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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 14/03/2025 al n. 709 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. RICCA FULVIO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da nata a [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. RICCA KEVIN, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 13/03/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (RC) il 01/06/2009 dalla cui unione nascevano due figli, Per_1
(il 15/04/2015 a Reggio Calabria) e il 24/03/2017 a Reggio Calabria), entrambi minorenni, Per_2 evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 1023/2024 pubblicata il 28/03/2024 nel procedimento R.G. n. 6051/2023. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 14/05/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza. Letti le note di parte depositate il 24/04/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre
12 mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
È stato, altresì, depositato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Appare conforme agli interessi dei figli minori e rispettoso delle norme di cui agli Per_1 Per_2 artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
14/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) assegnarsi il tetto coniugale sito in Saviano alla Via Palatone n. 37 int. 2 a assieme ai Parte_2 due figli e Persona_3 Persona_4
2 Per_ b) statuire secondo il piano genitoriale che viene depositato che i figli minori e vengano affidati ad Per_2 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre ove vivranno stabilmente e con diritto di visita del padre
a fine settimana alternati dal venerdi pomeriggio alla domenica sera dopo cena, salvo diversi accordi tra i genitori assecondando la volontà dei bambini stessi;
15 giorni di vacanze estive con il padre che dovrà comunicare le date entro luglio;
Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali: Vigilia di Natale e Natale con un Genitore, Vigilia di Capodanno e Capodanno con l'altro a seconda delle necessita e/o preferenze dell'altro e dei bambini;
Natale dalla fine delle lezioni all'Epifania: principalmente con la madre, ma a seconda delle necessità e/o preferenze del padre o dei bambini è possibile che passino qualche giorno con esso;
Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività):
Salvo gite fuori porta da parte della madre o del padre, i bambini trascorreranno la Pasqua con un genitore e la
Pasquetta con l'altro a seconda delle necessità e/o preferenze dell'altro e dei bambini;
Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: I coniugi si impegneranno soprattutto nei compleanni di trascorrerli con i bambini insieme ma a seconda delle necessita c/o preferenze di uno dei genitori si riservano la possibilità di passare i compleanni dei bambini in maniera alternata salvo approvazione e volontà dei bambini stessi.
c) disporre a carico di il versamento mensile per il mantenimento entro il 5 di ogni mese a Parte_1 favore del figlio minore di Euro 250,00 e a favore del figlio minore di Euro 250,00 sulle Persona_3 Per_2 coordinate già in essere di ovvero in quelle diverse che indicherà la sig.ra Parte_2 Parte_2
e sarà aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
d) disporre ad integrazione del contributo al mantenimento per i figli minori, che ciascun genitore dovrà versare il Per_ 50% delle spese straordinarie per i figli minori e facendo rientrare in esse le spese mediche, Per_2 specialistiche e farmacologiche non coperte dal SSN, le spese scolastiche (relativamente alle tasse, ai libri di testo e didattiche, compresi eventuali strumenti tecnologici) nonché di quelle sportive e ludiche (relativamente alla retta mensile ed all'iscrizione a corsi sportivi annuali). In ogni caso, statuire che tutte le spese straordinarie diverse da quelle indicate dovranno essere sempre preventivamente concordate e documentate in modo idoneo (fattura, ricevuta fiscale, preventivo, ecc. e successivo tracciamento del pagamento) e se anticipate e sostenute da uno dei genitori, con debita documentazione fiscale, dovranno essere oggetto di conguaglio entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese successivamente alla data dell' esborso;
e) disporre che l'assegno unico venga erogato unicamente a favore di avendo i figli con sé con Parte_2 residenza privilegiata;
f) nessun versamento di alimento di un coniuge all'altro, dove ognuno si procurerà con l'aiuto di familiari e parenti la sussistenza necessaria per poter procedere nei suoi doveri di genitore;
g) autorizzare che entrambi i coniugi possano ciascuno procedere al rilascio del passaporto per i figli minori e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, esonerando le competenti Autorità da qualsiasi responsabilità.
3 b) Le parti dichiarano e sottoscrivono innanzi ai rispettivi difensori di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente f.f. del Tribunale.
i) Le parti dichiarano e sottoscrivono innanzi ai difensori di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che non vi sarà udienza con comparizione personale innanzi al Presidente f.f..;
L) nulla sulle spese.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Parte_2
a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 07/06/1982, il giorno 01/06/2009 in Reggio Calabria (RC), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Saviano (atto n. 25, Serie B, Parte II, Anno
2009);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
4 d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 14/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 14/03/2025 al n. 709 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. RICCA FULVIO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da nata a [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. RICCA KEVIN, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 13/03/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (RC) il 01/06/2009 dalla cui unione nascevano due figli, Per_1
(il 15/04/2015 a Reggio Calabria) e il 24/03/2017 a Reggio Calabria), entrambi minorenni, Per_2 evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 1023/2024 pubblicata il 28/03/2024 nel procedimento R.G. n. 6051/2023. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 14/05/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza. Letti le note di parte depositate il 24/04/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre
12 mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
È stato, altresì, depositato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Appare conforme agli interessi dei figli minori e rispettoso delle norme di cui agli Per_1 Per_2 artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
14/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) assegnarsi il tetto coniugale sito in Saviano alla Via Palatone n. 37 int. 2 a assieme ai Parte_2 due figli e Persona_3 Persona_4
2 Per_ b) statuire secondo il piano genitoriale che viene depositato che i figli minori e vengano affidati ad Per_2 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre ove vivranno stabilmente e con diritto di visita del padre
a fine settimana alternati dal venerdi pomeriggio alla domenica sera dopo cena, salvo diversi accordi tra i genitori assecondando la volontà dei bambini stessi;
15 giorni di vacanze estive con il padre che dovrà comunicare le date entro luglio;
Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali: Vigilia di Natale e Natale con un Genitore, Vigilia di Capodanno e Capodanno con l'altro a seconda delle necessita e/o preferenze dell'altro e dei bambini;
Natale dalla fine delle lezioni all'Epifania: principalmente con la madre, ma a seconda delle necessità e/o preferenze del padre o dei bambini è possibile che passino qualche giorno con esso;
Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività):
Salvo gite fuori porta da parte della madre o del padre, i bambini trascorreranno la Pasqua con un genitore e la
Pasquetta con l'altro a seconda delle necessità e/o preferenze dell'altro e dei bambini;
Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: I coniugi si impegneranno soprattutto nei compleanni di trascorrerli con i bambini insieme ma a seconda delle necessita c/o preferenze di uno dei genitori si riservano la possibilità di passare i compleanni dei bambini in maniera alternata salvo approvazione e volontà dei bambini stessi.
c) disporre a carico di il versamento mensile per il mantenimento entro il 5 di ogni mese a Parte_1 favore del figlio minore di Euro 250,00 e a favore del figlio minore di Euro 250,00 sulle Persona_3 Per_2 coordinate già in essere di ovvero in quelle diverse che indicherà la sig.ra Parte_2 Parte_2
e sarà aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
d) disporre ad integrazione del contributo al mantenimento per i figli minori, che ciascun genitore dovrà versare il Per_ 50% delle spese straordinarie per i figli minori e facendo rientrare in esse le spese mediche, Per_2 specialistiche e farmacologiche non coperte dal SSN, le spese scolastiche (relativamente alle tasse, ai libri di testo e didattiche, compresi eventuali strumenti tecnologici) nonché di quelle sportive e ludiche (relativamente alla retta mensile ed all'iscrizione a corsi sportivi annuali). In ogni caso, statuire che tutte le spese straordinarie diverse da quelle indicate dovranno essere sempre preventivamente concordate e documentate in modo idoneo (fattura, ricevuta fiscale, preventivo, ecc. e successivo tracciamento del pagamento) e se anticipate e sostenute da uno dei genitori, con debita documentazione fiscale, dovranno essere oggetto di conguaglio entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese successivamente alla data dell' esborso;
e) disporre che l'assegno unico venga erogato unicamente a favore di avendo i figli con sé con Parte_2 residenza privilegiata;
f) nessun versamento di alimento di un coniuge all'altro, dove ognuno si procurerà con l'aiuto di familiari e parenti la sussistenza necessaria per poter procedere nei suoi doveri di genitore;
g) autorizzare che entrambi i coniugi possano ciascuno procedere al rilascio del passaporto per i figli minori e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, esonerando le competenti Autorità da qualsiasi responsabilità.
3 b) Le parti dichiarano e sottoscrivono innanzi ai rispettivi difensori di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente f.f. del Tribunale.
i) Le parti dichiarano e sottoscrivono innanzi ai difensori di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che non vi sarà udienza con comparizione personale innanzi al Presidente f.f..;
L) nulla sulle spese.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Parte_2
a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 07/06/1982, il giorno 01/06/2009 in Reggio Calabria (RC), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Saviano (atto n. 25, Serie B, Parte II, Anno
2009);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
4 d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 14/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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