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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/07/2024, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
RG 911/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Tonina Virdis, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via Nuoro n. 5;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Daniela Cabiddu, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Sassari, Piazza Marconi n. 8;
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
22.6.2022, ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Parte_1 CP_1
riconoscimento della natura professionale della ipoacusia percettiva bilaterale, contratta a tesi del ricorrente in ragione dell'attività lavorativa prestata.
2. Nello specifico, il Sig. ha allegato che, quale operaio generico alle dipendenze Pt_1 dell'Ente Forestas, si è dovuto occupare, per nove mesi all'anno, di attività cantieristica di motoseghista e conduttore di macchine agricole, nel periodo dall'1.3.1993 al luglio del
2001 e dal 2007 al 2021, svolgendo mansioni di taglio del legname con utilizzo di motosega e macchine agricole prive di efficace insonorizzazione.
3. Inoltre, parte ricorrente rappresentava che dal 1993 al 2001, sempre per il medesimo datore e per tre mesi all'anno, era addetto ad attività antincendio;
nell'ambito di quest'ultime, dal 1993 al 2001 veniva adibito allo spegnimento dei fuochi, con utilizzo di atomizzatore. Successivamente, veniva destinato ad attività di bonifica, pulitura zone boschive e predisposizione di fasce parafuoco, con utilizzo del decespugliatore, e di macchine agricole, sempre per tre mesi all'anno e con orario lavorativo settimanale da lunedì a venerdì dalle 07:48 alle 16:00.
4. La domanda amministrativa proposta in data 23 settembre 2018 veniva tuttavia respinta, così come anche il successivo ricorso gerarchico.
5. Il sig. ha quindi introdotto il presente giudizio, rivendicando l'eziologia Pt_1 professionale della patologia sviluppata, essendo stato esposto per tutto l'arco della propria vita lavorativa al rumore derivante dalle lavorazioni forestali, essendo peraltro l'ipoacusia percettiva bilaterale presente nelle tabelle . CP_1
6. Sicché, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1)accertare e dichiarare, a favore del ricorrente, che la malattia, denunciata il 23.09.18 da cui è affetto (ipoacusia bilaterale percettiva o neurosensoriale) è stata contratta ovvero ha avuto causa per effetto dell'esercizio della sua attività lavorativa, ed ha quindi natura professionale;
2)accertare e dichiarare che, in relazione alla malattia professionale per cui è causa, il ricorrente ha diritto all'indennizzo per il danno biologico in misura pari ad almeno il
23% ovvero, in subordine e salvo gravame, nella misura veriore anche maggiore che risulterà accertata in corso di causa nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, accertare e dichiarare altresì quale sia il danno biologico complessivo residuato al ricorrente tenendo conto dei postumi di altri eventi invalidanti concomitanti, pregressi o successivi dipendenti da ulteriori malattie professionali e/o infortuni sul lavoro e ciò ai sensi dell'art.13 ,c.5, D.Lgs.n.38/2000 e dell'art.149 Disp.att.cpc;
3) per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.te protempore, al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, della prestazione economica dovuta per legge a seguito della inabilità permanente per malattia professionale nella misura pari ad almeno il 23% o in via subordinata, salvo gravame, nella misura veriore, anche maggiore, che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi legali sui ratei scaduti e maturati, con
2 rivalutazione monetaria e con decorrenza di legge, da unificarsi con eventuali altre rendite o postumi;
4) nella ipotesi in cui al ricorrente dovesse essere riconosciuta una inabilità inferiore al
16% e pari o superiore al 6%, condannare l' a corrispondere allo stesso l'indennizzo CP_1
per il danno biologico derivante dalla malattia professionale del 23.09.18 secondo la normativa vigente (d.lgs.38/2000), con arretrati e rivalutazione monetaria e con decorrenza di legge;
in ogni caso
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, e spese generali ex art.2,c.2,D.M.55/14,da distrarsi ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del difensore del ricorrente, tanto in relazione al valore della controversia determinato ex art.13,c.2,cpc”.
7. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , contestando le modalità di svolgimento CP_1 della prestazione lavorativa allegate dal ricorrente, così come l'esposizione al rischio della lavorazione.
8. Istruita la causa mediante prova orale per testi e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza dell'11 luglio 2024 la controversia è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
9. Il ricorso è fondato.
10. In via sistematica, con riferimento alla eziologia lavorativa della malattia denunciata, occorre premettere, nel ricostruire la portata degli oneri probatori gravanti sulle parti, che in materia di malattia professionale per l'accertamento della eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo cui deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso in cui sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo un'assoluta certezza;
tale prova – il cui onere grava sul lavoratore – deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità, anche attraverso l'utilizzo di dati epidemiologici che consentano di suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi;
trova inoltre diretta applicazione nella materia delle malattie professionali la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va
3 riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge
(giurisprudenza consolidata, da ultimo: Cass. civ. 10.4.2018 n. 8773; Cass. civ.
12.10.2012 n. 17438; Cass. civ. 10.2.2011 n. 3227; Cass. civ. 19.1.2011 n. 1135; Cass. civ.
4.11.2010 n. 22441).
11. Inoltre, quando la malattia è inclusa nella tabella ex art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
12. Per quanto rileva nella presente controversia, l'ipoacusia da rumore è prevista al codice
H83.3 delle tabelle allegate al D.M. 9 aprile 2008, come collegata alle “lavorazioni forestali nelle quali si impiegano, in modo non occasionale, motoseghe portatili prive di efficaci sistemi di insonorizzazione”, con un periodo massimo di indennizzabilità di 4 anni dalla cessazione della lavorazione.
13. Nel caso di specie, la disposta CTU aveva inizialmente escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa, così osservando: “L'odierna epicrisi medico-legale è finalizzata a rilevare se la condizione clinica del Sig.
[...]
, ovvero l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, sia da riferirsi a malattia Parte_1
professionale e se essa determini una riduzione delle attitudini al lavoro ed in quale misura.
Per rispondere al quesito appare anzitutto imprescindibile la valutazione dell'esposizione Pt_ al rischio rumore1 del Sig. nello svolgimento della mansione di operaio generico forestale, dipendente dell' dal 1993 a tutt'oggi. Parte_2
Dal questionario ipoacusia trasmesso dall'Ente Forestas all' emerge che il CP_1
lavoratore, assunto a tempo indeterminato con qualifica di conduttore di macchine agricole presso un cantiere, di circa 30 impiegati, in regione Monte Bassu-Comune di
Illorai, utilizzava la motosega ed era conduttore di macchine agricole. Peraltro tale
4 attività sarebbe stata svolta in un periodo molto limitato, esclusivamente dal 1993 al 1998
e dal 2016 al 2017 e durante l'attività lavorativa il soggetto utilizzava DPI specifici per il rumore.
