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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 06/12/2024, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 983/2023 R.G., vertente
TRA
n. in Romania il 11.10.1985 – CF Parte_1
, difeso dall'Avv. Francesco Teodori C.F._1
E
Parte_2
CONTUMACE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
L'Avv. Francesco Teodori per conclude: “a parziale modifica del Parte_1 punto n. 2 del decreto emesso dal Tribunale di Lanciano in data 09/07/2020 affidare in modo esclusivo il minore alla ricorrente Persona_1 Parte_1
.
[...] 2. Confermare nel resto il decreto emesso dal Tribunale Lanciano in data 09/07/2020 per quanto compatibili con le richieste formulate da parte ricorrente e ritenute di giustizia.
3. Adottare ogni altro provvedimento d'ufficio stante la pervicace inosservanza da parte del Sig. delle disposizioni omologate da codesto Tribunale in Parte_2 fase di separazione nel 2020. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Dopo aver provveduto all'audizione del minore all'udienza del Persona_1
18.3.2024, è stata disposta attività di monitoraggio e osservazione ad opera dei Servizi Sociali sul minore e sul rapporto dello stesso con i genitori, al riguardo è stata depositata relazione in data 28.5.2024.
La ricorrente richiede l'affido esclusivo del minore a causa Persona_1 dell'inidoneità del padre ad occuparsi del figlio;
a fronte di tale richiesta Parte_2
, pur ritualmente citato, non si è costituito restando contumace.
[...]
Al riguardo, pur escludendo effetti automatici, la Corte di Cassazione ha precisato come la contumacia "possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c. comma 2) (Cass. 29.3.2007 n. 7739) ed ancora "la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda...tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p” (Cass. 20.02.2006, n. 3)
Se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte di , costituisce elemento idoneo a Parte_2 rafforzare l'argomentazione e le circostanze addotte da parte ricorrente, al riguardo non può non tenersi conto dell'andamento scolastico di e del fatto Persona_1 che nella relazione dei Servizi Sociali si legge: “il padre risulta a tratti poco adeguato rispetto ai bisogni educativi di un bambino di 11 anni, esprime mentalità maschilista e manifesta idee sessiste sul figlio. Il minore presenta irritabilità e scarsa capacità di concentrazione che incidono negativamente sul rendimento scolastico. Non ha consapevolezza delle modalità relazionali disfunzionali da parte del padre nei suoi confronti e nei confronti della madre”.
Per tutte le ragioni suesposte, si ritiene di disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, confermando per il resto il Decreto di omologa del Persona_1
9.7.2020. La non contestazione da parte del resistente induce all'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, a parziale modifica del Decreto di omologa del 9.7.2020, pronunciato nel procedimento R.G. n. 446/2020, così dispone:
A parziale modifica del punto n. 2 del suddetto Decreto, affida in via esclusiva il minore alla madre Persona_1 Parte_1
, confermando per il resto il provvedimento;
[...]
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 6.12.2024
Il Presidente Massimo Canosa