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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3219 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17603/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17603/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 15/04/25 alle ore 17.11, innanzi al dott. Guido Macripò, è comparso per Parte_1 l'avv. BIOLO ADAMO.
[...]
Il Giudice invita a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
L'avv. Biolo precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e discute oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 15.4.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 17603/2023, promossa con ricorso depositato in data 4.5.2023
DA
(C.F. ), in persona di due procuratori speciali, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano corso di Porta Vittoria n. 28 presso l'avv. Cristiano
Crippa e l'avv. Adamo Biolo, che la rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa CP_1 C.F._1
individuale corrente in Ravenna (P.I. ), P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: contratto di finanziamento pagina 2 di 8 All'udienza del 15.4.2025 parte attrice ha discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'attrice ha così concluso:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
- in via di merito principale: accertato che in proprio e quale titolare della Ditta individuale omonima, ha CP_1 contravvenuto alle condizioni che regolano l'Accordo di Convenzionamento 24.02.2021, in particolare agli artt. 14) e 15), accertato che tale violazione è consistita nella mancata effettiva consegna del bene finanziato, accertato che per tale motivo ed a seguito di reclamo presentato da Controparte_2
provvedeva ad estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento Parte_1 Parte_2
n. 2826743301 con tale consumatore ed a rimborsare le rate già corrisposte;
condannare
[...]
in proprio e quale titolare della Ditta individuale omonima, a restituire a CP_1 [...]
l'importo di euro 15.500,00, erogato per il finanziamento concesso a Parte_1 CP_2
, oltre accessori, spese e interessi, nella misura concordata con il consumatore, maturati sino
[...]
alla data del rimborso, oltre interessi legali sulla somma corrispondente al finanziamento accordato dai singoli versamenti degli importi al saldo ovvero condannarlo a pagare la diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio e che verrà meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni.
- in via di merito ulteriore: alla luce dell'individuata responsabilità contrattuale, condannare in proprio e quale CP_1
titolare della Ditta individuale omonima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c., al risarcimento dei danni sopportati da e quantificati in complessive euro 3.136,00; somma pari alla Parte_1
perdita subita e determinata dalla differenza tra il costo totale del credito e la somma finanziata concessa a , oltre interessi legali, ovvero condannarlo a pagare la diversa Controparte_2
somma che dovesse emergere nel corso del giudizio e che verrà meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni.
Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e C.P.A. anche della fase di mediazione per la quale vi è stato esborso di costi anticipati pari ad euro 48,80.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 4.5.2023, l'istituto di credito ha convenuto in giudizio chiedendo la Parte_1 CP_1
restituzione dell'importo di euro 15.500,00, erogato per il finanziamento concesso a
, oltre accessori, spese ed interessi maturati sino alla data del Controparte_2
rimborso, oltre interessi legali sulla somma corrispondente al finanziamento accordato nonché di condannarlo al risarcimento del danno per la perdita subita quantificato in complessivi euro 3.136,00, oltre interessi legali.
A tal fine l'attrice espone che:
-ha sottoscritto con l'impresa individuale in data 24.2.2021, un CP_1
accordo di convenzionamento avente ad oggetto l'inoltro di domande di finanziamento, con rimborso rateale, finalizzate all'acquisto di beni o servizi forniti dall'impresa individuale a favore dei propri clienti;
-in data 11.5.2022 l'intermediario del credito, come convenzionato, sottoscriveva con il consumatore il contratto di finanziamento n. Controparte_2 Parte_2
2826743301, finalizzato all'acquisto di una Fiat 500 Abarth usata, targata EZ024TS;
-in esecuzione del contratto di finanziamento veniva erogata, mediante bonifico in data
12.5.2022, la somma di euro 15.500,00 a favore del convenuto;
-il onorava le prime 5 rate del finanziamento, ma a seguito di reclamo denunciava CP_2
di non aver avuto la materiale consegna del mezzo, essendo emerso un fermo amministrativo sull'autovettura sopramenzionata;
-in ragione della situazione verificatasi, si provvedeva ad estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento e a rimborsare al le rate già corrisposte. CP_2
Deduce:
-che in forza delle condizioni che regolano l'Accordo di Convenzionamento, l'impresa individuale è tenuta a restituire alla banca la somma ricevuta, come CP_1
pattuito all'art. 14 dell'accordo richiamato secondo cui: “Il Rivenditore/Prestatore dovrà restituire alla immediatamente ed a semplice richiesta della stessa, la somma CP_3
pagina 4 di 8 ricevuta ai sensi dell'art. 10, maggiorata degli interessi – nella misura concordata con il Cliente – maturati sino alla data del rimborso, al verificarsi d'uno dei seguenti casi:
(…) mancata consegna della merce o prestazione del servizio finanziato”;
-l'inadempimento ai sensi dell'art. 15 del già menzionato accordo di convenzionamento, che prevede un obbligo di comunicazione, a carico del rivenditore ed a favore della finanziatrice, di eventuali problematiche sorte in sede di consegna o di utilizzo del bene, comunicazione mai avvenuta;
-il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c., quantificati in euro
3.136,00, pari alla perdita subita e rappresentata dalla differenza tra il costo totale del credito e la somma finanziata, in relazione al contratto sottoscritto dal consumatore
CP_2
Il convenuto non si è costituito in giudizio e, pertanto, è stata CP_1
dichiarata la sua contumacia.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda attorea svolta in via principale sia fondata.
L'art. 125 quinquies D. Lgs. n. 385/93 dispone che nei contratti di credito collegati – qual è quello della fattispecie in esame ai sensi dell'art. 121 lett. d), atteso che il contratto di finanziamento de quo è finalizzato esclusivamente a finanziare la prestazione di uno specifico servizio individuato, nel caso di specie nell'acquisto di un'autovettura usata, ed inoltre il finanziatore si è avvalso del prestatore del servizio per promuovere il contratto di credito-, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c..
La risoluzione del contratto comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. Il finanziatore ha diritto di ripetere nei confronti del fornitore l'importo versato al fornitore stesso.
pagina 5 di 8 Il contratto di convenzionamento stipulato dalle parti in causa all'art. 15
(Inadempimento del Fornitore) (v. doc. n. 1) prevede che: “In caso di inadempimento del Rivenditore/Prestatore di cui all'art. 125 – quinquies del TUB, ove il Cliente, dopo aver costituito inutilmente in mora il Rivenditore/Prestatore, dovesse comunicare – anche a mezzo semplice comunicazione scritta – di volersi avvalere del diritto alla risoluzione del Contratto, il Rivenditore/Prestatore, sarà tenuto a restituire alla Banca
– a semplice richiesta – l'importo del finanziamento erogato, comprensivo anche delle rate eventualmente già pagate dal Cliente, maggiorato degli eventuali oneri (anche erariali), commissioni, spese di istruttoria, premi assicurativi, nonché degli interessi corrispettivi – nella misura concordata con il Cliente – maturati sino alla data del rimborso.
Nel caso di specie emerge che il cliente ha risolto il contratto con il CP_2 CP_1
titolare dell'impresa individuale omonima, ed ha ottenuto il rimborso da parte del finanziatore Parte_1
Dai documenti prodotti in causa e dalle dichiarazioni rese dal teste all'udienza CP_2
del 16.1.2025 emerge infatti che:
- in data 24.2.2021 le parti sottoscrivevano l'accordo di convenzionamento (v. doc. 1) mediante il quale il convenuto si è obbligato a far sottoscrivere ai propri clienti, contestualmente alla vendita di propri beni, contratti di finanziamento con la divisione interna della rimborso rateizzato;
Parte_1
- in data 11.5.2022 , cliente del convenuto, ha sottoscritto il Controparte_2
contratto di finanziamento n. 2826743301, finalizzato all'acquisto di una Fiat 500
Abarth usata, targata EZ024TS (v. doc. n. 2);
- il ha ricevuto l'importo finanziato pari ad euro 15.500,00 in data 12.5.2022 (v. CP_1
doc. n. 4);
- il predetto ha consegnato al cliente il bene, il quale tuttavia è risultato CP_1 CP_2
sottoposto al vincolo del fermo amministrativo e pertanto il risulta poi risolto il CP_2
contratto di finanziamento (v. doc. 2) ed ha ottenuto il rimborso di quanto già versato pagina 6 di 8 direttamente a pari alla somma di euro 1.541,00 (v. doc. n. Parte_1
8);
- il contratto di finanziamento è stato estinto anticipatamente (v. doc. n. 7).
Il convenuto, rimasto contumace, non ha fornito alcun elemento utile ad una diversa ricostruzione dei fatti.
Nel corso del giudizio è stato disposto l'interrogatorio formale del convenuto contumace, il quale non si è presentato a renderlo.
Il Tribunale, tenuto conto degli altri elementi sopra indicati, ritiene come ammessi ex art. 232 comma 1 c.p.c. dal convenuto i fatti di cui ai due gli articoli formulati e in particolare le circostanze del ricevimento della somma di euro 15.500,00 in data
12.5.2022 in relazione al finanziamento erogato al cliente e della mancata CP_2
effettiva consegna del predetto bene compravenduto a causa dell'esistenza di un fermo amministrativo.
Pertanto, sulla base dell'art. 125 quinquies T.U.B. e degli artt. 14 e 15 dell'accordo di convenzionamento, l'attrice ha diritto alla restituzione dell'importo erogato del finanziamento pari ad euro 15.500,00, oltre interessi nella misura concordata col cliente pari al 6,10% dal 12.5.2022 alla domanda e oltre agli interessi ex art.1284 comma 4 c.c dalla domanda al saldo.
Non spetta, invece, la somma di euro 3.136,00 pari alla perdita subita determinata dalla differenza tra il costo totale de credito che l'attrice avrebbe dovuto incassare a titolo di finanziamento e la somma finanziata erogata, atteso che nessuna pattuizione contrattuale dell'accordo di convenzionamento prevede che, in caso di risoluzione del contratto di finanziamento con il cliente, il fornitore sia garante dell'esatto adempimento del medesimo.
Ed anzi le parti all'art. 15 hanno espressamente pattuito che, in caso di inadempimento del convenzionato, il medesimo sarà tenuto a restituire alla banca solo l'importo del finanziamento “erogato” -maggiorato degli eventuali oneri e interessi corrispettivi nella misura concordata col cliente “maturati sino alla data del rimborso”- e non invece pagina 7 di 8 l'Importo totale dovuto dal consumatore, pari all'importo totale del credito (pari ad euro
15.750,00) più il costo del credito e quindi ad euro 18.636,00 (v. doc. n. 1) .
Ne consegue che il convenuto va condannato a pagare all'attrice la somma di euro
15.500,00, oltre interessi 6,10% dal 12.5.2022 alla domanda e oltre agli interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna a pagare a la somma di euro CP_1 Parte_1
15.500,00, oltre interessi al tasso del 6,10% dal 12.5.2022 alla domanda e oltre agli interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-condanna a rimborsare a le spese di CP_1 Parte_1
giudizio che si liquidano nell'importo di euro 3.811,00, di cui euro 3.547,00 per compenso ed euro 264,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 15.4.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17603/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 15/04/25 alle ore 17.11, innanzi al dott. Guido Macripò, è comparso per Parte_1 l'avv. BIOLO ADAMO.
[...]
Il Giudice invita a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
L'avv. Biolo precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e discute oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 15.4.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 17603/2023, promossa con ricorso depositato in data 4.5.2023
DA
(C.F. ), in persona di due procuratori speciali, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano corso di Porta Vittoria n. 28 presso l'avv. Cristiano
Crippa e l'avv. Adamo Biolo, che la rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa CP_1 C.F._1
individuale corrente in Ravenna (P.I. ), P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: contratto di finanziamento pagina 2 di 8 All'udienza del 15.4.2025 parte attrice ha discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'attrice ha così concluso:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
- in via di merito principale: accertato che in proprio e quale titolare della Ditta individuale omonima, ha CP_1 contravvenuto alle condizioni che regolano l'Accordo di Convenzionamento 24.02.2021, in particolare agli artt. 14) e 15), accertato che tale violazione è consistita nella mancata effettiva consegna del bene finanziato, accertato che per tale motivo ed a seguito di reclamo presentato da Controparte_2
provvedeva ad estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento Parte_1 Parte_2
n. 2826743301 con tale consumatore ed a rimborsare le rate già corrisposte;
condannare
[...]
in proprio e quale titolare della Ditta individuale omonima, a restituire a CP_1 [...]
l'importo di euro 15.500,00, erogato per il finanziamento concesso a Parte_1 CP_2
, oltre accessori, spese e interessi, nella misura concordata con il consumatore, maturati sino
[...]
alla data del rimborso, oltre interessi legali sulla somma corrispondente al finanziamento accordato dai singoli versamenti degli importi al saldo ovvero condannarlo a pagare la diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio e che verrà meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni.
- in via di merito ulteriore: alla luce dell'individuata responsabilità contrattuale, condannare in proprio e quale CP_1
titolare della Ditta individuale omonima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c., al risarcimento dei danni sopportati da e quantificati in complessive euro 3.136,00; somma pari alla Parte_1
perdita subita e determinata dalla differenza tra il costo totale del credito e la somma finanziata concessa a , oltre interessi legali, ovvero condannarlo a pagare la diversa Controparte_2
somma che dovesse emergere nel corso del giudizio e che verrà meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni.
Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e C.P.A. anche della fase di mediazione per la quale vi è stato esborso di costi anticipati pari ad euro 48,80.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 4.5.2023, l'istituto di credito ha convenuto in giudizio chiedendo la Parte_1 CP_1
restituzione dell'importo di euro 15.500,00, erogato per il finanziamento concesso a
, oltre accessori, spese ed interessi maturati sino alla data del Controparte_2
rimborso, oltre interessi legali sulla somma corrispondente al finanziamento accordato nonché di condannarlo al risarcimento del danno per la perdita subita quantificato in complessivi euro 3.136,00, oltre interessi legali.
A tal fine l'attrice espone che:
-ha sottoscritto con l'impresa individuale in data 24.2.2021, un CP_1
accordo di convenzionamento avente ad oggetto l'inoltro di domande di finanziamento, con rimborso rateale, finalizzate all'acquisto di beni o servizi forniti dall'impresa individuale a favore dei propri clienti;
-in data 11.5.2022 l'intermediario del credito, come convenzionato, sottoscriveva con il consumatore il contratto di finanziamento n. Controparte_2 Parte_2
2826743301, finalizzato all'acquisto di una Fiat 500 Abarth usata, targata EZ024TS;
-in esecuzione del contratto di finanziamento veniva erogata, mediante bonifico in data
12.5.2022, la somma di euro 15.500,00 a favore del convenuto;
-il onorava le prime 5 rate del finanziamento, ma a seguito di reclamo denunciava CP_2
di non aver avuto la materiale consegna del mezzo, essendo emerso un fermo amministrativo sull'autovettura sopramenzionata;
-in ragione della situazione verificatasi, si provvedeva ad estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento e a rimborsare al le rate già corrisposte. CP_2
Deduce:
-che in forza delle condizioni che regolano l'Accordo di Convenzionamento, l'impresa individuale è tenuta a restituire alla banca la somma ricevuta, come CP_1
pattuito all'art. 14 dell'accordo richiamato secondo cui: “Il Rivenditore/Prestatore dovrà restituire alla immediatamente ed a semplice richiesta della stessa, la somma CP_3
pagina 4 di 8 ricevuta ai sensi dell'art. 10, maggiorata degli interessi – nella misura concordata con il Cliente – maturati sino alla data del rimborso, al verificarsi d'uno dei seguenti casi:
(…) mancata consegna della merce o prestazione del servizio finanziato”;
-l'inadempimento ai sensi dell'art. 15 del già menzionato accordo di convenzionamento, che prevede un obbligo di comunicazione, a carico del rivenditore ed a favore della finanziatrice, di eventuali problematiche sorte in sede di consegna o di utilizzo del bene, comunicazione mai avvenuta;
-il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c., quantificati in euro
3.136,00, pari alla perdita subita e rappresentata dalla differenza tra il costo totale del credito e la somma finanziata, in relazione al contratto sottoscritto dal consumatore
CP_2
Il convenuto non si è costituito in giudizio e, pertanto, è stata CP_1
dichiarata la sua contumacia.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda attorea svolta in via principale sia fondata.
L'art. 125 quinquies D. Lgs. n. 385/93 dispone che nei contratti di credito collegati – qual è quello della fattispecie in esame ai sensi dell'art. 121 lett. d), atteso che il contratto di finanziamento de quo è finalizzato esclusivamente a finanziare la prestazione di uno specifico servizio individuato, nel caso di specie nell'acquisto di un'autovettura usata, ed inoltre il finanziatore si è avvalso del prestatore del servizio per promuovere il contratto di credito-, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c..
La risoluzione del contratto comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. Il finanziatore ha diritto di ripetere nei confronti del fornitore l'importo versato al fornitore stesso.
pagina 5 di 8 Il contratto di convenzionamento stipulato dalle parti in causa all'art. 15
(Inadempimento del Fornitore) (v. doc. n. 1) prevede che: “In caso di inadempimento del Rivenditore/Prestatore di cui all'art. 125 – quinquies del TUB, ove il Cliente, dopo aver costituito inutilmente in mora il Rivenditore/Prestatore, dovesse comunicare – anche a mezzo semplice comunicazione scritta – di volersi avvalere del diritto alla risoluzione del Contratto, il Rivenditore/Prestatore, sarà tenuto a restituire alla Banca
– a semplice richiesta – l'importo del finanziamento erogato, comprensivo anche delle rate eventualmente già pagate dal Cliente, maggiorato degli eventuali oneri (anche erariali), commissioni, spese di istruttoria, premi assicurativi, nonché degli interessi corrispettivi – nella misura concordata con il Cliente – maturati sino alla data del rimborso.
Nel caso di specie emerge che il cliente ha risolto il contratto con il CP_2 CP_1
titolare dell'impresa individuale omonima, ed ha ottenuto il rimborso da parte del finanziatore Parte_1
Dai documenti prodotti in causa e dalle dichiarazioni rese dal teste all'udienza CP_2
del 16.1.2025 emerge infatti che:
- in data 24.2.2021 le parti sottoscrivevano l'accordo di convenzionamento (v. doc. 1) mediante il quale il convenuto si è obbligato a far sottoscrivere ai propri clienti, contestualmente alla vendita di propri beni, contratti di finanziamento con la divisione interna della rimborso rateizzato;
Parte_1
- in data 11.5.2022 , cliente del convenuto, ha sottoscritto il Controparte_2
contratto di finanziamento n. 2826743301, finalizzato all'acquisto di una Fiat 500
Abarth usata, targata EZ024TS (v. doc. n. 2);
- il ha ricevuto l'importo finanziato pari ad euro 15.500,00 in data 12.5.2022 (v. CP_1
doc. n. 4);
- il predetto ha consegnato al cliente il bene, il quale tuttavia è risultato CP_1 CP_2
sottoposto al vincolo del fermo amministrativo e pertanto il risulta poi risolto il CP_2
contratto di finanziamento (v. doc. 2) ed ha ottenuto il rimborso di quanto già versato pagina 6 di 8 direttamente a pari alla somma di euro 1.541,00 (v. doc. n. Parte_1
8);
- il contratto di finanziamento è stato estinto anticipatamente (v. doc. n. 7).
Il convenuto, rimasto contumace, non ha fornito alcun elemento utile ad una diversa ricostruzione dei fatti.
Nel corso del giudizio è stato disposto l'interrogatorio formale del convenuto contumace, il quale non si è presentato a renderlo.
Il Tribunale, tenuto conto degli altri elementi sopra indicati, ritiene come ammessi ex art. 232 comma 1 c.p.c. dal convenuto i fatti di cui ai due gli articoli formulati e in particolare le circostanze del ricevimento della somma di euro 15.500,00 in data
12.5.2022 in relazione al finanziamento erogato al cliente e della mancata CP_2
effettiva consegna del predetto bene compravenduto a causa dell'esistenza di un fermo amministrativo.
Pertanto, sulla base dell'art. 125 quinquies T.U.B. e degli artt. 14 e 15 dell'accordo di convenzionamento, l'attrice ha diritto alla restituzione dell'importo erogato del finanziamento pari ad euro 15.500,00, oltre interessi nella misura concordata col cliente pari al 6,10% dal 12.5.2022 alla domanda e oltre agli interessi ex art.1284 comma 4 c.c dalla domanda al saldo.
Non spetta, invece, la somma di euro 3.136,00 pari alla perdita subita determinata dalla differenza tra il costo totale de credito che l'attrice avrebbe dovuto incassare a titolo di finanziamento e la somma finanziata erogata, atteso che nessuna pattuizione contrattuale dell'accordo di convenzionamento prevede che, in caso di risoluzione del contratto di finanziamento con il cliente, il fornitore sia garante dell'esatto adempimento del medesimo.
Ed anzi le parti all'art. 15 hanno espressamente pattuito che, in caso di inadempimento del convenzionato, il medesimo sarà tenuto a restituire alla banca solo l'importo del finanziamento “erogato” -maggiorato degli eventuali oneri e interessi corrispettivi nella misura concordata col cliente “maturati sino alla data del rimborso”- e non invece pagina 7 di 8 l'Importo totale dovuto dal consumatore, pari all'importo totale del credito (pari ad euro
15.750,00) più il costo del credito e quindi ad euro 18.636,00 (v. doc. n. 1) .
Ne consegue che il convenuto va condannato a pagare all'attrice la somma di euro
15.500,00, oltre interessi 6,10% dal 12.5.2022 alla domanda e oltre agli interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna a pagare a la somma di euro CP_1 Parte_1
15.500,00, oltre interessi al tasso del 6,10% dal 12.5.2022 alla domanda e oltre agli interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-condanna a rimborsare a le spese di CP_1 Parte_1
giudizio che si liquidano nell'importo di euro 3.811,00, di cui euro 3.547,00 per compenso ed euro 264,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 15.4.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 8 di 8