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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/06/2025, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/06/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 16040/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.05 sono presenti l'avv. Alessia Giugno per parte ricorrente la quale conclude riportandosi ai propri atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16040 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Ugo Bassi, 63, rappresentata e difesa c dall'Avv. Alessia Giugno, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro CP_1
il Grande 21.
Convenuto Contumace
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 11/06/2025
DISPOSITIVO
CP_ Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara:
- Rigetta il ricorso;
-Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
- Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate con separati decreti di pagamento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc, chiedendo il riconoscimento delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento e per lo status di portatore di handicap grave ex comma 3 art. 3 L.104/92, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, L' non si costituiva in giudizio, pertanto ne va CP_1
dichiarata la contumacia.
Espletata c.t.u. medico-legale, la causa, all'odierna udienza, viene decisa.
Nel merito l'opposizione è infondata.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU, dott. nominato in Persona_1
questa fase di opposizione, ha, escluso la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento delle prestazioni richieste, ha infatti così concluso: “ Per tutto quanto sopra esposto e
sulla scorta delle considerazioni testè espresse, si è del parere che sia soggetto che Parte_1
presenti un quadro clinico tale, ad oggi, alla luce dell'attuale andamento, da NON poter consentire
la concessione della indennità di accompagnamento, a mente della L. 18/80, in quanto soggetto ai
sensi di legge in grado di deambulare autonomamente, nonché di compiere autonomamente gli atti
quotidiani della vita. Trattasi, altresì, di soggetto che in atto non presenta i requisiti di cui al III
comma – art. 3 – L. 104/92, previsti in favore dei portatori di handicap in situazione di gravità. “
Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza dei requisiti sanitari in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Pertanto, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. e rimanendo definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate CP_1
con separati decreti di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe Palermo, 11.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile