Sentenza 22 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2004, n. 11599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11599 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO BARBATO, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDICO ROSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO AIROLDI DI BALLABIO, in persona dell'Amministratore geom. Pierluigi dell'Oro, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
AS TO, AN NC, AC SI LA, AS IA, EV IZ, AN GI, CO CO, FR RN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1747/99 della Corte d'Appello di MILANO, sezione prima civile emessa il 1 giugno 1999, depositata il 29/06/99;
RG. 783/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/04 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
Udito l'Avvocato BARBATO ADRIANO;
Udito l'Avvocato SPAZIANI TESTA EZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 giugno 1997 il tribunale di Lecco, previa convalida del sequestro conservativo accordato a tutela del riconosciuto credito degli istanti per i danni cagionati all'edificio ed ai singoli appartamenti dallo scoppio di una bombola di gas nei locali di proprietà del convenuto, condannava TO AN a pagare al condominio Airoldi di Ballabio ed ai condomini SC, IA in Spreafico, IN AS, CA, LE, AN S., AC e SO la somma complessiva di lire 56.900.000. La sentenza era impugnata dal soccombente TO AN, il quale, in rito, ne lamentava la nullità, poiché la decisione era stata resa senza la interruzione del processo a seguito della morte del suo procuratore costituito;
nel merito, ne chiedeva, comunque, la riforma, in quanto egli aveva riconosciuto la sua responsabilità verso il condominio ed i singoli condomini limitatamente alla somma di lire 5.076.862, pari alla differenza fra l'importo totale dei danni e quello che, a titolo di indennizzo, doveva essere liquidato dalla società assicuratrice R.A.S. s.p.a..
Con sentenza pubblicata il 29 giugno 1999 la Corte d'appello di Milano, dichiarata la nullità degli atti processuali successivi alla morte del procuratore dell'appellante e della sentenza di primo grado, giudicando nel merito accoglieva la domanda degli appellati nei limiti della somma di lire 34.000.000, al pagamento della quale condannava TO AN, con gli interessi dal 16 maggio 1991 al saldo e le spese del doppio grado del giudizio.
Il giudice di secondo grado, premesso che la rilevata nullità della sentenza del tribunale non comportava la remissione della causa al giudice di primo grado, ma ne imponeva la trattazione nel merito, considerava che in base al verbale dell'assemblea condominiale il AN si era impegnato a corrispondere ai danneggiati "la differenza fra quanto verserà la compagnia RAS e le spese sostenute, effettivamente, direttamente dall'Amministratore". Accertava, quindi, le circostanze seguenti:
la spesa complessiva sostenuta dal condominio e dai condomini appellati per il ripristino degli immobili danneggiati era stata di lire 92.139.076;
TO AN aveva corrisposto al condominio la somma di lire 5.076.862, come attestava la dichiarazione del verbale della suddetta assemblea condominiale;
la società di assicurazione, che in un primo tempo aveva indicato per il condominio ed i condomini danneggiati l'indennizzo nella misura complessiva di lire 87.064.000, ne aveva poi ridotto l'importo di lire 37.904.000 (somma questa pari ai danni relativi all'appartamento del AN, ritenuto responsabile dello scoppio per colpa grave), sicché il riconosciuto indennizzo era stato di lire 49.160.000.
La Corte milanese dichiarava che, di conseguenza, il AN era obbligato a versare la differenza di lire 34.000.000. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso TO AN, che affida l'impugnazione a sette mezzi di doglianza. Resiste con controricorso il condominio Airoldi, in persona dell'amministratore.
Non hanno svolto difese gli altri condomini intimati. Il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'impugnazione si deduce la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 112 cod. proc. civ. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, comportante il travisamento circa un punto decisivo della controversia.
Il ricorrente premette che l'oggetto della controversia sarebbe "consistito, per petitum e per causa petendi, nella domanda di risarcimento dei danni subiti dal Condominio e dai Condomini attori per le opere di ricostruzione dell'edificio condominiale" e precisa che detta domanda sarebbe stata "espressamente titolata in base all'art. 2051 cod. civ., come risulta da tutti gli atti di causa nonché dalla stessa sentenza del tribunale".
Assume che, poiché gli attori non hanno dimostrato di avere provveduto direttamente a fare ripristinare l'appartamento di sua proprietà ne' hanno dedotto di volere ripetere a tale titolo gli esborsi anticipati, il giudice d'appello non avrebbe potuto condannarlo a pagare la somma di lire 34.000.000, pari all'importo che il condominio afferma di avere corrisposto all'impresa affidataria delle opere di riparazione.
Aggiunge che se fosse stato vero che il condominio all'epoca dell'accordo aveva già speso per i lavori di ripristino la somma di lire 92.139.076, di cui lire 37.904.000 per l'appartamento di esso ricorrente, il ragionamento dei giudici sarebbe stato corretto circa il giudizio di non conformità a buona fede degli accordi intercorsi. Rileva, tuttavia, che, all'epoca dell'accordo di cui al verbale dell'assemblea condominiale, la spesa per le riparazioni era stata soltanto preventivata in lire 92.139.076, come da perizia e da verbale assembleare, e che le opere successivamente eseguite erano costate il prezzo di lire 81.260.067, giusta fattura n. 60/89 dell'impresa che le aveva eseguite.
Lamenta, quindi, che "i Giudici di merito hanno omesso ogni esame degli atti e dei documenti in questione, proprio in relazione al punto decisivo e determinane della controversia, ed evidentemente non hanno neppure letto con attenzione la sentenza di primo grado". La censura, al di là della diversa interpretazione che lo stesso ricorrente sembra darne nella successiva sua memoria, si articola nei due diversi profili del preteso vizio di violazione della norma di cui all'art. 112 cod. proc. civ., perché il giudice del merito non avrebbe pronunciato sulla domanda avanzata in fattispecie regolata dalla norma di cui all'art. 2051 cod. civ., e del preteso omesso esame di atti e documenti decisivi, dai quali sarebbe dovuto emergere che la spesa complessiva sostenuta dal condominio e dai condomini appellati per il ripristino degli immobili danneggiati non era stata di lire 92.139.076, ma era stata di lire 81.260.067.
Nessuno dei due profili di censura è fondato.
In ordine alla dedotta violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), che il ricorrente fonda sulla premessa secondo cui l'oggetto della controversia avrebbe dovuto riguardare una domanda di danni "espressamente titolata in base all'art. 2051 cod. civ." siccome risulterebbe da tutti gli atti di causa, osserva questa Corte che la premessa è smentita proprio dalla qualificazione che il giudice del merito ha dato della domanda, laddove la impugnata sentenza testualmente enuncia che il thema decidendum riguardava "la questione di merito inerente all'obbligazione assunta dal AN verso il Condominio Airoldi in relazione ai danni provocati dall'esplosione avvenuta nell'appartamento di sua proprietà", precisando che l'obbligazione medesima era quella risultante dall'impegno assunto con dichiarazione rilasciata nel verbale dell'assemblea condominiale. Il giudice del merito, pertanto, decidendo una domanda fondata sull'assunzione negoziale da parte di TO AN di una obbligazione personale (riconducibile prevalentemente allo schema della transazione, in quanto con essa le parti prevenivano la lite che sarebbe potuta insorgere in rapporto alle pretese risarcitorie che il condominio e gli altri condomini intendevano avanzare), non è incorso nel denunciato vizio di violazione della norma di cui all'art. 112 cod. proc. civ.. Quanto all'altro profilo del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, stesso codice (che il ricorrente prospetta in quanto non sarebbe esatta l'affermazione del giudice del merito circa l'indicato importo della spesa dei lavori di ripristino, che un più attento esame dei documenti di causa avrebbe consentito di determinare in un importo inferiore) rileva questa Corte che trattasi di censura che non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, poiché il ricorrente non solo non riproduce il tenore letterale del documento comprovante l'importo effettivo della spesa, ma neppure indica quali sarebbero stati gli altri atti e documenti non esaminati ovvero malamente esaminati.
È del tutto pacifico che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione, da parte del giudice di merito, di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato;
ciò al fine di rendere possibile al giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse ad impugnare con ricorso per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto della quale si chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice del merito, asseritamene erronea.
Con il secondo motivo del ricorso - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2051 cod. civ. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente deduce che, avendo egli alienato l'appartamento a tale TO LA in data anteriore all'effettuazione dei lavori di riparazione all'immobile condominiale, la domanda di rimborso delle somme anticipate per le opere relative all'appartamento alienato avrebbe dovuto essere rivolta all'acquirente dell'appartamento medesimo, sicché, avendo il condominio agito nei suoi confronti per farne valere sia la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., sia gli obblighi assunti con la transazione del richiamato accordo, il giudice d'appello sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione.
Il motivo non può essere accolto, perché l'avvenuta alienazione dell'appartamento in data successiva all'evento di danno in esso verificatosi, non comporta alcuna successione dell'acquirente nella pregressa obbligazione personale del condomino alienante. Per quanto innanzi si è detto, deve, anzitutto, escludersi che la questione proposta possa essere riguardata rispetto alla disciplina dettata dall'art. 2051 cod. civ., norma, peraltro, erroneamente richiamata, giacché del danno da cosa in custodia è responsabile, ovviamente, colui che esercita l'attuale potere di fatto sul bene, non anche chi in detto potere subentri dopo l'evento di danno. Inoltre, la questione circa la legittimazione passiva dell'acquirente dell'unità condominiale immobiliare in ordine ad obbligazioni del condomino alienante del tipo di quella in oggetto, non è neppure prospettabile in base al principio dell'ambulatorietà passiva, di cui all'art. 63, comma secondo, disp. att. cod. civ., dato che l'acquirente di una unità immobiliare nell'edificio può essere chiamato a rispondere, nei confronti dell'ente di gestione condominiale, dei debiti del suo dante causa, solidalmente con lui ma non al suo posto, esclusivamente per i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, obbligazione questa del tutto diversa da quella assunta nella specie dal ricorrente. Con il terzo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 115 cod. proc. civ. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con travisamento dei fatti e degli atti di causa - il ricorrente assume che il giudice d'appello avrebbe pronunciato su fatti mai dedotti in causa e in base a circostanze non provate e che non sarebbe possibile ricostruire l'iter logico della motivazione, dalla quale non sarebbe dato evincere se la condanna ha riguardato la differenza tra quanto corrisposto a titolo di indennizzo dall'assicuratore e quanto speso dal condominio ovvero se la condanna medesima ha avuto ad oggetto il rimborso della spesa sostenuta dal condominio per riparare l'appartamento già in sua proprietà.
Con il quarto motivo - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1371 cod. civ. - il ricorrente denuncia che il giudice del merito avrebbe errato nel definire il contenuto reale dell'accordo transattivo, il quale sarebbe consistito nella sola obbligazione a suo carico di versare l'importo di lire 5.076.862, avendo egli ceduto al condominio il credito personale per l'indennizzo spettategli in virtù di polizza individuale.
I due mezzi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto riflettono la interpretazione dell'accordo transattivo e l'iter argomentativo con il quale il giudice del merito ha giustificato la condanna del ricorrente a pagare la indicata somma, non sono fondati. Osserva, anzitutto, questa Corte che costituisce principio assolutamente indiscusso che l'interpretazione del contratto, la quale consiste nell'accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche.
Pertanto non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale, operata dal giudice di merito, che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati (ex plurimis: Cass., n. 4085/2001). Inoltre, nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice del merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune loro volontà, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare applicazione degli ulteriori criteri ermeneutici sussidiar, il ricorso ai quali (fuori dell'ipotesi dell'ambiguità delle clausole) presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente l'intenzione dei contraenti (Cass., n. 10493/2001). Orbene, nel caso di specie non è censurabile l'esegesi che il giudice del merito ha dato della convenzione transattiva concernente l'obbligazione assunta dal ricorrente, nel senso che il ricorrente era obbligato a corrispondere la differenza tra la somma occorrente a porre rimedio ai danni conseguiti dalla scoppio della bombola nell'appartamento e l'importo che, a titolo di indennizzo, la compagnia assicuratrice dei danni in questione avrebbe corrisposto. Trattasi di interpretazione logica e convincente, che tiene conto del chiaro significato della lettera del contratto e delle ragioni a monte, che avevano indotto il AN ad assumere la obbligazione suddetta.
Altrettanto lineare e coerente con la dedotta causa petendi è il ragionamento della Corte distrettuale, la quale ha accertato che il condominio, per il ripristino del fabbricato, aveva speso la somma di lire 92.139.076; che il AN aveva corrisposto già la somma di lire 5.076.862, calcolata come differenza rispetto all'indennizzo presumibile che l'assicuratore avrebbe dovuto dare di lire 87.064.000; che la società di assicurazione aveva, invece, riconosciuto il minore indennizzo di lire 49.160,000, avendo escluso dall'iniziale computo la somma occorrente per la riparazione dei danni dell'appartamento del ricorrente;
che residuava a carico del AN un debito ulteriore per effetto del mancato riconoscimento, quale indennizzo, dei danni riportati dall'appartamento del ricorrente.
Rispetto alla suddetta motivazione, il preteso travisamento del fatto circa l'entità della spesa in complessive lire 92.139.076 quale errore revocatorio non è deducibile in questa sede ed appaiono ininfluenti i diversi elementi di calcolo, prospettati dal ricorrente nella considerazione che la spesa per riparare il suo appartamento sarebbe stata di lire 37.904.000.
Risulta infondato, pertanto, anche il sesto mezzo d'impugnazione, con il quale il ricorrente, in subordine alle altre censure, deduce che il giudice di secondo grado avrebbe completamente omesso di detrarre dall'importo di lire 34.000.000 il primo pagamento di lire 5.076.862, secondo un evidente errore matematico, al quale chiede che in sede di giudizio di legittimità, ponga rimedio direttamente questa Corte. In realtà, detratto l'indennizzo di lire 49.160.000 dalla spesa di lire 92.139.076 sostenuta complessivamente dal condominio, il debito per la differenza, che il AN si era obbligato a versare, sarebbe stato di lire 42.979.076, per cui, calcolata l'anticipazione corrisposta di lire 5.076.862, la condanna bene avrebbe potuto riguardare il residuo di lire 37.902.214, sicché non può il ricorrente dolersi della pronuncia di condanna al pagamento dell'importo di lire 34.000.000, minore di quello dovuto per la ragione, indicata dai resistenti nel controricorso, dell'accordata riduzione da parte dell'impresa che aveva eseguito i lavori. Con il quinto motivo - deducendo la violazione della norma di cui all'art. 277 cod. proc. civ. nonché l'omessa pronuncia su domanda ed eccezioni proposte - il ricorrente lamenta che il giudice d'appello aveva completamente ignorato la sua domanda subordinata di compensazione fra quanto dovuto al condominio ed il danno sofferto per non avere il medesimo condominio coltivato le azioni di recupero dall'assicuratore dell'indennizzo personale, che esso ricorrente aveva ceduto e per il quale il condominio cessionario avrebbe ottenuto ingiunzione di pagamento a carico dell'assicuratore. Il motivo prospetta un tema d'indagine che, non avendo costituito oggetto d'esame in primo grado, non poteva essere devoluto con l'appello e sul quale, nei termini in cui la questione era proposta, il giudice di secondo grado non era tenuto ad alcuna pronuncia. Con l'ultimo mezzo di doglianza il ricorrente lamenta che, in ordine alle spese del giudizio, quelle di primo grado non dovevano essere messe a suo carico una volta riconosciuta, in accoglimento del suo appello sul punto, la nullità della sentenza del tribunale. La censura non può essere accolta.
Il tribunale, in esatta applicazione del principio dell'infrazionabilità del criterio della soccombenza secondo le varie fasi del giudizio, ha condannato il AN alle spese anche del primo grado del giudizio sostanzialmente argomentando in base alla valutazione globale della sua soccombenza, tenendo in conto l'esito complessivo della controversia.
La motivazione è del tutto logica e convincente ed esclude che il giudice di secondo grado dovesse aggiungere altro a giustificazione della mancata pronuncia di eventuale compensazione. Il ricorso è, quindi, rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2004