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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/05/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
OGGETTO:
1) dott. Filippo Labellarte Presidente Vendita di cose mobili
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
SENT.N°_______
ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
R.G. N° 34 /2022 S E N T E N Z A Cron. N°________ nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 2889/2021 del
Tribunale di Foggia emessa in data 07/12/2021, pubblicata in pari data, notificata in data Rep. N° ________
15/12/2021, afferente il giudizio civile n. 2275/2018 R.G., avente ad oggetto: “vendita
di cose mobili“;
tra
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Antonio Maccarrone in forza di procura in calce all'atto di appello;
- appellante -;
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Savino Lacerenza e
Michela Daniela Marseglia, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
– appellata –
e
1 Controparte_2
- appellata contumace-
* * * * * * *
All'udienza collegiale del 09/02/2024 la causa è passata in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190
c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----------------------------------------------------------
per l'appellante: Revocarsi e/o dichiararsi nulla l'ordinanza del 21/01/2019, del
giudice di primo grado, relativa alle richieste istruttorie in primo grado e, in via
principale: dichiararsi inammissibile la prova testimoniale chiesta dalla società
appellata in primo grado e, per l'effetto, dichiararsi nullo, inutilizzabile e di nessun
valore la prova testimoniale acquisita in favore della , con annullamento della CP_1
sentenza appellata e successiva revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo
opposto. in via gradata: ammettersi la prova testimoniale chiesta dall'appellante
[...]
nell'atto di citazione in primo grado, e nella II° Memoria 183 cpc e nelle Parte_1
"Note conclusive" depositate in primo grado;
sempre in via istruttoria si chiede:
autorizzarsi a depositare querela di falso sia per la sottoscrizione Parte_1
degli effetti cambiari che per la sottoscrizione dei ddt, indicati dal giudice di primo
grado, depositati dalla società appellata mai sottoscritti da Parte_1
ordinarsi a di voler indicare quali ddt o fatture non sarebbero state Controparte_3
pagate, per permettere a di poter contraddire sul punto;
conclusioni Parte_1
indicate sub 1; chiede la nomina di CTU per l'esame della contabilità e la verifica dei
registri delle aziende delle parti in causa;
in totale riforma della sentenza appellata,
revocarsi o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 401/2018 del 20/02/2018 (R.G. n.
763/2018), emesso dal Tribunale di Foggia a favore della società appellata e contro
l'attuale appellante, per maturata prescrizione del credito vantato dalla;
nel CP_1
Par merito dichiararsi che, alla data del 2015, i rapporti contrattuali tra la ed il CP_1
2 erano chiusi e le pendenze economiche tra le parti, definite e risolte;
comunque Pt_1
dichiararsi che nessun credito può vantare la nei confronti di CP_1 Parte_1
per l'effetto revocarsi, dichiarare nullo, o annullare il decreto Ingiuntivo n.
[...]
401/2018, emesso dal Tribunale di Foggia, in favore di;
Controparte_3
condannare in ogni caso la società appellata al pagamento delle spese tutte di
procedura e di entrambi i gradi, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
per l'appellata rigettare l'appello proposto Controparte_4
dal signor perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, Parte_1
nonché non provato, confermando integralmente la sentenza di primo grado
n.2889/2021 del Tribunale di Foggia del 9.12.2021 e, per l'effetto, condannare
l'appellante alla refusione delle spese e competenze professionali Parte_1
del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 401/2018 – RG. 763/2018, emesso dal Tribunale di Foggia in data 20/02/2018, , titolare dell'azienda agricola , Controparte_3 CP_1
ingiungeva a , titolare dell'azienda agricola , il pagamento del Parte_1 Pt_1
credito residuo di € 34.194,02 oltre interessi e spese di procedura, a fronte della fornitura di piantine per un importo complessivo di € 173.679,38, come risultante dalle fatture dall'anno 2011 all'anno 2017.
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo deducendo preliminarmente la prescrizione del credito vantato da CP_3
, negando di fare commercio delle piantine, e, nel merito, eccepiva di avervi
[...]
adempiuto.
Si costituiva , titolare dell' , chiedendo il Controparte_3 Controparte_2
rigetto dell'avversa opposizione.
Spiegava intervento ex art. 111 c.p.c. la società Controparte_4
la quale aveva acquistato la ditta . Controparte_2
3 Il giudice del Tribunale di Foggia all'esito dell'istruttoria, con la sentenza impugnata rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 401/2018, condannando la parte opponente alla refusione delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato in data 07/01/2022, ha proposto Parte_1
appello convenendo in giudizio sia il che Controparte_5
l per la riforma integrale della sentenza emessa dal Controparte_2
Tribunale di Foggia n. 2889/2021, lamentando, con due motivi di gravame,
l'illegittimità dell'ordinanza di ammissione delle prove di primo grado, in violazione degli artt. 115-116 c.p.c., 2721-2722 c.c. e 24 Cost., e l'errata valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado.
Si è costituito in giudizio in data 02/05/2022 la società Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
L è rimasta contumace. Controparte_2
All'udienza del 09.02.2024 la causa è stata riservata per la decisione con i termini ex
art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente, va esaminata la questione del difetto di legittimazione passiva in capo all' eccepita dall'odierna appellata. Controparte_2
Nel premettere che sotto il profilo processuale il fenomeno della cessione d'azienda comporta un'ipotesi di successione a titolo particolare del diritto controverso disciplinata dall'art. 111 c.p.c., con conservazione in capo al cedente, quale sostituto processuale del cessionario, della legittimazione processuale (sul punto, la giurisprudenza di legittimità statuisce che “il
conferimento di un'azienda individuale in una società di capitali integra una cessione d'azienda e, ove avvenga nel corso del
giudizio, configura un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c., sicché il conferente
conserva la legittimazione processuale, quale sostituto del cessionario, anche per il ricevimento della notificazione degli atti
processuali, poiché il processo prosegue tra le parti originarie, senza che l'intervento del successore determini, in mancanza
dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti e del relativo provvedimento giudiziale, l'estromissione del dante causa”
(Cassazione civile sez. trib., 21/08/2023, n. 24901), l'appellante ha correttamente notificato
4 l'impugnazione alla parte originaria che aveva conferito la propria azienda individuale in una società di capitali, poiché secondo la giurisprudenza, nel giudizio in cui intervenga il successore a titolo particolare, sussiste un litisconsorzio necessario tra il cedente ed il cessionario del diritto controverso nel successivo giudizio di appello.
Per ragioni di ordine logico, va esaminato preliminarmente la doglianza dell'appellante circa la nullità dell'ordinanza istruttoria di primo grado, con la quale il giudice avrebbe ammesso la prova testimoniale richiesta dall'azienda in CP_1
violazione dell'art. 2721 c.c., nonché l'inattendibilità del teste per aver Tes_1
affermato di conoscere personalmente , pur non avendolo riconosciuto nell'aula Pt_1
di udienza.
Nel giudizio di primo grado, l'opponente per quanto i limiti di ammissibilità della prova testimoniale fece un generico riferimento alla inammissibilità alla prova senza investire il giudice dei limiti sanciti di cui all'art. 2721 c.c..
Ciò vuol dire, che una volta ammessa la prova, quand'anche fosse stata ammessa oltre i limiti sanciti dall'art. 2721 c.c., essa deve ritenersi acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione, come in questo caso, o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, oramai sanata,
possa essere eccepita per la prima volta in appello o nel giudizio di legittimità.
Le norme che, come è noto, fissano dei limiti all'ammissibilità della prova testimoniale che, non attenendo all'ordine pubblico ma alla tutela di interessi privati, non possono essere rilevati d'ufficio, ma solo eccepiti dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio, con la precisazione che qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è poi onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., per evitare che i suoi effetti si consolidino (sul punto, tra le ultime, Cass. n. 18971/2022; Cass. n. 23431/2021; Cass.
n. 12639/2020; Cass. n. 3956/2018; tale principio, per la verità, è stato espresso anche
5 con riguardo ai contratti che richiedono la forma scritta ad probationem da Cass., Sez.
Un., n. 16723/2020, per cui troverebbe applicazione anche laddove si ritenesse
estensibile al caso in esame il principio di simmetria delle forme).
L'opponente anche successivamente all'espletamento della prova, non ha eccepito la sua nullità; deve, pertanto, ritenersi che la prova testimoniale sia stata ritualmente acquisita.
In ogni caso, i limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti dall'art. 2721 c.c.
e segg. non operano per i semplici fatti storici, seppur connessi con la stipula del negozio;
essi, invece, operano allorquando il contratto sia dedotto come fonte di reciproche obbligazioni tra le parti.
L'art. 2721 c.c. è disposizione discrezionalmente derogabile dal giudice perché posta nell'interesse delle parti, e non corrispondente ad un principio di ordine pubblico;
in secondo luogo, secondo univoco orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità “ai sensi dell'art. 2721 c.c., i limiti di ammissibilità della prova testimoniale
non sono riferibili ai meri fatti storici, sia pur connessi con la stipulazione di un
contratto, bensì alla esistenza del contratto stesso” (Corte appello Milano sez. IV,
11/02/2016, n. 499).
Nel caso di specie, la prova testimoniale ha investito circostanze quali la durata contrattuale, la provenienza degli ordini di fornitura e la ricezione della merce da parte dello stesso;
tali elementi, sebbene connessi alla stipulazione del contratto non Pt_1
attengono all'esistenza dello stesso, ma a fatti storici che ben possono essere dimostrati con prova orale.
Mentre, non vi sono ragioni per ritenere inattendibile la deposizione del teste , Tes_1
dipendente dell'azienda e addetto agli ordinativi, ed al settore amministrativo, CP_1
non potendo desumersi la sua non credibilità dal fatto di non aver riconosciuto le fattezze del in aula d'udienza, potendo tale situazione dipendere da molteplici fattori, Pt_1
quali il tempo trascorso, lo stato di tensione durante la deposizione non trattandosi di un familiare, la modifica del suo aspetto fisico, fattori non necessariamente correlati alla
6 sua inattendibilità.
Ciò premesso, con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errore del giudice di primo grado nell'aver ritenuto provato il diritto di credito azionato dall'appellata sulla base della produzione di svariate fatture, e relativi ddt, risalenti agli anni 2011-2017, emesse per un importo complessivo di €173.679,38, a fronte di un credito residuo vantato di €34.194,02.
In particolare, a dire dell'appellante, il giudice di primo grado avrebbe ritenuto sufficienti, come prova, le fatture accompagnate dai relativi DDT sottoscritti da Pt_1
semplicemente valorizzando la mancata contestazione del rapporto contrattuale da parte dell'opponente.
Mentre, l'appellante allega di aver contestato la ricostruzione contabile, sostenendo di aver messo in discussione la durata del rapporto – a suo dire cessato nell'anno 2015 - e di aver chiesto al venditore l'individuazione puntuale delle fatture non pagate, che a differenza di quanto sostenuto sarebbero state tutte onorate.
Il motivo è infondato.
Orbene, si evidenzia che, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura
quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento
ordinario nel quale incombe a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire
gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. In particolare, nel caso di
opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a
chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo: la fattura, pur essendo
titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituire fonte di prova in favore della
parte che la ha emessa, nel presente giudizio a cognizione ordinaria di opposizione a
decreto ingiuntivo”. (Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 02/10/2023, n.13870, conf.
Cass. civ. sez. 2 del 10.10.2011 n. 20802; Cass. civ. sez. 6 dell'11.03.2011 n. 5915; Cass.
civ. del 21.10.2010 n. 21599).
Ciò discende dal principio generale in base al quale “in tema di prova 7 dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del
contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma
non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore
convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento”(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019, Rv. 654047 – 01; in senso conforme anche Cass. n. 826/2015).
Quanto precede deve, naturalmente, essere coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato negli artt. 167 e 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della
relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis:
Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594).
Di conseguenza, seppur le fatture emesse dal creditore siano di per sé idonee esclusivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, ma non a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale, esse provano l'an e il quantum della pretesa creditoria laddove non siano specificatamente contestate.
È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (si veda, ex multis, Cass. 25516/2010).
Nella fattispecie in esame, avendo la creditrice appellata allegato l'inadempimento dell'opponente, incombeva su quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1218 c.c., stando alla ricostruzione interpretativa predetta, dimostrare di avere regolarmente adempiuto.
E' pacifico che tra le parti ci fosse un rapporto contrattuale nel tempo, comprovato dai
DDT prodotti dall'appellata, che risultano sottoscritti per accettazione e ricezione della merce dall'appellante. 8 L'opponente, ha contestato non l'esistenza del rapporto contrattuale ma Pt_1
l'elevato numero di fatture prodotte dal creditore e l'impossibilità a contraddirle.
Ciò consiste nella sostanza in una generica allegazione della inidoneità probatoria delle fatture ai fini della prova del credito, non sufficiente ad assolvere all'onere di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto avrebbe dovuto ricostruire l'intero rapporto contrattuale con un'indicazione chiara dei pagamenti già effettuati, delle merci non ricevute, come dei prezzi non condivisi.
L'appellante, non ha specificamente contestato le circostanze ricavabili dalle fatture,
avendo genericamente affermato di aver già pagato, ma di non poterlo dimostrare a causa della moltitudine di fatture prodotte da parte avversa, evidenziando l'esistenza del rapporto contrattuale sino al 2015, pur essendoci fatture riguardanti l'anno 2017.
Tuttavia, il teste , dipendente dell'azienda agricola, della cui Testimone_2
attendibilità non c'è motivo di dubitare come già detto, ha affermato che il rapporto contrattuale tra e l'azienda agricola ha avuto una durata fino al 2017, Pt_1
confermando che ordinava e ritirava personalmente la merce. Pt_1
Le fatture riferibili all'anno 2017 sono due, la n. 22/2017 e la n. 52/2017, a fronte delle ulteriori 51, indiscriminatamente e genericamente contestate dal , tenuto conto Pt_1
che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e persino nella prova articolata in tale atto del 26.03.20218 e, quindi, nella prima difesa utile, nessun riferimento l'opponente sollevò in ordine alla limitata durata del rapporto contrattuale fino al 2015, e all'inesistenza delle due fatture relative all'anno 2017 pur richiamando il contenuto del procedimento monitorio.
Quindi, tutti gli elementi convergono nel ritenere essere sussistente la prova del credito,
supportata dalle fatture, dai DDT non disconosciuti formalmente nel giudizio di primo grado, e della prova testimoniale escussa in primo grado.
Mentre, irrilevante risulta la richiesta di autorizzazione alla querela di falso attinente ai titoli cambiari depositati in primo grado dall'appellata, già non autorizzata dal giudice 9 di primo grado alla luce delle prove documentali, e della prova testimoniale, decisive per la definizione del giudizio.
Così come, analogalmente, la richiesta di proposizione di querela di falso delle sottoscrizioni apposte sui DDT nel presente grado risulta inammissibile in mancanza di una preliminare specificazione in merito ai documenti effettivamente contestati dall'appellante, in quanto non è stato specificato quale, tra la moltitudine di sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto formerebbero oggetto di querela di falso né, ovviamente, può riguardare tutte le sottoscrizioni apposte dall'appellante ai
DDT prodotti.
Al riguardo, trova applicazione il principio secondo cui, in caso di proposizione in appello della querela di falso, "sebbene, di regola, il giudice debba limitarsi ad
accertare la sussistenza dei presupposti necessari per instaurare il relativo giudizio",
la stessa "può essere dichiarata manifestamente infondata, mediante un'interpretazione
restrittiva dell'art. 355 c.p.c., in virtù del principio della ragionevole durata del
processo" (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 23 novembre 2016, n. 23899, Rv. 642195-01)
ricavabile dalle modalità con cui si è inteso proporre la relativa questione.
Infine, l'appellante ripropone la questione relativa all'eccezione di prescrizione sollevata già in primo grado.
Così come rilevato dal giudice di prima istanza, la stessa sembra potersi sussumere nella previsione di quella presuntiva ex art. 2955 n. 5 c.c., stante la sua formulazione piuttosto generica dell'opponente nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo recante: “Si
eccepisce la prescrizione del presunto credito. Il Sig. non fa alcun commercio Pt_1
degli acquisti di piantine ortofrutticoli come quelli di cui al ricorso opposto”.
La prescrizione presuntiva annuale del diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute (prevista dal n. 5 dell'art. 2955 c.c.) opera solo se il compratore non fa commercio delle merci acquistate, nel senso che egli deve destinarle al consumo o all'uso proprio e non invece al commercio o alla speculazione, presumendosi che in tale
10 tipo di rapporti il pagamento del corrispettivo avvenga immediatamente ed in unica soluzione, senza il rilascio di quietanza.
Com'è noto la prescrizione di cui all'art. 2955 n. 5 c.c. non opera nel caso di cui all'art. 2959 c.c.: “La eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con le difese che
presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa esistenza, perché in
tale caso si ammette implicitamente che l'obbligazione non è stata estinta, in modo
incompatibile con il fondamento dell'istituto, basato sulla presunzione che, una volta
decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato;
quindi, in tale ipotesi l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere disattesa
“(Cassazione civile sez. II, 14/12/2024, n.32552).
Nel caso di specie, nega l'esistenza del credito fatto valere dall'opposta, a Pt_1
differenza di quanto sostiene nell'atto di appello, ossia di averle pagate, poiché
ripetutamente volte afferma negli atti difensivi che la somma ingiunta non è dovuta all'opposta in quanto ci sarebbero forniture a suo dire inesistenti.
In tal modo cade in contraddizione nel sollevare l'eccezione di cui all'art. 2955 c.c.,
tenuto altresì conto che il rapporto di fornitura nel corso degli anni di piantine ammontante ad €173.679,38 determina l'assoluta improbabilità che possa Pt_1
averle utilizzate in proprio e, in quanto titolare di un'azienda agricola, non ne abbia fatto commercio, né è stato provato il contrario.
Poiché l'appello non merita accoglimento non ci sono ragioni per modificare il regime delle spese stabilite dal giudice di primo grado, che ha applicato correttamente il principio della soccombenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (26.000,00-52.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 2889/2021 del Parte_1
11 Tribunale di Foggia emessa in data 07/12/2021, pubblicata in pari data, notificata in data
15/12/2021, afferente il giudizio civile n. 2275/2018 R.G., così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore della convenuta Controparte_4
che liquida nella somma complessiva di Euro 7.000,00, oltre alle spese generali, Cap e l'Iva;
3) Nulla a titolo di spese tra l'appellante e;
Controparte_2
4) Dà atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012.
Così deciso videoconferenza del 11.03.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
OGGETTO:
1) dott. Filippo Labellarte Presidente Vendita di cose mobili
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
SENT.N°_______
ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
R.G. N° 34 /2022 S E N T E N Z A Cron. N°________ nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 2889/2021 del
Tribunale di Foggia emessa in data 07/12/2021, pubblicata in pari data, notificata in data Rep. N° ________
15/12/2021, afferente il giudizio civile n. 2275/2018 R.G., avente ad oggetto: “vendita
di cose mobili“;
tra
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Antonio Maccarrone in forza di procura in calce all'atto di appello;
- appellante -;
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Savino Lacerenza e
Michela Daniela Marseglia, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
– appellata –
e
1 Controparte_2
- appellata contumace-
* * * * * * *
All'udienza collegiale del 09/02/2024 la causa è passata in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190
c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----------------------------------------------------------
per l'appellante: Revocarsi e/o dichiararsi nulla l'ordinanza del 21/01/2019, del
giudice di primo grado, relativa alle richieste istruttorie in primo grado e, in via
principale: dichiararsi inammissibile la prova testimoniale chiesta dalla società
appellata in primo grado e, per l'effetto, dichiararsi nullo, inutilizzabile e di nessun
valore la prova testimoniale acquisita in favore della , con annullamento della CP_1
sentenza appellata e successiva revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo
opposto. in via gradata: ammettersi la prova testimoniale chiesta dall'appellante
[...]
nell'atto di citazione in primo grado, e nella II° Memoria 183 cpc e nelle Parte_1
"Note conclusive" depositate in primo grado;
sempre in via istruttoria si chiede:
autorizzarsi a depositare querela di falso sia per la sottoscrizione Parte_1
degli effetti cambiari che per la sottoscrizione dei ddt, indicati dal giudice di primo
grado, depositati dalla società appellata mai sottoscritti da Parte_1
ordinarsi a di voler indicare quali ddt o fatture non sarebbero state Controparte_3
pagate, per permettere a di poter contraddire sul punto;
conclusioni Parte_1
indicate sub 1; chiede la nomina di CTU per l'esame della contabilità e la verifica dei
registri delle aziende delle parti in causa;
in totale riforma della sentenza appellata,
revocarsi o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 401/2018 del 20/02/2018 (R.G. n.
763/2018), emesso dal Tribunale di Foggia a favore della società appellata e contro
l'attuale appellante, per maturata prescrizione del credito vantato dalla;
nel CP_1
Par merito dichiararsi che, alla data del 2015, i rapporti contrattuali tra la ed il CP_1
2 erano chiusi e le pendenze economiche tra le parti, definite e risolte;
comunque Pt_1
dichiararsi che nessun credito può vantare la nei confronti di CP_1 Parte_1
per l'effetto revocarsi, dichiarare nullo, o annullare il decreto Ingiuntivo n.
[...]
401/2018, emesso dal Tribunale di Foggia, in favore di;
Controparte_3
condannare in ogni caso la società appellata al pagamento delle spese tutte di
procedura e di entrambi i gradi, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
per l'appellata rigettare l'appello proposto Controparte_4
dal signor perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, Parte_1
nonché non provato, confermando integralmente la sentenza di primo grado
n.2889/2021 del Tribunale di Foggia del 9.12.2021 e, per l'effetto, condannare
l'appellante alla refusione delle spese e competenze professionali Parte_1
del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 401/2018 – RG. 763/2018, emesso dal Tribunale di Foggia in data 20/02/2018, , titolare dell'azienda agricola , Controparte_3 CP_1
ingiungeva a , titolare dell'azienda agricola , il pagamento del Parte_1 Pt_1
credito residuo di € 34.194,02 oltre interessi e spese di procedura, a fronte della fornitura di piantine per un importo complessivo di € 173.679,38, come risultante dalle fatture dall'anno 2011 all'anno 2017.
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo deducendo preliminarmente la prescrizione del credito vantato da CP_3
, negando di fare commercio delle piantine, e, nel merito, eccepiva di avervi
[...]
adempiuto.
Si costituiva , titolare dell' , chiedendo il Controparte_3 Controparte_2
rigetto dell'avversa opposizione.
Spiegava intervento ex art. 111 c.p.c. la società Controparte_4
la quale aveva acquistato la ditta . Controparte_2
3 Il giudice del Tribunale di Foggia all'esito dell'istruttoria, con la sentenza impugnata rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 401/2018, condannando la parte opponente alla refusione delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato in data 07/01/2022, ha proposto Parte_1
appello convenendo in giudizio sia il che Controparte_5
l per la riforma integrale della sentenza emessa dal Controparte_2
Tribunale di Foggia n. 2889/2021, lamentando, con due motivi di gravame,
l'illegittimità dell'ordinanza di ammissione delle prove di primo grado, in violazione degli artt. 115-116 c.p.c., 2721-2722 c.c. e 24 Cost., e l'errata valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado.
Si è costituito in giudizio in data 02/05/2022 la società Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
L è rimasta contumace. Controparte_2
All'udienza del 09.02.2024 la causa è stata riservata per la decisione con i termini ex
art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente, va esaminata la questione del difetto di legittimazione passiva in capo all' eccepita dall'odierna appellata. Controparte_2
Nel premettere che sotto il profilo processuale il fenomeno della cessione d'azienda comporta un'ipotesi di successione a titolo particolare del diritto controverso disciplinata dall'art. 111 c.p.c., con conservazione in capo al cedente, quale sostituto processuale del cessionario, della legittimazione processuale (sul punto, la giurisprudenza di legittimità statuisce che “il
conferimento di un'azienda individuale in una società di capitali integra una cessione d'azienda e, ove avvenga nel corso del
giudizio, configura un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c., sicché il conferente
conserva la legittimazione processuale, quale sostituto del cessionario, anche per il ricevimento della notificazione degli atti
processuali, poiché il processo prosegue tra le parti originarie, senza che l'intervento del successore determini, in mancanza
dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti e del relativo provvedimento giudiziale, l'estromissione del dante causa”
(Cassazione civile sez. trib., 21/08/2023, n. 24901), l'appellante ha correttamente notificato
4 l'impugnazione alla parte originaria che aveva conferito la propria azienda individuale in una società di capitali, poiché secondo la giurisprudenza, nel giudizio in cui intervenga il successore a titolo particolare, sussiste un litisconsorzio necessario tra il cedente ed il cessionario del diritto controverso nel successivo giudizio di appello.
Per ragioni di ordine logico, va esaminato preliminarmente la doglianza dell'appellante circa la nullità dell'ordinanza istruttoria di primo grado, con la quale il giudice avrebbe ammesso la prova testimoniale richiesta dall'azienda in CP_1
violazione dell'art. 2721 c.c., nonché l'inattendibilità del teste per aver Tes_1
affermato di conoscere personalmente , pur non avendolo riconosciuto nell'aula Pt_1
di udienza.
Nel giudizio di primo grado, l'opponente per quanto i limiti di ammissibilità della prova testimoniale fece un generico riferimento alla inammissibilità alla prova senza investire il giudice dei limiti sanciti di cui all'art. 2721 c.c..
Ciò vuol dire, che una volta ammessa la prova, quand'anche fosse stata ammessa oltre i limiti sanciti dall'art. 2721 c.c., essa deve ritenersi acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione, come in questo caso, o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, oramai sanata,
possa essere eccepita per la prima volta in appello o nel giudizio di legittimità.
Le norme che, come è noto, fissano dei limiti all'ammissibilità della prova testimoniale che, non attenendo all'ordine pubblico ma alla tutela di interessi privati, non possono essere rilevati d'ufficio, ma solo eccepiti dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio, con la precisazione che qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è poi onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., per evitare che i suoi effetti si consolidino (sul punto, tra le ultime, Cass. n. 18971/2022; Cass. n. 23431/2021; Cass.
n. 12639/2020; Cass. n. 3956/2018; tale principio, per la verità, è stato espresso anche
5 con riguardo ai contratti che richiedono la forma scritta ad probationem da Cass., Sez.
Un., n. 16723/2020, per cui troverebbe applicazione anche laddove si ritenesse
estensibile al caso in esame il principio di simmetria delle forme).
L'opponente anche successivamente all'espletamento della prova, non ha eccepito la sua nullità; deve, pertanto, ritenersi che la prova testimoniale sia stata ritualmente acquisita.
In ogni caso, i limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti dall'art. 2721 c.c.
e segg. non operano per i semplici fatti storici, seppur connessi con la stipula del negozio;
essi, invece, operano allorquando il contratto sia dedotto come fonte di reciproche obbligazioni tra le parti.
L'art. 2721 c.c. è disposizione discrezionalmente derogabile dal giudice perché posta nell'interesse delle parti, e non corrispondente ad un principio di ordine pubblico;
in secondo luogo, secondo univoco orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità “ai sensi dell'art. 2721 c.c., i limiti di ammissibilità della prova testimoniale
non sono riferibili ai meri fatti storici, sia pur connessi con la stipulazione di un
contratto, bensì alla esistenza del contratto stesso” (Corte appello Milano sez. IV,
11/02/2016, n. 499).
Nel caso di specie, la prova testimoniale ha investito circostanze quali la durata contrattuale, la provenienza degli ordini di fornitura e la ricezione della merce da parte dello stesso;
tali elementi, sebbene connessi alla stipulazione del contratto non Pt_1
attengono all'esistenza dello stesso, ma a fatti storici che ben possono essere dimostrati con prova orale.
Mentre, non vi sono ragioni per ritenere inattendibile la deposizione del teste , Tes_1
dipendente dell'azienda e addetto agli ordinativi, ed al settore amministrativo, CP_1
non potendo desumersi la sua non credibilità dal fatto di non aver riconosciuto le fattezze del in aula d'udienza, potendo tale situazione dipendere da molteplici fattori, Pt_1
quali il tempo trascorso, lo stato di tensione durante la deposizione non trattandosi di un familiare, la modifica del suo aspetto fisico, fattori non necessariamente correlati alla
6 sua inattendibilità.
Ciò premesso, con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errore del giudice di primo grado nell'aver ritenuto provato il diritto di credito azionato dall'appellata sulla base della produzione di svariate fatture, e relativi ddt, risalenti agli anni 2011-2017, emesse per un importo complessivo di €173.679,38, a fronte di un credito residuo vantato di €34.194,02.
In particolare, a dire dell'appellante, il giudice di primo grado avrebbe ritenuto sufficienti, come prova, le fatture accompagnate dai relativi DDT sottoscritti da Pt_1
semplicemente valorizzando la mancata contestazione del rapporto contrattuale da parte dell'opponente.
Mentre, l'appellante allega di aver contestato la ricostruzione contabile, sostenendo di aver messo in discussione la durata del rapporto – a suo dire cessato nell'anno 2015 - e di aver chiesto al venditore l'individuazione puntuale delle fatture non pagate, che a differenza di quanto sostenuto sarebbero state tutte onorate.
Il motivo è infondato.
Orbene, si evidenzia che, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura
quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento
ordinario nel quale incombe a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire
gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. In particolare, nel caso di
opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a
chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo: la fattura, pur essendo
titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituire fonte di prova in favore della
parte che la ha emessa, nel presente giudizio a cognizione ordinaria di opposizione a
decreto ingiuntivo”. (Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 02/10/2023, n.13870, conf.
Cass. civ. sez. 2 del 10.10.2011 n. 20802; Cass. civ. sez. 6 dell'11.03.2011 n. 5915; Cass.
civ. del 21.10.2010 n. 21599).
Ciò discende dal principio generale in base al quale “in tema di prova 7 dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del
contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma
non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore
convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento”(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019, Rv. 654047 – 01; in senso conforme anche Cass. n. 826/2015).
Quanto precede deve, naturalmente, essere coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato negli artt. 167 e 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della
relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis:
Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594).
Di conseguenza, seppur le fatture emesse dal creditore siano di per sé idonee esclusivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, ma non a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale, esse provano l'an e il quantum della pretesa creditoria laddove non siano specificatamente contestate.
È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (si veda, ex multis, Cass. 25516/2010).
Nella fattispecie in esame, avendo la creditrice appellata allegato l'inadempimento dell'opponente, incombeva su quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1218 c.c., stando alla ricostruzione interpretativa predetta, dimostrare di avere regolarmente adempiuto.
E' pacifico che tra le parti ci fosse un rapporto contrattuale nel tempo, comprovato dai
DDT prodotti dall'appellata, che risultano sottoscritti per accettazione e ricezione della merce dall'appellante. 8 L'opponente, ha contestato non l'esistenza del rapporto contrattuale ma Pt_1
l'elevato numero di fatture prodotte dal creditore e l'impossibilità a contraddirle.
Ciò consiste nella sostanza in una generica allegazione della inidoneità probatoria delle fatture ai fini della prova del credito, non sufficiente ad assolvere all'onere di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto avrebbe dovuto ricostruire l'intero rapporto contrattuale con un'indicazione chiara dei pagamenti già effettuati, delle merci non ricevute, come dei prezzi non condivisi.
L'appellante, non ha specificamente contestato le circostanze ricavabili dalle fatture,
avendo genericamente affermato di aver già pagato, ma di non poterlo dimostrare a causa della moltitudine di fatture prodotte da parte avversa, evidenziando l'esistenza del rapporto contrattuale sino al 2015, pur essendoci fatture riguardanti l'anno 2017.
Tuttavia, il teste , dipendente dell'azienda agricola, della cui Testimone_2
attendibilità non c'è motivo di dubitare come già detto, ha affermato che il rapporto contrattuale tra e l'azienda agricola ha avuto una durata fino al 2017, Pt_1
confermando che ordinava e ritirava personalmente la merce. Pt_1
Le fatture riferibili all'anno 2017 sono due, la n. 22/2017 e la n. 52/2017, a fronte delle ulteriori 51, indiscriminatamente e genericamente contestate dal , tenuto conto Pt_1
che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e persino nella prova articolata in tale atto del 26.03.20218 e, quindi, nella prima difesa utile, nessun riferimento l'opponente sollevò in ordine alla limitata durata del rapporto contrattuale fino al 2015, e all'inesistenza delle due fatture relative all'anno 2017 pur richiamando il contenuto del procedimento monitorio.
Quindi, tutti gli elementi convergono nel ritenere essere sussistente la prova del credito,
supportata dalle fatture, dai DDT non disconosciuti formalmente nel giudizio di primo grado, e della prova testimoniale escussa in primo grado.
Mentre, irrilevante risulta la richiesta di autorizzazione alla querela di falso attinente ai titoli cambiari depositati in primo grado dall'appellata, già non autorizzata dal giudice 9 di primo grado alla luce delle prove documentali, e della prova testimoniale, decisive per la definizione del giudizio.
Così come, analogalmente, la richiesta di proposizione di querela di falso delle sottoscrizioni apposte sui DDT nel presente grado risulta inammissibile in mancanza di una preliminare specificazione in merito ai documenti effettivamente contestati dall'appellante, in quanto non è stato specificato quale, tra la moltitudine di sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto formerebbero oggetto di querela di falso né, ovviamente, può riguardare tutte le sottoscrizioni apposte dall'appellante ai
DDT prodotti.
Al riguardo, trova applicazione il principio secondo cui, in caso di proposizione in appello della querela di falso, "sebbene, di regola, il giudice debba limitarsi ad
accertare la sussistenza dei presupposti necessari per instaurare il relativo giudizio",
la stessa "può essere dichiarata manifestamente infondata, mediante un'interpretazione
restrittiva dell'art. 355 c.p.c., in virtù del principio della ragionevole durata del
processo" (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 23 novembre 2016, n. 23899, Rv. 642195-01)
ricavabile dalle modalità con cui si è inteso proporre la relativa questione.
Infine, l'appellante ripropone la questione relativa all'eccezione di prescrizione sollevata già in primo grado.
Così come rilevato dal giudice di prima istanza, la stessa sembra potersi sussumere nella previsione di quella presuntiva ex art. 2955 n. 5 c.c., stante la sua formulazione piuttosto generica dell'opponente nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo recante: “Si
eccepisce la prescrizione del presunto credito. Il Sig. non fa alcun commercio Pt_1
degli acquisti di piantine ortofrutticoli come quelli di cui al ricorso opposto”.
La prescrizione presuntiva annuale del diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute (prevista dal n. 5 dell'art. 2955 c.c.) opera solo se il compratore non fa commercio delle merci acquistate, nel senso che egli deve destinarle al consumo o all'uso proprio e non invece al commercio o alla speculazione, presumendosi che in tale
10 tipo di rapporti il pagamento del corrispettivo avvenga immediatamente ed in unica soluzione, senza il rilascio di quietanza.
Com'è noto la prescrizione di cui all'art. 2955 n. 5 c.c. non opera nel caso di cui all'art. 2959 c.c.: “La eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con le difese che
presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa esistenza, perché in
tale caso si ammette implicitamente che l'obbligazione non è stata estinta, in modo
incompatibile con il fondamento dell'istituto, basato sulla presunzione che, una volta
decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato;
quindi, in tale ipotesi l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere disattesa
“(Cassazione civile sez. II, 14/12/2024, n.32552).
Nel caso di specie, nega l'esistenza del credito fatto valere dall'opposta, a Pt_1
differenza di quanto sostiene nell'atto di appello, ossia di averle pagate, poiché
ripetutamente volte afferma negli atti difensivi che la somma ingiunta non è dovuta all'opposta in quanto ci sarebbero forniture a suo dire inesistenti.
In tal modo cade in contraddizione nel sollevare l'eccezione di cui all'art. 2955 c.c.,
tenuto altresì conto che il rapporto di fornitura nel corso degli anni di piantine ammontante ad €173.679,38 determina l'assoluta improbabilità che possa Pt_1
averle utilizzate in proprio e, in quanto titolare di un'azienda agricola, non ne abbia fatto commercio, né è stato provato il contrario.
Poiché l'appello non merita accoglimento non ci sono ragioni per modificare il regime delle spese stabilite dal giudice di primo grado, che ha applicato correttamente il principio della soccombenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (26.000,00-52.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 2889/2021 del Parte_1
11 Tribunale di Foggia emessa in data 07/12/2021, pubblicata in pari data, notificata in data
15/12/2021, afferente il giudizio civile n. 2275/2018 R.G., così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore della convenuta Controparte_4
che liquida nella somma complessiva di Euro 7.000,00, oltre alle spese generali, Cap e l'Iva;
3) Nulla a titolo di spese tra l'appellante e;
Controparte_2
4) Dà atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012.
Così deciso videoconferenza del 11.03.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte
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