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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/05/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 7 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 3924/2024 R.G. e al n. 6514/2023 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv.
Angela Paladina. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio, in virtù di procura generale alle liti rep.
37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento - condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato (art.3 comma 3 legge n. 104/1992)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 17.7.2024 Parte_1 esponeva che aveva presentato, in data 2.8.2023, regolare domanda al fine di vedersi
[...] riconosciuto l'aggravamento del proprio stato di invalidità e di handicap;
sottoposto a visita presso l' , in data 8.11.2023, gli veniva riconosciuto invalido in misura pari al 100% e la CP_1 sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 1, della L. 104/92; aveva presentato, in data 20.12.2023, istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dei benefici richiesti ma che, disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato non riconosceva la sussistenza delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento ma solo quelle utili alla concessione dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92; aveva depositato, in data 19.6.2024, dichiarazione di dissenso. Lamentava che il c.t.u. non aveva proceduto ad una valutazione della concreta incidenza, sulla proprie capacità, delle patologie di cui risultava affetto. Evidenziava che il consulente aveva omesso di indicare le ragioni per le quali egli ricorrente non risultava affetto né dall'incapacità di deambulare, né dall'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Rilevava, inoltre, che egli ricorrente non era in grado di compiere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana, come attestato dal certificato neurologico in atti del 22.6.2023, e ulteriormente confermato dal successivo documento neurologico del 29.3.2024 nelle quali il neurologo riportava i test somministrati e i relativi punteggi, che in entrambe le occasioni risultavano pari a: IADL 2/8 e ADL 2/6.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dello stato invalidante utile ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento e delle condizioni sanitarie utili alla concessione dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92, a far data dalla domanda amministrativa. Instava per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' costituendosi in giudizio in data 22.8.2024 eccepiva, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dei ratei e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il rinnovo della c.t.u. Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 7.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito, si rileva che le risultanze della consulenza espletata nella presente fase non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici invocati. Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità: “Paraparesi da mielopatia cervicale spondilogena in soggetto con esiti di frattura del femore sinistro operata, malformazione congenita arto inferiore destro con dismetria arti inferiori (dx
Ipertrofia prostatica benigna in follow-up”.
Il c.t.u. ha, pertanto, concluso affermando che il ricorrente è: “invalido ultrassessantacinquenne con gravissime e persistenti difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età
(100%) con diritto all'indennità d'accompagnamento (art. 1 della Legge n. 18/1980 e art. 1 della Legge n. 508/1988), con decorrenza 01.07.2024 ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 18/1980
e dell'art. 1 della Legge n. 508/1988 perché soggetto con necessità di assistenza continua e non in grado di compiere i più significativi atti quotidiani della vita e bisognevole di assistenza continua”. Il c.t.u. ha poi confermato la sussistenza delle condizioni sanitarie, già riconosciute nella fase sommaria, previste dall'art. 3 commi 1 e 3 della legge n. 104/92 con decorrenza dall'1.7.2024.
L'esame medico-legale condotto dal c.t.u., sulla base di un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti appare completo ed approfondito. Il c.t.u. ha condotto un'analisi attenta e scrupolosa di tutti i referti prodotti esaminando in maniera attenta e analitica le patologie descritte.
Deve pertanto ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, peraltro rimasto indenne da censure specifiche, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda, si dichiara che possiede il requisito sanitario utile al conseguimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento ed è soggetto portatore di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 a decorrere dall'1.7.2024.
Contrariamente a quanto dedotto dall' nella memoria difensiva, nel ricorso non è CP_1 formulata domanda di condanna al pagamento della prestazione.
6.- Il limitato accoglimento delle domande attoree, tenuto conto della decorrenza dello stato invalidante accertato, giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio relative alla fase sommaria e di due terzi delle spese di giudizio relative alla fase di merito. La restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex CP_1
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura assistenziale e del valore controversia ed applicando i valori tariffari minimi, considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Angela
Paladina, sussistendo le dichiarazioni di rito.
8.- Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da DA con ricorso Parte_1 ex art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 20.12.2023 e con ricorso ex art. 445bis comma
6 c.p.c. depositato in data 17.7.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che possiede Parte_1 il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ed è soggetto portatore di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 a decorrere dall'1.7.2024;
- condanna l' alla rifusione di un terzo delle spese giudiziali relative alla fase di CP_1 merito, che liquida – già ridotte – in euro 898,50 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario avv. Angela Paladina, compensando la restante quota e le spese di lite relative alla fase sommaria;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1 liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 8 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo