Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 02.04.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 16874/ 2023
TRA
, C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente, Vico Tutti i Santi n.100 Sc. U. Int. 1 P.1, elettivamente domiciliato in Acerra (Na) alla via Cesare Battisti n. 51 presso lo studio dell'Avv. Ottavio Levita del Foro di Nola, Cod. Fisc. , C.F._2 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
, in persona Controparte_1 del Presidente pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale n. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di P.IVA_1
Stefano (C.F. ), giusta procura generale alle liti del CodiceFiscale_3
23.01.2023 Repertorio n.37590 Raccolta n.7131 ,a rogito notaio Per_1
n FIUMICINO-distretto notarile di Roma
[...]
Resistente E
Controparte_2
P. IVA , con sede legale in Curti (CE) alla Via
[...] P.IVA_2
Fosse Ardeatine n. 1, in persona del Soggetto Liquidatore p.t., Dott.
C.F. nominato con decreto Controparte_3 C.F._4 dei Presidenti delle Province di e , ai sensi dell'art. 12 comma 1 CP_2 CP_2 della L. n.26 del 26.02.2010 e successive modifiche, rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Francesco Goglia C,F.
, Veronica Perrone C.F. e C.F._5 C.F._6
Pasquale Galassi C.F. con gli stessi elettivamente C.F._7 domiciliati presso la sede legale del;
CP_2
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: pagamento TFS/TFr
1 Con ricorso depositato in data 24.09.2023, l'epigrafato ricorrente, assunto dal convenuto dapprima con contratto a termine dal 27.3.2000 e poi CP_2 con contratto a tempo indeterminato dal 3.2001, ha convenuto in giudizio l' e il CP_4 Controparte_2
, chiedendo all'dito Giudice di “a) accertare e dichiarare il
[...] diritto della ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.03.2000 al 12.07.2020 con il
[...]
, quale consorzio tra comuni con Controparte_2 natura di ente pubblico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del
di e in ogni caso Controparte_2 Controparte_2
l'inadempimento dell' al pagamento della prestazione;
c) per l'effetto CP_4 condannare l (C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore della sig.ra dell'importo a titolo di TFR di euro 29.431,93 o di Parte_1 quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge”. A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha dedotto di avere lavorato per il delle province di e dal Controparte_2 CP_2 CP_2
27.03.2000 al 12.07.2020, allorquando è stato assunto dalla società ASIA;
di non avere ricevuto il trattamento di fine servizio e/o il CP_5 trattamento di fine rapporto;
che il Controparte_2 di è un ente pubblico non economico;
che il suddetto ente è Controparte_2 stato posto in liquidazione ex legge n. 26/2010 con conferimento al soggetto liquidatore dei più ampi poteri per la gestione dei debiti dal 2010 a tutt' oggi;
di avere inoltrato all' in data 20.6.23 formale richiesta di accesso ai CP_4 documenti amministrativi, chiedendo all' Istituto lo stato di avanzamento della pratica, di prendere visione di eventuali documenti o pareri prodotti dall'ufficio destinatario della missiva e di poter accedere ai documenti amministrativi al fine di ottenere chiarimenti in merito al procedimento di liquidazione e alle modalità del versamento della somma relativa al Trattamento di Fine Rapporto spettante;
che l' , in data 22.6.23, ha CP_4 rigettato la richiesta in forza di un riferimento a leggi speciali che disciplinerebbero le indennità di fine servizio e di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, le quali derogherebbero al principio sancito dall'art. 2116 c.c. e in ragione della segnalazione riguardante la totale assenza del versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro;
che il , CP_2 in data 28.7.2021, ha inviato all il modello TFR1 riferito al ricorrente, CP_4 concernente il prospetto di liquidazione del TFR/TFS propedeutico all'erogazione della prestazione;
che è spirato il termine previsto dall'art. 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i. per il differimento dell'erogazione della prestazione richiesta, ossia i 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il ricorrente ha prospettato la legittimazione passiva dell , competente alla CP_4 liquidazione della somma di TFS/TFR; ha confutato le ragioni impeditive della liquidazione addotte dall' e ha concluso nei termini trascritti. CP_4
Il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva. L' ha eccepito la nullità del ricorso e l'infondatezza della domanda. In via CP_4 riconvenzionale ha poi chiesto la condanna del
[...]
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2 al pagamento dell'intera copertura contributiva omessa in relazione al TFS/TFR dovuto al ricorrente. La prima udienza non è stata spostata, in quanto il Giudice ha ritenuto tardiva la costituzione dell' risultando depositata in data 15 gennaio 2024. CP_4
Alla prima udienza del 24 gennaio 2024 l' ha, invece, dimostrato che la CP_4 memoria era stata depositata in data 12 gennaio 2024 e che, per un disguido informatico, risultava pervenuta successivamente. Il Giudice, dunque, ha concesso termine alla parte ricorrente e al per esaminare la Controparte_2 domanda riconvenzionale dell' e presentare eventuali memorie. CP_4
Il , con memoria del 19.4.24, ha replicato, eccependo CP_2
l'inammissibilità della domanda dell' per assenza di comunanza della CP_4 situazione o del rapporto giuridico nonché l'indeterminatezza dell'oggetto e l'assenza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva. Nelle more del processo, l' ha poi corrisposto la somma netta di euro CP_4
12.815,10 (comprensiva di interessi, come da prospetto depositato il 16.10.24); all'udienza del 16.10.24, il ricorrente ha poi chiesto temine per verificare la congruità della somma pagata, avendo preso visione del prospetto dell'ente solo in udienza. Depositate note, il Giudice ha deciso la lite ex art 127 ter cpc. 2 Ebbene, in ragione del sopravvenuto pagamento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 3 Va, poi, accolta la domanda riconvenzionale dell' relativa alla condanna CP_4 del Consorzio datore di lavoro al versamento dei contributi omessi, da quantificarsi in separata sede. Va per completezza osservato che, sussistendo un collegamento oggettivo tra la domanda principale della parte ricorrente e la domanda riconvenzionale dell' è possibile la trattazione congiunta, realizzandosi il simultaneo CP_4 processo con possibilità di spostamento territoriale anche di cause che ab origine potrebbero essere trattate separatamente: ai sensi dell'articolo 36 del codice di procedura civile, infatti, il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione purché, come nella specie, non eccedano la sua competenza per materia o valore. 4 Le spese del giudizio tra il ricorrente e l vanno compensate nella misura CP_4 della metà per la complessità della questione, con condanna dell' al CP_4 pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese tra il ricorrente e il vanno, poi, interamente compensate in CP_2 ragione della riscontrata mancanza di res controversa sulla domanda di accertamento dell'omissione contributiva. Nei rapporti tra l' ed il , a causa della proposizione in via CP_4 CP_2 riconvenzionale di domanda di condanna solo in via generica, tale da presupporre la necessità di nuovo giudizio per la quantificazione, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda proposta dalla parte ricorrente;
- accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dall' e, per CP_4
l'effetto, condanna il al versamento della intera copertura CP_2 contributiva omessa in relazione al TFS/TFR dovuto al ricorrente;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al CP_4 pagamento del residuo che si liquida in € 1.400,00, oltre spese forfettarie, IVA e cpa, come per legge, con attribuzione all'avv.to antistatario di parte ricorrente;
- compensa le spese di lite con il Consorzio.
NAPOLI, 03.04.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante