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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/09/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa n. 138/2022 R.G., a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 24/09/2025, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto, condanna Parte_1 all'arretramento della sua tettoia fino a liberare mq. 1,31 e cioè fino al rispetto del confine come delimitato in verde nella planimetria allegato 1 alla relazione del c.t.u.;
2. condanna al pagamento, in favore di , dei Parte_1 Parte_2 compensi di lite che liquida in complessivi euro 4.540,00 oltre euro 545,00 per spese anticipate, oltre spese generali, i.v.a. e C.N.A. come per legge;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valgono le conclusioni rese da entrambe le parti con le rispettive prime memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Parte attrice chiede l'arretramento della tettoia di , ed Parte_2 Parte_1 adiacente recinzione, entro i confini catastali del mappale 3346 di quest'ultimo rispetto al proprio mappale 712 e chiede anche la condanna al risarcimento dei danni per occupazione abusiva.
Parte convenuta chiede, in via principale, il rigetto della domanda, essendo Parte_1 costruita la tettoia e la recinzione entro i confini della sua proprietà; in via subordinata chiede l'accertamento della usucapione della porzione di terreno occupata;
in via ulteriormente subordinata chiede l'attribuzione, ex art. 938 c.c., della porzione di terreno occupata. La causa è stata istruita con c.t.u. a firma del geom. depositata in data CP_1
16/07/2024.
Va respinta la preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva della Pt_2 stante il costante orientamento della Suprema Corte per il quale anche il condòmino, in quanto titolare di quote ideali di beni comune, è abilitato ad agire per la tutela dei beni medesimi indipendentemente dall'atteggiamento degli altri condomini;
per tale motivo può agire per il rispetto delle distanze in favore del condominio (cfr. Cass. civ., sez. II,
25.5.1973 n. 1538).
Nel merito, la domanda attorea presuppone l'accertamento dei confini tra le due proprietà essendovi controversia proprio sulla loro esatta individuazione.
In sostanza, l'attrice fa riferimento al confine indicato in catasto mentre il convenuto fa riferimento al confine di fatto costituito dalla recinzione.
Il c.t.u. ha appurato che la tettoia di “rispetta i confini esistenti o, meglio, i Pt_1 confini realizzati in loco. Tuttavia si segnala che la rete metallica con paletti in ferro, che divide i mappali 3346 e 712, non risulta posizionata lungo la linea dividente i mappali appena specificati” (pag. 7 c.t.u.).
È ammesso anche dal convenuto (cfr. comparsa di risposta pag. 8, punto Pt_1
29) che il frazionamento allegato all'atto di vendita dd. 11/1/1990, rep. 10.027, raccolta n. 1.429, rogato avanti al notaio dott. , iscritto nel Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili riuniti di Udine e Tolmezzo, costituisce l'unico effettivo confine dei luoghi in contestazione in quanto oggetto di accordo delle parti allora proprietarie.
Il c.t.u. ha però spiegato che prima del contratto il frazionamento aveva solo natura catastale e non probatoria avendo mere finalità cartografiche cioè aveva la finalità di rappresentare in mappa le nuove le nuove linee dividenti e non necessariamente la loro individuazione sul terreno (cfr. pag. 8 c.t.u.).
Tuttavia “il D.P.R. n. 650 del 26.10.1972, a decorrere dal 1.1.1973 ha stabilito
l'obbligo che i tipi di frazionamento, sottoscritti dalle parti per accettazione, siano uniti all'atto traslativo per farne parte integrante e sostanziale dello stesso (caso in esame)”
(cfr. pag. 9 c.t.u.).
Pertanto, la dividente del caso di specie “risulta essere generata per mezzo di dimostrazione di frazionamento n. 17 dd. 13.12.1989; riferita al tipo di frazionamento redatto sull'estratto di mappa n. 117118/1989; quest'ultimo allegato in copia autentica
2 al rogito redatto a cura del notaio di AR (UD) rep. N. 10027 Persona_1 racc. 1429 dd. 11.1.1990” (cfr. pag. 7 c.t.u.).
Invero, secondo Cass. civ., sez. II. 24.2.21996 n. 1446, “I tipi di frazionamento, se assunti quali parti integranti dell'atto di vendita cui vengono allegati, sono da considerarsi non semplici dati catastali, bensì fonte di tali dati, in quanto espressione della volontà dei contraenti circa l'oggetto del negozio traslativo.” E ancora, giusta
Cass. civ., sez. II, 24.2.2004 n. 3633, “In tema di compravendita immobiliare, qualora le parti abbiano fatto riferimento, ad ulteriore e conclusiva precisazione rispetto alle altre indicazioni, al tipo di frazionamento allegato all'atto di vendita, detto frazionamento, quale elemento testuale della volontà negoziale, costituisce il dato primario per l'esatta identificazione del bene trasferito, in quanto la sua specificità non lascia margini di incertezza nella determinazione dei relativi confini.”.
Si rammenta anche l'orientamento espresso con Cass. civ., sez. II, 1.9.1997 n.
8327 secondo la quale “Nell'indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali, per espressa volontà delle parti, perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti.”
Va quindi accertato che il confine tra il mappale n. 712 (attore) e il mappale n.
3346 (convenuto) è quello indicato nel frazionamento allegato all'atto di vendita dd.
11/1/1990, rep. 10.027, raccolta n. 1.429, rogato avanti al notaio dott. , Persona_1 iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Udine e Tolmezzo, come riportato dal c.t.u. con la linea verde nell'allegato 1, planimetrico, alla relazione.
Come afferma il c.t.u., sulla base del tipo di frazionamento così individuato, “la tettoia di parte convenuta risulta occupare una porzione di superficie del Pt_1 mappale 712 per circa mq 1,31” (pag. 7 c.t.u.).
Va quindi accertato che la tettoia dei convenuti è posta sulla proprietà attorea per lo spazio di mq 1,31.
Per ciò solo quindi il convenuto va condannato all'arretramento della sua tettoia per lo spazio di mq 1,31.
3 Sulla domanda riconvenzionale subordinata di usucapione
Parte convenuta chiede l'ammissione delle prove per testi sulla avvenuta usucapione.
La prova testimoniale è inammissibile sia perché è volta a dimostrare circostanze mai allegate prima, sia perché comunque sviluppata su capitoli generici (capitolo 1), oggetto di valutazione tecnica (capitolo 2), vertenti su circostanza pacifica (capitolo 3) e comunque senza alcun riferimento al convenuto supposto usucapente.
Inoltre, i doc. n. 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33 di parte attrice dimostrano come il possesso non sia stato affatto pacifico quanto meno dal 2008 al 2018.
La domanda di accertamento della usucapione è dunque infondata perché non provata.
Sulla domanda riconvenzionale ulteriormente subordinata ex art. 938 c.c.
Parte convenuta, in via ulteriormente subordinata, chiede costituirsi il trasferimento della proprietà della porzione di suolo occupato ex art. 938 c.c.
La domanda è infondata perché la norma fa espressamente riferimento alla costruzione di un edificio, e non di manufatti, quali sono, ad esempio, le tettoie, le quali, non costituendo un “volume chiuso”, non possiedono la caratteristica che invece definisce l'”edificio” (cfr. T.A.R. Roma, sez. III, 20/06/2022, n.8257).
Ed in effetti la tettoia copre solamente un lato invece che cinque.
Anche tale domanda va quindi respinta.
va pertanto condannato all'arretramento della sua tettoia fino a Parte_1 liberare mq. 1,31 e cioè fino al rispetto del confine come delimitato in verde nell'allegato 1, planimetrico, alla relazione del c.t.u.
La domanda attorea per risarcimento danni per occupazione è inammissibile in quanto tardiva perché proposta per la prima volta solo con la prima memoria.
Analogamente è tardiva la domanda ex art. 614 - bis c.p.c. in quanto quella proposta in citazione è chiaramente riferita alla sola rinunciata domanda di cessazione delle immissioni.
La soccombenza di parte convenuta impone la sua condanna alla rifusione, a favore di controparte, delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
L'esito del giudizio impone di porre le spese di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa n. 138/2022 R.G., a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 24/09/2025, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto, condanna Parte_1 all'arretramento della sua tettoia fino a liberare mq. 1,31 e cioè fino al rispetto del confine come delimitato in verde nella planimetria allegato 1 alla relazione del c.t.u.;
2. condanna al pagamento, in favore di , dei Parte_1 Parte_2 compensi di lite che liquida in complessivi euro 4.540,00 oltre euro 545,00 per spese anticipate, oltre spese generali, i.v.a. e C.N.A. come per legge;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valgono le conclusioni rese da entrambe le parti con le rispettive prime memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Parte attrice chiede l'arretramento della tettoia di , ed Parte_2 Parte_1 adiacente recinzione, entro i confini catastali del mappale 3346 di quest'ultimo rispetto al proprio mappale 712 e chiede anche la condanna al risarcimento dei danni per occupazione abusiva.
Parte convenuta chiede, in via principale, il rigetto della domanda, essendo Parte_1 costruita la tettoia e la recinzione entro i confini della sua proprietà; in via subordinata chiede l'accertamento della usucapione della porzione di terreno occupata;
in via ulteriormente subordinata chiede l'attribuzione, ex art. 938 c.c., della porzione di terreno occupata. La causa è stata istruita con c.t.u. a firma del geom. depositata in data CP_1
16/07/2024.
Va respinta la preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva della Pt_2 stante il costante orientamento della Suprema Corte per il quale anche il condòmino, in quanto titolare di quote ideali di beni comune, è abilitato ad agire per la tutela dei beni medesimi indipendentemente dall'atteggiamento degli altri condomini;
per tale motivo può agire per il rispetto delle distanze in favore del condominio (cfr. Cass. civ., sez. II,
25.5.1973 n. 1538).
Nel merito, la domanda attorea presuppone l'accertamento dei confini tra le due proprietà essendovi controversia proprio sulla loro esatta individuazione.
In sostanza, l'attrice fa riferimento al confine indicato in catasto mentre il convenuto fa riferimento al confine di fatto costituito dalla recinzione.
Il c.t.u. ha appurato che la tettoia di “rispetta i confini esistenti o, meglio, i Pt_1 confini realizzati in loco. Tuttavia si segnala che la rete metallica con paletti in ferro, che divide i mappali 3346 e 712, non risulta posizionata lungo la linea dividente i mappali appena specificati” (pag. 7 c.t.u.).
È ammesso anche dal convenuto (cfr. comparsa di risposta pag. 8, punto Pt_1
29) che il frazionamento allegato all'atto di vendita dd. 11/1/1990, rep. 10.027, raccolta n. 1.429, rogato avanti al notaio dott. , iscritto nel Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili riuniti di Udine e Tolmezzo, costituisce l'unico effettivo confine dei luoghi in contestazione in quanto oggetto di accordo delle parti allora proprietarie.
Il c.t.u. ha però spiegato che prima del contratto il frazionamento aveva solo natura catastale e non probatoria avendo mere finalità cartografiche cioè aveva la finalità di rappresentare in mappa le nuove le nuove linee dividenti e non necessariamente la loro individuazione sul terreno (cfr. pag. 8 c.t.u.).
Tuttavia “il D.P.R. n. 650 del 26.10.1972, a decorrere dal 1.1.1973 ha stabilito
l'obbligo che i tipi di frazionamento, sottoscritti dalle parti per accettazione, siano uniti all'atto traslativo per farne parte integrante e sostanziale dello stesso (caso in esame)”
(cfr. pag. 9 c.t.u.).
Pertanto, la dividente del caso di specie “risulta essere generata per mezzo di dimostrazione di frazionamento n. 17 dd. 13.12.1989; riferita al tipo di frazionamento redatto sull'estratto di mappa n. 117118/1989; quest'ultimo allegato in copia autentica
2 al rogito redatto a cura del notaio di AR (UD) rep. N. 10027 Persona_1 racc. 1429 dd. 11.1.1990” (cfr. pag. 7 c.t.u.).
Invero, secondo Cass. civ., sez. II. 24.2.21996 n. 1446, “I tipi di frazionamento, se assunti quali parti integranti dell'atto di vendita cui vengono allegati, sono da considerarsi non semplici dati catastali, bensì fonte di tali dati, in quanto espressione della volontà dei contraenti circa l'oggetto del negozio traslativo.” E ancora, giusta
Cass. civ., sez. II, 24.2.2004 n. 3633, “In tema di compravendita immobiliare, qualora le parti abbiano fatto riferimento, ad ulteriore e conclusiva precisazione rispetto alle altre indicazioni, al tipo di frazionamento allegato all'atto di vendita, detto frazionamento, quale elemento testuale della volontà negoziale, costituisce il dato primario per l'esatta identificazione del bene trasferito, in quanto la sua specificità non lascia margini di incertezza nella determinazione dei relativi confini.”.
Si rammenta anche l'orientamento espresso con Cass. civ., sez. II, 1.9.1997 n.
8327 secondo la quale “Nell'indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali, per espressa volontà delle parti, perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti.”
Va quindi accertato che il confine tra il mappale n. 712 (attore) e il mappale n.
3346 (convenuto) è quello indicato nel frazionamento allegato all'atto di vendita dd.
11/1/1990, rep. 10.027, raccolta n. 1.429, rogato avanti al notaio dott. , Persona_1 iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Udine e Tolmezzo, come riportato dal c.t.u. con la linea verde nell'allegato 1, planimetrico, alla relazione.
Come afferma il c.t.u., sulla base del tipo di frazionamento così individuato, “la tettoia di parte convenuta risulta occupare una porzione di superficie del Pt_1 mappale 712 per circa mq 1,31” (pag. 7 c.t.u.).
Va quindi accertato che la tettoia dei convenuti è posta sulla proprietà attorea per lo spazio di mq 1,31.
Per ciò solo quindi il convenuto va condannato all'arretramento della sua tettoia per lo spazio di mq 1,31.
3 Sulla domanda riconvenzionale subordinata di usucapione
Parte convenuta chiede l'ammissione delle prove per testi sulla avvenuta usucapione.
La prova testimoniale è inammissibile sia perché è volta a dimostrare circostanze mai allegate prima, sia perché comunque sviluppata su capitoli generici (capitolo 1), oggetto di valutazione tecnica (capitolo 2), vertenti su circostanza pacifica (capitolo 3) e comunque senza alcun riferimento al convenuto supposto usucapente.
Inoltre, i doc. n. 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33 di parte attrice dimostrano come il possesso non sia stato affatto pacifico quanto meno dal 2008 al 2018.
La domanda di accertamento della usucapione è dunque infondata perché non provata.
Sulla domanda riconvenzionale ulteriormente subordinata ex art. 938 c.c.
Parte convenuta, in via ulteriormente subordinata, chiede costituirsi il trasferimento della proprietà della porzione di suolo occupato ex art. 938 c.c.
La domanda è infondata perché la norma fa espressamente riferimento alla costruzione di un edificio, e non di manufatti, quali sono, ad esempio, le tettoie, le quali, non costituendo un “volume chiuso”, non possiedono la caratteristica che invece definisce l'”edificio” (cfr. T.A.R. Roma, sez. III, 20/06/2022, n.8257).
Ed in effetti la tettoia copre solamente un lato invece che cinque.
Anche tale domanda va quindi respinta.
va pertanto condannato all'arretramento della sua tettoia fino a Parte_1 liberare mq. 1,31 e cioè fino al rispetto del confine come delimitato in verde nell'allegato 1, planimetrico, alla relazione del c.t.u.
La domanda attorea per risarcimento danni per occupazione è inammissibile in quanto tardiva perché proposta per la prima volta solo con la prima memoria.
Analogamente è tardiva la domanda ex art. 614 - bis c.p.c. in quanto quella proposta in citazione è chiaramente riferita alla sola rinunciata domanda di cessazione delle immissioni.
La soccombenza di parte convenuta impone la sua condanna alla rifusione, a favore di controparte, delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
L'esito del giudizio impone di porre le spese di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
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