Cass. civ., sez. I, sentenza 14/07/2010, n. 16561
CASS
Sentenza 14 luglio 2010

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Massime1

In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, l'azione di regresso ai sensi dell'art. 1304 cod. civ. può essere esercitata solo quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito, ossia che ricorra la fattispecie giuridica della con fideiussione; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione con quella degli altri e, in ogni caso se manchi un collegamento correlato ad n interesse comune da fideiussori, la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 cod. civ.

Commentario1

  • 1Fideiussione per obbligazione futura
    Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 10 maggio 2023

    Si parla di fideiussione omnibus per indicare l'impegno assunto da un soggetto privato (società, privato) verso una banca, con cui si garantisce l'adempimento di tutti i debiti, compresi quelli che potranno sorgere successivamente al rilascio della fideiussione, che un terzo risulterà avere verso la banca nel momento della scadenza pattuita ovvero nel momento in cui la banca deciderà di recedere dal rapporto e di domandare il saldo dei propri crediti. Ove il debitore principale, in tutto o in parte, non sia in grado di provvedere all' estinzione dei suoi debiti, la banca potrà rivolgersi al fideiussore omnibus, il quale non potrà opporre di non essere a conoscenza dell'entità dei debiti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 14/07/2010, n. 16561
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16561
Data del deposito : 14 luglio 2010

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