Dalla documentazione agli atti emerge inoltre che lo stesso Ricorrente dichiarava, in sede di accertamento , di aver utilizzato la motosega solo nei primi anni (non avendo il CP_1
Pt_
la qualifica di motoseghista) occupandosi pertanto successivamente di ripristino muretti, piste, pulizia aree boschive;
inoltre la mansione di addetto alle macchine agricole (gli addetti alla guida di mezzi erano complessivamente 4) consisteva nella guida di un unico trattore agricolo tipo “valpadana” del 1994 cabinato. Dal DVR emerge che il Pt_ Sig. era esposto al rumore solo per l'utilizzo di trattore su pala gommata, attività peraltro limitata.
Per inquadrare correttamente il caso di specie, appare inoltre necessario anteporre alle conclusioni medico-legali, alcune considerazioni di carattere tecnico-scientifico inerenti
Pt_ l'ipoacusia neurosensoriale, diagnosticata al Sig. nel 2016. La genesi multifattoriale dell'ipoacusia complica il riconoscimento dell'origine lavorativa di questa patologia
(determinazione del nesso eziologico); altre noxae patogene di origine extraprofessionale possono infatti causare un'ipoacusia secondo un andamento del tracciato audiometrico spesso sovrapponibile all'ipoacusia da traumatismo acustico cronico quali malattie cardiocircolatorie, traumi cranici, farmaci ototossici (streptomicina, chinino, aspirina, antibiotici amino glicosidi, diuretici, ecc.), diabete mellito, infezioni virali, alterazioni del quadro lipidico, traumi cervicali, alterazioni genetiche, insufficienza renale, presbiacusia.
In sintesi, l'attuale accertamento medico-legale, l'anamnesi lavorativa unitamente alla disamina della documentazione sanitaria in atti, consentono di rispondere ai quesiti posti dal giudice nei termini seguenti:
✓ non sussiste nesso causale tra la patologia sofferta dal Ricorrente e le mansioni cui lo stesso è stata adibito.
✓ la malattia da cui è affetta parte ricorrente e denunciata all' non ha carattere CP_1
professionale”.
14. Sennonché, successivamente alla ricezione delle osservazioni del CTP, che contestava all'ausiliare del giudice di non aver tenuto conto nella propria valutazione di quanto
5 emerso in sede testimoniale, la CTU modificava il proprio giudizio, nei termini che seguono:
Pt_
“• Dalle prove testimoniali emerge l'esposizione a rumore del Sig. durante l'attività lavorativa peraltro come già sopra specificato il lavoratore nel 2007 ha riportato un trauma cranico ed è stato sottoposto a terapia antibiotica per alcuni mesi (noxae patogene di origine extraprofessionale che possono causare un'ipoacusia secondo un andamento del tracciato audiometrico spesso sovrapponibile all'ipoacusia da traumatismo acustico cronico) oltre che affetto da ipercolesterolemia (vedi visita ORL del
17/07/2018); pertanto in assenza di tracciati audiometrici antecedenti al 2007 che avrebbero potuto evidenziare un'eventuale inziale comparsa di ipoacusia in assenza di fattori extralavorativi, e fugare ogni dubbio, si ritiene che nel caso di specie l'esposizione lavorativa del Pilu al rumore possa considerarsi perlomeno una concausa nel determinare la malattia sofferta dal ricorrente.
• Dalla malattia professionale per cui è causa è derivato un danno biologico permanente in misura pari al 45%”.
15. Tali conclusioni risultano, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dell' , CP_1
coerenti con il quadro emerso in sede di istruttoria testimoniale, essendo dimostrato che il sig. fosse stato significativamente esposto al rischio di lavorazioni rumorose. Pt_1
16. Invero, , collega dell'odierno ricorrente, riferisce che: “Capo a) Testimone_1
confermo che il ricorrente ha iniziato a lavorare per Forestas nel 1993, ossia un anno dopo di me. Noi lavoriamo ancora oggi insieme alle dipendenze del detto Ente. Se non ricordo male il ricorrente era stato assunto come trattorista anche se di fatto noi svolgevamo le mansioni che ci veniva chiesto di svolgere. Lui era anche un motoseghista.
Noi veniamo spostati nei vari cantieri, ma prevalentemente il ricorrente lavora nel cantiere di Monte Bassu che è la sua sede di lavoro.
Capo b) è vero;
confermo che quasi ogni anno il ricorrente svolge l'attività di antincendio, nei mesi da giugno a settembre. Preciso che tale attività è stata svolta dal ricorrente fino alla sua destituzione avvenuta circa dieci anni fa, ora non ricordo con esattezza, a seguito di un incidente nel quale era rimasto coinvolto. Capo c) preciso che i tagli con la motosega vengono iniziati subito dopo l'attività di antincendio, ossia nel mese di ottobre e terminano nel mese di aprile/maggio. L'attività di anticendio consiste
6 nell'attendere un'eventuale chiamata per il verificarsi di un incendio che noi dobbiamo domare. Durante tale attività il ricorrente doveva spegnere l'incendio con l'utilizzo di atomizzatori, ossia motori a spalla che contengono circa 12 litri di acqua e sono molto rumorosi. Nei primi anni venivamo chiamati per spegnere incendi anche 2/3 volte al giorno;
gli incendi poi sono diminuiti e noi venivamo chiamati una volta la settimana.
Tale attività sveniva svolta per otto ore dalle 11,00 alle 19,00. Se l'incendio in tale lasso di tempo non veniva domato o si facevano straordinari oppure arrivava il cambio. Il nostro orario id lavoro era comunque di massima di otto ore.
ADR: quando il ricorrente lavorava con la motosega, iniziava con il verificare lo stato della motosega, la riforniva e poi iniziava a lavorare, ossia iniziava ad abbattere l'albero con il taglio del tronco. Tagliato l'albero, sempre con la motosega, tagliava in piccole parti l'intero albero, partendo dalle parti più piccole a quelle più grosse. Tale attività veniva svolta per otto ore dalle 8,00 alle 16,00 con un'ora di pausa pranzo. Da diversi anni, se non ricordo male da quando è iniziato il lockdown, l'orario è cambiato e lavoriamo ore 7,12, dalle 7,00 alle 14,12. Talvolta il ricorrente aiutava anche a caricare e trasportare la legna da lui tagliata con la motosega.
Capo d) è vero, ho già risposto.
Capo e) è vero quanto mi si chiede precisando che siccome il lavoro di motoseghista era molto faticoso, era previsto che dopo ogni ora di lavoro il motoseghista facesse una pausa
Pt_ di circa dieci minuti. Per il resto la motosega era sempre in moto e la utilizzava pressoché per l'intero turno di lavoro.
Capo f) come ho detto prima ora non ricordo con esattezza fino a che anno il ricorrente abbia svolto l'attività di antincendio. Posso confermare che abbia svolto tale attività a decorerre dal 1993 ma non ricordo nemmeno a quante campagne antincendio abbia partecipato il ricorrente. Confermo invece che dalla sua assunzione il ricorrente si è occupato delle altre attività di cui mi si chiede con l'utilizzo oltre che della motosega di decespugliatori anch'essi molto umorosi.
Capo g) ho già risposto.
Capo h) è vero quanto mi si chiede;
i macchinari di cui ho riferito prima oltre ad essere utilizzati dal ricorrente venivano utilizzati simultaneamente anche da altri operai che lavoravano con lui nello stesso sito.
7 Capo i) noi avevamo l'obbligo di lavorare, mentre utilizzavamo i macchinari di cui ho appena riferito, ad una distanza di sicurezza che variava dai 3 ai 10 metri a seconda dei macchinari utilizzati. Quando la motosega lavora a regimi alti non facile sentire la voce.
Anche per questo motivo ci era stata imposta la distanza di sicurezza.
ADR: nel caso di utilizzo della motosega la distanza di sicurezza era compresa tra i 3 ed i
6 metri. LA distanza di sicurezza era imposta per evitare di essere lesi dalle lame dei macchinari utilizzati. Il rumore della motosega poi è assordante sia che si lavori a distanza di 3 m sia che si lavori a distanza di 10 m.
Capo l) agli inizi della nostra attività non avevamo in dotazione mezzi di protezione, quali casco completo di visiera e cuffie, che vennero introdotti successivamente ma non ricordo quando, Forse vennero introdotti forse nel 1995, ma non ne sono sicuro. Anche con le cuffie ed il casco il rumore della motosega si sente anche se è attenuato.
Capo m) tutti i macchinari di cui mi si chiede erano utilizzati dal ricorrente e tutti facevano un rumore assordante. Il trattore aveva la marmitta per ridurre il rumore ma non aveva cabina e quindi i rumori si sentivano lo stesso.
ADR avv. non so se per usare la motosega ci voglia un patentino e se il ricorrente Tes_2
lo abbia. Posso dire però che periodicamente ci venivano fatti, al ricorrente compreso, dei corsi di aggiornamento per l'utilizzo della motosega e posso anche confermare che tale strumento di lavoro sia stato utilizzato dal ricorrente dal 1993 fino all'incidente di cui ho riferito prima. Lui era caduto da cavallo ed aveva avuto tutta una serie di problemi. Ora però non ricordo con esattezza l'anno dell'incidente, ma ricordo che avvenne circa dieci anni fa.
ADR avv. Virdis: come ho detto io non ricordo che dopo l'incidente il ricorrente abbia utilizzato la motosega, potrebbero essere accaduto, ma ora io non potrei confermarlo.
Posso però aggiungere che se anche lui non utilizzava la motosega comunque lavorava insieme agli altri colleghi che la utilizzavano, perché questo è il nostro lavoro”.
17. L'ulteriore teste, , così dichiara: “ADR: io sono un dipendente di Forestas dal Tes_3
1993 anche se prima aveva un'altra denominazione. Io prima ero un caposquadra e poi sono stato trasferito. Io ho lavorato insieme al ricorrente dal 1993 al 1998 e poi ho ripreso a lavorare insieme a quest'ultimo come responsabile del cantiere dal 2012 fino all'attualità.
8 Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde:
Capo a) Il ricorrente era un motoseghista e si occupava dei lavori di taglio di piante nei boschi. Tale attività la svolgeva nel periodo autunnale e d invernale, mentre nel periodo primaverile ed estivo utilizzava il decespugliatore per ripulire le fasce parafuoco e le stradine di accesso. LA sede di lavoro del ricorrente era il cantiere di Monte Bassu ad
Illorai.
Capo b) Ricordo che il ricorrente negli anni dal 1993 al 1998 si occupava anche dell'attività di antincendio. Ora però non saprei dire se l'abbia svolta ogni anno. Tale attività veniva svolta nei mesi da luglio a settembre.
Capo c) Come ho detto prima come motoseghista il ricorrente si occupava del taglio di piante alberi compresi e anche di grosso diametro. Se si trattava di piante di grosso diametro, che erano ormai morte o secche, doveva tagliare con la motosega innanzi il tronco e poi tagliare la pianta in piccoli pezzi sempre con l'utilizzo della motosega.
L'orario di lavoro era dalle 7,48 alle 16,00 con una pausa pranzo di un'ora, dal lunedì al venerdì. Il ricorrente utilizzava la motosega per tutto l'orario id lavoro con una pausa di
10 minuti ogni ora. Capo d) i quintali di legna che il ricorrente tagliava variava a seconda del tipo di pianta che era chiamato a tagliare. Se si trattava di piante a grosso diametro può esser che tagliasse fino ad una media di 40 quintali al giorno, se si trattava di piante più piccole i quintali erano di meno. Preciso che il ricorrente non lavorava da solo ma in squadra con altri motoseghisti. Ogni squadra in quegli anni dal 1993 al 1998 era composta anche da dieci operai che lavoravano tutti nello stesso sito. Quando io poi sono rientrato nel 2011 nel cantiere di Monte Bassu, il ricorrente non aveva già più
l'idoneità per fare il motoseghista e lavorava ed ancora oggi lavora come trattorista, stando comunque nelle squadre di lavoro che effettuano il taglio di cui ho appena riferito con l'uso di motosega. Tale attività la svolge in autunno ed in inverno, mentre in primavera ed in estate si occupa delle pulizie della fasce parafuoco. Pulizia che il ricorrente effettua con strumenti a mano come roncole e falcette.
ADR avv. Virdis: dal 2011, per quel che mi riguarda, il ricorrente non ha più utilizzato la motosega non avendo più, come ho detto prima, l'idoneità. Io sicuramente dopo il 2011 non ho fatto utilizzare la motosega al ricorrente non avendo lui l'idoneità
9 ADR giudice: riconosco il documento che mi viene mostrato (doc. M fascicolo ricorrente) avendolo compilato e firmato io nel 2018. Vedendolo confermo che il ricorrente era trattorista. È possibile che negli anni 2016 e 2017 vi fossero dei rapportini in cui risultava l'uso della motosega da parte del ricorrente, ma io non ricordo di avergliela vista usare. Preciso anche che i caposquadra indicavano nei rapportini le presenze e le attività svolte;
ma io nel 2016 e nel 2017 non ero capo squadra.
Capo e) la motosega è uno strumento molto rumoroso e per il confermo quanto già riferito prima.
Capo f) ho già risposto.
Capo g) è vero quanto mi si chiede;
il ricorrente utilizzava l'atomizzatore che è una macchina a spalla molto rumorosa in quanto dotata di motore a scoppio per spruzzare l'acqua verso l'incendio. Sempre con l'uso dell'atomizzatore poi il ricorrente si occupava della bonifica del sito una volta domato l'incendio. Confermo anche che negli anni dal
1993 al 1998 il ricorrente utilizzava anche i decespugliatore. Quando io sono rientrato nel 2011 il ricorrente non utilizzava più nemmeno il decespugliatore. Lui non aveva l'idoneità per l'utilizzo degli strumenti rumorosi, tuttavia lavorava a stretto contatto con chi utilizzava macchinari rumorosi.
Capo h) quando il ricorrente utilizzava motosega e decespugliatore lavorava anche con gli altri colleghi che usano gli stessi macchinari stando ad una distanza di 3 o 4 m di
Pt_ stanza, massimo 5 m di distanza. Ciò non è cambiato nemmeno quando non ha più utilizzato tali macchinari;
lui lavorava a tali distanze dai colleghi che le utilizzavano. È così ancora oggi.
Capo i) è vero;
per sentire si deve usare un tono alto di voce.
Capo l) negli anni dal 1993 al 1996, se non ricordo male, noi non disponevamo di alcuna protezione contro il rumore;
solo dopo il 1996 ci diedero casco e cuffie. Io non so se casco e cuffia isolassero dal rumore perché non essendo io motoseghista non ne disponevo.
Capo m) dal 1993 al 1998 le macchine erano senz'altro più rumorose di quelle introdotte e poi nel 2011 e di quelle attuali. Tali macchinari sono comunque ancora oggi rumorosi”.
18. Sulla base di quanto concordemente rappresentato dai testi, non può ritenersi provato che il ricorrente utilizzasse abitualmente le motoseghe successivamente all'incidente del 2007
10 (caduta da cavallo); infatti, dai rapportini risulta unicamente un possibile utilizzo della motosega, ma in concreto l'impiego di tale mezzo deve ritenersi escluso per quanto riferito dai due testimoni, quantomeno con carattere di abitualità.
19. Sicché, non può ritenersi integrato il requisito previsto al codice 83.3 delle tabelle di cui al
DM. 9 aprile 2008, che presumono l'origine lavorativa dell'ipoacusia sensoriale bilaterale in caso di utilizzo “in modo non occasionale” di motoseghe portatili, quantomeno nel periodo dei quattro anni antecedenti alla manifestazione della patologia, ai fini della presunzione di cui si discute.
20. Nel caso di specie, dalla denuncia della malattia professionale risulta che la prima diagnosi sia stata effettuata il 16 marzo 2017. Anche esaminando la documentazione medica in atti, il primo riferimento all'ipoacusia cui soffre il ricorrente emerge per la prima volta dal tracciato audiometrico del 25 marzo 2016 (doc. 19 fasc. ricorrente), non essendoci documentazione antecedente. Tanto è vero che la stessa CTU ha fatto richiesta dei tracciati audiometrici precedenti, ma tuttavia tale documentazione non è più nella disponibilità dell'Ente Forestas, come attestato nell'elaborato peritale.
21. Sicché, non può operare la presunzione dell'origine professionale della patologia, essendo l'ipoacusia bilaterale sensoriale comparsa almeno dopo quattro anni dalla cessazione dello stabile utilizzo della motosega da parte del ricorrente.
22. Purtuttavia, risulta provato dagli stessi esiti testimoniali che il ricorrente nel corso della propria vita lavorativa sia stato continuativamente esposto a significativi rumori. Difatti, oltre all'utilizzo della motosega, continuo dall'inizio delle proprie mansioni per conto dell'Ente Forestas fino al giudizio di inidoneità, e significativo nelle modalità accertate di esposizione, risulta che il sig. faceva utilizzo di decespugliatore, e fa tutt'ora Pt_1 utilizzo di atomizzatore e di trattori, macchinari anch'essi rumorosi. A tali rilievi si aggiunga la circostanza per cui lavorando il ricorrente in squadra con altre persone, è stato ed è tutt'ora esposto al rumore proveniente dai macchinari da questi ultimi utilizzati, quali per l'appunto le motoseghe, anche se a distanza di sicurezza.
23. Tali fattori sono stati puntualmente esaminati dalla CTU all'esito delle osservazioni mosse dal CTP, ritenendo motivatamente che l'esposizione al rumore sia da considerarsi quantomeno fattore concausale rispetto alla comparsa dell'ipoacusia bilaterale sensoriale cui soffre il sig. . Pt_1
11 24. Peraltro, quanto ritenuto dal CTU trova conferma nell'elenco delle malattie contenuto nelle tabelle di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 139, che annovera l'ipoacusia percettiva bilaterale tra le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, con riferimento all'esposizione ad agenti otolesivi, così come accertato nel caso di specie.
25. Tale conclusione non si pone altresì in contrasto con quanto rilevato dall'ausiliare in ordine ai possibili effetti della terapia antibiotica cui si è sottoposto il lavoratore dopo l'incidente del 2007, quale fattore di origine extralavorativa, avendo per l'appunto la CTU determinato che l'esposizione lavorativa sia da considerarsi quale concausa della malattia,
e non avendo invece sostenuto che la terapia antibiotica sia da considerarsi quale fattore esclusivo;
anzi, l'ausiliare ha concluso che le lavorazioni svolte siano da considerarsi
“perlomeno” una concausa della comparsa della patologia, fermo restando che per l'accertamento delle causa esclusiva il consulente tecnico d'ufficio avrebbe necessitato dei tracciati audiometrici antecedenti al 2007, “che avrebbero potuto evidenziare un'eventuale inziale comparsa di ipoacusia in assenza di fattori extralavorativi”.
26. In ogni caso, quanto accertato dalla CTU, con motivazione esente da vizi logici e argomentativi, è sufficiente ai fini che ci occupano per concludere che parte ricorrente è affetta da malattia professionale, vigendo il surrichiamato principio dell'equivalenza delle condizioni, e non essendo emerso nel caso concreto una causa esclusiva extralavorativa quale fonte della patologia contratta dal sig. . Pt_1
27. Sicché, va accertato che quest'ultimo è affetto da malattia professionale, con un danno biologico quantificato dal CTU in misura del 45%, determinazione non contestata dalle parti. Conseguentemente, va condannato a costituire in favore del ricorrente una CP_1
rendita rapportata alla misura percentuale del 45%, oltre interessi legali.
28. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
29. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che parte ricorrente è affetta da malattia professionale con conseguenti postumi inabilitanti permanenti nella misura del 45%;
12 − condanna l' a costituire in favore di parte ricorrente una rendita rapportata alla CP_1
misura percentuale di invalidità di cui sopra (45%) con decorrenza di legge, oltre interessi legali;
− condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 11/07/2024
Il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
13
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Tonina Virdis, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via Nuoro n. 5;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Daniela Cabiddu, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Sassari, Piazza Marconi n. 8;
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
22.6.2022, ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Parte_1 CP_1
riconoscimento della natura professionale della ipoacusia percettiva bilaterale, contratta a tesi del ricorrente in ragione dell'attività lavorativa prestata.
2. Nello specifico, il Sig. ha allegato che, quale operaio generico alle dipendenze Pt_1 dell'Ente Forestas, si è dovuto occupare, per nove mesi all'anno, di attività cantieristica di motoseghista e conduttore di macchine agricole, nel periodo dall'1.3.1993 al luglio del
2001 e dal 2007 al 2021, svolgendo mansioni di taglio del legname con utilizzo di motosega e macchine agricole prive di efficace insonorizzazione.
3. Inoltre, parte ricorrente rappresentava che dal 1993 al 2001, sempre per il medesimo datore e per tre mesi all'anno, era addetto ad attività antincendio;
nell'ambito di quest'ultime, dal 1993 al 2001 veniva adibito allo spegnimento dei fuochi, con utilizzo di atomizzatore. Successivamente, veniva destinato ad attività di bonifica, pulitura zone boschive e predisposizione di fasce parafuoco, con utilizzo del decespugliatore, e di macchine agricole, sempre per tre mesi all'anno e con orario lavorativo settimanale da lunedì a venerdì dalle 07:48 alle 16:00.
4. La domanda amministrativa proposta in data 23 settembre 2018 veniva tuttavia respinta, così come anche il successivo ricorso gerarchico.
5. Il sig. ha quindi introdotto il presente giudizio, rivendicando l'eziologia Pt_1 professionale della patologia sviluppata, essendo stato esposto per tutto l'arco della propria vita lavorativa al rumore derivante dalle lavorazioni forestali, essendo peraltro l'ipoacusia percettiva bilaterale presente nelle tabelle . CP_1
6. Sicché, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1)accertare e dichiarare, a favore del ricorrente, che la malattia, denunciata il 23.09.18 da cui è affetto (ipoacusia bilaterale percettiva o neurosensoriale) è stata contratta ovvero ha avuto causa per effetto dell'esercizio della sua attività lavorativa, ed ha quindi natura professionale;
2)accertare e dichiarare che, in relazione alla malattia professionale per cui è causa, il ricorrente ha diritto all'indennizzo per il danno biologico in misura pari ad almeno il
23% ovvero, in subordine e salvo gravame, nella misura veriore anche maggiore che risulterà accertata in corso di causa nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, accertare e dichiarare altresì quale sia il danno biologico complessivo residuato al ricorrente tenendo conto dei postumi di altri eventi invalidanti concomitanti, pregressi o successivi dipendenti da ulteriori malattie professionali e/o infortuni sul lavoro e ciò ai sensi dell'art.13 ,c.5, D.Lgs.n.38/2000 e dell'art.149 Disp.att.cpc;
3) per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.te protempore, al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, della prestazione economica dovuta per legge a seguito della inabilità permanente per malattia professionale nella misura pari ad almeno il 23% o in via subordinata, salvo gravame, nella misura veriore, anche maggiore, che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi legali sui ratei scaduti e maturati, con
2 rivalutazione monetaria e con decorrenza di legge, da unificarsi con eventuali altre rendite o postumi;
4) nella ipotesi in cui al ricorrente dovesse essere riconosciuta una inabilità inferiore al
16% e pari o superiore al 6%, condannare l' a corrispondere allo stesso l'indennizzo CP_1
per il danno biologico derivante dalla malattia professionale del 23.09.18 secondo la normativa vigente (d.lgs.38/2000), con arretrati e rivalutazione monetaria e con decorrenza di legge;
in ogni caso
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, e spese generali ex art.2,c.2,D.M.55/14,da distrarsi ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del difensore del ricorrente, tanto in relazione al valore della controversia determinato ex art.13,c.2,cpc”.
7. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , contestando le modalità di svolgimento CP_1 della prestazione lavorativa allegate dal ricorrente, così come l'esposizione al rischio della lavorazione.
8. Istruita la causa mediante prova orale per testi e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza dell'11 luglio 2024 la controversia è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
9. Il ricorso è fondato.
10. In via sistematica, con riferimento alla eziologia lavorativa della malattia denunciata, occorre premettere, nel ricostruire la portata degli oneri probatori gravanti sulle parti, che in materia di malattia professionale per l'accertamento della eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo cui deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso in cui sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo un'assoluta certezza;
tale prova – il cui onere grava sul lavoratore – deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità, anche attraverso l'utilizzo di dati epidemiologici che consentano di suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi;
trova inoltre diretta applicazione nella materia delle malattie professionali la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va
3 riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge
(giurisprudenza consolidata, da ultimo: Cass. civ. 10.4.2018 n. 8773; Cass. civ.
12.10.2012 n. 17438; Cass. civ. 10.2.2011 n. 3227; Cass. civ. 19.1.2011 n. 1135; Cass. civ.
4.11.2010 n. 22441).
11. Inoltre, quando la malattia è inclusa nella tabella ex art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
12. Per quanto rileva nella presente controversia, l'ipoacusia da rumore è prevista al codice
H83.3 delle tabelle allegate al D.M. 9 aprile 2008, come collegata alle “lavorazioni forestali nelle quali si impiegano, in modo non occasionale, motoseghe portatili prive di efficaci sistemi di insonorizzazione”, con un periodo massimo di indennizzabilità di 4 anni dalla cessazione della lavorazione.
13. Nel caso di specie, la disposta CTU aveva inizialmente escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa, così osservando: “L'odierna epicrisi medico-legale è finalizzata a rilevare se la condizione clinica del Sig.
[...]
, ovvero l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, sia da riferirsi a malattia Parte_1
professionale e se essa determini una riduzione delle attitudini al lavoro ed in quale misura.
Per rispondere al quesito appare anzitutto imprescindibile la valutazione dell'esposizione Pt_ al rischio rumore1 del Sig. nello svolgimento della mansione di operaio generico forestale, dipendente dell' dal 1993 a tutt'oggi. Parte_2
Dal questionario ipoacusia trasmesso dall'Ente Forestas all' emerge che il CP_1
lavoratore, assunto a tempo indeterminato con qualifica di conduttore di macchine agricole presso un cantiere, di circa 30 impiegati, in regione Monte Bassu-Comune di
Illorai, utilizzava la motosega ed era conduttore di macchine agricole. Peraltro tale
4 attività sarebbe stata svolta in un periodo molto limitato, esclusivamente dal 1993 al 1998
e dal 2016 al 2017 e durante l'attività lavorativa il soggetto utilizzava DPI specifici per il rumore.
Dalla documentazione agli atti emerge inoltre che lo stesso Ricorrente dichiarava, in sede di accertamento , di aver utilizzato la motosega solo nei primi anni (non avendo il CP_1
Pt_
la qualifica di motoseghista) occupandosi pertanto successivamente di ripristino muretti, piste, pulizia aree boschive;
inoltre la mansione di addetto alle macchine agricole (gli addetti alla guida di mezzi erano complessivamente 4) consisteva nella guida di un unico trattore agricolo tipo “valpadana” del 1994 cabinato. Dal DVR emerge che il Pt_ Sig. era esposto al rumore solo per l'utilizzo di trattore su pala gommata, attività peraltro limitata.
Per inquadrare correttamente il caso di specie, appare inoltre necessario anteporre alle conclusioni medico-legali, alcune considerazioni di carattere tecnico-scientifico inerenti
Pt_ l'ipoacusia neurosensoriale, diagnosticata al Sig. nel 2016. La genesi multifattoriale dell'ipoacusia complica il riconoscimento dell'origine lavorativa di questa patologia
(determinazione del nesso eziologico); altre noxae patogene di origine extraprofessionale possono infatti causare un'ipoacusia secondo un andamento del tracciato audiometrico spesso sovrapponibile all'ipoacusia da traumatismo acustico cronico quali malattie cardiocircolatorie, traumi cranici, farmaci ototossici (streptomicina, chinino, aspirina, antibiotici amino glicosidi, diuretici, ecc.), diabete mellito, infezioni virali, alterazioni del quadro lipidico, traumi cervicali, alterazioni genetiche, insufficienza renale, presbiacusia.
In sintesi, l'attuale accertamento medico-legale, l'anamnesi lavorativa unitamente alla disamina della documentazione sanitaria in atti, consentono di rispondere ai quesiti posti dal giudice nei termini seguenti:
✓ non sussiste nesso causale tra la patologia sofferta dal Ricorrente e le mansioni cui lo stesso è stata adibito.
✓ la malattia da cui è affetta parte ricorrente e denunciata all' non ha carattere CP_1
professionale”.
14. Sennonché, successivamente alla ricezione delle osservazioni del CTP, che contestava all'ausiliare del giudice di non aver tenuto conto nella propria valutazione di quanto
5 emerso in sede testimoniale, la CTU modificava il proprio giudizio, nei termini che seguono:
Pt_
“• Dalle prove testimoniali emerge l'esposizione a rumore del Sig. durante l'attività lavorativa peraltro come già sopra specificato il lavoratore nel 2007 ha riportato un trauma cranico ed è stato sottoposto a terapia antibiotica per alcuni mesi (noxae patogene di origine extraprofessionale che possono causare un'ipoacusia secondo un andamento del tracciato audiometrico spesso sovrapponibile all'ipoacusia da traumatismo acustico cronico) oltre che affetto da ipercolesterolemia (vedi visita ORL del
17/07/2018); pertanto in assenza di tracciati audiometrici antecedenti al 2007 che avrebbero potuto evidenziare un'eventuale inziale comparsa di ipoacusia in assenza di fattori extralavorativi, e fugare ogni dubbio, si ritiene che nel caso di specie l'esposizione lavorativa del Pilu al rumore possa considerarsi perlomeno una concausa nel determinare la malattia sofferta dal ricorrente.
• Dalla malattia professionale per cui è causa è derivato un danno biologico permanente in misura pari al 45%”.
15. Tali conclusioni risultano, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dell' , CP_1
coerenti con il quadro emerso in sede di istruttoria testimoniale, essendo dimostrato che il sig. fosse stato significativamente esposto al rischio di lavorazioni rumorose. Pt_1
16. Invero, , collega dell'odierno ricorrente, riferisce che: “Capo a) Testimone_1
confermo che il ricorrente ha iniziato a lavorare per Forestas nel 1993, ossia un anno dopo di me. Noi lavoriamo ancora oggi insieme alle dipendenze del detto Ente. Se non ricordo male il ricorrente era stato assunto come trattorista anche se di fatto noi svolgevamo le mansioni che ci veniva chiesto di svolgere. Lui era anche un motoseghista.
Noi veniamo spostati nei vari cantieri, ma prevalentemente il ricorrente lavora nel cantiere di Monte Bassu che è la sua sede di lavoro.
Capo b) è vero;
confermo che quasi ogni anno il ricorrente svolge l'attività di antincendio, nei mesi da giugno a settembre. Preciso che tale attività è stata svolta dal ricorrente fino alla sua destituzione avvenuta circa dieci anni fa, ora non ricordo con esattezza, a seguito di un incidente nel quale era rimasto coinvolto. Capo c) preciso che i tagli con la motosega vengono iniziati subito dopo l'attività di antincendio, ossia nel mese di ottobre e terminano nel mese di aprile/maggio. L'attività di anticendio consiste
6 nell'attendere un'eventuale chiamata per il verificarsi di un incendio che noi dobbiamo domare. Durante tale attività il ricorrente doveva spegnere l'incendio con l'utilizzo di atomizzatori, ossia motori a spalla che contengono circa 12 litri di acqua e sono molto rumorosi. Nei primi anni venivamo chiamati per spegnere incendi anche 2/3 volte al giorno;
gli incendi poi sono diminuiti e noi venivamo chiamati una volta la settimana.
Tale attività sveniva svolta per otto ore dalle 11,00 alle 19,00. Se l'incendio in tale lasso di tempo non veniva domato o si facevano straordinari oppure arrivava il cambio. Il nostro orario id lavoro era comunque di massima di otto ore.
ADR: quando il ricorrente lavorava con la motosega, iniziava con il verificare lo stato della motosega, la riforniva e poi iniziava a lavorare, ossia iniziava ad abbattere l'albero con il taglio del tronco. Tagliato l'albero, sempre con la motosega, tagliava in piccole parti l'intero albero, partendo dalle parti più piccole a quelle più grosse. Tale attività veniva svolta per otto ore dalle 8,00 alle 16,00 con un'ora di pausa pranzo. Da diversi anni, se non ricordo male da quando è iniziato il lockdown, l'orario è cambiato e lavoriamo ore 7,12, dalle 7,00 alle 14,12. Talvolta il ricorrente aiutava anche a caricare e trasportare la legna da lui tagliata con la motosega.
Capo d) è vero, ho già risposto.
Capo e) è vero quanto mi si chiede precisando che siccome il lavoro di motoseghista era molto faticoso, era previsto che dopo ogni ora di lavoro il motoseghista facesse una pausa
Pt_ di circa dieci minuti. Per il resto la motosega era sempre in moto e la utilizzava pressoché per l'intero turno di lavoro.
Capo f) come ho detto prima ora non ricordo con esattezza fino a che anno il ricorrente abbia svolto l'attività di antincendio. Posso confermare che abbia svolto tale attività a decorerre dal 1993 ma non ricordo nemmeno a quante campagne antincendio abbia partecipato il ricorrente. Confermo invece che dalla sua assunzione il ricorrente si è occupato delle altre attività di cui mi si chiede con l'utilizzo oltre che della motosega di decespugliatori anch'essi molto umorosi.
Capo g) ho già risposto.
Capo h) è vero quanto mi si chiede;
i macchinari di cui ho riferito prima oltre ad essere utilizzati dal ricorrente venivano utilizzati simultaneamente anche da altri operai che lavoravano con lui nello stesso sito.
7 Capo i) noi avevamo l'obbligo di lavorare, mentre utilizzavamo i macchinari di cui ho appena riferito, ad una distanza di sicurezza che variava dai 3 ai 10 metri a seconda dei macchinari utilizzati. Quando la motosega lavora a regimi alti non facile sentire la voce.
Anche per questo motivo ci era stata imposta la distanza di sicurezza.
ADR: nel caso di utilizzo della motosega la distanza di sicurezza era compresa tra i 3 ed i
6 metri. LA distanza di sicurezza era imposta per evitare di essere lesi dalle lame dei macchinari utilizzati. Il rumore della motosega poi è assordante sia che si lavori a distanza di 3 m sia che si lavori a distanza di 10 m.
Capo l) agli inizi della nostra attività non avevamo in dotazione mezzi di protezione, quali casco completo di visiera e cuffie, che vennero introdotti successivamente ma non ricordo quando, Forse vennero introdotti forse nel 1995, ma non ne sono sicuro. Anche con le cuffie ed il casco il rumore della motosega si sente anche se è attenuato.
Capo m) tutti i macchinari di cui mi si chiede erano utilizzati dal ricorrente e tutti facevano un rumore assordante. Il trattore aveva la marmitta per ridurre il rumore ma non aveva cabina e quindi i rumori si sentivano lo stesso.
ADR avv. non so se per usare la motosega ci voglia un patentino e se il ricorrente Tes_2
lo abbia. Posso dire però che periodicamente ci venivano fatti, al ricorrente compreso, dei corsi di aggiornamento per l'utilizzo della motosega e posso anche confermare che tale strumento di lavoro sia stato utilizzato dal ricorrente dal 1993 fino all'incidente di cui ho riferito prima. Lui era caduto da cavallo ed aveva avuto tutta una serie di problemi. Ora però non ricordo con esattezza l'anno dell'incidente, ma ricordo che avvenne circa dieci anni fa.
ADR avv. Virdis: come ho detto io non ricordo che dopo l'incidente il ricorrente abbia utilizzato la motosega, potrebbero essere accaduto, ma ora io non potrei confermarlo.
Posso però aggiungere che se anche lui non utilizzava la motosega comunque lavorava insieme agli altri colleghi che la utilizzavano, perché questo è il nostro lavoro”.
17. L'ulteriore teste, , così dichiara: “ADR: io sono un dipendente di Forestas dal Tes_3
1993 anche se prima aveva un'altra denominazione. Io prima ero un caposquadra e poi sono stato trasferito. Io ho lavorato insieme al ricorrente dal 1993 al 1998 e poi ho ripreso a lavorare insieme a quest'ultimo come responsabile del cantiere dal 2012 fino all'attualità.
8 Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde:
Capo a) Il ricorrente era un motoseghista e si occupava dei lavori di taglio di piante nei boschi. Tale attività la svolgeva nel periodo autunnale e d invernale, mentre nel periodo primaverile ed estivo utilizzava il decespugliatore per ripulire le fasce parafuoco e le stradine di accesso. LA sede di lavoro del ricorrente era il cantiere di Monte Bassu ad
Illorai.
Capo b) Ricordo che il ricorrente negli anni dal 1993 al 1998 si occupava anche dell'attività di antincendio. Ora però non saprei dire se l'abbia svolta ogni anno. Tale attività veniva svolta nei mesi da luglio a settembre.
Capo c) Come ho detto prima come motoseghista il ricorrente si occupava del taglio di piante alberi compresi e anche di grosso diametro. Se si trattava di piante di grosso diametro, che erano ormai morte o secche, doveva tagliare con la motosega innanzi il tronco e poi tagliare la pianta in piccoli pezzi sempre con l'utilizzo della motosega.
L'orario di lavoro era dalle 7,48 alle 16,00 con una pausa pranzo di un'ora, dal lunedì al venerdì. Il ricorrente utilizzava la motosega per tutto l'orario id lavoro con una pausa di
10 minuti ogni ora. Capo d) i quintali di legna che il ricorrente tagliava variava a seconda del tipo di pianta che era chiamato a tagliare. Se si trattava di piante a grosso diametro può esser che tagliasse fino ad una media di 40 quintali al giorno, se si trattava di piante più piccole i quintali erano di meno. Preciso che il ricorrente non lavorava da solo ma in squadra con altri motoseghisti. Ogni squadra in quegli anni dal 1993 al 1998 era composta anche da dieci operai che lavoravano tutti nello stesso sito. Quando io poi sono rientrato nel 2011 nel cantiere di Monte Bassu, il ricorrente non aveva già più
l'idoneità per fare il motoseghista e lavorava ed ancora oggi lavora come trattorista, stando comunque nelle squadre di lavoro che effettuano il taglio di cui ho appena riferito con l'uso di motosega. Tale attività la svolge in autunno ed in inverno, mentre in primavera ed in estate si occupa delle pulizie della fasce parafuoco. Pulizia che il ricorrente effettua con strumenti a mano come roncole e falcette.
ADR avv. Virdis: dal 2011, per quel che mi riguarda, il ricorrente non ha più utilizzato la motosega non avendo più, come ho detto prima, l'idoneità. Io sicuramente dopo il 2011 non ho fatto utilizzare la motosega al ricorrente non avendo lui l'idoneità
9 ADR giudice: riconosco il documento che mi viene mostrato (doc. M fascicolo ricorrente) avendolo compilato e firmato io nel 2018. Vedendolo confermo che il ricorrente era trattorista. È possibile che negli anni 2016 e 2017 vi fossero dei rapportini in cui risultava l'uso della motosega da parte del ricorrente, ma io non ricordo di avergliela vista usare. Preciso anche che i caposquadra indicavano nei rapportini le presenze e le attività svolte;
ma io nel 2016 e nel 2017 non ero capo squadra.
Capo e) la motosega è uno strumento molto rumoroso e per il confermo quanto già riferito prima.
Capo f) ho già risposto.
Capo g) è vero quanto mi si chiede;
il ricorrente utilizzava l'atomizzatore che è una macchina a spalla molto rumorosa in quanto dotata di motore a scoppio per spruzzare l'acqua verso l'incendio. Sempre con l'uso dell'atomizzatore poi il ricorrente si occupava della bonifica del sito una volta domato l'incendio. Confermo anche che negli anni dal
1993 al 1998 il ricorrente utilizzava anche i decespugliatore. Quando io sono rientrato nel 2011 il ricorrente non utilizzava più nemmeno il decespugliatore. Lui non aveva l'idoneità per l'utilizzo degli strumenti rumorosi, tuttavia lavorava a stretto contatto con chi utilizzava macchinari rumorosi.
Capo h) quando il ricorrente utilizzava motosega e decespugliatore lavorava anche con gli altri colleghi che usano gli stessi macchinari stando ad una distanza di 3 o 4 m di
Pt_ stanza, massimo 5 m di distanza. Ciò non è cambiato nemmeno quando non ha più utilizzato tali macchinari;
lui lavorava a tali distanze dai colleghi che le utilizzavano. È così ancora oggi.
Capo i) è vero;
per sentire si deve usare un tono alto di voce.
Capo l) negli anni dal 1993 al 1996, se non ricordo male, noi non disponevamo di alcuna protezione contro il rumore;
solo dopo il 1996 ci diedero casco e cuffie. Io non so se casco e cuffia isolassero dal rumore perché non essendo io motoseghista non ne disponevo.
Capo m) dal 1993 al 1998 le macchine erano senz'altro più rumorose di quelle introdotte e poi nel 2011 e di quelle attuali. Tali macchinari sono comunque ancora oggi rumorosi”.
18. Sulla base di quanto concordemente rappresentato dai testi, non può ritenersi provato che il ricorrente utilizzasse abitualmente le motoseghe successivamente all'incidente del 2007
10 (caduta da cavallo); infatti, dai rapportini risulta unicamente un possibile utilizzo della motosega, ma in concreto l'impiego di tale mezzo deve ritenersi escluso per quanto riferito dai due testimoni, quantomeno con carattere di abitualità.
19. Sicché, non può ritenersi integrato il requisito previsto al codice 83.3 delle tabelle di cui al
DM. 9 aprile 2008, che presumono l'origine lavorativa dell'ipoacusia sensoriale bilaterale in caso di utilizzo “in modo non occasionale” di motoseghe portatili, quantomeno nel periodo dei quattro anni antecedenti alla manifestazione della patologia, ai fini della presunzione di cui si discute.
20. Nel caso di specie, dalla denuncia della malattia professionale risulta che la prima diagnosi sia stata effettuata il 16 marzo 2017. Anche esaminando la documentazione medica in atti, il primo riferimento all'ipoacusia cui soffre il ricorrente emerge per la prima volta dal tracciato audiometrico del 25 marzo 2016 (doc. 19 fasc. ricorrente), non essendoci documentazione antecedente. Tanto è vero che la stessa CTU ha fatto richiesta dei tracciati audiometrici precedenti, ma tuttavia tale documentazione non è più nella disponibilità dell'Ente Forestas, come attestato nell'elaborato peritale.
21. Sicché, non può operare la presunzione dell'origine professionale della patologia, essendo l'ipoacusia bilaterale sensoriale comparsa almeno dopo quattro anni dalla cessazione dello stabile utilizzo della motosega da parte del ricorrente.
22. Purtuttavia, risulta provato dagli stessi esiti testimoniali che il ricorrente nel corso della propria vita lavorativa sia stato continuativamente esposto a significativi rumori. Difatti, oltre all'utilizzo della motosega, continuo dall'inizio delle proprie mansioni per conto dell'Ente Forestas fino al giudizio di inidoneità, e significativo nelle modalità accertate di esposizione, risulta che il sig. faceva utilizzo di decespugliatore, e fa tutt'ora Pt_1 utilizzo di atomizzatore e di trattori, macchinari anch'essi rumorosi. A tali rilievi si aggiunga la circostanza per cui lavorando il ricorrente in squadra con altre persone, è stato ed è tutt'ora esposto al rumore proveniente dai macchinari da questi ultimi utilizzati, quali per l'appunto le motoseghe, anche se a distanza di sicurezza.
23. Tali fattori sono stati puntualmente esaminati dalla CTU all'esito delle osservazioni mosse dal CTP, ritenendo motivatamente che l'esposizione al rumore sia da considerarsi quantomeno fattore concausale rispetto alla comparsa dell'ipoacusia bilaterale sensoriale cui soffre il sig. . Pt_1
11 24. Peraltro, quanto ritenuto dal CTU trova conferma nell'elenco delle malattie contenuto nelle tabelle di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 139, che annovera l'ipoacusia percettiva bilaterale tra le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, con riferimento all'esposizione ad agenti otolesivi, così come accertato nel caso di specie.
25. Tale conclusione non si pone altresì in contrasto con quanto rilevato dall'ausiliare in ordine ai possibili effetti della terapia antibiotica cui si è sottoposto il lavoratore dopo l'incidente del 2007, quale fattore di origine extralavorativa, avendo per l'appunto la CTU determinato che l'esposizione lavorativa sia da considerarsi quale concausa della malattia,
e non avendo invece sostenuto che la terapia antibiotica sia da considerarsi quale fattore esclusivo;
anzi, l'ausiliare ha concluso che le lavorazioni svolte siano da considerarsi
“perlomeno” una concausa della comparsa della patologia, fermo restando che per l'accertamento delle causa esclusiva il consulente tecnico d'ufficio avrebbe necessitato dei tracciati audiometrici antecedenti al 2007, “che avrebbero potuto evidenziare un'eventuale inziale comparsa di ipoacusia in assenza di fattori extralavorativi”.
26. In ogni caso, quanto accertato dalla CTU, con motivazione esente da vizi logici e argomentativi, è sufficiente ai fini che ci occupano per concludere che parte ricorrente è affetta da malattia professionale, vigendo il surrichiamato principio dell'equivalenza delle condizioni, e non essendo emerso nel caso concreto una causa esclusiva extralavorativa quale fonte della patologia contratta dal sig. . Pt_1
27. Sicché, va accertato che quest'ultimo è affetto da malattia professionale, con un danno biologico quantificato dal CTU in misura del 45%, determinazione non contestata dalle parti. Conseguentemente, va condannato a costituire in favore del ricorrente una CP_1
rendita rapportata alla misura percentuale del 45%, oltre interessi legali.
28. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
29. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che parte ricorrente è affetta da malattia professionale con conseguenti postumi inabilitanti permanenti nella misura del 45%;
12 − condanna l' a costituire in favore di parte ricorrente una rendita rapportata alla CP_1
misura percentuale di invalidità di cui sopra (45%) con decorrenza di legge, oltre interessi legali;
− condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 11/07/2024
Il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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