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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/11/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3029/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice rel. est.
dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 13.11.2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. PE SARA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. POLETTI LAURA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
1 convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni:
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 13.11.2025; Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 13.11.2025; CP_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si rivolgeva all'intestato Tribunale formulando domanda di modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio. Si costituiva in giudizio . CP_1
All'udienza di comparizione del 13.11.2025, dichiarava: “io vivo a Costa Volpino Parte_1 in una casa in locazione, con canone mensile di euro 520,00, oltre alle spese condominiali di euro
800,00 all'anno.
Abito da solo.
Io lavoro come operaio con contratto a tempo determinato, con scadenza in data 30 aprile 2026.
Preciso che a differenza di quanto scritto in atti, ho avuto il rinnovo il 31.10.2025, mi riservo di depositare la proroga del fascicolo telematico.
Io guadagno 1.900,00 lordi, e cioè 1.500,00 netti per 13 mensilità.
Io vedo i ragazzi tutti i sabati verso sera, prima di cena, sino alla domenica alle ore 20.30, dopo cena.
Nei giorni infrasettimanali, li vedo ogni tanto, circa una o due volte al mese, per cena, se capita l'occasione.
Cessato il pignoramento presso terzi, ho pagato 400 euro per il mantenimento per la mensilità di ottobre, però il pagamento l'ho fatto a inizio novembre.
Non ho mai pagato le spese straordinarie perchè non mi sono mai state esposte;
quanto alle spese scolastiche, non avendo più le risorse economiche sufficienti, non ho dato il consenso alla prosecuzione delle scuole private, per cui non ho pagato”; dichiarava: “io abito CP_1 in una casa in locazione con i ragazzi e pago 500,00 euro al mese di canone, oltre alle spese condominiali di euro 200,00 all'anno.
2 Io sono disoccupata, ma ho avuto un colloquio lunedì per una ditta e ho iniziato martedì; è un contratto di due settimane per una sostituzione, per due settimane dovrei prendere 600,00 euro in totale. Non si sa se il rapporto proseguirà. Mi riservo di depositare il contratto nel fascicolo telematico.
Ho comunicato all'Inps di questo lavoro per cui penso l'erogazione della Naspi verrà sospesa” (v. verbale udienza 13.11.2025).
Dopo ampia discussione, le parti raggiungevano l'accordo riportato in dispositivo. Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione. Il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio
Le parti hanno divorziato consensualmente a seguito di accordo di negoziazione assistita del
28.03.2017, autorizzato dal Pubblico Ministero in data 30.03.2017. Dalla loro unione, sono nati i figli in data 1.02.2011 e in data 30.10.2012. Per_1 Per_2
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti per la modifica delle condizioni di divorzio, riportati in dispositivo, siano fondati su fatti sopravvenuti e che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013. Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- Obbligo del padre di versare alla madre un assegno di mantenimento per i due figli di euro 500,00 al mese (euro 250,00 al mese per ciascun figlio), con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat (prima rivalutazione giugno 2026), da versare entro il giorno 26 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta:
3 -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di
4 manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- Obbligo del padre di versare alla madre l'importo complessivo di euro 17.000,00, a titolo di mantenimento pregresso (sino alla mensilità di ottobre 2025 compresa), concordato a saldo e stralcio, in rate mensili di euro 100,00 ciascuna;
le rate saranno pagate entro il giorno 26 di ogni mese, insieme all'assegno di mantenimento per la prole.
- Le parti stabiliscono concordemente che, in caso di inadempimento dell'obbligo di versare tre rate anche non consecutive, la madre avrà titolo per azionare l'intero credito sino ad oggi maturato per il mantenimento pregresso.
- Le parti stabiliscono che, per il mantenimento pregresso, la presente transazione non ha carattere novativo.
- Il padre rinuncia a percepire la propria quota di Assegno Unico Universale, che pertanto spetta per intero alla madre.
- Spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice rel. est.
dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 13.11.2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. PE SARA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. POLETTI LAURA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
1 convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni:
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 13.11.2025; Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 13.11.2025; CP_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si rivolgeva all'intestato Tribunale formulando domanda di modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio. Si costituiva in giudizio . CP_1
All'udienza di comparizione del 13.11.2025, dichiarava: “io vivo a Costa Volpino Parte_1 in una casa in locazione, con canone mensile di euro 520,00, oltre alle spese condominiali di euro
800,00 all'anno.
Abito da solo.
Io lavoro come operaio con contratto a tempo determinato, con scadenza in data 30 aprile 2026.
Preciso che a differenza di quanto scritto in atti, ho avuto il rinnovo il 31.10.2025, mi riservo di depositare la proroga del fascicolo telematico.
Io guadagno 1.900,00 lordi, e cioè 1.500,00 netti per 13 mensilità.
Io vedo i ragazzi tutti i sabati verso sera, prima di cena, sino alla domenica alle ore 20.30, dopo cena.
Nei giorni infrasettimanali, li vedo ogni tanto, circa una o due volte al mese, per cena, se capita l'occasione.
Cessato il pignoramento presso terzi, ho pagato 400 euro per il mantenimento per la mensilità di ottobre, però il pagamento l'ho fatto a inizio novembre.
Non ho mai pagato le spese straordinarie perchè non mi sono mai state esposte;
quanto alle spese scolastiche, non avendo più le risorse economiche sufficienti, non ho dato il consenso alla prosecuzione delle scuole private, per cui non ho pagato”; dichiarava: “io abito CP_1 in una casa in locazione con i ragazzi e pago 500,00 euro al mese di canone, oltre alle spese condominiali di euro 200,00 all'anno.
2 Io sono disoccupata, ma ho avuto un colloquio lunedì per una ditta e ho iniziato martedì; è un contratto di due settimane per una sostituzione, per due settimane dovrei prendere 600,00 euro in totale. Non si sa se il rapporto proseguirà. Mi riservo di depositare il contratto nel fascicolo telematico.
Ho comunicato all'Inps di questo lavoro per cui penso l'erogazione della Naspi verrà sospesa” (v. verbale udienza 13.11.2025).
Dopo ampia discussione, le parti raggiungevano l'accordo riportato in dispositivo. Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione. Il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio
Le parti hanno divorziato consensualmente a seguito di accordo di negoziazione assistita del
28.03.2017, autorizzato dal Pubblico Ministero in data 30.03.2017. Dalla loro unione, sono nati i figli in data 1.02.2011 e in data 30.10.2012. Per_1 Per_2
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti per la modifica delle condizioni di divorzio, riportati in dispositivo, siano fondati su fatti sopravvenuti e che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013. Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- Obbligo del padre di versare alla madre un assegno di mantenimento per i due figli di euro 500,00 al mese (euro 250,00 al mese per ciascun figlio), con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat (prima rivalutazione giugno 2026), da versare entro il giorno 26 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta:
3 -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di
4 manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- Obbligo del padre di versare alla madre l'importo complessivo di euro 17.000,00, a titolo di mantenimento pregresso (sino alla mensilità di ottobre 2025 compresa), concordato a saldo e stralcio, in rate mensili di euro 100,00 ciascuna;
le rate saranno pagate entro il giorno 26 di ogni mese, insieme all'assegno di mantenimento per la prole.
- Le parti stabiliscono concordemente che, in caso di inadempimento dell'obbligo di versare tre rate anche non consecutive, la madre avrà titolo per azionare l'intero credito sino ad oggi maturato per il mantenimento pregresso.
- Le parti stabiliscono che, per il mantenimento pregresso, la presente transazione non ha carattere novativo.
- Il padre rinuncia a percepire la propria quota di Assegno Unico Universale, che pertanto spetta per intero alla madre.
- Spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
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