Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/06/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 763/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Novara in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 763/2025 promossa da:
, nato a [...] (cz) il 04.02.1978 C.F. , residente in [...]C.F._1
Oleggio (no) Via Della Costituzione n. 275, rappresentato e difeso dall' Avv. Cristina Vespo ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Oleggio (no), Via Guglielmo Marconi n. 49, giusta procura in atti;
RICORRENTE
, nata Nola (NA) il 12.11.1986 C.F.: , residente in [...]C.F._2
(no) Via Della Costituzione n. 275, rappresentato e difeso dall' Avv. Cristina Vespo ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Oleggio (no), Via Guglielmo Marconi n. 49, giusta procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del P.M. INTERVENUTO
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale sita in Oleggio (no), Via della Costituzione n, 275 meglio descritta e generalizzata nelle premesse di proprietà dei coniugi in egual misura verrà posta in vendita. Di comune accordo per il momento e fino al rientro del marito che si troverà in missione all'estero dal 24 febbraio fino ad agosto continuerà ad essere abitata dalla moglie con la figlia. Al rientro del marito, la casa coniugale fino alla vendita sarà abitata dallo stesso mentre la moglie si trasferirà altrove asportando i propri effetti personali ( in questo medio.tempore cercherà altra soluzione abitativa). Il mobilio sarà suddiviso tra i coniugi. AFFIDAMENTO, PERMANENZA DELLA MINORE PRESSO CIASCUN GENITORE, MANTENIMENTO (piano genitoriale allegato) 3. La figlia resta affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le
Per_1 di anni 11, resta collocata in regime paritario e starà una settimana con la mamma e una settimana con il papà da venerdì a venerdì (Settimane alterne). Fino a che la casa coniugale non verrà venduta ivi manterrà la sua residenza anagrafica. Ferie estive: Ciascuno dei genitori terrà con sé la figlia due o tre settimane, anche non consecutive, da comunicarsi all'altro entro il 31 maggio di ogni anno o comunque quando saranno loro concesse le ferie con un congruo preavviso all'altro. Le festività natalizie saranno trascorse con un genitore dal 24.12 al 30.12 e con l'altro dal 31.12 al 06.01 ad anni alterni salvo diversi e migliori accordi tenuto conto anche dei desideri di . Le festività Pasquali e Festività nazionali se
Per_1 possibile seguiranno l'alternanza. Il tutto sempre fatti salvi migliori accordi.
5. Disporre che i genitori provvederanno ciascuno a mantenere in forma diretta quanto con sè tenuto conto del reddito similare delle parti del periodo di permanenza
Per_1 presso ciascuno paritario. Nel caso in cui uno dei genitori si recherà all'estero in missione od anche in servizi in Italia ma assente per un periodo prolungato che non consentirà l'alternanza delle settimane, il genitore assente verserà a titolo di contributo ordinario di la somma di € 250,00 (duecentocinquantaeuro/00) mensili da versarsi a mezzo bonifico
Per_1 bancario entro 30 di ogni mese. L'assegno unico o altri sostegni economici se richiesti e concessi saranno suddivisi in egual misura ad eccezione di quando un genitore sarà assente in missione o impegnati in servizi prolungati poiché in tal caso verrà versato integramente al genitore presente con . Attualmente l'assegno viene versato al marito il quale si impegna a
Per_1 versare la quota di spettanza alla moglie a mezzo bonifico bancario mensilmente.
6. Disporre che le spese straordinarie per entrambi i figli verranno ripartite a carico di entrambi genitori nella medesima percentuale (50%), ciascuno pagando o rimborsando la propria quota delle stesse (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate secondo il protocollo del Tribunale di Torino attuato da questo Tribunale adito qui allegato ed in particolare: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati ai figli;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Darsi atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non si prevede alcuna forma di mantenimento reciproca ed intendono regolare in via definitiva i rapporti patrimoniali tra loro come segue: *messa in vendita della casa coniugale in comproprietà al rientro ad agosto 2025 dalla missione del marito. All'atto del trasferimento a terzi previo adempimento del mutuo rimanente i coniugi regoleranno di comune accordo la restante parte a loro credito. Sino alla vendita sarà il marito a sostenere l'intera rata di mutuo. * Darsi atto che i coniugi hanno già provveduto alla ripartizione del conto corrente bancario cointestato in fase di chiusura.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti d'identità.
9. Darsi atto che le parti attueranno le condizioni sopra concordate dal momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento. Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo del Giudice relatore, e con separata ordinanza fissare udienza a trattazione scritta autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, P R O N U Controparte_ N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in data Parte_1
20.04.2011 nel Comune di Nola, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Nola al nr. 3 parte I serie A - anno 2011 con ordine di annotazione all'ufficiale dello Stato civile del suddetto comune e di quello di trascrizione, alle seguenti CONDIZIONI AFFIDAMENTO, PERMANENZA DELLA MINORE PRESSO CIASCUN GENITORE, MANTENIMENTO (piano genitoriale allegato doc. 12) A. Confermare e disporre che la figlia Per_1
è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le sue naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. B. Confermare e disporre che resta collocata in regime paritario e starà una settimana con la mamma Per_1
e una settimana con il papà da venerdì a venerdì (settimane alterne). Fino a che la casa coniugale non verrà venduta ivi manterrà la sua residenza anagrafica. Ferie estive: Ciascuno dei genitori terrà con sé la figlia minore due o tre settimane, anche non consecutive, da comunicarsi all'altro entro il 31 maggio di ogni anno o comunque quando saranno loro concesse le ferie con un congruo preavviso all'altro. Le festività natalizie saranno trascorse con un genitore dal 24.12 al 30.12 e con l'altro dal 31.12 al 06.01 ad anni alterni salvo diversi e migliori accordi tenuto conto anche dei desideri di . Le Per_1 festività Pasquali e Festività nazionali se possibile seguiranno l'alternanza. Il tutto fatti sempre fatti migliori accordi. C. Disporre che i genitori provvederanno ciascuno a mantenere in forma diretta quanto con sè tenuto conto di reddito Per_1 similare delle parti e del periodo di permanenza paritario. Nel caso in cui uno dei genitori si recherà all'estero in missione o impiegato per servizi anche in Italia ma assente per un periodo prolungato che non consentirà l'alternanza delle settimane, il genitore assente verserà a all'altro a titolo di contributo ordinario di la somma di € 250,00 Per_1
(duecentocinquantaeuro/00) mensili da versarsi a mezzo bonifico bancario entro 30 di ogni mese. L'assegno unico o altri sostegni economici se richiesti e concessi saranno suddivisi in egual misura ad eccezione di quando un genitore si sarà assente in missione all'estero o impiegato in servizi lunghi che non consentono l'alternanza delle settimane poiché in tal caso verrà versato integramente al genitore presente con . Attualmente l'assegno viene versato al marito il quale si impegna a Per_1 versare la quota di spettanza alla moglie a mezzo bonifico bancario mensilmente.
5. Disporre che le spese straordinarie per entrambi i figli verranno ripartite a carico di entrambi genitori nella medesima percentuale (50%), ciascuno pagando o rimborsando la propria quota delle stesse (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate secondo il protocollo del Tribunale di Torino attuato da questo Tribunale adito qui allegato ed in particolare: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati ai figli;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 6. Darsi atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non si prevede alcuna forma di mantenimento reciproca ed intendono regolare in via definitiva i rapporti patrimoniali tra loro come segue: *messa in vendita della casa coniugale in comproprietà al rientro ad agosto 2025 dalla missione del marito. All'atto del trasferimento a terzi previo adempimento del mutuo rimanente i coniugi regoleranno di comune accordo la restante parte a loro credito. Sino alla vendita sarà il marito a sostenere l'intera rata di mutuo.
*Chiusura del conto corrente cointestato se non vi hanno già provveduto.
7. Darsi atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.” Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. e , premesso di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile il 20.4.2011 in Nola e che dall'affectio coniugalis è nata (il 16.10.2013), Per_1 hanno congiuntamente adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la dichiarazione di separazione personale, nonché la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni in epigrafe riportate. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni. Il Giudice relatore ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Vi è accordo economico. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole. Quanto alla domanda di divorzio, il Collegio osserva che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., essa sarà procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte da ultimo depositate, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;
con le medesime note scritte, le parti dovranno anche formulare le condizioni concordate con riferimento allo scioglimento del matrimonio e depositare la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Nola (Atto n. 3, parte I, anno 2011) di provvedere alle incombenze di legge;
5. riserva la regolamentazione delle spese di lite alla definizione della domanda di divorzio;
6. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 9 maggio 2025.
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini