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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3461/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3461/2022 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
e rappresentate e difese dagli avv.ti ANTONIO Parte_1 Parte_2
BARILARI e ALESSIA PITTELLI;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. VITTORIO MILARDI;
Controparte_1
-resistente-
e di rappresentata e difesa dall'avv. DOMENICO GULLO;
Controparte_2
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.12.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- e hanno convenuto in giudizio il Parte_2 Parte_1 [...]
premettendo di essere lavoratrici ex LSU/LPU, assunte CP_1 dall'ente convenuto in data 30.12.2014 con contratto a tempo determinato e di aver partecipato alla procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, commi 495 e 497, L. 160/2019, in ragione della quale il resistente, in forza della delibera della giunta municipale CP_1 pagina1 di 7
n. 212 del 28.12.2019, procedeva in data 23.12.2020, con determinazione n. 1192 del Responsabile del Settore Amministrativo, alla stabilizzazione di 28 unità di ex LSU/LPU, predisponendo per tutti i lavoratori, comprese esse ricorrenti, contratti di lavoro a tempo indeterminato per 18 ore settimanali, sottoscritti il 28.12.2020, e beneficiando in tal modo del finanziamento Stato – Regione Calabria di euro 13.096,22, stanziato per ciascun lavoratore.
Hanno rappresentato che, dopo aver l'ente resistente proceduto in va temporanea, con delibera della giunta n 4 del 29.01.2021, a rideterminare l'orario di lavoro in 25 ore settimanali per la categoria
A “Operatore Amministrativo” ed in 30 ore settimanali per la categoria
B “Esecutore Operaio Specializzato”, il 28.06.2021 con delibera n. 82 la Giunta comunale confermava in via definitiva detta integrazione dell'orario di lavoro con copertura finanziaria ad esclusivo appannaggio dell'ente locale, cui seguiva stipula di un'appendice al contratto di lavoro.
Hanno evidenziato che, in ragione del successivo DL 228/2021, convertito con L. 15/2022, e del conseguente accordo tra CP_2
e , con il quale il finanziamento in precedenza disposto
[...] Pt_3 veniva elevato ad euro 18.000,00, il con delibera Controparte_1
n. 95 del 02.08.2022 incrementava l'orario di lavoro settimanale unicamente per gli ex LSU/LPU stabilizzati con contratto di 18 ore settimanali, mentre per le restanti categorie, fra le quali la A e la
B, disponeva di utilizzare le nuove risorse a copertura degli oneri finanziari derivanti dagli incrementi orari già disposti con somme a carico dell'ente locale, rimanendo, pertanto, immutato l'orario di lavoro.
Hanno dedotto che tale omesso incremento del monte ore è illegittimo, posto che il resistente avrebbe dovuto procedere all'aumento CP_1 dell'orario settimanale fino alla concorrenza di euro 18.000,00, piuttosto che utilizzare dette somme al fine di ridurre la parte di retribuzione su di esso gravante, così come, peraltro, affermato dalla
Corte dei Conti su richiesta di parere, formulata ex art. 7 del comune pagina2 di 7
di Rosarno, avendo i giudici contabili rappresentato che detto ulteriore maggior importo era aggiuntivo rispetto al precedente, dovendo l'ente locale procedere all'incremento delle ore di lavoro per singolo lavoratore, e non potendo essere utilizzate le somme a copertura delle risorse già impiegate dal con il proprio CP_1 bilancio, a titolo di ulteriore “integrazione oraria” della prestazione lavorativa.
Hanno chiesto, pertanto, accertarsi “il diritto di esse ricorrenti all'incremento delle ore di lavoro in proporzione alla categoria di appartenenza, salve ed impregiudicate in quanto non coperte dal finanziamento di cui all'Avviso Decreto Dirigenziale Controparte_2
n. 3183 del 24/03/2022, le ulteriori integrazioni orarie disposte ed
a carico esclusivo dell'Ente, condannarsi l'Amministrazione comunale resistente, previa disapplicazione della Delibera GC 95/2022 ed in ogni altro atto presupposto e/o conseguente, alla modifica del rapporto contrattuale in essere prevedendo, in particolare un'integrazione oraria pari al massimo spettante in proporzione alla categoria di appartenenza “A” e “B”, e dunque con orario a tempo pieno, in virtù delle somme riconosciute dal contributo Stato-Regione per euro
18.000,00 come in atti determinate salvo diversa maggiore e/o minore integrazione che dovesse risultare in corso di causa e, conseguentemente, autorizzarsi la ricorrente al recupero delle ore così riconosciute anche oltre il termine del 31 dicembre 2022 e/o in subordine, accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del per il mancato guadagno Controparte_3 occorso, condannarsi l'Ente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi prudenzialmente quantificati nella somma pari ad euro 5.027,88 per la signora e ad euro 2.739,36 per la signora Parte_1 Pt_2
e/o nella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare
[...] di giustizia”.
1.1.- Costituendosi in giudizio, il ha chiesto il Controparte_1 rigetto delle domande, eccependo in via preliminare il difetto di interesse all'aumento del monte orario chiesto dalle ricorrenti, in pagina3 di 7
quanto teso ad ottenere la trasformazione di un contratto di lavoro part-time in orario pieno in violazione degli artt. 97 Cost, 35 D.Lgs.
165/2001 e 3, comma 101, L. 244/2007, oltreché dell'art. 53, comma 14,
CCNL di riferimento.
Ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità della domanda tesa ad ottenere la disapplicazione della delibera n. 95/2022, posto che, costituendo quest'ultimo un atto di carattere generale e di macro-organizzazione, sarebbe precluso al giudice ordinario la possibilità di porre un sindacato sulla sua legittimità, anche ai fini della sua disapplicazione.
Nel merito ha evidenziato che l'integrazione del monte orario settimanale, avvenuta in via temporanea con delibera n. 4 del
29.01.2021 e, poi, definitivamente con delibera n. 82 del 28.06.2021, era stata compiuta proprio nell'attesa della successiva integrazione del finanziamento, poi occorsa per il tramite del DL 228/2021.
1.2.- Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il Controparte_2 rigetto del ricorso.
2.- Il ricorso è infondato.
3.- E' provato dai documenti depositati dalle parti che con contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in data 28.12.2020, le odierne ricorrenti, già assunte con contratti di lavoro a tempo determinato per 18 ore settimanali quali lavoratori socialmente utili, venivano stabilizzate dal avvalendosi Controparte_1 quest'ultimo dell'etero-finanziamento, riconosciuto da Parte_4
in attuazione dell'art. 1, commi 495 e 497, L. 160/2019.
[...]
Con delibera n. 4 del 29.01.2021 la Giunta comunale del predetto comune disponeva l'aumento in via temporanea dall'01.02.2021 sino al
30.06.2021 dell'orario settimanale di lavoro delle ricorrenti (a 30 ore per ed a 25 ore per ), giustificando tale Parte_2 Parte_1 provvedimento in ragione della riduzione dell'organico determinatasi nel quinquennio precedente, tale da creare difficoltà nella gestione delle ordinarie attività, e tenuto conto delle disponibilità dell'ente
“nelle more che la e/o il Ministero del Lavoro si Controparte_2
pagina4 di 7
pronuncino in merito alla concessione di un ulteriore finanziamento per l'incremento orario dei lavoratori stabilizzati”.
Con successiva delibera n. 82 del 28.06.2021 la Giunta comunale di rendeva definitivo a decorrere dell'01.07.2021 l'incremento CP_1 dell'orario settimanale di lavoro, precedentemente disposto con la delibera n. 4/2021, del cui contenuto veniva richiamata unicamente la parte indicata in corsivo nel precedente paragrafo della presente sentenza.
Successivamente entrava in vigore il DL 228/2021, il cui art. 1, comma
27, disponeva che “alle amministrazioni pubbliche della regione
che hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati CP_2 in attività di pubblica utilità di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 … è riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81” che prevede che “ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'art.
2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori”.
In seguito, veniva stipulato in data 14.03.2022 un accordo quadro tra la e le OO.SS., con il quale veniva concordato che le Controparte_2 maggiori risorse di cui all'art. 1, comma 27, DL 228/2021 fossero da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle già trasferite ai lavoratori, nonché finalizzate all'incremento dell'attuale orario di lavorativo.
Il partecipava all'avviso pubblico, approvato con Controparte_1 decreto n. 3183 del 24.03.2022 della per la Controparte_2 presentazione delle istanze di ammissione al finanziamento di cui al
DL 228/2001, e con delibera della Giunta comunale n. 95 del 02.08.2022 disponeva che per i dipendenti, fra i quali le odierne ricorrenti, “il cui orario di lavoro è stato già incrementato a 25 e a 30 ore
pagina5 di 7
settimanali, l'ulteriore contributo pro capite erogato dalla CP_2
venga utilizzato per coprire parzialmente la spesa già
[...] gravante sul Bilancio comunale, atteso che l'onere finanziario connesso all'aumento già disposto supera il contributo complessivo di euro
18.000,00 concesso e che, comunque, anche al netto di tale contributo, rimarrà ancora a carico dell'Ente la spesa complessiva annua di euro
30.300,75”.
4.- Le parti discutono circa la legittimità dell'avvenuta destinazione dell'ulteriore finanziamento ottenuto in ragione dell'art. 1, comma
27, DL 228/2021, alla copertura degli oneri economici già sostenuti dall'ente locale a seguito dell'aumento del monte orario settimanale da quest'ultimo disposto in favore delle ricorrenti in via definitiva con il provvedimento n. 82 del 28.06.2021, piuttosto che all'aumento della retribuzione già riconosciuta a queste ultime per effetto del predetto aumento, con conseguente ulteriore integrazione del monte orario settimanale.
Parte ricorrente ha dato risposta negativa, evidenziando che il finanziamento occorso dapprima con L. 160/2019 e successivamente elevato con DL 228/2021 non potesse essere utilizzato dagli enti comunali al fine di ridurre il proprio onere economico in favore dei lavoratori e senza alcun beneficio per questi ultimi, ma solo quale emolumento economico da riconoscere agli stessi ed ulteriore rispetto alla retribuzione già goduta, con conseguente aumento del monte orario settimanale.
Al contrario, parte resistente, con una motivazione legata al caso di specie, ha evidenziato che l'avvenuta integrazione del monte orario riconosciuta alle ricorrenti, unitamente ad altri lavoratori, era prevista soltanto in prospettiva della successiva integrazione, poi occorsa con il citato DL 228/2021.
4.1.- Come correttamente rappresentato dalle ricorrenti, la Corte dei
Conti, con deliberazione del 20.10.2022, ha evidenziato che “in base al disposto di cui all'art. 1 comma 27 del decreto-legge 228/2021, il contributo alle amministrazioni pubbliche della regione che CP_2
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hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica attività, è stato posto quale integrazione oraria, nei termini di cui all'accordo quadro regionale, in vista del perseguimento di un maggior livello retributivo”, dovendo, pertanto, i livelli retributivi di LSU/LPU e, conseguentemente, il regime orario dei medesimi lavoratori essere adeguato ai contributi ottenuti.
4.2.- Peraltro, nell'ipotesi di specie, l'aumento del regime orario, previsto dapprima in via provvisoria con il provvedimento n. 4/2021 ed, in seguito, in via definitiva con il provvedimento n. 82/2021, era stato disposto proprio in ragione dell'imminente contributo, poi riconosciuto con il DL 228/2021 ed, in particolare, “nelle more che la
e/o il Ministero del Lavoro si pronuncino in merito Controparte_2 alla concessione di un ulteriore finanziamento per l'incremento orario dei lavoratori stabilizzati”, dovendo, pertanto, ritenersi legittima la destinazione dell'ulteriore finanziamento ricevuto dal CP_1
alla copertura parziale degli oneri economici sostenuti
[...] dall'ente locale per l'integrazione del monte orario riconosciuta alle ricorrenti, in quanto avvenuta proprio nella prospettiva della successiva integrazione economica ad opera dello Stato e della CP_2
.
[...]
5.- La peculiarità del caso concreto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P Q M
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Palmi, 28/03/2025
Il giudice
Luca Coppola
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