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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
DEL ROSARIO ETTORE, Relatore
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ET Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 603778 BOLLO
- ING. PAGAMENTO n. 351614 TASSA AUTOMOBIL 2005
- ING.PAGAMENTO n. 377237 TASSA AUTOMOBIL 2003
- ING.PAGAMENTO n. 377237 TASSA AUTOMOBIL 2004
- ING.PAGAMENTO n. 409641 CONTRAV. 2007
- ING. PAGAMENTO n. 194241 TASSA 2006
- ING.PAGAMENTO n. 412664 TASSA AUTOMOBIL 2003
- ING.PAGAMENTO n. 412664 TASSA AUTOMOBIL 2004 - ING.PAGAMENTO n. 412665 TASSA AUTOMOBIL 2005
- ING.PAGAMENTO n. 412666 TASSA AUTOMOBIL 2006
- ING.PAGAMENTO n. 171682 TASSA ATUOMOBIL 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 448/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, residente in [...], proponeva ricorso avverso intimazione di pagamento e relative ingiunzioni presupposte, mai notificate, per tasse automobilistiche e sanzioni stradali. Eccepiva la omessa notifica della intimazione e degli atti presupposti. Deduceva a sostegno del ricorso la carenza di prova circa la avvenuta notifica degli atti prodromici e la intervenuta prescrizione triennale estintiva del credito.
Concludeva, quindi, per l'annullamento della intimazione di pagamento e delle sottostanti ingiunzioni. La
ET si costituiva in giudizio ed eccepiva la incompetenza per territorio della Corte di Pescara in favore di quella di L'Aquila, ove ha sede la Regione Abruzzo e il difetto di giurisdizione per la cartella relativa a sanzioni stradali in favore del giudice ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che per la cartella relativa a sanzioni stradali sussiste il difetto di giurisdizione del giudice tributario e vi è giurisdizione del giudice ordinario. Per quanto attiene alle tasse automobilistiche, l'intimazione
è stata emessa per conto della Regione Abruzzo, che ha sede a L'Aquila, per cui vi è difetto di competenza per territorio di questa Corte, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila. Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle sanzioni stradali, indicando all'uopo la giurisdizione del giudice ordinario. Dichiara la propria incompetenza per territorio in relazione alle tasse automobilistiche, indicando all'uopo la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di L'Aquila. Spese compensate.
Così deciso in Pescara, il 18 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Ettore Del Rosario Dott. Antonio D'Alessio
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
DEL ROSARIO ETTORE, Relatore
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ET Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 603778 BOLLO
- ING. PAGAMENTO n. 351614 TASSA AUTOMOBIL 2005
- ING.PAGAMENTO n. 377237 TASSA AUTOMOBIL 2003
- ING.PAGAMENTO n. 377237 TASSA AUTOMOBIL 2004
- ING.PAGAMENTO n. 409641 CONTRAV. 2007
- ING. PAGAMENTO n. 194241 TASSA 2006
- ING.PAGAMENTO n. 412664 TASSA AUTOMOBIL 2003
- ING.PAGAMENTO n. 412664 TASSA AUTOMOBIL 2004 - ING.PAGAMENTO n. 412665 TASSA AUTOMOBIL 2005
- ING.PAGAMENTO n. 412666 TASSA AUTOMOBIL 2006
- ING.PAGAMENTO n. 171682 TASSA ATUOMOBIL 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 448/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, residente in [...], proponeva ricorso avverso intimazione di pagamento e relative ingiunzioni presupposte, mai notificate, per tasse automobilistiche e sanzioni stradali. Eccepiva la omessa notifica della intimazione e degli atti presupposti. Deduceva a sostegno del ricorso la carenza di prova circa la avvenuta notifica degli atti prodromici e la intervenuta prescrizione triennale estintiva del credito.
Concludeva, quindi, per l'annullamento della intimazione di pagamento e delle sottostanti ingiunzioni. La
ET si costituiva in giudizio ed eccepiva la incompetenza per territorio della Corte di Pescara in favore di quella di L'Aquila, ove ha sede la Regione Abruzzo e il difetto di giurisdizione per la cartella relativa a sanzioni stradali in favore del giudice ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che per la cartella relativa a sanzioni stradali sussiste il difetto di giurisdizione del giudice tributario e vi è giurisdizione del giudice ordinario. Per quanto attiene alle tasse automobilistiche, l'intimazione
è stata emessa per conto della Regione Abruzzo, che ha sede a L'Aquila, per cui vi è difetto di competenza per territorio di questa Corte, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila. Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle sanzioni stradali, indicando all'uopo la giurisdizione del giudice ordinario. Dichiara la propria incompetenza per territorio in relazione alle tasse automobilistiche, indicando all'uopo la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di L'Aquila. Spese compensate.
Così deciso in Pescara, il 18 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Ettore Del Rosario Dott. Antonio D'Alessio