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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 28/01/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 4010 / 2023 promosso da Parte_1
nei confronti di CP_1 Controparte_2
Oggi 28/01/2025 10.49 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 20.6.2024 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note conclusive e di udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva: parte attrice, con gli aavv. e , ha Parte_1 Controparte_3 CP_4
concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data
17.1.25 e come da note scritte di udienza del 22.1.25; parte convenuta, e , con l'avv. DAL BOSCO CP_1 CP_2
DOMENICO, ha concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate in data 16.1.25 e come da note scritte di udienza del 22.1.25;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4010/2023 r.g. promossa da,
, C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DAL CERO STEFANIA, Controparte_3
( ) via Teatro Filarmonico 12 37121 Verona;
C.F._2
ATTORE
Contro
, CF. /P.IVA CP_1 C.F._3
, C.F. CP_2 CodiceFiscale_4 con il patrocinio dell'avv. DAL BOSCO DOMENICO ,
CONVENUTI
In punto a Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002),
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023 osserva:
- dato atto, di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 703 c.p.c,. originariamente depositato in data 06.06.2023 e ritualmente notificato, in uno a decreto di fissazione udienza del 30.6.23, ai resistenti, e CP_1 [...]
, abbia ad oggetto la domanda con cui - n.q. di CP_2 Parte_1
comproprietario-affittuario e possessore del fondo a vigneto sito in Tregnago
(VR), loc. Cogollo, e censito al NCT, Foglio 7, part. N. 119 – avesse chiesto disporsi la reintegra del possesso del passaggio, anche con mezzi agricoli, sul viciniore fondo censito al NCT Foglio 7 part. 120 e 128, di proprietà ed in possesso di parte resistente, e , CP_1 Controparte_2
lamentando, in particolare, che per effetto di diverse condotte, di aratura, di apposizione di paletti e corda, l'area carrabile destinata al passaggio sui predetti fondi fosse stata interclusa ed il relativo possesso oggetto di spoglio;
- dato atto di come le parti resistenti, originariamente costituitesi con memoria di costituzione e risposta depositata in data 28.7.23, avessero in primis chiesto il rigetto del ricorso, eccependo l'insussistenza di alcun possesso di servitù con riferimento al suo elemento oggettivo e soggettivo, l'inesistenza di alcuno stradello atto ad comprovare il possesso del passaggio quanto, piuttosto,
l'esistenza di un diverso passaggio alternativo - denominato strada Ghiacciaia - ed effettivamente utilizzato dal ricorrente per l'accesso al proprio mappale 119 ed anche da terzi;
- dato atto di come, emesso con decreto del 30.6.23, ordine di immediata riapertura del passo inaudita altera parte, il procedimento possessorio fosse proseguito nella fase interdittale, dapprima con la comparizione delle parti e con un tentativo di composizione bonaria, che non dava esito positivo venendo pregiudicata la possibilità di definizione dalla opposizione del terzo confinante e proprietario , proprietario del fondo a valle del fondo e, CP_5 CP_1 quindi, con l'escussione dei sommari informatori (tra cui, tra gli altri, proprio
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023 detto terzo);
- dato atto di come, all'esito, con ordinanza del 9.11.2023, non reclamata e qui richiamata per relationem, fosse stato accolto il ricorso, confermando i provvedimenti emessi inaudita altera parte e condannando parte resistente alla rifusione delle spese;
- dato atto di come, su ricorso ex art. 703, IV comma, c.p.c. della stessa parte ricorrente, , depositato ritualmente e tempestivamente in data Parte_1
9.1.2024, il giudizio sia proseguito nella fase di merito deducendo l'attore, dal punto di vista sostanziale, che, dopo soli venti giorni dalla emissione del provvedimento, questi avrebbe subito un nuovo spoglio del passo, ad opera proprio del terzo, risultando chiuso il passaggio tra il fondo CP_5
e la strada, con conseguente vanificazione del portato del provvedimento CP_5
possessorio di cui al presente procedimento e ipotizzando una azione concordata tra e, dal punto di vista processuale, l'interesse giuridico a Parte_2
veder comunque accertata per sentenza la situazione di possesso del passo;
- dato atto di come i resistenti, all'esito del decreto del 15.2.24, con cui veniva fissata udienza per la prosecuzione del giudizio possessorio nel merito e disposto termine per note, depositavano suddette note scritte allegando e documentando non solo, da un lato, di aver ottemperato all'ordine di riapertura del passo
(circostanza non contestata), ma anche di aver provveduto al pagamento delle spese liquidate in ordinanza e eccependo sia l'infondatezza delle deduzioni del ricorrente attore in ordine ad un concerto nella successiva chiusura del passo da parte del terzo sia l'esistenza di un interesse del ricorrente nell'attivare CP_5
la successiva e presente fase di merito possessorio, con altresì annesso procedimento di mediazione, costringendo per l'effetto gli stessi resistenti a sostenere ulteriori spese di cui chiedevano la rifusione;
- dato atto di come, esperita nel frattempo la procedura di media-conciliazione obbligatoria (con esito negativo) e fissata l'udienza per la prosecuzione nel
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023 merito al 11.04.2024 con termine per note, la causa veniva poi rinviata al
20.06.2024, sempre con termine per note, udienza alla quale, la causa, veniva ritenuta matura per la decisione e quindi chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna;
- ritenuta la fondatezza in fatto e diritto della domanda possessoria proposta e la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della già accordata tutela possessoria con la più volte richiamata ordinanza del 9.11.23, per tutti i motivi in essa indicati e in questa sede da intendersi richiamata per relationem;
- considerato infatti, oltre ai motivi in essa indicati, come parte resistente, a seguito dell'originaria contestazione della fase interdittale, successivamente all'ordinanza de quo, non abbia portato alcun ulteriore contributo difensivo e di contestazione al riguardo, prestando anzi espressamente acquiescenza alla stessa ordinanza e al suo contenuto, non contestandola né proponendo reclamo, ed abbia anzi espressamente e spontaneamente ottemperato al suo contenuto precettivo;
- rilevato, tuttavia, come parte resistente non si sia spinta fino ad affermare la legittimità dell'operato del ricorrente ed a riconoscerne, in capo a questi, espressamente, la sussistenza dello ius possessionis ma abbia per contro, da un lato, eccepito “la totale infondatezza, oltre che irrilevanza, della presente fase di procedimento attivata dal ricorrente, al limite del pretestuoso .. e, dall'altro, espressamente ribadito che “ferme restando le contestazioni in punto di fatto e diritto già formalizzate nella memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28.7.2023 da aversi qui per integralmente riportate, si contesta fermamente in questa sede quanto asserito dal ricorrente circa il nuovo spoglio perpetrato in suo danno dal sig. (cfr. pagg. 3 e 4 note 4.4.24 CP_5
parte convenuta);
- osservato inoltre come, costituendosi in altro procedimento possessorio (RG
2826/24 successivamente definito in via bonaria) seppur relativo ad apposizione
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023 di paletti e confini a chiusura del fondo, ma tra le stesse parti, DAL CP_1
BOSCO, nuovamente abbiano contestato espressamente che il ricorrente Pt_1
fosse mai passato per il proprio fondo, dunque assumendo un contegno contrario al riconoscimento del possesso altrui (cfr. punto 4 e pag. 4 e pag. 7 doc. 43 parte ricorrente) quanto al provvedimento possessorio sul passo;
- ritenuto, peraltro, come a fronte di tali contestazioni permanga l'interesse alla pronuncia di merito;
- considerato, infatti, come costituiscano principi di diritto affermati e consolidati quelli per cui (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/01/2019, n. 2991 e Cass. civ., Sez. II, Sent., 13/02/1987, n. 1578), da un lato, in caso di spoglio o turbativa del possesso, la reintegrazione o la cessazione della turbativa, non eliminano l'interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, benché non possa contenere quell'ordine, ormai inutile, esamini la fondatezza nel merito dell'azione possessoria, sia ai fini del necessario regolamento delle spese sia per la valutazione dell'eventuale ed accessoria domanda risarcitoria, dovendosi considerare, altresì, che una pronuncia di cessazione della materia del contendere, oltre all'esecuzione spontanea della rimessione in pristino, deve implicare pure il riconoscimento da parte del convenuto della illegittimità del suo operato;
- ritenuto, dall'altro lato, che ai sensi dell'art. 669 octies, ultimo comma, c.p.c. la statuizione con sentenza acquisisca l'effetto utile maggiore della stabilizzazione del giudicato ex art. 2909 c.c. (seppur tra le stesse parti e pur limitatamente alle questioni possessorie e all'accertamento della legittimità del possesso fungendo in altri giudizi semmai da prova c.d. atipica) utile, in ipotesi, in altri procedimenti anche possessori tra le stesse parti, laddove risulta incerta tale efficacia in relazione alla sola ordinanza;
- ritenuto, infine, condivisibile il richiamo attoreo ai principi di cui a Cass. civ.,
Sez. Unite, Ord., 20/07/2015, n. 15155 e pertanto al fatto che:
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023 o che l'art. 703 c.p.c., così come modificato dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005, applicabile al caso di specie, ha sostituito alla struttura necessariamente bifasica del procedimento possessorio
(affermata, com'è noto, dopo la novella di cui alla L. n. 353 del 1990, da
Cass. S.U. n. 1984/98), una struttura solo eventualmente bifasica e che tale disposizione, al comma 4, rimetta all'iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di 60 gg. decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all'emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme della cognizione piena;
o che in detto sistema, pertanto, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi d'impugnazione (Cass. 3629/14) ma che possa in ogni caso affermarsi che si tratta di un unico giudizio che si svolge in due fasi di cui la seconda a carattere eventuale;
o che il giudizio di merito possessorio inerente alla fase eventuale, di cui all'art. 703 c.p.c., comma 4, abbia ad oggetto l'accertamento pieno della situazione di possesso vantata dall'attore in quanto, da un lato, infatti, il processo di merito, risolvendosi nella prosecuzione della fase sommaria, non può che avere il medesimo oggetto di questa, ossia la tutela del possesso e, dall'altro, l'art. 703 c.p.c., comma 4, disponendo, attraverso il rinvio all'art. 669-nonies, comma 3, che il provvedimento interdittale è destinato ad essere assorbito dalla successiva sentenza di merito, presuppone l'identità oggettiva dei due procedimenti e dei due provvedimenti;
o l'eventuale fase di merito possessorio è destinata a concludersi con una sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda possessoria, con il
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023 conseguente assorbimento (nel primo caso) o caducazione (nel secondo caso) del provvedimento interdittale provvisorio;
o qualora, invece, nessuna parte si attivi a coltivare la fase di merito nel termine perentorio fissato dalla legge, deve ritenersi evidentemente che si verifichi l'estinzione del giudizio di merito (che era già pendente fin dal momento della proposizione del ricorso possessorio), ferma restando la sopravvivenza del provvedimento interdittale fino a quando in un
(eventuale) nuovo giudizio fra le stesse parti (ove ancora sussistano i presupposti temporali di esercizio dell'azione possessoria o in sede petitoria) non sia emanata una sentenza di merito che lo contraddica.
o sia quindi rimesso alla parte che abbia interesse a conseguire una pronuncia con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., precluso ex art. 669 octies utlimo comma, dalla mera ordinanza;
- ritenuto infine che, seppure gli ulteriori elementi (costituzione tramite lo stesso difensore nel giudizio petitorio e istanza congiunta di mediazione) da cui desumere un asserito concerto tra i resistenti convenuti e il terzo CP_5 nell'ulteriore apposizione di ostacoli al passaggio del ricorrente-attore verso i fondi indicati in ricorso (ma dal fondo del terzo), non siano sufficienti ad integrare quella gravità precisione e concordanza atta a costituire prova ex art. 2729 c.c. di tale concerto, tuttavia tali circostanze, in virtù di quanto appena evidenziato in fatto e in diritto, non ostino all'ulteriore adozione comunque di una pronuncia con sentenza nel merito della vicenda possessoria conforme all'ordinanza interdittale;
- ritenuto come a tali premesse segua l'accoglimento della domanda del ricorrente attore;
- ritenuto come, in ragione della sostanziale acquiescenza dei convenuti già al contenuto dell'ordinanza interdittale del 9.11.23, al comportamento processuale relativo alla spontanea ottemperanza all'ordinanza citata - con riapertura del
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023 passo e pagamento delle spese di lite - ed alla fattiva disponibilità alla definizione conciliativa, resa impraticabile per comportamento di terzi
( , seguano i presupposti per la valutazione circa la sussistenza di CP_5
giustificati ed eccezionali motivi inerenti la compensazione delle spese di lite successive alla fase interdittale;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
4010 /2023 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. accerta a favore del fondo a vigneto di comproprietà e nel possesso di
[...]
sito in Tregnago (VR), loc. Cogollo, e censito al NCT, Foglio 7, part. Pt_1
N. 119 il possesso del passaggio pedonale e carraio anche con mezzi agricoli attraverso il viciniore fondo censito al NCT Foglio 7 part. 120 e 128, di proprietà ed in possesso di parte resistente, e CP_1 CP_2
, per accedere e recedere dal predetto fondo sub.119 alla strada
[...]
pubblica, in mappa indicata come “Strada vicinale delle Signole”, allo stradario comunale Via Fermo Sisto Zerbato, passaggio esercitato sulla porzione di terreno sita sul lato dei predetti fondi in adiacenza al torrente;
2. ordina ai resistenti e convenuti di mantenere, in via possessoria, la riapertura del passo indicato al punto precedente, diffidandoli dal porre in essere qualsivoglia ulteriore turbativa del possesso;
3. conferma la condanna dei convenuti, e CP_1 Controparte_2
, in solido tra loro, a rifondere all'attore, i compensi
[...] Parte_1
della fase interdittale già liquidati con ordinanza del 9.11.23 qui richiamata, in
€ 3000,00 per compensi difensivi, ed in € 317,50 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge ove dovute;
4. dichiara integralmente compensate le spese della fase a cognizione piena;
Si comunichi. Il Giudice Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 28/01/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 4010 / 2023 promosso da Parte_1
nei confronti di CP_1 Controparte_2
Oggi 28/01/2025 10.49 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 20.6.2024 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note conclusive e di udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva: parte attrice, con gli aavv. e , ha Parte_1 Controparte_3 CP_4
concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data
17.1.25 e come da note scritte di udienza del 22.1.25; parte convenuta, e , con l'avv. DAL BOSCO CP_1 CP_2
DOMENICO, ha concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate in data 16.1.25 e come da note scritte di udienza del 22.1.25;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4010/2023 r.g. promossa da,
, C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DAL CERO STEFANIA, Controparte_3
( ) via Teatro Filarmonico 12 37121 Verona;
C.F._2
ATTORE
Contro
, CF. /P.IVA CP_1 C.F._3
, C.F. CP_2 CodiceFiscale_4 con il patrocinio dell'avv. DAL BOSCO DOMENICO ,
CONVENUTI
In punto a Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002),
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023 osserva:
- dato atto, di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 703 c.p.c,. originariamente depositato in data 06.06.2023 e ritualmente notificato, in uno a decreto di fissazione udienza del 30.6.23, ai resistenti, e CP_1 [...]
, abbia ad oggetto la domanda con cui - n.q. di CP_2 Parte_1
comproprietario-affittuario e possessore del fondo a vigneto sito in Tregnago
(VR), loc. Cogollo, e censito al NCT, Foglio 7, part. N. 119 – avesse chiesto disporsi la reintegra del possesso del passaggio, anche con mezzi agricoli, sul viciniore fondo censito al NCT Foglio 7 part. 120 e 128, di proprietà ed in possesso di parte resistente, e , CP_1 Controparte_2
lamentando, in particolare, che per effetto di diverse condotte, di aratura, di apposizione di paletti e corda, l'area carrabile destinata al passaggio sui predetti fondi fosse stata interclusa ed il relativo possesso oggetto di spoglio;
- dato atto di come le parti resistenti, originariamente costituitesi con memoria di costituzione e risposta depositata in data 28.7.23, avessero in primis chiesto il rigetto del ricorso, eccependo l'insussistenza di alcun possesso di servitù con riferimento al suo elemento oggettivo e soggettivo, l'inesistenza di alcuno stradello atto ad comprovare il possesso del passaggio quanto, piuttosto,
l'esistenza di un diverso passaggio alternativo - denominato strada Ghiacciaia - ed effettivamente utilizzato dal ricorrente per l'accesso al proprio mappale 119 ed anche da terzi;
- dato atto di come, emesso con decreto del 30.6.23, ordine di immediata riapertura del passo inaudita altera parte, il procedimento possessorio fosse proseguito nella fase interdittale, dapprima con la comparizione delle parti e con un tentativo di composizione bonaria, che non dava esito positivo venendo pregiudicata la possibilità di definizione dalla opposizione del terzo confinante e proprietario , proprietario del fondo a valle del fondo e, CP_5 CP_1 quindi, con l'escussione dei sommari informatori (tra cui, tra gli altri, proprio
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023 detto terzo);
- dato atto di come, all'esito, con ordinanza del 9.11.2023, non reclamata e qui richiamata per relationem, fosse stato accolto il ricorso, confermando i provvedimenti emessi inaudita altera parte e condannando parte resistente alla rifusione delle spese;
- dato atto di come, su ricorso ex art. 703, IV comma, c.p.c. della stessa parte ricorrente, , depositato ritualmente e tempestivamente in data Parte_1
9.1.2024, il giudizio sia proseguito nella fase di merito deducendo l'attore, dal punto di vista sostanziale, che, dopo soli venti giorni dalla emissione del provvedimento, questi avrebbe subito un nuovo spoglio del passo, ad opera proprio del terzo, risultando chiuso il passaggio tra il fondo CP_5
e la strada, con conseguente vanificazione del portato del provvedimento CP_5
possessorio di cui al presente procedimento e ipotizzando una azione concordata tra e, dal punto di vista processuale, l'interesse giuridico a Parte_2
veder comunque accertata per sentenza la situazione di possesso del passo;
- dato atto di come i resistenti, all'esito del decreto del 15.2.24, con cui veniva fissata udienza per la prosecuzione del giudizio possessorio nel merito e disposto termine per note, depositavano suddette note scritte allegando e documentando non solo, da un lato, di aver ottemperato all'ordine di riapertura del passo
(circostanza non contestata), ma anche di aver provveduto al pagamento delle spese liquidate in ordinanza e eccependo sia l'infondatezza delle deduzioni del ricorrente attore in ordine ad un concerto nella successiva chiusura del passo da parte del terzo sia l'esistenza di un interesse del ricorrente nell'attivare CP_5
la successiva e presente fase di merito possessorio, con altresì annesso procedimento di mediazione, costringendo per l'effetto gli stessi resistenti a sostenere ulteriori spese di cui chiedevano la rifusione;
- dato atto di come, esperita nel frattempo la procedura di media-conciliazione obbligatoria (con esito negativo) e fissata l'udienza per la prosecuzione nel
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023 merito al 11.04.2024 con termine per note, la causa veniva poi rinviata al
20.06.2024, sempre con termine per note, udienza alla quale, la causa, veniva ritenuta matura per la decisione e quindi chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna;
- ritenuta la fondatezza in fatto e diritto della domanda possessoria proposta e la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della già accordata tutela possessoria con la più volte richiamata ordinanza del 9.11.23, per tutti i motivi in essa indicati e in questa sede da intendersi richiamata per relationem;
- considerato infatti, oltre ai motivi in essa indicati, come parte resistente, a seguito dell'originaria contestazione della fase interdittale, successivamente all'ordinanza de quo, non abbia portato alcun ulteriore contributo difensivo e di contestazione al riguardo, prestando anzi espressamente acquiescenza alla stessa ordinanza e al suo contenuto, non contestandola né proponendo reclamo, ed abbia anzi espressamente e spontaneamente ottemperato al suo contenuto precettivo;
- rilevato, tuttavia, come parte resistente non si sia spinta fino ad affermare la legittimità dell'operato del ricorrente ed a riconoscerne, in capo a questi, espressamente, la sussistenza dello ius possessionis ma abbia per contro, da un lato, eccepito “la totale infondatezza, oltre che irrilevanza, della presente fase di procedimento attivata dal ricorrente, al limite del pretestuoso .. e, dall'altro, espressamente ribadito che “ferme restando le contestazioni in punto di fatto e diritto già formalizzate nella memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28.7.2023 da aversi qui per integralmente riportate, si contesta fermamente in questa sede quanto asserito dal ricorrente circa il nuovo spoglio perpetrato in suo danno dal sig. (cfr. pagg. 3 e 4 note 4.4.24 CP_5
parte convenuta);
- osservato inoltre come, costituendosi in altro procedimento possessorio (RG
2826/24 successivamente definito in via bonaria) seppur relativo ad apposizione
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023 di paletti e confini a chiusura del fondo, ma tra le stesse parti, DAL CP_1
BOSCO, nuovamente abbiano contestato espressamente che il ricorrente Pt_1
fosse mai passato per il proprio fondo, dunque assumendo un contegno contrario al riconoscimento del possesso altrui (cfr. punto 4 e pag. 4 e pag. 7 doc. 43 parte ricorrente) quanto al provvedimento possessorio sul passo;
- ritenuto, peraltro, come a fronte di tali contestazioni permanga l'interesse alla pronuncia di merito;
- considerato, infatti, come costituiscano principi di diritto affermati e consolidati quelli per cui (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/01/2019, n. 2991 e Cass. civ., Sez. II, Sent., 13/02/1987, n. 1578), da un lato, in caso di spoglio o turbativa del possesso, la reintegrazione o la cessazione della turbativa, non eliminano l'interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, benché non possa contenere quell'ordine, ormai inutile, esamini la fondatezza nel merito dell'azione possessoria, sia ai fini del necessario regolamento delle spese sia per la valutazione dell'eventuale ed accessoria domanda risarcitoria, dovendosi considerare, altresì, che una pronuncia di cessazione della materia del contendere, oltre all'esecuzione spontanea della rimessione in pristino, deve implicare pure il riconoscimento da parte del convenuto della illegittimità del suo operato;
- ritenuto, dall'altro lato, che ai sensi dell'art. 669 octies, ultimo comma, c.p.c. la statuizione con sentenza acquisisca l'effetto utile maggiore della stabilizzazione del giudicato ex art. 2909 c.c. (seppur tra le stesse parti e pur limitatamente alle questioni possessorie e all'accertamento della legittimità del possesso fungendo in altri giudizi semmai da prova c.d. atipica) utile, in ipotesi, in altri procedimenti anche possessori tra le stesse parti, laddove risulta incerta tale efficacia in relazione alla sola ordinanza;
- ritenuto, infine, condivisibile il richiamo attoreo ai principi di cui a Cass. civ.,
Sez. Unite, Ord., 20/07/2015, n. 15155 e pertanto al fatto che:
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023 o che l'art. 703 c.p.c., così come modificato dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005, applicabile al caso di specie, ha sostituito alla struttura necessariamente bifasica del procedimento possessorio
(affermata, com'è noto, dopo la novella di cui alla L. n. 353 del 1990, da
Cass. S.U. n. 1984/98), una struttura solo eventualmente bifasica e che tale disposizione, al comma 4, rimetta all'iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di 60 gg. decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all'emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme della cognizione piena;
o che in detto sistema, pertanto, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi d'impugnazione (Cass. 3629/14) ma che possa in ogni caso affermarsi che si tratta di un unico giudizio che si svolge in due fasi di cui la seconda a carattere eventuale;
o che il giudizio di merito possessorio inerente alla fase eventuale, di cui all'art. 703 c.p.c., comma 4, abbia ad oggetto l'accertamento pieno della situazione di possesso vantata dall'attore in quanto, da un lato, infatti, il processo di merito, risolvendosi nella prosecuzione della fase sommaria, non può che avere il medesimo oggetto di questa, ossia la tutela del possesso e, dall'altro, l'art. 703 c.p.c., comma 4, disponendo, attraverso il rinvio all'art. 669-nonies, comma 3, che il provvedimento interdittale è destinato ad essere assorbito dalla successiva sentenza di merito, presuppone l'identità oggettiva dei due procedimenti e dei due provvedimenti;
o l'eventuale fase di merito possessorio è destinata a concludersi con una sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda possessoria, con il
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023 conseguente assorbimento (nel primo caso) o caducazione (nel secondo caso) del provvedimento interdittale provvisorio;
o qualora, invece, nessuna parte si attivi a coltivare la fase di merito nel termine perentorio fissato dalla legge, deve ritenersi evidentemente che si verifichi l'estinzione del giudizio di merito (che era già pendente fin dal momento della proposizione del ricorso possessorio), ferma restando la sopravvivenza del provvedimento interdittale fino a quando in un
(eventuale) nuovo giudizio fra le stesse parti (ove ancora sussistano i presupposti temporali di esercizio dell'azione possessoria o in sede petitoria) non sia emanata una sentenza di merito che lo contraddica.
o sia quindi rimesso alla parte che abbia interesse a conseguire una pronuncia con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., precluso ex art. 669 octies utlimo comma, dalla mera ordinanza;
- ritenuto infine che, seppure gli ulteriori elementi (costituzione tramite lo stesso difensore nel giudizio petitorio e istanza congiunta di mediazione) da cui desumere un asserito concerto tra i resistenti convenuti e il terzo CP_5 nell'ulteriore apposizione di ostacoli al passaggio del ricorrente-attore verso i fondi indicati in ricorso (ma dal fondo del terzo), non siano sufficienti ad integrare quella gravità precisione e concordanza atta a costituire prova ex art. 2729 c.c. di tale concerto, tuttavia tali circostanze, in virtù di quanto appena evidenziato in fatto e in diritto, non ostino all'ulteriore adozione comunque di una pronuncia con sentenza nel merito della vicenda possessoria conforme all'ordinanza interdittale;
- ritenuto come a tali premesse segua l'accoglimento della domanda del ricorrente attore;
- ritenuto come, in ragione della sostanziale acquiescenza dei convenuti già al contenuto dell'ordinanza interdittale del 9.11.23, al comportamento processuale relativo alla spontanea ottemperanza all'ordinanza citata - con riapertura del
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4010/2023 passo e pagamento delle spese di lite - ed alla fattiva disponibilità alla definizione conciliativa, resa impraticabile per comportamento di terzi
( , seguano i presupposti per la valutazione circa la sussistenza di CP_5
giustificati ed eccezionali motivi inerenti la compensazione delle spese di lite successive alla fase interdittale;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
4010 /2023 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. accerta a favore del fondo a vigneto di comproprietà e nel possesso di
[...]
sito in Tregnago (VR), loc. Cogollo, e censito al NCT, Foglio 7, part. Pt_1
N. 119 il possesso del passaggio pedonale e carraio anche con mezzi agricoli attraverso il viciniore fondo censito al NCT Foglio 7 part. 120 e 128, di proprietà ed in possesso di parte resistente, e CP_1 CP_2
, per accedere e recedere dal predetto fondo sub.119 alla strada
[...]
pubblica, in mappa indicata come “Strada vicinale delle Signole”, allo stradario comunale Via Fermo Sisto Zerbato, passaggio esercitato sulla porzione di terreno sita sul lato dei predetti fondi in adiacenza al torrente;
2. ordina ai resistenti e convenuti di mantenere, in via possessoria, la riapertura del passo indicato al punto precedente, diffidandoli dal porre in essere qualsivoglia ulteriore turbativa del possesso;
3. conferma la condanna dei convenuti, e CP_1 Controparte_2
, in solido tra loro, a rifondere all'attore, i compensi
[...] Parte_1
della fase interdittale già liquidati con ordinanza del 9.11.23 qui richiamata, in
€ 3000,00 per compensi difensivi, ed in € 317,50 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge ove dovute;
4. dichiara integralmente compensate le spese della fase a cognizione piena;
Si comunichi. Il Giudice Dott. F. Chiavegatti
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