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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/06/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
asdSegue dal verbale di udienza tenuta in data 10.06.2025
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 10.06.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato CARBOTTA Parte_1
ANTONIO, nel cui studio ha eletto domicilio opponente e in Controparte_1 persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato LEOMANNI GIAMPIERO
nonchè
in persona del legale rappresentante in carica, CP_2 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA
opposti
oggetto: opposizione intimazione di pagamento
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.05.2023 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02420239001105605000, emessa da , Controparte_3 con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo di € 3.997,67, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
- Avviso di addebito n. 32420160000037441000 dell'importo di €
2.682,56 asseritamente notificato il 21/04/2016 relativo a contributi previdenziali IVS dovuti per l'anno 2015;
-Avviso di addebito n. 32420160001202163000 dell'importo complessivo di € 446,94 asseritamente notificato il 29/11/2016 relativo a contributi previdenziali IVS dovuti per l'anno 2015. Nello specifico parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti.
Costituitosi in giudizio ha Controparte_1 eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito ha dedotto la regolarità della notifica degli atti prodromici e dei successivi atti di intimazione, concludendo per il rigetto dell'opposizione. perché infondata. Costituitosi in giudizio ha eccepito preliminarmente il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 comma 5 D. Lgs. 46/99, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso. All'odierna udienza, il Giudice ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
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In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti contributivi relativi ad anni CP_4 successivi al 2005, pacificamente non oggetto di cessione. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di e di Controparte_1
in considerazione delle doglianze di parte ricorrente che attengono CP_2 sia alla mancata notifica dei titoli esecutivi, sia alla prescrizione. Invero, secondo il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, “in forza della disciplina dell'art. 24 d.l.vo 26.2.1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione
2 tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (...), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo” “cfr. Cass. Sez. Un.
8.3.2022 n. 7514; in senso conforme, cfr. Cass. 10.6.2022 n. 18812, Cass. 11.1.2023 n. 476). Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, in tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' Controparte_1
relative a crediti previdenziali, ove il motivo di impugnazione
[...] abbia ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione. La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione, come nel caso di specie. Ciò premesso, nel merito il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono esposte. Giova rammentare che gli artt. 17 e segg. d.lgs. n.46/1999 consentono l'iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici. E' la legge, quindi, che attribuisce al ruolo esattoriale ed alla cartella, che ne costituisce un estratto, l'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.: pertanto, la cartella svolge nell'ambito della disciplina della riscossione mediante ruolo, una funzione analoga a quella del precetto, di cui all'art. 480 cod. proc. civ., perché, al pari del precetto, contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo, che, nel caso della cartella di pagamento, è rappresentato dal ruolo, come espressamente previsto dall'art. 49, primo comma, del d.p.r. n. 602 del 1973. La sua notificazione equivale, pertanto, a quella che in altri casi è la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Quando l'opponente fa valere i vizi formali del ruolo o della cartella o della sua notificazione, l'opposizione deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n.46/99, che rinvia alle “forme ordinarie”, ovvero all'art.617 c.p.c. relativo all'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n.18691/2008; Cass. n.21863/2004); quando, invece, l'opposizione attiene al merito della pretesa di riscossione trova applicazione l'art. 24 dello stesso d.lgs., in base al quale “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre
3 opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Si deve rilevare che l'opposizione contro l'intimazione ad adempiere, con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale per poter eccepire la prescrizione del credito, ha la funzione di recuperare l'impugnazione che non si è potuta esercitare contro la cartella non notificata che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, sicché l'opposizione va qualificata come all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., o come opposizione ex art.24, e non agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n.8002/2021; Cass. n. 28583/2018; Cass. n. 594/2016). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione la Cassazione ha chiarito che “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)” (così Cass. n.18256/2020). Nella fattispecie in esame, parte ricorrente con il presente ricorso ha eccepito la prescrizione quinquennale con riferimento al tempo intercorso tra la maturazione dei crediti contributivi e l'intimazione di pagamento, eccependo l'assenza di atti interruttivi sulla base della mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta. In sostanza il ricorrente, lamentando l'omessa notifica degli avvisi di addebito, ha inteso recuperare il mezzo di tutela previsto per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva, quali l'estinzione della medesima per prescrizione, e quindi ha introdotto una opposizione contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, con la conseguenza che il termine da verificare ai fini della tempestività e
4 ammissibilità dell'azione è quello previsto da tale norma, e non quello previsto dall'art.617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. n. 4901/2021). Ciò precisato, si deve rilevare che il presente ricorso, depositato in data 26/05/2023 è tempestivo in quanto proposto entro il termine di 40 giorni previsto dal precitato art. 24, decorrente dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento (25/05/2023). Si deve in primo luogo esaminare l'eccezione di omissione di notifica delle cartelle di pagamento, costituendo essa il presupposto necessario per poter far valere l'eccezione di prescrizione in questa sede. Dalla documentazione depositata in atti da Controparte_1
emerge che l'avviso di addebito n. 32420160000037441000
[...]
è stato notificato con racc. a/r sottoscritta dal ricorrente in data 21/04/2016; l'avviso di addebito n. 32420160001202163000 è stato notificato con racc. a/r sottoscritta da in data Persona_1
29/11/2016. Accertata così la regolare notifica dei titoli esecutivi, l'odierna parte ricorrente con la proposta opposizione può far valere solo fatti estintivi o modificativi del credito successivi alla formazione del titolo. Giova, infatti, evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Ciò precisato, occorre esaminare se sia maturata o meno la prescrizione del credito vantato dall' CP_2
Sul punto, infatti, è sufficiente rammentare che nel caso di cartella di pagamento per crediti previdenziali non opposta nei termini, non può trovare applicazione la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c., poiché tale norma si riferisce non a qualsiasi titolo esecutivo definitivo, eventualmente anche di formazione amministrativa, ma solo a pronunce giurisdizionali definitive, le uniche alle quali può riconoscersi efficacia di giudicato (cfr. cass. n.25790\2009; cass. 12263/2007; cass., ord. 8.10.2015). Ciò si spiega perché solo con la statuizione giudiziale passata in giudicato si determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto in contestazione, tale da giustificare il mutamento della durata del termine prescrizionale e l'applicazione della disciplina dell' actio iudicati dettata dall'art. 2953 c.c. Di recente con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è intervenuta a sancire, conformemente al
5 predetto orientamento, che la decorrenza del termine, pari a 40 giorni, per opporsi alla cartella di pagamento determina, come unico effetto, l'irretrattabilità del credito ma non anche la conversione del termine da prescrizione breve quinquennale a prescrizione lunga decennale (vedasi sul punto anche Cass., sentenza n. 14690 del 26.05.2021). Pertanto, per tali crediti trova applicazione l'art. 3 comma 9 della citata legge, ai sensi del quale il termine di prescrizione è di cinque anni. Sulla base di quanto sopra esposto, deve ritenersi che nel caso di specie, dall'esame della documentazione allegata da
[...]
in relazione agli avvisi di addebito n. Controparte_1
32420160000037441000 e n. 32420160000037441000, costituisce valido atto interruttivo l'intimazione di pagamento n. 02420189002616843000 notificata in data 31.01.2019 ex artt. 139-140 c.p.c., come attestato dalle relate di notifica, dall'elenco delle raccomandate spedite ex art. 139 c.p.c. e dall'avviso di deposito presso il Comune di Mesagne depositati in atti (allegato in atti fascicolo ). Da detta Controparte_1 ultima data (31.1.2019) è ricominciato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione non ancora maturato al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta in data 25.5.2023. Per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 26.05.2023 da
, così provvede: Parte_1
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_4
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese legali nei confronti di e riscossione liquidate in CP_2 Controparte_1
€ 886,00 per ciascuna parte, oltre iva cap e rimborso spese come per legge. Brindisi, 10.06.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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