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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 624/2022 posta in decisione all'udienza collegiale del 9.09.24.
VERTENTE TRA
nata a [...] il [...] c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Messina via Maffei n.5 presso lo studio dell'avv. Antonino Mazzei
che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su atto separato CodiceFiscale_2
materialmente congiunto all'atto di appello;
Appellante
e nato a [...] il [...] c.f. rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'avv. Diego Busacca giusta procura rilasciata su atto separato allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in Messina via Garibaldi n. 114 presso lo studio del predetto difensore e presso l'indirizzo pec;
Email_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1049/2022 emessa dal Tribunale di Messina in data
1.09.2022 e pubblicata in data 5.09.2022
Conclusioni dei procuratori delle parti :
per parte appellante: “1) In via preliminare e cautelare sospendere la provvisoria esecutorietà della
sentenza n° 1409/2022, GOT , emessa in data 1 settembre 2022. 2) In Controparte_2
riforma della sentenza impugnata, ritenuto, per i motivi di cui in narrativa, l'avvenuto passaggio in
giudicato del capo sullo status della sentenza nr 462/2009 del Tribunale di Messina, dichiarare
valido ed efficace l'atto di precetto opposto con il quale si è fatto valere un valido ed efficace titolo
giudiziale. 3) Condannare il sig. al risarcimento per lite temeraria da determinarsi in via CP_1
equitativa; 4) Condannare il sig. alle spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio CP_1
oltre accessori di legge”;
per parte appellata: “In via preliminare e pregiudiziale: 1) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità
dell'appello per violazione di legge non essendo ritualmente motivato e non contenendo i presupposti
oggettivi di legge prescritti "a pena di inammissibilità" dall'art. 342 co. I nn. 1 e 2 c.p.c.; 2) Ritenere
e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis. co. I c.p.c. non
avendo l'impugnazione della sentenza di I grado alcuna ragionevole probabilità di essere accolta;
3) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 618 co. III c.p.c. non essendo impugnabili le sentenze pronunziate nei giudizi di opposizione negli atti esecutivi
ex art. 617 co. I c.p.c. 4) Rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della
sentenza impugnata per insussistenza dei "gravi e fondati motivi" prescritti dall'art. 283 c.p.c.
In linea graduale: 1) Accogliere l'opposizione avverso il precetto notificato 16/07/13, dichiarando
l'inesistenza del diritto dell'intimante - appellante di promuovere un'azione Parte_1
esecutiva nei confronti dell'opponente - appellato;
2) Ritenere e dichiarare la CP_1
violazione del principio generale di diritto del “ne bis in idem” ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909
c.c. in combinato disposto con l'art. 324 c.p.c. essendosi formato il giudicato sulla questione per cui
è causa;
3) Ritenere e dichiarare la illegittimità, la nullità assoluta e l'inefficacia giuridica del
precetto opposto e degli atti e provvedimenti connessi per violazione di legge e difetto di valido ed
efficace titolo giuridico esecutivo in relazione agli artt. 479 e 480 co. II c.p.c.; 4) Ritenere e
dichiarare l'inesistenza di obbligazione giuridica dell'appellato nei confronti CP_1
dell'appellante in relazione alle somme intimate con l'atto di precetto opposto Parte_1
not. 16/07/2013. 5) Confermare la sentenza di I grado in ogni altra parte. 6) Condannare l'appellante
al pagamento delle spese e dei compensi di difesa del presente giudizio con Parte_1
distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato in data 16.07.2013 , premesso che con sentenza Parte_1
n. 462/2009 emessa dal Tribunale di Messina in data 17.02.2009 e pubblicata in data 3.03.2009 era stato posto a carico di l'obbligo di corrispondere in proprio favore un assegno CP_1
divorzile dell'importo di euro 1.000,00 mensili ed in favore del figlio un assegno di mantenimento dell'importo di euro 500,00 mensili nonché di contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie,
lamentando che l'obbligato non aveva provveduto al pagamento dell'assegno divorzile né al versamento del 50% delle spese universitarie sostenute per il figlio, intimava il pagamento della complessiva somma di euro 27.980,68.
Avverso il precetto con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione il , CP_1
eccependo l'omessa notifica preventiva del titolo esecutivo;
la violazione del principio del “ne bis
in idem” per precedente giudicato sul medesimo oggetto;
l'inesistenza dell'obbligazione per difetto di valido ed efficace titolo esecutivo.
Si costituiva la , contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Parte_1
Con sentenza n. 1049/2022 emessa in data 1.09.2022 e pubblicata in data 5.09.2022, il Tribunale , in accoglimento dell'opposizione, dichiarava la nullità del precetto per assenza di valido ed efficace titolo esecutivo e condannava parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza con atto regolarmente notificato la proponeva appello , Parte_1
preliminarmente chiedendone la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si costituiva in giudizio il , preliminarmente eccependo la inammissibilità del gravame e, nel CP_1
merito, instando per il rigetto dello stesso.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 16.12.2022 la trattazione scritta della causa ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs.149/2002, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, la Corte con ordinanza del 20.01.2023 , ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c.e rigettata la richiesta di inibitoria,
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore con ordinanza del 9.09.2024, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello , sollevate dal CP_1
ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Sotto il primo profilo, vale rammentare che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134
del 2012), è da intendersi nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 36481/2022; 40560/2021; 7675/2019;
20836/2018)
Nel caso in esame le doglianze dell'appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto
(anche) alle motivazioni della sentenza qualora un'opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile a una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile a una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass., 27/08/2014, n. 18312); ne consegue che la decisione sull'opposizione agli atti sarà ricorribile solo per cassazione ex artt. 618, cod. proc. civ., e
111 Cost., sicché l'appello in ipotesi spiegato dev'essere dichiarato improponibile anche in questa sede ex art. 382, cod. proc. civ., terzo comma, ultimo periodo incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Del resto, la stessa parte appellata , proprio grazie ad una indicazione sufficiente tanto delle parti della motivazione ritenute erronee quanto delle ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, è stata in grado di predisporre una congrua difesa .
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la Corte si è già pronunciata con la citata ordinanza del 20.01. 2023.
Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità ( rectius improponibilità ) dell'appello sollevata dal ex art. 618 c.p.c. sul rilievo dell'inappellabilità delle sentenze che hanno pronunciato nei CP_1
giudizi di opposizione agli atti esecutivi.
In proposito, va osservato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui non vi sono ragioni per dissentire, qualora un'opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile a una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile a una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (ex multis Cass. n. 27/08/2014, n. 18312).
Ne consegue che la decisione sull'opposizione all'esecuzione sarà impugnabile con l'appello, quella agli atti, invece, sarà ricorribile solo per cassazione ex artt. 618, cod. proc. civ., e 111 Cost., sicché
l'appello in ipotesi spiegato dev'essere dichiarato improponibile (Cass.n. 3166/2020).
Ebbene, nella specie, a fondamento della proposta opposizione , il ha, per un verso, eccepito CP_1
la nullità del precetto ex artt. 479 e 480 c.p.c. per omessa notifica preventiva del titolo esecutivo e mancata formale indicazione del titolo medesimo;
la violazione del principio del “ne bis in idem”
per precedente giudicato sul medesimo oggetto;
per altro verso , ha contestato l'esistenza dell'obbligazione per difetto di valido ed efficace titolo esecutivo.
E' , dunque, evidente che il proposto rimedio oppositivo ha investito sia l'an dell'azione esecutiva,
ossia il diritto della parte istante a promuovere l' esecuzione, sia il quomodo dell'azione stessa, ossia la regolarità formale del titolo ovvero dei singoli atti di esecuzione.
E poiché l'appello proposto dalla concerne la questione integrante opposizione Parte_1
all'esecuzione ed, in particolare, la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione sulla scorta del titolo azionato, è indubbia la proponibilità dell'impugnazione.
2.- Sgomberato il campo dalle eccezioni preliminari, può passarsi all' esame di merito.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente ha rigettato l'opposizione sul rilievo della mancanza di un “valido ed efficace titolo esecutivo .. ”
Evidenzia il “macroscopico errore di diritto” commesso dal primo decidente , per aver ritenuto che la sentenza di divorzio potesse essere azionata quale titolo esecutivo solo dopo il suo passaggio in giudicato (7.09.2014), vigendo per il periodo anteriore, in cui era ancora in essere il vincolo matrimoniale, l'ordinanza del 15.04.2004 emessa in via provvisoria nel corso del giudizio.
Assume, in proposito, che la sentenza n. 462/2009, con cui era stata dichiarato lo scioglimento del matrimonio e posto a carico del l'assegno de quo, era stata impugnata limitatamente ai capi CP_1
concernenti le statuizioni economiche , non anche relativamente a quello concernente lo status, che,
pertanto, aveva acquisito autorità di cosa giudicata.
Le contestate statuizioni erano state confermate in sede di gravame dalla Corte di Appello con sentenza n. 234/2011 ed anche dalla Corte di Cassazione con sentenza del 7.09.2014.
Era, pertanto, evidente che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, la pendenza dei giudizi di impugnazione, vertenti sulle sole statuizioni economiche, non avesse impedito la formazione del giudicato sullo status, tanto che gli ex coniugi avrebbero potuto contrarre nuove nozze.
Aggiunge che ulteriore errore commesso dal primo decidente concerneva l'individuazione del titolo esecutivo azionabile per il periodo anteriore al passaggio in giudicato delle sentenza, ossia l'ordinanza emessa in pendenza del giudizio di divorzio .
Tale indicazione , infatti, equivaleva a conferire ultrattività al provvedimento provvisorio, laddove,
per costante orientamento giurisprudenziale, il diritto a percepire l'assegno di divorzio decorre dalla formazione del titolo in forza del quale esso è dovuto, vale a dire dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili.
Aggiunge l'appellante che, nel momento in cui la pronuncia sullo status era divenuta definitiva,
l'ordinanza del 15.04.2004 non poteva costituire valido titolo esecutivo, regolando essa i rapporti economici tra coniugi separati. 3. Con altro motivo di gravame, parte appellante censura la regolamentazione delle spese,
reputandola “particolarmente ingiusta”
4.-Con ultimo motivo di gravame, l'appellante ripropone la domanda di condanna del ON al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Sostiene, in proposito, che quest'ultimo era consapevole del passaggio in giudicato della sentenza,
avendovi prestato acquiescenza , pure versando le somme previste .
5.-I motivi , introducendo questioni evidentemente connesse, possono essere trattati congiuntamente.
Giova premettere, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, i rapporti economici tra coniugi separati in pendenza del giudizio di divorzio continuano ad essere regolati in virtù dei provvedimenti emessi nel giudizio di separazione fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Invero, poiché l' assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale,
i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione (Cass. n. 22289/2024; Cass. n. 20509/2024;
Cass. n.3582/2021;Cass. n.7547/2020; Cass.n 19330/2020).
Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Cass n. 20494/2022) “La regola generale, desumibile
dall'art. 4, comma 13, I. n. 898 del 1970, prevede che il diritto di percepire l'assegno attribuito dal
giudice decorra dalla formazione del titolo in forza del quale esso è dovuto: vale a dire, dal passaggio
in giudicato della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto l'assegno di divorzio trae la propria indispensabile premessa proprio nel nuovo status delle parti,
rispetto al quale la statuizione di risoluzione del vincolo coniugale spiega effetti costitutivi”
“Il fatto generatore del diritto all'assegno in favore dell'ex coniuge è la sentenza di accertamento
costitutivo del giudice che, in presenza di determinati requisiti e interponendo il proprio
apprezzamento discrezionale, può concedere o no l'assegno e, in caso positivo, stabilirne
l'ammontare, secondo i parametri legali”.
E' stato pure precisato che la facoltà del giudice di disporre la decorrenza dell'assegno dalla domanda giudiziale di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, non costituisce affatto una deroga al principio di cui sopra, ma ne rappresenta un temperamento.
Ebbene, nella specie, risulta dagli atti che, pronunciato dal Tribunale di Messina con sentenza n.
462/2009 lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti e posto a carico del , CP_1
per quel che qui rileva, l'obbligo di corrispondere alla l'assegno mensile di euro 1.000,00 Parte_1
nonché di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse del figlio, il giudizio di appello e quello di cassazione sono proseguiti esclusivamente per la regolamentazione dei rapporti economici.
Ciò ha indubbiamente determinato il passaggio in giudicato della pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essa, infatti, integra un capo autonomo della sentenza che, in difetto d'impugnazione, passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull'attribuzione e sulla quantificazione dell'assegno (Cass. n. 20494/2022; Cass. n. 8874/2013).
Ne discende che la pronuncia sullo status, non investita dall'appello proposto dal , che CP_1
riguardava esclusivamente l'an ed il quantum dell'assegno divorzile (come emerge dalla sentenza n.
234/2011 della Corte di Appello ) deve ritenersi passata in giudicato alla scadenza dei termini di cui agli artt. 325 ss. c.p.c. (Cass.n. 20494/2022). Non avendo alcuna delle parti allegato l'avvenuta notifica della sentenza di primo grado e dovendo applicarsi il termine lungo, nella specie annuale ex art. 59 L. 69/2009 ( il giudizio è stato, infatti,
avviato in primo grado prima del 4.07.2009) , il capo sullo status deve ritenersi coperto dal giudicato a far data dall'aprile 2010.
Il che significa che alla data di notifica del precetto ( 16.07.2013), contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, era venuto meno il vincolo matrimoniale e sussisteva in capo alle parti quel nuovo status di persone libere, che costituisce la premessa indispensabile dell'assegno divorzile.
Ne consegue che , risolto il vincolo matrimoniale con statuizione ormai definitiva , la ha Parte_1
legittimamente azionato l'unico titolo che regolava i rapporti economici con il in forza del CP_1
nuovo status acquisito, essendo venuto meno il provvedimento provvisorio emesso in pendenza del giudizio.
Le argomentazioni di cui sopra valgono evidentemente a sostenere l'idoneità della sentenza 462/2009
a costituire valido titolo esecutivo ai fini del riconoscimento dell' assegno divorzile.
Non è condivisibile, ad avviso della Corte, l'assunto dell'appellato, secondo cui la richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile può avere efficacia giuridica solo dopo il passaggio in giudicato formale della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
munita delle necessarie formalità di legge ovvero della certificazione del passaggio in giudicato da parte del cancelliere ex. art. 124 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 324 c.p.c. e 2909
c.c. (“res iudicata”) nonché della annotazione e trascrizione nei Registri dell'Ufficiale di Stato del
Comune di Messina ex art. 10 L. 898/70 .
In proposito, va osservato che l'impugnazione parziale non impedisce il rilascio del certificato di cui all'art. 124 disp. att c.p.c. limitatamente ai capi non impugnati.
Quanto, invece, all'ulteriore profilo, in cui si articola la questione proposta, vale rammentare che la norma di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, secondo cui lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell' annotazione della sentenza, va interpretata nel senso che gli effetti personali e patrimoniali della sentenza si producono tra le parti dal passaggio in giudicato, secondo i principi generali di cui agli artt.2908 e 2909 c.c., mentre l'annotazione attiene unicamente agli effetti "erga omnes" della pronuncia stessa, in considerazione dell'efficacia dichiarativa e non costitutiva dello stato delle persone fisiche che è propria dei registri dello stato civile (Cass.9244/1992)
Applicando tale principio al caso di specie, deve ritenersi che la sentenza , essendo passata in giudicato quanto allo scioglimento del matrimonio, abbia prodotto nei confronti delle parti -
nonostante la mancata annotazione - i suoi effetti, tra i quali quello dello scioglimento del vincolo matrimoniale che ha fatto perdere la qualità di coniuge e costituito il nuovo status.
Quanto, invece, alle spese straordinarie, pure precettate dalla in forza della sentenza del Parte_1
2009, va osservato che nessuna specifica censura l'appellante ha formulato avverso l'implicito rigetto dell'opposizione per mancanza di valido titolo esecutivo, concentrando le sue difese sull'assegno divorzile.
La statuizione deve ritenersi pertanto coperta dal giudicato, benchè anche dette somme fossero precettabili in forza della sentenza n.462/2009, poichè non impugnata nel capo relativo alle spese straordinarie ed in conformità del più recente orientamento giurisprudenziale (secondo cui in tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può
agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole Cass.n.3835/2021) Vanno, a questo, punto esaminate le questioni riproposte dall'appellato ed oggetto degli originari motivi di opposizione ( pagg. 15 ss. della comparsa responsiva)
L'appellato ripropone , in primo luogo, l'eccezione di violazione del principio del “ ne bis in idem”
per esistenza di precedenti giudicati aventi il medesimo oggetto del presente giudizio.
Assume che controparte già in precedenza gli aveva intimato, in forza di sette diversi atti di precetto fondati sul medesimo titolo ( sentenza n. 462/2009) , il pagamento di somme a titolo di “differenze
per assegno divorzile determinato dalla sentenza n. 462/09 del Tribunale di Messina confermata
dalla sentenza n. 234/11 della Corte di Appello di Messina…e per spese universitarie”
Aggiunge che le proposte opposizioni sono state accolte in forza di altrettante sentenze (nn.
136/2011, 256/2011, 1713/2011 e 1719/2011, 109/2011 e 1116/2013), divenute irrevocabili , proprio in considerazione della pendenza del giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 462/2009.
Osserva in contrario l'appellante che l'accoglimento delle opposizioni è dipeso non già dall'accertata inesistenza del diritto ad ottenere le somme spettanti a titolo di assegno divorzile, ma semplicemente dal fatto che, nel momento in cui il titolo era stato azionato, esso non era ancora definitivo.
La Corte non ritiene necessario addentrarsi nella questione , dato che l'appellato, pur insistendo nell'eccezione di giudicato, non ha assolto all'onere di fornirne la prova dell'esistenza del giudicato mediante produzione delle sentenze, munite della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.;
onere, questo, su lui gravante nonostante la mancata contestazione della controparte (ex ultimis
Cass.n. 36258/2023; Cass. n. 6868/2022).
Miglior sorte non merita la riproposta eccezione di litispendenza e/o continenza di cause ex art. 39
c.p.c. sollevata dal in conseguenza della notifica di precedenti atti di precetto e dell'avvenuto CP_1
esercizio della azione esecutiva in forza del medesimo titolo e per le medesime “mensilità”, oltre che per le spese universitarie.
La mancata produzione delle sentenze non consente alla Corte di accertare se le cause cui fa cenno l'appellato, pur concernendo il medesimo titolo esecutivo, fossero fondate sui medesimi fatti costitutivi riguardanti l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Deve, invece, ritenersi inammissibile la questione proposta al n.3 della comparsa responsiva, volta a far valere l'irrituale notifica del titolo esecutivo, poichè difforme dall'originale della sentenza n.
462/2009 per omessa attestazione del passaggio in giudicato.
Detta censura, infatti, non pone in discussione il diritto ad agire in executivis, ma denuncia un vizio formale degli atti e dei provvedimenti del processo esecutivo e di quelli preliminari dell'azione esecutiva, e, pertanto, non è proponibili in questa sede ma solo tramite il ricorso in cassazione.
Le medesime argomentazioni valgono a evidenziare l'inammissibilità anche della riproposizione, in questa sede, dell'eccezione di nullità del precetto per violazione degli artt. 479 e 480 c.p.c.
