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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/05/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 867/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 867/2025 R.G. promosso con ricorso in data 8 aprile 2025 da parte di:
, nata in [...] il [...] (cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, come da mandato in atti dall'avv. Elisabetta Bellotti (cod. fisc. ) del foro di C.F._2
Ferrara presso il cui studio in Comacchio (FE), fraz. Porto Garibaldi, via Caprera, n. 14/A è elettivamente domiciliata, autorizzando le comunicazioni alla pec
Email_1
e
MORETTO NICOLA, nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ), C.F._3 residente in [...], località Lido di Pomposa, rappresentato e difeso, come da mandato in atti dall'avv. Tiziana Lionello (cod. fisc. del foro C.F._4 di Rovigo e dall'avv. Ilaria Modena (cod. fisc. ) del foro di Rovigo, presso il C.F._5
cui studio in Rosolina (RO), viale del Popolo, n.61/int. 4 è elettivamente domiciliato, autorizzando le comunicazioni all'indirizzo pec e Email_2
Email_3
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. intervenuto non ha concluso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 aprile
2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
Per_
1- Il figlio minore nato a [...] il [...] viene affidato ex art. 337 ter c.c. a entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso.
2- I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e ne cureranno l'educazione e l'istruzione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo.
3- I genitori, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggior interesse relative ad istruzione, educazione e salute del figlio saranno, assunte di comune accordo tra gli stessi, concordando, segnatamente, anche con il figlio, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta delle attività sportive e ricreative compatibili con le sue inclinazioni, aspirazioni.
4- I genitori si impegnano a garantire al figlio un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, oltre che a garantire la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5- I genitori si impegnano altresì a fornirsi diretta e reciproca comunicazione delle informazioni riguardanti il figlio, a non coinvolgere il figlio in discussioni e a non assumere davanti al figlio minore atteggiamenti squalificanti nei confronti dell'altro genitore.
6- Il minore continuerà ad avere residenza anagrafica presso la madre in Comacchio, San
Giuseppe, via N. Sauro, n. 10.
Per_
7- Il Sig. TO LA contribuirà al mantenimento ordinario del figlio , mediante la corresponsione della somma mensile di € 200,00 (duecento), da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese (mediante bonifico da accreditarsi presso il conto corrente bancario che la Sig. indicherà), somma che verrà versata fino all'autosufficienza economica del figlio. Pt_1
8- L'assegno mensile statuito per il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat. Per_
9- I genitori di parteciperanno in misura pari al 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, così come elencate nel relativo protocollo, vigente presso il Tribunale di Ferrara che le parti dichiarano di conoscere e di aver compreso in ogni sua parte ovvero secondo con le seguenti specificazioni: -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche presso strutture pubbliche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci anche da banco prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente previo accordo;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola e) assicurazione scolastica;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico/università; - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) campi estivi b) baby-sitter; c) corsi di lingue;
d) corsi di musica e strumenti musicali;
e) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei in Italia e all'estero); f) spese per attività ludiche e ricreative (comprese spese per feste di compleanno, feste di fine anno scolastico, diploma e laurea) g) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) scuola guida e spese per il conseguimento della patente, acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto (auto e/o motorino) del figlio i) ricarica cellulare e paghetta settimanale per il figlio. Per_ 10- Le parti danno atto che svolge attività sportiva nuoto e beach-tennis e nel rispetto delle attitudini e dei desideri del figlio, si faranno carico nella misura del 50% della retta mensile dei corsi, del corredo e abbigliamento sportivo, ed in ogni caso del 50% delle spese connesse all'esercizio di detta attività sportiva del figlio. 11- Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di richiesta scritta di un genitore, l'altro genitore dovrà manifestare tempestivamente (entro 15 giorni) sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale motivato dissenso, dovendosi in difetto o in caso di generico dissenso intendersi come assenso alla richiesta.
12- Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro 15 giorni al genitore che le abbia anticipate, previa consegna in copia della ricevuta o di altro documento attestante il pagamento effettuato.
13- Le parti concordano e danno atto che sarà la Sig. a percepire l'assegno unico universale Pt_1
nella misura del 100% e il Sig. TO si impegna a rendere gli adempimenti amministrativi che si renderanno necessari all'uopo; inoltre i ricorrenti concordano e danno atto che le eventuali detrazioni per figli fiscalmente a carico, nonché le detrazioni per spese sanitarie, di istruzione, ed altri oneri, ove ancora previsto ex lege , saranno usufruite dalla Sig. Pt_1
14- Regolamentare i tempi di frequentazione tra il padre ed il figlio come di seguito: a) fine settimana alternati da sabato alle ore 15,30 a domenica ad ore 21,00, quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna;
b) un giorno infrasettimanale, di preferenza il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 21,00.
15- Anche durante le vacanze, la frequentazione del figlio sarà equilibrata e continuativa con entrambi i genitori, i quali concorderanno, di volta in volta, i rispettivi periodi da trascorrere con Rian. Durante le vacanze trascorse dal figlio fuori casa con uno dei genitori, questi dovrà comunicare prima della partenza il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, il quale avrà diritto di avere notizie del figlio e parlare con lui.
16- Durante le vacanze natalizie e pasquali il padre potrà tenere con sé il figlio alternativamente il giorno di Natale e quello di Capodanno e il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
17- L'esercizio del diritto di visita dovrà tenere conto del preminente rispetto delle esigenze, dei desideri e dei tempi del minore, nonché delle abitudini dallo stesso sin qui acquisite. Ciascun genitore sarà tenuto a comunicare all'altro eventuali giornate consecutive di assenza, rendendosi in ogni caso reperibile per il caso di comunicazioni urgenti riguardanti il figlio minore.
18- Ciascun genitore fornirà all'altro tutti gli effetti personali del figlio e farà in modo che il medesimo rientri presso l'altro genitore con i compiti regolarmente svolti.
19- Entrambi i genitori sono autorizzati a portare il figlio in vacanza lontano dalla residenza abituale. L'itinerario del viaggio dovrà essere comunicato e/o fornito all'altro genitore 15 giorni prima del viaggio stesso. 20- Le spese del presente atto si intendono compensate e ciascuna parte provvederà a corrispondere i compensi professionali al proprio difensore.
****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 12 maggio 2025.
In data 9 e 12 maggio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso, tuttavia, non ha concluso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 20 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 867/2025 R.G. promosso con ricorso in data 8 aprile 2025 da parte di:
, nata in [...] il [...] (cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, come da mandato in atti dall'avv. Elisabetta Bellotti (cod. fisc. ) del foro di C.F._2
Ferrara presso il cui studio in Comacchio (FE), fraz. Porto Garibaldi, via Caprera, n. 14/A è elettivamente domiciliata, autorizzando le comunicazioni alla pec
Email_1
e
MORETTO NICOLA, nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ), C.F._3 residente in [...], località Lido di Pomposa, rappresentato e difeso, come da mandato in atti dall'avv. Tiziana Lionello (cod. fisc. del foro C.F._4 di Rovigo e dall'avv. Ilaria Modena (cod. fisc. ) del foro di Rovigo, presso il C.F._5
cui studio in Rosolina (RO), viale del Popolo, n.61/int. 4 è elettivamente domiciliato, autorizzando le comunicazioni all'indirizzo pec e Email_2
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RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. intervenuto non ha concluso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 aprile
2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
Per_
1- Il figlio minore nato a [...] il [...] viene affidato ex art. 337 ter c.c. a entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso.
2- I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e ne cureranno l'educazione e l'istruzione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo.
3- I genitori, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggior interesse relative ad istruzione, educazione e salute del figlio saranno, assunte di comune accordo tra gli stessi, concordando, segnatamente, anche con il figlio, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta delle attività sportive e ricreative compatibili con le sue inclinazioni, aspirazioni.
4- I genitori si impegnano a garantire al figlio un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, oltre che a garantire la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5- I genitori si impegnano altresì a fornirsi diretta e reciproca comunicazione delle informazioni riguardanti il figlio, a non coinvolgere il figlio in discussioni e a non assumere davanti al figlio minore atteggiamenti squalificanti nei confronti dell'altro genitore.
6- Il minore continuerà ad avere residenza anagrafica presso la madre in Comacchio, San
Giuseppe, via N. Sauro, n. 10.
Per_
7- Il Sig. TO LA contribuirà al mantenimento ordinario del figlio , mediante la corresponsione della somma mensile di € 200,00 (duecento), da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese (mediante bonifico da accreditarsi presso il conto corrente bancario che la Sig. indicherà), somma che verrà versata fino all'autosufficienza economica del figlio. Pt_1
8- L'assegno mensile statuito per il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat. Per_
9- I genitori di parteciperanno in misura pari al 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, così come elencate nel relativo protocollo, vigente presso il Tribunale di Ferrara che le parti dichiarano di conoscere e di aver compreso in ogni sua parte ovvero secondo con le seguenti specificazioni: -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche presso strutture pubbliche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci anche da banco prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente previo accordo;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola e) assicurazione scolastica;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico/università; - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) campi estivi b) baby-sitter; c) corsi di lingue;
d) corsi di musica e strumenti musicali;
e) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei in Italia e all'estero); f) spese per attività ludiche e ricreative (comprese spese per feste di compleanno, feste di fine anno scolastico, diploma e laurea) g) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) scuola guida e spese per il conseguimento della patente, acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto (auto e/o motorino) del figlio i) ricarica cellulare e paghetta settimanale per il figlio. Per_ 10- Le parti danno atto che svolge attività sportiva nuoto e beach-tennis e nel rispetto delle attitudini e dei desideri del figlio, si faranno carico nella misura del 50% della retta mensile dei corsi, del corredo e abbigliamento sportivo, ed in ogni caso del 50% delle spese connesse all'esercizio di detta attività sportiva del figlio. 11- Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di richiesta scritta di un genitore, l'altro genitore dovrà manifestare tempestivamente (entro 15 giorni) sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale motivato dissenso, dovendosi in difetto o in caso di generico dissenso intendersi come assenso alla richiesta.
12- Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro 15 giorni al genitore che le abbia anticipate, previa consegna in copia della ricevuta o di altro documento attestante il pagamento effettuato.
13- Le parti concordano e danno atto che sarà la Sig. a percepire l'assegno unico universale Pt_1
nella misura del 100% e il Sig. TO si impegna a rendere gli adempimenti amministrativi che si renderanno necessari all'uopo; inoltre i ricorrenti concordano e danno atto che le eventuali detrazioni per figli fiscalmente a carico, nonché le detrazioni per spese sanitarie, di istruzione, ed altri oneri, ove ancora previsto ex lege , saranno usufruite dalla Sig. Pt_1
14- Regolamentare i tempi di frequentazione tra il padre ed il figlio come di seguito: a) fine settimana alternati da sabato alle ore 15,30 a domenica ad ore 21,00, quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna;
b) un giorno infrasettimanale, di preferenza il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 21,00.
15- Anche durante le vacanze, la frequentazione del figlio sarà equilibrata e continuativa con entrambi i genitori, i quali concorderanno, di volta in volta, i rispettivi periodi da trascorrere con Rian. Durante le vacanze trascorse dal figlio fuori casa con uno dei genitori, questi dovrà comunicare prima della partenza il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, il quale avrà diritto di avere notizie del figlio e parlare con lui.
16- Durante le vacanze natalizie e pasquali il padre potrà tenere con sé il figlio alternativamente il giorno di Natale e quello di Capodanno e il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
17- L'esercizio del diritto di visita dovrà tenere conto del preminente rispetto delle esigenze, dei desideri e dei tempi del minore, nonché delle abitudini dallo stesso sin qui acquisite. Ciascun genitore sarà tenuto a comunicare all'altro eventuali giornate consecutive di assenza, rendendosi in ogni caso reperibile per il caso di comunicazioni urgenti riguardanti il figlio minore.
18- Ciascun genitore fornirà all'altro tutti gli effetti personali del figlio e farà in modo che il medesimo rientri presso l'altro genitore con i compiti regolarmente svolti.
19- Entrambi i genitori sono autorizzati a portare il figlio in vacanza lontano dalla residenza abituale. L'itinerario del viaggio dovrà essere comunicato e/o fornito all'altro genitore 15 giorni prima del viaggio stesso. 20- Le spese del presente atto si intendono compensate e ciascuna parte provvederà a corrispondere i compensi professionali al proprio difensore.
****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 12 maggio 2025.
In data 9 e 12 maggio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso, tuttavia, non ha concluso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 20 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri