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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/08/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'appello, in persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 5093/2018 R.G. cui risulta riunita quella recante n. 5568/2018
R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'Avv. Magda Mellea (C.F. ), giusta procura rilasciata in C.F._2 calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE nel proc. n. 5093/2018
r.g.-
CONTRO
(C.F. e P.I. Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in P.IVA_1 giudizio dall'Avv. Paolo Maione, giusta procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione nuovo difensore del 27/5/2021;
-APPELLATA-
1 NONCHE' CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso in giudizio dagli Controparte_2 C.F._3
Avv.ti NC TI (C.F. ) e MA IA RD (C.F. C.F._4
) giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello;
C.F._5
-APPELLATO e APPELLANTE nel proc. n. 5568/2018 R.G.-
E
(C.F. e P.I. ) in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 721/2018, emessa in data 12/04/2018 dal Giudice di
Pace di Catanzaro (n.1724/2015 r.g.).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10/04/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello, innanzi al Tribunale di Catanzaro, nei confronti di , nonché della Controparte_2
in qualità di impresa designata ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005 alla gestione Controparte_1 di garanzie per le vittime della strada per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la riforma parziale della sentenza n. 721/2018, emessa in data 12/04/2018 dal
Giudice di Pace di Catanzaro, nell'ambito del procedimento civile iscritto al R.G. n. 1724/2015.
In fatto, ha premesso di aver citato in giudizio, con atto del 03/02/2015, dinanzi al Giudice di
Pace di Catanzaro, e la nella citata qualità, al fine di Controparte_2 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'ignoto nella produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto: 2) Condannare
[...]
, in persona del uso legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_4 dei danni fisici subiti d pari a € 5.000,00 o alla somma maggiore o minore che sarà Parte_1 ritenuta di giustizia a seguito dell'emananda CTU medico legale, oltre a quanto dovuto per gli interessi e la
2 rivalutazione monetaria;
3) Con condanna alle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno della propria domanda in primo grado, ha esposto quanto di Parte_1 seguito:
-che in data 29/09/2014 alle ore 13.15 circa, in Catanzaro, Viale Brutium, all'altezza dell'ufficio postale, alla guida del veicolo tipo Renault Scenic targato CZ163XP, effettuava Controparte_2 una repentina manovra di inversione ad “U” omettendo di inserire l'indicatore direzionale, andava a collidere con il motoveicolo tipo “Yamaha Majestic” targato DX69881, condotto da e di proprietà di che viaggiava regolarmente nella Parte_1 Controparte_5 propria corsia, con direzione di marcia Catanzaro;
- di aver riportato, a causa del sinistro dovuto all'incauta condotta di guida di , Controparte_2 gravi lesioni fisiche, come da documentazione medica allegata in atti;
- di aver provveduto a mettere in mora l' quale società che assicurava il motociclo CP_3 condotto dall'attore, la quale con nota del 14/10/2014 dichiarava di non poter formulare alcuna offerta in quanto il veicolo Scenic targato CZ 163 XP non risultava coperto da assicurazione;
- di aver inviato, con raccomandata a/r del 31/10/2014, la richiesta di risarcimento danni alla
Consap e alla – Gestione Fondo Garanzie Vittime della Strada, senza però Controparte_1 ottenere alcun riscontro;
- di aver deciso di adire l'autorità giudiziaria competente nei confronti di , Controparte_2 nonché la in qualità di Impresa Designata ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005 Controparte_1 alla Gestione di Garanzie per le Vittime della Strada per la Calabria, al fine di ottenere il risarcimento di tutti danni fisici subiti dallo stesso, a seguito del sinistro occorsogli in data
29/09/2014.
Instauratosi il giudizio di primo grado presso il Giudice di Pace di Catanzaro mediante procedimento avente R.G. n. 1724/2015, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo del 22/04/2015, contestava tutto Controparte_2 quanto ex adverso dedotto e formulato, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “1)
In via preliminare autorizzare parte convenuta in riconvenzionale alla chiamata ex art. 106 c.p.c. di CP_6
e della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella
[...] Controparte_7 loro qualità rispettivamente di proprietario e compagnia di assicurazione del motociclo Yamaha Majestic 400 targata DX 69881; 2) Nel merito: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa
3 esclusiva di e, per l'effetto, rigettare ogni richiesta risarcitoria dallo stesso avanzata poiché Parte_1 infondata in fatto ed in diritto;
3) In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità di e, per l'effetto: Condannare in via solidale la compagnia Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nelle loro rispettive qualità al risarcimento CP_3 di tutti i danni patrimoniali subiti da quantificati nella somma totale di € 3.800,00 (danno Controparte_2 autovettura targata CZ163XP e spese di attività stragiudiziale) ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio, oltre interessi dalla data del sinistro sino al soddisfo;
4) Condannare, in via solidale, e la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_5 Controparte_7 tempore alla rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva, altresì, in giudizio con comparsa del 27/04/2015 la in Controparte_1 qualità di Impresa Designata ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005 alla Gestione di Garanzie per le
Vittime della Strada per la Calabria, la quale rassegnava innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare e procedurale: dichiarare l'inammissibilità improponibilità e improcedibilità della domanda per mancato rispetto del disposto dell'art. 148 in combinato disposto con l'art.
283 c.c. codice delle assicurazioni;
2) Nel merito: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) in via riconvenzionale condannare danneggiante e non assicurato, a rimborsare Controparte_2 [...] per tutte le somme che in denegata ipotesi quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere a CP_1 parte attrice in dipendenza del sinistro de quo;
4) con condanna alle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
Autorizzata in giudizio la chiamata dei terzi, e , con comparsa CP_3 Controparte_5 del 15/10/2015 si costituiva in giudizio la la quale chiedeva al Giudice adito il CP_3 rigetto della domanda riconvenzionale proposta da in quanto infondata in Controparte_2 fatto ed in diritto, con richiesta di condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
, invece, nonostante la regolarità della notifica della citazione nei suoi Controparte_5 confronti, non si costituiva nel suddetto giudizio.
La causa veniva quindi istruita mediante produzione documentale fornita dalle parti, prova per testi nonché CTU medico-legale.
Espletata tutta l'attività istruttoria, all'udienza del 12/10/2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4 Il Giudice di Pace di Catanzaro, con sentenza n. 721/2018 emessa in data 12/04/2018, ha così statuito: “1) Accoglie la domanda promossa da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 qualità di Impresa Designata ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
2) Pone a carico solidale di
[...]
e il pagamento della somma ridotta di € 19.000,00 (€ 62.764,16 ridotta nei CP_1 Controparte_2 limiti di competenza ratione valoris del decidente Ufficio) a titolo di risarcimento dei danni fisici in favore dell'attore con interessi e rivalutazione monetaria;
3) Pone a carico solidale di in qualità Controparte_1 di Impresa Designata ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
e il pagamento della somma Controparte_2 di € 380,00 oltre accessori per l'espletata CTU medica, detratti eventuali acconti onorati;
4) Pone a carico solidale di in qualità di Impresa Designata ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005 alla Controparte_1
Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
e il pagamento della presente procedura che liquida complessivamente in € 2.025,00 di cui € Controparte_2
125,00 per esborsi, € 1.900,00 per compensi professionali maggiorati questi al 15% per spese forfettarie, oltre le dovute occorrende ope legis, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.; 5) Spese e competenze compensate tra gli altri soggetti processuali;
6) Riconosciuto comunque ogni diritto e azione di rivalsa a in Controparte_1 qualità di Impresa Designata ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di . Controparte_2
Ciò premesso, nel presente giudizio di appello, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Catanzaro di: “1) Accogliere il presente appello, dichiarando la parziale riforma della sentenza n. 721/2018 emessa dal Giudice di pace di Catanzaro in data 12/04/2018 poiché resa in violazione dell'art. 7 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 99 e 35 Cost.; 2) Per l'effetto condannare la in qualità di Controparte_1
Impresa Designata ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 43.764,16per differenza tra quanto risultato dalla CTU medica a firma della Dottoressa
(€ 62.764,16) e quanto liquidato dal Giudice di Pace di Catanzaro (€ 19.000,00 Persona_1 per i danni fisici subiti, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
3) Condannare la convenuta quale Controparte_1 impresa designata per il fondo Garanzie vittime della strada al pagamento dei compensi professionali, maggiorati questi del 15% per spese forfettarie, oltre le dovute occorrende ope legis, con attribuzione di distrazione ex art. 93
c.p.c.; 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
5 Quali motivi di appello, il ha dedotto la violazione di legge e, in particolare, la Pt_1 violazione dell'art. 7 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 99 c.p.c. e 25 Cost..
Con comparsa del 02/03/2019, si è costituito e ha contestato tutto quanto ex Controparte_2 adverso dedotto ed eccepito, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “1 In via pregiudiziale: disporre la riunione alla presente causa di quella iscritta al n. R.G. 5568/2018; 2) In via preliminare: Dichiarare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e/o 345 c.p.c., la inammissibilità dell'appello spiegato dal sig. per tutte le motivazioni su esposte;
3) In via subordinata e nel merito: rigettare e Parte_1 respingere l'appello spiegato da avverso la sentenza n. 721/2018 emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Catanzaro perché inammissibile oltre che infondato in fatto e in diritto;
4) Con condanna di Parte_1
ex art. 96 c.p.c., a corrispondere a una somma equitativamente determinata;
5)
[...] Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93
c.p.c.”.
Si è costituita, inoltre, la nella citata qualità, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
L' invece, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi Controparte_3 confronti, non si è costituita nel presente giudizio.
Con provvedimento del 17/07/2018, rilevato che il presente giudizio e quello iscritto al R.G. n.
5568/2018 hanno ad oggetto l'appello avverso la medesima sentenza, è stata disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 5568/2018 R.G., in cui , con Controparte_2 proprio atto di citazione ha proposto appello nei confronti di nonché la Parte_1
e dell' nonché , rassegnando Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5 le seguenti conclusioni: “ In via principale accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva di e per l'effetto rigettare ogni richiesta risarcitoria dallo stesso avanzata Parte_1 poiché infondata in fatto ed in diritto;
2) Condannare in via solidale e la compagnia Controparte_5 CP_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti
[...] da che si quantificano in complessivi € 3.800,00, ovvero nella somma maggiore o minore che Controparte_2 risulterà nel corso del giudizio;
3) Condannare in solido, e la compagnia in Controparte_5 CP_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di delle spese e Controparte_2 competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore ex art. 93 c.p.c. in favore di procuratori antistatari”.
6 Quali motivi di appello, il ha dedotto: 1) la nullità della sentenza di primo grado per CP_2 mancanza e insufficiente motivazione;
2) l'errata valutazione delle risultanze istruttorie posta a fondamento della decisione del Giudice di prime cure.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con provvedimento del 28/06/2021, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/02/2022.
Nel frattempo, a seguito della rinuncia al mandato difensivo degli Avv.ti Nicola Corea, in qualità di difensore della in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e di NC TI e MA IA RD nell'interesse di , Controparte_2 con comparsa rispettivamente del 27/05/2021 e del 28/10/2021 si sono costituiti in giudizio l'avv. Paolo Maione ( ) e l'Avv. Lorena De Luca (C.F. C.F._6
). C.F._7
Infine, dopo numerosi rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza del 10/04/2025, lette le note depositate dalle parti, visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata, la causa veniva trattenuta in decisione dal mutato giudice istruttore, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, deve essere dichiarata la contumacia della compagnia assicuratrice CP_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti non si è mai costituita nel presente appello.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., così come formulata da nel proc. recante R.G. n. Controparte_2
5093/2018.
Sul punto, con riferimento alla previsione normativa ex art. 348 bis e 349 ter c.p.c. antecedente alla riforma Cartabia, entrata in vigore dal 28/02/2023 e, quindi non applicabile al caso di specie, si rammenta che: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o
l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
Invero, dal tenore complessivo dell'atto di appello, dalle parti del provvedimento che l'odierno appellante ha inteso appellare, dalle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal
7 giudice di primo grado e dall'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, questo Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti fattuali e giuridici tali da poter consentire, senza entrare nel merito della vicenda, una pronuncia di inammissibilità del presente appello per “ragionevole probabilità di essere accolta ex art. 348 bis. c.p.c.”.
Per tali motivi, l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., viene respinta.
Deve essere poi affrontata l'altra eccezione preliminare, sollevata da nel Parte_1 procedimento riunito recante R.G. n. 5568/2018, relativo all'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dalla legge 7 agosto 2012 n. 1354.
Orbene, in merito a tale eccezione occorre richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, le quali hanno affermato che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
(cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 40560/2021).
Nel presente giudizio si evidenzia, al contrario, come parte appellante non solo abbia predisposto l'atto introduttivo del giudizio in specifici capi separati, ma ha comunque in concreto provveduto a prestare ottemperanza a quanto previsto dall'art. 342 c.p.c. atteso che dal tenore complessivo dell'atto è agevolmente possibile individuare le parti del provvedimento che ha inteso appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Quindi anche l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. deve essere respinta.
8 Passando al merito, nel procedimento n. 5093/2018 r.g., parte appellante ha eccepito quale motivo di motivazione la violazione di legge e, in particolare, la violazione dell'art. 7 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 99 c.p.c. e 25 Cost..
In particolare, il ha così dedotto: “Si impugna la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pt_1
Catanzaro, esattamente a pag. 4 ove di statuisce;
si rileva come la domanda risarcitoria dovrà essere contenuta nei limiti ratione valoris di questo ufficio (art. 7 e 9 c.p.c. e per come formulato in domanda, la somma del danno riscontrato all'attore viene rideterminato da € 62.764,16 a € 19.000,00 oltre riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo […] Si impugna altresì la suddetta sentenza a pagg. 4-
5 del
P.Q.M.
, ove si statuisce: 2) Pone a carico solidale di e il Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma ridotta di € 19.000,00 (€ 62.764,16 ridotta nei limiti di competenza ratione valoris del decidente Ufficio) a titolo di risarcimento dei danni fisici in favore dell'attore con interessi e rivalutazione monetaria”.
Tale motivo di appello è da ritenersi infondato, poiché ai sensi dell'art. 10 c.p.c.: “Il valore della causa ai fini della competenza di determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”.
Ne deriva che la domanda rappresenta l'elemento fondamentale dal quale si ricava il valore della causa e, al fine di determinare la competenza per valore si deve fare riferimento al valore economico della prestazione o dei beni richiesti, ossia in contestazione (petitum mediato).
La competenza così come determinata, quindi, da colui che propone la domanda in giudizio rimane immutata anche dal punto di vista del merito della controversia presso il Giudice adito.
Ciò posto, secondo la previsione normativa di cui all'art. 7 c.p.c., la competenza di valore del
Giudice di Pace nelle controversie relative ai danni da circolazione stradale era, al tempo dei fatti per cui è causa, pari a € 20.000,00 (ante riforma Cartabia).
Sul punto, si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza recente della Corte di cassazione, secondo cui “In ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l'affermazione dell'attore di limitare
l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento (v. Cass. n. 18065/2022, così in motivazione pag. 7).
Per tali motivi, si ritiene corretto l'operato del Giudice di prime cure, il quale, in merito al capo della sentenza relativa la riconoscimento dell'ammontare del risarcimento del danno dovuto in favore di , lo ha contenuto nella misura di € 19.000,00, tenendo conto Parte_1
9 anche degli interessi maturati dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della sentenza che sommandosi al capitale, hanno concorso a determinare il valore sella domanda formulata dall'attore entro i limiti della propria competenza.
Infine, con riferimento alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c., avanzata da parte appellata nei confronti di , si ritiene che la stessa debba Parte_1 essere respinta in quanto ai fini della configurazione della fattispecie del risarcimento danni ai sensi dell'art. 96, comma 3, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. n. 22405/2018; Cass. n. 18745/2019).
Orbene, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, si deve ritenere che dal comportamento complessivamente tenuto dal non si sono riscontrati elementi di mala fede o colpa Pt_1 grave in relazione alla proposizione della domanda giudiziale in oggetto.
Per le considerazioni sopra esposte, l'appello così come proposto da parte appellante nel proc. recante R.G. n. 5093/2018, è da ritenersi infondato, con conseguente rigetto dello stesso e
10 conferma integrale della sentenza n. 721/2018 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data
12/04/2018.
Con riferimento, invece, al proc. riunito recante R.G. n. 5568/2018, l'appellante
[...]
ha dedotto quali motivi di appello: 1) la nullità della sentenza di primo grado per CP_2 mancanza e insufficiente motivazione;
2) l'errata valutazione delle risultanze istruttorie posta a fondamento della decisione del Giudice di prime cure.
Innanzitutto, occorre premettere che in tema di onere probatorio occorre richiamare quanto statuito nell'art. 2697 cod. civ. il quale afferma che: “l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi”.
Ebbene, con riferimento all'importanza che assume la prova sulla ricorrenza del nesso di causalità, in generale è da tenere presente che in materia di responsabilità civile da fatto illecito, come quella per cui è controversia, il nesso eziologico, essendo uno degli elementi costitutivi della fattispecie che dà luogo all'azione risarcitoria, fa parte della res in iudicium deducta da parte dell'attore, sicché l'onere della prova in ordine all'esistenza del nesso causale tra evento e danno incombe al danneggiato.
Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione ha affermato il principio secondo il quale:
“Nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. I principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno. Il danno può essere risarcito solo se esso è conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante”. (Cass. Civ. n. 21140/2007; Cass. Civ. n. 5960/2005).
Per questo motivo, chi intende richiedere il risarcimento, deve sempre dimostrare che il pregiudizio si trovi in rapporto di causa-effetto rispetto alla condotta del danneggiante.
Ne consegue che le parti, qualora vogliano sciogliersi da ogni responsabilità nella causazione del sinistro, devono dimostrare di aver osservato le norme sulla circolazione stradale e, più in generale, le comuni regole di prudenza, e dunque di aver fatto tutto quanto era possibile, date le
11 circostanze del caso concreto, per evitare il verificarsi dello scontro e il prodursi di eventuali danni (v. Cass. n. 21228/2016).
Ciò detto, dall'istruttoria svoltasi nel giudizio di primo grado, sono emerse sufficienti prove in ordine alla responsabilità esclusiva in capo a nella causazione del sinistro Controparte_2 stradale in danno di . Parte_1
In particolare, in tema di an debatur, il teste di parte appellante , escusso all'udienza Parte_2 del 13/05/2016 nel proc. recante R.G. n. 1725/2015, dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, ha così precisato: “Mi trovavo sul posto per motivi di lavoro ad una distanza di circa 5-6 metri dai veicoli e ho assistito al sinistro. Preciso che avevo appena parcheggiato la macchina e mi stavo avvicinando vicino l'Ufficio
Postale dove io presto servizio ed in qual frangente si è verificato l'incidente. Quella strada è a doppio senso di circolazione. Se non sbaglio nel luogo dell'incidente vi è una linea di mezzo e tratteggiata” (v. verbale d'udienza del 13/05/2016 proc. civile R.G. n. 1724/2015 Giudice di Pace di Catanzaro).
Ancora il teste , indifferente alle parti, escusso all'udienza del 27/05/2016, ha Tes_1 testualmente precisato: “Il motociclo era in fase di sorpasso e aveva già affiancato la Renault;
io ho assistito alla scena in quanto percorrevo il mio senso di marcia verso CZ lido;
percorrevo il tratto di strada in questione e ho dovuto rallentare altrimenti rimanevo anche io coinvolto nell'evento. Ricordo che c'era l'indicatore di direzione azionato del motociclo mentre non ricordo se quello dell'auto era azionato o meno” (v. verbale d'udienza del
27/05/2016 proc. civile R.G. n. 1724/2015 Giudice di Pace di Catanzaro).
A conferma di quanto riferito dai testi in sede di prova testimoniale, è stato anche allegato nel fascicolo di primo grado il modello CID (v. all. n. 7 fasc. ), firmato Parte_1 congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro per cui è causa, nel quale, in merito all'esatta dinamica dell'incidente si legge: “Il mezzo condotto da effettua una Controparte_2 inversione a “U” senza l'indicatore direzionale e travolge la moto condotta da che procedeva Parte_1 regolarmente” (v. all. n. 7 fasc. ). Parte_1
Al riguardo, in tema di valore legale del modello CAI, la giurisprudenza recente della Suprema
Corte ha affermato che: “Il modello CAI, sottoscritto da entrambi i conducenti, determina una presunzione che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate sul modulo, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione (art. 143, II c., C.d.A.)” (v. Cass. Ord. n.15431/2024).
Per ciò che riguarda, poi, gli assunti del in merito ad una presunta condotta colpevole CP_2 del il quale non avrebbe osservato nel percorrere la strada dovuta con la prudenza e Pt_1
12 diligenza richiesti dagli utenti della strada al fine di salvaguardare la propria incolumità, si rileva che trattasi di circostanze generiche non supportate da alcun elemento probatorio.
In particolare, alla luce delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione allegata in atti, non appaiono condivisibili, in quanto genericamente dedotti, le argomentazioni relative all'esatta dinamica dell'incidente de quo, così come evidenziate dall'appellante , Controparte_2 secondo cui: “La cauta manovra di svolta che lo stesso si accingeva a compiere per occupare un'area di parcheggio non ha creato alcun intralcio agli altri utenti proprio perché gli stessi sino stati messi nelle condizioni di percepirla e, comunque, la sua condotta era adeguata alle condizioni della strada e del traffico. Parte_1 procedendo tutt'altro che regolarmente nella propria corsia, ad una velocità non adeguata, si è posto
[...] nelle condizioni di non poter fare alcunché per evitare i danni alla propria persona” (v. pag. 16 atto di citazione in appello, , proc. R.G. n. 5568/2018). Controparte_2
Pertanto, alla luce dell'istruttoria svoltasi nel giudizio di primo grado, si ritiene che nessuna condotta colpevole possa essere attribuita al , il quale ha tenuto un Parte_1 comportamento aderente a quanto previsto dalle disposizioni del Codice della Strada, con la conseguenza che l'evento dannoso si è verificato per esclusiva responsabilità di
[...]
, conducente del veicolo Renault Scenic Targata CZ163XP. CP_2
Da ultimo, in ordine al quantum debeatur, questo Tribunale ritiene di non doversi discostare da quanto accertato dal CTU, dott.ssa nel giudizio di primo grado, la quale Persona_1 all'esito dell'esame attento della documentazione in atti, seguendo un percorso argomentativo scevro da vizi logico-giuridici, ha accertato che: “ Appaiono soddisfatti i principali criteri medico legali in tema di nesso di causalità e segnatamente il criterio cronologico, di adeguatezza, topografico di seriazione fenomenica, di esclusione di altre cause. La percentuale dei postumi invalidanti a carattere permanente sono da valutarsi nella misura del 14%. La durata dell'inabilità temporanea al 100% è di giorni 30; la durata dell0inabilitò temporanea relativa al 75% è di giorni 60%. La durata dell'inabilità temporanea relativa al
50% è di 50 giorni. La durata dell'inabilità relativa al 25% è di giorni 29. Spese mediche documentate per un ammontare pari a € 2.278,99” (v. Relazione Finale CTU, all. in atti, pag. 10-11).
Pertanto in applicazione delle Tabelle di Milano, si ritiene condivisibile quanto statuito dal
Giudice di prime cure, il quale ha correttamente quantificato l'ammontare del danno da risarcire da in favore di nella somma totale di € 62.764,16, Controparte_2 Parte_1 rideterminata però nei limiti ratione valoris dell'Ufficio del Giudice di Pace (ex art. 7 c.p.c.) nella
13 somma di € 19,000,00 oltre riconoscimento degli interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo.
In conclusione, si ritiene di dover rigettare l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di nonché di in qualità di Impresa Designata Controparte_2 Controparte_1 ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, poiché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 721/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Catanzaro in data 12/04/2016.
Si ritiene, altresì, di dover rigettare l'appello spiegato da , nei confronti di Controparte_2
, nonché di in qualità di Impresa Designata ex art. 283 Parte_1 Controparte_1
D.lgs. n. 209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e di in persona del suo legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, poiché infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza n. 721/2018 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 12/04/2018, nel procedimento riunito R.G. n. 5568/2018.
Le spese di lite la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al nuovo D.M. n. 147/2022, scaglione secondo il valore della causa (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 5.201. e € 26.000).
Si dà atto, infine, che per effetto della pronuncia di rigetto dell'appello, la parti che l'hanno proposto, ovvero e , sono tenuti a pagare un ulteriore Parte_1 Controparte_2 importo, pari al doppio del contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Dichiara la contumacia della in persona del suo legale rappresentante pro CP_3
tempore e di Controparte_5
- Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
nonché di in qualità di Impresa Designata ex art. 283 D.lgs. n. Controparte_1
209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del
14 suo legale rappresentante pro tempore, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 721/2018 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 12/04/2018;
- Rigetta, altresì, l'appello proposto da , nei confronti di Controparte_2 Parte_1
, nonché di in qualità di Impresa Designata ex art. 283
[...] Controparte_1
D.lgs. n. 209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e di in persona Controparte_7 del suo legale rappresentante pro tempore, con conferma integrale della sentenza n.
721/2018 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 12/04/2018, nel procedimento riunito R.G. n. 5568/2018;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
nonché di che si liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso spese
[...] Controparte_2 generali, C.P.A. e I.V.A. nella misura prevista dalla normativa vigente per ciascuna da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Lorena De Luca, quale difensore di
[...]
; CP_2
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2 Parte_1
nonché di in qualità di Impresa Designata ex art. 283
[...] Controparte_1
D.lgs. n. 209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e di in persona del Controparte_7 suo legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. nella misura prevista dalla normativa vigente per ciascuna da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Magda Mellea;
- Condanna , al pagamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari al doppio di quello dovuto per la stessa impugnazione pari ad €
711,00;
- Condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_2 unificato pari al doppio di quello dovuto per la stessa impugnazione pari ad € 711,00;
Catanzaro, lì 18/08/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
15
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'appello, in persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 5093/2018 R.G. cui risulta riunita quella recante n. 5568/2018
R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'Avv. Magda Mellea (C.F. ), giusta procura rilasciata in C.F._2 calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE nel proc. n. 5093/2018
r.g.-
CONTRO
(C.F. e P.I. Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in P.IVA_1 giudizio dall'Avv. Paolo Maione, giusta procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione nuovo difensore del 27/5/2021;
-APPELLATA-
1 NONCHE' CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso in giudizio dagli Controparte_2 C.F._3
Avv.ti NC TI (C.F. ) e MA IA RD (C.F. C.F._4
) giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello;
C.F._5
-APPELLATO e APPELLANTE nel proc. n. 5568/2018 R.G.-
E
(C.F. e P.I. ) in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 721/2018, emessa in data 12/04/2018 dal Giudice di
Pace di Catanzaro (n.1724/2015 r.g.).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10/04/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello, innanzi al Tribunale di Catanzaro, nei confronti di , nonché della Controparte_2
in qualità di impresa designata ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005 alla gestione Controparte_1 di garanzie per le vittime della strada per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la riforma parziale della sentenza n. 721/2018, emessa in data 12/04/2018 dal
Giudice di Pace di Catanzaro, nell'ambito del procedimento civile iscritto al R.G. n. 1724/2015.
In fatto, ha premesso di aver citato in giudizio, con atto del 03/02/2015, dinanzi al Giudice di
Pace di Catanzaro, e la nella citata qualità, al fine di Controparte_2 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'ignoto nella produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto: 2) Condannare
[...]
, in persona del uso legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_4 dei danni fisici subiti d pari a € 5.000,00 o alla somma maggiore o minore che sarà Parte_1 ritenuta di giustizia a seguito dell'emananda CTU medico legale, oltre a quanto dovuto per gli interessi e la
2 rivalutazione monetaria;
3) Con condanna alle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno della propria domanda in primo grado, ha esposto quanto di Parte_1 seguito:
-che in data 29/09/2014 alle ore 13.15 circa, in Catanzaro, Viale Brutium, all'altezza dell'ufficio postale, alla guida del veicolo tipo Renault Scenic targato CZ163XP, effettuava Controparte_2 una repentina manovra di inversione ad “U” omettendo di inserire l'indicatore direzionale, andava a collidere con il motoveicolo tipo “Yamaha Majestic” targato DX69881, condotto da e di proprietà di che viaggiava regolarmente nella Parte_1 Controparte_5 propria corsia, con direzione di marcia Catanzaro;
- di aver riportato, a causa del sinistro dovuto all'incauta condotta di guida di , Controparte_2 gravi lesioni fisiche, come da documentazione medica allegata in atti;
- di aver provveduto a mettere in mora l' quale società che assicurava il motociclo CP_3 condotto dall'attore, la quale con nota del 14/10/2014 dichiarava di non poter formulare alcuna offerta in quanto il veicolo Scenic targato CZ 163 XP non risultava coperto da assicurazione;
- di aver inviato, con raccomandata a/r del 31/10/2014, la richiesta di risarcimento danni alla
Consap e alla – Gestione Fondo Garanzie Vittime della Strada, senza però Controparte_1 ottenere alcun riscontro;
- di aver deciso di adire l'autorità giudiziaria competente nei confronti di , Controparte_2 nonché la in qualità di Impresa Designata ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005 Controparte_1 alla Gestione di Garanzie per le Vittime della Strada per la Calabria, al fine di ottenere il risarcimento di tutti danni fisici subiti dallo stesso, a seguito del sinistro occorsogli in data
29/09/2014.
Instauratosi il giudizio di primo grado presso il Giudice di Pace di Catanzaro mediante procedimento avente R.G. n. 1724/2015, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo del 22/04/2015, contestava tutto Controparte_2 quanto ex adverso dedotto e formulato, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “1)
In via preliminare autorizzare parte convenuta in riconvenzionale alla chiamata ex art. 106 c.p.c. di CP_6
e della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella
[...] Controparte_7 loro qualità rispettivamente di proprietario e compagnia di assicurazione del motociclo Yamaha Majestic 400 targata DX 69881; 2) Nel merito: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa
3 esclusiva di e, per l'effetto, rigettare ogni richiesta risarcitoria dallo stesso avanzata poiché Parte_1 infondata in fatto ed in diritto;
3) In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità di e, per l'effetto: Condannare in via solidale la compagnia Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nelle loro rispettive qualità al risarcimento CP_3 di tutti i danni patrimoniali subiti da quantificati nella somma totale di € 3.800,00 (danno Controparte_2 autovettura targata CZ163XP e spese di attività stragiudiziale) ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio, oltre interessi dalla data del sinistro sino al soddisfo;
4) Condannare, in via solidale, e la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_5 Controparte_7 tempore alla rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva, altresì, in giudizio con comparsa del 27/04/2015 la in Controparte_1 qualità di Impresa Designata ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005 alla Gestione di Garanzie per le
Vittime della Strada per la Calabria, la quale rassegnava innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare e procedurale: dichiarare l'inammissibilità improponibilità e improcedibilità della domanda per mancato rispetto del disposto dell'art. 148 in combinato disposto con l'art.
283 c.c. codice delle assicurazioni;
2) Nel merito: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) in via riconvenzionale condannare danneggiante e non assicurato, a rimborsare Controparte_2 [...] per tutte le somme che in denegata ipotesi quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere a CP_1 parte attrice in dipendenza del sinistro de quo;
4) con condanna alle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
Autorizzata in giudizio la chiamata dei terzi, e , con comparsa CP_3 Controparte_5 del 15/10/2015 si costituiva in giudizio la la quale chiedeva al Giudice adito il CP_3 rigetto della domanda riconvenzionale proposta da in quanto infondata in Controparte_2 fatto ed in diritto, con richiesta di condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
, invece, nonostante la regolarità della notifica della citazione nei suoi Controparte_5 confronti, non si costituiva nel suddetto giudizio.
La causa veniva quindi istruita mediante produzione documentale fornita dalle parti, prova per testi nonché CTU medico-legale.
Espletata tutta l'attività istruttoria, all'udienza del 12/10/2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4 Il Giudice di Pace di Catanzaro, con sentenza n. 721/2018 emessa in data 12/04/2018, ha così statuito: “1) Accoglie la domanda promossa da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 qualità di Impresa Designata ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
2) Pone a carico solidale di
[...]
e il pagamento della somma ridotta di € 19.000,00 (€ 62.764,16 ridotta nei CP_1 Controparte_2 limiti di competenza ratione valoris del decidente Ufficio) a titolo di risarcimento dei danni fisici in favore dell'attore con interessi e rivalutazione monetaria;
3) Pone a carico solidale di in qualità Controparte_1 di Impresa Designata ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
e il pagamento della somma Controparte_2 di € 380,00 oltre accessori per l'espletata CTU medica, detratti eventuali acconti onorati;
4) Pone a carico solidale di in qualità di Impresa Designata ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005 alla Controparte_1
Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
e il pagamento della presente procedura che liquida complessivamente in € 2.025,00 di cui € Controparte_2
125,00 per esborsi, € 1.900,00 per compensi professionali maggiorati questi al 15% per spese forfettarie, oltre le dovute occorrende ope legis, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.; 5) Spese e competenze compensate tra gli altri soggetti processuali;
6) Riconosciuto comunque ogni diritto e azione di rivalsa a in Controparte_1 qualità di Impresa Designata ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di . Controparte_2
Ciò premesso, nel presente giudizio di appello, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Catanzaro di: “1) Accogliere il presente appello, dichiarando la parziale riforma della sentenza n. 721/2018 emessa dal Giudice di pace di Catanzaro in data 12/04/2018 poiché resa in violazione dell'art. 7 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 99 e 35 Cost.; 2) Per l'effetto condannare la in qualità di Controparte_1
Impresa Designata ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 43.764,16per differenza tra quanto risultato dalla CTU medica a firma della Dottoressa
(€ 62.764,16) e quanto liquidato dal Giudice di Pace di Catanzaro (€ 19.000,00 Persona_1 per i danni fisici subiti, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
3) Condannare la convenuta quale Controparte_1 impresa designata per il fondo Garanzie vittime della strada al pagamento dei compensi professionali, maggiorati questi del 15% per spese forfettarie, oltre le dovute occorrende ope legis, con attribuzione di distrazione ex art. 93
c.p.c.; 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
5 Quali motivi di appello, il ha dedotto la violazione di legge e, in particolare, la Pt_1 violazione dell'art. 7 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 99 c.p.c. e 25 Cost..
Con comparsa del 02/03/2019, si è costituito e ha contestato tutto quanto ex Controparte_2 adverso dedotto ed eccepito, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “1 In via pregiudiziale: disporre la riunione alla presente causa di quella iscritta al n. R.G. 5568/2018; 2) In via preliminare: Dichiarare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e/o 345 c.p.c., la inammissibilità dell'appello spiegato dal sig. per tutte le motivazioni su esposte;
3) In via subordinata e nel merito: rigettare e Parte_1 respingere l'appello spiegato da avverso la sentenza n. 721/2018 emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Catanzaro perché inammissibile oltre che infondato in fatto e in diritto;
4) Con condanna di Parte_1
ex art. 96 c.p.c., a corrispondere a una somma equitativamente determinata;
5)
[...] Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93
c.p.c.”.
Si è costituita, inoltre, la nella citata qualità, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
L' invece, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi Controparte_3 confronti, non si è costituita nel presente giudizio.
Con provvedimento del 17/07/2018, rilevato che il presente giudizio e quello iscritto al R.G. n.
5568/2018 hanno ad oggetto l'appello avverso la medesima sentenza, è stata disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 5568/2018 R.G., in cui , con Controparte_2 proprio atto di citazione ha proposto appello nei confronti di nonché la Parte_1
e dell' nonché , rassegnando Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5 le seguenti conclusioni: “ In via principale accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva di e per l'effetto rigettare ogni richiesta risarcitoria dallo stesso avanzata Parte_1 poiché infondata in fatto ed in diritto;
2) Condannare in via solidale e la compagnia Controparte_5 CP_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti
[...] da che si quantificano in complessivi € 3.800,00, ovvero nella somma maggiore o minore che Controparte_2 risulterà nel corso del giudizio;
3) Condannare in solido, e la compagnia in Controparte_5 CP_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di delle spese e Controparte_2 competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore ex art. 93 c.p.c. in favore di procuratori antistatari”.
6 Quali motivi di appello, il ha dedotto: 1) la nullità della sentenza di primo grado per CP_2 mancanza e insufficiente motivazione;
2) l'errata valutazione delle risultanze istruttorie posta a fondamento della decisione del Giudice di prime cure.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con provvedimento del 28/06/2021, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/02/2022.
Nel frattempo, a seguito della rinuncia al mandato difensivo degli Avv.ti Nicola Corea, in qualità di difensore della in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e di NC TI e MA IA RD nell'interesse di , Controparte_2 con comparsa rispettivamente del 27/05/2021 e del 28/10/2021 si sono costituiti in giudizio l'avv. Paolo Maione ( ) e l'Avv. Lorena De Luca (C.F. C.F._6
). C.F._7
Infine, dopo numerosi rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza del 10/04/2025, lette le note depositate dalle parti, visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata, la causa veniva trattenuta in decisione dal mutato giudice istruttore, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, deve essere dichiarata la contumacia della compagnia assicuratrice CP_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti non si è mai costituita nel presente appello.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., così come formulata da nel proc. recante R.G. n. Controparte_2
5093/2018.
Sul punto, con riferimento alla previsione normativa ex art. 348 bis e 349 ter c.p.c. antecedente alla riforma Cartabia, entrata in vigore dal 28/02/2023 e, quindi non applicabile al caso di specie, si rammenta che: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o
l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
Invero, dal tenore complessivo dell'atto di appello, dalle parti del provvedimento che l'odierno appellante ha inteso appellare, dalle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal
7 giudice di primo grado e dall'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, questo Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti fattuali e giuridici tali da poter consentire, senza entrare nel merito della vicenda, una pronuncia di inammissibilità del presente appello per “ragionevole probabilità di essere accolta ex art. 348 bis. c.p.c.”.
Per tali motivi, l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., viene respinta.
Deve essere poi affrontata l'altra eccezione preliminare, sollevata da nel Parte_1 procedimento riunito recante R.G. n. 5568/2018, relativo all'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dalla legge 7 agosto 2012 n. 1354.
Orbene, in merito a tale eccezione occorre richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, le quali hanno affermato che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
(cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 40560/2021).
Nel presente giudizio si evidenzia, al contrario, come parte appellante non solo abbia predisposto l'atto introduttivo del giudizio in specifici capi separati, ma ha comunque in concreto provveduto a prestare ottemperanza a quanto previsto dall'art. 342 c.p.c. atteso che dal tenore complessivo dell'atto è agevolmente possibile individuare le parti del provvedimento che ha inteso appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Quindi anche l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. deve essere respinta.
8 Passando al merito, nel procedimento n. 5093/2018 r.g., parte appellante ha eccepito quale motivo di motivazione la violazione di legge e, in particolare, la violazione dell'art. 7 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 99 c.p.c. e 25 Cost..
In particolare, il ha così dedotto: “Si impugna la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pt_1
Catanzaro, esattamente a pag. 4 ove di statuisce;
si rileva come la domanda risarcitoria dovrà essere contenuta nei limiti ratione valoris di questo ufficio (art. 7 e 9 c.p.c. e per come formulato in domanda, la somma del danno riscontrato all'attore viene rideterminato da € 62.764,16 a € 19.000,00 oltre riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo […] Si impugna altresì la suddetta sentenza a pagg. 4-
5 del
P.Q.M.
, ove si statuisce: 2) Pone a carico solidale di e il Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma ridotta di € 19.000,00 (€ 62.764,16 ridotta nei limiti di competenza ratione valoris del decidente Ufficio) a titolo di risarcimento dei danni fisici in favore dell'attore con interessi e rivalutazione monetaria”.
Tale motivo di appello è da ritenersi infondato, poiché ai sensi dell'art. 10 c.p.c.: “Il valore della causa ai fini della competenza di determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”.
Ne deriva che la domanda rappresenta l'elemento fondamentale dal quale si ricava il valore della causa e, al fine di determinare la competenza per valore si deve fare riferimento al valore economico della prestazione o dei beni richiesti, ossia in contestazione (petitum mediato).
La competenza così come determinata, quindi, da colui che propone la domanda in giudizio rimane immutata anche dal punto di vista del merito della controversia presso il Giudice adito.
Ciò posto, secondo la previsione normativa di cui all'art. 7 c.p.c., la competenza di valore del
Giudice di Pace nelle controversie relative ai danni da circolazione stradale era, al tempo dei fatti per cui è causa, pari a € 20.000,00 (ante riforma Cartabia).
Sul punto, si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza recente della Corte di cassazione, secondo cui “In ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l'affermazione dell'attore di limitare
l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento (v. Cass. n. 18065/2022, così in motivazione pag. 7).
Per tali motivi, si ritiene corretto l'operato del Giudice di prime cure, il quale, in merito al capo della sentenza relativa la riconoscimento dell'ammontare del risarcimento del danno dovuto in favore di , lo ha contenuto nella misura di € 19.000,00, tenendo conto Parte_1
9 anche degli interessi maturati dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della sentenza che sommandosi al capitale, hanno concorso a determinare il valore sella domanda formulata dall'attore entro i limiti della propria competenza.
Infine, con riferimento alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c., avanzata da parte appellata nei confronti di , si ritiene che la stessa debba Parte_1 essere respinta in quanto ai fini della configurazione della fattispecie del risarcimento danni ai sensi dell'art. 96, comma 3, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. n. 22405/2018; Cass. n. 18745/2019).
Orbene, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, si deve ritenere che dal comportamento complessivamente tenuto dal non si sono riscontrati elementi di mala fede o colpa Pt_1 grave in relazione alla proposizione della domanda giudiziale in oggetto.
Per le considerazioni sopra esposte, l'appello così come proposto da parte appellante nel proc. recante R.G. n. 5093/2018, è da ritenersi infondato, con conseguente rigetto dello stesso e
10 conferma integrale della sentenza n. 721/2018 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data
12/04/2018.
Con riferimento, invece, al proc. riunito recante R.G. n. 5568/2018, l'appellante
[...]
ha dedotto quali motivi di appello: 1) la nullità della sentenza di primo grado per CP_2 mancanza e insufficiente motivazione;
2) l'errata valutazione delle risultanze istruttorie posta a fondamento della decisione del Giudice di prime cure.
Innanzitutto, occorre premettere che in tema di onere probatorio occorre richiamare quanto statuito nell'art. 2697 cod. civ. il quale afferma che: “l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi”.
Ebbene, con riferimento all'importanza che assume la prova sulla ricorrenza del nesso di causalità, in generale è da tenere presente che in materia di responsabilità civile da fatto illecito, come quella per cui è controversia, il nesso eziologico, essendo uno degli elementi costitutivi della fattispecie che dà luogo all'azione risarcitoria, fa parte della res in iudicium deducta da parte dell'attore, sicché l'onere della prova in ordine all'esistenza del nesso causale tra evento e danno incombe al danneggiato.
Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione ha affermato il principio secondo il quale:
“Nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. I principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno. Il danno può essere risarcito solo se esso è conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante”. (Cass. Civ. n. 21140/2007; Cass. Civ. n. 5960/2005).
Per questo motivo, chi intende richiedere il risarcimento, deve sempre dimostrare che il pregiudizio si trovi in rapporto di causa-effetto rispetto alla condotta del danneggiante.
Ne consegue che le parti, qualora vogliano sciogliersi da ogni responsabilità nella causazione del sinistro, devono dimostrare di aver osservato le norme sulla circolazione stradale e, più in generale, le comuni regole di prudenza, e dunque di aver fatto tutto quanto era possibile, date le
11 circostanze del caso concreto, per evitare il verificarsi dello scontro e il prodursi di eventuali danni (v. Cass. n. 21228/2016).
Ciò detto, dall'istruttoria svoltasi nel giudizio di primo grado, sono emerse sufficienti prove in ordine alla responsabilità esclusiva in capo a nella causazione del sinistro Controparte_2 stradale in danno di . Parte_1
In particolare, in tema di an debatur, il teste di parte appellante , escusso all'udienza Parte_2 del 13/05/2016 nel proc. recante R.G. n. 1725/2015, dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, ha così precisato: “Mi trovavo sul posto per motivi di lavoro ad una distanza di circa 5-6 metri dai veicoli e ho assistito al sinistro. Preciso che avevo appena parcheggiato la macchina e mi stavo avvicinando vicino l'Ufficio
Postale dove io presto servizio ed in qual frangente si è verificato l'incidente. Quella strada è a doppio senso di circolazione. Se non sbaglio nel luogo dell'incidente vi è una linea di mezzo e tratteggiata” (v. verbale d'udienza del 13/05/2016 proc. civile R.G. n. 1724/2015 Giudice di Pace di Catanzaro).
Ancora il teste , indifferente alle parti, escusso all'udienza del 27/05/2016, ha Tes_1 testualmente precisato: “Il motociclo era in fase di sorpasso e aveva già affiancato la Renault;
io ho assistito alla scena in quanto percorrevo il mio senso di marcia verso CZ lido;
percorrevo il tratto di strada in questione e ho dovuto rallentare altrimenti rimanevo anche io coinvolto nell'evento. Ricordo che c'era l'indicatore di direzione azionato del motociclo mentre non ricordo se quello dell'auto era azionato o meno” (v. verbale d'udienza del
27/05/2016 proc. civile R.G. n. 1724/2015 Giudice di Pace di Catanzaro).
A conferma di quanto riferito dai testi in sede di prova testimoniale, è stato anche allegato nel fascicolo di primo grado il modello CID (v. all. n. 7 fasc. ), firmato Parte_1 congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro per cui è causa, nel quale, in merito all'esatta dinamica dell'incidente si legge: “Il mezzo condotto da effettua una Controparte_2 inversione a “U” senza l'indicatore direzionale e travolge la moto condotta da che procedeva Parte_1 regolarmente” (v. all. n. 7 fasc. ). Parte_1
Al riguardo, in tema di valore legale del modello CAI, la giurisprudenza recente della Suprema
Corte ha affermato che: “Il modello CAI, sottoscritto da entrambi i conducenti, determina una presunzione che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate sul modulo, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione (art. 143, II c., C.d.A.)” (v. Cass. Ord. n.15431/2024).
Per ciò che riguarda, poi, gli assunti del in merito ad una presunta condotta colpevole CP_2 del il quale non avrebbe osservato nel percorrere la strada dovuta con la prudenza e Pt_1
12 diligenza richiesti dagli utenti della strada al fine di salvaguardare la propria incolumità, si rileva che trattasi di circostanze generiche non supportate da alcun elemento probatorio.
In particolare, alla luce delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione allegata in atti, non appaiono condivisibili, in quanto genericamente dedotti, le argomentazioni relative all'esatta dinamica dell'incidente de quo, così come evidenziate dall'appellante , Controparte_2 secondo cui: “La cauta manovra di svolta che lo stesso si accingeva a compiere per occupare un'area di parcheggio non ha creato alcun intralcio agli altri utenti proprio perché gli stessi sino stati messi nelle condizioni di percepirla e, comunque, la sua condotta era adeguata alle condizioni della strada e del traffico. Parte_1 procedendo tutt'altro che regolarmente nella propria corsia, ad una velocità non adeguata, si è posto
[...] nelle condizioni di non poter fare alcunché per evitare i danni alla propria persona” (v. pag. 16 atto di citazione in appello, , proc. R.G. n. 5568/2018). Controparte_2
Pertanto, alla luce dell'istruttoria svoltasi nel giudizio di primo grado, si ritiene che nessuna condotta colpevole possa essere attribuita al , il quale ha tenuto un Parte_1 comportamento aderente a quanto previsto dalle disposizioni del Codice della Strada, con la conseguenza che l'evento dannoso si è verificato per esclusiva responsabilità di
[...]
, conducente del veicolo Renault Scenic Targata CZ163XP. CP_2
Da ultimo, in ordine al quantum debeatur, questo Tribunale ritiene di non doversi discostare da quanto accertato dal CTU, dott.ssa nel giudizio di primo grado, la quale Persona_1 all'esito dell'esame attento della documentazione in atti, seguendo un percorso argomentativo scevro da vizi logico-giuridici, ha accertato che: “ Appaiono soddisfatti i principali criteri medico legali in tema di nesso di causalità e segnatamente il criterio cronologico, di adeguatezza, topografico di seriazione fenomenica, di esclusione di altre cause. La percentuale dei postumi invalidanti a carattere permanente sono da valutarsi nella misura del 14%. La durata dell'inabilità temporanea al 100% è di giorni 30; la durata dell0inabilitò temporanea relativa al 75% è di giorni 60%. La durata dell'inabilità temporanea relativa al
50% è di 50 giorni. La durata dell'inabilità relativa al 25% è di giorni 29. Spese mediche documentate per un ammontare pari a € 2.278,99” (v. Relazione Finale CTU, all. in atti, pag. 10-11).
Pertanto in applicazione delle Tabelle di Milano, si ritiene condivisibile quanto statuito dal
Giudice di prime cure, il quale ha correttamente quantificato l'ammontare del danno da risarcire da in favore di nella somma totale di € 62.764,16, Controparte_2 Parte_1 rideterminata però nei limiti ratione valoris dell'Ufficio del Giudice di Pace (ex art. 7 c.p.c.) nella
13 somma di € 19,000,00 oltre riconoscimento degli interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo.
In conclusione, si ritiene di dover rigettare l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di nonché di in qualità di Impresa Designata Controparte_2 Controparte_1 ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, poiché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 721/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Catanzaro in data 12/04/2016.
Si ritiene, altresì, di dover rigettare l'appello spiegato da , nei confronti di Controparte_2
, nonché di in qualità di Impresa Designata ex art. 283 Parte_1 Controparte_1
D.lgs. n. 209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e di in persona del suo legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, poiché infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza n. 721/2018 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 12/04/2018, nel procedimento riunito R.G. n. 5568/2018.
Le spese di lite la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al nuovo D.M. n. 147/2022, scaglione secondo il valore della causa (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 5.201. e € 26.000).
Si dà atto, infine, che per effetto della pronuncia di rigetto dell'appello, la parti che l'hanno proposto, ovvero e , sono tenuti a pagare un ulteriore Parte_1 Controparte_2 importo, pari al doppio del contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Dichiara la contumacia della in persona del suo legale rappresentante pro CP_3
tempore e di Controparte_5
- Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
nonché di in qualità di Impresa Designata ex art. 283 D.lgs. n. Controparte_1
209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del
14 suo legale rappresentante pro tempore, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 721/2018 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 12/04/2018;
- Rigetta, altresì, l'appello proposto da , nei confronti di Controparte_2 Parte_1
, nonché di in qualità di Impresa Designata ex art. 283
[...] Controparte_1
D.lgs. n. 209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e di in persona Controparte_7 del suo legale rappresentante pro tempore, con conferma integrale della sentenza n.
721/2018 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 12/04/2018, nel procedimento riunito R.G. n. 5568/2018;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
nonché di che si liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso spese
[...] Controparte_2 generali, C.P.A. e I.V.A. nella misura prevista dalla normativa vigente per ciascuna da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Lorena De Luca, quale difensore di
[...]
; CP_2
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2 Parte_1
nonché di in qualità di Impresa Designata ex art. 283
[...] Controparte_1
D.lgs. n. 209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e di in persona del Controparte_7 suo legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. nella misura prevista dalla normativa vigente per ciascuna da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Magda Mellea;
- Condanna , al pagamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari al doppio di quello dovuto per la stessa impugnazione pari ad €
711,00;
- Condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_2 unificato pari al doppio di quello dovuto per la stessa impugnazione pari ad € 711,00;
Catanzaro, lì 18/08/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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