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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/10049
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 10049/2024 promossa da:
nato il [...] a [...] / San Paolo – Brasile, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore avv. Antonella CASTELLONE del Foro di Napoli Nord
[C.F. , pec con studio in C.F._1 Email_1
Villaricca (NA), al Viale della Vittoria I traversa n. 2 come da procura in atti ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di: , Parte_1 nato a [...]/SP (Brasile) in data 27/10/1981; stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al Controparte_1
in persona del p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_2 CP_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato il Parte_1
23/01/1922 a Torino – Italia poi emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio
Stranieri della Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “CERTIFICA, su richiesta di , che ad oggi Parte_1
NON RISULTA registrazione di naturalizzazione in nome di o Parte_1 Per_1
o o figlio di e
[...] Controparte_4 Persona_1 Persona_2
, nato (a) in Italia il 23/01/1922” (cfr. doc. in atti n. 3). Persona_3
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20/06/2025 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, il ricorrente deduceva che:
- l'avo contraeva matrimonio il 12/12/1951 a Lapa / San Paolo – Brasile con Parte_1 Per_4
(cfr. doc. in atti n. 4) e dalla loro unione nasceva a San Paolo il 05/06/1953
[...] Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 5);
[...] - contraeva matrimonio il 14/07/1969 a Taubatè/San Paolo - Brasile con Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione ivi nasceva il 28/10/1981 il ricorrente Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 7). Parte_1
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, nella linea genealogica non figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 spetta in primo luogo al valutare la domanda che può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa o presso l'Autorità consolare, se il richiedente risiede all'estero. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Nel merito, il ricorrente, diretto discendente da avo italiano, tentava di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, come documentato dagli screenshot del portale telematico prenot@mi indicato dall'Amministrazione per l'inoltro della richiesta di inserimento nella relativa lista d'attesa (cfr. doc. in atti n. 8). Tali tentavi risultavano vani.
Di conseguenza, l'interesse ad agire va riconosciuto al ricorrente essendo pacifico e di dominio comune che presso il in Brasile, le liste di attesa per il primo esame della domanda Parte_2 di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. doc. in Parte_1 atti n. 2). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al Parte_1 figlio nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 5), il quale contraeva matrimonio Persona_5 il 14/07/1969 a Taubatè/San Paolo - Brasile con (cfr. doc. in atti n. 6) e dalla Persona_6 loro unione ivi nasceva il 28/10/1981 il ricorrente (cfr. doc. in atti n. 7). Parte_1
Quindi non vi sono dubbi che l'avo nato il [...] a [...] – Italia (cfr. doc. Parte_1 in atti n. 2) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini brasiliano in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio nasceva, infatti, in Brasile in data 05/06/1953 (cfr. doc. in atti n. 5). Persona_5
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta, dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nato il [...] Parte_1 in Brasile, la cittadinanza italiana;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 4.7.25
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 10049/2024 promossa da:
nato il [...] a [...] / San Paolo – Brasile, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore avv. Antonella CASTELLONE del Foro di Napoli Nord
[C.F. , pec con studio in C.F._1 Email_1
Villaricca (NA), al Viale della Vittoria I traversa n. 2 come da procura in atti ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di: , Parte_1 nato a [...]/SP (Brasile) in data 27/10/1981; stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al Controparte_1
in persona del p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_2 CP_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato il Parte_1
23/01/1922 a Torino – Italia poi emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio
Stranieri della Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “CERTIFICA, su richiesta di , che ad oggi Parte_1
NON RISULTA registrazione di naturalizzazione in nome di o Parte_1 Per_1
o o figlio di e
[...] Controparte_4 Persona_1 Persona_2
, nato (a) in Italia il 23/01/1922” (cfr. doc. in atti n. 3). Persona_3
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20/06/2025 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, il ricorrente deduceva che:
- l'avo contraeva matrimonio il 12/12/1951 a Lapa / San Paolo – Brasile con Parte_1 Per_4
(cfr. doc. in atti n. 4) e dalla loro unione nasceva a San Paolo il 05/06/1953
[...] Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 5);
[...] - contraeva matrimonio il 14/07/1969 a Taubatè/San Paolo - Brasile con Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione ivi nasceva il 28/10/1981 il ricorrente Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 7). Parte_1
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, nella linea genealogica non figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 spetta in primo luogo al valutare la domanda che può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa o presso l'Autorità consolare, se il richiedente risiede all'estero. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Nel merito, il ricorrente, diretto discendente da avo italiano, tentava di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, come documentato dagli screenshot del portale telematico prenot@mi indicato dall'Amministrazione per l'inoltro della richiesta di inserimento nella relativa lista d'attesa (cfr. doc. in atti n. 8). Tali tentavi risultavano vani.
Di conseguenza, l'interesse ad agire va riconosciuto al ricorrente essendo pacifico e di dominio comune che presso il in Brasile, le liste di attesa per il primo esame della domanda Parte_2 di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. doc. in Parte_1 atti n. 2). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al Parte_1 figlio nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 5), il quale contraeva matrimonio Persona_5 il 14/07/1969 a Taubatè/San Paolo - Brasile con (cfr. doc. in atti n. 6) e dalla Persona_6 loro unione ivi nasceva il 28/10/1981 il ricorrente (cfr. doc. in atti n. 7). Parte_1
Quindi non vi sono dubbi che l'avo nato il [...] a [...] – Italia (cfr. doc. Parte_1 in atti n. 2) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini brasiliano in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio nasceva, infatti, in Brasile in data 05/06/1953 (cfr. doc. in atti n. 5). Persona_5
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta, dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nato il [...] Parte_1 in Brasile, la cittadinanza italiana;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 4.7.25
Il giudice unico
Tiziana De Fazio