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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 998/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 31.03.2025 composta dai GG.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 26.05.2022; al n. 998 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza n.956/2021 emessa in data 21.11.2021 dal Tribunale di Pistoia, depositata e pubblicata il 22.11.2021;
promossa da e , rappresentati e difesi dall'Avv. Avv. Parte_1 Parte_2 Sandro Bonelli, come da procura in atti
- appellanti - contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cappabianca Guido, come Controparte_1
- appellato –
rappresentato e difeso dall'Avv. Cipollini Tiziano come _2 da procura in atti;
-appellato-
, quale legale rappresentante pro tempore dell'omonima Controparte_3 impresa individuale, ; Controparte_4
-appellato contumace- nonché
, in persona del legale Controparte_5 ifeso dall'avv. Lombardi Giancarlo e dall'Avv. Rossella Piccinno, come da procura in atti;
-terza chiamata- avente ad oggetto: contratto di appalto
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma dei capi 1, 4 e 5 dell'impugnata sentenza n.956/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 21.11.2021, pubblicata il 22.11.2021, non notificata, così disporre: - in via istruttoria, disporre la rinnovazione integrale della CTU tecnica, con sostituzione del perito d'ufficio e nomina di ingegnere con competenze specifiche in statica strutturale, già ammessa nel giudizio di primo grado (Tribunale di Pistoia Rg. n° 1203/2016), sul quesito giudiziale formulato all'udienza del 23.01.2018, per i motivi evidenziati in parte narrativa del presente atto;
- nel merito: in riforma del capo 1) dell'impugnata sentenza n.956/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 21.11.2021, pubblicata in data 22.11.2021 nel giudizio Rg.1203/2016, non notificata, accertare e dichiarare l'inadempimento e la responsabilità dei convenuti EO. , sig. Ing. sig. , Controparte_1 _2 Controparte_3 rispettivamente nella loro qualità di progettista e DL della costruzione, DL delle opere strutturali ed impresa costruttrice, con vincolo tra loro solidale, ciascuno in base al proprio titolo e accertato grado di responsabilità, per il grave inadempimento del contratto di appalto consistente nella mancata ultimazione dell'opera appaltata dai sigg.ri GG.ri e relativamente Parte_1 Parte_2 all'immobile di proprietà dei medesimi sito in Buggiano, PT;
Via Gobetti 23; conseguentemente, Voglia condannare i predetti convenuti in solido, EO.
, sig. Ing. sig. , rispettivamente Controparte_1 _2 Controparte_3 nella loro qualità di progettista e DL della costruzione, DL delle opere strutturali e impresa costruttrice, con vincolo tra loro solidale, ciascuno in base al proprio titolo e accertato grado di responsabilità, nonchè al pagamento in Controparte_5 favore dei GG.ri e a loro qualità di Parte_1 Parte_2 committenti e proprietari dell'immobile, della somma complessiva di €.153.905.15 ossia €.192.777.800 (di cui €.137.777,80 a titolo di rimborso di tutte le somme già corrisposte dagli attori ai convenuti per le causali di cui in premessa, come in atti documentate ed €.55.000,00 Iva esclusa, se ed in quanto dovuta, per costi di demolizione e di ripristino a perfetta regola d'arte dell'opera incompiuta, oltre Iva come per legge se ed in quanto dovuta), detratta la somma capitale corrisposta in base alla sentenza di primo grado pari ad €.38.905,15; oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, in conseguenza dei fatti sopradescritti così come provati o da liquidarsi anche in via equitativa, o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi come per legge dovuti dal fatto al saldo, nonché rivalutazione monetaria dal dì del ovuto fino all'effettivo soddisfo;
- in riforma del capo 4) dell'impugnata sentenza n.956/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 21.11.2021, depositata in data 22.11.2021, non notificata, porre le spese di lite del giudizio di primo grado a carico dei convenuti in solido;
- in riforma del capo 5) dell'impugnata sentenza n.956/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 21.11.2021, depositata in data 22.11.2021, porre le spese di CTU tecnica espletata nel giudizio di primo grado a carico integrale dei convenuti in solido;
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltreché di spese tecniche, nonchè delle spese tecniche e del giudizio di primo grado, oltre Rimb.Forf.15%, Cap 4% ed Iva 22 % di legge". per l'appellato : “affinché l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, Voglia: P_ A) rigettare, in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, l'appello notificato dai sigg.ri e avverso la sentenza non definitiva n. Parte_1 Parte_2 956/21 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 21.11.21, e, conseguentemente, B) confermare in toto la sentenza n. 956/21 emessa in data 21.11.21. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate con il gravame di giudizio, a conferma della manleva così come riconosciuta dal Giudice di primo grado, Voglia condannare la OM di Assicurazioni per la responsabilità civile professionale , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, a ril per _2 quanto lo stesso fosse condannato a pagare in favore degli appellanti a qualsiasi
2 titolo, e, dunque, per capitale, spese legali ed eventuali spese tecniche. Voglia altresì, l'Ecc.ma Corte adita, condannare la OM a rilevare Controparte_5 indenne il comparente per le spese legali relative alla presente difesa.”. per l'appellato “Si conclude, per il rigetto dell'appello proposto dai signori CP_1 e , con conferma della sentenza n.956/2021, in Parte_1 Parte_2 quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto. Con condanna degli attori alle spese e compensi professionali del primo grado di giudizio e del presente grado di giudizio da liquidarsi giudizialmente”. per l'appellata : “Voglia la Corte d'Appello Controparte_5 di Firenze: rig e Parte_1 Parte_2 in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 956/2021 del Tribunale di Pistoia”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
e convenivano in giudizio , e Parte_2 Controparte_1 _2
, nella rispettiva qualità di progettista, direttore dei lavori ed Controparte_3 esecutore delle opere, lamentando l'inadempimento del contratto di appalto avente ad oggetto l'immobile di proprietà degli appellanti sito in Buggiano ( PT),
Via Gobetti 23.
Con la sentenza impugnata il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda proposta dagli appellanti volta all'accertamento dell'inadempimento e della responsabilità dei convenuti per i vizi e difetti costruttivi delle opere appaltate. A fondamento dell'azione e Parte_1 Parte_2 deducevano, in particolare, che l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio era affetta da gravi difformità rispetto al progetto architettonico depositato presso il Comune;
la stessa era infatti stata realizzata in violazione delle norme tecniche di costruzione, con compromissione dei requisiti di stabilità dell'edificio.
Il direttore dei lavori si costituiva in giudizio, contestando la domanda e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa. Analogamente si costituiva il progettista, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Autorizzata la chiamata in causa, la compagnia assicuratrice
[...]
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda CP_5 attorea, stante l'insussistenza di responsabilità ascrivibili al progettista CP_1 nell'espletamento dell'attività professionale.
Interveniva, altresì, la ditta edile, nella persona del titolare _3
, chiedendo l'accertamento della corretta esecuzione dei lavori eseguiti
[...] presso l'immobile degli attori, con conseguente rigetto della domanda attorea.
3 Espletata l'istruttoria, il Giudice riteneva la domanda attorea solo parzialmente fondata e così disponeva:
“
1. In parziale accoglimento della domanda attorea condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore degli attori della soma di euro 38.872,65 oltre interessi come sopra indicati, per le ragioni e i titoli di cui in motivazione;
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal P_ condanna gli attori a pagare in suo favore l'importo di euro € 8.634,00 a titolo di compenso professionale oltre interessi come in parte motiva;
3. in accoglimento della domanda di manleva del dichiara che la P_
, in persona del l.r.p.t., è tenuta a Controparte_5 manlevarlo da quanto questi sarà tenuto a corrispondere sub 1) e 5);
4. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
5. pone le spese di CTU e del suo ausiliario già liquidate in atti a carico della parte attrice per il 50% e delle parti convenute in solido tra loro per il residuo 50%.”
Il Giudice di prime cure, aderendo all'orientamento secondo cui l'azione di risoluzione per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. è esperibile in caso di mancata esecuzione integrale dei lavori, mentre l'azione di garanzia per vizi ex artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione laddove l'opera, pur ultimata, risulti affetta da vizi e difformità, escludeva la tutela risolutoria, accordando, viceversa, quella risarcitoria. Affermava che gli attori avevano invocato l'applicazione dell'art.1453 c.c. senza, tuttavia, lamentare il mancato completamento o il ritardo nell'ultimazione dell'opera, limitandosi a dedurre la presenza di vizi. In difetto di tale allegazione, non riteneva sussistenti i presupposti per pronunciare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. Il
Giudice riteneva, invece, meritevole di parziale accoglimento la domanda risarcitoria, nei limiti di quanto accertato all'esito della CTU, che aveva quantificato il costo dei lavori necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati in euro 38.872,65. Richiamando i principi generali in tema di responsabilità contrattuale, applicabili anche al contratto di appalto ed alle prestazioni professionali connesse, il Tribunale evidenziava che il debitore può andare esente da responsabilità solo ove dimostri l'impossibilità della prestazione ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione. Nel caso di specie, era pacifico l'affidamento dell'incarico ai convenuti e non era contestata la loro attività di progettazione, bensì la materiale esecuzione, risultata difforme dal progetto. Le parti convenute non avevano assolto all'onere probatorio
4 liberatorio gravante su di esse. Il risarcimento del danno veniva ripartito tra i convenuti in misura proporzionale alle rispettive responsabilità, in mancanza di elementi idonei a consentire una diversa graduazione delle stesse. La domanda di manleva formulata nei confronti della compagnia assicuratrice veniva accolta, stante la piena operatività della polizza professionale stipulata. L'eccezione di compensazione formulata dalla società esecutrice in relazione ai lavori effettuati e non saldati veniva dichiarata inammissibile, in quanto proposta tardivamente nella comparsa conclusionale.
II. Avverso la sentenza proponevano appello e Parte_1
. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censuravano Parte_2 la qualificazione giuridica della domanda operata dal Tribunale, deducendo l'illogicità e l'inadeguatezza della motivazione resa sul punto. La sentenza impugnata aveva, infatti, qualificato la domanda attorea come domanda di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., qualificazione che veniva ritenuta dagli appellanti illegittima ed erronea, sussistendo, nella fattispecie, tutti i presupposti di legge per l'esperimento dell'azione di risoluzione contrattuale ex art.1453 c.c., oltre al conseguente risarcimento del danno derivante dall'inadempimento. Il Tribunale, secondo la prospettazione degli appellanti, aveva erroneamente rigettato la domanda di risoluzione, affermando che l'inadempimento ascrivibile ai convenuti non costituiva, in realtà, oggetto specifico della domanda, essendosi gli attori limitati a dedurre esclusivamente vizi e difetti dell'opera appaltata. Tale ricostruzione, fondata sull'asserita insussistenza dei presupposti necessari per l'azionabilità dell'art. 1453 c.c., si basava, a parere degli appellanti, su un travisamento dei presupposti fattuali e giuridici posti a fondamento della decisione. Il mancato completamento dell'opera, si assumeva, era circostanza ampiamente dedotta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nonché adeguatamente provata tramite l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo demandato al CTU. La mancata ultimazione dei lavori, inoltre, non era stata contestata dai convenuti ed anzi era stata espressamente riconosciuta dallo stesso consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione peritale. Gli appellanti, a tal riguardo, sottolineavano come nella citazione introduttiva del giudizio fosse stata debitamente evidenziata la mancata ultimazione dell'opera commissionata e, altresì, i gravi e molteplici inadempimenti ascrivibili all'appaltatore, circostanze entrambe confermate dalla espletata relazione tecnica Gli appellanti, a sostegno
5 del motivo di gravame, richiamavano, altresì, la disciplina generale del contratto, secondo cui, qualora l'opera realizzata sia del tutto inidonea a soddisfare la sua funzione socio-economica, il contratto può essere validamente risolto per grave inadempimento dell'altra parte.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano la sentenza di primo grado per illogicità e contraddittorietà della motivazione di rigetto della domanda di risoluzione contrattuale. Asserivano che la sentenza motivava il rigetto sia con la mancata prova dei presupposti della risoluzione, sia con la mancata proposizione della domanda stessa. Le due argomentazioni, antitetiche e contraddittorie, non consentivano di seguire il ragionamento posto dal giudice a base della propria decisione, con conseguente difficoltà per le parti soccombenti di esercitare validamente il proprio diritto di difesa..
Quale terzo motivo di appello, gli appellanti deducevano le incongruenze della CTU, ritenendola incompleta, non esaustiva nella risposta ai quesiti e tale da evidenziare le carenze cognitive del ctu.
Quale quarto motivo di appello, gli appellanti censuravano la compensazione delle spese di lite. Non sussisteva, infatti, la reciproca soccombenza tra le parti, che aveva portato alla compensazione delle spese di lite. In ogni caso la sentenza era priva di motivazione sul punto. La soccombenza attorea, se derivante dall'accoglimento parziale della domanda in relazione al quantum della medesima, avrebbe comunque dovuto tenere conto del contrasto giurisprudenziale sul punto
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le _2 deduzioni avversarie. Deduceva che la fantasiosa ricostruzione dei fatti riportata dagli appellanti era stata smentita, avendo il Giudice puntualmente analizzato ogni singola questione e motivato in maniera molto chiara la decisione. Riguardo al primo motivo di appello affermava che non era dato comprendere su quali basi dovesse essere pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento, risultando dagli atti che i lavori erano stati interrotti proprio dagli appellanti a causa di supposti vizi dell'opera, interruzione alla quale aveva poi fatto seguito la richiesta di risarcimento dei danni.
Sottolineava che erano stati gli appellanti ad interrompere i lavori, come risultava dalla documentazione in atti, e come correttamente rilevato in
6 sentenza dal Tribunale che, a supporto di tale assunto, faceva riferimento a quanto riportato a pag. 8 della comparsa di risposta depositata dall'appellato ove si spiegava che i sigg.ri avevano imposto lo stop in Parte_3 conseguenza delle continue frizioni e discussioni tra l'impresa esecutrice e la committenza, a loro volta causate dai vizi asseritamente riscontrati. Evidenziava che gli appellanti chiedevano solo ora, per la prima volta, la risoluzione del contratto. Quanto poi alla richiesta di rinnovazione della ctu, essa risultava palesemente infondata, essendo la relazione tecnica assolutamente chiara ed esaustiva. A sostegno di tale richiesta gli appellanti deducevano che era stato l'ufficio del Genio Civile ad ordinare la demolizione e la successiva ricostruzione dell'immobile; tuttavia risultava dalla documentazione tecnica che erano stati proprio gli appellanti a presentare, tramite un tecnico di loro fiducia, un progetto che prevedesse la demolizione e la successiva ricostruzione dell'immobile, progetto che l'Ufficio del Genio Civile aveva poi ovviamente avallato. Anche il motivo d'appello relativo alla pronuncia sulle spese di lite risultava palesemente infondato.
Si costituiva in giudizio sostenendo che a sentenza era Controparte_1 immune da vizi. Rilevava che la tutela ex art. 1453 c.c. presuppone l'inadempimento dell'appaltatore consistente nella mancata integrale esecuzione dell'opera, nel suo mancato rilascio, o nel ritardo nella consegna.
Tale disposizione, pertanto, esige la mancata ultimazione dell'opera, a differenza della tutela di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. che presuppone la completa esecuzione dell'opera. Nel caso di specie, la CTU aveva accertato la sussistenza di variazioni rispetto al progetto originario, non qualificabili come varianti in corso d'opera, bensì come variazioni essenziali. In tale contesto, era da escludersi l'esperibilità dell'azione di risoluzione contrattuale;
gli appellanti lamentavano infatti la presenza di vizi, senza tuttavia dedurre i presupposti di applicabilità dell'art 1453 c.c. Quanto al terzo motivo d'appello, deduceva che la motivazione della sentenza di primo grado, fondata sulle risultanze della CTU, caratterizzata da argomentazioni lineari e specifica competenza, rendeva inammissibile la richiesta di rinnovazione della stessa. In ordine al quarto motivo d'appello, osservava che la compensazione delle spese processuali era giustificata dalla reciproca soccombenza delle parti su alcuni punti della domanda e, soprattutto, dall'accoglimento in misura ridotta della pretesa attorea.
7 L'assicurazione si costituiva in giudizio, chiedendo il Controparte_6 rigetto dell'appello ed aderendo alla qualificazione giuridica che il giudice di prime cure aveva operato. Evidenziava che, nel giudizio di primo grado, gli attori avevano richiesto la condanna dell'impresa e dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, asserendo l'esecuzione delle opere in modo difforme rispetto ai progetti depositati. Gli attori, pur dando atto del mancato completamento dell'opera, fondavano la domanda risarcitoria sulla sussistenza di vizi e difetti dell'opera e non sul suo mancato completamento. Pertanto, il giudice di primo grado, in applicazione del principio iura novit curia, qualificava correttamente la domanda come richiesta di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. Ove anche la domanda fosse stata qualificata come domanda di risoluzione contrattuale, il presupposto di tale domanda risiedeva comunque nel mancato completamento dell'opera, che era dovuto ai contrasti intervenuti tra i committenti e la società appaltatrice la quale aveva abbandonato il cantiere. In tale contesto, non si ravvisava la ragione per la quale il direttore dei lavori avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile del mancato completamento dell'opera, non potendo imporne l'esecuzione. Quanto al secondo motivo d'appello, concernente l'asserita erroneità della ctu, l'assicurazione ribadiva che la consulenza tecnica di parte non poteva assurgere a prova, neppure sotto il profilo indiziario, delle circostanze di fatto e dei rilievi che in essa si rappresentavano, costituendo una mera allegazione difensiva di carattere tecnico, che era priva di autonomo valore probatorio. La perizia di parte, peraltro, si caratterizzava per la contraddittorietà
e l'inattendibilità dei suoi contenuti, giungendo a conclusioni infondate, sostenendo, ad esempio, che l'immobile presentava gravi difformità di esecuzione rispetto ai progetti depositati, difformità sanabili solo con la riduzione in pristino, e quantificando in maniera esorbitante i danni. La CTU, pur accertando la sussistenza di difformità in alcuni profili, smentiva la tesi dell'architetto di parte, secondo cui esse erano sanabili esclusivamente tramite demolizione, accertando, al contrario, che, al fine di sanare le opere, era sufficiente eseguire alcune opere edili descritte nella relazione peritale, quantificando i relativi costi in un importo inferiore di sei volte rispetto a quello che gli attori avevano indicato. La differenza intercorrente tra le quantificazioni era dovuta al fatto che la maggior parte delle difformità che gli attori lamentavano si sostanziava, in realtà, in opere che non erano state portate a compimento a causa dell'abbandono del cantiere. Gli attori, pertanto, avrebbero
8 comunque dovuto sostenere i costi per il loro completamento. La sentenza del
Tribunale non presentava profili di contraddittorietà e, pertanto, se ne chiedeva la conferma.
Nessuno si costituiva in giudizio per , nonostante la Controparte_3 regolarità della notifica.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'appello è infondato.
Vertendosi nella fattispecie del contratto di appalto, si rende necessario un preliminare chiarimento in ordine ai rapporti intercorrenti fra l'azione specificamente prevista per tale tipologia contrattuale, riconducibile alla disciplina di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., e l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., invocata dagli odierni appellanti. La giurisprudenza ha diversamente qualificato i presupposti di operatività delle due azioni, statuendo che, nel caso di non integrale esecuzione dei lavori, ovvero di ritardo o di rifiuto nella consegna di questi, trova applicazione l'art. 1453 c.c.. Diversamente, nel caso in cui l'opera sia stata ultimata, ma presenti vizi e difformità, è applicabile la disciplina di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. Con riferimento al contratto di appalto, dunque, se l'opera è stata completata, opera la garanzia per i vizi ex art. 1667 e ss. c.c., mentre, ove l'appaltatore non esegua l'opera, ovvero non la consegni, è invocabile la responsabilità ex art. 1453 c.c. Secondo consolidata e pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, le disposizioni relative all'inadempimento in tema di appalto integrano, ma non escludono,
l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale
(artt. 1453 e 1455 c.c.). La Suprema Corte ha in particolare precisato: “Nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto
9 adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per
l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 24/06/2011, n. 13983).
Nella fattispecie in esame e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 davanti al Tribunale di Pistoia il direttore dei lavori, il progettista e l'impresa costruttrice delle opere appaltate, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle difformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto concordato e depositato presso gli uffici competenti.
Nell'atto di citazione in primo grado gli attori, odierni appellanti, lamentavano che i lavori appaltati ed eseguiti dalla ditta edile erano risultati affetti da vizi gravissimi, sostanzialmente irreparabili e tali da rendere necessaria la riduzione dell'immobile allo stato quo ante. Gli attori, dopo aver richiamato le disposizioni normative in materia di responsabilità del direttore dei lavori per la rispondenza dell'opera al progetto esecutivo, elencavano, in modo analitico e circostanziato, le difformità delle opere realizzate rispetto ai progetti approvati, entrando, altresì, nel dettaglio dei numerosi vizi riscontrati.
Essi annoveravano difformità rispetto al progetto strutturale, tali da rendere la costruzione inidonea a garantire le condizioni di sicurezza previste dalla normativa tecnica, sottolineando che, senza urgenti e costose operazioni di trasformazione, demolizione e ripristino, l'edificio non avrebbe potuto qualificarsi come agibile. Gli attori, dunque, ritenendo che il progetto strutturale non corrispondesse a quello realizzato ritenevano necessario, per renderlo conforme alla vigente normativa, la demolizione e successiva ricostruzione a norma delle opere in elevazione. Sulla base di tali premesse chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento delle somme versate a titolo di corrispettivo, delle somme necessarie al ripristino del bene, comprensive della demolizione e smontaggio delle nuove opere, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa della non conformità dell'immobile al progetto. Così rassegnavano le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig,. Giudice addetto al
Tribunale di Pistoia contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'inadempimento e la responsabilità dei convenuti EO. , sig. Ing. Controparte_1 _2 sig. , rispettivamente nella loro qualità di progettista e DL della Controparte_3 costruzione, DL delle opere strutturali e impresa costruttrice, con vincolo tra loro solidale, ciascuno in base al proprio titolo e accertato grado di responsabilità, per la presenza del gravi vizi e\o difetti di costruzione all'immobile di proprietà degli attori GG.ri e sito in Buggiano, PT;
Via Gobetti 23; Parte_1 Parte_2
10 conseguentemente, Voglia condannare i predetti convenuti EO. , Controparte_1 sig. Ing. sig. , rispettivamente nella loro qualità _2 Controparte_3 di progettista e DL della costruzione, DL delle opere strutturali e impresa costruttrice, con vincolo tra loro solidale, ciascuno in base al proprio titolo e accertato grado di responsabilità, al pagamento in favore degli attori GG.ri
e , nella predetta loro qualità, della somma Parte_1 Parte_2 complessiva di €.192.777.800, di cui €.137.777,80 a titolo di rimborso di tutte le somme già corrisposte dagli attori ai convenuti per le causali di cui in premessa, come in atti documentate ed€.55.000,00 Iva esclusa se ed in quanto dovuta, per costo di ripristino a perfetta regola d'aie del lavori contestati oltre va come per legge se ed in quanto dovuta ed oltre al risarcimento di tutti { danni subiti e subendi, in conseguenza dei fatti sopradescritti così come verrà provato in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa, oltre al rimborso delle spese tecniche e legali già sostenute e da sostenersi;
o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi come per legge al Tribunale adito di dichiarare
l'inadempimento dei predetti per la presenza dei gravi vizi e difetti di costruzione dell'immobile di proprietà dei committenti, condannandoli, fra loro solidalmente, al pagamento della somma complessiva di euro 192.777,00, di cui euro
137.777,00 a titolo di rimborso delle somme già corrisposte dagli attori, ed euro
55.000,00, IVA esclusa, per il costo di ripristino dei lavori contestati.”
Non essendo stato dedotto l'inadempimento sotto lo specifico profilo del mancato completamento dell'opera, quanto piuttosto l'inesatto adempimento correlato alla sussistenza di vizi e difformità rispetto al progetto, il giudice di prime cure ha escluso l'operatività dell'azione risolutoria. La pretesa attorea non verteva infatti sul mancato completamento dell'opera, bensì sulla sussistenza di vizi e difformità delle opere rispetto al progetto concordato.
Gli appellanti, a sostegno del gravame, deducono di aver agito ex art. 1453
c.c., evidenziando che la mancata ultimazione dell'opera era circostanza pacifica e non contestata dai convenuti, peraltro espressamente riconosciuta dallo stesso consulente d'ufficio. Si osserva in proposito che l'incompletezza dell'opera risulta per tabulas agli atti del giudizio;
tuttavia, siffatta circostanza non è idonea a mutare la prospettazione giuridica della domanda, la quale, per come formulata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, non può essere qualificata come azione di risoluzione contrattuale, termine che non viene neppure richiamato nella formulazione delle conclusioni rassegnate dagli attori.
Ciò che più rileva, ai fini di una tale esclusione, è che, nonostante la puntuale
11 e diffusa descrizione delle difformità e dei vizi afferenti le opere appaltate, parte attrice non si sofferma, in alcun modo, sull'inadempimento contrattuale sotto il profilo specifico del mancato completamento dei lavori, circostanza che, per converso, costituisce elemento costitutivo indefettibile della domanda di risoluzione contrattuale secondo l'interpretazione giurisprudenziale sopra delineata. In tal senso, il giudice a quo ha correttamente affermato che la mancata allegazione dell'inadempimento, inteso come mancata consegna ovvero come mancata ultimazione delle opere appaltate, impediva di qualificare la domanda attorea quale domanda volta ad ottenere una tutela di natura risolutoria. Pur contenendo gli atti di primo grado generici riferimenti all'art
1453 c.c., essi non consentono di delineare una chiara volontà di agire in via risolutoria. Nella memoria ex art. 183 c.p.c., in particolare , si legge: “Inoltre, aggiungasi che, atti, sulla base dei principi generali del diritto e nello specifico dell'art 1453 c.c., nei contratti a prestazioni corrispettive, nel caso di inadempimento della propria obbligazione da parte di uno dei contraenti, l'altro può alternativamente scegliere di richiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno. Orbene, nel caso oggetto di odierno giudizio rivestono i caratteri della diffida ad adempiere di cui all'articolo
1454 c.c. le molteplici comunicazioni sia verbali, che scritte intercorse tra gli attori
e il Sig. oltrechè la notifica dell'atto di citazione da cui è scaturito il P_ giudizio de quo, a conferma della volontà degli attori contraenti di risolvere il contratto d'opera sottoscritto con il convenuto ing. ”. Parte attrice in tale P_ memoria si riportava tuttavia integralmente alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio che non esplicitano alcuna domanda di risoluzione contrattuale, confermando, con ciò, la volontà di agire esclusivamente per il risarcimento dei danni asseritamente subiti.
E' altresì significativo, al fine di escludere che gli attori si dolessero della mancata ultimazione delle opere, il fatto che essi stessi ne avessero imposto l'interruzione; tale circostanza è stata valorizzata dal giudice evidenziando che la parte attrice non aveva contestato quanto affermato nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto Quest'ultimo aveva affermato P_ che non era possibile imputare a sua responsabilità l'eventuale presenza di vizi nelle opere poiché, essendo i lavori stati interrotti dalla committenza, non aveva potuto verificare l'adempimento delle prescrizioni ordinate. Afferma infatti il
Giudice “Parte attrice non ha cioè assolto l'onere di prospettare il fatto di inadempimento ex art. 1453 c.c. delle altre parti in causa, ma si è limitata a
12 evidenziare i vizi di un'opera, che risulta essere rimasta incompiuta anche per la volontà degli attori, i quali non hanno né lamentato l'interruzione dei lavori da parte dell'appaltatore né tanto meno contestato che la predetta interruzione è stata determinata da “continue frizioni e discussioni tra l'impresa esecutrice e la committenza (cfr. comparsa di risposta p. 8)”.Gli attori non hanno, P_ dunque, eccepito la mancata ultimazione dei lavori, presupposto indefettibile sul quale si fonda l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Tale circostanza spiega il passo della sentenza gravata, censurato con il secondo motivo di appello, nel quale il giudice afferma che gli attori invocavano l'applicazione dell'art. 1453 c.c. senza, tuttavia, dolersi della mancata ultimazione dell'opera, limitandosi ad evidenziare i vizi dell'opera, che risultava essere incompiuta anche per volontà degli attori. Logica conseguenza di tale valutazione è la conclusione cui il giudice perviene affermando “Difettando siffatta allegazione, non risulta possibile dichiarare risolto il contratto di appalto ex art. 1453 c.c., per vero neppure domandata nella presente sede”.
Il giudice di prime cure ha, dunque, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, correttamente ritenuto che gli attori non avessero esperito l'azione di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., bensì la diversa azione risarcitoria fondata sulla prospettata esistenza di vizi e difformità dell'opera appaltata.
Va altresì richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo il quale l'azione risarcitoria derivante dall'inadempimento contrattuale
è autonoma rispetto all'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. E' stato infatti chiarito che l'art. 1453 c.c., facendo salvo il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria richieda il preventivo esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nell'azione di proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma e distinta, di risoluzione del contratto: “La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 24/11/2010, n. 23820); ed ancora :”La domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perché l'art. 1453c.c. art. 1453 -
13 Risolubilità del contratto per inadempimento c.c., facendo salvo "in ogni caso" il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 12/06/2020, n.
11348). Avendo gli attori agito per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla erronea esecuzione dei lavori e dal non corretto adempimento delle prestazioni professionali svolte dai convenuti in giudizio, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento è stato correttamente inquadrato nell'1218
c.c., quale azione indipendente dall'azione risolutoria che tale inadempimento avrebbe, astrattamente giustificato;
tale ultima domanda non poteva infatti ritenersi implicitamente inclusa nella proposizione della domanda risarcitoria.
D'altronde l'interpretazione della domanda non può estendersi sino a includere elementi non espressamente posti a fondamento dell'azione Il potere officioso del giudice, espresso nel principio iura novit curia, implica facoltà di sussumere gli elementi di fatto allegati dalle parti nell'ambito della corretta qualificazione giuridica. Tale potere, tuttavia, non può estendersi sino ad integrare gli elementi costitutivi della domanda al fine di ricondurre la pretesa attorea ad una diversa ed eterogenea fattispecie giuridica ovvero ad attribuire un bene diverso da quello specificamente domandato. Il principio iura novit curia non autorizza il giudice a travalicare i limiti oggettivi e soggettivi del thema decidendum, delineati dalle allegazioni e dalle richieste formulate dalle parti nel corso del giudizio.
Diversamente opinando, si configurerebbe una palese violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c.
Sul punto, appare opportuno richiamare il principio di diritto affermato dalla
Suprema Corte, secondo cui: “In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non
14 richiesto o diverso da quello domandato “ (cfr. Cass. civ, Sentenza, 03/03/2021,
n. 5832).
La qualificazione giuridica della domanda è dunque corretta.
Deve altresì essere disatteso il terzo motivo di gravame, concernente la dedotta incongruenza, erroneità ed inattendibilità della ctu espletata rispetto alle difformi e divergenti valutazioni rassegnate dal consulente tecnico di parte.
Invero il Consulente Tecnico d'Ufficio ha puntualmente individuato, analiticamente descritto e compiutamente documentato i lavori eseguiti sugli immobili oggetto di controversia, rilevando le difformità rispetto ai progetti originari depositati presso gli uffici competenti della Pubblica Amministrazione.
L'esperto, ha, poi evidenziato l'entità e la natura delle difformità concretamente riscontrate nell'opera, dando atto che i lavori non erano, alla data dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, ancora terminati, provvedendo, infine, alla quantificazione del costo complessivo delle opere necessarie per l'eliminazione delle difformità e dei difetti costruttivi riscontrati.
Il Tribunale ha esaustivamente motivato il recepimento delle conclusioni rassegnate dal CTU, affermando che le medesime erano sorrette da argomentazioni logiche, da una specifica e comprovata competenza tecnica e che le stesse erano state ribadite nelle esaurienti risposte fornite alle controdeduzioni critiche formulate dalle parti. Tale giudizio valutativo, espresso dal Tribunale deve essere integralmente condiviso e confermato, avuto riguardo all'esaustività ed alla completezza della risposta fornita dal consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni, anche di natura critica, formulate dai consulenti tecnici di parte, senza che, peraltro, siano riscontrabili, nella relazione peritale definitiva, lacune metodologiche o incongruenze valutative idonee ad inficiare la validità delle conclusioni rassegnate dall'ausiliario del giudice.
Con riferimento, infine, al quarto motivo di appello, concernente la compensazione delle spese di lite, si osserva che la motivazione posta dal giudice a fondamento di tale decisione è stata ricondotta alla reciproca soccombenza delle parti, presupposto che può agevolmente evincersi dallo stesso accoglimento parziale della domanda, svolta dagli attori per un quantitativo assai superiore rispetto a quello riconosciuto in loro favore sulla base delle risultanze oggettive e puntuali della espletata CTU. In conformità ad un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la soccombenza parziale, che di per sé costituisce motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite, deve ravvisarsi non solo, nell'ipotesi di accoglimento parziale
15 dell'unica domanda articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, ma anche dalla domanda costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato, come nel caso in esame, la misura meramente quantitativa del suo accoglimento
(cfr. Cass. civ., ordinanza, 22/11/2022, n. 34291; Cass. civ., Sez. III,
Sent,15/01/2020, n. 516). In un recente pronuncia la Corte ha ribadito tale orientamento affermando: “In caso di parziale accoglimento della domanda giudiziale, specialmente quando la domanda stessa è stata accolta solo in misura
e decorrenza differenti rispetto a quanto richiesto dall'istante, la compensazione delle spese di lite può essere giustificata in virtù dell'art 92 c.p.c., non configurandosi una situazione di reciproca soccombenza ma piuttosto di soccombenza parziale sul piano quantitativo e temporale.”( cfr. Cass. civ.,
Ordinanza, 05/09/2024, n. 23845)
Le considerazioni svolte portano a ritenere l'infondatezza del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di Controparte_1 _2 [...]
avverso la sentenza impugnata così provvede: Controparte_7
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore di ciascuna parte appellata, in complessivi €
4.997,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva, spese tutte da distrarsi in favore del procuratore dell'attore, avv., dichiaratosi antistatario.
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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