Articolo 2 della Legge 25 luglio 1990, n. 208
Articolo 1
Versione
18 agosto 1990
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 7.200 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Aumento del contributo all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 18 agosto 1990
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