanzionatorio e come terzo motivo l'insussistenza della fattispecie sanzionata. Con 7. In data 21.03.2024 si costituivano in giudizio e il Comune di Pescara, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
8. Considerato il carattere documentale della controversia la causa, concesso il termine a ritroso previsto dall'art. 189 c.p.c. la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 12.3.2025.
***
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
A. SULLA INFONDATEZZA DELL'APPELLO
a.1. Con il primo motivo di doglianza, l'appellante ha contestato la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha ritenuto efficace il verbale di accertamento esecutivo, con il quale è stato contestato a l'omessa dichiarazione di un impianto, in violazione “degli artt. 6 - 37 e 38 del Pt_1
suindicato Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di
Concessione del Suolo Pubblico”.
Sebbene il richiamo agli artt. 37 e 38 del Regolamento, riguardanti l'occupazione di suolo pagina 3 di 7 comunale, risulti effettivamente non pertinente alla fattispecie in esame, considerato che l'impianto pubblicitario di è collocato su edificio privato, il Giudice di pace aveva rigettato il primo Pt_1
motivo di opposizione ritenendo comunque pertinente il richiamo all'art. 6 del Regolamento
Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di Concessione del Suolo Pubblico
Con evidenziando che “L'avviso di accertamento impugnato è stato emesso dalla in presenza della mancata autorizzazione prescritta per l'esposizione pubblicitaria ed è irrilevante la natura privata dell'edificio su cui è installato l'impianto affissionale in oggetto, in quanto l'art. 6 del
Regolamento comunale fa riferimento a tutti gli impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade ed in vista di esse, per cui detto motivo di opposizione è privo di pregio”.
Occorre a questo punto precisare che l'indicazione, nell'avviso di accertamento, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, persegue la finalità di porre il contribuente in condizione di avere adeguata informazione delle circostanze di fatto e del titolo giuridico della pretesa impositiva, così da consentirgli di valutarne la fondatezza e quindi l'opportunità di esperire l'azione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur.
La motivazione dell'accertamento tributario, elemento necessario dell'atto, in funzione di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti previsti dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, assume quindi una funzione di garanzia nei confronti del destinatario dell'atto, poiché è solo attraverso la motivazione che a quest'ultimo è consentito di reagire agli effetti negativi che produce l'atto, nelle forme consentite dalla legge.
Come stabilito anche dalla Cassazione, in tema di violazioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore, della sanzione edittale da corrispondere non è di per sé causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione (Cass. civ., Sez. II,
15.11.2011, n. 23860).
Con Nel caso di specie, le indicazioni fornite da nell'avviso di accertamento, seppur sintetiche, risultano idonee a consentire all'appellante di avere adeguata informazione sulla natura della condotta contestata, posto che alla voce “dettaglio importi” dell'avviso impugnato, oltre alla dicitura “omessa dichiarazione/violazione regolamentare”, risultano espressamente indicati il soggetto passivo, il soggetto attivo, la descrizione ed ubicazione dell'impianto di riferimento,
l'ampiezza del cartello, l'annualità di riferimento e la descrizione analitica della sanzione applicata
(indennità, sanzione di omessa denuncia, interessi e spese).
pagina 4 di 7 Con Ulteriori dettagli sulle ragioni poste a fondamento della pretesa creditoria, azionata da , erano Con state fornite da nella corrispondenza intercorsa con l'appellante al quale aveva precisato che l'autorizzazione, in precedenza rilasciata a , era relativa all'esecuzione dei lavori effettuati Pt_1 molti anni prima dell'entrata in vigore delle nuove normative, ovvero all'installazione del manufatto avvenuta nel 1985, cosa ben diversa dalla autorizzazione con durata triennale prevista dall'art. 6 del citato Regolamento Comunale, ai sensi del quale: “l'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione/concessione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente dal canone”.
Come opportunamente rilevato dal Giudice di prime cure, il richiamo all'art. 6 del Regolamento
Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di Concessione del Suolo Pubblico, confacente alla condotta sanzionata, è sufficiente a determinare l'infondatezza del primo motivo di appello.
a.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., avendo il Giudice di omesso di esaminare il secondo motivo di opposizione, in cui si contesta l'irrogazione della sanzione prevista in caso di pubblicità abusiva, senza la preventiva diffida alla rimozione del mezzo pubblicitario, come previsto dagli artt. 11 e 12 del Piano Generale degli Impianti pubblicitari
(P.G.I.).
Dalla lettura della sentenza emerge che il Giudice di pace, dopo aver accertato la legittimazione
Con attiva di , aveva rigettato l'eccezione formulata da , evidenziando che: “Nel caso in Pt_1 esame, l' ha accertato che la società aveva ottenuto, nel 1985, dal Comune di CP_1 Parte_1
Pescara un'autorizzazione per l'installazione del manufatto, cosa diversa dall'autorizzazione con durata triennale prevista dall'art. 6 del suddetto Regolamento, e non si è adeguata alla nuova normativa. Al proposito, l'art. 12 del P.G.I. ha statuito che tutti i mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa secondo quanto previsto al precedente capitolo 11.9 del Piano”.
Va inoltre precisato che l'atto di accertamento è fondato sulla carenza di
“autorizzazione/concessione dell'Ente proprietario della strada” di cui all'art. 6 del Regolamento comunale sul canone unico, sulla base della quale è stata irrogata la sanzione prevista per la fattispecie.
Il procedimento sanzionatorio richiamato dall'appellante attiene invece all'ipotesi di difformità
pagina 5 di 7 dell'impianto, come per esempio l'ampiezza del cartello, rispetto alle previsioni di cui al PGI. Con Trattasi di ulteriore difformità che, sebbene segnalata da , non è stata oggetto di accertamento, risultando assorbente la questione dell'omessa autorizzazione.
Inoltre, gli artt. 11 e 12 del PGI impongono l'onere di preventiva diffida solo in relazione alla procedura di rimozione dell'impianto e non di semplice sanzione, come nel caso di specie.
Anche il secondo motivo di appello va pertanto rigettato.
a.3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza per mancanza/carenza di motivazione, nella parte in cui ha statuito, senza motivare il percorso logico-giuridico seguito, che
“è privo di fondatezza il terzo motivo di opposizione poiché la mancata contestazione negli anni successivi all'autorizzazione rilasciata nel 1985 è irrilevante. La ricorrente doveva adeguare
l'impianto pubblicitario esistente alla nuova normativa (art. 12 del P.G.I.) ed il canone unico annuale è stato istituito con la legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020). La mancata contestazione nelle precedenti annualità non dà luogo ad alcuna sanatoria della condizione di illegittimità dell'impianto, dell'obbligo di pagare il canone e le sanzioni di legge”.
Anche tale motivo d'appello risulta infondato, poiché il rigetto del terzo motivo di opposizione è stato adeguatamente motivato dal Giudice di prime cure.
La concessione edilizia di cui è titolare, consiste infatti in un'autorizzazione all'edificazione Pt_1 dell'impianto e non può in alcun modo sopperire alla diversa autorizzazione/concessione di cui all'art. 6 del Regolamento.
A nulla rilevano sia la mancata contestazione, in precedenza, dell'abusività dell'impianto, sia l'avvenuto pagamento del canone per le annualità precedenti, assumendo rilievo nel caso in esame solo l'assenza della prescritta autorizzazione.
La sentenza impugnata va quindi confermata, attesa l'infondatezza delle contestazioni formulate dall'appellante.
B. SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi, considerata la semplicità delle questioni controverse e l'assenza di attività istruttoria (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n.10206).
L'appellante è inoltre tenuto, ex art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ovvero da versare.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 4347/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
pagina 6 di 7 RIGETTA
l'appello.
CONDANNA
Con l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da e dal Comune di Pescara, che Pt_1
liquida, per ciascuna parte in € 852,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ovvero da versare.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 08.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Mattia Liberatore, funzionario addetto all'Ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4347/2023 promossa da:
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. MARIA ANTONIETTA Parte_1 P.IVA_1 CATALDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sonia Bucci in MONTESILVANO, VIA SETTEMBRINI, N. 47
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2 avv.ti SARA TESTANI, MASSIMO BASILAVECCHIA e MIRTA GIARDINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in PESCARA, PIAZZA UNIONE, N. 4 APPELLATA nonché contro
PESCARA (P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA CP_2 P.IVA_3
MANSO ed elettivamente domiciliato presso la Casa comunale in Pescara, Piazza Italia, n. 1
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
Appellante: “L' avv. Cataldi per l'appellante precisa le conclusioni come da atto di appello che di seguito si riportano: “1) Annullare e riformare la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Pescara, dott.ssa Emilia Maria Della Fazia, n. 747/23 depositata il 20 giugno 2023 nel giudizio iscritto al R.G.
n.n. 4789/22 e non notificata e per l'effetto accogliere le domande spiegate nel primo grado quali 1)
Nel merito accertare e dichiarare la nullità, l'infondatezza e la illegittimità dell'accertamento esecutivo per omessa dichiarazione notificato il 30.9.22 dall' nei confronti della con il CP_3 Parte_1
conseguente annullamento dello stesso e dichiarazione che la somma intimata non è dovuta per tutte le motivazioni esposte nel ricorso anche previa disapplicazione del Regolamento Comunale e del P.G.I.
pagina 1 di 7 Del Comune di Pescara. Con vittoria di compensi legali da distrarre in favore del procuratore antistatario. Con vittoria di compensi legali del giudizio di appello”.
“I sottoscritti procuratori si riportano alle conclusioni, domande e difese formulate in atti CP_1
ed in particolare alle difese finali, ossia alla Comparsa conclusionale ed alla Memoria di replica depositate tempestivamente rispettivamente il 10.02.2025 ed il 24.02.2025, chiedendone l'integrale accoglimento. Si oppongono alle avverse domande ed impugnano e contestano le avverse richieste, deduzioni e difese ribadendone l'infondatezza in fatto e in diritto. Quanto alla Memoria di replica ex art. 189 n. 3 cpc della , peraltro tardivamente depositata il 25.02.2025, impugnano e contestano Pt_1
tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e tornano a rilevare l'inconferenza e l'irrilevanza della giurisprudenza richiamata dall'appellante: in particolare in relazione alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 22339/2004 poiché si riferisce alla fattispecie di opposizione ad un'ordinanza ingiunzione del 1999, dunque disciplinata dalla normativa anteriore - e non più vigente ratione temporis - per effetto della vigenza della L.160/2019 e quanto alla sentenza del Consiglio di Stato n.
5069 del 6.06.2024 poiché resa in tema di rilascio di visto di ingresso e relativa all'integrazione della motivazione in sede giudiziale di processo amministrativo. Dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande. Chiedono che la causa sia trattenuta a decisione”.
Comune di Pescara: “Con le presenti note scritte il Comune di Pescara, a ministero del sottoscritto difensore, insiste per l'accoglimento delle difese e conclusioni come rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello e chiede che la causa venga decisa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 29.11.2022 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Pescara in qualità di concessionaria per l'accertamento e la CP_1
riscossione del Canone Unico Patrimoniale per il Comune di Pescara, al fine di chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 13912298 del 28.09.2022, con il quale le era stato intimato il pagamento del complessivo importo di € 2.721,00, in ragione della presenza di un impianto pubblicitario sprovvisto di autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
2. A sostegno della domanda eccepiva l'infondatezza e l'illegittimità dell'accertamento esecutivo, assumendo l'indeterminatezza e non corrispondenza della condotta contestata alla fattispecie richiamata nel provvedimento impugnato;
eccepiva inoltre illegittimità del procedimento accertativo che, ai sensi degli artt. 11 e 12 del P.G.I., avrebbe dovuto essere preceduto da un verbale di accertamento e da diffida;
rilevava l'insussistenza della fattispecie sanzionata in quanto la pubblicità era stata effettuata tramite un impianto autorizzato con concessione edilizia, ancora valida ed efficace, in relazione al quale il Comune, pur a conoscenza della tipologia di impianto,
pagina 2 di 7 C non aveva mai effettuato alcun accertamento ai sensi del P.G: e aveva, fin dal 1985, Pt_1
dichiarato ogni anno l'impianto e pagato il canone, circostanza che, in forza della normativa introdotta dalla Legge n. 160/19, equivarrebbe a rilascio della autorizzazione alla diffusione del messaggio pubblicitario. Con 3. All'udienza del 31.01.2023 si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Pescara, titolare del gettito e soggetto deputato al rilascio dell'autorizzazione di cui parte attrice non risultava munita, insistendo nel merito per l'integrale rigetto dell'opposizione e la condanna di al pagamento dell'importo Pt_1
oggetto di ingiunzione, maggiorato di interessi e spese di lite.
4. Il Giudice di Pace autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di
Pescara, che si costituiva all'udienza del 18.04.2023, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del provvedimento impugnato.
5. All'udienza di discussione del 13.06.2023, le parti si riportavano agli atti ed il Giudice di Pace in data 20.06.2023 depositava sentenza con la quale rigettava il ricorso, confermando l'avviso di accertamento impugnato e compensando le spese del giudizio.
6. La sentenza veniva impugnata in data 27.12.2023 da che eccepiva, come primo motivo, Pt_1
l'indeterminatezza e non corrispondenza della condotta contestata alla fattispecie richiamata nel provvedimento impugnato;
come secondo motivo l'illegittimità del procedimento sanzionatorio e come terzo motivo l'insussistenza della fattispecie sanzionata. Con 7. In data 21.03.2024 si costituivano in giudizio e il Comune di Pescara, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
8. Considerato il carattere documentale della controversia la causa, concesso il termine a ritroso previsto dall'art. 189 c.p.c. la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 12.3.2025.
***
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
A. SULLA INFONDATEZZA DELL'APPELLO
a.1. Con il primo motivo di doglianza, l'appellante ha contestato la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha ritenuto efficace il verbale di accertamento esecutivo, con il quale è stato contestato a l'omessa dichiarazione di un impianto, in violazione “degli artt. 6 - 37 e 38 del Pt_1
suindicato Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di
Concessione del Suolo Pubblico”.
Sebbene il richiamo agli artt. 37 e 38 del Regolamento, riguardanti l'occupazione di suolo pagina 3 di 7 comunale, risulti effettivamente non pertinente alla fattispecie in esame, considerato che l'impianto pubblicitario di è collocato su edificio privato, il Giudice di pace aveva rigettato il primo Pt_1
motivo di opposizione ritenendo comunque pertinente il richiamo all'art. 6 del Regolamento
Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di Concessione del Suolo Pubblico
Con evidenziando che “L'avviso di accertamento impugnato è stato emesso dalla in presenza della mancata autorizzazione prescritta per l'esposizione pubblicitaria ed è irrilevante la natura privata dell'edificio su cui è installato l'impianto affissionale in oggetto, in quanto l'art. 6 del
Regolamento comunale fa riferimento a tutti gli impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade ed in vista di esse, per cui detto motivo di opposizione è privo di pregio”.
Occorre a questo punto precisare che l'indicazione, nell'avviso di accertamento, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, persegue la finalità di porre il contribuente in condizione di avere adeguata informazione delle circostanze di fatto e del titolo giuridico della pretesa impositiva, così da consentirgli di valutarne la fondatezza e quindi l'opportunità di esperire l'azione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur.
La motivazione dell'accertamento tributario, elemento necessario dell'atto, in funzione di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti previsti dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, assume quindi una funzione di garanzia nei confronti del destinatario dell'atto, poiché è solo attraverso la motivazione che a quest'ultimo è consentito di reagire agli effetti negativi che produce l'atto, nelle forme consentite dalla legge.
Come stabilito anche dalla Cassazione, in tema di violazioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore, della sanzione edittale da corrispondere non è di per sé causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione (Cass. civ., Sez. II,
15.11.2011, n. 23860).
Con Nel caso di specie, le indicazioni fornite da nell'avviso di accertamento, seppur sintetiche, risultano idonee a consentire all'appellante di avere adeguata informazione sulla natura della condotta contestata, posto che alla voce “dettaglio importi” dell'avviso impugnato, oltre alla dicitura “omessa dichiarazione/violazione regolamentare”, risultano espressamente indicati il soggetto passivo, il soggetto attivo, la descrizione ed ubicazione dell'impianto di riferimento,
l'ampiezza del cartello, l'annualità di riferimento e la descrizione analitica della sanzione applicata
(indennità, sanzione di omessa denuncia, interessi e spese).
pagina 4 di 7 Con Ulteriori dettagli sulle ragioni poste a fondamento della pretesa creditoria, azionata da , erano Con state fornite da nella corrispondenza intercorsa con l'appellante al quale aveva precisato che l'autorizzazione, in precedenza rilasciata a , era relativa all'esecuzione dei lavori effettuati Pt_1 molti anni prima dell'entrata in vigore delle nuove normative, ovvero all'installazione del manufatto avvenuta nel 1985, cosa ben diversa dalla autorizzazione con durata triennale prevista dall'art. 6 del citato Regolamento Comunale, ai sensi del quale: “l'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione/concessione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente dal canone”.
Come opportunamente rilevato dal Giudice di prime cure, il richiamo all'art. 6 del Regolamento
Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di Concessione del Suolo Pubblico, confacente alla condotta sanzionata, è sufficiente a determinare l'infondatezza del primo motivo di appello.
a.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., avendo il Giudice di omesso di esaminare il secondo motivo di opposizione, in cui si contesta l'irrogazione della sanzione prevista in caso di pubblicità abusiva, senza la preventiva diffida alla rimozione del mezzo pubblicitario, come previsto dagli artt. 11 e 12 del Piano Generale degli Impianti pubblicitari
(P.G.I.).
Dalla lettura della sentenza emerge che il Giudice di pace, dopo aver accertato la legittimazione
Con attiva di , aveva rigettato l'eccezione formulata da , evidenziando che: “Nel caso in Pt_1 esame, l' ha accertato che la società aveva ottenuto, nel 1985, dal Comune di CP_1 Parte_1
Pescara un'autorizzazione per l'installazione del manufatto, cosa diversa dall'autorizzazione con durata triennale prevista dall'art. 6 del suddetto Regolamento, e non si è adeguata alla nuova normativa. Al proposito, l'art. 12 del P.G.I. ha statuito che tutti i mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa secondo quanto previsto al precedente capitolo 11.9 del Piano”.
Va inoltre precisato che l'atto di accertamento è fondato sulla carenza di
“autorizzazione/concessione dell'Ente proprietario della strada” di cui all'art. 6 del Regolamento comunale sul canone unico, sulla base della quale è stata irrogata la sanzione prevista per la fattispecie.
Il procedimento sanzionatorio richiamato dall'appellante attiene invece all'ipotesi di difformità
pagina 5 di 7 dell'impianto, come per esempio l'ampiezza del cartello, rispetto alle previsioni di cui al PGI. Con Trattasi di ulteriore difformità che, sebbene segnalata da , non è stata oggetto di accertamento, risultando assorbente la questione dell'omessa autorizzazione.
Inoltre, gli artt. 11 e 12 del PGI impongono l'onere di preventiva diffida solo in relazione alla procedura di rimozione dell'impianto e non di semplice sanzione, come nel caso di specie.
Anche il secondo motivo di appello va pertanto rigettato.
a.3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza per mancanza/carenza di motivazione, nella parte in cui ha statuito, senza motivare il percorso logico-giuridico seguito, che
“è privo di fondatezza il terzo motivo di opposizione poiché la mancata contestazione negli anni successivi all'autorizzazione rilasciata nel 1985 è irrilevante. La ricorrente doveva adeguare
l'impianto pubblicitario esistente alla nuova normativa (art. 12 del P.G.I.) ed il canone unico annuale è stato istituito con la legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020). La mancata contestazione nelle precedenti annualità non dà luogo ad alcuna sanatoria della condizione di illegittimità dell'impianto, dell'obbligo di pagare il canone e le sanzioni di legge”.
Anche tale motivo d'appello risulta infondato, poiché il rigetto del terzo motivo di opposizione è stato adeguatamente motivato dal Giudice di prime cure.
La concessione edilizia di cui è titolare, consiste infatti in un'autorizzazione all'edificazione Pt_1 dell'impianto e non può in alcun modo sopperire alla diversa autorizzazione/concessione di cui all'art. 6 del Regolamento.
A nulla rilevano sia la mancata contestazione, in precedenza, dell'abusività dell'impianto, sia l'avvenuto pagamento del canone per le annualità precedenti, assumendo rilievo nel caso in esame solo l'assenza della prescritta autorizzazione.
La sentenza impugnata va quindi confermata, attesa l'infondatezza delle contestazioni formulate dall'appellante.
B. SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi, considerata la semplicità delle questioni controverse e l'assenza di attività istruttoria (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n.10206).
L'appellante è inoltre tenuto, ex art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ovvero da versare.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 4347/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
pagina 6 di 7 RIGETTA
l'appello.
CONDANNA
Con l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da e dal Comune di Pescara, che Pt_1
liquida, per ciascuna parte in € 852,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ovvero da versare.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 08.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Mattia Liberatore, funzionario addetto all'Ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.
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