Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1378 / 2023
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di IE OGGETTO Sezione Unica Somministrazione
Il Tribunale di IE , in persona del Giudice Unico, Dott. Marianna Serrao, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1378/23 R.G. vertente tra
(p iva , con sede legale in , Via Banchi di Sopra Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 n. 6, in persona del Presidente pro tempore, Ing. ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valeria Galli (c.f.: ), in RO, CodiceFiscale_1 Via Adriano I n. 134/A, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce all'atto di citazione
- Attrice opponente- CONTRO
in persona del legale rappresentante Sig.ra Controparte_1 [...]
(P.IVA: ), con sede in Via Toscana n.13 a Pistoia ed Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in P.za San Francesco 20 a Pistoia presso e nello studio dell'Avv. Elena Gelli ( ) del Foro di Pistoia, difensore per mandato C.F._2 allegato alla comparsa di costituzione Convenuta – opposta OGGETTO: Opposizione avverso D.I. n. ingiuntivo
Conclusioni delle parti
Per l'opponente " “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- nel merito: revocare il Decreto Ingiuntivo n. 421/23 emesso nei confronti dell Parte_1
in persona del suo Presidente pro tempore e notificato in data 11/05/2023, in quanto
[...] nullo, annullabile, inefficace per le ragioni di diritto sovra espresse.
- in via subordinata: accertare e dichiarare, previa revoca del Decreto Ingiuntivo oggetto della presente opposizione, come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore della scrivente avvocato antistatario. per l'opposta “
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le necessarie declaratorie di legge,
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respingere l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 421/2023, emesso dal Giudice del Tribunale di IE in data 8 maggio 2023 nei confronti di Parte_1 ; in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la società opponente, in persona
[...] del legale rappresentante, al pagamento a favore della convenuta opposta della somma di € 59.093,64=, oltre interessi di mora, ex artt. 4 e 5 D.Llgs 231/2022 dalle date di scadenza dei singoli documenti fiscali sino all'effettivo adempimento, nonché delle spese vive e legali del procedimento monitorio già liquidate in decreto e quelle del presente giudizio. In via istruttoria: accogliere le richieste istruttorie già formulate in comparsa di costituzione risposta e nella memoria ex art 171 ter n.2 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva Parte_3 opposizione al decreto ingiuntivo con il quale le era ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 59.093,64 Controparte_1
A fondamento della domanda assumeva : che la nuova Amministrazione della società Part opponente stava cercando di ricostruire ed aggiornare la situazione contabile della ereditata dalla precedente gestione;
che il rapporto di collaborazione prevedeva da parte della la realizzazione di una serie di lavori di manutenzione e ristrutturazione CP_1 principalmente presso lo stadio Franchi di nonché presso il Campo Principale Pt_1 Querciagrossa, sempre in;
che tali lavori non risultavano eseguiti, tanto da imporre Pt_1 alla Committente di bloccare i pagamenti dopo una preliminare verifica dello stato dei luoghi;
che la committente, non aveva ricevuto documentazione sullo stato dei lavori né email che preannunciassero sopralluoghi e/o collaudi da parte della Impresa, da qui l'assenza di formale contestazione , ritenendosi mai iniziati i lavori .
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.Si costituiva che chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed Controparte_1 eccepiva : che a giugno del 2022 aveva richiesto a Parte_1 Controparte_1 di formulare dei preventivi di spesa per opere da realizzare presso il Campo Principale Quercegrossa e presso lo Stadio Franchi di IE , preventivi depositati in attitimbrati e firmati per accettazione dal nuovo Presidente del CdA di , Sig. Parte_1 ; che i lavori oggetto dei preventivi sopra indicati erano stati Parte_2 regolarmente effettuati da parte della nei tempi concordati e a perfetta Controparte_1 regola d'arte come da nota di contabilità lavori interna e fatture di consegna dei materiali;
che nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni originariamente commissionate Parte_1 ha richiesto ulteriori interventi urgenti che erano stati eseguiti e in particolare : lavoro eseguito con urgenza al Campo Principale Quercegrossa, consistente nella segnatura del campo con macchina traccialineee, lavoro eseguito con urgenza presso Stadio Franchi, consistente nel taglio erba del campo sportivo, mediante n.2 operatori e macchina elicoidale in dotazione a;
noleggio per 4 mesi di macchina tagliaerba e che non vi Controparte_1 era mai stata alcuna contestazione. In data 9.5.2024 il difensore dell'opponente , Avv. Valeria Galli depositava atto di rinuncia al mandato rappresentando nella medesima nota la pendenza di procedimento di liquidazione giudiziale in danno della davanti al Tribunale di IE e Parte_1 la presentazione di domanda di concordato davanti al Tribunale di RO . Nessun altro difensore si costituiva nelle more e il difensore rinunciante al mandato non svolgeva alcun'altra attività processuale.
3.Radicatosi il contraddittorio era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e , in assenza di richieste istruttorie la causa
, all'udienza cartolare del 12.12.2024 era rimessa in decisione con le modalità di cui
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4 In via preliminare deve rilevarsi che , come da visura camerale depositata dall'opposta , non è stato aperto il procedimento di liquidazione giudiziale a carico della società debitrice e che il procedimento unitario n. 70/2023 del Tribunale di IE, cui è stato riunito il n. 1506/2023 del Tribunale di RO ( dichiaratosi incompetente per territorio) è sospeso dal 5.2.24 ex art. 48 c.p.c. Non ricorre, pertanto , alcuna causa d'interruzione del presente processo .
5.Occorre ricordare che nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell'onere probatorio , nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n.13533/01 orientamento ormai più che consolidato . Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l'adempimento ( o anche per la risoluzione od il risarcimento del danno) l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa . Con il procedimento monitorio l'opposta ha provato il proprio credito attraverso la produzione documentale , mentre non solo ha mosso alcuna Parte_1 contestazione nemmeno a fronte della costituzione in mora effettuata dall'opposta con la comunicazione PEC del 03.02.2023 ma nemmeno nel corso del presente giudizio per il quale ha mostrato assoluto disinteresse, pur avendolo promosso, anche dopo la rinuncia al mandato dell'originario difensore , non provando o chiedendo di provare fatti impeditivi alla pretesa creditoria , anzi allegando circostanze del tutto generiche e smentite per tabulas. . Il decreto ingiuntivo opposto merita conferma .
6. Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo sulla base del valore della domanda per fase di studio, introduttiva , istruttori e decisoria ( le ultime due ai minimi tariffari in considerazione dell'attività processuale svolta) son poste a carico dell'opponente
P.Q .M
Il Tribunale , come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Pone a carico dell'opponente il pagamento delle spese processuali liquidate in euro 9.132,50 per compenso , oltre il 15% per rimborso forfetario e Iva e Cap come per legge.
Cos' deciso in IE il 2.1.2025 Il giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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