Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Rg. 395/2019
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 395/2019 R.G. tra
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla minore rapp.ta e difesa Persona_1 dall'avv. Gaetano Coccoli e dall'avv. Antonio Gentile, come da procure in atti;
Attrice
E
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sulla minore rapp.to e Persona_1 difeso dall'avv. Irene Cascone in virtù di procura a margine dell'atto di citazione ed elett.te dom.to presso il suo studio in Castellammare di Stabia, alla via Santa Maria dell'Orto n.19 ;
Attore
Contro
Dr. rapp.to e difeso dall'avv. Antonino Raffone, in Controparte_2
virtù di procura in atti e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA), alla via Mazzini n.32;
Convenuto
Nonché
Michele Moscato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Salerno, alla via L. Guercio n.44;
Convenuta
Nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_2
difesa in virtù di procura in atti, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Elisa Righi e Annapaola Bellistri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Castellamare di
Stabia, alla via Denza n.24.
Terza chiamata in causa
Nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_4 difesa dall'avv. Vittorio Cozzolino, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Piazza Calenda
n.15;
Terza chiamata in causa
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale medica.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Controparte_5
ed il sig. , in proprio e nella qualità di
[...] Controparte_1
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale il dott.
[...]
ed la Dott. al fine di Controparte_2 Controparte_3
sentirli condannare al risarcimento in loro favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per responsabilità da colpa medica.
A sostegno della domanda deducevano che tra il dottore e CP_2
l'attrice era intercorso un rapporto di prestazione di Parte_1 opera professionale, in quanto la prima, accortasi nell'aprile 2013 di essere incinta, si recava presso lo studio del sanitario dal quale veniva seguita per tutto il periodo della gravidanza fino al momento del parto.
Deducevano, altresì, che la sig.ra sia per la giovane età (21 Parte_1
anni), sia per le condizioni economiche non agiate in cui versava, rappresentava chiaramente al dott. che intendeva essere CP_2
informata in caso di anomalie del feto, in quanto non intendeva portare a compimento la gravidanza qualora ci fossero stati problemi di malformazioni e che, in proposito, il dott. la rassicurava, CP_2 rappresentandole che al terzo ed al quinto mese di gestazione l'avrebbe sottoposta ad accertamenti medico-diagnostici dai quali con certezza si sarebbero riscontrate eventuali malformazioni o anomalie.
Deducevano, ancora, che per tutto il periodo della gravidanza la sig.ra si sottoponeva ai controlli richiesti dal dott. tra Parte_1 CP_2 cui anche, in data 10.9.2013, l'ecografia strutturale presso il Centro Serafino di Scafati, ove veniva rassicurata che tutto era nella norma e che alcun problema si profilava.
Deducevano, ancora, che il 06.01.2014 la sig.ra veniva Parte_1
ricoverata per il parto presso la in Pompei, ove veniva Controparte_6
sottoposta a taglio cesareo e che, subito dopo la nascita, in data 7.01.2014, veniva diagnosticata alla neonata sospetta sindrome di down con gravi complicazioni cardiache, per cui veniva, nella stessa giornata, ricoverata presso il complesso ospedaliero Monaldi, da dove veniva dimessa in data
7.02.2014. Che in data 17.06.2014, dopo ulteriori controlli nel reparto di
UOC di Neonatologia del Monaldi, la bambina riceveva la diagnosi definitiva di “sindrome di down, ipotiroidismo congenito”. Che in data
03.07.2017 presso il reparto di Uoc di veniva sottoposta ad Controparte_7
intervento chirurgico a cuore aperto e poi dimessa in data 17.07.2014. Che, oltre alla sindrome di down, la piccola era affetta da gravi Persona_1
malformazioni cardiache, alterazioni tiroidee e disturbi intestinali.
Deducevano che il comportamento del dott. era stato CP_2
improntato ad imprudenza e negligenza, non avendo colposamente lo stesso, dagli esami eseguiti e da quelli che avrebbe dovuto fare eseguire, diagnosticato la sindrome di down da cui era affetto il feto, al fine di informarne l'attrice per consentirle l'esercizio del diritto ad autodeterminarsi in ordine alla prosecuzione della gravidanza. In particolare deducevano che una lettura adeguata della ecografia strutturale avrebbe dovuto indurre il dottore ed il centro diagnostico ad accertamenti più approfonditi e che tale omissione costituiva grave responsabilità nei confronti della paziente che non era stata posta in condizione di optare per “l'interruzione volontaria di gravidanza” ritenendo che, se tempestivamente informata, ne sarebbero ricorsi i presupposti.
Deducevano che l'attrice, per la giovane età e per le condizioni economiche, era già predisposta ad una patologia psichica che si era manifestata in seguito alla nascita della bimba down, per la quale richiedevano il risarcimento del danno e che, in ogni caso, ella aveva diritto insieme al marito ad essere risarcita per il mantenimento alla crescita ed alla protezione della figlia nata non sana. Deducevano che spettava anche il risarcimento quali legali rappresentanti del minore che aveva subito a sua volta un danno in proprio.
Chiedevano, quindi, condannarsi il dott. ed il centro CP_2 CP_3
al risarcimento dei danni patrimoniali e non a favore della sig.ra , Parte_1
del di lei marito ed anche della minore, derivanti dalla condotta plurioffensiva dell'omessa diagnosi delle malformazioni del feto, da cui era scaturita la lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante, posta nell'impossibilità di interrompere la gravidanza, e quella alla salute della minore, non avendo il medico evitato la nascita di un soggetto malformato.
Assumevano, inoltre, di aver esperito la procedura di mediazione senza alcun esito.
Chiedevano, pertanto, “a) accertare e dichiarare essere intervenuto nell'anno 2013 tra la sig.ra ed il dr. Parte_1 CP_2
un rapporto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto una pluralità di prestazioni: diagnostica, di vigilanza, di assistenza e di cura durante la fase della gestazione ed accertare e dichiarare che tra la sig.ra
e il Centro Diagnostico Serafino è intervenuto un rapporto di Parte_1
prestazione d'opera avente ad oggetto la diagnostica ecografica c.d. strutturale;
b) accertare e dichiarare che la nascita di un bambino sano era stata rappresentata al sanitario come condizione imprescindibile per la prosecuzione della gravidanza;
c) accertare e dichiarare che il dr. non ricorreva agli CP_2
strumenti diagnostici pur routinari quali quelli radiografici in 3d o 4d assiali, tritest e amniocentesi che avrebbero consentito una completa indagine prenatale;
d) accertare e dichiarare quindi l'inadempimento del dr. CP_2
nell'esecuzione della prestazione per omessa e/o errata diagnosi prenatale ed accertare e dichiarare l'inadempimento de Controparte_8
per errata diagnosi;
e) accertare e dichiarare che il Dr. e il CP_2 Controparte_8
con la sua azione e/o omissione ha determinato una lesione del
[...]
diritto spettante alla madre di autodeterminarsi in ordine alla scelta di interrompere o meno la gravidanza nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla legge;
f) accertare e dichiarare che la nascita della piccola ha Persona_1
determinato un grave pericolo per la salute psichica della sig.ra
[...]
e del sig. nonché un danno alla piccola Parte_1 Per_1 Persona_1
per il perdurante ed irrimediabile stato di infermità.
g) condannare per l'effetto il dr. e il CP_2 Controparte_9
ognuno per quanto di ragione e titolo, al risarcimento di tutti i
[...]
danni, nessuno escluso, anche qui non espressamente richiamati ed ingiustamente patiti dagli attori, in proprio ed in qualità di genitori della piccola per quanto ampiamente esposto, in epigrafe del Persona_1
presente atto e secondo le misure e ragioni lì espresse che si riterrà di riconoscere e liquidare facendo ricorso alle risultanze istruttorie, nonché ai precedenti giurisprudenziali, ai parametri equitativo oltre il danno patrimoniale derivante dal costo per le spese mediche, assistenziali e chirurgiche già sostenute e a sostenersi e che siano conseguenza immediata
e diretta dell'inadempimento del dottore che ha avuto in cura la sig.ra
. Tale danno è pari al differenziale tra la spesa Parte_1
necessaria per il mantenimento di un figlio sano e la spesa per il mantenimento di un figlio affetto da gravi patologie il tutto da contenersi in un valore indeterminabile.” Con vittoria di spese d lite.
Si costituiva il dott. il quale preliminarmente eccepiva la CP_2 nullità dell'atto di citazione per genericità ed incertezza del petitum e per l'assenza di prova della sussistenza del preteso rapporto contrattuale e/o extracontrattuale;
nel merito, l'infondatezza della domanda, deducendo l'assenza di rapporto eziologico tra la condotta del sanitario e gli eventi per cui è causa ed i conseguenti danni. Deduceva di aver operato, nell'unica visita effettuata del 03/01/2014, nel rispetto della diligenza professionale ed in particolare riteneva non potersi affermare una sua responsabilità sulla scorta della esigua documentazione depositata in atti da parte attrice. In particolare eccepiva di aver richiesto tutti gli esami del caso e che dalla ecografia strutturale non era emerso alcun elemento che palesasse la malformazione, per cui nulla poteva essergli addebitato. Deduceva, in ogni caso, che l'ecografia morfostrutturale era stata eseguita in data 10/09/2013, alla ventiduesima settimana di gestazione, quando non ricorrevano più le condizioni previste dalla legge 195/1978 per l'interruzione della gravidanza.
In ogni caso chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la
[...]
quale compagnia che lo copriva per la responsabilità Parte_2
professionale, onde ottenere la condanna a rivalerlo di qualunque somma lo stesso fosse tenuto a versare a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno o, comunque, in dipendenza della domanda introduttiva del giudizio, nonché la condanna alle spese stragiudiziali e giudiziali sostenute per munirsi di un proprio difensore stante l'inerzia sotto tale profilo da parte dell'Assicurazione all'adempimento delle obbligazioni assunte.
Si costituiva la Dott. la quale eccepiva la Controparte_3
incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata a favore di quello di Nocera Inferiore, la nullità della domanda e nel merito la sua infondatezza, atteso che il Centro Serafino si era limitato ad eseguire la ecografia strutturale nel secondo trimestre. Tale ecografia da sola non sarebbe stata sufficiente a diagnosticare la sindrome di down, per cui sarebbero stati necessari ulteriori accertamenti anche in considerazione della obesità della paziente, con conseguenti difficoltà nell'esecuzione di questo esame diagnostico.
Secondo il centro è da escludere quindi che potesse configurarsi CP_3
una sua responsabilità in ordine al sinistro de quo sulla base di un solo esame il cui referto tra l'altro consigliava di effettuare ulteriori e più approfondi accertamenti.
In ogni caso, per l'eventualità che fosse accertata una sua responsabilità in concorso con quella del dott. chiedeva graduarsi la stessa e CP_2 consentirsi la chiamata in causa della con la quale Controparte_4 risultava assicurata all'epoca dei fatti per responsabilità professionale, per essere manlevato di ogni conseguenza negativa a suo carico proveniente della emananda sentenza.
Si costituiva la , la quale eccepiva la nullità Controparte_4 dell'atto di citazione e dell'atto di chiamata per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 cpc;
la decadenza dal diritto di manleva, la decadenza del diritto all'indennità per violazione degli artt. 1913 e 1915 cc.; la scopertura assicurativa in quanto la copertura assicurativa non comprendeva i danni derivanti da vizio di acquisizione del consenso al paziente o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
la scopertura assicurativa perché la copertura non comprendeva i danni derivanti da responsabilità personale riguardante l'attività medica e/o infermieristica svolta dal personale non dipendente dell'assicurato contraente;
la scopertura assicurativa in quanto con riferimento alla RC personale dipendenti dell'assicurato addetti ad attività medico /infermieristica “la garanzia si estende alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'assicurato con esclusione comunque dei lavoratori parasubordinati”; l'efficacia a secondo rischio della polizza Milano Assicurazioni spa;
ed infine la infondatezza della domanda attorea e quindi conseguentemente della domanda di chiamata sia nell'an che nel quantum.
Solo in data 26.11.2019 si costituiva l' , contestando Parte_2 la domanda principale sia nell'an che nel quantum. Con riferimento alla domanda di manleva, eccepiva l'esclusione della garanzia assicurativa per ipotesi di responsabilità professionale unicamente imputabili ad assenza di idoneo consenso informato del paziente ed, in subordine, l'operatività della garanzia assicurativa con riferimento alla sola quota di responsabilità personale e diretta del dr. e l'operatività della garanzia CP_2
assicurativa in secondo rischio rispetto alle polizze di tutela legale stipulate dal dr. con e Ras Assicurazioni. CP_2 Controparte_10
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma, all'esito del deposito delle relative memorie, il Giudice ammetteva prova per testi e CTU medico-legale. All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata la eccezione di incompetenza territoriale.
La causa è stata correttamente incardinata presso il Tribunale di Torre
Annunziata, competente territorialmente facendo riferimento ai criteri generali sul foro del convenuto (artt. 18 e 19 c.p.c.). Ai sensi dell'art. 33 c.p.c. le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 c.p.c. dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.
In via pregiudiziale di rito, va respinta l'eccezione, formulata dalle parti convenute, di nullità della citazione introduttiva del giudizio per genericità della domanda. Invero, la lettura del menzionato atto introduttivo consente agevolmente ed esaurientemente di ricavare l'oggetto della domanda attorea, nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa delle suddette parti appare, pertanto, concretamente ipotizzabile, come peraltro dimostrano le compiute difese, anche nel merito, dalle stesse predisposte.
Ancora in via pregiudiziale di rito, va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1-bis, D. Lgs.
28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di responsabilità medica e sanitaria. Vi è, infatti, prova in atti dell'attivazione del procedimento de quo, conclusosi con esito negativo per il mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti, come da verbale negativo del 16.05.2018.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in seguito.
Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere dai convenuti il risarcimento del c.d. “danno da nascita indesiderata”, che è da intendersi quale risarcimento dovuto per la privazione del diritto di accedere all'aborto terapeutico, conseguente alla omessa informazione sulla esistenza di malformazioni del feto.
Appare necessario, quindi, preliminarmente individuare i presupposti che rendono legittima, nell'ordinamento interno vigente, l'interruzione volontaria di gravidanza. In merito, occorre evidenziare come la L. 194/1978 distingua a seconda che si tratti di gravidanza in corso entro i primi novanta giorni, oppure in stadio più avanzato.
In particolare, secondo l'art. 4, L. 194/1978, “Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera
a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura sociosanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.”; di contro, l'art. 6 della medesima legge dispone che “l'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.”.
Dall'esame complessivo dell'impianto della L. 194 si desume quindi, da un lato, che l'ordinamento non ammette il c.d. “aborto eugenetico”, prescindente cioè dal “serio” o dal “grave pericolo” per la “vita” o la “salute fisica o psichica” della donna (cfr. Cass., Sez. Un., 22/12/2015, n. 25767;
Cass., 29/7/2004, n. 14488; Cass. 14/7/2006, n. 16123; Cass., 11/5/2009, n.
10741; Cass., 22/11/1993, n. 11503), e, dall'altro lato, che “… l'interruzione volontaria della gravidanza è finalizzata solo ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio (entro i primi 90 giorni di gravidanza ) o grave
(successivamente a tale termine); le eventuali malformazioni o anomalie del feto rilevano solo nei termini in cui possano cagionare il danno alla salute della gestante medesima, e non in sé e per sé considerate con riferimento al nascituro (v. Cass., 29/7/2004, 14488).” (Così Cass. 9251/2017).
Occorre quindi, per potersi configurare la responsabilità medica e il diritto al risarcimento del danno da parte degli attori, che l'interruzione volontaria di gravidanza, impedita dalla omessa diagnosi, sia legalmente consentita e, dunque, che sussistano e siano accertabili mediante appropriati esami clinici, le rilevanti anomalie del nascituro e il loro nesso eziologico con un serio o grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna;
giacché, senza il concorso di tali presupposti, l'aborto integrerebbe un reato, con la conseguente esclusione della stessa antigiuridicità del danno.
Oltre a ciò, dev'essere altresì provata la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza, in presenza delle specifiche condizioni facoltizzanti.
Orbene, nel caso di specie va esaminata la legittimità di ricorrere alla interruzione di gravidanza nel periodo successivo ai primi 90 giorni, atteso che nel periodo precedente nessuna responsabilità può essere attribuita al dott. in quanto, come risulta anche dalla prova testimoniale CP_2
assunta (cfr. teste dott.ssa il sanitario correttamente, anche Tes_1
per la giovane età della paziente (anni 21), non ha prescritto esami diagnostici invasivi quali la amniocentesi e la villocentesi ma “ha effettuato
l'ecografia per la translucenza nucale e per la visualizzazione dell'osso del naso” e successivamente ha prescritto l'esame del sangue per il duo test e il tri test, quest'ultimo con esito regolare. Il teste dott.ssa precisa Tes_1 che: “per quanto concerne quest'ultimo esame posso dire che lo stesso fu prescritto dal dottore sempre davanti a me, …… quando apprese che la paziente non aveva effettuato il duotest, probabilmente perché era a pagamento”
Con riferimento al periodo successivo, quindi dopo i primi novanta giorni, non si può prescindere dalla pronuncia delle Sezioni Unite (n. 25767/2015), che ha negato la sussistenza di qualsivoglia presunzione e/o automatismo tra gravità della malformazione del feto e la giustificazione del ricorso all'aborto, ed ha definitivamente chiarito che “E' da escludere, peraltro, che tale indagine debba approdare ad un'elencazione di anomalie o malformazioni che giustifichino la presunzione di ricorso all'aborto; che, proprio per il suo carattere generale e astratto, mal dissimulerebbe
l'inammissibile prefigurazione giudiziale di una presunzione juris tantum”, quanto, piuttosto, “l'onere probatorio è a carico della madre e il thema probandum è costituito da un fatto complesso, integrato dal concorso di molteplici circostanze e comportamenti proiettati nel tempo: la rilevante anomalia del nascituro, l'omessa informazione da parte del medico, il grave pericolo per la salute psicofisica della donna, la scelta abortiva di quest'ultima.” (Principio richiamato da numerose successive pronunce conformi, tra cui anche Cass. 18327/2023).
Da quanto sopra, discende che incombe in capo agli attori l'onere probatorio di dimostrare: la rilevante anomalia di cui risultava già affetta, o da cui avrebbe potuto essere affetta la nascitura;
l'omessa informazione, da parte del sanitario di una tale condizione;
il grave pericolo per la salute psicofisica della donna indotto dalla condizione della nascitura, che avrebbe legalmente ad ella consentito di optare per l'interruzione volontaria della gravidanza;
la effettiva e concreta scelta abortiva per cui avrebbe optato la gestante nel caso di specie.
Ora, nella specie, il Collegio peritale ha riconosciuto l'esistenza di rilevanti anomalie del feto, ed in particolare del Cav completo, rilevante malformazione cardiaca, indice, inoltre, di possibile sindrome di down. Il collegio peritale ha individuato una responsabilità concorsuale al 50% ciascuno del dott. e del Centro Serafino, per omessa diagnosi CP_2
e, di conseguenza, per omessa informazione ai genitori, specificando che l'errore tecnico fondamentale imputabile ai convenuti è consistito nella mancata diagnosi prenatale di CAV nel corso delle ecografie eseguite a 21 settimane e 6 giorni (Dr. ed a 22 settimane (Centro Serafino). CP_2
In particolare il Collegio peritale ha ritenuto che in tutte le ecografie eseguite nel II trimestre vada applicato un protocollo dettagliatamente descritto nelle Linee Guida vigenti e che lo stesso non sia stato osservato, determinando, per la carenza di scansioni corrette, l'impossibilità di giungere alla diagnosi di CAV completo. Il Collegio rileva che “il CAV completo come nel caso in esame, causa un'alterazione della morfologia cardiaca molto rilevante per cui scansioni idonee avrebbero consentito la corretta diagnosi.”
Il Collegio ha anche specificato che nel caso in discussione, all'epoca dei fatti (anno 2013) il limite di cui all'art. 7 della legge 194 del 1978 secondo cui l'interruzione della gravidanza poteva avvenire quando non sussisteva ancora la possibilità di vita autonoma del feto, era individuato in 23 settimane. “Pertanto, se la diagnosi di CAV fosse stata posta in essere entro la 22° settimana, sussistevano i tempi tecnici per adire all'interruzione di gravidanza”. Il Collegio ha anche osservato “che il CAV si associa con frequenza alla sindrome di Down e quindi la diagnosi di CAV avrebbe condotto al forte sospetto di trisomia 21. Se dopo la diagnosi della malformazione cardiaca fosse stata eseguita una amniocentesi, la diagnosi di Sindrome di Down sarebbe stata conseguita tardivamente (non prima della 25° settimana), poiché i tempi per l'esecuzione del cariotipo sono di circa 3 settimane.
Tuttavia, anche il solo riconoscimento del CAV avrebbe consentito il ricorso all' IVG, poiché la malformazione cardiaca, in sé, come è stato sottolineato, è senza dubbio “rilevante”.
Il Collegio ha anche riscontrato la mancata diagnosi di CAV nelle ecografie eseguite nel III trimestre dal Dr. “Anche nel III trimestre le CP_2
LG prevedono lo studio ecografico del cuore fetale, ma in quell' epoca sarebbe stato troppo tardi per praticare una IVG.”
Dalla CTU espletata può dunque ritenersi raggiunta la prova della grave malformazione del feto e della colpevole omessa informazione alla gestante da parte dei convenuti conseguente all'errore diagnostico;
ma ai fini dell'accertamento della responsabilità medica per nascita indesiderata da omessa informazione, occorre pur sempre verificare, in concreto ed ex ante, se tale condizione del feto era idonea ad ingenerare nella gestante un “grave pericolo” per la propria salute psicofisica, tale da legalmente consentirne il ricorso al c.d. aborto terapeutico.
Ebbene, sotto il profilo in esame, la domanda attorea può trovare accoglimento.
Parte attrice, nel proprio libello introduttivo, ha dedotto sul punto che: “La donna unitamente al coniuge ammetteva e palesava al dottore di trovarsi in uno stato psichico labile a causa della giovane età e delle difficoltà economiche e che non sarebbe stata predisposta emotivamente ad allevare una bambina che presentasse dei problemi di salute necessitanti una costante assistenza.”
Effettivamente la giovane età della puerpera induce a ritenere che ella non avesse all'epoca dei fatti la maturità e solidità psicologica necessarie per affrontare la nascita di una bambina con una grave malformazione senza ripercussioni serie sulla sua salute psico fisica. Dalla prova testimoniale espletata è emersa la consapevolezza dell'attrice di non essere in grado di far fronte ad un'eventuale malformazione della nascitura, tanto da manifestare la propria intenzione di non portare a termine la gravidanza in caso di anomalie della nascitura. Tale circostanza è stata confermata dal teste escussa all'udienza del 10.01.2022, la quale ha Testimone_2
anche precisato “La sig.ra era giovane e quindi pensava che se Parte_1 ci fossero stati dei problemi avrebbe preferito riprovarci”.
Nel corso dell'istruttoria, poi, è risultata l'effettiva presenza dei disturbi insorti nella medesima dopo il parto, così come allegati e attestati dall'attrice ed accertati dalla consulenza tecnica d'ufficio, con riconoscimento di un danno biologico nella misura del 10%. Tale accertamento e quindi il fatto che la donna sia risultata affetta da una grave patologia depressiva dopo la gravidanza e che abbia avuto gravi problemi nell'affrontare la situazione che ne è scaturita, conferma quanto accertato con la valutazione effettuata ex ante circa la sussistenza del grave pericolo per la sua salute psichica.
Le dichiarazioni del teste di cui sopra, sono anche Testimone_2 rilevanti ai fini dell'accertamento dell'esistenza della volontà abortiva della donna, se la stessa fosse stata informata della grave anomalia di cui era affetto il feto che portava in grembo.
Tutto quanto in precedenza osservato non può che condurre, dunque, all'accoglimento della domanda di accertamento della responsabilità dei convenuti nella misura del 50% ciascuno,come già precisato innanzi, in ordine alla fattispecie da c.d. danno da nascita indesiderata.
Passando, poi, all'accertamento dei danni così come richiesti, il collegio peritale ha riconosciuto all'attrice, sulla base della documentazione sanitaria depositata ed all'esito degli accertamenti medico legali praticati, un danno biologico nella misura del 10%.
Pertanto, applicando le tabelle di Milano e tenuto conto dell'età della danneggiata, che dalle certificazioni mediche in atti risulta aver manifestato la patologia da cui è affetta dall'anno 2014, va alla stessa riconosciuto a titolo di danno biologico la somma di € 30.000,00.
Per quanto concerne il danno non patrimoniale, ritenuto pacifico in giurisprudenza che lo stesso vada riconosciuto ad entrambi i genitori, questo giudice ritiene di quantificarlo equitativamente in € 100.000,00 a favore di ciascuno di essi.
Va, invece, rigettata la domanda di riconoscimento di oneri differenziali, consistenti nella differenza tra le spese necessarie per allevare un figlio sano e quelle necessarie per un figlio affetto da sindrome di down, in quanto ancor prima della carenza di prova, viene in rilievo l'assenza di concrete allegazioni, non ritenendosi sufficienti i richiami a studi statistici.
Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni patiti dalla minore
[...]
la stessa va rigettata. Ed invero è principio consolidato in Persona_1
giurisprudenza che il nato con disabilità in seguito ad omessa diagnosi prenatale non abbia diritto al risarcimento per la propria condizione, poiché
l'ordinamento non riconosce il “diritto a non nascere se non sani”. Tale concetto già affermato dalle Sezioni Unite nel 2015 è confermato in numerose pronunce successive, da ultima l'Ordinanza n. 3502 del 12 febbraio 2025. In tutte tali pronunce viene evidenziato come riconoscere al figlio un risarcimento per la nascita indesiderata comporterebbe il riconoscimento di un “diritto a non nascere”, il quale non può trovare tutela nel nostro ordinamento giuridico.
Ne consegue che i convenuti vanno condannati, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 130.000,00 di cui € 30.000,00 per danno biologico;
vanno altresì condannati, sempre nella misura del 50% ciascuno, al pagamento in favore dell'attore della somma di
€ 100.000 a titolo di danno non patrimoniale.
Quanto alla domanda di manleva avanzata dal dott. nei CP_2
confronti della la stessa è fondata e va Parte_2
accolta.
Ed invero, accertato che i fatti per cui è causa rientrano nell'ambito di copertura offerto dalla polizza n. 104029533084, appaiono prive di pregio giuridico le eccezioni formulate dall'assicurazione, in ordine all'inoperatività della polizza per mancanza di consenso informato. Infatti la responsabilità del sanitario non si fonda su tale presupposto, ma è conseguenza di un errore nell'effettuare un accertamento diagnostico, violando le Linee Guida vigenti all'epoca del fatto.
Quanto all'eccezione di operatività della garanzia assicurativa in secondo rischio rispetto alle polizze di tutela legale stipulate dal dr. CP_2
con e Ras Assicurazioni, a tale deduzione non è Controparte_10 seguita alcuna allegazione a prova dell'esistenza delle succitate polizze. Ugualmente è fondata e va accolta la domanda di manleva avanzata della società nei confronti di Controparte_3 Controparte_4
[...]
Va rigettata, infatti, l'eccezione di decadenza dal diritto all'indennità fondata sul richiamo agli art. 1913 e 1915 c.c., in quanto in atti vi è prova della tempestiva comunicazione del sinistro all'assicurazione e, in ogni caso, non si evince da tutta la vicenda alcun intento doloso dell'assicurato.
Per quanto concerne l'eccezione di inoperatività della polizza per i “danni derivanti da vizio di acquisizione del consenso informato al paziente o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche…”, valga quanto già innanzi esposto nei confronti della Parte_2
con la precisazione che l'errore dei sanitari, nel caso che ci occupa, non
[...]
è circoscritto alla erronea redazione di un referto, ma ha riguardato l'erronea procedura di effettuazione di un esame diagnostico.
In ordine all'eccezione di mancanza di copertura per l'attività svolta da personale non dipendente dell'assicurato contraente, o comunque da lavoratori parasubordinati, a fronte dell'esame ecografico del 10/09/2013, presente in atti, su carta intestata del e Controparte_8
sottoscritto dal dott. alcuna contestazione specifica è stata Persona_2
sollevata e nessuna prova è stata acquisita della causa di esclusione della copertura assicurativa.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU, già liquidate con separato Decreto, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti Dott. e la Controparte_2
nella misura del 50% ciascuno e con vincolo di Controparte_3
solidarietà nei confronti dei CC.TT.UU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) Accoglie la domanda formulata dagli attori in proprio e dichiara accertata la responsabilità dei convenuti, nella misura del 50% ciascuno, per omessa informazione di diagnosi di malformazione con conseguente preclusione del sussistente diritto all'aborto terapeutico.
2) Per l'effetto: -condanna il dott. e la Dott. . Controparte_2 Controparte_3
CP_
in p.l.r.p.t., in ragione del 50 % ciascuno per l'accertato concorso, al risarcimento dei danni in favore della sig.ra Controparte_5 quantificati complessivamente in € 130.000,00 e, quindi, al pagamento in suo favore da parte di ciascuno di essi della somma di € 65.000,00
(130.000,00 : 2 = 65.000,00);
-condanna il dott. e la Dott. Controparte_2 Controparte_3
CP_
in p.l.r.p.t., in ragione del 50 % ciascuno per l'accertato concorso, al risarcimento dei danni in favore di quantificati Per_1 Controparte_1 complessivamente in € 100.000,00 e, quindi, al pagamento in suo favore da parte di ciascuno di essi della somma di € 50.000,00 (100.000,00 : 2
-50.000,00);
3) Rigetta la domanda formulata dagli attori nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore;
Persona_1
4) Condanna il dott. e la Dott. Controparte_2 Controparte_3
in p.l.r.p.t., al pagamento, ciascuno nella misura del 50%, delle
[...]
spese di lite in favore della sig.ra quantificate Controparte_5 complessivamente in € 9.000,00 per compensi ed € 259,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario al 15%, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
5) Condanna il dott. e la Dott. in CP_2 Controparte_3
p.l.r.p.t. al pagamento, ciascuno nella misura del 50%, delle spese di lite in favore del sig. , quantificate complessivamente in € Controparte_1
9.000,00 ed € 259,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e c.p.a., con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
6) Condanna il dott. in Controparte_11
p. del l.r.p.t., nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese di
CTU, già liquidate con separato decreto, con vincolo di solidarietà nei confronti dei CC.TT.UU.
7) Accoglie la domanda di manleva del dott. e, per Controparte_2
l'effetto, condanna a manlevare il dott. Parte_2 [...] di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti all'assicurato CP_2
dalla presente sentenza;
8) Condanna l' , in pers. del l.r.p.t., al pagamento Parte_2
in favore del convenuto dott. delle spese di lite Controparte_2
quantificate in euro 6.500,00 per onorari, di cui € 2.000,00 per attività stragiudiziale, e di € 518,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a., se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
9) Accoglie la domanda di manleva della Dott. Controparte_3 in p.l.r.p.t., e per l'effetto condanna la , in pers. Controparte_4
del l.r.p.t., a manlevare la chiamante di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti all'assicurata dalla presente sentenza;
10) Condanna la in pers. del l.r.p.t., al Controparte_4
pagamento in favore della convenuta Dott. delle Controparte_3 spese di lite quantificate in euro 4.500,00 per onorari e di € 518,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a., se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
11) Rigetta ogni altra domanda.
Torre Annunziata, 06 giugno 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dr.ssa Immacolata Cesarano)