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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 284 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(COD. FISC.: ) in persona dell'amministratore – Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Bonifiglio Natale
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p,t. P. Iva Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. D'Agostino Carolina P.IVA_2
OPPOSTA
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 30 LUGLIO 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 7 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 841/2019 la Pt_1 adiva questo Tribunale per ivi sentire dichiarare: a) in via preliminare e
[...] pregiudiziale, respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, per le ragioni esposte nell'atto di opposizione;
b) ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza del ricorso per D.I. e, quindi, del D.I. n. 841/2019 emesso dall'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Castrovillari e, per l'effetto, disporne l'annullamento e/o revoca;
c) ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza del ricorso per D.I. n.841/2019 emesso dall'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Castrovillari e, per l'effetto, disporne l'annullamento e/o la revoca, per violazione dell'art. 3 del D.L. n.
132/2014 e s.m.i.; d) ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza del ricorso per D.I. n. 841/2019 e per l'effetto disporne l'annullamento e/o la revoca non ritenendosi la debitrice della Società
Parte_1 convenuta opposta, ma anzi di essere creditrice della somma di €. 2.612,10 di cui si chiede che l'opposta venga condannata alla restituzione;
e) ritenere e dichiarare che la è creditrice della convenuta opposta della somma di €. 2.612,10 e
Parte_1 per l'effetto condannarla al pagamento in favore della stessa con la
Parte_1 maggiorazione di interessi decorrenti dalla domanda all'effettivo pagamento;
f) condannare la Società convenuta opposta, in persona de legale rappresentante p.t., a rifondere alla in persona dell'Amministratore unico legale
Parte_1 rappresentante p.t. le spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, IVA
e CAP.
Si costituiva in giudizio, l' , in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 contestando in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo la conferma del Decreto Ingiuntivo opposto per le ragioni tutte specificate nella comparsa di costituzione e di risposta. Vinte le spese.
Previa istruttoria documentale, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decisione.
^^^
Eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Pagina 2 di 7 Si riporta al riguardo, prima l'art. 1 e poi l'art. 3 del D.L. n. 132/2014 che prevedono testualmente :
“1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.
28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696 -bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale”.
Segue il rigetto dell'eccezione stante la sua infondatezza.
^^^
Sulla paventata eccezione di genericità della domanda.
La disciplina dei vizi relativi alla parte della editio actionis, ossia alla parte dell'atto in cui sono contenuti gli elementi identificativi della pretesa fatta valere in giudizio, attinenti cioè alla formulazione della domanda, riguarda l'omissione o assoluta incertezza della determinazione della cosa oggetto della domanda
(petitum) e/o omissione o assoluta incertezza dell'esposizione dei fatti e degli
Pagina 3 di 7 elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (causa petendi). Il requisito ossia l'indicazione della cosa oggetto della domanda è generalmente inteso come relativo sia al petitum mediato, quale concreta utilità che la parte intende ottenere attraverso il ricorso alla giustizia, cioè il bene della vita che intende conseguire, sia al petitum immediato quale è il provvedimento giudiziale, strumentale rispetto a tale scopo. Con riguardo alle modalità dell'indicazione del petitum, la giurisprudenza ritiene che non occorrano formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda risulti, anche implicitamente, dalle difese della parte e che il suo oggetto possa essere chiaramente individuato nella parte espositiva dell'atto e tale principio risulta in linea con quello in base al quale il giudice deve interpretare la domanda secondo il suo contenuto effettivo e non secondo la terminologia usata dalla parte.
È pacifico che l'esposizione dei fatti consista nell'affermazione o allegazione di quei fatti che, in quanto riconducibili in astratto ad una o più norme, costituiscono la causa petendi, indicata dal legislatore a volte come “ragione della domanda”, altre volte come “titolo della domanda”. E' necessario sottolineare che la omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda comporta vizio , per mancata individuazione del diritto fatto valere, solo per i diritti cosiddetti eterodeterminati, ossia per i diritti che sono individuati soprattutto dall'indicazione del loro fatto generatore per i quali, perciò, la fattispecie costitutiva è elemento necessario per la loro identificazione. Nel caso per cui è processo, risultano sufficientemente individuati ab origine i fatti e gli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda;
La domanda è nella fattispecie sufficientemente specifica sia in relazione al petitum, sia in relazione alla causa petendi: tanto ha permesso alla parte opponente di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
^^^
Nel merito.
Deve rilevarsi che la presente controversia ha ad oggetto domanda di adempimento contrattuale, in relazione alla quale il creditore deve provare il titolo ed allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Inoltre, merita ricordare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto,
Pagina 4 di 7 ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Civ. Sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Con riferimento alla fattura, poi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la stessa “è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. 3 marzo 2009 n. 5071; Cass. civ. 11 marzo 2011
n. 5915).
Ciò premesso, nel caso di specie grava, quindi, sulla impresa opposta, che assume essere creditrice della , l'onere di provare il titolo posto a fondamento della Pt_1 pretesa azionata.
Orbene, il contratto di nolo a freddo è riconducibile al tipo della locazione. Nella apparente assenza di pronunce sul punto nell'ambito della giurisdizione di legittimità civile, si può rinviare a Cass. pen., 30.10.2009 n. 41791: "Nel nostro ordinamento positivo non esiste la figura del noleggio come contratto tipico, se non con riferimento al diritto della navigazione, laddove all'art. 348 viene disciplinato il noleggio di una nave da parte di un armatore. In realtà tale tipo di figura contrattuale rientra nell'alveo del contratto di locazione disciplinato dagli artt. 1571
c.c. e seguenti. Di recente ha trovato notevole sviluppo, per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari di cui non fanno uso continuativo, ma solo saltuario. Nella pratica va distinto il "nolo a freddo" dal "nolo a caldo". Con il primo viene locato il solo macchinario;
con il secondo oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo. Anche in tale caso, comunque , il lavoro si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene".
Secondo l'impostazione tradizionale, l'indeterminabilità del corrispettivo comporta la nullità del contratto: trattandosi di locazione, non sarebbe applicabile – sempre secondo impostazione tradizionale – la disposizione derogatoria dell'art. 1657, c.c., che consente, in tema di appalto, la determinazione equitativa del corrispettivo da parte del giudice.
La recente Cass., 22.3.2013, n. 7268 ha tuttavia statuito - sia pure con riferimento a un caso concreto decisamente peculiare, vale a dire quello del contratto di affitto agrario costituito ex lege ai sensi dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982 - che alla validità di tale contratto "non è di ostacolo il mancato raggiungimento di un'intesa sull'ammontare del canone, sopperendosi, secondo i principi generali, all'omessa
Pagina 5 di 7 determinazione consensuale della prestazione dovuta da una delle parti mediante i meccanismi di integrazione", e segnatamente mediante la "determinazione officiosa del corrispettivo, da effettuare, alla stregua della sopravvenuta pronuncia di illegittimità di quelle disposizioni, sulla base dell'applicazione analogica dell'art. 1474, secondo comma, cod. civ., ovvero facendo riferimento al prezzo di mercato".
In motivazione il giudice di legittimità ha anche precisato che si tratta di un principio generale: "ancorché manchino precedenti specifici in termini, la giurisprudenza di questa Corte ha già escluso, in molteplici occasioni, la nullità del contratto per mancata determinazione del corrispettivo, in applicazione del principio della sufficienza della mera determinabilità dello stesso, ex art. 1346 cod. civ. e della possibilità di assumere a criterio di riferimento, il prezzo di mercato...".
L'insegnamento del giudice di legittimità appare largamente condivisibile almeno laddove, come nel caso, la prestazione da remunerare sia svolta da un imprenditore del settore, sussistendo evidente identità di ratio con l'ipotesi, disciplinata dall'art. 1474 c.c., delle cose vendute da soggetto che le vende abitualmente, che rinvia, in tal caso, al prezzo normalmente praticato dal venditore.
Ora, nel caso per cui è processo è intervenuto un pagamento parziale indi qualsiasi contestazione del prezzo non coglie nel segno e non può trovare positivo riscontro.
Si significa altresì che nel contratto (stipulato il 19 marzo 2018) era espressamente stabilito “ il prezzo si intende per le prestazioni effettuate, farà fede la fattura fiscale ed il rendiconto mensile sottoscritto congiuntamente dalle parti processuali.
Era pattuito, altresì la durata del nolo con decorrenza 21/03/2018 e fino al
31/05/2018. Di fatto il rapporto intercorrente fra la e l' Parte_1 CP_1 non si concludeva alla data del 31/05/2018, bensì, si protraeva fino al 28.09.2018, come può evincersi dal rendiconto mensile costituito dai “buoni” che erano redatti dall' ogni qualvolta si procedeva all'utilizzo dei mezzi da parte della CP_1
buoni che erano puntualmente sottoscritti da , nella Parte_1 Persona_1 qualità di capocantiere della ed in sostituzione di questi, da Parte_1
. Persona_2
La documentazione depositata dalla parte opposta è indi rappresentata sia dal contratto di nolo a freddo espressamente sottoscritto dalle parti, sia dai buoni di consegna.
Tale documentazione, non disconosciuta specificamente da parte opponente, assume valore probatorio in relazione alla prestazione effettuata e al credito vantato dalla laddove manca la prova di fatti estintivi CP_1 dell'obbligazione da parte dell'opponente.
Pagina 6 di 7 Secondo la versione di parte opponente, gli importi corrisposti rappresenterebbero il saldo del dovuto.
Tale versione non trova alcun riscontro nella documentazione poiché quanto pagato dal alla impresa è superiore all'importo complessivo presuntivamente Pt_1 CP_1 dovuto. È inverosimile l'assenza di qualsiasi richiesta di restituzione dell'indebito in difetto di ogni e qualsiasi nota di credito. Detta richiesta di restituzione viene formulata e rivolta dalla parte opponente all'opposta solo nel presente giudizio.
Ciò dimostra la fondatezza della pretesa creditoria di parte opposta e l'infondatezza dell'opposizione.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo n. 841/2029 va interamente confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (studio euro 600,00 introduttiva euro 600,00 istruttoria euro 1.000,00 decisionale euro 1.000,00).
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 284/2020 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 841/2029 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna la in persona del legale rappresentante pro -tempore al Parte_1 pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposta che liquida in Euro
3.200,00 per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 22 dicembre 2025
Il giudice G.O.T.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 284 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(COD. FISC.: ) in persona dell'amministratore – Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Bonifiglio Natale
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p,t. P. Iva Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. D'Agostino Carolina P.IVA_2
OPPOSTA
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 30 LUGLIO 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 7 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 841/2019 la Pt_1 adiva questo Tribunale per ivi sentire dichiarare: a) in via preliminare e
[...] pregiudiziale, respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, per le ragioni esposte nell'atto di opposizione;
b) ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza del ricorso per D.I. e, quindi, del D.I. n. 841/2019 emesso dall'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Castrovillari e, per l'effetto, disporne l'annullamento e/o revoca;
c) ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza del ricorso per D.I. n.841/2019 emesso dall'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Castrovillari e, per l'effetto, disporne l'annullamento e/o la revoca, per violazione dell'art. 3 del D.L. n.
132/2014 e s.m.i.; d) ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza del ricorso per D.I. n. 841/2019 e per l'effetto disporne l'annullamento e/o la revoca non ritenendosi la debitrice della Società
Parte_1 convenuta opposta, ma anzi di essere creditrice della somma di €. 2.612,10 di cui si chiede che l'opposta venga condannata alla restituzione;
e) ritenere e dichiarare che la è creditrice della convenuta opposta della somma di €. 2.612,10 e
Parte_1 per l'effetto condannarla al pagamento in favore della stessa con la
Parte_1 maggiorazione di interessi decorrenti dalla domanda all'effettivo pagamento;
f) condannare la Società convenuta opposta, in persona de legale rappresentante p.t., a rifondere alla in persona dell'Amministratore unico legale
Parte_1 rappresentante p.t. le spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, IVA
e CAP.
Si costituiva in giudizio, l' , in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 contestando in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo la conferma del Decreto Ingiuntivo opposto per le ragioni tutte specificate nella comparsa di costituzione e di risposta. Vinte le spese.
Previa istruttoria documentale, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decisione.
^^^
Eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Pagina 2 di 7 Si riporta al riguardo, prima l'art. 1 e poi l'art. 3 del D.L. n. 132/2014 che prevedono testualmente :
“1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.
28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696 -bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale”.
Segue il rigetto dell'eccezione stante la sua infondatezza.
^^^
Sulla paventata eccezione di genericità della domanda.
La disciplina dei vizi relativi alla parte della editio actionis, ossia alla parte dell'atto in cui sono contenuti gli elementi identificativi della pretesa fatta valere in giudizio, attinenti cioè alla formulazione della domanda, riguarda l'omissione o assoluta incertezza della determinazione della cosa oggetto della domanda
(petitum) e/o omissione o assoluta incertezza dell'esposizione dei fatti e degli
Pagina 3 di 7 elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (causa petendi). Il requisito ossia l'indicazione della cosa oggetto della domanda è generalmente inteso come relativo sia al petitum mediato, quale concreta utilità che la parte intende ottenere attraverso il ricorso alla giustizia, cioè il bene della vita che intende conseguire, sia al petitum immediato quale è il provvedimento giudiziale, strumentale rispetto a tale scopo. Con riguardo alle modalità dell'indicazione del petitum, la giurisprudenza ritiene che non occorrano formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda risulti, anche implicitamente, dalle difese della parte e che il suo oggetto possa essere chiaramente individuato nella parte espositiva dell'atto e tale principio risulta in linea con quello in base al quale il giudice deve interpretare la domanda secondo il suo contenuto effettivo e non secondo la terminologia usata dalla parte.
È pacifico che l'esposizione dei fatti consista nell'affermazione o allegazione di quei fatti che, in quanto riconducibili in astratto ad una o più norme, costituiscono la causa petendi, indicata dal legislatore a volte come “ragione della domanda”, altre volte come “titolo della domanda”. E' necessario sottolineare che la omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda comporta vizio , per mancata individuazione del diritto fatto valere, solo per i diritti cosiddetti eterodeterminati, ossia per i diritti che sono individuati soprattutto dall'indicazione del loro fatto generatore per i quali, perciò, la fattispecie costitutiva è elemento necessario per la loro identificazione. Nel caso per cui è processo, risultano sufficientemente individuati ab origine i fatti e gli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda;
La domanda è nella fattispecie sufficientemente specifica sia in relazione al petitum, sia in relazione alla causa petendi: tanto ha permesso alla parte opponente di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
^^^
Nel merito.
Deve rilevarsi che la presente controversia ha ad oggetto domanda di adempimento contrattuale, in relazione alla quale il creditore deve provare il titolo ed allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Inoltre, merita ricordare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto,
Pagina 4 di 7 ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Civ. Sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Con riferimento alla fattura, poi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la stessa “è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. 3 marzo 2009 n. 5071; Cass. civ. 11 marzo 2011
n. 5915).
Ciò premesso, nel caso di specie grava, quindi, sulla impresa opposta, che assume essere creditrice della , l'onere di provare il titolo posto a fondamento della Pt_1 pretesa azionata.
Orbene, il contratto di nolo a freddo è riconducibile al tipo della locazione. Nella apparente assenza di pronunce sul punto nell'ambito della giurisdizione di legittimità civile, si può rinviare a Cass. pen., 30.10.2009 n. 41791: "Nel nostro ordinamento positivo non esiste la figura del noleggio come contratto tipico, se non con riferimento al diritto della navigazione, laddove all'art. 348 viene disciplinato il noleggio di una nave da parte di un armatore. In realtà tale tipo di figura contrattuale rientra nell'alveo del contratto di locazione disciplinato dagli artt. 1571
c.c. e seguenti. Di recente ha trovato notevole sviluppo, per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari di cui non fanno uso continuativo, ma solo saltuario. Nella pratica va distinto il "nolo a freddo" dal "nolo a caldo". Con il primo viene locato il solo macchinario;
con il secondo oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo. Anche in tale caso, comunque , il lavoro si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene".
Secondo l'impostazione tradizionale, l'indeterminabilità del corrispettivo comporta la nullità del contratto: trattandosi di locazione, non sarebbe applicabile – sempre secondo impostazione tradizionale – la disposizione derogatoria dell'art. 1657, c.c., che consente, in tema di appalto, la determinazione equitativa del corrispettivo da parte del giudice.
La recente Cass., 22.3.2013, n. 7268 ha tuttavia statuito - sia pure con riferimento a un caso concreto decisamente peculiare, vale a dire quello del contratto di affitto agrario costituito ex lege ai sensi dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982 - che alla validità di tale contratto "non è di ostacolo il mancato raggiungimento di un'intesa sull'ammontare del canone, sopperendosi, secondo i principi generali, all'omessa
Pagina 5 di 7 determinazione consensuale della prestazione dovuta da una delle parti mediante i meccanismi di integrazione", e segnatamente mediante la "determinazione officiosa del corrispettivo, da effettuare, alla stregua della sopravvenuta pronuncia di illegittimità di quelle disposizioni, sulla base dell'applicazione analogica dell'art. 1474, secondo comma, cod. civ., ovvero facendo riferimento al prezzo di mercato".
In motivazione il giudice di legittimità ha anche precisato che si tratta di un principio generale: "ancorché manchino precedenti specifici in termini, la giurisprudenza di questa Corte ha già escluso, in molteplici occasioni, la nullità del contratto per mancata determinazione del corrispettivo, in applicazione del principio della sufficienza della mera determinabilità dello stesso, ex art. 1346 cod. civ. e della possibilità di assumere a criterio di riferimento, il prezzo di mercato...".
L'insegnamento del giudice di legittimità appare largamente condivisibile almeno laddove, come nel caso, la prestazione da remunerare sia svolta da un imprenditore del settore, sussistendo evidente identità di ratio con l'ipotesi, disciplinata dall'art. 1474 c.c., delle cose vendute da soggetto che le vende abitualmente, che rinvia, in tal caso, al prezzo normalmente praticato dal venditore.
Ora, nel caso per cui è processo è intervenuto un pagamento parziale indi qualsiasi contestazione del prezzo non coglie nel segno e non può trovare positivo riscontro.
Si significa altresì che nel contratto (stipulato il 19 marzo 2018) era espressamente stabilito “ il prezzo si intende per le prestazioni effettuate, farà fede la fattura fiscale ed il rendiconto mensile sottoscritto congiuntamente dalle parti processuali.
Era pattuito, altresì la durata del nolo con decorrenza 21/03/2018 e fino al
31/05/2018. Di fatto il rapporto intercorrente fra la e l' Parte_1 CP_1 non si concludeva alla data del 31/05/2018, bensì, si protraeva fino al 28.09.2018, come può evincersi dal rendiconto mensile costituito dai “buoni” che erano redatti dall' ogni qualvolta si procedeva all'utilizzo dei mezzi da parte della CP_1
buoni che erano puntualmente sottoscritti da , nella Parte_1 Persona_1 qualità di capocantiere della ed in sostituzione di questi, da Parte_1
. Persona_2
La documentazione depositata dalla parte opposta è indi rappresentata sia dal contratto di nolo a freddo espressamente sottoscritto dalle parti, sia dai buoni di consegna.
Tale documentazione, non disconosciuta specificamente da parte opponente, assume valore probatorio in relazione alla prestazione effettuata e al credito vantato dalla laddove manca la prova di fatti estintivi CP_1 dell'obbligazione da parte dell'opponente.
Pagina 6 di 7 Secondo la versione di parte opponente, gli importi corrisposti rappresenterebbero il saldo del dovuto.
Tale versione non trova alcun riscontro nella documentazione poiché quanto pagato dal alla impresa è superiore all'importo complessivo presuntivamente Pt_1 CP_1 dovuto. È inverosimile l'assenza di qualsiasi richiesta di restituzione dell'indebito in difetto di ogni e qualsiasi nota di credito. Detta richiesta di restituzione viene formulata e rivolta dalla parte opponente all'opposta solo nel presente giudizio.
Ciò dimostra la fondatezza della pretesa creditoria di parte opposta e l'infondatezza dell'opposizione.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo n. 841/2029 va interamente confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (studio euro 600,00 introduttiva euro 600,00 istruttoria euro 1.000,00 decisionale euro 1.000,00).
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 284/2020 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 841/2029 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna la in persona del legale rappresentante pro -tempore al Parte_1 pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposta che liquida in Euro
3.200,00 per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 22 dicembre 2025
Il giudice G.O.T.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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