Articolo 15 della Legge 4 novembre 1963, n. 1457
Articolo 14 terArticolo 16
Versione
9 novembre 1963
>
Versione
21 giugno 1964
Art. 15. ((I contributi di cui all'articolo 12, primo comma, lettera a) della presente legge sono concessi con decreto del prefetto e corrisposti dalla Direzione provinciale del Tesoro mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'industria e commercio e' autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.
Alle imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 12, sono, a richiesta, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo; la rimanente parte e' erogata secondo gli stati di avanzamento previsti dal penultimo comma dell'articolo 12.
I finanziamenti di cui alla lettera b) del primo comma, dell'articolo 12 sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per il tesoro))
Entrata in vigore il 21 giugno 1964