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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2080/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro C.F._1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 19 presso lo studio dell'Avv. Vito Alberto Calabrese che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), nato il [...] in Controparte_1 C.F._2
Germania, resistente,
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 ottobre 2024 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto
[...] ingiuntivo n. 126/2024, con il quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto aveva ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 8.024,33 a titolo di retribuzione mese di settembre 2023, rateo tredicesima mensilità 2023 e T.f.r., dei giorni residui di ferie e di permessi ROL ed ex festività, anch'essi indicati nello stesso prospetto paga ma stranamente non conteggiati, nonché dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso di licenziamento.
Sosteneva che il non aveva diritto all'indennità di mancato CP_1 preavviso in quanto era stato licenziato senza preavviso per giusta causa in considerazione dei gravi comportamenti (minacce e ingiurie) tenuti nei confronti del datore di lavoro.
Aggiungeva che il PI non aveva impugnato il licenziamento e che, in considerazione dei motivi di recesso, non aveva diritto all'indennità sostitutiva di preavviso, all'indennità sostitutiva ROL ed all'indennità sostitutiva ex festività.
Rilevava che le voci relative a ferie, permessi ROL ed ex festività non erano state conteggiate in busta paga proprio perché il lavoratore non aveva maturato tali diritti e non aveva diritto al Controparte_1 pagamento di tali voci.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con decreto dell'11 ottobre 2024 veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza dell'8 aprile 2025 con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Con le note depositate il 7 aprile 2025 Parte_1
rappresentava che erano pendenti trattative
[...] per la composizione bonaria della controversia e che, pertanto, non era stato neppure notificato il ricorso introduttivo del giudizio.
Chiedeva che venisse concesso un termine perentorio per la notifica del ricorso, del decreto di fissazione della prima udienza e del successivo verbale di udienza qualora non avesse esito positivo la composizione bonaria della controversia.
All'udienza dell'8 aprile 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Il ricorso è improcedibile.
Parte ricorrente assume che la Corte di Cassazione abbia statuito che nel rito del lavoro, in caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine perentorio per la rinnovazione della notificazione di tali atti (Cass. n. 12333/2016).
Va osservato che il principio di diritto sancito dalla Corte di
Cassazione non è applicabile nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20604/2008, hanno statuito che
“nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non si avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro – per identità di ratio di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione – sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto”.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve ritenersi che la successiva giurisprudenza di legittimità che ha ammesso la possibilità di concedere al ricorrente un termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ha, in realtà, ribadito che tale possibilità vada, invece, esclusa proprio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 12333/2016 richiamata dal ricorrente si legge espressamente (cfr. punto 5.3.1) che “la fase introduttiva del processo del lavoro, al pari di quella del procedimento per il conseguimento dell'equo indennizzo da durata irragionevole del processo, non contiene una previsione legale tipica che sanzioni con il divieto di accesso alla giustizia l'omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
Inoltre, rispetto ad una controversia di lavoro in relazione alla quale non si è ancora instaurato il contraddittorio, non vi è esigenza di tutelare legittime aspettative della controparte al consolidamento, entro tempi certi e brevi, di un provvedimento giurisdizionale già emesso”.
La Corte prosegue rimarcando la distanza tra il giudizio ordinario di lavoro ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si pone evidentemente quell'esigenza di tutelare l'esigenza di garantire l'affidamento riposto dalla parte al consolidamento del provvedimento monitorio. Afferma, infatti, che “anche il processo del lavoro di primo grado, poi, è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica, in quanto in esso la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio e si configura come una fase caratterizzata da autonomia formale e strutturale rispetto a quella precedente, di proposizione della domanda, che si esaurisce nel deposito del ricorso”.
Peraltro anche la Corte d'Appello di Messina, dopo aver riconosciuto l'estensione dei principi contenuti nella pronuncia delle Sezioni Unite
n. 20604/2018 anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto che “il mutamento giurisprudenziale riguardi esclusivamente i giudizi quali quelli di primo grado, non essendo mai intervenuto anteriormente alcun contraddittorio fra le parti, non sussistano ragioni di affidamento sulla legittima aspettativa della controparte al consolidamento di un provvedimento giurisdizionale già emanato, ferma restando, per i giudizi, come il presente, di natura impugnatoria, la necessità di salvaguardare l'interesse della controparte al suddetto consolidamento” (Corte d'Appello di Messina, sentenza n. 948/2023).
Per le ragioni che precedono, deve ritenersi che l'omessa notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo non può che comportare l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Peraltro l'opponente afferma che sono in corso trattative di bonario componimento con la controparte ma nulla documenta in tal senso.
In ogni caso anche l'eventuale pendenza di trattative, per le ragioni esposte, non esimeva l'opponente dall'onere di notifica il ricorso in opposizione.
Nulla sulle spese del presente giudizio di opposizione in considerazione della mancata costituzione di Controparte_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 126/2024, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 27 agosto 2024; nulla sulle spese del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 9 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino