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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 723/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4122/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. NOTIFICA n. 20251013800118312 CONTRIBUTO CONS 2021 - AVV. PAGAMENTO n. 20251013800115234 CONT CONSORTILE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato al Consorzio di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno ed alla Gefil spa in data 13/10/2025 e pervenuto in Corte il 14/10/2025, Ricorrente_1, a mezzo difensore, proponeva impugnazione avverso i due distinti avvisi di notifica n. 20251013800118312 e n. 20251013800115234, emessi dal
Consorzio di Bonifica Volturno e notificatole il 23/07/2025, inerenti rispettivamente al contributo consortile anno 2021 di importo pari a € 159,76 ed anno 2022 di importo pari a € 144,74.
Contestava la pretesa, assumendo sostanzialmente che, quanto alla quota c. d. di esercizio o variabile, si sarebbe dovuto tener conto del quantitativo di acqua, di cui aveva usufruito. Con tale quota esercizio si ripartisce l'onere, che varia in funzione dell'effettivo utilizzo irriguo, il quale non è legato al beneficio potenziale determinato dall'esistenza dell'impianto irriguo, bensì alla volontà dell'imprenditore e alla disponibilità effettiva della risorsa idrica: il pagamento dei beni soggetti alla misurazione (nella specie,
l'acqua) non può essere richiesto per consumi mai accertati.
Con riguardo alla sua situazione, deduceva che sui suoi terreni non esisteva alcun contatore o strumento che potesse consentire di misurare l'effettivo consumo dell'acqua; inoltre, come da allegata documentazione fotografica, i suoi terreni, siti nel Comune di Giugliano in Campania, negli anni in questione ovverossia 2021 e 2022 erano rimasti incolti e privi di qualsiasi impianto e rete irrigua per la gestione dell'acqua destinata all'irrigazione; le bocchette, dalle quali si sarebbe dovuto attingere l'acqua, risultavano manomesse, arrugginite e non funzionanti. pertanto, illegittima doveva ritenersi la richiesta di pagamento della quota esercizio. Si rifaceva anche alla Cassazione, secondo la quale “sono da considerarsi illegittimi i calcoli presuntivi o a “forfait” relativi a servizi di somministrazione.
A suo avviso, la c.d. “quota consumo”, in assenza di un contatore che consenta di determinare l'effettivo consumo idrico, non può venirsi a determinare in modo presuntivo.
Nel segnalare che per potere assoggettare a contribuzione i beni è, invece, necessario che gli stessi, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica.
Né può essere preteso il pagamento del canone sulla base di una presunta vantaggiosità oggettiva, in quanto una siffatta interpretazione andrebbe a minare i principi costituzionali del diritto di difesa soggettivo del singolo contribuente.
Concludeva per l'annullamento degli atti impugnati e spese con distrazione.
In data 12/11/2025 si costituiva la Gefil, instando per l'inammissibilità del ricorso per la mancata prova della notifica degli atti impugnati ai fini del termine di gg. 60 di cui all'art. 21 D.L.vo n. 546/92; quanto al merito, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
In data 18/12/2025 si costituiva il Consorzio, instando per il rigetto del ricorso. Premettendo che Il presupposto dell'imposizione è il beneficio fondiario, nella specie di disponibilità irrigua, come indicato nella parte motiva degli atti impugnati, individuato «nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue» e che si è al cospetto di un tributo e non di un corrispettivo, contestava tutto quanto addotto da parte ricorrente in merito alle modalità di calcolo della quota di esercizio riportandosi alla quasi unanime giurisprudenza della S.C. che per fattispecie, come nella specie, riferite specificamente a fondi inclusi nel piano di classifica per il riparto della contribuenza del Consorzio generale di bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (ex plurimis sentenza n. 24733 del 17 agosto 2023), si era pronunziata nel senso secondo cui: «Ove i fondi siano inclusi in un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto del contributo irriguo a carico degli immobili inclusi nel comprensorio di bonifica,
e i contributi dovuti siano comprensivi di una quota fissa e di una quota variabile, [...] con riferimento alla quota variabile o di esercizio, invece, è onere del contribuente dimostrare di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta e ciò anche nelle ipotesi di aree sprovviste di contatore)».
Il contributo corrispondente al beneficio di disponibilità irrigua è dovuto dalle proprietà consorziate ricadenti in distretti irrigui, che quindi beneficiano della dotazione irrigua resa disponibile dal Consorzio per le colture agrarie. La condizione per l'assoggettamento al contributo è che il fondo ricada in un distretto irriguo, ovvero in una delle aree dotate delle infrastrutture irrigue che consentono al Consorzio di distribuire l'acqua richiesta in funzione delle esigenze delle colture.
Deduceva che i fondi di proprietà della ricorrente erano lambiti da condotte irrigue e serviti da diverse bocchette di prelievo. Di conseguenza, il consorziato usufruiva del servizio e riceveva pieno vantaggio dalle opere di irrigazione.
Aggiungeva che la determinazione del dovuto, in pacifica assenza di contatori,
non è effetto di un calcolo "a forfait" o arbitrario, ma di applicazione di criteri presuntivi legittimi, basati sulla coltura ordinaria del territorio e sulla relativa idro-esigenza, come previsto dal proprio regolamento e, come specificato negli avvisi di pagamento, avvalendosi di "tecniche satellitari con le modalità approvate dalla Regione Campania con DGR n. 766 del 28.12.2016". Si tratta di un metodo oggettivo e non di una stima arbitraria.
Inoltre, come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 22176 del 24 luglio 2023, anch'essa relativa ad esso Consorzio del Volturno, il contribuente ha uno strumento specifico per contestare la presunzione applicata dall'ente: la "Dichiarazione Irrigua", nel senso che tutti gli utenti consorziati devono compilare e trasmettere al Consorzio la Dichiarazione irrigua entro il 31 marzo di ogni anno", comunicando se intendono coltivare o meno.
Il Consorzio concludeva per il rigetto del ricorso e spese.
All'odierna pubblica udienza, presenti parte ricorrente ed il Consorzio, questo Presidente, nelle funzioni monocratiche, decideva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premettendo che in parte narrativa sono stati compiutamente esposti i termini della vicenda, da intendersi quivi richiamati, e rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità proposta dalla Gefil, avendo lo stesso Consorzio dimostrato che gli atti impugnati erano stati notificati il 23/7/2025 sicchè, tenuto conto della sospensione feriale, era tempestivo il ricorso notificato con pec del 13/10/2025, il ricorso si reputa infondato.
Giova osservare che si tratta del contributo di irrigazione di terreni, pacificamente siti nel comprensorio di competenza del Consorzio convenuto, rispetto al quale per la quota fissa in particolare, vale la pena di rammentare le norme generali di sistema portate nell'art. 860 c.c. e nell'art. 10 R.D. 251/1933 che riguardano la contribuzione. L'uno e l'altro sanciscono l'obbligo dei proprietari dei beni situati entro il
Comprensorio di competenza di tali Enti, qualunque ne sia la destinazione, di concorrere alle necessarie spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere, in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. Come chiarito dal Consorzio, il beneficio è una grandezza d'estimo e, nonostante la sua assonanza con il vantaggio ritratto dal fondo, rappresenta il reddito del proprietario del capitale fondiario.
Il contributo che vi si connette è tanto nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dell'Erario, purché gli immobili ubicati nel Comprensorio “traggano beneficio dalla bonifica” (e ad essa sono tenuti anche lo Stato e gli Enti locali per i beni di loro pertinenza), tanto nella spesa necessaria alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere, ugualmente in ragione del beneficio che i beni traggono dalla bonifica.
Quanto all'onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa tributaria in oggetto, orientamento incontroverso della Suprema Corte è quello per il quale qualora “la riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente, che disconosca il debito, contestare specificatamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio in difetto di specifica contestazione, ferma restando la possibilità, da parte del giudice tributario, di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 D.Lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessario una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo”.
Intervenendo ancora sull'argomento, la Suprema Corte ha precisato che “I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo” (Cassazione civile, sez. I, 20.11.2015, n. 23815).
A fronte delle mere contestazioni di inefficienza delle bocchette contenute nel ricorso e di mancata deduzione e prova di aver diversamente assicurato al fondo destinato a frutteto l'acqua necessaria, si osserva che il Consorzio ha assolto al suo onere quanto al beneficio di disponibilità irrigua, non competendo a questi dimostrare di avere anche adempiuto a quanto indicato dal piano, dovendosi ritenere presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica inclusione dei suoi beni nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica. Né la ricorrente ha contestato che i propri terreni abbiano perso la caratteristica agricola presupposta.
Resta da dipanare la questione sulla quota di esercizio che, oltre alla quota parte delle spese relative al personale addetto all'irrigazione e al personale d'ufficio e alle spese di trasporto, funzionali e di sorveglianza, alle spese di manutenzione sulla rete e sulle apparecchiature, comprende anche la quantità di acqua, di cui il consorziato abbia usufruito.
Il Consorzio, così come risulta dagli avvisi impugnati, ha determinato la somma dovuta per “consumo” sulla base del “Regolamento per la gestione e conservazione degli impianti consortili” approvato dapprima con delibera n. 561/AG del 21.03.2003 e, poi, con delibera n. 26/C del 26.04.2016.
Si evince che il consumo è determinato sulla base del fabbisogno irriguo delle diverse colture praticate
(ettaro cultura), con importi minori per le colture meno idroesigenti (coefficiente 1) e maggiori per quelle più idroesigenti (coefficiente 1,48).
Giova riportare la normativa secondaria in materia.
L'art. 10 del Regolamento de quo prevede che “il prelievo di acqua dai gruppi di consegna è autorizzato su sottoscrizione, da parte dei consorziati, di apposita domanda irrigua …” (comma 1^); che “per consentire l'avvio delle attività, ogni consorziato deve procedere all'attivazione del servizio con la compilazione e presentazione della domanda di fornitura del servizio irriguo” (comma 2^ parte 1^) cui segue l'assegnazione del contatore uso irriguo (comma 2^ parte 2^); che “per i prelievi idrici effettuati senza la previa domanda … il contributo di utenza, calcolato per l'acqua prelevata, è quello di cui al successivo art. 21 fascia 2” (comma 8^); che “l'utente che ricade nel comprensorio irriguo ha l'obbligo della sottoscrizione della domanda irrigua anche nel caso in cui non intenda fruire del servizio. In caso di mancata presentazione della predetta domanda sarà assoggettato al pagamento del ruolo irriguo attribuito alla fascia di consumo con maggiore idroesigenza (fascia 2) di cui al successivo art. 21” (comma
14^)
L'art. 24, inoltre, prevede che le spese di esercizio, anche per le aree in corso di attrezzamento ed in ogni altro caso in cui non sia possibile effettuare letture dei volumi prelevati, vanno addebitate tenendo conto della coltura ordinaria sul territorio e dell'idroesigenza di cui al precitato art. 21.
Quest'ultima disposizione, come già anticipato, stabilisce in sintesi che, laddove non esistono i contatori, la determinazione della quota variabile va calcolata sulla base di una divisione della proprietà in tre fasce, individuate per tipo di coltura: alla fascia 0 ascrivendosi il frumento e gli incolti;
alla fascia 1 i frutteti, i frutti minori, i vigneti, l'arboricoltura da legno e alla fascia 2 il mais, le orticole, le colture erbacee poliennali, le colture erbacee intensive e le altre colture erbacee poliennali.
Negli avvisi impugnati, al fine di quantificare il consumo, sono state genericamente richiamate le qualità del terreno destinato a frutteto e si è fatto riferimento alla fascia 1 nonchè all'estensione, ovviamente, del terreno.
Parte ricorrente ha dichiarato che alcun vantaggio i suoi cespiti hanno tratto dalle opere idrauliche, di cui si ritiene di aver documentato l'inefficienza delle bocchette con la produzione di una foto e lo stato di abbandono dei terreni rimasti incolti (altre 2 foto). Quanto alla genericità della dedotta non funzionalità delle bocchette, si osserva che la prova offerta è assolutamente inadeguata: non è dimostrata la riferibilità della situazione agli anni di riferimento ossia 2021 e 2022; si tratta, comunque, di rappresentazione di uno stato irrisorio rispetto all'estensione del terreno.
Quindi, si tratta di un'opposizione inefficiente laddove la quota è stata definita dal Consorzio in base alle tabelle allegate da intendersi immuni da vizi, non avendo la ricorrente obiettato alcunchè di specifico al riguardo.
Si vuole dire che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, con più efficaci fonti probatorie (ad esempio una perizia giurata relativa allo stato dei terreni negli anni 2021/2022), il mancato funzionamento, nel fondo di sua proprietà, pacificamente sito nel comprensorio, dell'impianto di irrigazione messo in opera dal Consorzio ed anche di aver provveduto all'irrigazione con altre e quali mezzi ovvero di aver avuto distrutto il raccolto od, infine, di essersi dovuta determinare a lasciare incolto il terreno per non aver potuto usufruire dell'impianto di irrigazione nei fatti non messo in funzione dal Consorzio, circostanza quest'ultima assolutamente non dedotta. Consegue che il ricorso va respinto con equa compensazione tra le parti delle spese della procedura per la modestia del contendere ed il noto non costante orientamento giurisprudenziale in ordine alle questioni discusse.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Caserta, 2/2/2026 Il Presidente G. U.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4122/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. NOTIFICA n. 20251013800118312 CONTRIBUTO CONS 2021 - AVV. PAGAMENTO n. 20251013800115234 CONT CONSORTILE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato al Consorzio di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno ed alla Gefil spa in data 13/10/2025 e pervenuto in Corte il 14/10/2025, Ricorrente_1, a mezzo difensore, proponeva impugnazione avverso i due distinti avvisi di notifica n. 20251013800118312 e n. 20251013800115234, emessi dal
Consorzio di Bonifica Volturno e notificatole il 23/07/2025, inerenti rispettivamente al contributo consortile anno 2021 di importo pari a € 159,76 ed anno 2022 di importo pari a € 144,74.
Contestava la pretesa, assumendo sostanzialmente che, quanto alla quota c. d. di esercizio o variabile, si sarebbe dovuto tener conto del quantitativo di acqua, di cui aveva usufruito. Con tale quota esercizio si ripartisce l'onere, che varia in funzione dell'effettivo utilizzo irriguo, il quale non è legato al beneficio potenziale determinato dall'esistenza dell'impianto irriguo, bensì alla volontà dell'imprenditore e alla disponibilità effettiva della risorsa idrica: il pagamento dei beni soggetti alla misurazione (nella specie,
l'acqua) non può essere richiesto per consumi mai accertati.
Con riguardo alla sua situazione, deduceva che sui suoi terreni non esisteva alcun contatore o strumento che potesse consentire di misurare l'effettivo consumo dell'acqua; inoltre, come da allegata documentazione fotografica, i suoi terreni, siti nel Comune di Giugliano in Campania, negli anni in questione ovverossia 2021 e 2022 erano rimasti incolti e privi di qualsiasi impianto e rete irrigua per la gestione dell'acqua destinata all'irrigazione; le bocchette, dalle quali si sarebbe dovuto attingere l'acqua, risultavano manomesse, arrugginite e non funzionanti. pertanto, illegittima doveva ritenersi la richiesta di pagamento della quota esercizio. Si rifaceva anche alla Cassazione, secondo la quale “sono da considerarsi illegittimi i calcoli presuntivi o a “forfait” relativi a servizi di somministrazione.
A suo avviso, la c.d. “quota consumo”, in assenza di un contatore che consenta di determinare l'effettivo consumo idrico, non può venirsi a determinare in modo presuntivo.
Nel segnalare che per potere assoggettare a contribuzione i beni è, invece, necessario che gli stessi, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica.
Né può essere preteso il pagamento del canone sulla base di una presunta vantaggiosità oggettiva, in quanto una siffatta interpretazione andrebbe a minare i principi costituzionali del diritto di difesa soggettivo del singolo contribuente.
Concludeva per l'annullamento degli atti impugnati e spese con distrazione.
In data 12/11/2025 si costituiva la Gefil, instando per l'inammissibilità del ricorso per la mancata prova della notifica degli atti impugnati ai fini del termine di gg. 60 di cui all'art. 21 D.L.vo n. 546/92; quanto al merito, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
In data 18/12/2025 si costituiva il Consorzio, instando per il rigetto del ricorso. Premettendo che Il presupposto dell'imposizione è il beneficio fondiario, nella specie di disponibilità irrigua, come indicato nella parte motiva degli atti impugnati, individuato «nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue» e che si è al cospetto di un tributo e non di un corrispettivo, contestava tutto quanto addotto da parte ricorrente in merito alle modalità di calcolo della quota di esercizio riportandosi alla quasi unanime giurisprudenza della S.C. che per fattispecie, come nella specie, riferite specificamente a fondi inclusi nel piano di classifica per il riparto della contribuenza del Consorzio generale di bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (ex plurimis sentenza n. 24733 del 17 agosto 2023), si era pronunziata nel senso secondo cui: «Ove i fondi siano inclusi in un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto del contributo irriguo a carico degli immobili inclusi nel comprensorio di bonifica,
e i contributi dovuti siano comprensivi di una quota fissa e di una quota variabile, [...] con riferimento alla quota variabile o di esercizio, invece, è onere del contribuente dimostrare di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta e ciò anche nelle ipotesi di aree sprovviste di contatore)».
Il contributo corrispondente al beneficio di disponibilità irrigua è dovuto dalle proprietà consorziate ricadenti in distretti irrigui, che quindi beneficiano della dotazione irrigua resa disponibile dal Consorzio per le colture agrarie. La condizione per l'assoggettamento al contributo è che il fondo ricada in un distretto irriguo, ovvero in una delle aree dotate delle infrastrutture irrigue che consentono al Consorzio di distribuire l'acqua richiesta in funzione delle esigenze delle colture.
Deduceva che i fondi di proprietà della ricorrente erano lambiti da condotte irrigue e serviti da diverse bocchette di prelievo. Di conseguenza, il consorziato usufruiva del servizio e riceveva pieno vantaggio dalle opere di irrigazione.
Aggiungeva che la determinazione del dovuto, in pacifica assenza di contatori,
non è effetto di un calcolo "a forfait" o arbitrario, ma di applicazione di criteri presuntivi legittimi, basati sulla coltura ordinaria del territorio e sulla relativa idro-esigenza, come previsto dal proprio regolamento e, come specificato negli avvisi di pagamento, avvalendosi di "tecniche satellitari con le modalità approvate dalla Regione Campania con DGR n. 766 del 28.12.2016". Si tratta di un metodo oggettivo e non di una stima arbitraria.
Inoltre, come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 22176 del 24 luglio 2023, anch'essa relativa ad esso Consorzio del Volturno, il contribuente ha uno strumento specifico per contestare la presunzione applicata dall'ente: la "Dichiarazione Irrigua", nel senso che tutti gli utenti consorziati devono compilare e trasmettere al Consorzio la Dichiarazione irrigua entro il 31 marzo di ogni anno", comunicando se intendono coltivare o meno.
Il Consorzio concludeva per il rigetto del ricorso e spese.
All'odierna pubblica udienza, presenti parte ricorrente ed il Consorzio, questo Presidente, nelle funzioni monocratiche, decideva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premettendo che in parte narrativa sono stati compiutamente esposti i termini della vicenda, da intendersi quivi richiamati, e rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità proposta dalla Gefil, avendo lo stesso Consorzio dimostrato che gli atti impugnati erano stati notificati il 23/7/2025 sicchè, tenuto conto della sospensione feriale, era tempestivo il ricorso notificato con pec del 13/10/2025, il ricorso si reputa infondato.
Giova osservare che si tratta del contributo di irrigazione di terreni, pacificamente siti nel comprensorio di competenza del Consorzio convenuto, rispetto al quale per la quota fissa in particolare, vale la pena di rammentare le norme generali di sistema portate nell'art. 860 c.c. e nell'art. 10 R.D. 251/1933 che riguardano la contribuzione. L'uno e l'altro sanciscono l'obbligo dei proprietari dei beni situati entro il
Comprensorio di competenza di tali Enti, qualunque ne sia la destinazione, di concorrere alle necessarie spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere, in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. Come chiarito dal Consorzio, il beneficio è una grandezza d'estimo e, nonostante la sua assonanza con il vantaggio ritratto dal fondo, rappresenta il reddito del proprietario del capitale fondiario.
Il contributo che vi si connette è tanto nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dell'Erario, purché gli immobili ubicati nel Comprensorio “traggano beneficio dalla bonifica” (e ad essa sono tenuti anche lo Stato e gli Enti locali per i beni di loro pertinenza), tanto nella spesa necessaria alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere, ugualmente in ragione del beneficio che i beni traggono dalla bonifica.
Quanto all'onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa tributaria in oggetto, orientamento incontroverso della Suprema Corte è quello per il quale qualora “la riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente, che disconosca il debito, contestare specificatamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio in difetto di specifica contestazione, ferma restando la possibilità, da parte del giudice tributario, di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 D.Lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessario una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo”.
Intervenendo ancora sull'argomento, la Suprema Corte ha precisato che “I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo” (Cassazione civile, sez. I, 20.11.2015, n. 23815).
A fronte delle mere contestazioni di inefficienza delle bocchette contenute nel ricorso e di mancata deduzione e prova di aver diversamente assicurato al fondo destinato a frutteto l'acqua necessaria, si osserva che il Consorzio ha assolto al suo onere quanto al beneficio di disponibilità irrigua, non competendo a questi dimostrare di avere anche adempiuto a quanto indicato dal piano, dovendosi ritenere presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica inclusione dei suoi beni nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica. Né la ricorrente ha contestato che i propri terreni abbiano perso la caratteristica agricola presupposta.
Resta da dipanare la questione sulla quota di esercizio che, oltre alla quota parte delle spese relative al personale addetto all'irrigazione e al personale d'ufficio e alle spese di trasporto, funzionali e di sorveglianza, alle spese di manutenzione sulla rete e sulle apparecchiature, comprende anche la quantità di acqua, di cui il consorziato abbia usufruito.
Il Consorzio, così come risulta dagli avvisi impugnati, ha determinato la somma dovuta per “consumo” sulla base del “Regolamento per la gestione e conservazione degli impianti consortili” approvato dapprima con delibera n. 561/AG del 21.03.2003 e, poi, con delibera n. 26/C del 26.04.2016.
Si evince che il consumo è determinato sulla base del fabbisogno irriguo delle diverse colture praticate
(ettaro cultura), con importi minori per le colture meno idroesigenti (coefficiente 1) e maggiori per quelle più idroesigenti (coefficiente 1,48).
Giova riportare la normativa secondaria in materia.
L'art. 10 del Regolamento de quo prevede che “il prelievo di acqua dai gruppi di consegna è autorizzato su sottoscrizione, da parte dei consorziati, di apposita domanda irrigua …” (comma 1^); che “per consentire l'avvio delle attività, ogni consorziato deve procedere all'attivazione del servizio con la compilazione e presentazione della domanda di fornitura del servizio irriguo” (comma 2^ parte 1^) cui segue l'assegnazione del contatore uso irriguo (comma 2^ parte 2^); che “per i prelievi idrici effettuati senza la previa domanda … il contributo di utenza, calcolato per l'acqua prelevata, è quello di cui al successivo art. 21 fascia 2” (comma 8^); che “l'utente che ricade nel comprensorio irriguo ha l'obbligo della sottoscrizione della domanda irrigua anche nel caso in cui non intenda fruire del servizio. In caso di mancata presentazione della predetta domanda sarà assoggettato al pagamento del ruolo irriguo attribuito alla fascia di consumo con maggiore idroesigenza (fascia 2) di cui al successivo art. 21” (comma
14^)
L'art. 24, inoltre, prevede che le spese di esercizio, anche per le aree in corso di attrezzamento ed in ogni altro caso in cui non sia possibile effettuare letture dei volumi prelevati, vanno addebitate tenendo conto della coltura ordinaria sul territorio e dell'idroesigenza di cui al precitato art. 21.
Quest'ultima disposizione, come già anticipato, stabilisce in sintesi che, laddove non esistono i contatori, la determinazione della quota variabile va calcolata sulla base di una divisione della proprietà in tre fasce, individuate per tipo di coltura: alla fascia 0 ascrivendosi il frumento e gli incolti;
alla fascia 1 i frutteti, i frutti minori, i vigneti, l'arboricoltura da legno e alla fascia 2 il mais, le orticole, le colture erbacee poliennali, le colture erbacee intensive e le altre colture erbacee poliennali.
Negli avvisi impugnati, al fine di quantificare il consumo, sono state genericamente richiamate le qualità del terreno destinato a frutteto e si è fatto riferimento alla fascia 1 nonchè all'estensione, ovviamente, del terreno.
Parte ricorrente ha dichiarato che alcun vantaggio i suoi cespiti hanno tratto dalle opere idrauliche, di cui si ritiene di aver documentato l'inefficienza delle bocchette con la produzione di una foto e lo stato di abbandono dei terreni rimasti incolti (altre 2 foto). Quanto alla genericità della dedotta non funzionalità delle bocchette, si osserva che la prova offerta è assolutamente inadeguata: non è dimostrata la riferibilità della situazione agli anni di riferimento ossia 2021 e 2022; si tratta, comunque, di rappresentazione di uno stato irrisorio rispetto all'estensione del terreno.
Quindi, si tratta di un'opposizione inefficiente laddove la quota è stata definita dal Consorzio in base alle tabelle allegate da intendersi immuni da vizi, non avendo la ricorrente obiettato alcunchè di specifico al riguardo.
Si vuole dire che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, con più efficaci fonti probatorie (ad esempio una perizia giurata relativa allo stato dei terreni negli anni 2021/2022), il mancato funzionamento, nel fondo di sua proprietà, pacificamente sito nel comprensorio, dell'impianto di irrigazione messo in opera dal Consorzio ed anche di aver provveduto all'irrigazione con altre e quali mezzi ovvero di aver avuto distrutto il raccolto od, infine, di essersi dovuta determinare a lasciare incolto il terreno per non aver potuto usufruire dell'impianto di irrigazione nei fatti non messo in funzione dal Consorzio, circostanza quest'ultima assolutamente non dedotta. Consegue che il ricorso va respinto con equa compensazione tra le parti delle spese della procedura per la modestia del contendere ed il noto non costante orientamento giurisprudenziale in ordine alle questioni discusse.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Caserta, 2/2/2026 Il Presidente G. U.