Ed invero, a prescindere dal rilievo, di per sé già dirimente, della mancata proposizione di tempestivo appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza che quell'eccezione aveva rigettato,
va osservato che la questione riproposta dal mira a far valere l'irregolarità formale del CP_1
precetto e, pertanto, non è esaminabile in questa sede .
Il , infatti, avrebbe dovuto far valere il vizio proponendo ricorso per cassazione avverso la CP_1
sentenza , nella parte in cui il primo decidente aveva deciso su motivi integranti opposizione agli atti esecutivi.
E', invece, inammissibile poiché nuova la questione proposta al n. 7 della comparsa volta a far valere l' illegittimità della richiesta del pagamento delle spese giudiziali e degli oneri accessori liquidati con la sentenza n. 698/13 del Tribunale di Messina, poichè riformata dalla sentenza n. 667/19 della
Corte di Appello.
Infine, contrariamente all'assunto dell'appellante, deve ritenersi ammissibile la questione riproposta al n. 8, volta a far valere la nullità assoluta del precetto per violazione del D.M. 140/2012 per essere stato ingiunto il pagamento, a titolo di “onorari atto precetto”, dell'importo di euro 420,00, valevole in relazione allo scaglione di valore da euro 5000.001 a euro 1.500.000.
Essa, infatti, non può ritenersi nuova, consistendo nella reiterazione di questione già proposta nel giudizio di primo grado , non esaminata dal primo decidente e, pertanto, riproponibile in questa sede dall'allora opponente vittorioso, senza necessità di appello incidentale.
Il motivo, inoltre, integra tipica questione da far valere attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione , poiché pone in discussione, attraverso la contestazione della debenza di alcune somme (gli onorari per l'atto di precetto), il diritto sostanziale di credito per come risulta indicato nell'atto di precetto (Cass.n. 16569/2002)
Il motivo , oltre che ammissibile, è fondato , dato che l'onorario previsto dall'allora vigente D.M.
140/2012 in relazione allo scaglione di valore compreso tra euro 5.000,1/500.000 oscillava tra l'importo di euro 150,00 e quello di euro 350,00.
Pertanto, la somma precettata risulta quantificata in violazione dei parametri previsti, risultando congrua, in relazione all'ammontare della somma precettata, più vicina al limite minimo dello scaglione di riferimento che a quello massimo, l'importo di euro 200,00
Va, però, osservato che la non debenza di una parte soltanto della somma portata nel precetto non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che
è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Cass.
n. 20238/2024)
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, l'opposizione proposta avverso il precetto va rigettata limitatamente alle somme dovute a titolo di assegno divorzile con conseguente rideterminazione nell'importo di euro 26.574,71 delle somme, in relazione alle quali deve essere riconosciuto il diritto della di agire in via esecutiva. Parte_1
Dall'importo precettato deve , invero, detrarsi, oltre che quello di euro 1.185,29 precettato a titolo di spese universitarie, anche quello di euro 220, 00 pari alla differenza tra la somma richiesta a titolo di onorari (420,00) e quella, invece, dovuta in applicazione dei parametri di riferimento.
L'accoglimento dell'appello comporta la rideterminazione delle spese anche del primo grado di giudizio, che, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, che ha registrato la soccombenza del in relazione all'assegno divorzile e quello a in relazione alle spese CP_1 Parte_1
universitarie, vanno compensate nella misura di 1/4 con condanna del alla rifusione della CP_1
residua quota.
Esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione, secondo lo scaglione del dichiarato valore,
dei parametri (medi) di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.
147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato
D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
Va precisato che, quanto alle spese di questo grado di giudizio, ai fini della liquidazione del compenso, deve tenersi conto anche della fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività istruttoria (Cass. 8561/2023)
Tuttavia, mentre relativamente alla altre fasi la liquidazione va effettuata in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura ed entità delle questioni trattate, quanto a quella di trattazione, invece, vanno applicati i parametri minimi, in considerazione della sua ridotta articolazione, in assenza di attività riconducibili all' istruzione della causa.
Deve, infine, rigettarsi la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi e agli effetti di cui all'art 96 comma 1 e 3 c.p.c., avanzata dall'appellante.
Vale rammentare che la domanda di risarcimento ex art 96 c.p.c.
Quanto alla fattispecie di cui al primo comma della richiamata disposizione, va osservato che, ai fini della condanna, è richiesto, oltre alla soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio e la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo,
ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo,
la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno, di guisa che, ove la stessa neanche alleghi gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, la domanda non può trovare accoglimento (Cass. 27.10.2015 n.
2179).
Ebbene, al di là del fatto che a fondare il requisito soggettivo neanche sarebbe sufficiente la mera infondatezza delle pretese azionate , deve osservarsi che l'appellante si è limitata a chiedere la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., senza neanche allegare il pregiudizio derivante dalla temerarietà della lite né, tantomeno, offrire elementi di prova in ordine allo stesso.
Non ricorrono neanche i presupposti per l'applicazione dell'art. 93 comma 3 c.p.c.
Sebbene, a tal fine, non sia richiesta la domanda di parte, né la prova del danno, è, però, necessario sul piano soggettivo la prova di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abusivo esercizio delle prerogative processuali, espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo.
Nella specie, tale condotta non risulta apprezzabile , non potendo ravvisarsi nella proposizione di eccezioni e domande infondate .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 624/2022 sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1409/2022 emessa dal Tribunale di Messina in data 1.09.2022 e pubblicata in data 5.09.2022 , in parziale riforma della sentenza che conferma nel resto così provvede:
1) rigetta l'opposizione a precetto limitatamente alle somme dovute a titolo di assegno di divorzio e dichiara il diritto di di procedere ad esecuzione per tutte le Parte_1 causali di cui in parte motiva limitatamente alla somma di euro 26.574,71;
2) dichiara compensate le spese del doppio grado nella misura di ¼ e, per l'effetto, condanna a corrispondere la residua quota che liquida, quanto al primo grado di giudizio, CP_1
in complessivi euro 5.747,75 (di cui euro 1.275,75 per la fase di studio;
euro 903,00 per quella introduttiva, euro 1.390,50 per quella istruttoria ed euro 2.178,75 quella decisoria ) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
quanto alle spese di questo grado di giudizio, in complessivi euro 4.960,50 (di cui euro 1.453,50 per la fase di studio;
euro
1.063,50 per quella introduttiva, euro 1.142,25 per quella istruttoria ed euro 1.301,25 per quella decisoria ) oltre rimborso di 3/4 dell' importo versato a titolo di c.u., delle spese generali nella misura di legge, cpa e iva.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 624/2022 posta in decisione all'udienza collegiale del 9.09.24.
VERTENTE TRA
nata a [...] il [...] c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Messina via Maffei n.5 presso lo studio dell'avv. Antonino Mazzei
che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su atto separato CodiceFiscale_2
materialmente congiunto all'atto di appello;
Appellante
e nato a [...] il [...] c.f. rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'avv. Diego Busacca giusta procura rilasciata su atto separato allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in Messina via Garibaldi n. 114 presso lo studio del predetto difensore e presso l'indirizzo pec;
Email_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1049/2022 emessa dal Tribunale di Messina in data
1.09.2022 e pubblicata in data 5.09.2022
Conclusioni dei procuratori delle parti :
per parte appellante: “1) In via preliminare e cautelare sospendere la provvisoria esecutorietà della
sentenza n° 1409/2022, GOT , emessa in data 1 settembre 2022. 2) In Controparte_2
riforma della sentenza impugnata, ritenuto, per i motivi di cui in narrativa, l'avvenuto passaggio in
giudicato del capo sullo status della sentenza nr 462/2009 del Tribunale di Messina, dichiarare
valido ed efficace l'atto di precetto opposto con il quale si è fatto valere un valido ed efficace titolo
giudiziale. 3) Condannare il sig. al risarcimento per lite temeraria da determinarsi in via CP_1
equitativa; 4) Condannare il sig. alle spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio CP_1
oltre accessori di legge”;
per parte appellata: “In via preliminare e pregiudiziale: 1) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità
dell'appello per violazione di legge non essendo ritualmente motivato e non contenendo i presupposti
oggettivi di legge prescritti "a pena di inammissibilità" dall'art. 342 co. I nn. 1 e 2 c.p.c.; 2) Ritenere
e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis. co. I c.p.c. non
avendo l'impugnazione della sentenza di I grado alcuna ragionevole probabilità di essere accolta;
3) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 618 co. III c.p.c. non essendo impugnabili le sentenze pronunziate nei giudizi di opposizione negli atti esecutivi
ex art. 617 co. I c.p.c. 4) Rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della
sentenza impugnata per insussistenza dei "gravi e fondati motivi" prescritti dall'art. 283 c.p.c.
In linea graduale: 1) Accogliere l'opposizione avverso il precetto notificato 16/07/13, dichiarando
l'inesistenza del diritto dell'intimante - appellante di promuovere un'azione Parte_1
esecutiva nei confronti dell'opponente - appellato;
2) Ritenere e dichiarare la CP_1
violazione del principio generale di diritto del “ne bis in idem” ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909
c.c. in combinato disposto con l'art. 324 c.p.c. essendosi formato il giudicato sulla questione per cui
è causa;
3) Ritenere e dichiarare la illegittimità, la nullità assoluta e l'inefficacia giuridica del
precetto opposto e degli atti e provvedimenti connessi per violazione di legge e difetto di valido ed
efficace titolo giuridico esecutivo in relazione agli artt. 479 e 480 co. II c.p.c.; 4) Ritenere e
dichiarare l'inesistenza di obbligazione giuridica dell'appellato nei confronti CP_1
dell'appellante in relazione alle somme intimate con l'atto di precetto opposto Parte_1
not. 16/07/2013. 5) Confermare la sentenza di I grado in ogni altra parte. 6) Condannare l'appellante
al pagamento delle spese e dei compensi di difesa del presente giudizio con Parte_1
distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato in data 16.07.2013 , premesso che con sentenza Parte_1
n. 462/2009 emessa dal Tribunale di Messina in data 17.02.2009 e pubblicata in data 3.03.2009 era stato posto a carico di l'obbligo di corrispondere in proprio favore un assegno CP_1
divorzile dell'importo di euro 1.000,00 mensili ed in favore del figlio un assegno di mantenimento dell'importo di euro 500,00 mensili nonché di contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie,
lamentando che l'obbligato non aveva provveduto al pagamento dell'assegno divorzile né al versamento del 50% delle spese universitarie sostenute per il figlio, intimava il pagamento della complessiva somma di euro 27.980,68.
Avverso il precetto con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione il , CP_1
eccependo l'omessa notifica preventiva del titolo esecutivo;
la violazione del principio del “ne bis
in idem” per precedente giudicato sul medesimo oggetto;
l'inesistenza dell'obbligazione per difetto di valido ed efficace titolo esecutivo.
Si costituiva la , contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Parte_1
Con sentenza n. 1049/2022 emessa in data 1.09.2022 e pubblicata in data 5.09.2022, il Tribunale , in accoglimento dell'opposizione, dichiarava la nullità del precetto per assenza di valido ed efficace titolo esecutivo e condannava parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza con atto regolarmente notificato la proponeva appello , Parte_1
preliminarmente chiedendone la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si costituiva in giudizio il , preliminarmente eccependo la inammissibilità del gravame e, nel CP_1
merito, instando per il rigetto dello stesso.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 16.12.2022 la trattazione scritta della causa ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs.149/2002, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, la Corte con ordinanza del 20.01.2023 , ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c.e rigettata la richiesta di inibitoria,
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore con ordinanza del 9.09.2024, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello , sollevate dal CP_1
ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Sotto il primo profilo, vale rammentare che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134
del 2012), è da intendersi nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 36481/2022; 40560/2021; 7675/2019;
20836/2018)
Nel caso in esame le doglianze dell'appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto
(anche) alle motivazioni della sentenza qualora un'opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile a una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile a una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass., 27/08/2014, n. 18312); ne consegue che la decisione sull'opposizione agli atti sarà ricorribile solo per cassazione ex artt. 618, cod. proc. civ., e
111 Cost., sicché l'appello in ipotesi spiegato dev'essere dichiarato improponibile anche in questa sede ex art. 382, cod. proc. civ., terzo comma, ultimo periodo incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Del resto, la stessa parte appellata , proprio grazie ad una indicazione sufficiente tanto delle parti della motivazione ritenute erronee quanto delle ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, è stata in grado di predisporre una congrua difesa .
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la Corte si è già pronunciata con la citata ordinanza del 20.01. 2023.
Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità ( rectius improponibilità ) dell'appello sollevata dal ex art. 618 c.p.c. sul rilievo dell'inappellabilità delle sentenze che hanno pronunciato nei CP_1
giudizi di opposizione agli atti esecutivi.
In proposito, va osservato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui non vi sono ragioni per dissentire, qualora un'opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile a una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile a una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (ex multis Cass. n. 27/08/2014, n. 18312).
