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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 27/11/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI ORISTANO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ST GI a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 135 2024 R.G., tra:
con sede legale in Cossoine (SS) alla Via Pietro Basciu Parte_1 n. 12, C. F. e P. IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_1 CP_1
nato a [...] il [...], C. F.: , rappresentata e difesa dall'Avv,
[...] C.F._1 ER TT (C.F. ) per mandato in atti C.F._2
- parte attrice/ricorrente
Parte_2 (C.F. ) con sede legale a Oristano in via Cagliari n. 276 e sede amministrativa a Cagliari P.IVA_2 in via Caprera n. 8, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, Avv. Fabio Cuccuru, rappresentata e difesa in virtù di procura resa in atto separato dagli Avv.ti Maristella Firinu (C.F. - PEC: e Francesco Cabboi C.F._3 Email_1 (C.F. ) per mandato in atti C.F._4
- Parte convenuta/resistente,
***** Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTRICE In via istruttoria: ammettere i mezzi di prova per testi e documenti, come articolati nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c., in quanto indispensabili e decisivi ai fini della decisione, per le ragioni esposte in narrativa. Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare l'illegittimità del Provvedimento di Liquidazione con Riduzione Registro Ufficiale n. U.0019502, datato 21/03/2023, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della
[...] a percepire il contributo richiesto con la domanda di pagamento della Parte_1 [...]
n. 14241374116 annualità 2021 – CUAA 02423770904. Parte_3 Per l'effetto, condannare al pagamento Controparte_2 in favore della società attrice della somma di Euro 13.020,00, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data del dovuto e sino al saldo effettivo.
1 Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
CONVENUTA Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare tutte le istanze di parte attrice in quanto palesemente infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
*****
FATTO
La controversia in esame riguarda la riduzione del contributo per il benessere animale – Misura 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, richiesto dalla per Parte_1 l'annualità 2021.
L' ha riconosciuto il premio per il comparto ovino, ma ha escluso quello Parte_2 per il settore bovino, motivando che l'allevamento dell'azienda non rispondeva alle caratteristiche dichiarate in domanda, risultando in realtà “semi-estensivo” o “estensivo” anziché “stabulato continuo con pavimentazione continua”, come previsto per l'intervento richiesto (codice CO).
La società attrice sostiene che il proprio allevamento bovino è strutturato in maniera continuativa, con ricovero in stalla tutto l'anno e con lettiera sempre presente, e che la classificazione come
“semiestensivo” è il frutto di un errore o di un equivoco informatico.
Evidenzia inoltre che nelle annualità precedenti dal 2017 al 2020 la stessa tipologia di allevamento era stata riconosciuta come pienamente ammissibile da , con pagamento del contributo Pt_2 integrale, senza che nel frattempo vi fossero modifiche strutturali o gestionali.
L'Agenzia convenuta, al contrario, afferma che i dati ufficiali presenti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e soprattutto nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), nonché quanto accertato dai tecnici di nel sopralluogo del 23 gennaio 2021, dimostrano che Pt_4
l'allevamento era classificato come “all'aperto o estensivo”.
Poiché il bando prevede il pagamento solo per le tre tipologie SE (semiestensivo), BC (stabulato su pavimento grigliato) e CO (stabulato su pavimento continuo), e l'azienda non rientrava in nessuna di queste, l' ritiene corretta la riduzione del premio. Pt_2 aggiunge che i dati della BDN, essendo certificati da veterinari pubblici, hanno valore Pt_2 ufficiale e fanno fede fino a querela di falso, e che il procedimento è regolato da norme europee specifiche (Reg. UE 1306/2013 e 2021/2116) non soggette alla legge 241/1990.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame del compendio documentale consente di ritenere fondate le doglianze della parte attrice in ordine all'erroneità dell'accertamento tecnico svolto dall' , posto a base della CP_3 successiva riduzione contributiva operata da . Pt_2
È indubbio, perché attestato documentalmente, che l'allevamento dei dispone di una Parte_5 stalla realmente esistente, come confermato dalla scheda di rilevazione del tecnico la quale Pt_4 riporta la presenza di “pavimento continuo” per i bovini da carne nella fascia 6–24 mesi, con crocetta apposta nella specifica casella.
Tale elemento strutturale, che connota l'esistenza di un ricovero fisico stabilmente presente, non è mai stato contestato da né dalla stessa Nella medesima scheda, tuttavia, la tipologia Pt_2 Pt_4
2 di allevamento viene classificata dal tecnico come “semiestensivo con presenza di stalla per il ricovero invernale”, mediante barratura dell'apposita casella.
Questo dato – e solo questo – costituisce il fulcro della successiva valutazione amministrativa, come confermato dalla comunicazione nella quale si afferma che “non vi è corrispondenza fra gli Pt_2 interventi richiesti in domanda e le caratteristiche strutturali e gestionali dell'allevamento”, motivo per cui il premio richiesto (€ 21.313,50) è stato ridotto a € 8.293,50.
Il tecnico nella successiva e-mail acquisita in atti ha dichiarato unicamente che “si Pt_4 confermano i dati certificati… riguardo la tipologia pavimentazione e allevamento”, ribadendo che anche per l'annualità 2022 la tipologia sarebbe la stessa (“semiestensivo con presenza di stalla per il ricovero invernale”).
Tuttavia, è significativo rilevare come in tale dichiarazione non vi sia alcuna spiegazione circa le ragioni che hanno condotto a tale classificazione, né venga chiarito perché la stalla esistente – della cui presenza nessuno dubita – sarebbe utilizzata solo per “il ricovero invernale”, né come tale informazione sia stata desunta e con quali criteri istruttori sia stata verificata.
Il quadro probatorio risulta ulteriormente incompleto se confrontato con le annualità precedenti, nelle quali, come riportato nell'atto di citazione, l'allevamento aveva ottenuto integralmente il sostegno richiesto senza rilievo alcuno sulla propria tipologia né sulla continuità di ricovero. Né né Pt_2 hanno fornito alcuna indicazione circa un mutamento nelle modalità di allevamento o nelle Pt_4 strutture aziendali tali da giustificare una diversa classificazione nel 2021, né hanno documentato la sopravvenienza di elementi nuovi che potessero legittimare una divergenza rispetto alla valutazione pregressa.
pur chiamata a chiarire la situazione, si è limitata a confermare il dato riportato nella scheda Pt_4 del 2021 senza confrontarlo con le annualità precedenti né fornire elementi idonei a spiegare la divergenza. Questo silenzio istruttorio costituisce una lacuna rilevante, poiché il precedente storico amministrativo – incontestato – non risulta superato da un accertamento tecnico completo, specifico e coerente con gli elementi presenti in azienda.
Va aggiunto che la scheda di rilevazione, pur riportando la tipologia “semiestensivo”, contiene contemporaneamente l'indicazione di pavimentazione continua, elemento estraneo agli allevamenti effettivamente estensivi o semiestensivi, i quali presuppongono ricoveri parziali o non continuativi. Il documento, dunque, presenta un'evidente contraddizione interna: esso attesta, da un lato, l'esistenza di una stalla con pavimento continuo;
dall'altro, afferma che la stalla sarebbe utilizzata soltanto per il ricovero invernale, senza fornire alcun riscontro tecnico, fotografico o dichiarativo che avvalori tale circostanza.
La mancanza di motivazione specifica sul punto emerge anche dalla e-mail di che si limita Pt_4 a “confermare” la classificazione, ma non spiega da dove il tecnico abbia tratto la conclusione sull'uso stagionale della stalla, né chiarisce se vi sia stato un sopralluogo mirato o una verifica gestionale completa dell'uso degli spazi aziendali.
A fronte di tale quadro, l'Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno esplicitare le ragioni della diversa classificazione rispetto agli anni precedenti e motivare in modo non meramente assertivo la discontinuità nella valutazione.
L'assenza di un accertamento completo – che tenesse conto della reale disponibilità della stalla, della pavimentazione continua, dell'utilizzo effettivo della lettiera come documentato dall'attrice nelle 3 memorie 171-ter, e della continuità gestionale rispetto alle annualità pregresse – determina un deficit istruttorio tale da rendere l'atto finale non adeguatamente fondato.
In definitiva, dagli atti emerge che ha classificato l'allevamento come “semiestensivo” senza Pt_4 fornire alcuna spiegazione documentale che colleghi tale affermazione allo stato effettivo dell'azienda, nonostante la presenza documentata della stalla, la pavimentazione continua e l'assenza, negli anni precedenti, di qualunque rilievo in senso contrario. La motivazione dell'Amministrazione risulta così incompleta e contraddittoria, fondata su un dato tecnico non adeguatamente verificato e non coerentemente correlato alle risultanze oggettive.
Tali lacune istruttorie e motivazionali impongono di accogliere il ricorso, poiché la riduzione del premio si fonda su una classificazione tecnica non supportata da un accertamento completo, non spiegata nelle sue ragioni e, soprattutto, incoerente rispetto alla situazione effettiva dell'allevamento così come risulta dalla documentazione acquisita e dall'assenza di contestazioni negli anni precedenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22
*****
P. Q. M.
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 135/24 così decide:
1. accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1
2. dichiara illegittima la riduzione parziale del contributo disposta da con Parte_2 provvedimento del 21 marzo 2023, limitatamente alla quota bovina della misura 14 – Intervento 14.1.3;
3. condanna l'amministrazione a corrispondere all'attrice l'importo residuo di euro 13.020,00, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo;
4. condanna altresì al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro Parte_2
3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge ed oltre refusione de CU di legge. Oristano, lì 27.11.2025
Il Giudice
ST GI
4
SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 135 2024 R.G., tra:
con sede legale in Cossoine (SS) alla Via Pietro Basciu Parte_1 n. 12, C. F. e P. IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_1 CP_1
nato a [...] il [...], C. F.: , rappresentata e difesa dall'Avv,
[...] C.F._1 ER TT (C.F. ) per mandato in atti C.F._2
- parte attrice/ricorrente
Parte_2 (C.F. ) con sede legale a Oristano in via Cagliari n. 276 e sede amministrativa a Cagliari P.IVA_2 in via Caprera n. 8, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, Avv. Fabio Cuccuru, rappresentata e difesa in virtù di procura resa in atto separato dagli Avv.ti Maristella Firinu (C.F. - PEC: e Francesco Cabboi C.F._3 Email_1 (C.F. ) per mandato in atti C.F._4
- Parte convenuta/resistente,
***** Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTRICE In via istruttoria: ammettere i mezzi di prova per testi e documenti, come articolati nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c., in quanto indispensabili e decisivi ai fini della decisione, per le ragioni esposte in narrativa. Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare l'illegittimità del Provvedimento di Liquidazione con Riduzione Registro Ufficiale n. U.0019502, datato 21/03/2023, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della
[...] a percepire il contributo richiesto con la domanda di pagamento della Parte_1 [...]
n. 14241374116 annualità 2021 – CUAA 02423770904. Parte_3 Per l'effetto, condannare al pagamento Controparte_2 in favore della società attrice della somma di Euro 13.020,00, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data del dovuto e sino al saldo effettivo.
1 Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
CONVENUTA Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare tutte le istanze di parte attrice in quanto palesemente infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
*****
FATTO
La controversia in esame riguarda la riduzione del contributo per il benessere animale – Misura 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, richiesto dalla per Parte_1 l'annualità 2021.
L' ha riconosciuto il premio per il comparto ovino, ma ha escluso quello Parte_2 per il settore bovino, motivando che l'allevamento dell'azienda non rispondeva alle caratteristiche dichiarate in domanda, risultando in realtà “semi-estensivo” o “estensivo” anziché “stabulato continuo con pavimentazione continua”, come previsto per l'intervento richiesto (codice CO).
La società attrice sostiene che il proprio allevamento bovino è strutturato in maniera continuativa, con ricovero in stalla tutto l'anno e con lettiera sempre presente, e che la classificazione come
“semiestensivo” è il frutto di un errore o di un equivoco informatico.
Evidenzia inoltre che nelle annualità precedenti dal 2017 al 2020 la stessa tipologia di allevamento era stata riconosciuta come pienamente ammissibile da , con pagamento del contributo Pt_2 integrale, senza che nel frattempo vi fossero modifiche strutturali o gestionali.
L'Agenzia convenuta, al contrario, afferma che i dati ufficiali presenti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e soprattutto nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), nonché quanto accertato dai tecnici di nel sopralluogo del 23 gennaio 2021, dimostrano che Pt_4
l'allevamento era classificato come “all'aperto o estensivo”.
Poiché il bando prevede il pagamento solo per le tre tipologie SE (semiestensivo), BC (stabulato su pavimento grigliato) e CO (stabulato su pavimento continuo), e l'azienda non rientrava in nessuna di queste, l' ritiene corretta la riduzione del premio. Pt_2 aggiunge che i dati della BDN, essendo certificati da veterinari pubblici, hanno valore Pt_2 ufficiale e fanno fede fino a querela di falso, e che il procedimento è regolato da norme europee specifiche (Reg. UE 1306/2013 e 2021/2116) non soggette alla legge 241/1990.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame del compendio documentale consente di ritenere fondate le doglianze della parte attrice in ordine all'erroneità dell'accertamento tecnico svolto dall' , posto a base della CP_3 successiva riduzione contributiva operata da . Pt_2
È indubbio, perché attestato documentalmente, che l'allevamento dei dispone di una Parte_5 stalla realmente esistente, come confermato dalla scheda di rilevazione del tecnico la quale Pt_4 riporta la presenza di “pavimento continuo” per i bovini da carne nella fascia 6–24 mesi, con crocetta apposta nella specifica casella.
Tale elemento strutturale, che connota l'esistenza di un ricovero fisico stabilmente presente, non è mai stato contestato da né dalla stessa Nella medesima scheda, tuttavia, la tipologia Pt_2 Pt_4
2 di allevamento viene classificata dal tecnico come “semiestensivo con presenza di stalla per il ricovero invernale”, mediante barratura dell'apposita casella.
Questo dato – e solo questo – costituisce il fulcro della successiva valutazione amministrativa, come confermato dalla comunicazione nella quale si afferma che “non vi è corrispondenza fra gli Pt_2 interventi richiesti in domanda e le caratteristiche strutturali e gestionali dell'allevamento”, motivo per cui il premio richiesto (€ 21.313,50) è stato ridotto a € 8.293,50.
Il tecnico nella successiva e-mail acquisita in atti ha dichiarato unicamente che “si Pt_4 confermano i dati certificati… riguardo la tipologia pavimentazione e allevamento”, ribadendo che anche per l'annualità 2022 la tipologia sarebbe la stessa (“semiestensivo con presenza di stalla per il ricovero invernale”).
Tuttavia, è significativo rilevare come in tale dichiarazione non vi sia alcuna spiegazione circa le ragioni che hanno condotto a tale classificazione, né venga chiarito perché la stalla esistente – della cui presenza nessuno dubita – sarebbe utilizzata solo per “il ricovero invernale”, né come tale informazione sia stata desunta e con quali criteri istruttori sia stata verificata.
Il quadro probatorio risulta ulteriormente incompleto se confrontato con le annualità precedenti, nelle quali, come riportato nell'atto di citazione, l'allevamento aveva ottenuto integralmente il sostegno richiesto senza rilievo alcuno sulla propria tipologia né sulla continuità di ricovero. Né né Pt_2 hanno fornito alcuna indicazione circa un mutamento nelle modalità di allevamento o nelle Pt_4 strutture aziendali tali da giustificare una diversa classificazione nel 2021, né hanno documentato la sopravvenienza di elementi nuovi che potessero legittimare una divergenza rispetto alla valutazione pregressa.
pur chiamata a chiarire la situazione, si è limitata a confermare il dato riportato nella scheda Pt_4 del 2021 senza confrontarlo con le annualità precedenti né fornire elementi idonei a spiegare la divergenza. Questo silenzio istruttorio costituisce una lacuna rilevante, poiché il precedente storico amministrativo – incontestato – non risulta superato da un accertamento tecnico completo, specifico e coerente con gli elementi presenti in azienda.
Va aggiunto che la scheda di rilevazione, pur riportando la tipologia “semiestensivo”, contiene contemporaneamente l'indicazione di pavimentazione continua, elemento estraneo agli allevamenti effettivamente estensivi o semiestensivi, i quali presuppongono ricoveri parziali o non continuativi. Il documento, dunque, presenta un'evidente contraddizione interna: esso attesta, da un lato, l'esistenza di una stalla con pavimento continuo;
dall'altro, afferma che la stalla sarebbe utilizzata soltanto per il ricovero invernale, senza fornire alcun riscontro tecnico, fotografico o dichiarativo che avvalori tale circostanza.
La mancanza di motivazione specifica sul punto emerge anche dalla e-mail di che si limita Pt_4 a “confermare” la classificazione, ma non spiega da dove il tecnico abbia tratto la conclusione sull'uso stagionale della stalla, né chiarisce se vi sia stato un sopralluogo mirato o una verifica gestionale completa dell'uso degli spazi aziendali.
A fronte di tale quadro, l'Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno esplicitare le ragioni della diversa classificazione rispetto agli anni precedenti e motivare in modo non meramente assertivo la discontinuità nella valutazione.
L'assenza di un accertamento completo – che tenesse conto della reale disponibilità della stalla, della pavimentazione continua, dell'utilizzo effettivo della lettiera come documentato dall'attrice nelle 3 memorie 171-ter, e della continuità gestionale rispetto alle annualità pregresse – determina un deficit istruttorio tale da rendere l'atto finale non adeguatamente fondato.
In definitiva, dagli atti emerge che ha classificato l'allevamento come “semiestensivo” senza Pt_4 fornire alcuna spiegazione documentale che colleghi tale affermazione allo stato effettivo dell'azienda, nonostante la presenza documentata della stalla, la pavimentazione continua e l'assenza, negli anni precedenti, di qualunque rilievo in senso contrario. La motivazione dell'Amministrazione risulta così incompleta e contraddittoria, fondata su un dato tecnico non adeguatamente verificato e non coerentemente correlato alle risultanze oggettive.
Tali lacune istruttorie e motivazionali impongono di accogliere il ricorso, poiché la riduzione del premio si fonda su una classificazione tecnica non supportata da un accertamento completo, non spiegata nelle sue ragioni e, soprattutto, incoerente rispetto alla situazione effettiva dell'allevamento così come risulta dalla documentazione acquisita e dall'assenza di contestazioni negli anni precedenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22
*****
P. Q. M.
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 135/24 così decide:
1. accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1
2. dichiara illegittima la riduzione parziale del contributo disposta da con Parte_2 provvedimento del 21 marzo 2023, limitatamente alla quota bovina della misura 14 – Intervento 14.1.3;
3. condanna l'amministrazione a corrispondere all'attrice l'importo residuo di euro 13.020,00, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo;
4. condanna altresì al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro Parte_2
3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge ed oltre refusione de CU di legge. Oristano, lì 27.11.2025
Il Giudice
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