Versione
18 agosto 1990
18 agosto 1990
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 7.200 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Aumento del contributo all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Rovigo, sentenza 22/11/2024, n. 304Provvedimento: […] 1, legge n. 604/1966 novellato dall'art. 2, comma 2, legge n. 208/1990, imponga al “datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore” la forma scritta, in mancanza della quale, il licenziamento non può che essere dichiarato inefficace, per espressa previsione dell'art. l'art. 2 comma 1, decreto legislativo n.Leggi di più...
- forma scritta del licenziamento·
- art. 7 legge 300/1970·
- indennità risarcitoria·
- art. 4 D.Lgs. 23/2015·
- tutela reintegratoria·
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo·
- art. 2 D.Lgs. 23/2015·
- violazione procedura disciplinare·
- onere della prova·
- licenziamento per giusta causa