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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 469/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 28.2.2025,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti DE SERVI FRANCO e CARIOLI LAURA del Foro di Busto Arsizio, con domicilio telematico presso i difensori, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. GIULIANI DONATA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Varese (VA), via Orrigoni n. 15, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 24.3.2025);
pagina 1 di 4 OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
(Cfr. verbale di udienza del 9.12.2025)
Le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo a modifica delle precedenti statuizioni:
“- Revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne a partire dal mese Per_1
di giugno 2025;
Per_
- Mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore per il tempo in cui l'ha con sé;
- Suddivisione al 50% delle spese extra come da Linee Guida in uso al Tribunale di Varese a far tempo dall'1.12.2025; Part
- In relazione al pregresso, la signora verserà al sig. l'importo di euro 235,00 entro il CP_1
Part Per_ prossimo 15 dicembre 2025 e il sig. appena ricevuto il bonifico, salderà il dentista di
Part con scarico della fattura da parte del sig.
- Resta così definita ogni questione economica patrimoniale tra le parti per mantenimento di entrambe le figlie, spese extra e qualunque altro titolo fino alla data del 9.12.2025; Per_
- L'assegno unico di sarà percepito dai genitori al 50%, con l'impegno della mamma a Per_ versare il relativo importo nelle mani di e del padre di fare altrettanto con;
Per_1
Per_
- deciderà alla maggiore età dove mettere la propria residenza, accordandosi direttamente con i genitori in relazione alle frequentazioni;
- Spese legali compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.2025 ha adito il Tribunale chiedendo che, in Parte_1 parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Varese in data 14.3.2013 all'esito del procedimento R.G. n. 138/2013 e confermato dal decreto emesso dal predetto Tribunale in data
10.11.2016 all'esito del procedimento RG n. 841/2015, venisse disposto di revocare la collocazione prevalente della figlia (Varese, 4.1.2008), prossima alla maggiore età, presso Per_2
la madre disponendone la collocazione prevalente presso il padre, di regolamentare le frequentazioni materne con sulla base di liberi accordi tra madre e figlia, di revocare Per_2
pagina 2 di 4 l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento in favore della figlia , ponendo a carico della resistente l'obbligo di corrispondere in via indiretta al Per_2 ricorrente un contributo al mantenimento per la figlia pari all'importo di euro 250,00 mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di revocare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia
(Varese, 28.9.2000), maggiorenne e ad oggi indipendente economicamente. Per_1
Integrato il contraddittorio si è costituita chiedendo di confermare le statuizioni CP_1
previste nel decreto del Tribunale di Varese del 10.11.2016, compreso il contributo al mantenimento di entrambe le figlie a carico del padre;
in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del contributo al mantenimento in favore della figlia , di disporre l'affidamento di Per_1
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione Per_2
delle frequentazioni paterne, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante il versamento dell'importo mensile di euro 250,00, oltre a Per_2
rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 9.12.2025 le parti hanno raggiunto un accordo in modifica delle precedenti statuizioni sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale e sulle questioni economiche nell'interesse della prole.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportate in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le concordate condizioni relative alle figlie e , nel contemperamento delle Per_1 Per_2
rispettive posizioni, risultano infatti conformi all'interesse delle stesse.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate come da accordo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così dispone:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 28.2.2025,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti DE SERVI FRANCO e CARIOLI LAURA del Foro di Busto Arsizio, con domicilio telematico presso i difensori, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. GIULIANI DONATA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Varese (VA), via Orrigoni n. 15, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 24.3.2025);
pagina 1 di 4 OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
(Cfr. verbale di udienza del 9.12.2025)
Le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo a modifica delle precedenti statuizioni:
“- Revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne a partire dal mese Per_1
di giugno 2025;
Per_
- Mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore per il tempo in cui l'ha con sé;
- Suddivisione al 50% delle spese extra come da Linee Guida in uso al Tribunale di Varese a far tempo dall'1.12.2025; Part
- In relazione al pregresso, la signora verserà al sig. l'importo di euro 235,00 entro il CP_1
Part Per_ prossimo 15 dicembre 2025 e il sig. appena ricevuto il bonifico, salderà il dentista di
Part con scarico della fattura da parte del sig.
- Resta così definita ogni questione economica patrimoniale tra le parti per mantenimento di entrambe le figlie, spese extra e qualunque altro titolo fino alla data del 9.12.2025; Per_
- L'assegno unico di sarà percepito dai genitori al 50%, con l'impegno della mamma a Per_ versare il relativo importo nelle mani di e del padre di fare altrettanto con;
Per_1
Per_
- deciderà alla maggiore età dove mettere la propria residenza, accordandosi direttamente con i genitori in relazione alle frequentazioni;
- Spese legali compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.2025 ha adito il Tribunale chiedendo che, in Parte_1 parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Varese in data 14.3.2013 all'esito del procedimento R.G. n. 138/2013 e confermato dal decreto emesso dal predetto Tribunale in data
10.11.2016 all'esito del procedimento RG n. 841/2015, venisse disposto di revocare la collocazione prevalente della figlia (Varese, 4.1.2008), prossima alla maggiore età, presso Per_2
la madre disponendone la collocazione prevalente presso il padre, di regolamentare le frequentazioni materne con sulla base di liberi accordi tra madre e figlia, di revocare Per_2
pagina 2 di 4 l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento in favore della figlia , ponendo a carico della resistente l'obbligo di corrispondere in via indiretta al Per_2 ricorrente un contributo al mantenimento per la figlia pari all'importo di euro 250,00 mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di revocare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia
(Varese, 28.9.2000), maggiorenne e ad oggi indipendente economicamente. Per_1
Integrato il contraddittorio si è costituita chiedendo di confermare le statuizioni CP_1
previste nel decreto del Tribunale di Varese del 10.11.2016, compreso il contributo al mantenimento di entrambe le figlie a carico del padre;
in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del contributo al mantenimento in favore della figlia , di disporre l'affidamento di Per_1
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione Per_2
delle frequentazioni paterne, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante il versamento dell'importo mensile di euro 250,00, oltre a Per_2
rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 9.12.2025 le parti hanno raggiunto un accordo in modifica delle precedenti statuizioni sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale e sulle questioni economiche nell'interesse della prole.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportate in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le concordate condizioni relative alle figlie e , nel contemperamento delle Per_1 Per_2
rispettive posizioni, risultano infatti conformi all'interesse delle stesse.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate come da accordo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così dispone:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4