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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2377/2020
Tribunale Ordinario di Piacenza
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2377/2020 tra
Parte_1
ATTRICE e
Controparte_1
Parte_2
CONVENUTA
Successivamente all'udienza del 9 gennaio 2025 ad ore 12,00 innanzi alla dott.ssa Giorgia Demaldè, sono comparsi:
Per l'Avv. Vincenzo Cani. Parte_1
Per l'Avv. Cristiana Mazzoni in sostituzione dell'Avv. Dario Controparte_1
Mazzoni.
I procuratori discutono oralmente la causa e rinunciano alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice O. P. si ritira in camera di consiglio al cui esito, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che sottoscrive digitalmente e allega al presente verbale di udienza.
Verbale chiuso alle ore 14,45.
Il Giudice O. P.
dott.ssa Giorgia Demaldè
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Piacenza
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O. P. dott.ssa Giorgia Demaldè ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 9 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2377/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
CANI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore Avv. VINCENZO CANI;
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DARIO Controparte_1 P.IVA_1
MAZZONI, elettivamente domiciliata in Piacenza, Largo Matteotti n. 16/B, presso il difensore Avv.
DARIO MAZZONI;
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale di udienza.
pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4
c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/2009, con la conseguenza che per la parte narrativa, si deve richiamare a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cir. Cass. Civ. sez. Ili, 27 luglio 2006 n. 1745) secondo il noto principio della “ragione più liquida della decisione” (cfr. Cass. Civ. 13.07.2011 n. 15389 e Cass. Civ.
18.5.2012 n. 7937); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Promuovendo la presente controversia, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e , rispettivamente assicurazione e proprietaria del veicolo Hyundai Controparte_1 Parte_2
I20 tg. FL349NE, per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro occorso in data 23/11/2019 in Piacenza (PC), Via Leonardo Da Vinci.
In particolare l'attrice ha esposto che il giorno 23/11/19 si trovava in Piacenza verso le ore 18.15,
unitamente al marito sig. e mentre attraversava la via pubblica Leonardo da Vinci, Persona_1
in prossimità del civico 64, per raggiungere l'altro lato della strada e dopo aver percorso sette degli otto metri e trenta della larghezza della carreggiata, veniva investita dall'automobile Hyundai I20 tg.
FL349NE di proprietà della sig.ra e condotta dal sig. Parte_2 Persona_2
pagina 3 di 12 L'attrice ha dedotto, altresì, che in conseguenza del sinistro riportava “trauma cranico facciale con esa
in riassorbimento. frattura corpo scapola dx. frattura tibiale esterno ginocchio dx. ferite al volto”,
come riscontrato al Pronto Soccorso del Nosocomio cittadino.
In giudizio si è costituita la quale ha contestato la domanda attorea Controparte_1
chiedendone il rigetto, mentre nonostante la regolarità della notifica, è rimasta Parte_2
contumace.
La causa è stata istruita con la documentazione agli atti, l'interpello di parte attrice e una CTU affidata al dott. al cui esito il G.I. con ordinanza del 7.3.23 ha sottoposto alle Parti una Persona_3
proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.. Successivamente è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e rinviata la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
La causa è discussa oralmente all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande dell'attrice vanno accolte nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
a) Riguardo all'accertamento del fatto, si deve rilevare che la società convenuta non contesta il coinvolgimento della propria assicurata nel sinistro, ma allega che l'incidente è stato determinato quanto meno dalla corresponsabilità della parte attrice, a causa della imprudente e negligente condotta della stessa.
L'art. 2054, comma, 1 c.c. dispone che "il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto
tutto il possibile per evitare il danno".
La responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone, pur essendo presunta, può
essere dunque esclusa, allorché l'investitore fornisca la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, o quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di pagina 4 di 12 evitare, da parte sua, l'incidente. Pertanto, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito dal veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo altresì necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054,
comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
L'art. 2054, comma 1, c.c. prevede, infatti, una presunzione "iuris tantum" di responsabilità esclusiva del conducente in caso di investimento di un pedone. In tal caso ai fini del superamento della presunzione è necessario che sia fornita la prova di una condotta anomala e imprevedibile del pedone stesso tale da sorprendere il conducente.
E' necessario che il conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti,
attuati in modo rapido ed inatteso.
La prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., pertanto, può anche risultare dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche manovra di emergenza.
Si deve affermare, dunque, che la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma primo, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito e non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., del pedone investito.
Dall'altro lato si deve rilevare che "l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da
un veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre
necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1,
pagina 5 di 12 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine,
neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse
ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione
alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta" (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 19/12/2017, n. 30388).
Recentemente la Corte di Cassazione, con ordinanza del 5 novembre 2024 n. 28365, ha richiamato il principio secondo cui: “stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di
cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del
pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre
progressivamente quella presunta a carico del conducente” (così, da ultimo, Cass., ord. 28 gennaio
2019, n. 2241), dovendo, però, l'investitore, per vincere tale presunzione di esclusiva responsabilità,
dimostrare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, tenendo conto che, a tal fine, non rileva “l'anomalia della condotta” del soggetto investito, visto che “occorre la prova che la stessa non
fosse ragionevolmente prevedibile” e che il conducente abbia “adottato tutte le cautele esigibili in
relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta“.
(cfr. Cass. 4 aprile 2017, n. 8663).
Solo se la condotta del pedone è imprevedibile si può escludere la presunzione di colpa a carico del conducente.
La circostanza che il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce non è condizione sufficiente per superare la presunzione di colpa esclusiva a carico dell'automobilista.
Pertanto, nella ricostruzione della dinamica del fatto il giudice, ai fini del riparto delle responsabilità, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c., deve ponderare tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti del pedone ed inesperte o negligenti dei conducenti in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul luogo dell'investimento.
pagina 6 di 12 Il sinistro che ha costituito il presupposto della pretesa risarcitoria di , può essere Parte_1
ricostruito sulla base del verbale di rilevazione di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale
del Comune di Piacenza intervenuta per i rilievi di legge (cfr. doc. 1 fascicolo attrice).
In particolare, è emerso che l'autovettura di proprietà della convenuta e condotta al Parte_2
momento del sinistro dal sig. mentre transitava in via Leonardo da Vinci Persona_2
provenendo da Viale Dante con direzione Via Damiani e giunta “in corrispondenza dell'intersezione
con Via da Noceto, in prossimità del civico 64” veniva “a collisione con due pedoni, che da sinistra
verso destra giusto il suo senso di marcia” stavano attraversando “la sede stradale provenienti dal
parcheggio retrostante l'edicola e diretti verso la suddetta Via da Noceto. L'urto si è concretizzato tra
la parte anteriore spigolo sinistro del veicolo e una parte anatomica non meglio individuata dei
pedoni” (cfr. doc. 1 fascicolo attrice).
Inoltre gli agenti accertatori hanno rilevato che al “suolo, bagnato dalla poggia, non erano visibili
tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo investitore” e, altresì, che i pedoni, al momento dell'investimento, stavano utilizzando l'ombrello e che le lampade led posizionate sui pali “convergenti
verso il dentro della carreggiata è da ritenersi sufficiente in relazione alla visibilità di un autoveicolo
alla distanza di metri 50” (cfr. doc. 1 fascicolo attrice).
Gli agenti accertatori hanno precisato, inoltre, sia che la carreggiata, nel tratto di strada ove si è
verificato il sinistro, è larga 10,48 metri, sia che “il pedone che attraversava da sinistra verso destra
rispetto al senso di marcia del veicolo investitore, si era immesso per circa m. 7,00” (cfr. doc. 1
fascicolo attrice).
La compagnia assicurativa ha allegato il comportamento negligente e imprudente di parte attrice, la quale “unitamente al coniuge, stava attraversando Via L. da Vinci di Piacenza immettendosi nel flusso
dei veicoli che la stavano percorrendo, quindi in precarie condizioni del traffico ed in avverse
condizioni ambientali e senza utilizzare l'apposito attraversamento pedonale ubicato a circa 40 metri
pagina 7 di 12 più innanzi”, cosicché sarebbe stato impossibile per il conducente evitare l'impatto. Tuttavia tale allegazione è rimasta priva di riscontro probatorio.
Infatti dal verbale di rilevazione di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale del Comune di
Piacenza è emerso che i due pedoni avevano già cominciato l'attraversamento e avevano percorso 7,00
dei 10,48 metri della larghezza della carreggiata in cui si è verificato il sinistro (cfr. doc. 2 fascicolo attore).
Inoltre, vista l'assenza di segni di frenata sull'asfalto, considerati i danni riportati dall'attrice,
considerato sia che il sinistro è avvenuto in una strada urbana, nella quale necessariamente è doveroso ipotizzare la possibile presenza di pedoni e sia che il conducente di un veicolo è tenuto comunque a mantenere una velocità che gli consenta, anche in rapporto all'illuminazione esistente e alle condizioni meteorologiche, di arrestare il mezzo in un tempo utile ad evitare un incidente, si può ritenere che non sia stata raggiunta la prova che il conducente dell'autovettura di proprietà dell'attrice abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia che lo stesso abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto.
Neppure si ritiene sussistente nel caso de quo un concorso di colpa dell'attrice, non apparendo sussistente alcuna condotta imprevedibile e anormale della sig.ra che possa aver precluso al Pt_1
conducente del veicolo investitore ogni possibilità di avvistamento dei suoi movimenti (cfr. doc. 1
fascicolo attrice).
c) Circa la quantificazione e liquidazione dei danni riportati dall'attrice in conseguenza di detto incidente, vengono innanzitutto in rilievo gli esiti della consulenza medico-legale espletata dal dott.
il quale ha esaminato in modo rigoroso la documentazione sanitaria acquisita, Persona_3
accertando che ebbe a riportare, in conseguenza dell'incidente stradale per cui è Parte_1
causa, lesioni fisiche consistite in un “… trauma cranio- facciale con ESA, ferite lacero contuse del
sopraciglio dx ed escoriazione dello zigomo dx, la frattura del corpo della scapola dx e la frattura
dell'emipiatto tibiale esterno ginocchio”, dalla quale sono residuati postumi complessivamente valutati pagina 8 di 12 con riconoscimento di un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 16%, con una componente di danno estetico per la cicatrice a carico del sopraciglio dx, senza compromissione della capacità lavorativa specifica, mentre l'inabilità temporanea è stata indicata in 9 giorni di ITT, in 90
giorni quella parziale al 75%, in 30 giorni quella parziale al 50% ed in ulteriori giorni 20 quella parziale al 25%.
Il CTU, inoltre, ha rilevato che sia “Tutto da documentare l'eventuale impatto che l'incidente ha auto
sull'attività lavorativa della perizianda (mancato rinnovo del contratto?)” (cfr. CTU dott. Per_3
).
[...]
Le valutazioni esposte dal CTU sono pienamente condivise da questo giudice, in quanto basate su di un esame accurato degli atti, una precisa analisi delle risultanze, nonché su di un obiettivo e coerente studio della documentazione sanitaria prodotta o comunque acquisita, valutata con criteri medico-legali immuni da errori logici e vizi tecnici.
Tanto premesso, si ritiene di dover liquidare il complessivo danno non patrimoniale secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, generalmente in uso presso quest'Ufficio, recentemente aggiornate,
prevedendo la liquidazione congiunta del danno biologico da invalidità permanente, suscettibile di accertamento medico-legale, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni per la sofferenza psichica e fisica, in via di inferenza presuntiva, senza che possa ravvisarsi nel caso di specie un'effettiva esigenza di ulteriore incremento personalizzato del dato tabellare.
Si rileva, infatti, che la Suprema Corte di Cassazione statuendo in relazione all'applicabilità del sistema tabella nella quantificazione del danno alla salute e sulla necessità di una unificazione nazionale dello stesso, ha indicato le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, quali tabelle di riferimento per l'intero territorio nazionale, al fine di non creare situazioni di disparità di trattamento fra cittadini dello stesso
Stato, così come da principio costituzionale (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III 20/05/2015 n.
pagina 9 di 12 Pertanto a , nata il [...], deve essere liquidato, a titolo di risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale permanente, la somma di euro 52.057,00, corrispondente all'importo previsto per un'invalidità permanente del 16% in persona di anni 53; mentre con riguardo al danno non patrimoniale temporaneo derivante dalla lesione alla persona, siccome riconosciuto dal Consulente di
Parte e sulla base di un importo giornaliero di euro 115,00 per ogni giorno di inabilità assoluta (già
comprensivo della sofferenza morale), va liquidato l'importo di euro 11.241,25 (euro 115,00 x 75% 90
giorni + euro 115,00 x 50% x 30 giorni + euro 115,00 x 25% x 20 giorni).
La somma complessivamente liquidata a titolo di danno non patrimoniale permanente e temporaneo sarà dunque pari ad euro 63.298,25 (52.057,00 + 11.241,25), già in moneta attuale.
Per quanto concerne il danno patrimoniale conseguente al sinistro per cui è causa, può essere riconosciuto il ristoro del danno emergente, costituito dalle spese medico sanitarie documentate in atti e già riconosciute congrue dal Consulente di Parte, per un ammontare di euro 250,40 (cfr. doc. fascicolo
Attrice).
Conclusivamente, il danno sofferto dall'Attrice può essere indicato in euro 63.548,65 (euro 63.298,25
per danno non patrimoniale, euro 250,40 per danno patrimoniale per spese mediche), ritenendo di rigettare le ulteriori richieste risarcitorie formulate da parte attrice sfornite di qualsiasi riscontro probatorio e documentale.
Dalla somma liquidata a titolo di risarcimento danno va detratta la somma di euro 20.000,00 versata
ante causam e la somma di euro 10.000,00 versata in corso di causa da parte convenuta
[...]
all'attrice, per un totale di euro 30.000,00 (cfr. doc. n. 6 fascicolo attrice e pag. 2 Controparte_1
atto di citazione e doc. n. 5 fascicolo parte convenuta).
Ne discende, pertanto, che i convenuti e in solido tra Parte_2 Controparte_1
loro, dovranno essere condannati a pagare all'attrice la somma di euro 33.548,65.
Su tale somma capitale, che integra all'evidenza un debito di valore in quanto posta risarcitoria, così
come da domanda ed in base ai principi generali, vanno riconosciuti, secondo la pacifica pagina 10 di 12 giurisprudenza, rivalutazione ed interessi sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del fatto, id est il 23 novembre 2019, al saldo. Tuttavia, essendo la somma capitale già calcolata all'attualità ed in ragione della difficoltà di procedere alla devalutazione, in piena aderenza all'insegnamento dalla
Suprema Corte, gli interessi possono essere calcolati sulla somma integralmente rivalutata, ma da un momento intermedio tra il fatto del 23 novembre 2019 e la sentenza, id est il giorno 1 luglio 2022.
d) In merito alle spese di lite, liquidate come da dispositivo e con riferimento al D.M. n.
55/2014 e al D.M. n.147/2022 applicabile alla presente causa, seguono la soccombenza, ex art. 91
c.p.c., pertanto, i convenuti e in solido tra loro, dovranno Controparte_1 Parte_2
essere condannati a rifondere le spese dell'attrice e con distrazione dell'importo, come liquidato in dispositivo, a favore del difensore antistatario di parte attrice che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si rileva che le spese legali sono liquidate considerando l'ambito dello scaglione entro il quale è
racchiuso il decisum di causa e non già al disputatum (Cass. Sez. Un. n. 19014/2007, Cass. n.
3996/2010, Cass. n. 226/2011).
Per gli stessi principi in tema di soccombenza, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto del 4 agosto 2022, dovranno essere poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nella contumacia di , disattesa ogni altra domanda, Parte_2
richiesta o eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro stradale Parte_2
occorso a in Piacenza (PC), Via Leonardo Da Vinci il 23.11.2019, e per Parte_1
l'effetto pagina 11 di 12 2) CONDANNA e , in solido tra loro, al pagamento del Controparte_1 Parte_2
danno subito a favore di , liquidato nella somma di euro 33.548,65, già detratto Parte_1
l'importo di euro 30.000,00 versato all'attrice ante causam e in corso di causa, oltre interessi legali dal giorno 1 luglio 2022 al saldo;
3) CONDANNA e , in solido tra loro, a rifondere a Controparte_1 Parte_2
le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 545,00 per rimborsi, Parte_1
in euro 7.616,00 per compensi, oltre a spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, somme da distrarsi in favore del difensore antistatario di parte attrice che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
4) PONE definitivamente a carico di e , in solido tra loro, Controparte_1 Parte_2
le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto del 4 agosto 2022.
Piacenza, 9 gennaio 2025
Il Giudice O. P.
dott.ssa Giorgia DEMALDE'
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10263 e Cass. n. 9367/2016).
Tribunale Ordinario di Piacenza
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2377/2020 tra
Parte_1
ATTRICE e
Controparte_1
Parte_2
CONVENUTA
Successivamente all'udienza del 9 gennaio 2025 ad ore 12,00 innanzi alla dott.ssa Giorgia Demaldè, sono comparsi:
Per l'Avv. Vincenzo Cani. Parte_1
Per l'Avv. Cristiana Mazzoni in sostituzione dell'Avv. Dario Controparte_1
Mazzoni.
I procuratori discutono oralmente la causa e rinunciano alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice O. P. si ritira in camera di consiglio al cui esito, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che sottoscrive digitalmente e allega al presente verbale di udienza.
Verbale chiuso alle ore 14,45.
Il Giudice O. P.
dott.ssa Giorgia Demaldè
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Piacenza
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O. P. dott.ssa Giorgia Demaldè ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 9 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2377/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
CANI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore Avv. VINCENZO CANI;
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DARIO Controparte_1 P.IVA_1
MAZZONI, elettivamente domiciliata in Piacenza, Largo Matteotti n. 16/B, presso il difensore Avv.
DARIO MAZZONI;
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale di udienza.
pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4
c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/2009, con la conseguenza che per la parte narrativa, si deve richiamare a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cir. Cass. Civ. sez. Ili, 27 luglio 2006 n. 1745) secondo il noto principio della “ragione più liquida della decisione” (cfr. Cass. Civ. 13.07.2011 n. 15389 e Cass. Civ.
18.5.2012 n. 7937); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Promuovendo la presente controversia, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e , rispettivamente assicurazione e proprietaria del veicolo Hyundai Controparte_1 Parte_2
I20 tg. FL349NE, per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro occorso in data 23/11/2019 in Piacenza (PC), Via Leonardo Da Vinci.
In particolare l'attrice ha esposto che il giorno 23/11/19 si trovava in Piacenza verso le ore 18.15,
unitamente al marito sig. e mentre attraversava la via pubblica Leonardo da Vinci, Persona_1
in prossimità del civico 64, per raggiungere l'altro lato della strada e dopo aver percorso sette degli otto metri e trenta della larghezza della carreggiata, veniva investita dall'automobile Hyundai I20 tg.
FL349NE di proprietà della sig.ra e condotta dal sig. Parte_2 Persona_2
pagina 3 di 12 L'attrice ha dedotto, altresì, che in conseguenza del sinistro riportava “trauma cranico facciale con esa
in riassorbimento. frattura corpo scapola dx. frattura tibiale esterno ginocchio dx. ferite al volto”,
come riscontrato al Pronto Soccorso del Nosocomio cittadino.
In giudizio si è costituita la quale ha contestato la domanda attorea Controparte_1
chiedendone il rigetto, mentre nonostante la regolarità della notifica, è rimasta Parte_2
contumace.
La causa è stata istruita con la documentazione agli atti, l'interpello di parte attrice e una CTU affidata al dott. al cui esito il G.I. con ordinanza del 7.3.23 ha sottoposto alle Parti una Persona_3
proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.. Successivamente è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e rinviata la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
La causa è discussa oralmente all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande dell'attrice vanno accolte nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
a) Riguardo all'accertamento del fatto, si deve rilevare che la società convenuta non contesta il coinvolgimento della propria assicurata nel sinistro, ma allega che l'incidente è stato determinato quanto meno dalla corresponsabilità della parte attrice, a causa della imprudente e negligente condotta della stessa.
L'art. 2054, comma, 1 c.c. dispone che "il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto
tutto il possibile per evitare il danno".
La responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone, pur essendo presunta, può
essere dunque esclusa, allorché l'investitore fornisca la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, o quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di pagina 4 di 12 evitare, da parte sua, l'incidente. Pertanto, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito dal veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo altresì necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054,
comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
L'art. 2054, comma 1, c.c. prevede, infatti, una presunzione "iuris tantum" di responsabilità esclusiva del conducente in caso di investimento di un pedone. In tal caso ai fini del superamento della presunzione è necessario che sia fornita la prova di una condotta anomala e imprevedibile del pedone stesso tale da sorprendere il conducente.
E' necessario che il conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti,
attuati in modo rapido ed inatteso.
La prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., pertanto, può anche risultare dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche manovra di emergenza.
Si deve affermare, dunque, che la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma primo, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito e non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., del pedone investito.
Dall'altro lato si deve rilevare che "l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da
un veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre
necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1,
pagina 5 di 12 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine,
neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse
ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione
alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta" (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 19/12/2017, n. 30388).
Recentemente la Corte di Cassazione, con ordinanza del 5 novembre 2024 n. 28365, ha richiamato il principio secondo cui: “stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di
cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del
pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre
progressivamente quella presunta a carico del conducente” (così, da ultimo, Cass., ord. 28 gennaio
2019, n. 2241), dovendo, però, l'investitore, per vincere tale presunzione di esclusiva responsabilità,
dimostrare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, tenendo conto che, a tal fine, non rileva “l'anomalia della condotta” del soggetto investito, visto che “occorre la prova che la stessa non
fosse ragionevolmente prevedibile” e che il conducente abbia “adottato tutte le cautele esigibili in
relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta“.
(cfr. Cass. 4 aprile 2017, n. 8663).
Solo se la condotta del pedone è imprevedibile si può escludere la presunzione di colpa a carico del conducente.
La circostanza che il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce non è condizione sufficiente per superare la presunzione di colpa esclusiva a carico dell'automobilista.
Pertanto, nella ricostruzione della dinamica del fatto il giudice, ai fini del riparto delle responsabilità, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c., deve ponderare tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti del pedone ed inesperte o negligenti dei conducenti in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul luogo dell'investimento.
pagina 6 di 12 Il sinistro che ha costituito il presupposto della pretesa risarcitoria di , può essere Parte_1
ricostruito sulla base del verbale di rilevazione di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale
del Comune di Piacenza intervenuta per i rilievi di legge (cfr. doc. 1 fascicolo attrice).
In particolare, è emerso che l'autovettura di proprietà della convenuta e condotta al Parte_2
momento del sinistro dal sig. mentre transitava in via Leonardo da Vinci Persona_2
provenendo da Viale Dante con direzione Via Damiani e giunta “in corrispondenza dell'intersezione
con Via da Noceto, in prossimità del civico 64” veniva “a collisione con due pedoni, che da sinistra
verso destra giusto il suo senso di marcia” stavano attraversando “la sede stradale provenienti dal
parcheggio retrostante l'edicola e diretti verso la suddetta Via da Noceto. L'urto si è concretizzato tra
la parte anteriore spigolo sinistro del veicolo e una parte anatomica non meglio individuata dei
pedoni” (cfr. doc. 1 fascicolo attrice).
Inoltre gli agenti accertatori hanno rilevato che al “suolo, bagnato dalla poggia, non erano visibili
tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo investitore” e, altresì, che i pedoni, al momento dell'investimento, stavano utilizzando l'ombrello e che le lampade led posizionate sui pali “convergenti
verso il dentro della carreggiata è da ritenersi sufficiente in relazione alla visibilità di un autoveicolo
alla distanza di metri 50” (cfr. doc. 1 fascicolo attrice).
Gli agenti accertatori hanno precisato, inoltre, sia che la carreggiata, nel tratto di strada ove si è
verificato il sinistro, è larga 10,48 metri, sia che “il pedone che attraversava da sinistra verso destra
rispetto al senso di marcia del veicolo investitore, si era immesso per circa m. 7,00” (cfr. doc. 1
fascicolo attrice).
La compagnia assicurativa ha allegato il comportamento negligente e imprudente di parte attrice, la quale “unitamente al coniuge, stava attraversando Via L. da Vinci di Piacenza immettendosi nel flusso
dei veicoli che la stavano percorrendo, quindi in precarie condizioni del traffico ed in avverse
condizioni ambientali e senza utilizzare l'apposito attraversamento pedonale ubicato a circa 40 metri
pagina 7 di 12 più innanzi”, cosicché sarebbe stato impossibile per il conducente evitare l'impatto. Tuttavia tale allegazione è rimasta priva di riscontro probatorio.
Infatti dal verbale di rilevazione di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale del Comune di
Piacenza è emerso che i due pedoni avevano già cominciato l'attraversamento e avevano percorso 7,00
dei 10,48 metri della larghezza della carreggiata in cui si è verificato il sinistro (cfr. doc. 2 fascicolo attore).
Inoltre, vista l'assenza di segni di frenata sull'asfalto, considerati i danni riportati dall'attrice,
considerato sia che il sinistro è avvenuto in una strada urbana, nella quale necessariamente è doveroso ipotizzare la possibile presenza di pedoni e sia che il conducente di un veicolo è tenuto comunque a mantenere una velocità che gli consenta, anche in rapporto all'illuminazione esistente e alle condizioni meteorologiche, di arrestare il mezzo in un tempo utile ad evitare un incidente, si può ritenere che non sia stata raggiunta la prova che il conducente dell'autovettura di proprietà dell'attrice abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia che lo stesso abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto.
Neppure si ritiene sussistente nel caso de quo un concorso di colpa dell'attrice, non apparendo sussistente alcuna condotta imprevedibile e anormale della sig.ra che possa aver precluso al Pt_1
conducente del veicolo investitore ogni possibilità di avvistamento dei suoi movimenti (cfr. doc. 1
fascicolo attrice).
c) Circa la quantificazione e liquidazione dei danni riportati dall'attrice in conseguenza di detto incidente, vengono innanzitutto in rilievo gli esiti della consulenza medico-legale espletata dal dott.
il quale ha esaminato in modo rigoroso la documentazione sanitaria acquisita, Persona_3
accertando che ebbe a riportare, in conseguenza dell'incidente stradale per cui è Parte_1
causa, lesioni fisiche consistite in un “… trauma cranio- facciale con ESA, ferite lacero contuse del
sopraciglio dx ed escoriazione dello zigomo dx, la frattura del corpo della scapola dx e la frattura
dell'emipiatto tibiale esterno ginocchio”, dalla quale sono residuati postumi complessivamente valutati pagina 8 di 12 con riconoscimento di un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 16%, con una componente di danno estetico per la cicatrice a carico del sopraciglio dx, senza compromissione della capacità lavorativa specifica, mentre l'inabilità temporanea è stata indicata in 9 giorni di ITT, in 90
giorni quella parziale al 75%, in 30 giorni quella parziale al 50% ed in ulteriori giorni 20 quella parziale al 25%.
Il CTU, inoltre, ha rilevato che sia “Tutto da documentare l'eventuale impatto che l'incidente ha auto
sull'attività lavorativa della perizianda (mancato rinnovo del contratto?)” (cfr. CTU dott. Per_3
).
[...]
Le valutazioni esposte dal CTU sono pienamente condivise da questo giudice, in quanto basate su di un esame accurato degli atti, una precisa analisi delle risultanze, nonché su di un obiettivo e coerente studio della documentazione sanitaria prodotta o comunque acquisita, valutata con criteri medico-legali immuni da errori logici e vizi tecnici.
Tanto premesso, si ritiene di dover liquidare il complessivo danno non patrimoniale secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, generalmente in uso presso quest'Ufficio, recentemente aggiornate,
prevedendo la liquidazione congiunta del danno biologico da invalidità permanente, suscettibile di accertamento medico-legale, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni per la sofferenza psichica e fisica, in via di inferenza presuntiva, senza che possa ravvisarsi nel caso di specie un'effettiva esigenza di ulteriore incremento personalizzato del dato tabellare.
Si rileva, infatti, che la Suprema Corte di Cassazione statuendo in relazione all'applicabilità del sistema tabella nella quantificazione del danno alla salute e sulla necessità di una unificazione nazionale dello stesso, ha indicato le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, quali tabelle di riferimento per l'intero territorio nazionale, al fine di non creare situazioni di disparità di trattamento fra cittadini dello stesso
Stato, così come da principio costituzionale (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III 20/05/2015 n.
pagina 9 di 12 Pertanto a , nata il [...], deve essere liquidato, a titolo di risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale permanente, la somma di euro 52.057,00, corrispondente all'importo previsto per un'invalidità permanente del 16% in persona di anni 53; mentre con riguardo al danno non patrimoniale temporaneo derivante dalla lesione alla persona, siccome riconosciuto dal Consulente di
Parte e sulla base di un importo giornaliero di euro 115,00 per ogni giorno di inabilità assoluta (già
comprensivo della sofferenza morale), va liquidato l'importo di euro 11.241,25 (euro 115,00 x 75% 90
giorni + euro 115,00 x 50% x 30 giorni + euro 115,00 x 25% x 20 giorni).
La somma complessivamente liquidata a titolo di danno non patrimoniale permanente e temporaneo sarà dunque pari ad euro 63.298,25 (52.057,00 + 11.241,25), già in moneta attuale.
Per quanto concerne il danno patrimoniale conseguente al sinistro per cui è causa, può essere riconosciuto il ristoro del danno emergente, costituito dalle spese medico sanitarie documentate in atti e già riconosciute congrue dal Consulente di Parte, per un ammontare di euro 250,40 (cfr. doc. fascicolo
Attrice).
Conclusivamente, il danno sofferto dall'Attrice può essere indicato in euro 63.548,65 (euro 63.298,25
per danno non patrimoniale, euro 250,40 per danno patrimoniale per spese mediche), ritenendo di rigettare le ulteriori richieste risarcitorie formulate da parte attrice sfornite di qualsiasi riscontro probatorio e documentale.
Dalla somma liquidata a titolo di risarcimento danno va detratta la somma di euro 20.000,00 versata
ante causam e la somma di euro 10.000,00 versata in corso di causa da parte convenuta
[...]
all'attrice, per un totale di euro 30.000,00 (cfr. doc. n. 6 fascicolo attrice e pag. 2 Controparte_1
atto di citazione e doc. n. 5 fascicolo parte convenuta).
Ne discende, pertanto, che i convenuti e in solido tra Parte_2 Controparte_1
loro, dovranno essere condannati a pagare all'attrice la somma di euro 33.548,65.
Su tale somma capitale, che integra all'evidenza un debito di valore in quanto posta risarcitoria, così
come da domanda ed in base ai principi generali, vanno riconosciuti, secondo la pacifica pagina 10 di 12 giurisprudenza, rivalutazione ed interessi sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del fatto, id est il 23 novembre 2019, al saldo. Tuttavia, essendo la somma capitale già calcolata all'attualità ed in ragione della difficoltà di procedere alla devalutazione, in piena aderenza all'insegnamento dalla
Suprema Corte, gli interessi possono essere calcolati sulla somma integralmente rivalutata, ma da un momento intermedio tra il fatto del 23 novembre 2019 e la sentenza, id est il giorno 1 luglio 2022.
d) In merito alle spese di lite, liquidate come da dispositivo e con riferimento al D.M. n.
55/2014 e al D.M. n.147/2022 applicabile alla presente causa, seguono la soccombenza, ex art. 91
c.p.c., pertanto, i convenuti e in solido tra loro, dovranno Controparte_1 Parte_2
essere condannati a rifondere le spese dell'attrice e con distrazione dell'importo, come liquidato in dispositivo, a favore del difensore antistatario di parte attrice che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si rileva che le spese legali sono liquidate considerando l'ambito dello scaglione entro il quale è
racchiuso il decisum di causa e non già al disputatum (Cass. Sez. Un. n. 19014/2007, Cass. n.
3996/2010, Cass. n. 226/2011).
Per gli stessi principi in tema di soccombenza, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto del 4 agosto 2022, dovranno essere poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nella contumacia di , disattesa ogni altra domanda, Parte_2
richiesta o eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro stradale Parte_2
occorso a in Piacenza (PC), Via Leonardo Da Vinci il 23.11.2019, e per Parte_1
l'effetto pagina 11 di 12 2) CONDANNA e , in solido tra loro, al pagamento del Controparte_1 Parte_2
danno subito a favore di , liquidato nella somma di euro 33.548,65, già detratto Parte_1
l'importo di euro 30.000,00 versato all'attrice ante causam e in corso di causa, oltre interessi legali dal giorno 1 luglio 2022 al saldo;
3) CONDANNA e , in solido tra loro, a rifondere a Controparte_1 Parte_2
le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 545,00 per rimborsi, Parte_1
in euro 7.616,00 per compensi, oltre a spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, somme da distrarsi in favore del difensore antistatario di parte attrice che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
4) PONE definitivamente a carico di e , in solido tra loro, Controparte_1 Parte_2
le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto del 4 agosto 2022.
Piacenza, 9 gennaio 2025
Il Giudice O. P.
dott.ssa Giorgia DEMALDE'
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10263 e Cass. n. 9367/2016).