Ne consegue che la decisione sull'opposizione all'esecuzione sarà impugnabile con l'appello, quella agli atti, invece, sarà ricorribile solo per cassazione ex artt. 618, cod. proc. civ., e 111 Cost., sicché
l'appello in ipotesi spiegato dev'essere dichiarato improponibile (Cass.n. 3166/2020).
Ebbene, nella specie, a fondamento della proposta opposizione , il ha, per un verso, eccepito CP_1
la nullità del precetto ex artt. 479 e 480 c.p.c. per omessa notifica preventiva del titolo esecutivo e mancata formale indicazione del titolo medesimo;
la violazione del principio del “ne bis in idem”
per precedente giudicato sul medesimo oggetto;
per altro verso , ha contestato l'esistenza dell'obbligazione per difetto di valido ed efficace titolo esecutivo.
E' , dunque, evidente che il proposto rimedio oppositivo ha investito sia l'an dell'azione esecutiva,
ossia il diritto della parte istante a promuovere l' esecuzione, sia il quomodo dell'azione stessa, ossia la regolarità formale del titolo ovvero dei singoli atti di esecuzione.
E poiché l'appello proposto dalla concerne la questione integrante opposizione Parte_1
all'esecuzione ed, in particolare, la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione sulla scorta del titolo azionato, è indubbia la proponibilità dell'impugnazione.
2.- Sgomberato il campo dalle eccezioni preliminari, può passarsi all' esame di merito.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente ha rigettato l'opposizione sul rilievo della mancanza di un “valido ed efficace titolo esecutivo .. ”
Evidenzia il “macroscopico errore di diritto” commesso dal primo decidente , per aver ritenuto che la sentenza di divorzio potesse essere azionata quale titolo esecutivo solo dopo il suo passaggio in giudicato (7.09.2014), vigendo per il periodo anteriore, in cui era ancora in essere il vincolo matrimoniale, l'ordinanza del 15.04.2004 emessa in via provvisoria nel corso del giudizio.
Assume, in proposito, che la sentenza n. 462/2009, con cui era stata dichiarato lo scioglimento del matrimonio e posto a carico del l'assegno de quo, era stata impugnata limitatamente ai capi CP_1
concernenti le statuizioni economiche , non anche relativamente a quello concernente lo status, che,
pertanto, aveva acquisito autorità di cosa giudicata.
Le contestate statuizioni erano state confermate in sede di gravame dalla Corte di Appello con sentenza n. 234/2011 ed anche dalla Corte di Cassazione con sentenza del 7.09.2014.
Era, pertanto, evidente che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, la pendenza dei giudizi di impugnazione, vertenti sulle sole statuizioni economiche, non avesse impedito la formazione del giudicato sullo status, tanto che gli ex coniugi avrebbero potuto contrarre nuove nozze.
Aggiunge che ulteriore errore commesso dal primo decidente concerneva l'individuazione del titolo esecutivo azionabile per il periodo anteriore al passaggio in giudicato delle sentenza, ossia l'ordinanza emessa in pendenza del giudizio di divorzio .
Tale indicazione , infatti, equivaleva a conferire ultrattività al provvedimento provvisorio, laddove,
per costante orientamento giurisprudenziale, il diritto a percepire l'assegno di divorzio decorre dalla formazione del titolo in forza del quale esso è dovuto, vale a dire dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili.
Aggiunge l'appellante che, nel momento in cui la pronuncia sullo status era divenuta definitiva,
l'ordinanza del 15.04.2004 non poteva costituire valido titolo esecutivo, regolando essa i rapporti economici tra coniugi separati. 3. Con altro motivo di gravame, parte appellante censura la regolamentazione delle spese,
reputandola “particolarmente ingiusta”
4.-Con ultimo motivo di gravame, l'appellante ripropone la domanda di condanna del ON al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Sostiene, in proposito, che quest'ultimo era consapevole del passaggio in giudicato della sentenza,
avendovi prestato acquiescenza , pure versando le somme previste .
5.-I motivi , introducendo questioni evidentemente connesse, possono essere trattati congiuntamente.
Giova premettere, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, i rapporti economici tra coniugi separati in pendenza del giudizio di divorzio continuano ad essere regolati in virtù dei provvedimenti emessi nel giudizio di separazione fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Invero, poiché l' assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale,
i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione (Cass. n. 22289/2024; Cass. n. 20509/2024;
Cass. n.3582/2021;Cass. n.7547/2020; Cass.n 19330/2020).
Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Cass n. 20494/2022) “La regola generale, desumibile
dall'art. 4, comma 13, I. n. 898 del 1970, prevede che il diritto di percepire l'assegno attribuito dal
giudice decorra dalla formazione del titolo in forza del quale esso è dovuto: vale a dire, dal passaggio
in giudicato della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto l'assegno di divorzio trae la propria indispensabile premessa proprio nel nuovo status delle parti,
rispetto al quale la statuizione di risoluzione del vincolo coniugale spiega effetti costitutivi”
“Il fatto generatore del diritto all'assegno in favore dell'ex coniuge è la sentenza di accertamento
costitutivo del giudice che, in presenza di determinati requisiti e interponendo il proprio
apprezzamento discrezionale, può concedere o no l'assegno e, in caso positivo, stabilirne
l'ammontare, secondo i parametri legali”.
E' stato pure precisato che la facoltà del giudice di disporre la decorrenza dell'assegno dalla domanda giudiziale di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, non costituisce affatto una deroga al principio di cui sopra, ma ne rappresenta un temperamento.
Ebbene, nella specie, risulta dagli atti che, pronunciato dal Tribunale di Messina con sentenza n.
462/2009 lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti e posto a carico del , CP_1
per quel che qui rileva, l'obbligo di corrispondere alla l'assegno mensile di euro 1.000,00 Parte_1
nonché di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse del figlio, il giudizio di appello e quello di cassazione sono proseguiti esclusivamente per la regolamentazione dei rapporti economici.
Ciò ha indubbiamente determinato il passaggio in giudicato della pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essa, infatti, integra un capo autonomo della sentenza che, in difetto d'impugnazione, passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull'attribuzione e sulla quantificazione dell'assegno (Cass. n. 20494/2022; Cass. n. 8874/2013).
Ne discende che la pronuncia sullo status, non investita dall'appello proposto dal , che CP_1
riguardava esclusivamente l'an ed il quantum dell'assegno divorzile (come emerge dalla sentenza n.
234/2011 della Corte di Appello ) deve ritenersi passata in giudicato alla scadenza dei termini di cui agli artt. 325 ss. c.p.c. (Cass.n. 20494/2022). Non avendo alcuna delle parti allegato l'avvenuta notifica della sentenza di primo grado e dovendo applicarsi il termine lungo, nella specie annuale ex art. 59 L. 69/2009 ( il giudizio è stato, infatti,
avviato in primo grado prima del 4.07.2009) , il capo sullo status deve ritenersi coperto dal giudicato a far data dall'aprile 2010.
Il che significa che alla data di notifica del precetto ( 16.07.2013), contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, era venuto meno il vincolo matrimoniale e sussisteva in capo alle parti quel nuovo status di persone libere, che costituisce la premessa indispensabile dell'assegno divorzile.
Ne consegue che , risolto il vincolo matrimoniale con statuizione ormai definitiva , la ha Parte_1
legittimamente azionato l'unico titolo che regolava i rapporti economici con il in forza del CP_1
nuovo status acquisito, essendo venuto meno il provvedimento provvisorio emesso in pendenza del giudizio.
Le argomentazioni di cui sopra valgono evidentemente a sostenere l'idoneità della sentenza 462/2009
a costituire valido titolo esecutivo ai fini del riconoscimento dell' assegno divorzile.
Non è condivisibile, ad avviso della Corte, l'assunto dell'appellato, secondo cui la richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile può avere efficacia giuridica solo dopo il passaggio in giudicato formale della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
munita delle necessarie formalità di legge ovvero della certificazione del passaggio in giudicato da parte del cancelliere ex. art. 124 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 324 c.p.c. e 2909
c.c. (“res iudicata”) nonché della annotazione e trascrizione nei Registri dell'Ufficiale di Stato del
Comune di Messina ex art. 10 L. 898/70 .
In proposito, va osservato che l'impugnazione parziale non impedisce il rilascio del certificato di cui all'art. 124 disp. att c.p.c. limitatamente ai capi non impugnati.
Quanto, invece, all'ulteriore profilo, in cui si articola la questione proposta, vale rammentare che la norma di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, secondo cui lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell' annotazione della sentenza, va interpretata nel senso che gli effetti personali e patrimoniali della sentenza si producono tra le parti dal passaggio in giudicato, secondo i principi generali di cui agli artt.2908 e 2909 c.c., mentre l'annotazione attiene unicamente agli effetti "erga omnes" della pronuncia stessa, in considerazione dell'efficacia dichiarativa e non costitutiva dello stato delle persone fisiche che è propria dei registri dello stato civile (Cass.9244/1992)
Applicando tale principio al caso di specie, deve ritenersi che la sentenza , essendo passata in giudicato quanto allo scioglimento del matrimonio, abbia prodotto nei confronti delle parti -
nonostante la mancata annotazione - i suoi effetti, tra i quali quello dello scioglimento del vincolo matrimoniale che ha fatto perdere la qualità di coniuge e costituito il nuovo status.
Quanto, invece, alle spese straordinarie, pure precettate dalla in forza della sentenza del Parte_1
2009, va osservato che nessuna specifica censura l'appellante ha formulato avverso l'implicito rigetto dell'opposizione per mancanza di valido titolo esecutivo, concentrando le sue difese sull'assegno divorzile.
La statuizione deve ritenersi pertanto coperta dal giudicato, benchè anche dette somme fossero precettabili in forza della sentenza n.462/2009, poichè non impugnata nel capo relativo alle spese straordinarie ed in conformità del più recente orientamento giurisprudenziale (secondo cui in tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può
agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole Cass.n.3835/2021) Vanno, a questo, punto esaminate le questioni riproposte dall'appellato ed oggetto degli originari motivi di opposizione ( pagg. 15 ss. della comparsa responsiva)
L'appellato ripropone , in primo luogo, l'eccezione di violazione del principio del “ ne bis in idem”
per esistenza di precedenti giudicati aventi il medesimo oggetto del presente giudizio.
Assume che controparte già in precedenza gli aveva intimato, in forza di sette diversi atti di precetto fondati sul medesimo titolo ( sentenza n. 462/2009) , il pagamento di somme a titolo di “differenze
per assegno divorzile determinato dalla sentenza n. 462/09 del Tribunale di Messina confermata
dalla sentenza n. 234/11 della Corte di Appello di Messina…e per spese universitarie”
Aggiunge che le proposte opposizioni sono state accolte in forza di altrettante sentenze (nn.
136/2011, 256/2011, 1713/2011 e 1719/2011, 109/2011 e 1116/2013), divenute irrevocabili , proprio in considerazione della pendenza del giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 462/2009.
Osserva in contrario l'appellante che l'accoglimento delle opposizioni è dipeso non già dall'accertata inesistenza del diritto ad ottenere le somme spettanti a titolo di assegno divorzile, ma semplicemente dal fatto che, nel momento in cui il titolo era stato azionato, esso non era ancora definitivo.
La Corte non ritiene necessario addentrarsi nella questione , dato che l'appellato, pur insistendo nell'eccezione di giudicato, non ha assolto all'onere di fornirne la prova dell'esistenza del giudicato mediante produzione delle sentenze, munite della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.;
onere, questo, su lui gravante nonostante la mancata contestazione della controparte (ex ultimis
Cass.n. 36258/2023; Cass. n. 6868/2022).
Miglior sorte non merita la riproposta eccezione di litispendenza e/o continenza di cause ex art. 39
c.p.c. sollevata dal in conseguenza della notifica di precedenti atti di precetto e dell'avvenuto CP_1
esercizio della azione esecutiva in forza del medesimo titolo e per le medesime “mensilità”, oltre che per le spese universitarie.
La mancata produzione delle sentenze non consente alla Corte di accertare se le cause cui fa cenno l'appellato, pur concernendo il medesimo titolo esecutivo, fossero fondate sui medesimi fatti costitutivi riguardanti l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Deve, invece, ritenersi inammissibile la questione proposta al n.3 della comparsa responsiva, volta a far valere l'irrituale notifica del titolo esecutivo, poichè difforme dall'originale della sentenza n.
462/2009 per omessa attestazione del passaggio in giudicato.
Detta censura, infatti, non pone in discussione il diritto ad agire in executivis, ma denuncia un vizio formale degli atti e dei provvedimenti del processo esecutivo e di quelli preliminari dell'azione esecutiva, e, pertanto, non è proponibili in questa sede ma solo tramite il ricorso in cassazione.
Le medesime argomentazioni valgono a evidenziare l'inammissibilità anche della riproposizione, in questa sede, dell'eccezione di nullità del precetto per violazione degli artt. 479 e 480 c.p.c.
Ed invero, a prescindere dal rilievo, di per sé già dirimente, della mancata proposizione di tempestivo appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza che quell'eccezione aveva rigettato,
va osservato che la questione riproposta dal mira a far valere l'irregolarità formale del CP_1
precetto e, pertanto, non è esaminabile in questa sede .
Il , infatti, avrebbe dovuto far valere il vizio proponendo ricorso per cassazione avverso la CP_1
sentenza , nella parte in cui il primo decidente aveva deciso su motivi integranti opposizione agli atti esecutivi.
E', invece, inammissibile poiché nuova la questione proposta al n. 7 della comparsa volta a far valere l' illegittimità della richiesta del pagamento delle spese giudiziali e degli oneri accessori liquidati con la sentenza n. 698/13 del Tribunale di Messina, poichè riformata dalla sentenza n. 667/19 della
Corte di Appello.
Infine, contrariamente all'assunto dell'appellante, deve ritenersi ammissibile la questione riproposta al n. 8, volta a far valere la nullità assoluta del precetto per violazione del D.M. 140/2012 per essere stato ingiunto il pagamento, a titolo di “onorari atto precetto”, dell'importo di euro 420,00, valevole in relazione allo scaglione di valore da euro 5000.001 a euro 1.500.000.
Essa, infatti, non può ritenersi nuova, consistendo nella reiterazione di questione già proposta nel giudizio di primo grado , non esaminata dal primo decidente e, pertanto, riproponibile in questa sede dall'allora opponente vittorioso, senza necessità di appello incidentale.
Il motivo, inoltre, integra tipica questione da far valere attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione , poiché pone in discussione, attraverso la contestazione della debenza di alcune somme (gli onorari per l'atto di precetto), il diritto sostanziale di credito per come risulta indicato nell'atto di precetto (Cass.n. 16569/2002)
Il motivo , oltre che ammissibile, è fondato , dato che l'onorario previsto dall'allora vigente D.M.
140/2012 in relazione allo scaglione di valore compreso tra euro 5.000,1/500.000 oscillava tra l'importo di euro 150,00 e quello di euro 350,00.
Pertanto, la somma precettata risulta quantificata in violazione dei parametri previsti, risultando congrua, in relazione all'ammontare della somma precettata, più vicina al limite minimo dello scaglione di riferimento che a quello massimo, l'importo di euro 200,00
Va, però, osservato che la non debenza di una parte soltanto della somma portata nel precetto non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che
è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Cass.
n. 20238/2024)
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, l'opposizione proposta avverso il precetto va rigettata limitatamente alle somme dovute a titolo di assegno divorzile con conseguente rideterminazione nell'importo di euro 26.574,71 delle somme, in relazione alle quali deve essere riconosciuto il diritto della di agire in via esecutiva. Parte_1
Dall'importo precettato deve , invero, detrarsi, oltre che quello di euro 1.185,29 precettato a titolo di spese universitarie, anche quello di euro 220, 00 pari alla differenza tra la somma richiesta a titolo di onorari (420,00) e quella, invece, dovuta in applicazione dei parametri di riferimento.
L'accoglimento dell'appello comporta la rideterminazione delle spese anche del primo grado di giudizio, che, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, che ha registrato la soccombenza del in relazione all'assegno divorzile e quello a in relazione alle spese CP_1 Parte_1
universitarie, vanno compensate nella misura di 1/4 con condanna del alla rifusione della CP_1
residua quota.
Esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione, secondo lo scaglione del dichiarato valore,
dei parametri (medi) di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.
147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato
D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
Va precisato che, quanto alle spese di questo grado di giudizio, ai fini della liquidazione del compenso, deve tenersi conto anche della fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività istruttoria (Cass. 8561/2023)
Tuttavia, mentre relativamente alla altre fasi la liquidazione va effettuata in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura ed entità delle questioni trattate, quanto a quella di trattazione, invece, vanno applicati i parametri minimi, in considerazione della sua ridotta articolazione, in assenza di attività riconducibili all' istruzione della causa.
Deve, infine, rigettarsi la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi e agli effetti di cui all'art 96 comma 1 e 3 c.p.c., avanzata dall'appellante.
Vale rammentare che la domanda di risarcimento ex art 96 c.p.c.
Quanto alla fattispecie di cui al primo comma della richiamata disposizione, va osservato che, ai fini della condanna, è richiesto, oltre alla soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio e la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo,
ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo,
la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno, di guisa che, ove la stessa neanche alleghi gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, la domanda non può trovare accoglimento (Cass. 27.10.2015 n.
2179).
Ebbene, al di là del fatto che a fondare il requisito soggettivo neanche sarebbe sufficiente la mera infondatezza delle pretese azionate , deve osservarsi che l'appellante si è limitata a chiedere la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., senza neanche allegare il pregiudizio derivante dalla temerarietà della lite né, tantomeno, offrire elementi di prova in ordine allo stesso.
Non ricorrono neanche i presupposti per l'applicazione dell'art. 93 comma 3 c.p.c.
Sebbene, a tal fine, non sia richiesta la domanda di parte, né la prova del danno, è, però, necessario sul piano soggettivo la prova di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abusivo esercizio delle prerogative processuali, espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo.
Nella specie, tale condotta non risulta apprezzabile , non potendo ravvisarsi nella proposizione di eccezioni e domande infondate .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 624/2022 sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1409/2022 emessa dal Tribunale di Messina in data 1.09.2022 e pubblicata in data 5.09.2022 , in parziale riforma della sentenza che conferma nel resto così provvede:
1) rigetta l'opposizione a precetto limitatamente alle somme dovute a titolo di assegno di divorzio e dichiara il diritto di di procedere ad esecuzione per tutte le Parte_1 causali di cui in parte motiva limitatamente alla somma di euro 26.574,71;
2) dichiara compensate le spese del doppio grado nella misura di ¼ e, per l'effetto, condanna a corrispondere la residua quota che liquida, quanto al primo grado di giudizio, CP_1
in complessivi euro 5.747,75 (di cui euro 1.275,75 per la fase di studio;
euro 903,00 per quella introduttiva, euro 1.390,50 per quella istruttoria ed euro 2.178,75 quella decisoria ) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
quanto alle spese di questo grado di giudizio, in complessivi euro 4.960,50 (di cui euro 1.453,50 per la fase di studio;
euro
1.063,50 per quella introduttiva, euro 1.142,25 per quella istruttoria ed euro 1.301,25 per quella decisoria ) oltre rimborso di 3/4 dell' importo versato a titolo di c.u., delle spese generali nella misura di legge, cpa e iva.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini