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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Rgac n. 3048/2013 (cui è stato riunito il giudizio avente Rg n. 3690/2013 ed il giudizio avente Rg n. 3326/2015)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 3048/2013 (cui è stato riunito il giudizio avente Rg n. 3690/2013 ed il giudizio avente Rg n. 3326/2015)
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
v. avv. Simone De Paola, sito in Roma via della Stazione della Storta n. 2, che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
( , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
v. vv. Danilo D'Angelo, sito in Roma via Q. Majorana n. 9, che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
E
( , elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._3
a o rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio e deducendo che con Controparte_1 Controparte_2 contratto d id mpresa individuale l'edificazione del villino sito in Fiumicino alla via Controparte_1 le progettista e direttore dei lavori era stato nominato, giusto contratto del 19.11.2010 il Geom. che, a quasi un anno Controparte_2 dall'inizio dell'attività edificatoria, il committente aveva deciso di procedere al controllo dello svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato;
che in tal senso, con lettera raccomandata del 18-19.11.2012 il committente aveva diffidato l'impresa appaltatrice e il direttore dei lavori dal proseguire i lavori in attesa dei risultati della verifica affidata all'Arch. ; che l'arch. CP_3 aveva comunicato, in seguito ai sopralluoghi e rilievi svolti, che CP_3 uzione dei lavori appaltati non stava procedendo secondo le condizioni del contratto, la regola d'arte e le norme vigenti in materia di edilizia. Osservava, quindi, che aveva dato pronta comunicazione alla impresa appaltatrice e al direttore dei lavori delle gravi difformità amministrative, progettuali e costruttive riscontrate;
che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1662 c.c., aveva fissato un congruo termine di 4 mesi affinchè l'impresa appaltatrice e il direttore dei lavori, con spese e oneri a proprio carico, potessero provvedere a conformare l'opera in esecuzione alle regole dell'arte ed alle previsioni amministrative;
che aveva nominato l'Arch. quale CP_3 supervisore per la sola verifica di adeguamento alla conformit aveva dato, altresì, atto che decorso inutilmente il congruo termine di 4 mesi concesso per l'adeguamento richiesto, ogni contratto sarebbe stato considerato risolto di diritto restando salvo il diritto al risarcimento dei danni;
che, decorsi inutilmente i 4 mesi, l'Arch. con attestazione del CP_3
7.06.2013 aveva confermato l'inadempimento d presa appaltatrice e del direttore dei lavori poichè nulla era stato fatto ai fini della eliminazione delle difformità riscontrate e contestate;
che per i lavori di correzione e rimozione dei vizi era necessaria una spesa di euro 100.000,00 di cui chiedeva il risarcimento dei danni. Sulla scorta delle considerazioni che precedono rassegnava le seguenti conclusioni: “- Previa accertamento dell'avvenuta risoluzione dei rapporti contrattuali accertare e dichiarare l'inadempimento dei sig.ri CP_1
e in merito agli impegni contrattualmente
[...] Controparte_2 er l'effetto condannare in solido i sig.ri Parte_1 CP_1
e , a versare al Committente sig. , a
[...] Controparte_2 Parte_1
i ni, così come indicati nella p el presente atto, la somma di euro 100.000,00 (euro centomila/00); - condannare parte convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
2.Si costituiva deducendo che la domanda era Controparte_1 infondata e and , in particolare, che il contratto di appalto aveva previsto il pagamento dell'importo di euro 260.000,00 oltre iva da corrispondere a stato di avanzamento lavori;
che le opere erano state eseguite a regola d'arte tanto che il committente aveva pagato l'importo di euro 148.000,00 corrispondenti a n. 4 SAL;
che, tuttavia, il committente si era reso inadempiente al pagamento del n. 5 SAL per l'importo di euro 62.900,00; che conseguentemente l'appaltatore aveva risolto il contratto mediante raccomandata del 28.05.2013 stante il mancato pagamento del n. 5 SAL e alla luce della impossibilità di portare avanti l'andamento dei lavori;
che l'appaltatore aveva conferito incarico per procedere alla richieste di emissione di decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Civitavecchia;
che veniva, quindi, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il decreto ingiuntivo n. 589/13 per l'importo di euro 62.900,00; che tale decreto ingiuntivo non veniva opposto da . Parte_1
Osservava, ancora cuno dei vizi denunciati dal committente e, in ogni caso, pur sussistendo i vizi era possibile la prosecuzione dei lavori;
che i danni lamentati dal committente erano insussistenti e non provati;
che anche il direttore dei lavori, pur presente giornalmente presso il cantiere, non aveva mai rilevato nulla di anomalo nei lavori eseguiti dall'impresa. Svolgeva anche domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di euro 48.250,00 quale mancato guadagno che avrebbe invece conseguito in caso di prosecuzione dell'appalto.
3.Si costituiva in giudizio deducendo che ogni profilo di Controparte_2 contestazione del suo op ista e direttore dei lavori era infondato, con la conseguenza che la domanda andava rigettata e corrisposto il compenso pari ad euro 11.500,00 richiesto con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Civitavecchia.
4.Veniva riuniti i procedimenti di opposizione proposti da
[...] nei confronti del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parte_1 er euro 62.900,00 in favore di a titolo di Controparte_1 compenso del n. 5 SAL (avente Rg n. 3690/ fronti del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Civitavecchia per euro 11.500,00 in favore di a titolo di compenso (avente Rg n. Controparte_2
3326/2015). Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., venivano svolte due ctu e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5.Vale premettere, in relazione alla notifica dell'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per l'importo di euro 62.900,00 in favore di che la prima notifica effettuata doveva intendersi -per il Controparte_1 rore nella individuazione del civico, ossia n. 22 anziché 45- in termini di nullità e non inesistente, sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite che, sul punto, hanno formulato il seguente principio di diritto: "L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" (Cass. Sez. Unite, 20.7.2016, n. 14916; In modo analogo pure recentemente Cass. Civ. del 8.6.2020, n. 10887). Sempre secondo l'avviso della Suprema Corte (sentenza n. 5663/2018) "Il luogo in cui la notificazione dell'impugnazione (nella specie, appello) viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.". Ancora, è stato affermato che la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/05/2024, n. 14705). Nel caso di specie, pertanto, la prima notifica effettuata dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di non poteva CP_1 dirsi inesistente, bensì nulla, suscettibile di sanatoria mediante la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. per ordine del precedente giudice istruttore emesso il 31.01.2014.
6.Muovendo al merito, vale premettere che dai documenti versati nel fascicolo e dalle due ctu svolte nel corso dell'istruttoria del processo si trae che con contratto del 4.05.2012 veniva affidato in appalto alla impresa individuale l'edificazione del villino sito in Fiumicino alla Controparte_1 via Doberdò snc;
che quale progettista e direttore dei lavori era stato nominato, giusto contratto del 19.11.2010, il Geom. che nel Controparte_2 corso dei lavori ha contestato la uni vizi Parte_1 contenuti nella tata 12.04.2013, eseguita dall'arch. CP_3 volta proprio per verificare la sussistenza o meno di vizi costr irregolarità e inadempimenti a carico sia dell'appaltatore che del Direttore dei lavori. La ctu svolta dall'Ing. in particolare, con motivazione Persona_1 approfondita e immune da condividersi e richiamarsi in questa sede, ha riscontrato tra le lavorazioni eseguite da Controparte_1 la presenza di vizi relativi “all'isolamento termico della armato”, di “difetti di posa in opera della muratura tra elemento ed elemento”, di vizi relativi “alla realizzazione piattabanda per sostegno della veletta in laterizio sopra la porta a scomparsa tipo “Scrigno””, di “difetti di posa in opera dei laterizi in corrispondenza delle spallette delle finestre con la foratura dei laterizi rivolta verso l'esterno”, di vizi relativi “all'arretramento del portico”, oltre ad evidenziare difformità rispetto al progetto assentito con costi per la redazione di variante al permesso a costruire e di variante al Genio Civile. In conclusione, il ctu ha calcolato le seguenti voci di danno conseguenti ai vizi e difformità sopra enunciate “1) QUANTIFICAZIONE DELLE OPERE PER ELIMINAZIONE VIZI E DIFETTI = € 25.703.70 2) DANNO PER ARRETRAMENTO PORTICO = € 1.655,50 3) SANZIONE COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA = € 2.265,55 4) SANZIONE PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA = € 2.500,00” con le seguenti ripartizioni di responsabilità “Voce 1) IMPRESA 90% DIREZIONE LAVORI 10% Voce 2) 50% AVORI 50% Voce CP_4 CP_5
3) IMPRESA 0% PROG.- DIR LAV.ORI 50% - COMMITTENTE 50% Voce 4) IMPRESA 0% PROG.-DIR.LAVORI 50% - COMMITTENTE 50 %” e quindi “Voce 1) IMPRESA € 23.133,33 DIREZIONE LAVORI € 2.570,37 Voce 2) IMPRESA € 827,75 AVORI € 827,75 Voce 3) IMPRESA € 0 PROG.- CP_5 Parte_2
€ 1.132,775 - COMMITTENTE € 1.132,775 Voce 4) IMPRESA € 0 PROG.-
[...]
1.250,00 - COMMITTENTE € 1.250,00”. Pt_2
, punto va però sottolineato che i primi 4 stati di avanzamento lavori sono stati regolarmente pagati dal committente, mentre restava da liquidare il 5° SAL pari ad euro 57.181,82 oltre IVA al 10 % per un importo complessivo di euro 62.900,00. Quanto alla posizione di come si evince dal contratto, una Controparte_2 volta terminato il cem avrebbe dovuto Parte_1 corrispondere un totale di euro 15.0 stati corrisposti soltanto euro 3.500,00 di acconto. Resterebbero quindi da corrispondere euro 11.500,00 oltre iva di legge, importo dal quale andrebbero decurtate le somme delle detrazioni. In dettaglio, secondo il contratto sottoscritto dalle parti, il geom. CP_2 avrebbe dovuto ricevere degli acconti una volta raggiunti degli step precisi della lavorazione in corso: - euro 3.500,00 al conferimento dell'incarico (regolarmente corrisposta dal signor;
- euro 3.000,00 alla Parte_1 presentazione dell'Art. 146 (non corrisp 4.500,00 all'ottenimento del PdC (non corrisposto); - euro 4.000,00 a struttura ultimata (non corrisposto), questi step, ad esclusione del primo, non sono stati rispettati da
Parte_1 lle operazioni presenti nel preventivo sottoscritto dalle parti non sono stati eseguiti in merito agli step sopra descritti: - Nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e redazione del piano della sicurezza e coordinamento (PSC); - Nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Infatti, non sono presenti nel fascicolo telematico né in cantiere né il PSC né la notifica preliminare all'ASL di riferimento. Pertanto, andrà detratto l'importo relativo alle prestazioni non effettuate quantificabili, secondo il sottoscritto CTU in euro 3.000,00, con un residuo da corrispondere euro 8.500,00.
7.Ciò posto, va anche considerato che il particolare rimedio risolutorio di cui all'art. 1662 c.c., oltre a costituire una deroga alla norma generale sulla risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c., perché si riferisce ad una obbligazione in corso di attuazione, differisce da quello previsto per il caso di inadempimento finale dall'art. 1668 c.c., perché la risoluzione è ammessa anche quando l'opera non sia del tutto inadatta alla sua destinazione e quindi anche quando l'inadempimento sia temporaneo e di scarsa importanza e si presenti pertanto solo allo stato di pericolo. Tuttavia, ciò non esime il giudice da una valutazione comparativa dei contrapposti inadempimenti reciprocamente contestati dalle parti, in ossequio al granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. Orbene, nella specie, risulta che le parti hanno tenuto, reciprocamente, un comportamento inadempiente connotato dai requisiti di pari gravità: in quanto il committente non ha versato il prezzo relativo a lavorazioni o prestazioni correttamente eseguite, mentre l'appaltatrice e il direttore dei lavori si sono resi autori e corresponsabili, benché con le misure indicate, dell'insorgere di vizi e difformità in tali lavori e porzioni dell'immobile, per i quali i costi di rimozioni non sono marginali e non si sono attivati per la loro sanatoria. Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve, comunque, dichiarare lo scioglimento del contratto, atteso che le due antitetiche manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (c.d. mutuo dissenso) (Cass. n. 26907/2014). In queste ipotesi deve ritenersi che il contratto non possa avere più esecuzione, perchè le contrapposte manifestazioni di volontà, quali espresse in sede giudiziale, sebbene non determinino un accordo negoziale risolutorio, proprio perchè muovono da premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto del quale il giudice non può non prendere atto (Cass. n. 767/2016; n. 19706/2020). Qualora si pervenga al risultato di ritenere impossibile attribuire all'una o all'altra parte l'esclusiva responsabilità, ritenendo sostanzialmente equivalenti gli inadempimenti delle parti, si dovrà dichiarare anche in questo caso lo scioglimento del contratto, evitando di fare sopravvivere un contratto per la cui esecuzione è venuto meno l'interesse di entrambe le parti e che presenta profili patologici che ne giustificherebbero la risoluzione giudiziale (Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 20/12/2022) 12/10/2023, n. 28487). Il contratto di appalto non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum" (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/07/2022, n. 22065), con detrazione delle ragioni di danno spettanti al committente. Si deve venire, quindi, al conteggio di quanto dovuto dal committente in favore di e di Controparte_1 Controparte_2
I costi pe no sulla scorta della ctu: euro 23.961,08 a carico della impresa appaltatrice ed euro 5.780,89 a carico del direttore dei lavori. Par Quanto alle opere sottese al pagamento del n. 5 (che vengono riferite nel contratto di appalto sottoscritto alle opere di ta atura e tramezzatura) il committente le ha contestate in atti in quanto mal eseguite. Tuttavia, i costi per la rimozione dei vizi rilevati dal ctu, lo si è detto, sono stati quantificati in misura inferiore alla somma di euro 62.900,00. Inoltre, il ctu ha Per_1 aggiunto che “è stato effettuato sicuramente, dalla ditta lo CP_1 scavo di sbancamento iniziato da altra ditta e il relativo nto delle acque, cioè il prosciugamento di acqua di falda o proveniente da acque meteoriche negli scavi mediante pompe o elettropompe, durante le operazioni di scavo e di realizzazione delle fondazioni e murature”. Dall'importo di euro 57.181,81 oltre iva al 10% (pari ad euro 62.900,00) va detratto, quindi, l'importo di euro 23.961,08 con un residuo ancora dovuto in favore di pari ad euro 33.220,74 oltre iva al 10% (pari ad Controparte_1 euro 36.542,81) oltre interessi legali dalla domanda al saldo, mentre dall'importo di euro 8.500,00 oltre iva va detratto l'importo di euro 5.780,89 con un residuo ancora dovuto in favore di pari ad euro Controparte_2
2.719,11 oltre iva ed interessi legali dalla doma Non sono stati provati nel corso del giudizio gli ulteriori danni per mancato guadagno lamentati dall'appaltatrice conseguenti alla perdita di altre commesse e per la temporanea inattività della impresa. Inoltre, il danno derivante dalla lesione dell'interesse positivo che quest'ultima aveva all'esecuzione del contratto e comprensivo innanzitutto del lucro cessante, è costituito dall'incremento patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se il contratto fosse stato regolarmente eseguito, pari alla differenza di valore tra la prestazione rimasta inadempiuta e il valore della prestazione dovuto dalla parte non inadempiente al netto delle spese (Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 06/10/2023) 20/03/2024, n. 7443; Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 05/07/2022) 06/10/2022, n. 29057). Viceversa, nel caso di specie l'appaltatrice ha chiesto il risarcimento del danno pari al saldo prezzo senza fornire elementi per poter quantificare l'effettivo danno sulla scorta della differenza tra gli elementi appena indicati.
8.In conclusione, va dichiarata la risoluzione per mutuo dissenso del contratto di appalto, i decreti ingiuntivi opposti vanno revocati, con condanna di al pagamento dell'importo in favore di Parte_1
o 33.220,74 oltre iva al 10% (pari ad euro Controparte_1 ssi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento dell'importo in favore di pari ad euro 2.719,11 oltre iva ed Controparte_2 interessi legali dalla domanda al saldo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del DM vigente e in ragione del valore riconosciuto ai convenuti e all'attività svolta in giudizio. Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido, nei rapporti interni in uguale misura tra loro.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-DICHIARA la risoluzione per mutuo dissenso del contratto di appalto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 589/2013 e n. 306/2013 emessi dal Tribunale di Civitavecchia e CONDANNA al pagamento Parte_1 dell'importo in favore di 3.220,74 oltre Controparte_1 iva al 10% (pari a complessivi euro 36.542,81) ed interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento dell'importo in favore di
[...] pari ad euro 2.719,11 oltre iva ed interessi legali dalla do CP_2
-RIGETTA le altre domande;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 dell darsi nella somma di euro
[...] compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
d darsi nella somma di euro 2.600, CP_2 compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico di tutte le parti in solido, nei rapporti interni in uguale misura tra loro.
Si comunichi.
Civitavecchia 18.02.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 3048/2013 (cui è stato riunito il giudizio avente Rg n. 3690/2013 ed il giudizio avente Rg n. 3326/2015)
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
v. avv. Simone De Paola, sito in Roma via della Stazione della Storta n. 2, che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
( , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
v. vv. Danilo D'Angelo, sito in Roma via Q. Majorana n. 9, che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
E
( , elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._3
a o rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio e deducendo che con Controparte_1 Controparte_2 contratto d id mpresa individuale l'edificazione del villino sito in Fiumicino alla via Controparte_1 le progettista e direttore dei lavori era stato nominato, giusto contratto del 19.11.2010 il Geom. che, a quasi un anno Controparte_2 dall'inizio dell'attività edificatoria, il committente aveva deciso di procedere al controllo dello svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato;
che in tal senso, con lettera raccomandata del 18-19.11.2012 il committente aveva diffidato l'impresa appaltatrice e il direttore dei lavori dal proseguire i lavori in attesa dei risultati della verifica affidata all'Arch. ; che l'arch. CP_3 aveva comunicato, in seguito ai sopralluoghi e rilievi svolti, che CP_3 uzione dei lavori appaltati non stava procedendo secondo le condizioni del contratto, la regola d'arte e le norme vigenti in materia di edilizia. Osservava, quindi, che aveva dato pronta comunicazione alla impresa appaltatrice e al direttore dei lavori delle gravi difformità amministrative, progettuali e costruttive riscontrate;
che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1662 c.c., aveva fissato un congruo termine di 4 mesi affinchè l'impresa appaltatrice e il direttore dei lavori, con spese e oneri a proprio carico, potessero provvedere a conformare l'opera in esecuzione alle regole dell'arte ed alle previsioni amministrative;
che aveva nominato l'Arch. quale CP_3 supervisore per la sola verifica di adeguamento alla conformit aveva dato, altresì, atto che decorso inutilmente il congruo termine di 4 mesi concesso per l'adeguamento richiesto, ogni contratto sarebbe stato considerato risolto di diritto restando salvo il diritto al risarcimento dei danni;
che, decorsi inutilmente i 4 mesi, l'Arch. con attestazione del CP_3
7.06.2013 aveva confermato l'inadempimento d presa appaltatrice e del direttore dei lavori poichè nulla era stato fatto ai fini della eliminazione delle difformità riscontrate e contestate;
che per i lavori di correzione e rimozione dei vizi era necessaria una spesa di euro 100.000,00 di cui chiedeva il risarcimento dei danni. Sulla scorta delle considerazioni che precedono rassegnava le seguenti conclusioni: “- Previa accertamento dell'avvenuta risoluzione dei rapporti contrattuali accertare e dichiarare l'inadempimento dei sig.ri CP_1
e in merito agli impegni contrattualmente
[...] Controparte_2 er l'effetto condannare in solido i sig.ri Parte_1 CP_1
e , a versare al Committente sig. , a
[...] Controparte_2 Parte_1
i ni, così come indicati nella p el presente atto, la somma di euro 100.000,00 (euro centomila/00); - condannare parte convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
2.Si costituiva deducendo che la domanda era Controparte_1 infondata e and , in particolare, che il contratto di appalto aveva previsto il pagamento dell'importo di euro 260.000,00 oltre iva da corrispondere a stato di avanzamento lavori;
che le opere erano state eseguite a regola d'arte tanto che il committente aveva pagato l'importo di euro 148.000,00 corrispondenti a n. 4 SAL;
che, tuttavia, il committente si era reso inadempiente al pagamento del n. 5 SAL per l'importo di euro 62.900,00; che conseguentemente l'appaltatore aveva risolto il contratto mediante raccomandata del 28.05.2013 stante il mancato pagamento del n. 5 SAL e alla luce della impossibilità di portare avanti l'andamento dei lavori;
che l'appaltatore aveva conferito incarico per procedere alla richieste di emissione di decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Civitavecchia;
che veniva, quindi, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il decreto ingiuntivo n. 589/13 per l'importo di euro 62.900,00; che tale decreto ingiuntivo non veniva opposto da . Parte_1
Osservava, ancora cuno dei vizi denunciati dal committente e, in ogni caso, pur sussistendo i vizi era possibile la prosecuzione dei lavori;
che i danni lamentati dal committente erano insussistenti e non provati;
che anche il direttore dei lavori, pur presente giornalmente presso il cantiere, non aveva mai rilevato nulla di anomalo nei lavori eseguiti dall'impresa. Svolgeva anche domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di euro 48.250,00 quale mancato guadagno che avrebbe invece conseguito in caso di prosecuzione dell'appalto.
3.Si costituiva in giudizio deducendo che ogni profilo di Controparte_2 contestazione del suo op ista e direttore dei lavori era infondato, con la conseguenza che la domanda andava rigettata e corrisposto il compenso pari ad euro 11.500,00 richiesto con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Civitavecchia.
4.Veniva riuniti i procedimenti di opposizione proposti da
[...] nei confronti del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parte_1 er euro 62.900,00 in favore di a titolo di Controparte_1 compenso del n. 5 SAL (avente Rg n. 3690/ fronti del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Civitavecchia per euro 11.500,00 in favore di a titolo di compenso (avente Rg n. Controparte_2
3326/2015). Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., venivano svolte due ctu e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5.Vale premettere, in relazione alla notifica dell'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per l'importo di euro 62.900,00 in favore di che la prima notifica effettuata doveva intendersi -per il Controparte_1 rore nella individuazione del civico, ossia n. 22 anziché 45- in termini di nullità e non inesistente, sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite che, sul punto, hanno formulato il seguente principio di diritto: "L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" (Cass. Sez. Unite, 20.7.2016, n. 14916; In modo analogo pure recentemente Cass. Civ. del 8.6.2020, n. 10887). Sempre secondo l'avviso della Suprema Corte (sentenza n. 5663/2018) "Il luogo in cui la notificazione dell'impugnazione (nella specie, appello) viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.". Ancora, è stato affermato che la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/05/2024, n. 14705). Nel caso di specie, pertanto, la prima notifica effettuata dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di non poteva CP_1 dirsi inesistente, bensì nulla, suscettibile di sanatoria mediante la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. per ordine del precedente giudice istruttore emesso il 31.01.2014.
6.Muovendo al merito, vale premettere che dai documenti versati nel fascicolo e dalle due ctu svolte nel corso dell'istruttoria del processo si trae che con contratto del 4.05.2012 veniva affidato in appalto alla impresa individuale l'edificazione del villino sito in Fiumicino alla Controparte_1 via Doberdò snc;
che quale progettista e direttore dei lavori era stato nominato, giusto contratto del 19.11.2010, il Geom. che nel Controparte_2 corso dei lavori ha contestato la uni vizi Parte_1 contenuti nella tata 12.04.2013, eseguita dall'arch. CP_3 volta proprio per verificare la sussistenza o meno di vizi costr irregolarità e inadempimenti a carico sia dell'appaltatore che del Direttore dei lavori. La ctu svolta dall'Ing. in particolare, con motivazione Persona_1 approfondita e immune da condividersi e richiamarsi in questa sede, ha riscontrato tra le lavorazioni eseguite da Controparte_1 la presenza di vizi relativi “all'isolamento termico della armato”, di “difetti di posa in opera della muratura tra elemento ed elemento”, di vizi relativi “alla realizzazione piattabanda per sostegno della veletta in laterizio sopra la porta a scomparsa tipo “Scrigno””, di “difetti di posa in opera dei laterizi in corrispondenza delle spallette delle finestre con la foratura dei laterizi rivolta verso l'esterno”, di vizi relativi “all'arretramento del portico”, oltre ad evidenziare difformità rispetto al progetto assentito con costi per la redazione di variante al permesso a costruire e di variante al Genio Civile. In conclusione, il ctu ha calcolato le seguenti voci di danno conseguenti ai vizi e difformità sopra enunciate “1) QUANTIFICAZIONE DELLE OPERE PER ELIMINAZIONE VIZI E DIFETTI = € 25.703.70 2) DANNO PER ARRETRAMENTO PORTICO = € 1.655,50 3) SANZIONE COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA = € 2.265,55 4) SANZIONE PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA = € 2.500,00” con le seguenti ripartizioni di responsabilità “Voce 1) IMPRESA 90% DIREZIONE LAVORI 10% Voce 2) 50% AVORI 50% Voce CP_4 CP_5
3) IMPRESA 0% PROG.- DIR LAV.ORI 50% - COMMITTENTE 50% Voce 4) IMPRESA 0% PROG.-DIR.LAVORI 50% - COMMITTENTE 50 %” e quindi “Voce 1) IMPRESA € 23.133,33 DIREZIONE LAVORI € 2.570,37 Voce 2) IMPRESA € 827,75 AVORI € 827,75 Voce 3) IMPRESA € 0 PROG.- CP_5 Parte_2
€ 1.132,775 - COMMITTENTE € 1.132,775 Voce 4) IMPRESA € 0 PROG.-
[...]
1.250,00 - COMMITTENTE € 1.250,00”. Pt_2
, punto va però sottolineato che i primi 4 stati di avanzamento lavori sono stati regolarmente pagati dal committente, mentre restava da liquidare il 5° SAL pari ad euro 57.181,82 oltre IVA al 10 % per un importo complessivo di euro 62.900,00. Quanto alla posizione di come si evince dal contratto, una Controparte_2 volta terminato il cem avrebbe dovuto Parte_1 corrispondere un totale di euro 15.0 stati corrisposti soltanto euro 3.500,00 di acconto. Resterebbero quindi da corrispondere euro 11.500,00 oltre iva di legge, importo dal quale andrebbero decurtate le somme delle detrazioni. In dettaglio, secondo il contratto sottoscritto dalle parti, il geom. CP_2 avrebbe dovuto ricevere degli acconti una volta raggiunti degli step precisi della lavorazione in corso: - euro 3.500,00 al conferimento dell'incarico (regolarmente corrisposta dal signor;
- euro 3.000,00 alla Parte_1 presentazione dell'Art. 146 (non corrisp 4.500,00 all'ottenimento del PdC (non corrisposto); - euro 4.000,00 a struttura ultimata (non corrisposto), questi step, ad esclusione del primo, non sono stati rispettati da
Parte_1 lle operazioni presenti nel preventivo sottoscritto dalle parti non sono stati eseguiti in merito agli step sopra descritti: - Nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e redazione del piano della sicurezza e coordinamento (PSC); - Nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Infatti, non sono presenti nel fascicolo telematico né in cantiere né il PSC né la notifica preliminare all'ASL di riferimento. Pertanto, andrà detratto l'importo relativo alle prestazioni non effettuate quantificabili, secondo il sottoscritto CTU in euro 3.000,00, con un residuo da corrispondere euro 8.500,00.
7.Ciò posto, va anche considerato che il particolare rimedio risolutorio di cui all'art. 1662 c.c., oltre a costituire una deroga alla norma generale sulla risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c., perché si riferisce ad una obbligazione in corso di attuazione, differisce da quello previsto per il caso di inadempimento finale dall'art. 1668 c.c., perché la risoluzione è ammessa anche quando l'opera non sia del tutto inadatta alla sua destinazione e quindi anche quando l'inadempimento sia temporaneo e di scarsa importanza e si presenti pertanto solo allo stato di pericolo. Tuttavia, ciò non esime il giudice da una valutazione comparativa dei contrapposti inadempimenti reciprocamente contestati dalle parti, in ossequio al granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. Orbene, nella specie, risulta che le parti hanno tenuto, reciprocamente, un comportamento inadempiente connotato dai requisiti di pari gravità: in quanto il committente non ha versato il prezzo relativo a lavorazioni o prestazioni correttamente eseguite, mentre l'appaltatrice e il direttore dei lavori si sono resi autori e corresponsabili, benché con le misure indicate, dell'insorgere di vizi e difformità in tali lavori e porzioni dell'immobile, per i quali i costi di rimozioni non sono marginali e non si sono attivati per la loro sanatoria. Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve, comunque, dichiarare lo scioglimento del contratto, atteso che le due antitetiche manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (c.d. mutuo dissenso) (Cass. n. 26907/2014). In queste ipotesi deve ritenersi che il contratto non possa avere più esecuzione, perchè le contrapposte manifestazioni di volontà, quali espresse in sede giudiziale, sebbene non determinino un accordo negoziale risolutorio, proprio perchè muovono da premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto del quale il giudice non può non prendere atto (Cass. n. 767/2016; n. 19706/2020). Qualora si pervenga al risultato di ritenere impossibile attribuire all'una o all'altra parte l'esclusiva responsabilità, ritenendo sostanzialmente equivalenti gli inadempimenti delle parti, si dovrà dichiarare anche in questo caso lo scioglimento del contratto, evitando di fare sopravvivere un contratto per la cui esecuzione è venuto meno l'interesse di entrambe le parti e che presenta profili patologici che ne giustificherebbero la risoluzione giudiziale (Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 20/12/2022) 12/10/2023, n. 28487). Il contratto di appalto non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum" (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/07/2022, n. 22065), con detrazione delle ragioni di danno spettanti al committente. Si deve venire, quindi, al conteggio di quanto dovuto dal committente in favore di e di Controparte_1 Controparte_2
I costi pe no sulla scorta della ctu: euro 23.961,08 a carico della impresa appaltatrice ed euro 5.780,89 a carico del direttore dei lavori. Par Quanto alle opere sottese al pagamento del n. 5 (che vengono riferite nel contratto di appalto sottoscritto alle opere di ta atura e tramezzatura) il committente le ha contestate in atti in quanto mal eseguite. Tuttavia, i costi per la rimozione dei vizi rilevati dal ctu, lo si è detto, sono stati quantificati in misura inferiore alla somma di euro 62.900,00. Inoltre, il ctu ha Per_1 aggiunto che “è stato effettuato sicuramente, dalla ditta lo CP_1 scavo di sbancamento iniziato da altra ditta e il relativo nto delle acque, cioè il prosciugamento di acqua di falda o proveniente da acque meteoriche negli scavi mediante pompe o elettropompe, durante le operazioni di scavo e di realizzazione delle fondazioni e murature”. Dall'importo di euro 57.181,81 oltre iva al 10% (pari ad euro 62.900,00) va detratto, quindi, l'importo di euro 23.961,08 con un residuo ancora dovuto in favore di pari ad euro 33.220,74 oltre iva al 10% (pari ad Controparte_1 euro 36.542,81) oltre interessi legali dalla domanda al saldo, mentre dall'importo di euro 8.500,00 oltre iva va detratto l'importo di euro 5.780,89 con un residuo ancora dovuto in favore di pari ad euro Controparte_2
2.719,11 oltre iva ed interessi legali dalla doma Non sono stati provati nel corso del giudizio gli ulteriori danni per mancato guadagno lamentati dall'appaltatrice conseguenti alla perdita di altre commesse e per la temporanea inattività della impresa. Inoltre, il danno derivante dalla lesione dell'interesse positivo che quest'ultima aveva all'esecuzione del contratto e comprensivo innanzitutto del lucro cessante, è costituito dall'incremento patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se il contratto fosse stato regolarmente eseguito, pari alla differenza di valore tra la prestazione rimasta inadempiuta e il valore della prestazione dovuto dalla parte non inadempiente al netto delle spese (Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 06/10/2023) 20/03/2024, n. 7443; Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 05/07/2022) 06/10/2022, n. 29057). Viceversa, nel caso di specie l'appaltatrice ha chiesto il risarcimento del danno pari al saldo prezzo senza fornire elementi per poter quantificare l'effettivo danno sulla scorta della differenza tra gli elementi appena indicati.
8.In conclusione, va dichiarata la risoluzione per mutuo dissenso del contratto di appalto, i decreti ingiuntivi opposti vanno revocati, con condanna di al pagamento dell'importo in favore di Parte_1
o 33.220,74 oltre iva al 10% (pari ad euro Controparte_1 ssi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento dell'importo in favore di pari ad euro 2.719,11 oltre iva ed Controparte_2 interessi legali dalla domanda al saldo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del DM vigente e in ragione del valore riconosciuto ai convenuti e all'attività svolta in giudizio. Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido, nei rapporti interni in uguale misura tra loro.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-DICHIARA la risoluzione per mutuo dissenso del contratto di appalto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 589/2013 e n. 306/2013 emessi dal Tribunale di Civitavecchia e CONDANNA al pagamento Parte_1 dell'importo in favore di 3.220,74 oltre Controparte_1 iva al 10% (pari a complessivi euro 36.542,81) ed interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento dell'importo in favore di
[...] pari ad euro 2.719,11 oltre iva ed interessi legali dalla do CP_2
-RIGETTA le altre domande;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 dell darsi nella somma di euro
[...] compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
d darsi nella somma di euro 2.600, CP_2 compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico di tutte le parti in solido, nei rapporti interni in uguale misura tra loro.
Si comunichi.
Civitavecchia 18.02.2025
Il giudice
Daniele Sodani