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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera nella causa iscritta al n. 434 / 2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Andrea Pettini, Guido Bartalucci appellante principale / appellata incidentale contro
, e Controparte_1 CP_2 CP_3
Avv. Andrea Conte, Letizia Martini, Andrea Ranfagni appellate principali / appellanti incidentali avente ad oggetto: appello principale ed incidentale della sentenza n. 391/2024 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata il 24 aprile 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 8 aprile 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le dipendenti e vevano convenuto la , affermando che: CP_1 CP_3 CP_2 Parte_1
- e erano state assunte nel settembre 2005, Nappi nell'ottobre 2015 CP_1 CP_3
- al momento della rispettiva assunzione, e erano state inquadrate nel livello C1 CCNL cooperative CP_1 CP_3 sociali, e quindi entrambe dal settembre 2021 nel superiore livello D1
- invece al momento della sua assunzione, era stata inquadrata direttamente nel livello D1 CP_2
- tutte e tre avevano conseguito la laurea in “Scienze dell'educazione e della formazione, indirizzo disabilità giovanile” solo nel corso del rapporto di lavoro, in particolare nel febbraio 2020 e el febbraio 2021 CP_1 CP_3 CP_2
- tuttavia, dalla rispettiva data di assunzione, tutte e tre avevano svolto le medesime mansioni di “educatrici”, occupandosi di favorire, in contesto scolastico, lo sviluppo personale e la maturazione sociale di bambini / ragazzi con handicap o disagio sociale pagina 1 di 8 - l'inquadramento loro attribuito dalla Cooperativa era errato perché riguardava profili esclusivamente di assistenza, mentre esse avevano diritto all'inquadramento superiore per profili inerenti l'educazione, ed alle conseguenti differenze di retribuzione, in particolare:
-- Comerci e al livello D1 da dicembre 2005 ed il superiore livello D2 da febbraio 2020 CP_3
-- Nappi al livello D2 da febbraio 2021.
Con la decisione impugnata, il Tribunale aveva accolto la domanda e di conseguenza aveva dichiarato il diritto delle lavoratrici alle conseguenti differenze di retribuzione, affermando che:
* il CCNL cooperative sociali al livello C1 prevedeva il profilo di operatore socio assistenziale / di addetto all'assistenza di base, al livello D gli educatori, D1 senza titolo di studio e D2 con il titolo
* l'istruttoria orale, condotta attraverso due insegnanti di sostegno (testi e e due educatrici Tes_1 Tes_2 Pt_1
(testi e ), aveva ampiamente dimostrato che, fin dalla rispettiva assunzione, nell'ambito della scuola Tes_3 Tes_4 dell'obbligo, le ricorrenti si occupavano di educazione di allievi disabili, aiutandoli a comprendere le lezioni, assimilare le nozioni, preparare le interrogazioni, e favorendo la loro integrazione sociale all'interno della scuola
* le ricorrenti operavano con le modalità e i mezzi del Gruppo di Lavoro Operativo per la Inclusione (“GLO”, del quale esse erano componenti), nell'ambito Piano Educativo Individuale (“PEI”) elaborato per ciascun allievo disabile,
e nel rispetto dell'indirizzo fornito dall'insegnante di sostegno
* le ricorrenti redigevano periodicamente una scheda individuale di valutazione del singolo allievo disabile da loro seguito personalmente, riassumendo gli interventi effettuati ed i risultati ottenuti
* tali attività presupponevano capacità tecniche elevate, autonomia e responsabilità, pur nell'ambito di metodologie definite (PEI), e di precisi ambiti di intervento operativo (concordati con l'insegnante di sostegno), tutte caratteristiche proprie dell'educatore quale soggetto che, in un progetto di intervento elaborato da portatori di varie personalità Pers (appunto quelle che componevano il ), diretto a sostenere ragazzi in difficoltà, si occupa sia di profili tipicamente educativi (comprendere lezioni, assimilare nozioni, preparare interrogazioni) sia di favorire la partecipazione alle attività scolastiche e l'integrazione psicosociale con gli altri allievi dello stesso istituto.
*di conseguenza
I) Comerci e avevano diritto al livello D1 con decorrenza da marzo 2006, ovvero tre mesi dopo l'inizio delle CP_3 mansioni di educatrice;
in proposito, oltre all'assistenza materiale agli allievi con difficoltà (profilo professionale C1),
l'istruttoria orale aveva dimostrato le più qualificate mansioni di educatrici, prevalenti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, le quali quindi, secondo la giurisprudenza in materia di mansioni promiscue, comportavano il diritto all'inquadramento superiore;
II) e avevano diritto al livello D2 dalle rispettive date di conseguimento della laurea in CP_1 CP_2 CP_3
“Scienze dell'educazione e della formazione, indirizzo disabilità giovanile” (per e decorrenza da CP_1 CP_3 maggio 2020, per da maggio 2021, per tutte tre mesi dopo il rispettivo conseguimento del titolo di laurea); CP_2 appurato che le ricorrenti erano educatrici D1, e non operatrici C1, il diritto all'inquadramento ancora superiore era derivava dal conseguimento del titolo di laurea, poiché il CCNL riconosceva il livello D1 agli “educatori senza titolo”
pagina 2 di 8 ed il livello D2 agli “educatori con il titolo”; si trattava del titolo che, in base al contratto collettivo, distingueva le due posizioni economiche, da identificare con quello abilitante conseguito secondo la legislazione in vigore, come da declaratoria di categoria;
secondo l'art. 1 comma 595 L. 205/2017 si trattava della laurea in “Scienze dell'educazione e della formazione, indirizzo disabilità giovanile” che fondava il diritto alla qualifica di educatore professionale socio pedagogico.
In conclusione, la era stata condannata al pagamento delle relative differenze di retribuzione dal livello Parte_1
C1 al livello D1 per Comerci e Trovato, e dal livello D1 al livello D2 per Comerci, Trovato e CP_2
La aveva appellato la sentenza con un duplice motivo di merito, censurava i due passaggi Parte_1 progressivi dell'inquadramento superiore chiesto ed ottenuto dalle lavoratrici.
I) Livello D1 per Comerci e Trovato (e relativa decorrenza)
Secondo l'appello, il Tribunale aveva semplificato eccessivamente la questione controversa, limitandosi a collegare il livello C1 all'attività di pura assistenza materiale alla persona degli allievi, ed il superiore livello D a qualsiasi compito in ambito educativo.
Richiamato il contenuto dell'istruttoria orale, le censure si appuntavano prima di tutto sul fatto che i compiti in ambito educativo svolti dalle appellate erano del tutto privi di autonomia e responsabilità, poiché si limitavano ad una ausilio al docente di sostegno, senza alcuna valutazione né iniziativa propria, mentre anche i colloqui con le famiglie degli allievi si esaurivano nel mero riportare informazioni su quanto accaduto nella giornata, e di conseguenza la Pers partecipazione al , come la redazione del PEI, sarebbero state solo un dato di mera presenza, a cui non si accompagnava alcun apporto professionale proprio.
Le censure si estendevano inoltre all'interpretazione delle declaratorie collettive, esaurita in modo sommario dal
Tribunale, mentre sarebbe stato necessario partire dal contenuto dei contratti di appalto, e prima ancora dei bandi e dei capitolati nell'ambito dei quali la operava su in carico degli enti locali, poiché queste ultime fonti Parte_1 definivano le stesse funzioni attribuite a e di conseguenza al dipendenti addette agli appalti. Pt_1
In particolare, fino all'agosto 2021 i bandi d'appalto nemmeno prevedevano la figura dell'educatore, ma solo quello dell'addetto all'assistenza di base.
Era irrilevante la circostanza che le due lavoratrici non avessero svolto solo attività di assistenza materiale poiché, se quello fosse stato il loro compito esclusivo, sarebbero state inquadrate nell'inferiore livello B.
Quindi, il punto non era se le ricorrenti avessero svolto solo assistenza per le necessità materiali degli allievi disabili, o compiti ulteriori che favorivano il loro percorso scolastico. Bensì se, in tali compiti ulteriori (pacifici), esse avessero svolto anche funzione di educatrici, che presupponeva capacità tecniche elevate, nonché autonomia e responsabilità, fondate su titoli culturali e professionali dei quali invece, al momento della assunzione, e fino al conseguimento della laurea, esse erano prive.
Invece, seppur in ambito educativo, le mansioni effettive dalle lavoratrici erano state di operatrici socio assistenziali, addette all'assistenza di base, poiché si collocavano in un punto intermedio fra il livello B e il D, e quindi era adeguato il C (attribuito dalla Cooperativa per tutti gli anni di servizio che avevano preceduto il conseguimento della laurea nel pagina 3 di 8 2020), ed in nessun caso poteva aspettare loro il D.
In tutti i casi, non era credibile che fin dalla loro assunzione le due lavoratrici avessero svolto assistenza educativa ad allievi disabili. Infatti, al momento del rispettivo ingresso in GEOS, non erano fornite di titoli di studio specifici né avevano pregresse esperienze professionali nel settore educativo. Quindi, anche volendo ipotizzare che, nel corso dei successivi anni alle dipendenze della , avessero acquisito progressivamente capacità tecniche elevate, Parte_1 nonché autonomia e responsabilità, l'inquadramento superiore non poteva comunque decorrere dalla rispettiva assunzione, come invece erroneamente affermato dal Tribunale.
Secondo l'artt. 1 L. 205/2017, commi 595 e 597, la qualifica professionale di educatore compete a chi ha la laurea in
“Scienze dell'educazione e della formazione”, mentre la qualifica di educatore professionale socio pedagogico presuppone quantomeno il superamento di un corso di formazione, titoli entrambi dei quali, al momento della rispettiva assunzione, e erano prive, come del resto mancavano di esperienza professionale in ambiti CP_1 CP_3 anche soltanto affini.
Secondo il Collegio, il motivo I) è infondato.
In fatto, la prova orale aveva riguardato due insegnanti di sostegno (testi e e due educatrici Tes_1 Tes_2 Pt_1
(testi e ), i quali avevano fornito un quadro vasto ed approfondito dei compiti svolti dalle appellate Tes_3 Tes_4
e fin dalla rispettiva assunzione in GEOS nell'anno 2005, quando da subito erano state addette ai CP_1 CP_3 servizi nelle scuole dell'obbligo svolti in appalto dalla Cooperativa.
Le testimonianze sostanzialmente coincidevano nei tratti salienti dell'inquadramento superiore come educatrici D1
(rivendicato da entrambe le appellate per il periodo dalla rispettiva assunzione al conseguimento della laurea), convergendo sulla conferma delle seguenti circostanze secondo le quali le appellate:
# svolgevano un ruolo professionale dedicato all'educazione dei “ragazzi difficili”, per supportarli ed integrarli nella classe con sostegno materiale e psicologico, rispetto sia alla attività didattica riservata agli insegnanti di sostegno, sia alla interazione con gli altri allievi, sia alla relazione con le famiglie;
si occupavano del percorso di apprendimento rispetto non solo delle vere e proprie attività scolastiche ma anche dell'inserimento sociale nelle attività di gruppo;
si trattava quindi di un supporto allo sviluppo personale e alla maturazione sociale (attività ben più qualificata di quella dell'assistenza di base, riferita alle sole necessità materiali, senza estendersi ai profili emotivi e didattici indispensabili per la integrazione sociale in contesto scolastico, presupposto della funzione educativa); fin dall'inizio dell'anno scolastico, le appellate prendevano in carico singoli alunni disabili e li osservavano, per poi confrontarsi con l'insegnante di sostegno su come svolgere la funzione educativa a supporto di quella di didattica propria dell'insegnante
# erano parte del gruppo di lavoro operativo per la inclusione (GLO), composto da educatori, docenti di sostegno e non Pers ed altre figure professionali specifiche, fra cui neuropsichiatri;
il lavorava in equipe con il contributo di tutti i componenti, ed in particolare al suo interno le appellate erano le referenti per l'inclusione collaborando da un lato con gli insegnanti di sostegno e dall'altro con i medici;
# partecipavano alla redazione del piano educativo individuale degli allievi disabili (PEI) insieme ai docenti, fornendo pareri e riflessioni sulle caratteristiche individuali di ciascun alunno disabile e i necessari interventi educativi pagina 4 di 8 personalizzati, piano che le appellate sottoscrivevano facendolo anche proprio
# compilavano periodicamente la scheda di valutazione degli allievi disabili, inserendovi le proprie valutazioni sul percorso e gli obiettivi del singolo allievo disabile già da loro concordati con gli insegnanti di sostegno (capacità di comprensione, capacità di comunicazione, rapporto con gli altri, lettura, scrittura, disagi manifestati ecc.)
# erano supportate da uno psicologo con il quale avevano colloqui mensili
# si occupavano di aspetti educativi relativi all'apprendimento, aiutando gli allievi a seguire le lezioni, e per facilitarne la comprensione li aiutavano a prendere gli appunti o preparare mappe concettuali, a prepararsi per le interrogazioni, fermo restando che non svolgevano attività didattica (compito esclusivo dei docenti di sostegno) bensì la supportavano
# si rapportavano con i docenti di sostegno per ricevere informazioni sui problemi didattici del singolo allievo disabile e sulle caratteristiche della classe in cui inserirlo, e per proporre a loro volta particolari modalità di integrazione o per segnalare particolari esigenze, fornendo quindi il contributo specifico dell'educatore nella conoscenza dell'allievo disabile
# erano direttamente coinvolte nel gestire e prevenire le crisi emotive degli allievi disabili, seguendo in autonomia la variabilità delle diverse situazioni, dall'agitazione psicomotoria fino all'autolesionismo
# erano impegnate anche nell'integrazione dell'allievo disabile con i compagni, ed a tal fine prendevano le iniziative necessarie alla particolarità delle situazioni, tipica funzione dell'educatore dedicato anche alla socializzazione dell'alunno disabile
# tenevano rapporti con le famiglie degli allievi disabili attraverso colloqui periodici informativi sulla situazione ed i progressi del ragazzo.
In conclusione, il ruolo delle appellate era attivo e propositivo nell'esprimere valutazioni, gestire situazioni, scegliere gli strumenti e le modalità per favorire la comprensione delle lezioni e la preparazione delle interrogazioni, come l'inserimento dei disabili nel gruppo degli altri allievi. Di conseguenza, fin dall'inizio del loro rapporto di lavoro nel
2005, tale ruolo corrispondeva al profilo professionale D1, educatore senza titolo, appartenendo all'area D connotata dall'inerenza delle mansioni all'ambito educativo (a differenza del profilo professionale di operatore socio assistenziale / addetto all'assistenza di base del profilo professionale C1, assegnato loro dalla Cooperativa, che apparteneva all'area C connotata dall'inerenza alle attività socio assistenziali diretta esclusivamente alle necessità fisiche della persona ed estranee all'ambito educativo).
L'inquadramento superiore riconosciuto dal Tribunale, e qui confermato, derivava dalla piana applicazione del declaratorie generali e dei profili professionali del contratto collettivo, pacificamente applicato al rapporto (CCNL
Cooperative sociali).
Ai fini del medesimo inquadramento non può avere alcun rilievo la circostanza, valorizzata invece in appello anche ai fini del successivo motivo II), a proposito del fatto che per anni la loro attività si fosse svolta nell'ambito di appalti ottenuti dalla Cooperativa con contratti, ed ancora prima bandi di gara, che non prevedevano il ruolo di educatore, ma solo quello di addetto all'assistenza.
Il rapporto di lavoro riguardava esclusivamente le appellate come dipendenti e la Cooperativa datrice, e nel suo ambito il giudizio sull'inquadramento spettante va ovviamente condotto in applicazione del contratto collettivo applicato. Il
pagina 5 di 8 rapporto commerciale di appalto fra la e l'ente locale era un dato del tutto estraneo rispetto alle regole ed Parte_1 alle fonti che, dal punto di vista sostanziale, disciplinano l'inquadramento spettante ai lavoratori, e, dal punto di vista processuale, individuano l'ampiezza dei poteri del giudice del lavoro nel verificare il rispetto dell'art. 2103 cc.
Sarebbe infatti difficile immaginare anche soltanto il fondamento giuridico di una diversa gerarchia per la quale le regole commerciali dell'appalto debbono prevalere su quelle legali, ordinarie e costituzionali, relative ai diritti fondamentali dei lavoratori impiegati nello stesso appalto.
II) Livello D2 per Comerci, Trovato CP_2
Secondo l'appello, il Tribunale aveva errato ad attribuire altresì a tutte e tre le appellate l'inquadramento ancora superiore in D2 per effetto del mero conseguimento del titolo di laurea.
Al contrario, tale titolo non poteva di per sé fondare il superiore livello D2 poiché, nell'ambito del capitolato di appalto stipulato fra la Cooperativa e l'ente locale committente, tale livello presupponeva un educatore altamente specializzato
(LIS) il quale, oltre al titolo di studio, fosse in possesso di uno specifico titolo di natura professionale, che invece le lavoratrici appellate non avevano.
Il Collegio ritiene infondato anche il secondo motivo.
A questo proposito ritorna il medesimo argomento citato da ultimo per respingere il precedente motivo I), secondo il quale il bando di appalto non può avere una funzione regolativa dei rapporti di lavoro degli addetti ai servizi appaltati.
E' pacifico che le tre appellate avessero conseguito la laurea in “Scienze dell'educazione e della formazione, indirizzo disabilità giovanile”, e che ne avessero dato formale comunicazione a proseguendo nel medesimo ruolo Pt_1 proprio di educatrici anche dopo il conseguimento del titolo di studio specifico.
L'art. 1 comma 595 L. 20572017 collegava la qualifica di educatore professionale al possesso di un titolo di studio specifico, ed il CCNL cooperative sociali per il livello D2 richiedeva l'educatore fornito di titolo senza altri requisiti professionali, come quelli pretesi invece in appello.
In conclusione, nemmeno l'appello contesta il collegamento fra il titolo di studio universitario conseguito dalle tre appellate e il livello D2. Invece, seguendo il ragionamento sulla gerarchia fra bando di gara e regole del rapporto di lavoro sembra al Collegio che si potrebbe finire per legittimare qualsiasi tipo di violazione di regole inderogabili, sulla quale eventualmente concordino committente ed appaltatore, magari in funzione del comune risparmio.
Appello incidentale
avevano impugnato a loro volta la sentenza, censurando l'omesso riconoscimento in favore CP_1 CP_3 delle differenze retributive tra il livello C1 loro riconosciuto da ed il D2 invece spettante per i seguenti periodi: Pt_1
dal 14 febbraio 2020 al 31 agosto 2021 CP_1
) dal 17 febbraio 2020 al 31 agosto 2021 CP_3
Infatti il Tribunale - pur avendo correttamente ricondotto le mansioni svolte dalle appellate al livello D1 anziché C1 per la dal 19 marzo 2006 al 16 febbraio 2020, e dopo tale data al livello D2, e per la dal 12 marzo CP_3 CP_1
2006 al 13 febbraio 2020, successivamente D2 - nel momento in cui aveva riconosciuto le differenze retributive, aveva dimenticato che fino all'agosto 2021 esse erano state entrambe inquadrate al livello C1, e non già in D1.
pagina 6 di 8 Il Collegio ritiene l'appello incidentale fondato.
E' vero infatti che, come dedotto nel ricorso di primo grado, senza contestazione di sino al 31 agosto 2021 le Pt_1 appellate erano state inquadrate nel livello C1, e solo dal 1° settembre 2021 nel livello D1.
Pertanto, dal febbraio 2020 all'agosto 2021, la differenza retributiva loro spettante doveva essere quella fra D2 e C1, e non quella minore fra D2 e D1.
Invece, solo dopo il 31 agosto 2021 alle due ricorrenti era stato riconosciuto il D1.
E quindi solo a quel punto le differenze retributive spettanti erano fra D2 e D1.
In conclusione, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza va riformata in parte, poiché le differenze economiche da riconoscere alle lavoratrici erano più ampie di quelle stabilite dal Tribunale, ed avrebbero dovuto essere le seguenti:
Trovato)
- differenza tra D1 e C1 dal luglio 2007 al 16 febbraio 2020
- differenza tra D2 e C1 dal 17 febbraio 2020 al 31 agosto 2021
- differenza tra D2 e D1 dal 1° settembre 2021
Comerci)
- differenza tra D1 e C1 dal luglio 2007 al 13 febbraio 2020
- differenza tra D2 e C1 dal 14 febbraio 2020 al 31 agosto 2021
- differenza tra D2 e D1 dal 1° settembre 2021.
Spese di lite e C.U.
Le spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza della società appellante sull'appello principale e su quello incidentale, e sono liquidate in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa.
Maggiorato per la pluralità di parti, il compenso base di euro 4.996,00 aumenta quindi fino ad euro 7.993,60.
Nei confronti della società appellante, integralmente soccombente sull'appello principale, vanno dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, decidendo in via definitiva, respinge l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale, per l'effetto riforma parzialmente la sentenza quanto alla condanna di al pagamento delle differenze di retribuzione in Pt_1 favore di e di nei seguenti termini: CP_3 Controparte_1
Trovato
- differenza tra D1 e C1 dal luglio 2007 al 16 febbraio 2020
- differenza tra D2 e C1 dal 17 febbraio 2020 al 31 agosto 2021
- differenza tra D2 e D1 dal 1° settembre 2021
Comerci
- differenza tra D1 e C1 dal luglio 2007 al 13 febbraio 2020
pagina 7 di 8 - differenza tra D2 e C1 dal 14 febbraio 2020 al 31 agosto 2021
- differenza tra D2 e D1 dal 1° settembre 2021
Per il resto, conferma la sentenza appellata, nel merito ed in punto spese.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado, liquidate in €. 7.993,60 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Dichiara che nei confronti della società appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 8 aprile 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 8 di 8