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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1232/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Barbieri (foro di RE)
- RICORRENTE contro
, in Controparte_1 persona del Direttore pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo (foro di RE)
- RESISTENTE
Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 20 giugno 2023 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di RE - Sezione Parte_1
Lavoro l' di RE, per chiedere, previo annullamento e/o CP_1 disapplicazione e/o dichiarazione di nullità e/o d'illegittimità del provvedimento
20-10-2022 n. 980150/202, con cui era disposto e comunicato il CP_1 recupero della somma di € 11.738,87 erogata alla lavoratrice a titolo di indennità di disoccupazione NASpI, asseritamente non spettante, l'annullamento del correlativo debito, con condanna dell'ente previdenziale a restituire le somme medio tempore già recuperate;
in subordine, domandava il risarcimento del danno da parte dell' per la stessa cifra, per violazione del principio del CP_1 legittimo affidamento sulla comunicazione amministrativa, oltre - in entrambi i casi - a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla richiesta al saldo.
Con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Più precisamente, deduceva che: Pt_1
- essa aveva prestato la propria attività lavorativa a favore di
[...] in forza di un contratto a tempo indeterminato, Parte_2
a far data dal 28 maggio 2013 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso, busta paga
; CP_2
- in data 19 luglio 2020 tale rapporto di lavoro cessava per dimissioni della donna, madre lavoratrice, con convalida in I.T.L. (cfr. doc. 2 allegato al ricorso, convalida dimissioni I.T.L.);
- in data 18 febbraio 2021 comunicava l'apertura della partita I.V.A. Pt_1 per avviare attività professionale in forma autonoma, con decorrenza 1 febbraio 2021 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso, certificato di apertura partita
I.V.A.);
- il 26 febbraio 2021 la ricorrente presentava domanda di anticipazione
NASpI all' n. 1500.26/02/2021.0152889, al fine di ottenere un CP_1 incentivo all'auto-imprenditorialità;
2 - l'indennità mensile di disoccupazione residua era quindi riconosciuta in un'unica soluzione in forma anticipata. Senza previa comunicazione,
l' accreditava sul conto corrente di i bonifici di € 98,64 ed € CP_1 Pt_1
11.118,55 in data 19 maggio 2021 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso, copia bonifico;
CP_1
- alla scadenza della NASpI, in data 29 agosto 2022, la donna si rioccupava, con un contratto di lavoro subordinato con A.S.S.T. degli Spedali Civili di
RE (cfr. doc. 6 allegato al ricorso, ultime buste paga e stato di servizio);
- in data 20 ottobre 2022 l' notificava alla ricorrente un presunto CP_1 indebito (per percezione indebita della prestazione in unica soluzione) siccome aveva riavviato un rapporto di lavoro subordinato prima del termine della NASpI (cfr. doc. 7 allegato al ricorso, comunicazione indebito
; CP_1
- il 2 dicembre 2022 con l'assistenza del NA Pt_1 CP_3 presentava il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale (cfr. CP_1 doc. 8 fascicolo parte ricorrente, ricorso NA;
CP_3
- l' rigettava il ricorso amministrativo in data 21 dicembre 2022, con CP_1 la seguente motivazione: il valore giornaliero dell'indennità di disoccupazione NASpI è determinato dividendo l'importo mensile per il divisore 30 per cui anche per i mesi con 31 giorni di calendario ne sono pagati 30, e di conseguenza, il conteggio della fine teorica della NASPI è
07/09/2022 e non 24/08/2022 come sostenuto dalla ricorrente> (cfr. doc. 9 allegato al ricorso, delibera Comitato Provinciale 21-12- CP_1
2022).
Tanto premesso in fatto, la ricorrente in primo luogo contestava il metodo di calcolo adoperato dall' in quanto asseriva che doveva essere usato il CP_1 calendario comune, come previsto quale principio generale dall'ordinamento giuridico, in base agli artt. 1187 e 2963 c.c. e all'art. 155 c.p.c.
In secondo luogo, osservava che in ogni caso, la scadenza dei termini - 104 settimane e 728 giorni - si era verificata al 25 agosto 2022.
3 In terzo luogo, si doleva che l' aveva violato il suo legittimo Pt_1 CP_1 affidamento suscitato dalla comunicazione di accoglimento della domanda di attribuzione dell'indennità di disoccupazione NASpI, allorché espressamente era stato indicato il periodo di 728 giorni di teorico godimento.
Tanto integrava responsabilità contrattuale colposa dell'ente previdenziale, donde la richiesta risarcitoria avanzata in subordine per l'importo di euro 11.738,87.
2. Si costituiva in giudizio con memoria ritualmente depositata su Consolle
l' sede di RE, che contestava tutto quanto dedotto da parte CP_1 ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, ribadiva la correttezza del calcolo dei giorni di spettanza della
NASpI.
Aggiungeva che la ricorrente era pienamente edotta che la data precisa della scadenza della prestazione era il 7 settembre 2022, siccome indicata in modo espresso nel provvedimento 13 maggio 2021 di accoglimento della domanda di liquidazione anticipata dell'indennità ai sensi dell'art. 7 d. lgs. n. 22/2015 del 13 maggio 2021, in cui si leggeva: la sua domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione NASpI N. 6026882400029 (2021/980150), presentata in data
26/02/2021, É STATA ACCOLTA con decorrenza dal 26/02/2021 e, pertanto,
l'indennità mensile spettante fino al 07/09/2022 e non ancora percepita le sarà corrisposta in un'unica soluzione> (cfr. doc. 2 allegato alla memoria di parte resistente).
Nessuna obiezione era stata allora mossa tempestivamente da Parte_1
Parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni: nel merito: respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell' in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite>.
3. Con nota depositata il 12 febbraio 2024 il patrono di eccepiva che Parte_1 il documento n. 2 citato da parte resistente non era mai stato ricevuto dalla ricorrente, in quanto inviato al solo NA.
4 La Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, fissava udienza per discussione al 27 marzo 2025, che era celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
In vista della stessa, le parti compiegavano note scritte in cui si riportavano alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
4. Stima la Decidente che il ricorso sia fondato e che meriti accoglimento, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Un primo rilievo: nella vicenda vi sono alcuni punti fermi, in quanto pacifici e non oggetto di contestazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Innanzitutto, non è revocabile in dubbio il diritto di alla percezione Parte_1 dell'indennità, in quanto al momento della sua concessione essa possedeva tutti i requisiti previsti per accedervi.
In secondo luogo, indiscussa è la congruità dell'importo liquidatole.
In terzo luogo, è sicuro che le potesse essere riconosciuta la liquidazione anticipata complessiva dell'intera somma dovutale a titolo di NASpI, quale incentivo all'auto-imprenditorialità.
L'unico tema controverso della fattispecie riguarda la legittimità o meno della decisione di revoca del beneficio (n. 980150/202, comunicata alla ricorrente il 20 ottobre 2022), confermata con rigetto della richiesta di riesame con annullamento in autotutela (ricorso amministrativo del 2 dicembre 2022, respinto con delibera n. 226401 del 21 dicembre 2022) - cfr. rispettivamente docc.
7 e 9 allegati al ricorso.
La ragione addotta dall'ente previdenziale a sostegno della propria statuizione era la ripresa da parte di di attività di lavoro subordinato prima della Parte_1 scadenza del termine di fruizione della NASpI.
5 Si rammenta che, secondo l'art. 5 d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22 istitutivo della provvidenza, La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione>.
La ricorrente aveva al momento della domanda al suo attivo quattro anni pieni di contribuzione (cfr. doc. 10 allegato al ricorso, estratto contributivo , CP_1 sicché poteva goderne per il periodo massimo di 104 settimane, pari a 728 giorni.
In questi esatti termini si esprimeva l'atto di accoglimento dell' (cfr. doc. 3 CP_1 allegato al ricorso).
Perciò, in applicazione del calendario comune, stante la decorrenza dal 27 agosto
2020, la prestazione era destinata a scadere il 25 agosto 2022, giorno in cui spiravano i termini calcolati sia a settimane (104), sia a giorni (728).
Epperò, l'ente previdenziale assumeva che la scadenza corretta era al 7 settembre
2022 e, quindi, in tal senso giustificava la revoca della NASpI a che Parte_1 aveva iniziato di nuovo a prestare lavoro subordinato dal 29 agosto 2022.
L' richiamava a suffragio della propria tesi un criterio di calcolo esplicitato CP_1 nel provvedimento di concessione 13 maggio 2021, prodotto da parte resistente
(cfr. all. 2 alla memoria di costituzione) e poi ribadito nella citata delibera n.
226401 del 21 dicembre 2022.
Vale rimarcare fin da ora che la decisione del 13 maggio 2021 non risulta mai essere stata notificata alla ricorrente.
Ciò posto, ritiene la Giudice che la prospettazione dell' non sia CP_1 condivisibile e che debba essere disattesa.
Altro è il metodo da applicare per determinare il valore giornaliero del beneficio, durante tutto l'arco temporale di fruizione previsto (che si individua frazionando l'importo mensile per il divisore trenta); altro è il criterio da impiegare per individuare la durata dell'erogazione patrimoniale, ossia per fissarne il termine.
6 Per quest'ultimo valgono i principi generali dell'ordinamento giuridico, che informano pacificamente anche l'azione della P.A. e si rinvengono negli artt. 1187,
2963 c.c. e 155 c.p.c.
Nel dettaglio, l'art. 1187 c.c. stabilisce che Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi. È salva in ogni caso una diversa pattuizione>.
Secondo l'art. 2963 c.c., I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese>.
Infine, l'art. 155 c.p.c. statuisce che Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa>.
Alla luce del portato normativo di cui sopra, appare evidente che il conteggio dell' si discosta da queste regole senza alcuna giustificazione, di talché è CP_1 implausibile e non può essere avallato.
Ma vi è di più.
Una simile impostazione unilaterale, di cui mai la ricorrente era stata edotta in precedenza, non potrebbe esserle opponibile, in base al principio di affidamento.
7 Invero, si era regolata in forza di quanto statuito nel provvedimento di Pt_1 accoglimento della sua domanda, in cui espressamente era specificato che il periodo di godimento del sussidio economico era di 728 giorni e non si faceva riferimento all'impiego di peculiari modalità di calcolo, difformi dal calendario comune (cfr. doc. 3 allegato al ricorso - Prospetto domanda NASpI protocollo
1500.26/08/2020.0783343). CP_1
Non può essere sottaciuto che attendeva sino allo spirare del termine Pt_1 indicato (728 giorni) prima di intraprendere una nuova attività lavorativa (dal 29 agosto 2022).
6. In conclusione, questa Giudice dichiara non dovuto l'importo di € 11.738,87 chiesto in restituzione dall' e, per l'effetto, condanna l'ente previdenziale a CP_1 restituire le somme a tale titolo eventualmente trattenute a oltre Parte_1 interessi legali sugli arretrati, con decorrenza dai singoli recuperi al saldo effettivo.
7. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, è da dichiararsi soccombente parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto della modesta difficoltà della controversia, priva di contestazioni in punto di fatto e incentrata su una sola questione in diritto, si applicano i parametri forensi di cui ai valori medi della corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime due fasi (studio, euro 929,00 e introduttiva, euro 777,00), atteso che non è stata svolta istruttoria e che non va considerata la fase decisionale, poiché le parti si limitavano a un richiamo alle argomentazioni pregresse e alle conclusioni già formulate.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 1.706,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
8
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso,
1) accerta che le somme richieste dall' a pari a € 11.738,87, CP_1 Parte_1 non sono dovute dalla stessa;
2) per l'effetto, condanna l' a restituire le somme eventualmente CP_1 trattenute a a titolo di ripetizione di indebito con riguardo Parte_1 all'indennità di disoccupazione NASpI da lei percepita, pari a € 11.738,87, oltre interessi legali sugli arretrati, con decorrenza dai singoli recuperi al saldo effettivo;
3) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.706,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in RE, il 28 marzo 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Barbieri (foro di RE)
- RICORRENTE contro
, in Controparte_1 persona del Direttore pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo (foro di RE)
- RESISTENTE
Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 20 giugno 2023 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di RE - Sezione Parte_1
Lavoro l' di RE, per chiedere, previo annullamento e/o CP_1 disapplicazione e/o dichiarazione di nullità e/o d'illegittimità del provvedimento
20-10-2022 n. 980150/202, con cui era disposto e comunicato il CP_1 recupero della somma di € 11.738,87 erogata alla lavoratrice a titolo di indennità di disoccupazione NASpI, asseritamente non spettante, l'annullamento del correlativo debito, con condanna dell'ente previdenziale a restituire le somme medio tempore già recuperate;
in subordine, domandava il risarcimento del danno da parte dell' per la stessa cifra, per violazione del principio del CP_1 legittimo affidamento sulla comunicazione amministrativa, oltre - in entrambi i casi - a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla richiesta al saldo.
Con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Più precisamente, deduceva che: Pt_1
- essa aveva prestato la propria attività lavorativa a favore di
[...] in forza di un contratto a tempo indeterminato, Parte_2
a far data dal 28 maggio 2013 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso, busta paga
; CP_2
- in data 19 luglio 2020 tale rapporto di lavoro cessava per dimissioni della donna, madre lavoratrice, con convalida in I.T.L. (cfr. doc. 2 allegato al ricorso, convalida dimissioni I.T.L.);
- in data 18 febbraio 2021 comunicava l'apertura della partita I.V.A. Pt_1 per avviare attività professionale in forma autonoma, con decorrenza 1 febbraio 2021 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso, certificato di apertura partita
I.V.A.);
- il 26 febbraio 2021 la ricorrente presentava domanda di anticipazione
NASpI all' n. 1500.26/02/2021.0152889, al fine di ottenere un CP_1 incentivo all'auto-imprenditorialità;
2 - l'indennità mensile di disoccupazione residua era quindi riconosciuta in un'unica soluzione in forma anticipata. Senza previa comunicazione,
l' accreditava sul conto corrente di i bonifici di € 98,64 ed € CP_1 Pt_1
11.118,55 in data 19 maggio 2021 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso, copia bonifico;
CP_1
- alla scadenza della NASpI, in data 29 agosto 2022, la donna si rioccupava, con un contratto di lavoro subordinato con A.S.S.T. degli Spedali Civili di
RE (cfr. doc. 6 allegato al ricorso, ultime buste paga e stato di servizio);
- in data 20 ottobre 2022 l' notificava alla ricorrente un presunto CP_1 indebito (per percezione indebita della prestazione in unica soluzione) siccome aveva riavviato un rapporto di lavoro subordinato prima del termine della NASpI (cfr. doc. 7 allegato al ricorso, comunicazione indebito
; CP_1
- il 2 dicembre 2022 con l'assistenza del NA Pt_1 CP_3 presentava il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale (cfr. CP_1 doc. 8 fascicolo parte ricorrente, ricorso NA;
CP_3
- l' rigettava il ricorso amministrativo in data 21 dicembre 2022, con CP_1 la seguente motivazione: il valore giornaliero dell'indennità di disoccupazione NASpI è determinato dividendo l'importo mensile per il divisore 30 per cui anche per i mesi con 31 giorni di calendario ne sono pagati 30, e di conseguenza, il conteggio della fine teorica della NASPI è
07/09/2022 e non 24/08/2022 come sostenuto dalla ricorrente> (cfr. doc. 9 allegato al ricorso, delibera Comitato Provinciale 21-12- CP_1
2022).
Tanto premesso in fatto, la ricorrente in primo luogo contestava il metodo di calcolo adoperato dall' in quanto asseriva che doveva essere usato il CP_1 calendario comune, come previsto quale principio generale dall'ordinamento giuridico, in base agli artt. 1187 e 2963 c.c. e all'art. 155 c.p.c.
In secondo luogo, osservava che in ogni caso, la scadenza dei termini - 104 settimane e 728 giorni - si era verificata al 25 agosto 2022.
3 In terzo luogo, si doleva che l' aveva violato il suo legittimo Pt_1 CP_1 affidamento suscitato dalla comunicazione di accoglimento della domanda di attribuzione dell'indennità di disoccupazione NASpI, allorché espressamente era stato indicato il periodo di 728 giorni di teorico godimento.
Tanto integrava responsabilità contrattuale colposa dell'ente previdenziale, donde la richiesta risarcitoria avanzata in subordine per l'importo di euro 11.738,87.
2. Si costituiva in giudizio con memoria ritualmente depositata su Consolle
l' sede di RE, che contestava tutto quanto dedotto da parte CP_1 ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, ribadiva la correttezza del calcolo dei giorni di spettanza della
NASpI.
Aggiungeva che la ricorrente era pienamente edotta che la data precisa della scadenza della prestazione era il 7 settembre 2022, siccome indicata in modo espresso nel provvedimento 13 maggio 2021 di accoglimento della domanda di liquidazione anticipata dell'indennità ai sensi dell'art. 7 d. lgs. n. 22/2015 del 13 maggio 2021, in cui si leggeva: la sua domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione NASpI N. 6026882400029 (2021/980150), presentata in data
26/02/2021, É STATA ACCOLTA con decorrenza dal 26/02/2021 e, pertanto,
l'indennità mensile spettante fino al 07/09/2022 e non ancora percepita le sarà corrisposta in un'unica soluzione> (cfr. doc. 2 allegato alla memoria di parte resistente).
Nessuna obiezione era stata allora mossa tempestivamente da Parte_1
Parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni: nel merito: respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell' in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite>.
3. Con nota depositata il 12 febbraio 2024 il patrono di eccepiva che Parte_1 il documento n. 2 citato da parte resistente non era mai stato ricevuto dalla ricorrente, in quanto inviato al solo NA.
4 La Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, fissava udienza per discussione al 27 marzo 2025, che era celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
In vista della stessa, le parti compiegavano note scritte in cui si riportavano alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
4. Stima la Decidente che il ricorso sia fondato e che meriti accoglimento, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Un primo rilievo: nella vicenda vi sono alcuni punti fermi, in quanto pacifici e non oggetto di contestazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Innanzitutto, non è revocabile in dubbio il diritto di alla percezione Parte_1 dell'indennità, in quanto al momento della sua concessione essa possedeva tutti i requisiti previsti per accedervi.
In secondo luogo, indiscussa è la congruità dell'importo liquidatole.
In terzo luogo, è sicuro che le potesse essere riconosciuta la liquidazione anticipata complessiva dell'intera somma dovutale a titolo di NASpI, quale incentivo all'auto-imprenditorialità.
L'unico tema controverso della fattispecie riguarda la legittimità o meno della decisione di revoca del beneficio (n. 980150/202, comunicata alla ricorrente il 20 ottobre 2022), confermata con rigetto della richiesta di riesame con annullamento in autotutela (ricorso amministrativo del 2 dicembre 2022, respinto con delibera n. 226401 del 21 dicembre 2022) - cfr. rispettivamente docc.
7 e 9 allegati al ricorso.
La ragione addotta dall'ente previdenziale a sostegno della propria statuizione era la ripresa da parte di di attività di lavoro subordinato prima della Parte_1 scadenza del termine di fruizione della NASpI.
5 Si rammenta che, secondo l'art. 5 d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22 istitutivo della provvidenza, La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione>.
La ricorrente aveva al momento della domanda al suo attivo quattro anni pieni di contribuzione (cfr. doc. 10 allegato al ricorso, estratto contributivo , CP_1 sicché poteva goderne per il periodo massimo di 104 settimane, pari a 728 giorni.
In questi esatti termini si esprimeva l'atto di accoglimento dell' (cfr. doc. 3 CP_1 allegato al ricorso).
Perciò, in applicazione del calendario comune, stante la decorrenza dal 27 agosto
2020, la prestazione era destinata a scadere il 25 agosto 2022, giorno in cui spiravano i termini calcolati sia a settimane (104), sia a giorni (728).
Epperò, l'ente previdenziale assumeva che la scadenza corretta era al 7 settembre
2022 e, quindi, in tal senso giustificava la revoca della NASpI a che Parte_1 aveva iniziato di nuovo a prestare lavoro subordinato dal 29 agosto 2022.
L' richiamava a suffragio della propria tesi un criterio di calcolo esplicitato CP_1 nel provvedimento di concessione 13 maggio 2021, prodotto da parte resistente
(cfr. all. 2 alla memoria di costituzione) e poi ribadito nella citata delibera n.
226401 del 21 dicembre 2022.
Vale rimarcare fin da ora che la decisione del 13 maggio 2021 non risulta mai essere stata notificata alla ricorrente.
Ciò posto, ritiene la Giudice che la prospettazione dell' non sia CP_1 condivisibile e che debba essere disattesa.
Altro è il metodo da applicare per determinare il valore giornaliero del beneficio, durante tutto l'arco temporale di fruizione previsto (che si individua frazionando l'importo mensile per il divisore trenta); altro è il criterio da impiegare per individuare la durata dell'erogazione patrimoniale, ossia per fissarne il termine.
6 Per quest'ultimo valgono i principi generali dell'ordinamento giuridico, che informano pacificamente anche l'azione della P.A. e si rinvengono negli artt. 1187,
2963 c.c. e 155 c.p.c.
Nel dettaglio, l'art. 1187 c.c. stabilisce che Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi. È salva in ogni caso una diversa pattuizione>.
Secondo l'art. 2963 c.c., I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese>.
Infine, l'art. 155 c.p.c. statuisce che Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa>.
Alla luce del portato normativo di cui sopra, appare evidente che il conteggio dell' si discosta da queste regole senza alcuna giustificazione, di talché è CP_1 implausibile e non può essere avallato.
Ma vi è di più.
Una simile impostazione unilaterale, di cui mai la ricorrente era stata edotta in precedenza, non potrebbe esserle opponibile, in base al principio di affidamento.
7 Invero, si era regolata in forza di quanto statuito nel provvedimento di Pt_1 accoglimento della sua domanda, in cui espressamente era specificato che il periodo di godimento del sussidio economico era di 728 giorni e non si faceva riferimento all'impiego di peculiari modalità di calcolo, difformi dal calendario comune (cfr. doc. 3 allegato al ricorso - Prospetto domanda NASpI protocollo
1500.26/08/2020.0783343). CP_1
Non può essere sottaciuto che attendeva sino allo spirare del termine Pt_1 indicato (728 giorni) prima di intraprendere una nuova attività lavorativa (dal 29 agosto 2022).
6. In conclusione, questa Giudice dichiara non dovuto l'importo di € 11.738,87 chiesto in restituzione dall' e, per l'effetto, condanna l'ente previdenziale a CP_1 restituire le somme a tale titolo eventualmente trattenute a oltre Parte_1 interessi legali sugli arretrati, con decorrenza dai singoli recuperi al saldo effettivo.
7. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, è da dichiararsi soccombente parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto della modesta difficoltà della controversia, priva di contestazioni in punto di fatto e incentrata su una sola questione in diritto, si applicano i parametri forensi di cui ai valori medi della corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime due fasi (studio, euro 929,00 e introduttiva, euro 777,00), atteso che non è stata svolta istruttoria e che non va considerata la fase decisionale, poiché le parti si limitavano a un richiamo alle argomentazioni pregresse e alle conclusioni già formulate.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 1.706,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso,
1) accerta che le somme richieste dall' a pari a € 11.738,87, CP_1 Parte_1 non sono dovute dalla stessa;
2) per l'effetto, condanna l' a restituire le somme eventualmente CP_1 trattenute a a titolo di ripetizione di indebito con riguardo Parte_1 all'indennità di disoccupazione NASpI da lei percepita, pari a € 11.738,87, oltre interessi legali sugli arretrati, con decorrenza dai singoli recuperi al saldo effettivo;
3) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.706,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in RE, il 28 marzo 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
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