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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1483/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1483/2023 con OGGETTO: Appalto di opere pubbliche promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PIOCHI LEONARDO
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CIUFFREDA Controparte_1 P.IVA_2
CRISTIANA
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
1
CONCLUSIONI
In data 15 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguen- ti conclusioni
Per la parte appellante : Parte_1
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via preliminare e cautelare, Voglia disporre l'immediata sospensione dell'e- secutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito:
2a) Voglia accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare e/o annullare la sentenza n. 498 pronunciata dal Tribunale di Siena il 9/6/2023 resa nel giudizio distin- to a R.G. con il n 1875/2021 con conseguente accoglimento di tutte le conclusioni avan- zate dal nel giudizio di primo grado sia in via principale sia Parte_1 in via riconvenzionale;
2b) Voglia respingere l'appello incidentale proposto dalla e, per Controparte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 498 pronunciata dal Tribunale di Siena il 9/6/2023 resa nel giudizio distinto a R.G. con il n 1875/2021 nella parte impugnata da
contro
- parte con conseguente rigetto di tutte le conclusioni avanzate dalla Controparte_1 nel giudizio di primo grado;
3) In via istruttoria: si chiede ammettersi le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si chiede: 3a) disporre la rinnovazione della CTU per tutti i mo- tivi e le ragioni indicate nelle Osservazioni alla bozza di CTU, nelle note di udienza del
16/9/2022 nonché nelle ulteriori Osservazioni alla CTU allegate alle note di udienza del
13/2/2023 3.b) disporre l'ammissione della prova per testi così come articolata nella memoria ex art 183, comma VI, n. 2 c.p.c
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
2 Per la parte appellata : Controparte_1
Conclude chiedendo che l'Eccellentissima Corte di Appello di Firenze voglia:
1) Rigettare dell'avverso appello siccome inammissibile ed infondato;
2) In accoglimento del proposto appello incidentale, condannare il
[...]
al pagamento a titolo di risarcimento del danno nella componente del Parte_1 lucro cessante in favore della della somma pari ad € 57.633,77 (10% Controparte_1 dei la-vori non eseguiti), al pagamento della somma pari ad € 5.000,00 nella compo- nente del danno emergente per il noleggio del ponteggio, oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda a quella dell'effettivo soddisfo ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.
3) Condannare il al pagamento delle spese e competen- Parte_1 ze del presente giudizio.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Siena il Controparte_1 [...]
, esponendo: Parte_1
- di aver stipulato in data 30.11.2020, un contratto di appalto con il Parte_1
per “Lavori Efficientamento energetico Scuola Secondaria di Primo Gra- Parte_1 do di ”, a seguito di procedura ad evidenza pubblica (aggiudicazione al Parte_1 maggior ribasso per € 633.971,52 rispetto all'importo a base di gara di € 950.607,24);
- che l'11 gennaio 2021 la committente provvedeva alla consegna dei lavori;
- che erano emerse serie problematiche di natura tecnico-economica relative al progetto esecutivo, tali da rendere di fatto impossibile la realizzazione dei lavori appalta- ti.
La società attrice chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per fatto e colpa del , con condanna al risarcimento dei danni. Parte_1
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando le domande ed in parti- Pt_1 colare rilevando ed eccependo:
- che con il verbale dell'11 gennaio 2021 l'impresa aveva dato atto di essere “perfet- tamente a conoscenza di tutti i suoi obblighi e di accettare .. senza eccezioni di sorta la
3 formale consegna dei lavori suindicati, i quali dovranno essere compiuti in giorni con- secutivi n. 245”;
- che l'impresa, dopo aver richiesto lo “scioglimento del contratto”, adducendo
“l'incongruità del corrispettivo posto a base di gara e la conseguente illegittimità del bando” nonostante le diffide non aveva mai dato concreto inizio ai lavori;
- che le contestazioni avevano ad oggetto, in sostanza, la “adeguatezza” di alcuni prezzi unitari, tanto che a seguito di formale diffida l'impresa comunicava che avrebbe provveduto all'allestimento del cantiere ed al montaggio dei ponteggi;
- che tuttavia i lavori di fatto non avevano mai inizio.
Il convenuto chiedeva il rigetto delle domande della società attrice e, in via Pt_1 riconvenzionale, la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della
contro
- parte, con riserva di richiedere in separato giudizio il risarcimento dei danni.
Istruita la causa con documenti, CTU, il Tribunale di Siena con sentenza n.
498/2023 pubblicata il 09/06/2023 così statuiva:
“a) in accoglimento della domanda attorea, dichiara la risoluzione del contratto di appalto per l' “Efficientamento energetico Scuola Secondaria di Primo Grado di
”, stipulato in data 30.11.2020 tra il ed il di Mon- Parte_1 CP_2 Pt_1 tepulciano, per il grave inadempimento della Stazione appaltante;
b) in parziale accoglimento delle restanti domande attoree, condanna il
[...]
a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore di parte Parte_1 attrice della somma di € 5.651,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in par- te motiva;
c) condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 alla rifusione delle spese di lite, che liquida ex DM 55/2014 in € 786,00 per spese, €
14.104,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;
d) pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U., Parte_1 liquidate in separato provvedimento”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
4 “L'impresa ha censurato l'operato della pubblica amministrazione per aver redat- to un progetto esecutivo inidoneo e per non averlo successivamente regolarizzato in modo adeguato, aggravando così i costi delle opere e i tempi per la loro realizzazione;
il viceversa ha replicato sostenendo che il progetto non presentasse alcuna la- Pt_1 cuna e che l'inadempimento fosse da imputare all'impresa appaltatrice.
La tesi del non merita condivisione, giacché la predisposizione del pro- Pt_1 getto esecutivo dei lavori è un'obbligazione gravante sulla pubblica amministrazione aggiudicatrice, la quale è da considerarsi inadempiente laddove, al momento della rea- lizzazione in concreto dell'opera, si verifichino dei vizi progettuali. L'amministrazione, invero, ha l'obbligo di porre alla base di un appalto pubblico un progetto realmente esecutivo, quale frutto di una valutazione diligente che consideri anzitutto lo stato di fatto rendendo fattibile l'opera assegnata all'appaltatore […]
Nel caso di specie, la ctu espletata in corso di causa, a firma del Geom. CP_3 ha dato atto della presenza di vizi nel progetto esecutivo della pubblica ammini-
[...] strazione.
In particolare:
“TARIFFA 2 Dispositivi anticaduta […] applicato il prezzo del sostegno intermedio senza considerare il primario da porre su pannello sandwich […] Differenza è di €
3.828,00 […]
TARIFFA 5 per quanto riguarda l'applicazione del cappotto […] Le voci del cap- potto interessate alla conduttività: € 117.988,00. Differenza in aggiunta con condutti- vità 0.036 circa il 5% = € 5.900,00
Quanto alle opere da eseguire e non inserite nel computo, il ctu le ha individuate nello smontaggio parziale delle canne fumarie, nelle modifiche delle linee elettriche esi- stenti per la preparazione alla posa del cappotto e nelle modifiche delle linee telefoni- che. E' ben vero che, a parere del perito d'ufficio, essere avrebbero potuto essere inseri- te in una perizia suppletiva da effettuare durante l'esecuzione dei lavori, ma comunque trattasi di lavorazioni propedeutiche all'esecuzione dei lavori, che avrebbero dovuto trovare disciplina nel progetto esecutivo e che, peraltro, nella specie non sono state successivamente risolte dalla p.a. […]
5 Il perito d'ufficio, infine, ha affermato che “In riferimento alla verifica se il proget- to prevede delle lavorazioni per le quali risulta omessa la relativa quantificazione, pos- so confermare dall'analisi sopra riportata, che le quantificazioni sono state eseguite escluso la sottostruttura per la copertura ma devo confermare che ci sono diverse in- congruenze tra computo metrico e progetto esecutivo e alcuni errori nella valutazione es. compensi a discarica di materiali di risulta ecc … o prezzi a corpo non esaustivi. Da una analisi effettuata come sopra riportata esistono degli errori di valutazione tra computo metrico e progettazione esecutiva per circa € 216.533,00”. […] gli errori nella redazione del progetto di esecuzione riscontrati dal ctu hanno compromesso la realizzazione dell'opera commissionata entro i termini prestabiliti, quando, invece, trattandosi di appalto di rilevante entità, avrebbe dovuto certamente prevedere un progetto esecutivo completo e privo di incongruenze.
Pertanto, in tale lasso di tempo - ovvero fino a quando l'amministrazione non avrebbe colmato adeguatamente le lacune e le carenze del progetto esecutivo - non era lecito muovere alcun addebito specifico alla ditta esecutrice, stante la condotta biasi- mevole dell'ente comunale che ha disorientato la controparte.
Vi è, poi, da rilevare che, su sollecitazione della parte attrice, sono state elaborate due bozze di perizie suppletive (come emerge dagli All. 15, 16 e 17 atto di citazione), che evidentemente non sono state accettate dalla impresa appaltatrice, in quanto non esaustive e, dunque, è evidente che la non ha assunto obbligazioni con rife- CP_1 rimento a tali atti integrativi, rimasti delle mere bozze.
E' ben vero che la Suprema Corte ha affermato che nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pat- tuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risulta- to promesso, sicché la scoperta in corso d'opera di peculiarità tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche del bene sul quale l'opera deve essere realiz- zata e per pretendere una dilazione o un indennizzo (Cass. civ., n. 5144/2020), tuttavia, nel caso di specie, la ha fornito idonea prova documentale in relazione alla CP_1
6 circostanza di essersi opportunamente attivata per porre rimedio alle carenze proget- tuali, usando la diligenza media richiesta dalla tipologia del lavoro appaltato e dalla loro qualità di impresa appaltatrice. […]
Nella specie, la consistenza dei vizi del progetto esecutivo ha, certamente, impedi- to l'esecuzione dell'opera e, dunque, costituisce un grave inadempimento suscettibile di determinare la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'amministrazione.
Pertanto, deve trovare accoglimento la domanda attorea, volta a sentir dichiara- re la risoluzione contrattuale per grave inadempimento e negligenza della Stazione appaltante, mentre per contro va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal volta a sentir dichiarare la risoluzione del contratto per Parte_1 grave inadempimento della società attrice. […]
L'attrice, in tema di quantificazione e liquidazione del danno da mancata aggiu- dicazione di un appalto pubblico, ha fatto riferimento al criterio equitativo del 10% dell'utile, ma secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza il danneggiato deve offrire rigorosa prova sia dell'an che del quantum del danno che assume di aver sofferto.
Spetta, infatti, all'impresa danneggiata offrire la prova dell'utile che in concreto avrebbe conseguito e la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una pre- cisa prova sull'ammontare del danno.
Va, pertanto, esclusa la pretesa di ottenere l'equivalente del 10% dell'importo del contratto […]
Quanto al danno emergente, l'appaltatore deve essere tenuto indenne delle spese sostenute per le spese sostenute ai fini della partecipazione alla gara e della stipulazio- ne del contratto;
nella specie, la parte attrice ha documentato le spese e i costi sostenuti per la partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto, che il ctu ha stima- to come segue: Polizza provvisoria € 38,00 Spese ANAC € 80,00 Spese bolli € 32,00
Spese contrattuali € 2.554,00 Polizza fiedjussoria € 1.484,00 Polizza CAR 1.463,00 per un totale di € 5.651,00.
7 Per quanto concerne la richiesta delle spese sostenute per il montaggio del pon- teggio di € 5.000,00, esse non possono essere risarcite, in quanto durante il corso dei lavori il montaggio è stato bloccato dal coordinatore della sicurezza in fase di esecu- zione, in quanto non era stato presentato il PIMUS e il relativo libretto del ponteggio, che deve essere presentato dalla ditta esecutrice i lavori, onde manca la derivazione causale del danno dal comportamento della p.a.”.
L'appello.
2. Proponeva appello il formulando i seguenti Parte_1 motivi di impugnazione:
1) Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione di legge (artt. 115 e 116
c.p.c., artt. 1453, 1455 c.c.). Erronea interpretazione e/o valutazione dei mezzi di prova.
Erroneità per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.
2) Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione di legge (artt. 115 e 116,
196, 132 e 156 c.p.c). Violazione e/o erronea interpretazione dei mezzi di prova e delle ri- sultanze istruttorie. Difetto di motivazione.
3) Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione di legge (artt. 1453 ,
1455 c.c.) Erroneità per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.
4) Violazione e/o erronea interpretazione e/o applicazione di legge (artt. 91 e 92
c.p.c. c.; art 2233 c.c.; artt 4 e 5 DM 55/2014.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse da Controparte_1 parte appellante nei confronti della sentenza appellata, proponendo appello incidentale in relazione al mancato riconoscimento del lucro cessante nella misura del 10% dell'importo contrattuale e al mancato riconoscimento, quale danno emergente, della somma di € 5.000,00 per l'allestimento dei ponteggi.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
8 c.p.c. in data 15 maggio 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello principale è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata.
3. Con il primo motivo (“Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione di legge (artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1453, 1455 c.c.). Erronea interpretazione e/o valuta- zione dei mezzi di prova. Erroneità per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti”) parte appellante in sintesi deduce: “il prevalente orientamento giurisprudenziale è con- corde nell'affermare che sia nell'appalto pubblico che in quello privato rientra tra gli obblighi dell'appaltatore , anche il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente […] con piena consapevolezza la CR ha formulato la propria offerta dichiarando, fra l'altro, “di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso […] e di aver giudica- to i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro com- plesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto” […] Una volta risultata ag- giudicataria ha pure regolarmente sottoscritto il relativo contratto d 'appalto, senza sollevare questioni o riserve riguardo ai lavori ed al progetto […] Come emerge dalla documentazione prodotta in primo grado, l'odierna appellata, una volta ricevutala
PEC del 5/5/2 021 con cui il di le intimava l'immediato (entro il Pt_1 Parte_1
7/5/2021) effettivo inizio dei lavori e delle opere nel rispetto del contratto (ved. doc. 5), dapprima, con nota del 7/5/2021 (ved. doc. 19 di controparte), sottolineava l'intenzione di “realizzare le opere di cui al contratto in oggetto ” dichiarandosi disponibile anche ad un incontro ad horas ” e, successivamente: con PEC dell'11/5/ 2021 (ved. doc. 6) ha anche comunicato) che nella giornata di domani 12 maggio…(sarebbe ) stata sul posto con la ditta subaffidataria per definire le operazioni di montaggio del ponteggio di fac- ciata […] anche dopo la sottoscrizione del contratto d 'appalto l'odierna appellata ha continuato a confermare che il progetto esecutivo fornito dall'Amministrazione non presentava affatto carenze progettuali di gravità ed entità tali da escluderne in assolu-
9 to la sua stessa eseguibilità tanto da legittimare la richiesta di risoluzione del contrat- to. […] Le dichiarazioni rese in corso di gara e le svariate successive PEC trasmesse dal Co la alla p.a. dimostrano anche, a dispetto di quanto ritenuto dal Tribunale di Siena che controparte ha presentato la propria offerta e sottoscritto il relativo contratto rite- nendo il progetto corretto (come effettivamente è) ed i relativi prezzi congrui salvo, poi resasi evidentemente conto di aver presentato un'offerta non sufficientemente remune- rativa cercare di liberarsi, in ogni modo, dal suddetto contratto, senza incorrere in conseguenze negative. […] Invero, lo stesso CTU ha rilevato solo asserite “incongruenze tra computo metrico e progetto esecutivo” ovvero asseriti “errori di valutazione” con riguardo a alcuni prezzi i quali errori (ferma la loro inesistenza per i motivi indicati nelle Osservazioni alla bozza di CTU, nelle note di udienza del 16/9/2022 nonché nelle ulteriori Osservazioni alla CTU allegate alle sec onde note di udienza) non rilevano né incidono in ogni caso, sulla concreta eseguibilità del progetto ma, a tutto concedere, comporterebbero solo un diverso quadro economico. Trattasi, infatti, di asseriti “erro- Co ri” od “omissioni” che attengono ad aspetti economici e remunerativi che la ben avrebbe potuto far valere mediante lo strumento a disposizione dell'appaltatore per avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti ov- verosia l'iscrizione di riserve negli atti contabili […] Dalla reiezione della domanda Co proposta in prima istanza dalla doveva, poi, seguire l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta nella stessa sede dell'odierna appellante. È infatti evidente che l'unico soggetto legittimato a chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la ri- soluzione del con tratto di appalto sottoscritto il 30/11/2020, sia il Comune di Monte- pulciano, per fatto e colpa esclusivi d ella la quale si è resa del tutto ina- CP_1 dempiente (e quindi gravemente inadempiente) agli obblighi assunti con la sottoscri- zione del detto contratto, non avendo, appunto, (nonostante gli inviti, le intimazioni e gli ordini ricevuti) mai iniziato i lavori e, dunque, non avendo ingiustificatamente ese- guito alcunché di quanto si era impegnata a fare”.
Il motivo è fondato.
3.1. La ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica per Controparte_1
l'individuazione di un soggetto cui affidare i lavori di “efficientemente energetico della
10 scuola secondaria di primo grado di ” insieme a numerose altre imprese, Parte_1 con un importo a base di gara di € 950.607,24 (di cui € 71.332,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e, all'esito, è risultata aggiudicataria, avendo presentato un'offerta pari ad € 562,639,28 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 633.971,52 (ribasso rispetto all'importo a base della gara: € 316.635,72).
In sede di presentazione dell'iniziale offerta l'impresa dichiarava di “avere diret- tamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle con- dizioni locali […] nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di in- fluire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto” (vedi doc. 15 di parte convenuta); sottoscriveva quindi il contratto di appalto con impegno ad eseguire i lavori entro “giorni 245..solari consecutivi dal verbale per la consegna dei la- vori (termine perentorio)”, consegna dei lavori che avveniva l'11 gennaio 2021 (vedi doc.
1, 2, 3 atto di citazione).
Dopo aver comunicato di non poter iniziare i lavori a causa delle condizioni atmo- sferiche l'impresa con missiva in data 8 febbraio 2021 chiedeva al lo “sciogli- Pt_1 mento del contratto” per la “incongruità del corrispettivo posto a base di gara e la con- seguente illegittimità del bando”, dal quale l'impresa sarebbe stata “ingannata”, in parti- colare lamentando l'erronea determinazione di varie “tariffe” che non erano ritenute cor- rette in relazione ai prezziari regionali, con dedotta violazione dell'art. 26 lettera h) del codice degli appalti- D. Lgs. 50/2016 circa “l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati”, la mancata previsione e conseguente mancato computo di alcune opere che si sarebbero re- se necessarie (vedi doc. 7).
Seguiva uno scambio di corrispondenza tra l'impresa ed il Comune committente, nell'ambito della quale il progettista inviava anche due bozze di possibili varianti;
all'esito il Comune intimava l'immediato inizio dei lavori (doc. 9 comparsa di costituzio-
11 ne), l'impresa comunicava la prossima installazione dei ponteggi (doc. 10 della comparsa di risposta); di fatto i lavori non venivano mai iniziati.
3.2. In generale, come chiarito dai giudici di legittimità, “nei contratti con presta- zioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi a un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'og- gettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggior- mente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alte- razione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimen- to di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non ina- dempiente” (vedi Cass., 08/07/2024, n.18485; per il rilievo che “la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusi- vamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia altera- to il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto” vedi anche, tra le altre, Cass. 04/04/2024, n.8983; Cass. 12/02/2020, n.3455).
Nella fattispecie le contestazioni da parte dell'impresa successive all'aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto di appalto, come emerge con chiarezza dallo scambio di corrispondenza con il avevano ad oggetto l'asserita inadeguatezza dei prezzi Pt_1 che avevano determinato il computo complessivo della base di asta, l'omessa previsione di alcune lavorazioni collaterali ritenute comunque necessarie e non espressamente pre- viste, con illegittimità a monte del bando
La CTU svolta ha avuto ad oggetto proprio tali dedotti errori nella determinazione delle varie “tariffe” e mancata previsione di alcune opere nelle voci del computo metrico, secondo le contestazioni ed i rilievi indicati dall'impresa (vedi quesito demandato al
CTU: “Accerti il ctu se il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Efficientamento ener- getico scuola media VA PA ed Istituto superiore San Roberto Bellarmino a
” posto a base d'asta, contiene gli errori e/o le omissioni di cui agli alle- Parte_1 gati 8 e 11”).
12 Il CTU ha concluso che, secondo i prezziari corretti e considerando tutte le opere effettivamente necessarie secondo le voci del computo metrico, la base di asta avrebbe dovuto essere maggiorata di € 216.533,00 (vedi relazione di CTU : “posso confermare dall'analisi sopra riportata, che le quantificazioni sono state eseguite escluso la sotto- struttura per la copertura ma devo confermare che ci sono diverse incongruenze tra computo metrico e progetto esecutivo e alcuni errori nella valutazione es. compensi a discarica di materiali di risulta ecc … o prezzi a corpo non esaustivi. Da una analisi ef- fettuata come sopra riportata esistono degli errori di valutazione tra computo metrico e progettazione esecutiva per circa € 216.533,00”); la discordanza più rilevante avrebbe ad oggetto il “prezziario” utilizzato per gli infissi con vetro, tariffa 23: secondo il CTU, considerate le caratteristiche richieste, la differenza di prezzo sarebbe di € 103.808,00
(vedi, diffusamente, relazione di CTU).
Ciò posto deve osservarsi che, indipendentemente dalla correttezza delle conclu- sioni raggiunte dal CTU, in ogni caso la consulenza svolta non ha in alcun modo accerta- to che il progetto non fosse tecnicamente realizzabile o che non fosse realmente esecuti- vo, ma solo che il prezzo inizialmente posto a base d'asta (€ 950.607,24), secondo i cor- retti preziari applicabili e computando le lavorazioni realmente necessarie secondo le voci del computo metrico, avrebbe dovuto essere maggiorato di € 216.533,00; ma tale elemento non legittimava il rifiuto da parte dell'impresa aggiudicataria a dar corso agli impegni contrattualmente assunti con la sottoscrizione del contratto di appalto, posto che si trattava, in ipotesi, come dalla stessa impresa dedotto, di illegittimità che attene- vano alla precedente fase della gara e che in ipotesi dovevano essere fatte valere in quella sede dinanzi al competente giudice amministrativo, non certamente dopo l'aggiudicazione a seguito di una offerta al ribasso di € 316.635,72 rispetto al prezzo ba- se, dando espressamente atto di “avere direttamente o con delega a personale dipen- dente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spe- sa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali […] nonché di tutte le circo- stanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi rea-
13 lizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto”.
Peraltro, come indicato dal CTU, era comunque possibile operare anche varianti (e sul punto il aveva manifestato la disponibilità a valutarne la necessità: vedi doc. Pt_1
15, 16, 17 atto di citazione), l'impresa poteva poi utilizzare lo strumento delle riserve in relazione a costi non inizialmente previsti.
La contestazione dei prezzi successiva all'aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto non ha poi niente a che vedere con le previsioni dell'art.
1.7.2 del Capitolato
Speciale di Appalto, ovvero con “carenze del progetto esecutivo” che possono “pregiudi- care la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione”, con necessità di varianti ed inci- denza superiore al 15% “dell'importo originario del contratto”, in presenza delle quali
“la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale viene invitato l'appaltatore originario” : come esposto si trattava, in ipotesi e secondo quanto emerso dalla CTU (in questa sede contestata da parte appellante), di di- scordanze in ordine ai prezzi indicati nell'importo a base di gara o di lavorazioni neces- sarie a complemento dell'opera non previste, ma non di carenze del progetto esecutivo tali da pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.
La risoluzione deve quindi essere imputata al rifiuto dell'impresa di dare inizio ai lavori per i quali aveva sottoscritto il contratto di appalto per il corrispettivo coincidente con l'offerta dalla stessa avanzata.
4. L'accoglimento del primo motivo di appello principale comporta l'assorbimento degli altri ed il rigetto dell'appello incidentale.
5. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (ve-
14 di tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano per il pri- mo grado in € 9.000,00 (fase di studio € 1.800,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase istruttoria € 3.000,00; fase decisionale € 3.000,00) e per il presente giudizio di appello in € 7.400,00 (fase di studio € 2.200,00; fase introduttiva € 1.400,00; fase decisionale €
3.800,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Le spese della CTU devono porsi a carico della;
deve darsi atto Controparte_1 dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante incidentale del contributo unifi- cato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sugli appelli proposti da
[...]
e avverso la sentenza n. 498/2023 del Tribunale Parte_1 Controparte_1 di Siena pubblicata il 09/06/2023, in accoglimento dell'appello principale e rigettando l'appello incidentale così provvede:
IN RIFORMA della sentenza impugnata
- dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 30.11.2020 tra il
Comune di e la avente ad oggetto “Efficientamento Parte_1 Controparte_1 energetico Scuola Secondaria di Primo Grado di ”, per grave inadempi- Parte_1 mento della;
Controparte_1
- condanna la a rimborsare al le spese Controparte_1 Parte_1 dei due gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 9.000,00 e per il presente giudizio di appello in € 7.400,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi,
IVA e CPA come per legge;
pone a carico di le spese di CTU di primo Controparte_1 grado;
15 - dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante inci- dentale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
Così deciso nella camera di consiglio del 25 maggio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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