Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi ConSIliere
Dott.ssa Cristina Fois ConSIliere relatore ha pronunciato, la seguente:
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 406 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 promossa da:
( ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Agostino Giordo, domiciliata presso l'indirizzo PEC: Email_1
appellante contro
( ) e, in quanto eredi di , Controparte_1 C.F._2 Persona_1
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), rappresentati e difesi dagli Avv. Sebastiano Pes e Paola Pes, presso il cui C.F._4
studio in Sassari Viale Adua n. 4 sono altresì domiciliati;
appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “1) dichiarare improponibile e/o inammissibile l'azione di accertamento di confini e di conseguenza… 2) preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione dei SIg.ri
3) assolvere la convenuta da ogni avversa pretesa dai medesimi SIg.ri formulata CP CP con la miglior formula;
ove occorra… 4) anche in relazione al giuramento prestato dagli appellati
(che, come meglio verrà precisato nelle note conclusionali, hanno almeno in parte ammesso le circostanze dedotte) accertare e dichiarare che, fra la proprietà degli attori e quella della convenuta, vi è da anni (e quantomeno dalla data nella quale è stata effettuata - prima della
e costituisce il confine materiale (termini) fra le proprietà e . 5) sulla base della CP Pt_1 relazione del CTU, dichiarare, ai sensi dell'art. 950 c.c., che il confine non è incerto e, in ogni caso, che non esiste alcuna mappa catastale in base alla quale il medesimo possa essere delineato
e/o accertato;
anche in relazione alla reciproca occupazione di alcuni metri quadri indicata dal
CTU… 6) dichiarare che gli odierni appellati non hanno mai, antecedentemente alla notifica dell'atto di citazione in primo grado, contestato i termini di delimitazione dei rispettivi fondi
(costituiti dai pali e dalla rete più volte richiamati), concordemente stabiliti da oltre venti anni prima dell'azione intrapresa dai SIg.ri 7) ove necessario dichiarare che la SI.ra CP
, così come i SIg.ri ha esercitato da oltre venti anni il possesso esclusivo (cfr Pt_1 CP
Cass. 1796/2022) come proprietaria, senza contestazioni e pubblicamente, sul terreno e sulla porzione di fabbricato per tutta la estensione delimitata (sul confine con la proprietà degli appellati) dalla rete e dal tratto di muro più volte richiamati, e che - di conseguenza - è proprietaria del terreno medesimo, ivi comprese le superfici indicate dal CTU per tutta l'estensione di sua pertinenza in virtù della intervenuta usucapione;
8) conseguentemente rigettare e disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dai SIg.ri in quanto totalmente CP
infondate; 9) nel caso in cui gli attori insistessero nelle loro deduzioni, condannarli a pagare le somme che verranno liquidate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in ogni caso, considerato sia il valore della causa che l'esito del giuramento, sia il fatto che sussisterebbe, reciproca occupazione di alcune superfici, a favore degli appellati 10) con vittoria di compensi professionali, spese anche forfetarie ed accessori (IVA e CPA, spese vive e spese di CTU) relativamente ad entrambi i gradi di giudizio 11) condannare parte appellata alla restituzione delle somme pagate dalla SI.ra
per spese liquidate con la sentenza di primo grado, oltre interessi fino al saldo. In via Pt_1 ulteriormente subordinata 12) disporre la compensazione (totale o parziale) delle spese dell'intero giudizio, In via istruttoria, per scrupolo difensivo, si insiste nella richiesta già formulata, ai sensi dell'art. 254 c.p.c., di confronto dei testimoni sulla base delle fotografie, attestanti lo stato dei luoghi, prodotte ovvero di accesso/sovralluogo sul posto”.
Per l'appellata: “Voglia l'On.le Corte D'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione: 1) Rigettare l'appello proposto dalla IG.ra , siccome manifestamente Pt_1
infondato in fatto e diritto, per le ragioni tutte spiegate in narrativa;
2) Confermare la Sentenza di primo grado impugnata e conseguentemente, 3) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del procedimento.” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Sassari Persona_1 Parte_2
e, premesso di essere proprietari di parti di fondi, ubicati in Valledoria, loc. Parte_1
La Muddizza, confinanti con i terreni appartenenti alla suddetta convenuta, sostenevano che quest'ultima, nel 2015, aveva fatto compiere dei lavori edili che “avevano cancellato” i confini fino ad allora presenti e agivano ex art. 950 c.c..
In data 20/11/2015, si costituiva regolarmente in giudizio che contestava Parte_1
quanto sostenuto da parte avversa eccependo che tra i terreni de quibus sussistevano chiari confini.
La convenuta, a tal proposito, affermava, infatti, che “i confini che separano i due fondi sono costituiti, da tempo immemorabile, da una recinzione continua di pali di ferro e rete metallica (per quanto riguarda la delimitazione degli spazi esterni) e da un muro divisorio in pietra (per quanto riguarda il fabbricato).” La sosteneva, in ogni caso, di aver quantomeno usucapito Pt_1
l'appezzamento di terreno delimitato dalla recinzione e dal muro previamente indicati per avervi esercitato un possesso utile ad usucapire per più di un ventennio.
Inoltre, secondo la convenuta, parte attrice, consapevole di quali fossero i confini fondiari, stava in verità tentando “di sovvertire lo stato dei luoghi e di acquisire ulteriori superfici”, cosicché avrebbe dovuto agire ai sensi dell'art. 948 c.c. e non ai sensi dell'art. 950 c.c..
La convenuta, di conseguenza, rilevava il difetto di legittimazione di parte attrice, chiedeva che l'azione di regolamento di confini fosse dichiarata inammissibile/improponibile e comunque infondata, concludendo, in via subordinata, per l'accertamento dell'avvenuta usucapione della porzione controversa.
Con la memoria ex art. 186 co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice lamentava inoltre che controparte stava costruendo un immobile sulla propria porzione di terreno, cosicché chiedeva anche la rimessione in pristino del fondo, previa demolizione di quanto indebitamente costruito dalla . Pt_1
Il Tribunale di Sassari, istruita la causa con documenti e ctu, con sentenza n. 1114/2023 in data
4/11/2023, considerata la pacifica esecuzione, nel corso del 2012, di lavori edili “sull'area di confine tra le due proprietà,” rilevava la sussistenza di uno stato di incertezza soggettiva del confine tra i due fondi, cosicché riteneva ammissibile l'azione di regolamento di confini. Il giudice di prime cure, inoltre, statuiva che la non aveva provato di aver usucapito la parte del Pt_1
terreno compresa tra i limiti catastali e i pretesi confini reali: 1) la recinzione non era visibile nell'eaerofotogrammetria del 2008 del Comune di Valledoria e nella foto del 23.10.2012, prodotta da parte attrice;
2) i testi e avevano dichiarato che nel 2012 “era Tes_1 Testimone_2 presente solo una porzione di rete lunga circa 8/10 metri”; 3) il contenuto delle deposizioni testimoniali di , , e Controparte_1 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Persona_2 non poteva essere considerato sufficientemente attendibile in ragione sia dei legami di stretta parentela intercorrenti tra i testi e sia dei procedimenti giudiziari sussistenti Parte_1
tra alcuni di loro e gli attori nonché in forza di quanto dichiarato, nella propria testimonianza, da in ordine alla sostituzione e al rinnovo della recinzione de qua. Controparte_1
Il tribunale, infine, dato che i titoli di acquisto della proprietà dei terreni in questione non indicavano i confini dei fondi e in considerazione dell'esito della CTU, regolava i confini utilizzando i limiti catastali indicati nel frazionamento predisposto, in data 7/11/1950, dal geometra
Confini rispetto ai quali non sussisteva lo sconfinamento lamentato da con la Per_3 CP
memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., cosicché il giudice di primo grado rigettava l'ulteriore domanda di rimessione in pristino dei beni presentata da parte attrice, accogliendo però la dedotta azione di regolamento di confini e condannando parte convenuta alle spese di lite.
La sentenza è stata appellata dalla per i seguenti motivi: i) violazione degli artt. 99, 100, Pt_1
112, 113, 115, 116, 132 cpc e 118 disp. att. cpc, 950 cc., inammissibilità dell'azione, carenza di legittimazione dei SIg.ri Carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e della CP decisione. L'appellante, in primo luogo, sostiene che nel caso de quo non erano presenti le condizioni per poter validamente esperire l'azione ex art. 950 c.c. dato che, da un lato, è presente
“da decenni la linea di confine costituita da una rete sorretta da pali e”, dall'altro, qualora sia avvenuta “occupazione (usurpazione) di porzioni di terreno ciò è avvenuto a favore degli stessi SIg.ri quantomeno per la parte costituente la differenza fra i 25 mq. ricadenti nella loro CP proprietà e i 28 mq. ricadenti nella proprietà della SI.ra .” La contesta, inoltre, Pt_1 Pt_1 quanto deciso dal giudice di primo grado in ordine all'usucapione e sostiene che tanto dalle deposizioni testimoniali (testi , , Controparte_1 Testimone_3 Testimone_4 Per_2
ed , che da quanto dichiarato da parte attrice sull'assenza di “incertezza sui
[...] Tes_5 confini (ovvero sui termini)” e di controversie relative fino a maggio 2015, emergeva l'esistenza di un possesso utile ad usucapire. ii) Violazione degli artt. 99, 100, 112, 113, 115, 116, 132 cpc e 118 disp. att. cpc, 2697 cc. Carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e della decisione.
L'appellante, premesso che “l'onere della prova incombe (incombeva) certamente sulla parte attrice”, evidenzia che la controparte non aveva “né dato (e peraltro neanche dedotto) alcuna prova” dell'incertezza dei confini, viceversa rappresentati dalla parte del vecchio rustico assegnata alla e “per il resto costituito dalla rete di divisione sorretta da paletti, per una lunghezza Pt_1 di oltre 65 metri dall'inizio alla fine dei lotti in questione”, ivi esistenti da decenni e mai rimossi, come ricavabile dalle produzioni fotografiche (allegati nn. 2, 3, 9 del fascicolo del primo grado di giudizio) e dal decreto di citazione ex art. 552 c.p.p., concernente il procedimento penale n.
325/2013 R.G. 21/bis, laddove è scritto “se vuoi che lasci tutto com'è sempre stato” per dimostrare “che i termini erano stabili, perfettamente visibili e non contestati già prima del 2012” e “che le contestazioni mosse dai nel 2015 sono in realtà dettate da rivalsa nei confronti della CP_4 odierna appellante e contraddette anche dalle loro dichiarazioni e/o produzioni”. Parte appellante, Tes_ inoltre, contesta le deposizioni testimoniali del e della ove questi ultimi riferivano che Tes_2
“nel 2012 non vi era rete di confine (o forse c'era solo un piccolo tratto),” nonché asserisce che il
CTU, in ordine al 2016 e al 2018, ha accertato la sussistenza della rete de qua e invoca quanto affermato, in ordine al confine, dai propri testi con dichiarazioni attendibili, evidenziando che quattro testi erano avvinti da legami di parentela/familiarità anche con la controparte e che il era un soggetto terzo. Tes_5
iii) Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c., carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e della decisione in relazione alla interpretazione da parte del Giudice delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti nonché delle risultanze probatorie in atti.
L'appellante, in primo luogo, invoca gli allegati nn. 6 e 7 della propria memoria di costituzione e risposta per sostenere che i lavori demolitori compiuti non avevano coinvolto né la “rete di recinzione” né “il tratto di muro di confine”, bensì avevano avuto ad oggetto solamente “la sua porzione del rudere pericolante”. La , inoltre, rileva che il tribunale, ove aveva ipotizzato Pt_1
“che la delimitazione fra proprietà potrebbe aver subito modifiche”, aveva violato sia l'art. 116
c.p.c. che l'art. 2729 c.c., dato che così facendo si era avvalso di una presunzione priva dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.
Quindi, con riferimento all'invocata usucapione, eccepisce la violazione degli artt.1158 e 1159 bis c.c. “in relazione al fatto che la recinzione del fondo costituisce indiscutibilmente prova per dimostrare l'avvenuta usucapione”, mentre le deposizioni testimoniali e le evidenze fotografiche avevano fornito la prova dell' “effettiva presenza della rete e del tratto di muro del vecchio rudere”
e sostiene “che - come è noto e come ha già rilevato nelle sue osservazioni il Consulente di parte – nella trasposizione dei rilievi aerofotogrammetrici (di fatto fotografie effettuate da un'altezza di migliaia di metri) non vengono riportate le recinzioni costituite da elementi (pali e reti) verticali (a differenza di quelle costituite da muretti e/o alberi e altri tipi di piante)”. L'appellante, poi, sottolinea anche l'irrilevanza della mancata presenza della recinzione de qua “nelle carte del
Comune di Valledoria”, in ragione della ratio “di accertamento urbanistico - edilizio” di tali atti, ed evidenzia la parte della CTU che fa riferimento alla presenza di recinzioni concernenti i confini tra i terreni in questione. iv) Violazione degli artt.112 c.p.c. e 1158, 1159 bis, 950 c.c. Vizio di ultra e/o extrapetizione in relazione alla pronuncia su una domanda dei SIg.ri già dichiarata tardiva ed inammissibile CP e alla contraddittorietà e/o illogicità delle motivazioni.” In relazione allo scambio fra porzioni di terreno.
L'appellante, facendo riferimento alla sentenza n. 1796/2022 della Corte di Cassazione, afferma, in primo luogo, che “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario”. Successivamente sostiene che il Tribunale ha errato per la mancata Pt_1 indicazione di “elementi di prova attestanti una diversa demarcazione tra i fondi”, nonché per non aver nemmeno individuato i confini tramite mappe catastali, dato che “i riferimenti richiamati nella
CTU ed in sentenza sono costituiti esclusivamente da frazionamenti parziali e da una carta che non proviene dal Catasto ma dal Comune di Valledoria.” L'appellante richiama anche un estratto della relazione di CTU datata 10/08/2016, nel quale il perito, in particolare, dà atto dei seguenti fatti: 1) la “copia” del “frazionamento geom. nonché la “VAX rilasciata dall'Agenzia delle Entrate” Per_3 hanno permesso di individuare “in loco pochi punti ben identificati e presenti sul posto da decenni che potessero essere d'ausilio nella ricostruzione del confine oggetto di causa”; 2) “I punti riscontrabili sul frazionamento del Geom. non sono risultati sufficienti per una attendibile Per_3 ricostruzione del confine tra le due proprietà”; 3) “Il leggero scostamento della linea di confine attuale rispetto a quella delle particelle identificate nel vecchio frazionamento del geom. con Per_3 le lettere “f” e “g” genera una superficie quantificabile in circa 25 mq (identificata con il colore rosso nella planimetria allegata) all'interno della proprietà ” 4) “vi è un leggero CP
scostamento della linea di confine esistente rispetto alle particelle identificate nel vecchio frazionamento del geom. con il n. 29 e la lettera “e”, che origina una superficie Per_3
quantificabile in circa 28 mq (identificata con il colore verde nell'allegata planimetria) all'interno della proprietà ”; 5) “la verifica è stata effettuata anche sull'estratto di mappa attuale Pt_1
(VAX) non probatorio ai fini dei confini delle proprietà in quanto gli aggiornamenti della mappa predisposti dai tecnici liberi professionisti vengono introdotti anche con una “forzatura geometrica”, cioè, qualora gli aggiornamenti proposti non coincidono con le linee catastali di delimitazione delle particelle esistenti, gli stessi vengono ugualmente introdotti facendoli coincidere con la linea catastale esistente sulla mappa come previsto dalla normativa vigente.”
L'appellante, inoltre, richiama il contenuto di altri atti del CTU ed afferma che la determinazione del confine non è stata effettuata “in base alle mappe catastali”, che l'atto di frazionamento a firma del geometra e l'estratto VAX non possono essere utilizzati, nonché eccepisce la violazione Per_3 dell'art. 112 c.p.c. ove la sentenza di primo grado statuisce che “le parti dovranno comunque vicendevolmente rilasciare le eventuali porzioni di terreno occupate a favore del legittimo proprietario in forza della linea catastale sopra fissata”; ciò in quanto tale statuizione, secondo l'appellante, era stata emessa in assenza di istanza di parte.
v) Violazione degli artt. 15, 91 e 92 c.p.c., nonché dell'art. 5 D.M. n. 140/2012 e del D.M. 55/2014.
Carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e della decisione in relazione alla liquidazione delle spese.
L'appellante fa leva sul dettato degli artt. 15, 91, 92 c.p.c. nonché sulla reiezione “della domanda attorea di demolizione del fabbricato” e sulla CTU per sostenere che 1) il valore del procedimento deve essere determinato nello scaglione minimo;
2) vi è stata soccombenza di entrambe le parti;
3) contestare l'entità della condanna alle spese.
, e (queste ultime in qualità di eredi Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
di ), si sono costituite regolarmente nel giudizio d'appello, contestando Persona_1 integralmente gli avversi motivi e chiedendo nel merito l'integrale conferma della sentenza n.
1114/2023.
Quindi, con atto depositato in data 10/07/2024, l'appellante ha deferito agli appellati giuramento decisorio ex artt. 2736 n.1 c.c. e 233 c.p.c. sulla veridicità/non veridicità del contenuto dei seguenti capi:
“1) la rete di delimitazione dei confini fra il terreno di mia (nostra) proprietà identificato con i mappali indicati in atti e quello di proprietà della SI. è quella raffigurata Parte_1
nelle fotografie dalla medesima prodotte;
2)la suddetta rete esiste, nella medesima posizione, da ben oltre venti anni prima della notificazione dell'atto di citazione in primo grado datato 31/07/15, avente ad oggetto
l'accertamento dei confini,
3) la medesima è tuttora esistente e visibile sul posto;
4) la SI.ra , nel 2012, ha provveduto esclusivamente ad abbattere la parte di fabbricato Pt_1
pericolante di sua proprietà, lasciandone un tratto e precisamente la base del muro posto sul confine e senza effettuare alcun intervento sulla rete di recinzione”.
Quindi , e , nel corso dell'udienza Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
del 20/12/2024, hanno giurato non essere vere le circostanze indicate nei suddetti capi 1), 2) e 4) e vera quella del capo 3, sull'attuale presenza della recinzione.
In data 20/01/2024 l'appellante ha depositato, unitamente alla precisazione delle conclusioni, copia della denuncia presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari sull'asserita consumazione, da parte degli odierni appellati, del reato di cui all'art. 371 c.p..
In data 22/01/2024 anche parte appellata ha depositato le proprie precisazioni delle conclusioni. La causa è stata decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
*****
La Corte, in ragione della natura dirimente di quanto giurato, procede all'esame congiunto dei primi quattro motivi d'appello, tra loro strettamente connessi.
Come è noto il giuramento decisorio, disciplinato dagli artt. 233 c.p.c. e 2736 c.c., concerne un fatto o una pluralità di fatti dalla cui esistenza o inesistenza consegue l'accoglimento o il rigetto, perlomeno in via parziale, della domanda di parte. Tale giuramento, inoltre, in ragione della sua natura di prova legale vincola il giudice a ritenere provato quanto è stato oggetto della deposizione.
A tal proposito si ritiene opportuno richiamare quanto recentemente statuito dalla Seconda Sezione
Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1520/2024: “Il giuramento decisorio, sia deferito che riferito, la cui regolamentazione procedurale è disciplinata dagli artt. 233 e segg. cod. proc. civ., costituisce una modalità di disposizione del diritto controverso, attraverso
l'irretrattabile affermazione o negazione della “quaestio facti” che ne è alla base (artt. 2736 e segg. cod. civ.). La speciale solennità dello strumento, residuato di una ben nota tradizione risalente nel tempo, che assegna efficacia decisiva alla dichiarazione giurata resa davanti al giudice, procura la regolamentazione del diritto, non ammettendo prova contraria. Lo spergiuro andrà incontro alla condanna penale (art. 371 cod. pen.) e a seguito di essa la controparte potrà domandare il risarcimento del danno procurato (art. 2738, co. 2, cod. civ.), ma la sentenza emessa sulla base del giuramento non è soggetta a revocazione” (Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 1520/2024).
L'appellante, nel caso di specie, asserisce che la rete e il muro di divisione attualmente esistenti, oggetto dell'indicato giuramento, sono presenti da più di vent'anni con funzione di segno di confine tra il proprio fondo e quelli dei Lepori e da tale assunto fa conseguire: 1) la certezza dei confini dei terreni di causa;
2) l'inammissibilità dell'azione di regolamento di confini;
3) la sussistenza della prova di un possesso utile ad usucapionem. Va poi precisato che i mezzi di prova indicati nei primi quattro motivi d'appello ed invocati dalla , per sostenere l'insussistenza delle condizioni Pt_1 di proposizione dell'azione ex art. 950 c.c. e per giustificare l'avvenuta usucapione, ineriscono sempre alla sussistenza di confini certi corrispondenti alla rete e al muro di divisione previamente menzionati.
La Corte rileva che tanto l'asserita funzione della recinzione e del muro de quibus che la loro presenza ultraventennale assumono carattere dirimente, dato che qualora gli stessi non fungano da termine di confine o siano presenti, nell'attuale collocazione, da meno di un ventennio dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non sussisterebbe alcuna prova in grado di avvalorare l'esistenza dei confini rappresentati dall'appellante o idonea a dimostrare che l'appellante ha esercitato, su tali terreni, un possesso dotato dei requisiti di cui all'art. 1158 c.c..
Di conseguenza, visto quanto giurato dagli appellati e considerato il carattere di prova legale del giuramento decisorio, è provato che la rete de qua non segna il confine tra le proprietà – CP
e non era presente, nell'attuale ubicazione, nei vent'anni antecedenti all'instaurazione del Pt_1
giudizio di primo grado. Allo stesso modo e per le medesime ragioni è provato che: 1) la rete in questione, senza però fungere da termine di confine, è attualmente presente;
2) la nel Pt_1
2012 ha provveduto alla totale demolizione del proprio immobile pericolante senza lasciare “la base del muro posto sul confine” (capo 4 del giuramento decisorio) e che a tale data l'indicata rete era assente.
Ne deriva che non vi è prova né dell'invocato possesso utile ad usucapire né della certezza dei confini tra i fondi contermini e, pertanto, era possibile proporre l'azione di regolamento di confini.
Tale azione, essendo volta ad individuare l'oggettiva superficie dei fondi contigui, presuppone che il confine concernente due terreni finitimi sia incerto (v. art. 950 c.c.). Nel caso de quo, da un lato, i proprietari dei terreni contermini a quello della , contestavano gli apparenti CP Pt_1 confini, rappresentati dalla recinzione e dal muro invocati dall'odierna appellante, ponendo così in essere una situazione di incertezza soggettiva, ossia una condizione già di per sé sufficiente a esperire l'azione di cui all'art. 950 c.c., e, dall'altro, visto l'esito del giuramento decisorio, non sussisteva alcun limite di confine tra i terreni de quibus, cosicché vi era altresì incertezza oggettiva.
In relazione a ciò si richiama quanto espresso dalla Seconda Sezione Civile della Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 20912/2021 : “si è affermato, con costanza di indirizzo , che mentre
l'azione di revindica presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore contrapponendo al titolo da lui vantato il suo possesso della cosa (possideo quia possideo) ovvero un proprio diverso ed incompatibile titolo d'acquisto, nell'Azione di regolamento di confini i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene alla delimitazione dei rispettivi fondi (conflitto tra fondi) per la incertezza dei confini, oggettiva
(derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria) o soggettiva (provocata dall'assunto attoreo di non corrispondenza del confine apparente a quello reale) (Cass. n.
2212/1984; n. 9900/1995; n. 1204/1998; n. 28349/2011; n. 1006/2018)” (Cassazione, Seconda
Sezione Civile, ordinanza n. 20912/2021).
Passando ora all'individuazione dei confini, vista l'assenza degli elementi di demarcazione invocati dalla ed accertato che i titoli di acquisizione della proprietà dei fondi in questione non Pt_1
indicano i precisi confini dei terreni, la Corte, preliminarmente, ritiene che debba essere preso in considerazione quanto espresso dal consulente tecnico d'ufficio con le proprie relazioni, definitiva e integrativa, rispettivamente datate 7/09/2016 e 30/03/2017, e con la relazione datata 26/10/2018 e non quanto contenuto nella bozza datata 10/08/2016.
Si deve evidenziare che nelle conclusioni del CTU datate 7/09/2016, in risposta al primo quesito si legge “L'esatto confine da ripristinare sul terreno è la linea catastale identificata nel frazionamento del Geom. che non coincide con l'attuale linea di confine individuata dalla Per_3 recinzione (linea spezzata di colore rosso nell'ingrandimento del frazionamento del Geom. Per_3
che unisce i punti n. 3 – 4 – 5 - 6 – 9 – 10 – 11 -12 – 13 (quest'ultimo coincidente con il punto 35 – spigolo fabbricato) e si ricollega ai punti 24 - 27 generando uno sconfinamento di circa mq 28 all'interno della proprietà ; in ordine al secondo quesito “E' stata richiesta al CP CP_5
Valledoria a mezzo PEC copia dell'Aerofotogrammetria con ripresa aerea eseguita in data
27.09.1995. Il Comune di Valledoria, sempre a mezzo PEC, ha inviato copia della carta in proprio possesso risalente all'anno 2008. Per le carte precedenti invita a far riferimento al sito della
Regione Autonoma della Sardegna dove tali carte sono rese pubbliche, hanno valore ufficiale e sono scaricabili dall'utenza”; in relazione al terzo quesito: “Dalla ricostruzione della linea di confine effettuata in base a rilievo con strumento topografico con l'ausilio di due vecchi frazionamenti, è scaturito che l'erigendo fabbricato è all'interno della linea di confine catastale
(frazionamento Geom. , per cui non vi è alcuna opera da demolire”; in merito al quarto Per_3 quesito “La mappa catastale (VAX) in base alla quale una porzione del fabbricato in costruzione
(valutabile in mq 4,50 e corrispondente ad una porzione di veranda) ricadrebbe all'interno della proprietà non ha valore probatorio ai fini della determinazione delle aree confinanti, ma ha CP
soltanto valore di indizio. Ciò che fa fede sono le misurazioni fatte in base alle coordinate effettivamente rilevate. Nel nostro caso, i dati si fondano sul rilievo topografico effettuato in loco e sui frazionamenti storici precedentemente citati.”
Nelle conclusioni della relazione integrativa del CTU si legge: “1- La ripetizione del rilievo topografico effettuato ha confermato quanto asserito nella risposta al quesito sub 3 alla pag. 21 della precedente relazione di Consulenza Tecnica depositata in atti, ovvero: l'erigendo fabbricato e la annessa veranda sono all'interno della linea di confine catastale (frazionamento del Geom.
. Per_3
2- Nella carta rilasciata dal Comune di Valledoria non è riportata la recinzione per cui è causa.”
Il CTU, inoltre, con la propria relazione datata 26/10/2018, depositata per rispondere alle osservazioni presentate dalle parti, dichiarava: “Ciò premesso, a parere del sottoscritto, per porre fine al contenzioso si dovrebbero posizionare in loco i picchetti che identifichino i vertici dei confini in base al frazionamento redatto dal Geom. nell'anno 1950, con l'ausilio dei rilievi Per_3
topografici già effettuati. Una volta posizionati i sopracitati picchetti e quindi fissati i vertici di confine, unendo questi con una “lenza”si determina la linea spezzata che, in base al frazionamento sopracitato, definisce la linea di confine. Quindi si può, con l'utilizzo del filo a piombo, verificare se la proiezione della veranda (balcone) ricade all'interno della proprietà o all'interno della proprietà CP
.” Pt_1
Dalla lettura degli atti definitivi di CTU non emergono aporie, contraddizioni o difetti di motivazione inerenti all'individuazione dei confini, cosicché l'impiego dell'atto di frazionamento del geometra è stato corretto. Per_3
Va inoltre sottolineato che l'estratto VAX, così come appare chiaramente dagli atti di consulenza, non è stato impiegato per provare alcunché.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non è stato nemmeno violato il dettato dell'art. 112 c.p.c., dato che l'ordine giudiziale avente ad oggetto il reciproco rilascio delle “eventuali porzioni di terreno occupate a favore del legittimo proprietario in forza della linea di demarcazione sopra fissata” costituisce logica conseguenza dell'accoglimento dell'azione di regolamento di confini.
Di conseguenza, in ragione di tutto quanto esposto, i primi quattro motivi d'appello sono infondati.
Il quinto motivo d'appello, con il quale la si è doluta della statuizione sulle spese di lite, è Pt_1
parzialmente fondato.
Ai fini della determinazione del valore della causa e, conseguentemente, dell'individuazione dello scaglione tariffario, osserva la Corte come non risultino agli atti né il valore della proprietà
né il valore del fabbricato oggetto dell'istanza di demolizione presentata in primo grado, Pt_1 cosicché non possono essere utilizzati i criteri dei commi secondo e terzo dell'art. 15 c.p.c., dovendo trovare applicazione quello sussidiario del terzo comma (cause di valore indeterminabile- ridotta complessità).
Viceversa, il motivo è fondato con riferimento alla reciproca soccombenza in giudizio, della quale il
Tribunale ingiustamente non ha tenuto conto, omettendo di considerare a tali fini il rigetto della domanda di demolizione, presentata da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1
c.p.c.. Una più corretta e puntuale applicazione del principio della soccombenza imponeva invece una compensazione in ragione della metà delle spese liquidate per il primo grado di giudizio, comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, in realtà espletata nell'interesse di entrambe le parti al fine di individuare gli esatti confini tra le rispettive proprietà, con conseguente riforma sul punto della sentenza del Tribunale.
In conclusione, in parziale modifica della sentenza del Tribunale, le spese del primo grado di giudizio, liquidate nei valori minimi previsti per le cause di valore indeterminabile bassa complessità, sono compensate in ragione della metà e poste a carico di nella Parte_1 restante parte, che si liquida (la metà) in € 1.904,5 oltre accessori. Così come le spese di ctu sono poste a carico di entrambe le parti in pari misura, con conseguente condanna degli appellati a restituire quanto ottenuto in eccedenza in esecuzione del relativo capo della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nei valori minimi dello scaglione indeterminabile di bassa complessità per la ridotta difficoltà delle questioni trattate, sono compensate per un terzo in ragione del parziale accoglimento del quinto motivo d'appello e poste nella restante parte a carico dell'appellante.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
1) in parziale riforma della sentenza n. 1114/2023 del Tribunale di Sassari, pubblicata il
7/11/2023, che si conferma nella restante parte, compensa le spese del primo di giudizio in ragione della metà, ponendole a carico di nella restante parte, che Parte_1 liquida (la metà) in € 1.904,5 oltre accessori;
pone le spese di ctu a carico delle parti in pari misura.
2) Condanna parti appellate a restituire quanto ricevuto in eccedenza rispetto agli importi liquidati sub 1) in esecuzione della sentenza del Tribunale;
3) compensa in misura di 1/3 le spese del presente giudizio, ponendole a carico dell'appellante nella restante parte, che liquida (i 2/3) in € 3.330,66 per compensi professionali, oltre spese vive, spese generali, IVA e CPA di legge.
Così deciso in Sassari il 14/2/2025.
Il ConSIliere estensore
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott. ssa Maria Grixoni