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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2024, n. 5475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5475 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2201 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio degli Avv.ti COMANDE'
MARZIA e ERRANTE FELICE JUNIOR, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...], in data [...], elettiva- CP_1 mente domiciliata in Palermo, presso lo studio degli Avv.ti MICELI MARIA
BEATRICE e GASBARRO GRAZIELLA, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione
1 dell'udienza del 27/05/2024 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 22.23/05/2023, della sentenza non de- finitiva n. 2487/2023, con la quale è stata pronunciata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori do- mande formulate dalle parti.
2. Al riguardo, giova precisare che il ricorrente - sebbene non abbia mai espressamente formulato domanda di addebito della separazione nei con- fronti della moglie – ha, comunque, allegato dei fatti sussumibili nell'ambito di tale istituto, avendo, per l'appunto, dedotto che la crisi coniugale sia da ascrivere alla violazione, da parte della resistente, del dovere di fedeltà. E ciò, al solo scopo, come rappresentato dal ricorrente stesso nei suoi scritti difen- sivi (cfr. memorie ex artt. 183 comma 6 c.p.c. n.ri 1 e 3 del ), di Parte_1
“consentire a Codesto Ecc.mo Giudice di avere contezza del reale andamento del rapporto coniugale tra le parti e delle ragioni che ne hanno condotto alla crisi e ciò a prescindere dalla richiesta di addebito della stessa”.
Ora, in ordine a tale asserita violazione, la resistente, argomentando a con- trario, ha di fatto accettato il contraddittorio sulle circostanze di fatto oggetto di addebito. Tuttavia, tali circostanze, in ogni caso, sono rimaste del tutto indimostrate, atteso che nessun elemento probatorio idoneo è stato fornito o indicato al fine di supportare i fatti sussumibili nell'istituto dell'addebito.
3. Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole - pre- messo che dall'unione coniugale è nato, in data 25.06.2012, a Palermo il fi- glio Vittorio - deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D.lgs. 28 dicembre
2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337- ter c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede, infatti, che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater c.c., “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida-
2 mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
4. Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere confermato il regime di affidamento condiviso del figlio minorenne delle parti (già Pt_2 previsto dall'ordinanza presidenziale del 03.12.2022), con previsione del do- micilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé la prole minore, compatibilmen- te con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le modalità già previste dall'ordinanza presidenziale de qua e che di seguito si riportano:
- per due giorni alla settimana (il lunedì ed il mercoledì), per 4 ore continua- tive al giorno, con facoltà di prelevarlo dal domicilio domestico e di recarlo con sé;
- a settimane alterne, nel fine settimana dalle ore 10,30 del sabato alle ore
19,00 della domenica, con pernottamento nella notte intermedia;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di per- nottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disac- cordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro ge- nitore almeno una volta al giorno per telefono;
- per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festivi- tà natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccor- do, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genito- re ad anni alterni.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi libe- ramente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un mini- mo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli im- pegni scolastici della prole minore.
5. Nulla deve, invece, disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniuga-
3 le, considerato che la , in sede di precisazione delle conclusioni e CP_1 propri atti conclusivi, non ha insistito nella domanda di assegnazione dell'immobile adibito a casa coniugale (alla stessa concesso in locazione), adducendo, all'uopo, di avere ha subito “un procedimento di sfratto per finita locazione, che è stato definito con verbale di mediazione” con il quale ha ac- cettato di rilasciare l'immobile (cfr. note scritte della resistente sostitutive dell'udienza del 27.05.2024 e documentazione relativa al procedimento de quo versata in atti dalla ). CP_1
6. Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevar- si che la resistente ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore, nonché a titolo di concorso al manteni- mento del figlio minore della coppia , il quale, peraltro, risulta affetto Pt_2 da disturbo dello spettro autistico, per cui è stato riconosciuto dalla compe- tente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle con- dizioni visive e della sordità “MINORE INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(L.18/80) – indennità di accompagnamento” e per cui percepisce una indenni- tà mensile di € 522,10 (cfr. verbale di accertamento INPS del 09.02.2021 e comunicazione INPS, allegati dalla resistente, rispettivamente ai numeri 3 e
4, alla propria comparsa di costituzione e risposta del 31.10.2022).
7. A tale ultimo proposito, ossia con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio minore delle parti, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra i coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle ri- sorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genito- ri a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbli- go alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il
4 parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dal- le sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate po- tenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla norma in questione, ovvero: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di per- manenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i co- niugi;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da cia- scun genitore.
8. Per quanto attiene, invece, alla determinazione degli obblighi di manteni- mento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di or- dine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impo- ne, dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimo- nio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richie- dente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di
5 detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere al- la valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun co- niuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valuta- zione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati nu- merici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile rico- struzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di manteni- mento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma an- che di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economi- ca (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
9. Nel caso di specie, il ricorrente, agente di commercio, in sede di udienza presidenziale dell'08.11.2022, ha, tra l'altro, testualmente dichiarato: “faccio
l'agente di commercio e rappresento delle cartiere. Non ho un reddito fisso
[…..] attualmente vivo a casa di mia madre”. Ha versato in atti le dichiarazioni reddituali presentate dal 2019 al 2023, da cui risulta avere prodotto i se- guenti redditi annui: € 19.577,00 per l'anno di imposta 2018; € 22.827,00, per l'anno di imposta 2019; € 15.071,00, per l'anno di imposta 2020;
€ 19.720,00 per l'anno di imposta 2021; € 24.137,00 per l'anno di imposta
2022.
A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche della resi- stente, anch'ella agente di commercio, in sede di udienza presidenziale cit., per quel che maggiormente qui rileva, la ha, tra l'altro, dichiarato: CP_1
“Nel corso dell'ultimo anno e mezzo il mio lavoro è cambiato dovendomi dedi- care ininterrottamente a mio figlio. Essendo un agente di commercio i miei guadagni si sono drasticamente ridotti.” Ha prodotto la seguente documenta-
6 zione: dichiarazione dei redditi 2018 (reddito netto annuo per il 2017 di
€ 6.619,00); dichiarazione dei redditi 2019 (reddito netto annuo per il 2018 di € 6.916,00); dichiarazione dei redditi 2023 (reddito netto annuo per il
2022 di € 995,00); dichiarazione dei redditi 2024 (reddito netto annuo per il
2023 di € 1.169,00).
La resistente - la quale, comunque, deve considerarsi dotata di una capa- cità lavorativa specifica rapportata alla sua età (44 anni), che verosimilmente le consente di incrementare i suoi introiti - deve, inoltre, far fronte ai costi abitativi, essendo incontestato che la medesima non è titolare di diritti reali immobiliari ad eccezione della nuda proprietaria per la quota di ½ di un'unità immobiliare sita in Palermo (cfr. visura catastale versata in atti dal- la resistente).
10. Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di ma- trimonio nonché le rispettive disponibilità economiche e capacità reddituali,
è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condi- zioni economiche dei coniugi.
11. Segnatamente, nel caso in disamina, alla luce delle attuali condizioni economico-reddituali delle parti come accertate in corso di causa, delle esi- genze di mantenimento del figlio minorenne, considerate in relazione al teno- re di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi, della accertata sussistenza di una sperequa- zione tra le rispettive condizioni economiche, della durata del matrimonio, nonché, soprattutto, in considerazione dell'impegno e degli oneri economici – derivanti dai quotidiani compiti di accudimento del figlio minore, il quale ne- cessita, in ragione della sua disabilità, di assistenza continua e cure specifi- che – che gravano maggiormente sulla madre, presso la quale il figlio minore
è collocato in via prevalente, appare equo determinare la misura del contri- buto al mantenimento dovuto da in favore della resi- Parte_1 stente, in complessivi euro 650,00 mensili, di cui euro CP_1
500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia ed euro 150,00 a titolo di mantenimento della resistente, somma da Pt_2
7 versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale se- condo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della pre- sente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze proba- torie relative a redditi maturati in corso di causa.
12. Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale
e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
13. In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale reciproca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese proces- suali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
richiamata la sentenza non definitiva n. 2487/2023 dei 22.23/05/2023 del Tribunale di Palermo, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore della coppia , nato Pt_2
a Palermo in data 25/06/2012, ad entrambi i genitori, con domicilio preva- lente presso la madre e con regime di visita da parte del genitore non convi- vente determinato secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore di la complessiva somma di euro 650,00 mensili, CP_1 di cui euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia ed euro 150,00 a titolo di mantenimento di , CP_1 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale se- condo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% delle Parte_1 spese straordinarie da sostenere in favore del figlio minore, nella accezione e
8 secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approva- to in data 2 luglio 2019; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com- petente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale di Palermo, in data 12/11/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2201 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio degli Avv.ti COMANDE'
MARZIA e ERRANTE FELICE JUNIOR, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...], in data [...], elettiva- CP_1 mente domiciliata in Palermo, presso lo studio degli Avv.ti MICELI MARIA
BEATRICE e GASBARRO GRAZIELLA, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione
1 dell'udienza del 27/05/2024 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 22.23/05/2023, della sentenza non de- finitiva n. 2487/2023, con la quale è stata pronunciata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori do- mande formulate dalle parti.
2. Al riguardo, giova precisare che il ricorrente - sebbene non abbia mai espressamente formulato domanda di addebito della separazione nei con- fronti della moglie – ha, comunque, allegato dei fatti sussumibili nell'ambito di tale istituto, avendo, per l'appunto, dedotto che la crisi coniugale sia da ascrivere alla violazione, da parte della resistente, del dovere di fedeltà. E ciò, al solo scopo, come rappresentato dal ricorrente stesso nei suoi scritti difen- sivi (cfr. memorie ex artt. 183 comma 6 c.p.c. n.ri 1 e 3 del ), di Parte_1
“consentire a Codesto Ecc.mo Giudice di avere contezza del reale andamento del rapporto coniugale tra le parti e delle ragioni che ne hanno condotto alla crisi e ciò a prescindere dalla richiesta di addebito della stessa”.
Ora, in ordine a tale asserita violazione, la resistente, argomentando a con- trario, ha di fatto accettato il contraddittorio sulle circostanze di fatto oggetto di addebito. Tuttavia, tali circostanze, in ogni caso, sono rimaste del tutto indimostrate, atteso che nessun elemento probatorio idoneo è stato fornito o indicato al fine di supportare i fatti sussumibili nell'istituto dell'addebito.
3. Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole - pre- messo che dall'unione coniugale è nato, in data 25.06.2012, a Palermo il fi- glio Vittorio - deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D.lgs. 28 dicembre
2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337- ter c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede, infatti, che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater c.c., “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida-
2 mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
4. Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere confermato il regime di affidamento condiviso del figlio minorenne delle parti (già Pt_2 previsto dall'ordinanza presidenziale del 03.12.2022), con previsione del do- micilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé la prole minore, compatibilmen- te con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le modalità già previste dall'ordinanza presidenziale de qua e che di seguito si riportano:
- per due giorni alla settimana (il lunedì ed il mercoledì), per 4 ore continua- tive al giorno, con facoltà di prelevarlo dal domicilio domestico e di recarlo con sé;
- a settimane alterne, nel fine settimana dalle ore 10,30 del sabato alle ore
19,00 della domenica, con pernottamento nella notte intermedia;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di per- nottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disac- cordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro ge- nitore almeno una volta al giorno per telefono;
- per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festivi- tà natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccor- do, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genito- re ad anni alterni.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi libe- ramente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un mini- mo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli im- pegni scolastici della prole minore.
5. Nulla deve, invece, disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniuga-
3 le, considerato che la , in sede di precisazione delle conclusioni e CP_1 propri atti conclusivi, non ha insistito nella domanda di assegnazione dell'immobile adibito a casa coniugale (alla stessa concesso in locazione), adducendo, all'uopo, di avere ha subito “un procedimento di sfratto per finita locazione, che è stato definito con verbale di mediazione” con il quale ha ac- cettato di rilasciare l'immobile (cfr. note scritte della resistente sostitutive dell'udienza del 27.05.2024 e documentazione relativa al procedimento de quo versata in atti dalla ). CP_1
6. Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevar- si che la resistente ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore, nonché a titolo di concorso al manteni- mento del figlio minore della coppia , il quale, peraltro, risulta affetto Pt_2 da disturbo dello spettro autistico, per cui è stato riconosciuto dalla compe- tente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle con- dizioni visive e della sordità “MINORE INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(L.18/80) – indennità di accompagnamento” e per cui percepisce una indenni- tà mensile di € 522,10 (cfr. verbale di accertamento INPS del 09.02.2021 e comunicazione INPS, allegati dalla resistente, rispettivamente ai numeri 3 e
4, alla propria comparsa di costituzione e risposta del 31.10.2022).
7. A tale ultimo proposito, ossia con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio minore delle parti, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra i coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle ri- sorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genito- ri a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbli- go alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il
4 parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dal- le sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate po- tenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla norma in questione, ovvero: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di per- manenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i co- niugi;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da cia- scun genitore.
8. Per quanto attiene, invece, alla determinazione degli obblighi di manteni- mento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di or- dine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impo- ne, dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimo- nio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richie- dente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di
5 detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere al- la valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun co- niuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valuta- zione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati nu- merici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile rico- struzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di manteni- mento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma an- che di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economi- ca (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
9. Nel caso di specie, il ricorrente, agente di commercio, in sede di udienza presidenziale dell'08.11.2022, ha, tra l'altro, testualmente dichiarato: “faccio
l'agente di commercio e rappresento delle cartiere. Non ho un reddito fisso
[…..] attualmente vivo a casa di mia madre”. Ha versato in atti le dichiarazioni reddituali presentate dal 2019 al 2023, da cui risulta avere prodotto i se- guenti redditi annui: € 19.577,00 per l'anno di imposta 2018; € 22.827,00, per l'anno di imposta 2019; € 15.071,00, per l'anno di imposta 2020;
€ 19.720,00 per l'anno di imposta 2021; € 24.137,00 per l'anno di imposta
2022.
A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche della resi- stente, anch'ella agente di commercio, in sede di udienza presidenziale cit., per quel che maggiormente qui rileva, la ha, tra l'altro, dichiarato: CP_1
“Nel corso dell'ultimo anno e mezzo il mio lavoro è cambiato dovendomi dedi- care ininterrottamente a mio figlio. Essendo un agente di commercio i miei guadagni si sono drasticamente ridotti.” Ha prodotto la seguente documenta-
6 zione: dichiarazione dei redditi 2018 (reddito netto annuo per il 2017 di
€ 6.619,00); dichiarazione dei redditi 2019 (reddito netto annuo per il 2018 di € 6.916,00); dichiarazione dei redditi 2023 (reddito netto annuo per il
2022 di € 995,00); dichiarazione dei redditi 2024 (reddito netto annuo per il
2023 di € 1.169,00).
La resistente - la quale, comunque, deve considerarsi dotata di una capa- cità lavorativa specifica rapportata alla sua età (44 anni), che verosimilmente le consente di incrementare i suoi introiti - deve, inoltre, far fronte ai costi abitativi, essendo incontestato che la medesima non è titolare di diritti reali immobiliari ad eccezione della nuda proprietaria per la quota di ½ di un'unità immobiliare sita in Palermo (cfr. visura catastale versata in atti dal- la resistente).
10. Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di ma- trimonio nonché le rispettive disponibilità economiche e capacità reddituali,
è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condi- zioni economiche dei coniugi.
11. Segnatamente, nel caso in disamina, alla luce delle attuali condizioni economico-reddituali delle parti come accertate in corso di causa, delle esi- genze di mantenimento del figlio minorenne, considerate in relazione al teno- re di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi, della accertata sussistenza di una sperequa- zione tra le rispettive condizioni economiche, della durata del matrimonio, nonché, soprattutto, in considerazione dell'impegno e degli oneri economici – derivanti dai quotidiani compiti di accudimento del figlio minore, il quale ne- cessita, in ragione della sua disabilità, di assistenza continua e cure specifi- che – che gravano maggiormente sulla madre, presso la quale il figlio minore
è collocato in via prevalente, appare equo determinare la misura del contri- buto al mantenimento dovuto da in favore della resi- Parte_1 stente, in complessivi euro 650,00 mensili, di cui euro CP_1
500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia ed euro 150,00 a titolo di mantenimento della resistente, somma da Pt_2
7 versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale se- condo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della pre- sente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze proba- torie relative a redditi maturati in corso di causa.
12. Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale
e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
13. In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale reciproca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese proces- suali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
richiamata la sentenza non definitiva n. 2487/2023 dei 22.23/05/2023 del Tribunale di Palermo, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore della coppia , nato Pt_2
a Palermo in data 25/06/2012, ad entrambi i genitori, con domicilio preva- lente presso la madre e con regime di visita da parte del genitore non convi- vente determinato secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore di la complessiva somma di euro 650,00 mensili, CP_1 di cui euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia ed euro 150,00 a titolo di mantenimento di , CP_1 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale se- condo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% delle Parte_1 spese straordinarie da sostenere in favore del figlio minore, nella accezione e
8 secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approva- to in data 2 luglio 2019; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com- petente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale di Palermo, in data 12/11/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
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