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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G.12528/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Pietro Colarieti
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Pietro Colarieti
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.11.25, depositate in data 3.11.25
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio divorzile alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative Firmato Da: Pietro Colarieti Emesso Da: InfoCert Qualified
Electronic Signature CA 3 Serial#: 1a65c4d 2 all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2) Il figlio risiederà in via prevalente presso la madre, mentre l'altro genitore potrà vederlo e tenerlo con se quando vorrà previo accordo con il col locatario, nonché durante le vacanze estive per n. giorni consecutivi / anche non consecutivi / da suddividersi in n. periodi /, che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno, per metà delle festività scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o Capodanno, e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta / per una settimana nel corso del periodo invernale ed anni alterni con le vacanze scolastiche pasquali, per il compleanno della prole ad anni alterni;
3) il figlio minore è affidato in via esclusiva alla madre cui è rimessa in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale anche sulle decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della prole;
il genitore non affidatario potrà vederlo e tenerlo con se quando vorrà; 4) la casa coniugale sita in Roma, via Giuseppe Rosati,
57, è assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto e l'altro coniuge se ne è già allontanato asportando i propri beni ed effetti personali;
5) il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile di euro 270,00 per il mantenimento del figlio minore a decorrere dal mese di luglio Per_1
2017 al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
6) le spese straordinarie per la prole di natura medico-sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa purché previamente concordate ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno;
7) a definitivo regolamento economico il sig. Parte_2
si impegna a cedere alla moglie, sig.ra il proprio 50% della casa coniugale,
[...] Parte_1 sita in Roma, Via Giuseppe Rosati, 57, piano 1, int. 6, distinto al NCEU del Comune di Roma alla partita 2203960, foglio 638, particella 522, sub 6, confinante con vano scala, appartamento int. 5, giardino, appartamento int. 7, salvo altri. Il sig. si impegna a cedere la propria quota Pt_2 dell'immobile sito in Roma, via Giuseppe Rosati, 57, entro sei mesi dalla data di omologa;
8) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori. 9) il sig. , si impegna Parte_2
a vendere, entro sei mesi dalla data della omologa, alla sig.ra la sua quota di Parte_1 proprietà, pari al 50%, della ex casa familiare sita in Roma alla via Giuseppe Rosati n. 57, piano 1, int. 6, distinto nel N.C.E.U. del Comune di Roma alla Partita 2203960, Foglio 638, Particella 522,
Sub 6, confinante con vano scala, appartamento interno 5, giardino appartamento interno 7, salvo altri, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi in parti uguali, dietro corrispettivo della somma di €uro 80.000,00 (ottantamila,00) che utilizzerà per l'acquisto di un immobile da adibire a propria abitazione principale, intestando al figlio la nuda proprietà, riservandosi CP_1
l'usufrutto al sig. Le condizioni sono state considerate parte essenziale Parte_2 dell'accordo per la risoluzione della crisi familiare, irrinunciabili;
10) la sig.ra si Parte_1 impegna ad acquistare, entro sei mesi dalla data della omologa, dal sig. , la Parte_2 quota di proprietà, pari al 50%, della ex casa familiare sita in Roma alla via Giuseppe Rosati n. 57, piano 1, int. 6, pagando il prezzo di €uro 80.000,00 (ottantamila,00); 11) le spese per il rogito notarile e tutte le altre spese strettamente necessarie, preordinate alla compravendita di cui sopra, saranno equamente divise al 50% tra i due coniugi. che il Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo, dando altresì atto delle ulteriori clausole pattuite di carattere negoziale ovvero non di competenza del Tribunale che pur se aliene al contenuto necessario della pronuncia divorzile sono state dai coniugi ritenute funzionali alla risoluzione della controversia;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 24.8.1997 in
Belmonte Calabro, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Belmonte Calabro, atto n.3 parte 2 serie A, anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 25.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G.12528/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Pietro Colarieti
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Pietro Colarieti
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.11.25, depositate in data 3.11.25
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio divorzile alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative Firmato Da: Pietro Colarieti Emesso Da: InfoCert Qualified
Electronic Signature CA 3 Serial#: 1a65c4d 2 all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2) Il figlio risiederà in via prevalente presso la madre, mentre l'altro genitore potrà vederlo e tenerlo con se quando vorrà previo accordo con il col locatario, nonché durante le vacanze estive per n. giorni consecutivi / anche non consecutivi / da suddividersi in n. periodi /, che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno, per metà delle festività scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o Capodanno, e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta / per una settimana nel corso del periodo invernale ed anni alterni con le vacanze scolastiche pasquali, per il compleanno della prole ad anni alterni;
3) il figlio minore è affidato in via esclusiva alla madre cui è rimessa in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale anche sulle decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della prole;
il genitore non affidatario potrà vederlo e tenerlo con se quando vorrà; 4) la casa coniugale sita in Roma, via Giuseppe Rosati,
57, è assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto e l'altro coniuge se ne è già allontanato asportando i propri beni ed effetti personali;
5) il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile di euro 270,00 per il mantenimento del figlio minore a decorrere dal mese di luglio Per_1
2017 al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
6) le spese straordinarie per la prole di natura medico-sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa purché previamente concordate ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno;
7) a definitivo regolamento economico il sig. Parte_2
si impegna a cedere alla moglie, sig.ra il proprio 50% della casa coniugale,
[...] Parte_1 sita in Roma, Via Giuseppe Rosati, 57, piano 1, int. 6, distinto al NCEU del Comune di Roma alla partita 2203960, foglio 638, particella 522, sub 6, confinante con vano scala, appartamento int. 5, giardino, appartamento int. 7, salvo altri. Il sig. si impegna a cedere la propria quota Pt_2 dell'immobile sito in Roma, via Giuseppe Rosati, 57, entro sei mesi dalla data di omologa;
8) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori. 9) il sig. , si impegna Parte_2
a vendere, entro sei mesi dalla data della omologa, alla sig.ra la sua quota di Parte_1 proprietà, pari al 50%, della ex casa familiare sita in Roma alla via Giuseppe Rosati n. 57, piano 1, int. 6, distinto nel N.C.E.U. del Comune di Roma alla Partita 2203960, Foglio 638, Particella 522,
Sub 6, confinante con vano scala, appartamento interno 5, giardino appartamento interno 7, salvo altri, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi in parti uguali, dietro corrispettivo della somma di €uro 80.000,00 (ottantamila,00) che utilizzerà per l'acquisto di un immobile da adibire a propria abitazione principale, intestando al figlio la nuda proprietà, riservandosi CP_1
l'usufrutto al sig. Le condizioni sono state considerate parte essenziale Parte_2 dell'accordo per la risoluzione della crisi familiare, irrinunciabili;
10) la sig.ra si Parte_1 impegna ad acquistare, entro sei mesi dalla data della omologa, dal sig. , la Parte_2 quota di proprietà, pari al 50%, della ex casa familiare sita in Roma alla via Giuseppe Rosati n. 57, piano 1, int. 6, pagando il prezzo di €uro 80.000,00 (ottantamila,00); 11) le spese per il rogito notarile e tutte le altre spese strettamente necessarie, preordinate alla compravendita di cui sopra, saranno equamente divise al 50% tra i due coniugi. che il Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo, dando altresì atto delle ulteriori clausole pattuite di carattere negoziale ovvero non di competenza del Tribunale che pur se aliene al contenuto necessario della pronuncia divorzile sono state dai coniugi ritenute funzionali alla risoluzione della controversia;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 24.8.1997 in
Belmonte Calabro, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Belmonte Calabro, atto n.3 parte 2 serie A, anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 25.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi