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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 608 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento, via Salvator Rosa, 75, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giampiero Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura alla liti in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'avvocatura della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 13/02/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 487/2024) e chiedendo al Tribunale di dichiararla, con decorrenza dalla domanda amministrativa o eventuale epoca successiva, invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%; con vittoria di spese e competenze legali, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13, l. 118/1971, l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, visitata la perizianda, ha posto una diagnosi di
“1) Diabete mellito II tipo in terapia con I.O. in sufficiente/discreto compenso metabolico in obesità di I° - retinopatia diabetica in fase iniziale (background): 41% (Cod.: 9309, Classe II-III);
2) Bronchite asmatiforme in attuale ottimo compenso ventilatorio-farmacologico: 11% (Cod.:
6013, analogia); 3) Sofferenza spondilo-disco-artrosico-artritica del Rachide D-L con moderato/discreto impegno funzionale: 21% (Cod.: 7009); 4) Ipoacusia N.S. marcata a sx: 15%
1 (Cod.: 4005); 5) Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva lieve: 10% (Cod.: 2204)” e ha concluso per un grado complessivo d'invalidità pari al 67%, così confermando la valutazione effettuata in via amministrativa.
Nella perizia, il CTU ha, in particolare, evidenziato quanto segue: “L'istante (anni 63) presenta patologie metaboliche, respiratorie, osteoarticolari, sensoriali, psichiche in pz. con ipertensione arteriosa sistemica in ottimo compenso emodinamico-farmacologico (condizione clinica non tabellabile). La patologia metabolica è rappresentata da un diabete mellito II tipo in terapia con
Ipoglicemizzanti Orali in sufficiente/discreto compenso metabolico in obesità di I° con retinopatia diabetica in fase iniziale (background), come si rileva sia dall'anamnesi sia dalla certificazione sanitaria agli atti. La patologia respiratoria è rappresentata da una bronchite asmatiforme in ottimo compenso ventilatorio-farmacologico, come si rileva chiaramente dall'eloquente esame obiettivo peritale nonché dal raccordo anamnestico effettuato in sede di C.T.U. La patologia osteoarticolare
è rappresentata da una sofferenza spondilo-disco-artrosico-artritica del Rachide D-L con moderato/discreto impegno funzionale, nonché da una lieve sofferenza artrosico-artritica alle
Anche ed alle Ginocchia senza apprezzabile impegno funzionale (tale condizione clinica non risulta tabellabile poiché non è stata rilevata limitazione articolare), come si è rilevato sia dalla certificazione sanitaria agli atti sia dall'eloquente esame obiettivo peritale. La patologia sensoriale
è rappresentata da una ipoacusia N.S. marcata a sx, come si è rilevato da un Esame Audiometrico agli atti;
nel complesso la pz. conserva una discreta/sufficiente capacità uditiva globale, infatti ha udito discretamente la normale voce di conversazione alla distanza interlocutoria nel corso del colloquio clinico peritale. Infine la modesta patologia psichica è rappresentata da una sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di lieve entità, come si evince dal colloquio clinico peritale…”.
La ricorrente contesta tali conclusioni, lamentando che il CTU non abbia adeguatamente valutato il diabete, sottostimandone le complicanze e ritenendo in contrasto con la documentazione agli atti un buon compenso;
abbia omesso di valutare la nefropatia, pur documentata;
abbia erroneamente inquadrato la broncopatia cronica ostruttiva, e comunque sottostimato la stessa;
non abbia riconosciuto la cardiopatia ipertensiva;
abbia sottostimato il danno all'apparato osteoarticolare ed errato nel valutare il danno uditivo;
si sia basato esclusivamente sull'esame obiettivo, senza tenere in debita considerazione la documentazione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito 2 alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Ebbene, le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da una congrua ed esaustiva motivazione, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica agli atti;
esse meritano, pertanto, condivisione.
Le contestazioni sollevate nella presente fase rappresentano sostanzialmente la riproposizione delle osservazioni alla bozza, motivatamente disattese dal CTU, il quale ha adeguatamente argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover attribuire alle patologie riscontrate i codici e i valori indicati in perizia, ed escluso la rilevanza medico-legale di altre, alla luce di quanto da lui stesso osservato e da quanto risulta dai documenti.
Rispetto a questi ultimi, va peraltro evidenziato che il CTU non è tenuto a recepirne acriticamente il contenuto, soprattutto se non provenienti da struttura pubblica.
Per tutte le ragioni esposte, in assenza di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il ricorso va respinto.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.; quelle di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 28 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 608 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento, via Salvator Rosa, 75, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giampiero Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura alla liti in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'avvocatura della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 13/02/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 487/2024) e chiedendo al Tribunale di dichiararla, con decorrenza dalla domanda amministrativa o eventuale epoca successiva, invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%; con vittoria di spese e competenze legali, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13, l. 118/1971, l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, visitata la perizianda, ha posto una diagnosi di
“1) Diabete mellito II tipo in terapia con I.O. in sufficiente/discreto compenso metabolico in obesità di I° - retinopatia diabetica in fase iniziale (background): 41% (Cod.: 9309, Classe II-III);
2) Bronchite asmatiforme in attuale ottimo compenso ventilatorio-farmacologico: 11% (Cod.:
6013, analogia); 3) Sofferenza spondilo-disco-artrosico-artritica del Rachide D-L con moderato/discreto impegno funzionale: 21% (Cod.: 7009); 4) Ipoacusia N.S. marcata a sx: 15%
1 (Cod.: 4005); 5) Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva lieve: 10% (Cod.: 2204)” e ha concluso per un grado complessivo d'invalidità pari al 67%, così confermando la valutazione effettuata in via amministrativa.
Nella perizia, il CTU ha, in particolare, evidenziato quanto segue: “L'istante (anni 63) presenta patologie metaboliche, respiratorie, osteoarticolari, sensoriali, psichiche in pz. con ipertensione arteriosa sistemica in ottimo compenso emodinamico-farmacologico (condizione clinica non tabellabile). La patologia metabolica è rappresentata da un diabete mellito II tipo in terapia con
Ipoglicemizzanti Orali in sufficiente/discreto compenso metabolico in obesità di I° con retinopatia diabetica in fase iniziale (background), come si rileva sia dall'anamnesi sia dalla certificazione sanitaria agli atti. La patologia respiratoria è rappresentata da una bronchite asmatiforme in ottimo compenso ventilatorio-farmacologico, come si rileva chiaramente dall'eloquente esame obiettivo peritale nonché dal raccordo anamnestico effettuato in sede di C.T.U. La patologia osteoarticolare
è rappresentata da una sofferenza spondilo-disco-artrosico-artritica del Rachide D-L con moderato/discreto impegno funzionale, nonché da una lieve sofferenza artrosico-artritica alle
Anche ed alle Ginocchia senza apprezzabile impegno funzionale (tale condizione clinica non risulta tabellabile poiché non è stata rilevata limitazione articolare), come si è rilevato sia dalla certificazione sanitaria agli atti sia dall'eloquente esame obiettivo peritale. La patologia sensoriale
è rappresentata da una ipoacusia N.S. marcata a sx, come si è rilevato da un Esame Audiometrico agli atti;
nel complesso la pz. conserva una discreta/sufficiente capacità uditiva globale, infatti ha udito discretamente la normale voce di conversazione alla distanza interlocutoria nel corso del colloquio clinico peritale. Infine la modesta patologia psichica è rappresentata da una sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di lieve entità, come si evince dal colloquio clinico peritale…”.
La ricorrente contesta tali conclusioni, lamentando che il CTU non abbia adeguatamente valutato il diabete, sottostimandone le complicanze e ritenendo in contrasto con la documentazione agli atti un buon compenso;
abbia omesso di valutare la nefropatia, pur documentata;
abbia erroneamente inquadrato la broncopatia cronica ostruttiva, e comunque sottostimato la stessa;
non abbia riconosciuto la cardiopatia ipertensiva;
abbia sottostimato il danno all'apparato osteoarticolare ed errato nel valutare il danno uditivo;
si sia basato esclusivamente sull'esame obiettivo, senza tenere in debita considerazione la documentazione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito 2 alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Ebbene, le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da una congrua ed esaustiva motivazione, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica agli atti;
esse meritano, pertanto, condivisione.
Le contestazioni sollevate nella presente fase rappresentano sostanzialmente la riproposizione delle osservazioni alla bozza, motivatamente disattese dal CTU, il quale ha adeguatamente argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover attribuire alle patologie riscontrate i codici e i valori indicati in perizia, ed escluso la rilevanza medico-legale di altre, alla luce di quanto da lui stesso osservato e da quanto risulta dai documenti.
Rispetto a questi ultimi, va peraltro evidenziato che il CTU non è tenuto a recepirne acriticamente il contenuto, soprattutto se non provenienti da struttura pubblica.
Per tutte le ragioni esposte, in assenza di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il ricorso va respinto.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.; quelle di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 28 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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