Decreto cautelare 4 novembre 2021
Ordinanza cautelare 17 novembre 2021
Ordinanza collegiale 8 febbraio 2023
Sentenza 25 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 25/10/2023, n. 15850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15850 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2023
N. 15850/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10751/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10751 del 2021, proposto da ST LI, ST RO, EL BE SC, AT TA, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosa Cilea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;
nei confronti
IO AI, GI MI, RO TE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento m_pi.AOOUSPTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0010521 del 25.08.2021 con il quale l'USP di Torino ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, con valore di notifica, l'elenco degli esclusi dagli elenchi aggiuntivi delle GPS del personale docente di cui al D.M. n. 51/2021, istituiti in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020 nella parte in cui, appunto, esclude la ricorrente LI ST dalle suddette graduatorie per le classi di concorso ADSS E ADMM;
- della graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Torino del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, ripubblicata in data 27.08.2021 con prot. N. 10623, nonché di tutte le precedenti e successive ripubblicazioni avvenute a seguito delle rettifiche operate, nella parte in cui per l'a.s. 2021-2022, non includono la ricorrente LI ST negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per le classi di concorso di ADSS e ADMM;
- del provvedimento m_pi.AOOUSPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0004199 del 19.08.2021 con il quale l'USP di Parma e Piacenza, sede di Parma, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, con valore di notifica, l'elenco degli esclusi dagli elenchi aggiuntivi delle GPS del personale docente di cui al D.M. n. 51/2021, istituiti in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020 nella parte in cui, appunto, esclude la ricorrente RO ST dalle suddette graduatorie per la classe di concorso ADSS;
- della graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Parma e Piacenza, sede di Parma, del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, ripubblicata in data 28.08.2021 con prot. N. 4386, nonché di tutte le precedenti e successive ripubblicazioni avvenute a seguito delle rettifiche operate, nella parte in cui per il biennio 2021-2022, non includono la ricorrente RO ST negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per la classe di concorso ADSS;
- del provvedimento m_pi.AOOUSPBO.REGISTRO UFFICIALE.U.0011861 del 19.08.2021 con il quale l'USP Bologna ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, con valore di notifica, l'elenco degli esclusi dagli elenchi aggiuntivi delle GPS del personale docente di cui al D.M. n. 51/2021, istituiti in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020 nella parte in cui, appunto, esclude la ricorrente SC EL BE dalle suddette graduatorie per la classe di concorso ADSS;
- della graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Bologna, del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, ripubblicata in data 03.09.2021 con prot. N. 12451 del 02.09.2021, nonché di tutte le precedenti e successive ripubblicazioni avvenute a seguito delle rettifiche operate, nella parte in cui per il biennio 2021-2022, non includono la ricorrente SC EL BE negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per la classe di concorso ADSS;
- del provvedimento m_pi.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE.U.0000303 del 17.08.2021, pubblicato in data 18.08.2021, con il quale l'USP Bergamo, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, con valore di notifica, l'elenco degli esclusi dagli elenchi aggiuntivi delle GPS del personale docente di cui al D.M. n. 51/2021, istituiti in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020 nella parte in cui, appunto, esclude la ricorrente TA AT dalle suddette graduatorie per la classe di concorso ADSS;
- della graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Bergamo, del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, ripubblicata in data 02.09.2021 con prot. N. 331, nonché di tutte le precedenti e successive ripubblicazioni avvenute a seguito delle rettifiche operate, nella parte in cui per il biennio 2021-2022, non includono la ricorrente TA AT negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per la classe di concorso ADSS;
per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti agli atti sopra impugnati, ed in particolare:
- del decreto del Ministero dell'istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 e del successivo decreto di attuazione dello stesso Ministero dell'istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 nella parte in cui, contrariamente allo specifico tenore letterale dell'art. 7 comma 4 lett. e) dell'O.M. n. 60/2020, non prevedono l'inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS a quei concorrenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento; - della circolare del Ministero dell'istruzione del 6 agosto 2021 prot. n. 25089 nella parte in cui parimenti non specifica che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche gli aspiranti docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
- ove occorra, della disapplicazione della circolare interpretativa prot. 25348 del 17 agosto 20201 del Ministero università e ricerca, non pubblicata né direttamente conosciuta dai ricorrenti, avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli; ove occorra della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, di cui al prot. n. 19332 del 17/08/2021, trasmessa dall'USR Emilia Romagna con nota prot.n. 19404 del 18/08/2021 non pubblicata né direttamente conosciuta dai ricorrenti;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso conseguente e/o pertinente, nonché successivi occorrenti, e comunque lesivi dei diritti e degli interessi legittimi dei ricorrenti;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a essere reinseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per l’a.s. 2021/2022 per le province d’interesse;
per la condanna
dell’Amministrazione intimata all’adozione delle più idonee misure volte a garantire l’effettiva
tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2023 la dott.ssa Claudia Favaccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe contestando la legittimità della loro esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze, in relazione all’insegnamento di sostegno.
In particolare, sono stati dedotti i seguenti motivi di illegittimità: 1) violazione del principio del contraddittorio: l’amministrazione non ha comunicato agli interessati l’avvio del procedimento di esclusione, senza che sussistessero particolari ragioni di urgenza; 2) carenza e inadeguatezza della motivazione: i provvedimenti impugnati sono motivati mediante il rinvio ad alcune note ministeriali, che sono tuttavia generiche e non prendono in esame la specifica posizione delle ricorrenti; 3) violazione di legge ed eccesso di potere, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento: dall’O.M. n. 60/2020, dal D.M. n. 51/2021 e dal D.L. n. 73/2021, convertito in Legge 23 Luglio 2021 n. 106, si desume chiaramente che possono essere inseriti con riserva, negli elenchi aggiuntivi alle GPS, coloro che hanno conseguito all’estero il titolo di accesso e sono in attesa del relativo riconoscimento; una diversa interpretazione del D.M. n. 51/2021 dovrebbe considerarsi illegittima in quanto introdurrebbe una disparità di trattamento tra coloro che hanno conseguito il titolo di accesso in Italia e coloro che lo hanno conseguito in altro Stato dell’Unione europea; le note impugnate contrastano con il diritto europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e comunque non costituiscono rigetto della domanda di riconoscimento presentata dai ricorrenti, che deve essere ancora evasa dall’amministrazione.
Le parti ricorrenti hanno concluso per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare, oltre che per il riconoscimento del loro diritto a essere reinseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali, per le Supplenze per l’a.s. 2021/2022 per le province d’interesse, e per la condanna dell’Amministrazione intimata all’adozione delle più idonee misure, volte a garantire l’effettiva tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza del 17 novembre 2021 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare dubitando dell’ammissibilità del ricorso collettivo. Tale provvedimento è stato riformato in appello dal Consiglio di Stato, che ha accolto la domanda cautelare.
In data 6 gennaio 2023 il difensore di parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse sottoscritta dall’assistita ST LI.
All’udienza pubblica del 3 ottobre 2023 la causa è stata assunta in decisione.
2. In ordine all’ammissibilità del ricorso collettivo è sufficiente richiamare quanto già esposto dal Consiglio di Stato, Sezione Settima, con l’ordinanza 2 marzo n. 2022, 981, in sede di riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado: il ricorso di primo grado non supera i limiti ed i presupposti entro i quali è consentita la proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo nel giudizio amministrativo, per la posizione omogenea degli originari ricorrenti quanto a petitum e a causa petendi : tutti in possesso di un titolo di abilitazione conseguito all’estero per il quale hanno richiesto, entro la data del 31 luglio 2021, il riconoscimento; inoltre, non emerge neanche un potenziale conflitto di interessi tra i medesimi, ambendo ciascuno all’inserimento nelle graduatorie riferite a differenti province.
3. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento alla posizione della ricorrente ST LI, come da dichiarazione prodotta in atti e reiterata in udienza dal difensore. Il ricorso deve, invece, ritenersi ancora procedibile per gli altri ricorrenti i quali, nonostante le GPS di cui è causa siano oramai decadute a seguito della pubblicazione delle nuove graduatorie per il biennio 2022/2024, hanno dichiarato di avere interesse alla decisione ai fini dell’immissione in ruolo da gps sin dall’anno 2021.
4. Il ricorso è nel merito fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Si osserva che l’O.M. n. 60/2020 (“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”) all’art. 7, comma 4, lett. e), prevede che “ qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo ”. L’ordinanza consente, pertanto, l’ammissione con riserva di tutti i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di accesso e, avendo presentato la domanda di riconoscimento, siano ancora in attesa del relativo provvedimento.
L’art. 10 della medesima ordinanza prevede, poi, la formazione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, rinviando ad un successivo decreto per la loro costituzione.
Il D.M. n. 51/2021, adottato in attuazione dell’articolo 10 dell’O.M. n. 60/2020, proprio al fine di disciplinare i criteri di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, prevede che “ possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021 . Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ”. L’art. 7 del medesimo decreto rinvia, poi, all’O.M. n. 60/2020 per quanto in esso non espressamente previsto.
Pertanto, come affermato sia da questo Tribunale (v. tra le altre Tar Lazio – Roma, sez. IV bis, n. 5382/2022; da ultimo Tar Lazio – Roma, sez. III bis, n. 12418/2022, che richiama anche la precedente giurisprudenza) sia dal Consiglio di Stato in fase cautelare (Cons. Stato, sez. VI, n. 6462/2021), la disciplina generale prevista dall’ordinanza ministeriale consente l’iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento e non può ritenersi derogata dal D.M. 51/2021, che nulla prevede in ordine ai titoli in attesa di riconoscimento, rinviando all’ordinanza ministeriale per quanto in esso non specificamente previsto.
Dalle superiori considerazioni sugli atti generali, che recano la disciplina della fattispecie, ne deriva che i ricorrenti, avendo ottenuto un titolo estero in attesa di riconoscimento, dovevano essere inclusi, seppur con riserva, negli elenchi aggiuntivi alle GPS.
L’esclusione dagli elenchi aggiuntivi non può, poi, legittimamente fondarsi sulla impugnata nota ministeriale, richiamata nei provvedimenti di esclusione e specificamente contestata in ricorso, avente ad oggetto “ Corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno di alunni disabili ”, con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca ha dichiarato che i titoli conseguiti in Romania non possono costituire idonei titoli di accesso alle GPS o al concorso di reclutamento. Tale nota, infatti, in disparte ogni valutazione circa la sua sostanziale legittimità, ha carattere generico ed indifferenziato, non considera le specifiche posizioni degli istanti né è stata mai comunicata agli interessati; pertanto, non può essere intesa quale provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento, inoltrata dai ricorrenti, e non è idonea a far venire meno il presupposto dell’ammissione con riserva, costituito dalla pendenza del procedimento di riconoscimento (v. analogamente ord. Tar Lazio – Roma, sez. III bis, n. 6958/2021).
La legittimità dei provvedimenti generali di cui all’O.M. n. 60/2020 e del D.M. n. 51/2021 non può che produrre i suoi rivenienti effetti sulla illegittimità delle GPS pure gravate, in ordine alle quali, tuttavia, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice adito, come, peraltro, rilevato in numerose sentenze della sezione: TAR Lazio, Roma, sezione IV bis, 12 dicembre 2022, nn. 16649, 16650, 16651.
Le questioni sopra esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati vagliati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente trattati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non dirimenti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Per le superiori considerazioni, il ricorso va, quindi, accolto in parte e in parte va dichiarato il difetto di giurisdizione.
5. Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali in materia e del contegno processuale non oppositivo dell’amministrazione resistente, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile in relazione a ST LI;
- in parte lo accoglie nei termini e nei limiti indicati in motivazione;
- in parte dichiara il difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Dalila Satullo, Referendario
Claudia Favaccio, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Favaccio | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO