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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Viterbo
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
2) Dott. Francesco Scavo Giudice
3) Dott. Davide Palmieri Giudice Rel.
ha emesso la seguente
ORDINANZA nel reclamo proposto ai sensi degli artt. 624 c. 2 e 669 terdecies c.p.c., iscritto al n. 111/2025 R.G., avverso l'ordinanza del 08/01/2025 con la quale il Giudice dell'opposizione a precetto ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo;
DA
P.VA , con sede sociale in Roma, Via Casetta Parte_1 P.VA_1
Mattei n° 206, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Sandro Carlo Fagiolino e con questi elettivamente domiciliata in Orvieto, C.so Cavour n.
75, studio del difensore;
Reclamante
CONTRO
P.VA , con sede in Viterbo, via Controparte_1 P.VA_2
Igino Garbini n. 86/B, in persona di nella qualità di legale rappresentate e socio CP_1 accomandatario, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Paradisi e con questi elettivamente domiciliata in Vetralla, Loc. Cura, via Anita Garibaldi n. 18, studio del difensore;
Reclamato
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.01.2025 la società proponeva reclamo Parte_1 avverso l'ordinanza del 08/01/2025 secondo cui l'esecutività del precetto doveva essere sospesa in quanto“ l'opposizione appare fondata poiché il precetto è stato notificato alla società in persona del signor non quale legale rappresentante, ma quale socio accomandatario”. CP_1
A fondamento dell'impugnazione argomentava che la decisione del giudice dell'opposizione doveva considerarsi errata, perché era stata determinata da un errore di lettura della relata della notifica del precetto eseguita il 07.03.2024, laddove veniva espressamente CP_1
individuato come legale rappresentante e socio accomandatario della società Ittica Verentana S.a.s., contrariamente a quanto affermato nel provvedimento gravato. Al riguardo precisava anche che la notifica del precetto al legale rappresentante della società reclamata andava a buon fine solo dopo che avevano avuto esito negativo sia la notifica a mezzo P.e.c., per causa imputabile al destinatario, che la notifica presso la sede sociale, perché l'Ufficiale Giudiziario non aveva rinvenuto in loco né il legale rappresentante, né altra persona incaricata di ricevere gli atti.
In via gradata evidenziava che qualunque eventuale vizio di notifica del precetto, peraltro non tempestivamente eccepito dalla società reclamata, doveva considerarsi sanato ai sensi dell'art. 156 co 3. c.p.c. per effetto dell'opposizione proposta da il quale aveva dichiarato CP_1
espressamente di costituirsi quale legale rappresentante e socio accomandatario della
[...]
con ciò confermando che l'atto di precetto aveva raggiunto lo scopo cui è Controparte_1
destinato.
Per le ragioni indicate chiedeva la revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva disposta con l'ordinanza impugnata.
2. Si costituiva la società reclamata contestando i motivi di reclamo e Controparte_1 ribadendo le ragioni dell'opposizione, in virtù delle quali chiedeva la conferma dell'ordinanza gravata.
Segnatamente affermava che la società reclamante non era munita di un valido titolo esecutivo, in quanto il decreto ingiuntivo n. 452/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo in data 26.05.2023, era stato notificato il successivo 15.06.2023 al solo in proprio, senza indicazione della CP_1
qualità di legale rappresentante;
pertanto solo in proprio, aveva tempestivamente CP_1 proposto l'opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1792/2023 R.G. (giudice dott. Bonofiglio).
2 Per contro, non essendo mai stata eseguita la notifica alla società in persona del legale rappresentante, il monitorio non poteva valere come titolo esecutivo nei confronti della
[...]
Controparte_1
3. All'udienza del 03.04.2025 la causa, all'esito della discussione, veniva riservata per la decisione.
4. Il reclamo merita di essere accolto limitatamente alla richiesta di riforma della motivazione, mentre deve essere confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Il Tribunale preliminarmente osserva che la relata della notifica del precetto eseguita il 07.03.2024 è così formulata: “ in persona del legale rapp.te e Controparte_1
socio accomandatario Sig. presso la propria residenza in Marta (VT) Via CP_1
PAPA PAOLO TERZO n 13” (cfr. allegato n. 7 della comparsa di costituzione della odierna reclamante nel giudizio di opposizione, conforme all'allegato n. 4 della comparsa della reclamata).
Il testo della relazione notificatoria smentisce il seguente passaggio motivazionale contenuto nell'ordinanza gravata :“il precetto è stato notificato alla società in persona del signor CP_1
non quale legale rappresentante, ma quale socio accomandatario”.
[...]
Sul punto deve, quindi, condividersi il motivo di reclamo secondo cui la motivazione è dipesa da un errore di lettura del giudice dell'opposizione.
Di conseguenza, deve darsi atto che la notifica del precetto è stata validamente eseguita nei confronti della società reclamata ai sensi dell'art. 145 c.p.c. (Cass. 24061/2021 e Cass.
19387/2014), dopo che la notifica a mezzo P.e.c. era risultata impossibile per causa imputabile al destinatario (cfr. allegato n. 5 bis della comparsa di costituzione della società reclamante nel giudizio di opposizione, da cui emerge che l'indirizzo della indicato nel Registro Controparte_1
INIPEC non era valido) e che la successiva notifica presso la sede sociale tentata il 19.01.2024 era fallita per assenza del legale rappresentante e di persona incaricata (cfr. allegato n. 6 della comparsa di costituzione della società reclamante nel giudizio di opposizione).
Proseguendo poi nell'esame, come richiesto dalla natura devolutiva e sostitutiva del mezzo di impugnazione, si deve vagliare anche la diversa questione, sollevata dalla reclamata, della non definitività del titolo esecutivo.
Sul punto si osserva che il titolo esecutivo azionato, costituito dal monitorio del Tribunale di
Viterbo n. 452/2023, contiene un'ingiunzione solidale diretta sia nei confronti della società
[...]
che della persona di quale socio illimitatamente responsabile. Controparte_1 CP_1
3 Detto titolo, pur contenendo una ingiunzione solidale, risulta notificato in data 15.06.2023 al solo in proprio e senza ulteriore specificazione della qualità di legale rappresentante, CP_1
presso la residenza in Marta, via Papa Paolo III n. 13 (cfr. allegato n. 3 della comparsa di costituzione della società reclamante nel giudizio di opposizione). Infatti, successivamente, il solo in proprio ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo (1792/2023 R.G. giudice CP_1
dott. Bonofiglio).
Ciononostante, in data 09.10.2023, il decreto di esecutorietà per mancata opposizione è stato adottato anche nei confronti della coobbligata società Controparte_2
il testo della relazione notificatoria del 15.06.2023 consente di ritenere che la notifica del
[...]
titolo esecutivo sia stata effettuata nei confronti del solo in proprio, mentre è CP_1 mancante la notifica alla persona giuridica in quanto, essendo l'ingiunzione solidale, la relata avrebbe dovuto esplicitare la duplice qualità, indicando anche la qualità di legale rappresentante di
Con riguardo a tale profilo, si aggiunge, ancora, che difetta la prova della previa CP_1 tentata notifica del monitorio presso la sede legale della persona giuridica ai sensi dell'art. 145
c.p.c. (Cass. 24061/2021).
Le indicate carenze notificatorie integrano i gravi motivi previsti dall'art. 615 c.p.c., poiché il titolo esecutivo non può ritenersi validamente formato nei confronti della società a Controparte_1
cui non è stato ritualmente notificato. Tantomeno può produrre un effetto sanante la costituzione della società nel giudizio di opposizione a precetto, considerato che, in mancanza della regolare notifica del titolo, l'opposizione costituisce la prima occasione in cui la persona giuridica ha potuto far valere il vizio.
Ne discende, quale corollario, la correttezza della decisione, assunta dal primo giudice, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, considerato che il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Viterbo n. 452/2023 è stato notificato in data 15.06.2023 al solo presso la residenza, CP_1
in proprio e senza ulteriore specificazione, ma non alla società in persona del suo legale rappresentante.
Le spese del presente del reclamo possono essere decise unitamente al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, nell'intestata composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da così provvede: Parte_1
4 1) Accoglie parzialmente il reclamo modificando la motivazione dell'ordinanza impugnata e disponendo, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nei confronti della società perché il decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo Controparte_1
n. 452/2023 è stato notificato in data 15.06.2023 al solo presso la residenza, CP_1
in proprio e senza ulteriore specificazione, ma non alla società in persona del suo legale rappresentante;
2) Spese unitamente al merito.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 03.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
5
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
2) Dott. Francesco Scavo Giudice
3) Dott. Davide Palmieri Giudice Rel.
ha emesso la seguente
ORDINANZA nel reclamo proposto ai sensi degli artt. 624 c. 2 e 669 terdecies c.p.c., iscritto al n. 111/2025 R.G., avverso l'ordinanza del 08/01/2025 con la quale il Giudice dell'opposizione a precetto ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo;
DA
P.VA , con sede sociale in Roma, Via Casetta Parte_1 P.VA_1
Mattei n° 206, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Sandro Carlo Fagiolino e con questi elettivamente domiciliata in Orvieto, C.so Cavour n.
75, studio del difensore;
Reclamante
CONTRO
P.VA , con sede in Viterbo, via Controparte_1 P.VA_2
Igino Garbini n. 86/B, in persona di nella qualità di legale rappresentate e socio CP_1 accomandatario, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Paradisi e con questi elettivamente domiciliata in Vetralla, Loc. Cura, via Anita Garibaldi n. 18, studio del difensore;
Reclamato
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.01.2025 la società proponeva reclamo Parte_1 avverso l'ordinanza del 08/01/2025 secondo cui l'esecutività del precetto doveva essere sospesa in quanto“ l'opposizione appare fondata poiché il precetto è stato notificato alla società in persona del signor non quale legale rappresentante, ma quale socio accomandatario”. CP_1
A fondamento dell'impugnazione argomentava che la decisione del giudice dell'opposizione doveva considerarsi errata, perché era stata determinata da un errore di lettura della relata della notifica del precetto eseguita il 07.03.2024, laddove veniva espressamente CP_1
individuato come legale rappresentante e socio accomandatario della società Ittica Verentana S.a.s., contrariamente a quanto affermato nel provvedimento gravato. Al riguardo precisava anche che la notifica del precetto al legale rappresentante della società reclamata andava a buon fine solo dopo che avevano avuto esito negativo sia la notifica a mezzo P.e.c., per causa imputabile al destinatario, che la notifica presso la sede sociale, perché l'Ufficiale Giudiziario non aveva rinvenuto in loco né il legale rappresentante, né altra persona incaricata di ricevere gli atti.
In via gradata evidenziava che qualunque eventuale vizio di notifica del precetto, peraltro non tempestivamente eccepito dalla società reclamata, doveva considerarsi sanato ai sensi dell'art. 156 co 3. c.p.c. per effetto dell'opposizione proposta da il quale aveva dichiarato CP_1
espressamente di costituirsi quale legale rappresentante e socio accomandatario della
[...]
con ciò confermando che l'atto di precetto aveva raggiunto lo scopo cui è Controparte_1
destinato.
Per le ragioni indicate chiedeva la revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva disposta con l'ordinanza impugnata.
2. Si costituiva la società reclamata contestando i motivi di reclamo e Controparte_1 ribadendo le ragioni dell'opposizione, in virtù delle quali chiedeva la conferma dell'ordinanza gravata.
Segnatamente affermava che la società reclamante non era munita di un valido titolo esecutivo, in quanto il decreto ingiuntivo n. 452/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo in data 26.05.2023, era stato notificato il successivo 15.06.2023 al solo in proprio, senza indicazione della CP_1
qualità di legale rappresentante;
pertanto solo in proprio, aveva tempestivamente CP_1 proposto l'opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1792/2023 R.G. (giudice dott. Bonofiglio).
2 Per contro, non essendo mai stata eseguita la notifica alla società in persona del legale rappresentante, il monitorio non poteva valere come titolo esecutivo nei confronti della
[...]
Controparte_1
3. All'udienza del 03.04.2025 la causa, all'esito della discussione, veniva riservata per la decisione.
4. Il reclamo merita di essere accolto limitatamente alla richiesta di riforma della motivazione, mentre deve essere confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Il Tribunale preliminarmente osserva che la relata della notifica del precetto eseguita il 07.03.2024 è così formulata: “ in persona del legale rapp.te e Controparte_1
socio accomandatario Sig. presso la propria residenza in Marta (VT) Via CP_1
PAPA PAOLO TERZO n 13” (cfr. allegato n. 7 della comparsa di costituzione della odierna reclamante nel giudizio di opposizione, conforme all'allegato n. 4 della comparsa della reclamata).
Il testo della relazione notificatoria smentisce il seguente passaggio motivazionale contenuto nell'ordinanza gravata :“il precetto è stato notificato alla società in persona del signor CP_1
non quale legale rappresentante, ma quale socio accomandatario”.
[...]
Sul punto deve, quindi, condividersi il motivo di reclamo secondo cui la motivazione è dipesa da un errore di lettura del giudice dell'opposizione.
Di conseguenza, deve darsi atto che la notifica del precetto è stata validamente eseguita nei confronti della società reclamata ai sensi dell'art. 145 c.p.c. (Cass. 24061/2021 e Cass.
19387/2014), dopo che la notifica a mezzo P.e.c. era risultata impossibile per causa imputabile al destinatario (cfr. allegato n. 5 bis della comparsa di costituzione della società reclamante nel giudizio di opposizione, da cui emerge che l'indirizzo della indicato nel Registro Controparte_1
INIPEC non era valido) e che la successiva notifica presso la sede sociale tentata il 19.01.2024 era fallita per assenza del legale rappresentante e di persona incaricata (cfr. allegato n. 6 della comparsa di costituzione della società reclamante nel giudizio di opposizione).
Proseguendo poi nell'esame, come richiesto dalla natura devolutiva e sostitutiva del mezzo di impugnazione, si deve vagliare anche la diversa questione, sollevata dalla reclamata, della non definitività del titolo esecutivo.
Sul punto si osserva che il titolo esecutivo azionato, costituito dal monitorio del Tribunale di
Viterbo n. 452/2023, contiene un'ingiunzione solidale diretta sia nei confronti della società
[...]
che della persona di quale socio illimitatamente responsabile. Controparte_1 CP_1
3 Detto titolo, pur contenendo una ingiunzione solidale, risulta notificato in data 15.06.2023 al solo in proprio e senza ulteriore specificazione della qualità di legale rappresentante, CP_1
presso la residenza in Marta, via Papa Paolo III n. 13 (cfr. allegato n. 3 della comparsa di costituzione della società reclamante nel giudizio di opposizione). Infatti, successivamente, il solo in proprio ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo (1792/2023 R.G. giudice CP_1
dott. Bonofiglio).
Ciononostante, in data 09.10.2023, il decreto di esecutorietà per mancata opposizione è stato adottato anche nei confronti della coobbligata società Controparte_2
il testo della relazione notificatoria del 15.06.2023 consente di ritenere che la notifica del
[...]
titolo esecutivo sia stata effettuata nei confronti del solo in proprio, mentre è CP_1 mancante la notifica alla persona giuridica in quanto, essendo l'ingiunzione solidale, la relata avrebbe dovuto esplicitare la duplice qualità, indicando anche la qualità di legale rappresentante di
Con riguardo a tale profilo, si aggiunge, ancora, che difetta la prova della previa CP_1 tentata notifica del monitorio presso la sede legale della persona giuridica ai sensi dell'art. 145
c.p.c. (Cass. 24061/2021).
Le indicate carenze notificatorie integrano i gravi motivi previsti dall'art. 615 c.p.c., poiché il titolo esecutivo non può ritenersi validamente formato nei confronti della società a Controparte_1
cui non è stato ritualmente notificato. Tantomeno può produrre un effetto sanante la costituzione della società nel giudizio di opposizione a precetto, considerato che, in mancanza della regolare notifica del titolo, l'opposizione costituisce la prima occasione in cui la persona giuridica ha potuto far valere il vizio.
Ne discende, quale corollario, la correttezza della decisione, assunta dal primo giudice, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, considerato che il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Viterbo n. 452/2023 è stato notificato in data 15.06.2023 al solo presso la residenza, CP_1
in proprio e senza ulteriore specificazione, ma non alla società in persona del suo legale rappresentante.
Le spese del presente del reclamo possono essere decise unitamente al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, nell'intestata composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da così provvede: Parte_1
4 1) Accoglie parzialmente il reclamo modificando la motivazione dell'ordinanza impugnata e disponendo, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nei confronti della società perché il decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo Controparte_1
n. 452/2023 è stato notificato in data 15.06.2023 al solo presso la residenza, CP_1
in proprio e senza ulteriore specificazione, ma non alla società in persona del suo legale rappresentante;
2) Spese unitamente al merito.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 03.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
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