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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 500/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra rappresentata e Parte_1 difesa da: avv. CANNATI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentate e difese da: avv. DAMIANO LUCA, elettivamente domiciliate come in atti;
-appellate-
Oggetto: Altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 275/2024 del 03/10/2024, emessa dal
Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20/11/2025.
Svolgimento del processo
L'impugnata sentenza, indicata in oggetto, ha rigettato l'opposizione, proposta dalla
[...] con ricorso del 28/12/2023, al decreto n. 135/2023 emesso dal G.L. Parte_2
Parte del Tribunale di Vasto, con il quale si ingiungeva alla stessa il pagamento in favore di , e infermiere in servizio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 presso il P.O. di Vasto, delle somme rispettivamente di €. 1.500,00, €. 1.800,00 ed €.
2.400,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di compensi per prestazioni aggiuntive di vaccinazioni contro il virus Sars-Cov 2 rese nell'anno 2021, ma, rilevato l'avvenuto pagamento parziale delle somme ingiunte nei confronti della e della ha CP_1 CP_3
Parte revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato la opponente al pagamento delle relative differenze.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: ex art. 1 c. 464 l. n. 178/2020 le lavoratrici avevano diritto al compenso per le prestazioni aggiuntive rese, qualora le attività di vaccinazione fossero state svolte al di fuori dell'ordinario orario lavorativo istituzionale programmato e Parte fossero state direttamente finalizzate, in base alle disposizioni della datrice, alle attività utili a dare attuazione al piano vaccinale, previste dai precedenti c. 457 segg.; la
[...] aveva adottato, in attuazione di detta normativa, la delibera n. 356 del Parte_2
02/04/2021, approvando l'aggiornamento del piano vaccinale anti Sars-Cov-2 e prevedendo l'impiego nella campagna vaccinale del personale infermieristico, mediante attività da svolgersi, di norma, in orario di servizio, ovvero anche al di fuori, previa autorizzazione del
Dirigente in regime di prestazioni aggiuntive, con la corresponsione di un compenso a CP_4 tariffa oraria di €. 50,00 onnicomprensivi;
pertanto, non era necessaria, per lo svolgimento di attività al di fuori dell'orario di servizio, la sottoscrizione tra le parti di ulteriore apposito contratto, ovvero la sottoscrizione delle relative disposizioni di servizio anche dal DG aziendale, ovvero lo svolgimento della prestazione aggiuntiva nello stesso giorno in cui era stata prestata attività ordinaria, non essendo detti requisiti previsti dalla disciplina di Parte riferimento, ed avendo la previsto ciò solo dall'anno 2022; le lavoratrici, in base alle specifiche disposizioni di servizio del Referente Responsabile e del Dirigente prodotte, CP_4 erano state destinate allo svolgimento delle attività di vaccinazione, espressamente qualificate come prestazioni aggiuntive, con l'individuazione dei relativi turni ed orari;
dai cartellini marcatempo depositati risultavano, in corrispondenza dei turni e degli orari indicati nelle disposizioni, timbrature con il codice 07, utilizzato dalla per indicare le prestazioni Pt_2 aggiuntive;
detti turni ed orari erano stati prestati al di fuori e in aggiunta all'orario di servizio ordinario, con conseguente diritto delle lavoratrici al relativo compenso, nella misura prevista dalla delibera sopra richiamata;
era irrilevante che le lavoratrici, in base rai prospetti presenza prodotti, avessero chiuso le mensilità di riferimento, quanto all'orario ordinario, con un debito, poiché raffrontando l'orario prestato nelle mensilità precedenti esse erano sempre in credito;
le lavoratrici, in base ai prospetti orari prodotti ed ai conteggi correttamente elaborati in base ad essi, avevano diritto al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo Parte opposto, ma, avendo la datrice nelle more corrisposto alla la somma di €. CP_1
Parte 175,00, alla la somma di €. 300,00, la stessa andava condannata, previa CP_3 revoca del decreto ingiuntivo opposto, al pagamento nei confronti della e della CP_1 delle relative differenze, pari rispettivamente ad €. 1.325,00 ed €. 2.100,00, e nei CP_3 confronti della della somma di €. 1.800,00, già ingiunta. CP_2
Con ricorso depositato il 06/12/2024 l' Parte_1 ha impugnato detta sentenza, pronunciata il 03/10/2024, depositata in pari data e non notificata, deducendo, nei motivi articolati, erroneità della motivazione e violazione di legge, per quanto segue.
Motivo 1: le prestazioni aggiuntive andavano qualificate, ex art. 1 c. 464 e 464 bis l. n.
178/2020, come prestazioni libero-professionali, ed era quindi necessario, per lo svolgimento di esse, apposito accordo scritto, a pena di nullità; nella fattispecie non era stato concluso tra le parti, per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, specifico accordo, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, le appellate non avevano diritto a compenso alcuno, né erano dovuti compensi ex artt. 2126 o 2041 c.c., appunto in quanto si trattava di attività libero professionali e non subordinate.
Motivi 2 e 3: le prestazioni rese dalle appellate, oggetto della domanda avanzata in via monitoria, non potevano essere qualificate come aggiuntive, poiché esse, nei mesi in cui le avevano prestate, avevano reso un numero di turni settimanali inferiore ai 6 previsti dalla contrattazione collettiva di comparto, non avevano esaurito il debito orario normale, ed avevano goduto di ferie e permessi, ed anche i testi escussi avevano riferito che gli infermieri da destinare alle attività di vaccinazione erano individuati verificando quali di essi erano liberi da servizio ordinario e non erano in ferie o in permesso, senza verificare se essi avessero esaurito il debito orario ordinario, sicché dette prestazioni non potevano considerarsi come rese in aggiunta ed al di fuori dell'orario dei turni di lavoro ordinario;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, le appellate non avevano diritto a compenso ex art. 1 c. 464 l. n. 178/2020, e legittimamente essa appellante aveva corrisposto loro compensi a tale titolo solo nei casi in cui avessero reso prestazioni in eccedenza rispetto ai turni ordinari.
Motivo 4: contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, era irrilevante, ai fini del raggiungimento dell'orario ordinario mensile, che nei mesi precedenti a quelli oggetto di causa le appellanti fossero in credito orario, e che i saldi fossero sempre positivi, poiché, ex Parte art. 3 d.lgs. n. 66/2003 ed in base alla delibera n. 356/2021 ed all'art. 8 del regolamento Parte sull'orario di lavoro, le prestazioni possono essere quantificate come aggiuntive solo in riferimento alla base oraria settimanale e non a quella mensile.
Motivo 5: in ogni caso, anche volendosi considerare i saldi orari mensili, le prestazioni aggiuntive remunerabili erano non tutte quelle richieste dalle appellate, ma solo quelle che componevano l'eccedenza esposta nei saldi stessi, poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, solo queste ultime potevano qualificarsi come aggiuntive.
Motivo 6: le prestazioni rese dall'appellata il 08/02/2021 erano anteriori alla CP_1
Parte delibera n. 356/2021, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, non erano in ogni caso remunerabili, per difetto dei presupposti di cui all'art. 1 c. 464 l. n.
178/2020 e non risultando autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario.
Motivo 7: le somme richieste dalle appellate, anche qualora ritenute dovute, andavano in ogni caso compensate con quelle erogate loro a titolo di retribuzione ordinaria nei mesi in cui erano state rese le prestazioni, da ritenersi indebite poiché esse non avevano esaurito il debito orario ordinario, e l'impugnata sentenza aveva omesso di pronunciare sulla relativa istanza di compensazione, avanzata nell'atto di opposizione.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto delle domande avanzate in via monitoria dalle appellate, o, in subordine, la compensazione delle somme spettanti alle appellate con le retribuzioni da loro indebitamente percepite, con conseguente riquantificazione del dovuto.
, e si sono costituite in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, per le seguenti considerazioni.
Quanto al primo motivo, le prestazioni aggiuntive degli infermieri sono regolamentate dall'art. 1 c. 2 e 3 d.l. n. 402/2001, in base al quale le Aziende unità sanitarie locali, le
Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo, previa autorizzazione della
Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza;
tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all' ; sono ammessi a CP_5 svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalla stessa Amministrazione, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi, esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente, e che non abbiano beneficiato, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.
Le disposizioni in esame, in base al c. 6 del medesimo art. 2, ed agli artt.
6-quinquies d.l. n.
314/2004, 1 c. 2 d.l. n. 300/2006 e 4 c. 1 l. n. 120/2007, sono applicabili fino all'intervento, in materia, della contrattazione collettiva del quadriennio 2006/2009.
Gli artt. 13 del CCNL comparto Sanità 10/04/2008 (normativo 2006-2009 ed economico
2006-2007) e 12 CCNL comparto Sanità 31/07/2009 (economico 2008-2009), hanno semplicemente fatto richiamo dell'art. 2 d.l. n. 402/2001, e l'art. 6 c. 1 lett. d) del successivo
CCNL di comparto 21/05/2018 (triennio 2016/2018) ha meramente previsto la possibilità per le Regioni di emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa in materia, sicché le richiamate disposizioni di legge sono ormai stabilmente applicabili.
Con specifico riferimento alla fattispecie di causa, l'art. 1 c. 464 l. n. 178/2020 ha previsto, per l'attuazione del piano vaccinale di contrasto alla pandemia da Covid-19, che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, potevano ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115 c. 2 del CCNL dell'area Sanità - triennio 2016-2018, con aumento della tariffa oraria fissata dall'art. 24 c. 6 del medesimo
CCNL da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui al citato art. 6 c. 1 lett. d) del
CCNL comparto Sanità del 21/05/2018 - triennio 2016-2018, con aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, ferme le altre disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
È pertanto evidente, pur trattandosi di prestazioni espressamente qualificate dalla legge come libero-professionali, che nessuna norma prevede la necessità di stipulazione di ulteriore contratto di lavoro per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale infermieristico già alle dipendenze del SSN, ed anzi, al contrario, la regolamentazione dell'istituto (che ha con evidenza natura speciale rispetto a quella generale dei contratti della p.A.) è chiara nel senso che unici presupposti per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive Parte siano, nel regime ordinario di cui al d.l. n. 402/2001, la manifestazione di volontà della datrice di lavoro, l'autorizzazione regionale, la presenza in capo ai lavoratori di requisiti ccdd. soggettivi e la determinazione tariffaria (cfr., al riguardo, Cass. Sez. L. n. 18063 del
23/06/2023 rv. 668154 – 01, pienamente condivisa da questa Corte, che ha statuito che in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni aggiuntive ex d.l. n. 402/2001, richiamato dalla contrattazione collettiva del comparto sanità, è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti cc.dd. soggettivi e della determinazione tariffaria, quindi senza alcuna necessità di stipulazione di apposito contratto) e, nel regime di emergenza per il contrasto al Parte Covid-19 di cui all'art. 1 c. 464 l. n. 178/2020, la sola manifestazione di volontà della datrice di lavoro (essendo, come visto, già predeterminata la tariffa di compenso e non essendo necessaria autorizzazione regionale), nonché il possesso da parte degli infermieri interessati dei citati requisiti soggettivi di cui all'art. 1 c. 3 d.l. n. 402/2001.
Le previsioni della dDG n. 356 del 02/04/2021, che, per l'attuazione del piano Parte_3 straordinario vaccinale per il contrasto al virus Sars-Cov 2, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1 c. 464 l. n. 178/2020, dispone l'impiego degli infermieri al di fuori dell'orario ordinario di lavoro in regime di prestazioni aggiuntive ex d.l. n. 402/2001, secondo le disposizioni del dirigente competente, sono quindi pienamente legittime.
Pertanto, correttamente l'impugnata sentenza (pur avendo erroneamente ricondotto le prestazioni aggiuntive nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato) ha ritenuto che le appellate, infermiere impiegate per il piano vaccinale di cui alla l. n. 178/2020, avessero diritto al relativo compenso per il solo fatto di avere prestato le relative attività al di fuori degli ordinari turni di lavoro in base alle autorizzazioni del dirigente SAPS competente (non essendo in contestazione il possesso dei requisiti soggettivi di legge), senza necessità di previa sottoscrizione di appositi contratti.
Le contrarie deduzioni dell'appellante devono quindi ritenersi erronee.
Quanto alle prestazioni rese dall'appellata nel febbraio 2021, prima dell'adozione CP_1 della detta dDG n. 356/2021, oggetto del sesto motivo di appello, pur essendo condivisibile la doglianza di omessa pronuncia sollevata dall'appellante, in quanto l'impugnata sentenza non contiene statuizioni al riguardo, le deduzioni dell'appellante sono erronee.
Difatti, alla lavoratrice è comunque dovuto compenso, alle sopra richiamate condizioni, Parte essendo il piano vaccinale della appellante già in essere in base alla precedente dDG n.
1202 del 30/12/2020, che parimenti prevedeva l'impiego di infermieri in regime di prestazioni aggiuntive, come si evince chiaramente dai richiami fatti ad essa dalla citata dDG n.
356/2021, dalla relativa disposizione di servizio del dirigente di Vasto del 06/02/2021 CP_4
(cfr. doc. 3 fascicolo fase monitoria) e dall'imputazione a prestazione aggiuntiva (con il Parte codice 07, pacificamente utilizzato presso la appellante a tali fini) del relativo turno di lavoro (cfr. doc. 1 fascicolo fase monitoria).
Quanto ai motivi di appello secondo, terzo, quarto e quinto, attinenti alla possibilità di qualificare le prestazioni per cui è causa come aggiuntive se rese in periodi in cui le infermiere appellate avevano debito orario in base ai prospetti presenze in atti, va osservato che, in base all'espresso tenore letterale dell'art. 1 c. 2 e 3 d.l. n. 402/2001 cit., sono qualificate aggiuntive tutte le prestazioni orarie rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza, da parte di personale che non benefici, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione a qualsiasi titolo dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.
L'unico presupposto oggettivo di tali prestazioni è cioè costituito dal fatto che l'attività sia resa oltre l'impegno di servizio da parte di lavoratore che non benefici, nella relativa mensilità, di riduzioni di orario, cioè in aggiunta all'orario lavorativo (ordinario o eventualmente anche straordinario, se autorizzato) mensile che il dipendente interessato deve prestare.
In particolare, che l'orario di lavoro da prendere a parametro sia quello mensile è evidente, in base all'espresso riferimento al mese in cui è richiesta le prestazione aggiuntiva, fatto dal c. 3 della disposizione normativa in esame;
inoltre, in base al riferimento normativo all'impegno di servizio, è parimenti evidente che l'assolvimento dell'impegno, cioè il rispetto dell'orario di lavoro, debba essere verificato con riguardo al regime di articolazione dell'orario di lavoro Parte adottato dalla datrice di lavoro. Parte Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la appellante, ogni questione in tema di numero delle giornate lavorative settimanali o di saldi orari mensili è di per sé estranea alla fattispecie, ma attiene esclusivamente al regime dell'orario di lavoro applicabile.
Ciò, in primo luogo, nel senso che l'avere le infermiere appellate, nel mese in cui hanno svolto attività in regime di prestazioni aggiuntive, una situazione di debito orario in base ai prospetti presenze in atti, non è di per sé solo sufficiente ad escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 d.l. n. 402/2001 cit., ma è necessario verificare anche se, in base all'articolazione dell'orario di lavoro in essere presso la datrice, il debito sia stato dovuto a mancato rispetto dell'orario di lavoro da prestarsi ovvero alla ricorrenza di ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro;
e, in secondo luogo, nel senso che non è affatto necessario che le prestazioni aggiuntive siano prestate in un giorno in cui il lavoratore ha prestato anche attività di lavoro ordinario, appunto in quanto l'unico presupposto rilevante è l'avvenuto rispetto del complessivo orario di lavoro mensile. Parte Va pertanto considerato che presso la appellante l'orario di lavoro è articolato in maniera flessibile in base al regolamento aziendale sull'orario di lavoro di cui alla dDG n. 71/2019 in atti ed al contratto collettivo aziendale del 05/09/2019, in essa richiamato (cfr. doc. 23 fascicolo dell'appellante), e, quanto al personale turnista quali gli infermieri, prevede: al fine di assicurare la continuità dei servizi di assistenza sanitaria, il riconoscimento (in deroga all'ordinaria disciplina di computo dell'orario di lavoro) per ogni turno di lavoro, di un periodo massimo di lavoro ordinario pari a dieci o quindici minuti oltre il turno, qualora risultante dalle timbrature all'orologio marcatempo, allo scopo di compensare eventuali debiti orari ovvero di permettere il prolungamento del turno per le esigenze (vestizione, svestizione, passaggio di consegne) legate al cambio turno;
la compensabilità del lavoro straordinario o supplementare con riposi sostitutivi per un pari orario;
la necessità di recupero dei debiti orari solo qualora non derivanti da calendari di lavoro plurisettimanali;
l'istituzione di una banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore, al fine di consentire la fruizione del lavoro supplementare o straordinario sotto forma di permesso compensativo o di ore retribuite, in base alla richiesta del dipendente interessato.
In considerazione di tali criteri di flessibilità, è pertanto evidente che una situazione di debito orario mensile non sia univocamente significativa del mancato rispetto dell'impegno di servizio, dovendosi considerare anche se, in base ai calendari di lavoro di ciascun infermiere, all'avvenuta adesione o meno alla banca delle ore, ed alla prestazione di lavoro ulteriore rispetto agli ordinari turni, nei mesi precedenti, la minore prestazione costituisca recupero o compensazione di una pregressa maggiore prestazione.
Correttamente, quindi, l'impugnata sentenza ha verificato, agli effetti della remunerabilità delle prestazioni aggiuntive per cui è causa, non la sola entità della prestazione dei mesi di riferimento, ma la complessiva situazione di credito o debito orario delle appellate, nei mesi stessi, per come risultante all'esito del computo delle pregresse prestazioni lavorative.
Pertanto, tenuto conto che dai prospetti presenza in atti si rileva che le appellate, nei mesi in cui hanno svolto prestazioni aggiuntive, hanno interamente prestato tutti i turni di lavoro loro assegnati (con lievi scostamenti, in aumento o diminuzione, rispetto alla durata ordinaria di questi, con evidenza dovuti al regime di flessibilità oraria sopra descritto), non avevano già fruito, fino alle giornate di utilizzo secondo tale regime, di assenze comportanti riduzione dell'orario di lavoro, ma solo di riposi compensativi di pregresse maggiori prestazioni o di ferie (che parimenti, ex art. 2109 c.c., costituiscono non assenze ma riposo annuale), ovvero di permessi retribuiti ex artt. 36-38 del CCNL di comparto 2016/2018, non comportanti riduzione dell'orario di lavoro, e che esse erano in situazione complessiva di credito orario in base alle prestazioni lavorative dei mesi precedenti, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che esse avessero assolto l'impegno di servizio mensile secondo l'orario di lavoro ordinario da osservarsi, ed ha conseguentemente ritenuto remunerabili le prestazioni aggiuntive per cui è causa.
Né potrebbe ritenersi, ancora al contrario di quanto sostiene l'appellante, che le prestazioni per cui è causa sarebbero remunerabili solo nei limiti delle eccedenze (crediti orari) indicate nei prospetti presenze sopra richiamati, poiché detti crediti costituiscono il risultato del computo delle ore di lavoro prestate dalle appellate a titolo di lavoro subordinato, sicché i relativi calcoli non potrebbero comprendere le prestazioni aggiuntive, che, come visto, sono rese a titolo di prestazione libero-professionale, cioè di lavoro autonomo, e di fatto non le comprendono, come è evidente dall'esame dei citati prospetti (segnatamente, il totale delle ore rese, indicato in ciascun prospetto, costituisce la somma delle ore lavorate in base ai turni ordinari, come indicate nella relativa colonna, laddove le ore di prestazioni aggiuntive sono separatamente indicate nella colonna successiva e computate a parte, sotto la voce: prestazioni aggiuntive a ore).
Da quanto sopra osservato discende l'infondatezza anche del settimo motivo di appello, pur essendo fondata la doglianza di omessa pronuncia, non contenendo l'impugnata sentenza statuizione alcuna sull'eccezione di compensazione formulata a pagg. 24 e 25 del ricorso in opposizione.
Difatti, come visto, in primo luogo i debiti orari indicati nei citati prospetti sono stati originati dalla fruizione di riposi compensativi rispetto a pregresse prestazioni eccedenti l'orario di lavoro ordinario, sicché è evidente che costituiscano già il frutto di compensazione con i crediti retributivi delle lavoratrici, secondo le modalità di cui al regolamento aziendale sull'orario di lavoro sopra citato;
in secondo luogo, ancora in base al regolamento medesimo, le modalità di utilizzo da parte dei lavoratori dei crediti orari maturati o dei debiti orari accumulati sono specificamente disciplinate, e, in particolare, i debiti orari sono rilevanti solo se non derivanti da calendari di lavoro plurisettimanali, e vanno recuperati entro il mese successivo, con decurtazione della retribuzione solo in caso di mancato recupero (cfr. l'art. 12 del regolamento), sicché i debiti orari delle appellate, appunto in quanto originati da riposi compensativi, non potrebbero in alcun modo essere oggetto di autonomo recupero orario o di decurtazione retributiva;
infine, in punto di fatto la situazione oraria complessiva delle appellate, come visto, è di credito orario, con conseguente inconfigurabilità di qualsivoglia posizione debitoria nei confronti della datrice di lavoro, che possa formare oggetto di compensazione.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 275/2024 in data 03/10/2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore delle appellate, in solido, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.600,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 20/11/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra rappresentata e Parte_1 difesa da: avv. CANNATI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentate e difese da: avv. DAMIANO LUCA, elettivamente domiciliate come in atti;
-appellate-
Oggetto: Altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 275/2024 del 03/10/2024, emessa dal
Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20/11/2025.
Svolgimento del processo
L'impugnata sentenza, indicata in oggetto, ha rigettato l'opposizione, proposta dalla
[...] con ricorso del 28/12/2023, al decreto n. 135/2023 emesso dal G.L. Parte_2
Parte del Tribunale di Vasto, con il quale si ingiungeva alla stessa il pagamento in favore di , e infermiere in servizio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 presso il P.O. di Vasto, delle somme rispettivamente di €. 1.500,00, €. 1.800,00 ed €.
2.400,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di compensi per prestazioni aggiuntive di vaccinazioni contro il virus Sars-Cov 2 rese nell'anno 2021, ma, rilevato l'avvenuto pagamento parziale delle somme ingiunte nei confronti della e della ha CP_1 CP_3
Parte revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato la opponente al pagamento delle relative differenze.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: ex art. 1 c. 464 l. n. 178/2020 le lavoratrici avevano diritto al compenso per le prestazioni aggiuntive rese, qualora le attività di vaccinazione fossero state svolte al di fuori dell'ordinario orario lavorativo istituzionale programmato e Parte fossero state direttamente finalizzate, in base alle disposizioni della datrice, alle attività utili a dare attuazione al piano vaccinale, previste dai precedenti c. 457 segg.; la
[...] aveva adottato, in attuazione di detta normativa, la delibera n. 356 del Parte_2
02/04/2021, approvando l'aggiornamento del piano vaccinale anti Sars-Cov-2 e prevedendo l'impiego nella campagna vaccinale del personale infermieristico, mediante attività da svolgersi, di norma, in orario di servizio, ovvero anche al di fuori, previa autorizzazione del
Dirigente in regime di prestazioni aggiuntive, con la corresponsione di un compenso a CP_4 tariffa oraria di €. 50,00 onnicomprensivi;
pertanto, non era necessaria, per lo svolgimento di attività al di fuori dell'orario di servizio, la sottoscrizione tra le parti di ulteriore apposito contratto, ovvero la sottoscrizione delle relative disposizioni di servizio anche dal DG aziendale, ovvero lo svolgimento della prestazione aggiuntiva nello stesso giorno in cui era stata prestata attività ordinaria, non essendo detti requisiti previsti dalla disciplina di Parte riferimento, ed avendo la previsto ciò solo dall'anno 2022; le lavoratrici, in base alle specifiche disposizioni di servizio del Referente Responsabile e del Dirigente prodotte, CP_4 erano state destinate allo svolgimento delle attività di vaccinazione, espressamente qualificate come prestazioni aggiuntive, con l'individuazione dei relativi turni ed orari;
dai cartellini marcatempo depositati risultavano, in corrispondenza dei turni e degli orari indicati nelle disposizioni, timbrature con il codice 07, utilizzato dalla per indicare le prestazioni Pt_2 aggiuntive;
detti turni ed orari erano stati prestati al di fuori e in aggiunta all'orario di servizio ordinario, con conseguente diritto delle lavoratrici al relativo compenso, nella misura prevista dalla delibera sopra richiamata;
era irrilevante che le lavoratrici, in base rai prospetti presenza prodotti, avessero chiuso le mensilità di riferimento, quanto all'orario ordinario, con un debito, poiché raffrontando l'orario prestato nelle mensilità precedenti esse erano sempre in credito;
le lavoratrici, in base ai prospetti orari prodotti ed ai conteggi correttamente elaborati in base ad essi, avevano diritto al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo Parte opposto, ma, avendo la datrice nelle more corrisposto alla la somma di €. CP_1
Parte 175,00, alla la somma di €. 300,00, la stessa andava condannata, previa CP_3 revoca del decreto ingiuntivo opposto, al pagamento nei confronti della e della CP_1 delle relative differenze, pari rispettivamente ad €. 1.325,00 ed €. 2.100,00, e nei CP_3 confronti della della somma di €. 1.800,00, già ingiunta. CP_2
Con ricorso depositato il 06/12/2024 l' Parte_1 ha impugnato detta sentenza, pronunciata il 03/10/2024, depositata in pari data e non notificata, deducendo, nei motivi articolati, erroneità della motivazione e violazione di legge, per quanto segue.
Motivo 1: le prestazioni aggiuntive andavano qualificate, ex art. 1 c. 464 e 464 bis l. n.
178/2020, come prestazioni libero-professionali, ed era quindi necessario, per lo svolgimento di esse, apposito accordo scritto, a pena di nullità; nella fattispecie non era stato concluso tra le parti, per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, specifico accordo, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, le appellate non avevano diritto a compenso alcuno, né erano dovuti compensi ex artt. 2126 o 2041 c.c., appunto in quanto si trattava di attività libero professionali e non subordinate.
Motivi 2 e 3: le prestazioni rese dalle appellate, oggetto della domanda avanzata in via monitoria, non potevano essere qualificate come aggiuntive, poiché esse, nei mesi in cui le avevano prestate, avevano reso un numero di turni settimanali inferiore ai 6 previsti dalla contrattazione collettiva di comparto, non avevano esaurito il debito orario normale, ed avevano goduto di ferie e permessi, ed anche i testi escussi avevano riferito che gli infermieri da destinare alle attività di vaccinazione erano individuati verificando quali di essi erano liberi da servizio ordinario e non erano in ferie o in permesso, senza verificare se essi avessero esaurito il debito orario ordinario, sicché dette prestazioni non potevano considerarsi come rese in aggiunta ed al di fuori dell'orario dei turni di lavoro ordinario;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, le appellate non avevano diritto a compenso ex art. 1 c. 464 l. n. 178/2020, e legittimamente essa appellante aveva corrisposto loro compensi a tale titolo solo nei casi in cui avessero reso prestazioni in eccedenza rispetto ai turni ordinari.
Motivo 4: contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, era irrilevante, ai fini del raggiungimento dell'orario ordinario mensile, che nei mesi precedenti a quelli oggetto di causa le appellanti fossero in credito orario, e che i saldi fossero sempre positivi, poiché, ex Parte art. 3 d.lgs. n. 66/2003 ed in base alla delibera n. 356/2021 ed all'art. 8 del regolamento Parte sull'orario di lavoro, le prestazioni possono essere quantificate come aggiuntive solo in riferimento alla base oraria settimanale e non a quella mensile.
Motivo 5: in ogni caso, anche volendosi considerare i saldi orari mensili, le prestazioni aggiuntive remunerabili erano non tutte quelle richieste dalle appellate, ma solo quelle che componevano l'eccedenza esposta nei saldi stessi, poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, solo queste ultime potevano qualificarsi come aggiuntive.
Motivo 6: le prestazioni rese dall'appellata il 08/02/2021 erano anteriori alla CP_1
Parte delibera n. 356/2021, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, non erano in ogni caso remunerabili, per difetto dei presupposti di cui all'art. 1 c. 464 l. n.
178/2020 e non risultando autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario.
Motivo 7: le somme richieste dalle appellate, anche qualora ritenute dovute, andavano in ogni caso compensate con quelle erogate loro a titolo di retribuzione ordinaria nei mesi in cui erano state rese le prestazioni, da ritenersi indebite poiché esse non avevano esaurito il debito orario ordinario, e l'impugnata sentenza aveva omesso di pronunciare sulla relativa istanza di compensazione, avanzata nell'atto di opposizione.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto delle domande avanzate in via monitoria dalle appellate, o, in subordine, la compensazione delle somme spettanti alle appellate con le retribuzioni da loro indebitamente percepite, con conseguente riquantificazione del dovuto.
, e si sono costituite in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, per le seguenti considerazioni.
Quanto al primo motivo, le prestazioni aggiuntive degli infermieri sono regolamentate dall'art. 1 c. 2 e 3 d.l. n. 402/2001, in base al quale le Aziende unità sanitarie locali, le
Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo, previa autorizzazione della
Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza;
tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all' ; sono ammessi a CP_5 svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalla stessa Amministrazione, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi, esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente, e che non abbiano beneficiato, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.
Le disposizioni in esame, in base al c. 6 del medesimo art. 2, ed agli artt.
6-quinquies d.l. n.
314/2004, 1 c. 2 d.l. n. 300/2006 e 4 c. 1 l. n. 120/2007, sono applicabili fino all'intervento, in materia, della contrattazione collettiva del quadriennio 2006/2009.
Gli artt. 13 del CCNL comparto Sanità 10/04/2008 (normativo 2006-2009 ed economico
2006-2007) e 12 CCNL comparto Sanità 31/07/2009 (economico 2008-2009), hanno semplicemente fatto richiamo dell'art. 2 d.l. n. 402/2001, e l'art. 6 c. 1 lett. d) del successivo
CCNL di comparto 21/05/2018 (triennio 2016/2018) ha meramente previsto la possibilità per le Regioni di emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa in materia, sicché le richiamate disposizioni di legge sono ormai stabilmente applicabili.
Con specifico riferimento alla fattispecie di causa, l'art. 1 c. 464 l. n. 178/2020 ha previsto, per l'attuazione del piano vaccinale di contrasto alla pandemia da Covid-19, che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, potevano ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115 c. 2 del CCNL dell'area Sanità - triennio 2016-2018, con aumento della tariffa oraria fissata dall'art. 24 c. 6 del medesimo
CCNL da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui al citato art. 6 c. 1 lett. d) del
CCNL comparto Sanità del 21/05/2018 - triennio 2016-2018, con aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, ferme le altre disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
È pertanto evidente, pur trattandosi di prestazioni espressamente qualificate dalla legge come libero-professionali, che nessuna norma prevede la necessità di stipulazione di ulteriore contratto di lavoro per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale infermieristico già alle dipendenze del SSN, ed anzi, al contrario, la regolamentazione dell'istituto (che ha con evidenza natura speciale rispetto a quella generale dei contratti della p.A.) è chiara nel senso che unici presupposti per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive Parte siano, nel regime ordinario di cui al d.l. n. 402/2001, la manifestazione di volontà della datrice di lavoro, l'autorizzazione regionale, la presenza in capo ai lavoratori di requisiti ccdd. soggettivi e la determinazione tariffaria (cfr., al riguardo, Cass. Sez. L. n. 18063 del
23/06/2023 rv. 668154 – 01, pienamente condivisa da questa Corte, che ha statuito che in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni aggiuntive ex d.l. n. 402/2001, richiamato dalla contrattazione collettiva del comparto sanità, è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti cc.dd. soggettivi e della determinazione tariffaria, quindi senza alcuna necessità di stipulazione di apposito contratto) e, nel regime di emergenza per il contrasto al Parte Covid-19 di cui all'art. 1 c. 464 l. n. 178/2020, la sola manifestazione di volontà della datrice di lavoro (essendo, come visto, già predeterminata la tariffa di compenso e non essendo necessaria autorizzazione regionale), nonché il possesso da parte degli infermieri interessati dei citati requisiti soggettivi di cui all'art. 1 c. 3 d.l. n. 402/2001.
Le previsioni della dDG n. 356 del 02/04/2021, che, per l'attuazione del piano Parte_3 straordinario vaccinale per il contrasto al virus Sars-Cov 2, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1 c. 464 l. n. 178/2020, dispone l'impiego degli infermieri al di fuori dell'orario ordinario di lavoro in regime di prestazioni aggiuntive ex d.l. n. 402/2001, secondo le disposizioni del dirigente competente, sono quindi pienamente legittime.
Pertanto, correttamente l'impugnata sentenza (pur avendo erroneamente ricondotto le prestazioni aggiuntive nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato) ha ritenuto che le appellate, infermiere impiegate per il piano vaccinale di cui alla l. n. 178/2020, avessero diritto al relativo compenso per il solo fatto di avere prestato le relative attività al di fuori degli ordinari turni di lavoro in base alle autorizzazioni del dirigente SAPS competente (non essendo in contestazione il possesso dei requisiti soggettivi di legge), senza necessità di previa sottoscrizione di appositi contratti.
Le contrarie deduzioni dell'appellante devono quindi ritenersi erronee.
Quanto alle prestazioni rese dall'appellata nel febbraio 2021, prima dell'adozione CP_1 della detta dDG n. 356/2021, oggetto del sesto motivo di appello, pur essendo condivisibile la doglianza di omessa pronuncia sollevata dall'appellante, in quanto l'impugnata sentenza non contiene statuizioni al riguardo, le deduzioni dell'appellante sono erronee.
Difatti, alla lavoratrice è comunque dovuto compenso, alle sopra richiamate condizioni, Parte essendo il piano vaccinale della appellante già in essere in base alla precedente dDG n.
1202 del 30/12/2020, che parimenti prevedeva l'impiego di infermieri in regime di prestazioni aggiuntive, come si evince chiaramente dai richiami fatti ad essa dalla citata dDG n.
356/2021, dalla relativa disposizione di servizio del dirigente di Vasto del 06/02/2021 CP_4
(cfr. doc. 3 fascicolo fase monitoria) e dall'imputazione a prestazione aggiuntiva (con il Parte codice 07, pacificamente utilizzato presso la appellante a tali fini) del relativo turno di lavoro (cfr. doc. 1 fascicolo fase monitoria).
Quanto ai motivi di appello secondo, terzo, quarto e quinto, attinenti alla possibilità di qualificare le prestazioni per cui è causa come aggiuntive se rese in periodi in cui le infermiere appellate avevano debito orario in base ai prospetti presenze in atti, va osservato che, in base all'espresso tenore letterale dell'art. 1 c. 2 e 3 d.l. n. 402/2001 cit., sono qualificate aggiuntive tutte le prestazioni orarie rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza, da parte di personale che non benefici, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione a qualsiasi titolo dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.
L'unico presupposto oggettivo di tali prestazioni è cioè costituito dal fatto che l'attività sia resa oltre l'impegno di servizio da parte di lavoratore che non benefici, nella relativa mensilità, di riduzioni di orario, cioè in aggiunta all'orario lavorativo (ordinario o eventualmente anche straordinario, se autorizzato) mensile che il dipendente interessato deve prestare.
In particolare, che l'orario di lavoro da prendere a parametro sia quello mensile è evidente, in base all'espresso riferimento al mese in cui è richiesta le prestazione aggiuntiva, fatto dal c. 3 della disposizione normativa in esame;
inoltre, in base al riferimento normativo all'impegno di servizio, è parimenti evidente che l'assolvimento dell'impegno, cioè il rispetto dell'orario di lavoro, debba essere verificato con riguardo al regime di articolazione dell'orario di lavoro Parte adottato dalla datrice di lavoro. Parte Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la appellante, ogni questione in tema di numero delle giornate lavorative settimanali o di saldi orari mensili è di per sé estranea alla fattispecie, ma attiene esclusivamente al regime dell'orario di lavoro applicabile.
Ciò, in primo luogo, nel senso che l'avere le infermiere appellate, nel mese in cui hanno svolto attività in regime di prestazioni aggiuntive, una situazione di debito orario in base ai prospetti presenze in atti, non è di per sé solo sufficiente ad escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 d.l. n. 402/2001 cit., ma è necessario verificare anche se, in base all'articolazione dell'orario di lavoro in essere presso la datrice, il debito sia stato dovuto a mancato rispetto dell'orario di lavoro da prestarsi ovvero alla ricorrenza di ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro;
e, in secondo luogo, nel senso che non è affatto necessario che le prestazioni aggiuntive siano prestate in un giorno in cui il lavoratore ha prestato anche attività di lavoro ordinario, appunto in quanto l'unico presupposto rilevante è l'avvenuto rispetto del complessivo orario di lavoro mensile. Parte Va pertanto considerato che presso la appellante l'orario di lavoro è articolato in maniera flessibile in base al regolamento aziendale sull'orario di lavoro di cui alla dDG n. 71/2019 in atti ed al contratto collettivo aziendale del 05/09/2019, in essa richiamato (cfr. doc. 23 fascicolo dell'appellante), e, quanto al personale turnista quali gli infermieri, prevede: al fine di assicurare la continuità dei servizi di assistenza sanitaria, il riconoscimento (in deroga all'ordinaria disciplina di computo dell'orario di lavoro) per ogni turno di lavoro, di un periodo massimo di lavoro ordinario pari a dieci o quindici minuti oltre il turno, qualora risultante dalle timbrature all'orologio marcatempo, allo scopo di compensare eventuali debiti orari ovvero di permettere il prolungamento del turno per le esigenze (vestizione, svestizione, passaggio di consegne) legate al cambio turno;
la compensabilità del lavoro straordinario o supplementare con riposi sostitutivi per un pari orario;
la necessità di recupero dei debiti orari solo qualora non derivanti da calendari di lavoro plurisettimanali;
l'istituzione di una banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore, al fine di consentire la fruizione del lavoro supplementare o straordinario sotto forma di permesso compensativo o di ore retribuite, in base alla richiesta del dipendente interessato.
In considerazione di tali criteri di flessibilità, è pertanto evidente che una situazione di debito orario mensile non sia univocamente significativa del mancato rispetto dell'impegno di servizio, dovendosi considerare anche se, in base ai calendari di lavoro di ciascun infermiere, all'avvenuta adesione o meno alla banca delle ore, ed alla prestazione di lavoro ulteriore rispetto agli ordinari turni, nei mesi precedenti, la minore prestazione costituisca recupero o compensazione di una pregressa maggiore prestazione.
Correttamente, quindi, l'impugnata sentenza ha verificato, agli effetti della remunerabilità delle prestazioni aggiuntive per cui è causa, non la sola entità della prestazione dei mesi di riferimento, ma la complessiva situazione di credito o debito orario delle appellate, nei mesi stessi, per come risultante all'esito del computo delle pregresse prestazioni lavorative.
Pertanto, tenuto conto che dai prospetti presenza in atti si rileva che le appellate, nei mesi in cui hanno svolto prestazioni aggiuntive, hanno interamente prestato tutti i turni di lavoro loro assegnati (con lievi scostamenti, in aumento o diminuzione, rispetto alla durata ordinaria di questi, con evidenza dovuti al regime di flessibilità oraria sopra descritto), non avevano già fruito, fino alle giornate di utilizzo secondo tale regime, di assenze comportanti riduzione dell'orario di lavoro, ma solo di riposi compensativi di pregresse maggiori prestazioni o di ferie (che parimenti, ex art. 2109 c.c., costituiscono non assenze ma riposo annuale), ovvero di permessi retribuiti ex artt. 36-38 del CCNL di comparto 2016/2018, non comportanti riduzione dell'orario di lavoro, e che esse erano in situazione complessiva di credito orario in base alle prestazioni lavorative dei mesi precedenti, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che esse avessero assolto l'impegno di servizio mensile secondo l'orario di lavoro ordinario da osservarsi, ed ha conseguentemente ritenuto remunerabili le prestazioni aggiuntive per cui è causa.
Né potrebbe ritenersi, ancora al contrario di quanto sostiene l'appellante, che le prestazioni per cui è causa sarebbero remunerabili solo nei limiti delle eccedenze (crediti orari) indicate nei prospetti presenze sopra richiamati, poiché detti crediti costituiscono il risultato del computo delle ore di lavoro prestate dalle appellate a titolo di lavoro subordinato, sicché i relativi calcoli non potrebbero comprendere le prestazioni aggiuntive, che, come visto, sono rese a titolo di prestazione libero-professionale, cioè di lavoro autonomo, e di fatto non le comprendono, come è evidente dall'esame dei citati prospetti (segnatamente, il totale delle ore rese, indicato in ciascun prospetto, costituisce la somma delle ore lavorate in base ai turni ordinari, come indicate nella relativa colonna, laddove le ore di prestazioni aggiuntive sono separatamente indicate nella colonna successiva e computate a parte, sotto la voce: prestazioni aggiuntive a ore).
Da quanto sopra osservato discende l'infondatezza anche del settimo motivo di appello, pur essendo fondata la doglianza di omessa pronuncia, non contenendo l'impugnata sentenza statuizione alcuna sull'eccezione di compensazione formulata a pagg. 24 e 25 del ricorso in opposizione.
Difatti, come visto, in primo luogo i debiti orari indicati nei citati prospetti sono stati originati dalla fruizione di riposi compensativi rispetto a pregresse prestazioni eccedenti l'orario di lavoro ordinario, sicché è evidente che costituiscano già il frutto di compensazione con i crediti retributivi delle lavoratrici, secondo le modalità di cui al regolamento aziendale sull'orario di lavoro sopra citato;
in secondo luogo, ancora in base al regolamento medesimo, le modalità di utilizzo da parte dei lavoratori dei crediti orari maturati o dei debiti orari accumulati sono specificamente disciplinate, e, in particolare, i debiti orari sono rilevanti solo se non derivanti da calendari di lavoro plurisettimanali, e vanno recuperati entro il mese successivo, con decurtazione della retribuzione solo in caso di mancato recupero (cfr. l'art. 12 del regolamento), sicché i debiti orari delle appellate, appunto in quanto originati da riposi compensativi, non potrebbero in alcun modo essere oggetto di autonomo recupero orario o di decurtazione retributiva;
infine, in punto di fatto la situazione oraria complessiva delle appellate, come visto, è di credito orario, con conseguente inconfigurabilità di qualsivoglia posizione debitoria nei confronti della datrice di lavoro, che possa formare oggetto di compensazione.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 275/2024 in data 03/10/2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore delle appellate, in solido, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.600,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 20/11/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -