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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3041/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Leccisi Ivano Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.03.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della prestazione sopra indicata, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto al percepimento di detta prestazione sin dalla presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell al CP_1 pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.CP_ Si costituiva in giudizio l che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
*
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall' sul CP_1 presupposto della ritenuta violazione del comma 6 dell'art. 445-bis c.p.c. (
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione), in quanto, dalla documentazione in atti, il presente ricorso risulta depositato tempestivamente nei termini di legge.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente. In proposito, ritiene il giudicante di aderire all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla
Suprema Corte che di recente ha ripetutamente affermato che: “… 37. il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o. (…). 38. l'inappellabilità della decisione -espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame;
39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro, l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
(…)
42. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
(…)” (cfr. Cass. n. 19267/2019 e, in senso conforme,
Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019).
*
Venendo al merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Ai sensi della legge n.18/1980 l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. La concessione della prestazione è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Orbene, nella relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, il
CTU, dott. ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (“Sindrome Persona_1 schizofrenica cronica tipo paranoide in trattamento psicofarmacologico continuo. Spondilodiscoartrosi. Anacusia destra.
Ipovisus a destra, occhio spento a sinistra”) determinano la totale inabilità (100%) ma non le precludono di deambulare e non la pongono in una situazione di non autosufficienza (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata nella precedente fase processuale, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (limitatamente alla patologia psichica “sindrome schizofrenica cronica tipo paranoide”) ritenendole non rispondenti alla reale gravità della condizione della ricorrente.
Trattasi allora, per quanto emerge dagli atti, di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Non risulta, peraltro, prospettato né un aggravamento del quadro clinico già valutato, né l'insorgenza di nuove patologie invalidanti attraverso la produzione di nuova documentazione sanitaria successiva alla visita davanti al consulente tecnico d'ufficio.
Pertanto, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per tutto quanto detto, non sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese delle CTU relative al procedimento per ATP devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, li 15.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3041/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Leccisi Ivano Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.03.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della prestazione sopra indicata, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto al percepimento di detta prestazione sin dalla presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell al CP_1 pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.CP_ Si costituiva in giudizio l che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
*
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall' sul CP_1 presupposto della ritenuta violazione del comma 6 dell'art. 445-bis c.p.c. (
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione), in quanto, dalla documentazione in atti, il presente ricorso risulta depositato tempestivamente nei termini di legge.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente. In proposito, ritiene il giudicante di aderire all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla
Suprema Corte che di recente ha ripetutamente affermato che: “… 37. il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o. (…). 38. l'inappellabilità della decisione -espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame;
39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro, l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
(…)
42. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
(…)” (cfr. Cass. n. 19267/2019 e, in senso conforme,
Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019).
*
Venendo al merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Ai sensi della legge n.18/1980 l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. La concessione della prestazione è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Orbene, nella relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, il
CTU, dott. ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (“Sindrome Persona_1 schizofrenica cronica tipo paranoide in trattamento psicofarmacologico continuo. Spondilodiscoartrosi. Anacusia destra.
Ipovisus a destra, occhio spento a sinistra”) determinano la totale inabilità (100%) ma non le precludono di deambulare e non la pongono in una situazione di non autosufficienza (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata nella precedente fase processuale, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (limitatamente alla patologia psichica “sindrome schizofrenica cronica tipo paranoide”) ritenendole non rispondenti alla reale gravità della condizione della ricorrente.
Trattasi allora, per quanto emerge dagli atti, di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Non risulta, peraltro, prospettato né un aggravamento del quadro clinico già valutato, né l'insorgenza di nuove patologie invalidanti attraverso la produzione di nuova documentazione sanitaria successiva alla visita davanti al consulente tecnico d'ufficio.
Pertanto, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per tutto quanto detto, non sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese delle CTU relative al procedimento per ATP devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, li 15.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa