CA
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/05/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1211/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1211/2022
PROMOSSA DA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in via Megara n. 77 Parte_1 C.F._1 in Augusta presso lo studio dell'avv. Nunzio Perrotta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: ), (c.f.: ) CP_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
e (c.f.: ), rappresentate e difese, unitamente e Parte_3 C.F._4 disgiuntamente, in forza di procura in atti dagli avv. con studio in Catania al CP_1
Corso Italia n. 13 e con studio in Augusta, Via Cristoforo Colombo n. 24 Parte_2
APPELLATE ED APPELLANTI INCIDENTALI
E CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato ad Augusta in Via Controparte_2 C.F._5
Megara n. 137 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sarcià che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 28 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, , , e Parte_4 Parte_3 Controparte_2 CP_1 Pt_2
, premesso di essere comproprietari di un immobile con annesso terreno
[...]
pertinenziale sito in Augusta, contrada Monte Pergola, individuato al N.C.E.U. del
Comune di Augusta al foglio 45, particella 246, zona censuaria 1, Categoria A7, classe
2, hanno citato in giudizio , quale proprietario dell'immobile limitrofo Parte_1
confinante ad ovest del proprio cespite, esponendo che l'immobile di proprietà
[...]
, in origine composto da soli due vani, terrazzino ed accessorio adibito a fienile Pt_1
con corte di pertinenza esclusiva, aveva conservato la conformazione originaria sino al
1991 allorché il Comune di Augusta autorizzò lavori di svellimento e sostituzione della copertura con travi di legno perlinato, guaina e tegole, realizzazione di un controsoffitto in legno, sostituzione e rifacimento degli impianti tecnologici e sanitari, rifacimento degli intonaci, svellimento e rifacimento della pavimentazione, nonché varie opere di finitura e tinteggiatura;
che, a seguito dell'accertamento di opere eseguite in difformità alle prescrizioni autorizzative, aveva presentato in data Parte_1
28 maggio 1992 istanza di autorizzazione in sanatoria da cui si evinceva che quanto realizzato in violazione di legge comprendeva la sopraelevazione di metri lineari 1,70 al piano di gronda del fabbricato in corrispondenza della parte originaria, con creazione di un nuovo piano in elevazione e conseguente incremento del volume e della superficie calpestabile, creazione di nuove finestre rivolte verso l'immobile di proprietà e , nonché l'ampliamento del fabbricato verso nord per Parte_4 CP_1
una lunghezza di circa metri lineari 10 e larghezza di circa metri lineari 4, con parte finale delimitata da muretti e infissi metallici rivolti verso l'immobile di proprietà
[...]
e ; che i predetti lavori, sebbene non sanati dal Comune di Augusta, Pt_4 CP_1
erano stati ciononostante autorizzati in data 5 marzo 1994 dall'Ufficio del Genio Civile
pagina 2 di 28 che aveva pertanto consentito al di realizzare sia fabbriche illegittime a ridosso Pt_1
del confine con l'immobile di proprietà e , in violazione delle Parte_4 CP_1
distanze legali e della normativa antisismica, sia l'apertura di nuove vedute verso l'interno dell'immobile di proprietà e che impedivano loro di Parte_4 CP_1
ampliare il proprio fabbricato nella zona nord, sia la erezione di una
contro
-parete a ridosso della parte inferiore della facciata est del fabbricato insistente sul solaio di copertura dell'immobile di proprietà e , sia infine la posa nelle nuove Parte_4 CP_1
parti del fabbricato eretto di grondaie e tubazioni di scarico aggettanti sull'immobile di proprietà e in spregio alle norme sulle distanze legali;
che il Parte_4 CP_1 [...]
aveva altresì effettuato nuova recinzione lungo il confine dei due fondi Pt_1
inglobando il pozzo comune ed impedendo alla proprietà e di farne Parte_4 CP_1
uso; che tali costruzioni avevano violato sia le disposizioni in tema di distanze legali previste dall'art. 873 c.c. e dal regolamento edilizio del Comune di Augusta del 1986 che aveva recepito il D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 che prevede, per gli edifici ricadenti in zone diverse dalla zona “A” quali quelli oggetto di causa, una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, sia le disposizioni antisismiche, con conseguente obbligo di demolizione e di risarcimento del danno in misura non inferiore ad Euro 100.000,00; che le finestre aperte dal , di cui una Pt_1
nella parete sud, due nella parete est, una nella parete nord, nonché le due vetrate con ante apribili nella parete est, tutte aggettanti sul fondo di proprietà e , Parte_4 CP_1
consentivano l'affaccio e la veduta diretta sul loro immobile in spregio a quanto previsto dall'art. 905 c.c. che richiede, ai fini dell'apertura di vedute dirette e di balconi verso il fondo o sopra in tetto del vicino, il rispetto della distanza di un metro e mezzo tra il fondo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette, di talché anch'esse andavano demolite in quanto realizzate in violazione delle norme sulle distanze legali;
che era altresì loro intendimento agire ai sensi dell'art. 949 c.c. al fine pagina 3 di 28 di fare dichiarare l'inesistenza del diritto del a mantenere le vedute Pt_1
illegittimamente aperte a distanza inferiore a quella legale e di ottenere la demolizione altresì dello stenditoio realizzato sul confine con il loro fondo aggettante sulla terrazza di loro proprietà; che il aveva altresì realizzato grondaie e tubazioni aggettanti Pt_1
sulla loro proprietà in spregio a quanto previsto dall'art. 889 c.c. che richiede l'osservanza della distanza di almeno un metro dal confine, di talché, anche in tal caso, si imponeva ex art. 949 c.c. “la rimozione di tutte le grondaie, pluviali, tubazioni di scarico dei pluviali, di acque luride, di acqua potabile o di gas, verticali od orizzontali, esterne, interrate e/o incassate nei muri, illegittimamente allocate in violazione delle distanze legali prescritta dall'art. 889 c.c.”; che del pari andava rimossa la recinzione posta dal lungo il confine dei due fondi con la quale quest'ultimo aveva Pt_1
inglobato il pozzo comune impedendo alla proprietà e di farne uso. Parte_4 CP_1
Si è costituito nel giudizio di primo grado con comparsa di Parte_1
costituzione e risposta depositata lo stesso giorno della celebrazione della prima udienza datata 15 maggio 2013, contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto delle avverse domande: il convenuto la ha esposto che inconferente Pt_1
era il richiamo all'art. 873 c.c. effettuato dagli attori, nonché il conseguente ordine di demolizione, considerato che le due costruzioni oggetto di causa erano in aderenza con il terrazzo di copertura dell'immobile attoreo posto alla quota delle fondazioni dell'immobile di esso convenuto, sì da rendere inapplicabile la norma sopra richiamata;
che non vi era alcuna prova di violazione della normativa antisismica, stanti i titoli abilitativi ottenuti dalle competenti autorità amministrative a corredo delle opere realizzate;
che, con riferimento all'asserita violazione dell'art. 905 c.c. a seguito della realizzazione di aperture, essa si palesava inesistente atteso che il proprio immobile godeva da tempo immemorabile di servitù di veduta, come si poteva evincere dai titoli di proprietà, e che comunque le aperture realizzate non consentivano l'affaccio sulla pagina 4 di 28 proprietà degli attori;
che nessuna norma impediva la posa dello stenditoio aggettante sulla terrazza degli attori, volto unicamente a fare sciorinare i panni;
che la posa delle tubazioni e delle grondaie non aveva leso l'art. 889 c.c.
considerato che
tali manufatti costituivano meri rifacimenti di scarichi già esistenti;
che la recinzione con cui egli aveva inglobato il pozzo era da ritenere meramente provvisoria ed unicamente volta a proteggere la propria abitazione da sconfinamenti di animali da pascolo;
che, infine, del tutto immotivata si palesava la richiesta di risarcimento del danno non suffragato da alcun elemento fattuale prospettato in atti.
Radicatosi il contraddittorio, la causa si è trascinata per oltre nove anni durante i quali il Tribunale per ben tre volte ha revocato ex art. 177 c.p.c. l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale e della prova per testi ritualmente articolati ed invocati dalla difesa di parte convenuta espletata c.t.u. volta all'accertamento delle Pt_1
doglianze prospettate dalla difesa di parte attrice, il giudizio è giunto al naturale epilogo con l'adozione, ad opera del Tribunale di Siracusa, della sentenza n. 1553 del 2022, pubblicata il 25 luglio 2022, con la quale, dopo avere dato atto delle risultanze degli accertamenti peritali, è stata ordinata sia la demolizione del manufatto di proprietà del convenuto e delle finestre ivi posizionate, nella parte oggetto di ampliamento, Pt_1
in quanto costituente nuova costruzione realizzata in spregio alle distanze legali, sia la eliminazione della recinzione che aveva inglobato il pozzo comune con conseguente ordine di riduzione in pristino, ed è stata infine disposta la condanna del al Pt_1
risarcimento del danno in favore degli attori equitativamente liquidato nella misura di
Euro 10.000,00.
Questo è il corredo motivazionale della sentenza n. 1553 del 2022: “Venivano concessi
i termini ex art. 183 VI c. cpc e veniva all'esito nominato un CTU che accertasse quanto richiesto dalla parte attrice ed egli accertava che nel caso di specie si è in presenza di un ampliamento che ha generato un manufatto diverso dall'originario,
pagina 5 di 28 configurandosi l'ipotesi di una nuova costruzione. Precisando altresì che
l'ampliamento non è da riferirsi al solo sottotetto ma anche al locale veranda (in origine scoperto). Il CTU ha accertato che l'immobile “copre una superficie Pt_1
di circa 170 mq. oltre ripostiglio esterno della superficie di mq. 20”. Comparando la consistenza dell'immobile accertata dal CTU (170 mq + ripostiglio 20 mq) Pt_1
con la consistenza dell'immobile dichiarata nella relazione tecnica Pt_1
illustrativa Prot. 14739 del 28.5.1992 a firma del tecnico del , Arch. Pt_1 Per_1
… il quale descrive l'immobile come un immobile di vecchia costruzione con un piano terra costituito da un corpo di fabbrica principale, con una superficie coperta di mq.
60 e da un locale accessorio separato da una piccola terrazza ed adibito a ripostiglio per mq. 18, può evincersi con estrema facilità come l'immobile del da Pt_1
un'originaria superficie coperta di 60 mq. abbia oggi una superficie coperta di 170 mq. a seguito della edificazione di nuove fabbriche e manufatti che hanno modificato il prospetto, la sagoma e la volumetria originaria dell'immobile. Il CTU, dopo aver descritto lo stato dei luoghi al paragrafo 4.1., dando atto tra l'altro che "in corrispondenza del confine con la proprietà , l'immobile del si CP_1 Pt_1
sopraeleva di un ulteriore piano, poggiandosi in parte ad un preesistente fabbricato, ed in parte (si veda a tal proposito la foto 15 del dossier prodotto dallo scrivente) al terrazzo degli istanti, con uno spanciamento del muro di tamponamento del prospetto est su di un fronte di circa 10,80 ml”, (foto 15 all. 5 relazione CTU), e che “sono inoltre stati individuati ampliamenti del fabbricato in corrispondenza dell'attuale veranda e del locale cucina, in origine spazio aperto destinato a terrazza” Il CTU ha affermato che: “considerato che gli interventi eseguiti da parte convenuta, rientranti nella casistica della ristrutturazione edilizia, hanno in effetti comportato un ampliamento dell'originario fabbricato, si conclude che, trattandosi di nuova costruzione, la stessa sarebbe dovuta essere eseguita alla distanza legale dettata dal
pagina 6 di 28 regolamento comunale (distanza minima assoluta di m. 10,00 tra pareti finestrate o pareti di edifici antistanti)”, ed ancora: “Infatti, se come erroneamente indicato da parte convenuta, gli interventi eseguiti dovrebbero inquadrarsi nell'ambito della manutenzione straordinaria, nessuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio si sarebbero dovute evidenziare, né in termini di aumenti della volumetria né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro. Poiché si
è in presenza di un ampliamento che ha generato un manufatto diverso dall'originario, il CTU ha ritenuto che, configurandosi l'ipotesi di nuova costruzione, ove il fondo finitimo sia già edificato, si deve in ciascun punto osservare il distacco minimo prescritto dal regolamento edilizio;
cosa che di fatto non è avvenuta. Il progetto autorizzato nel 1992 prevedeva, oltre la chiusura della veranda, la realizzazione di un sottotetto dell'altezza media max di metri 2,00, che coerentemente con il disposto di cui all'art. 83 del regolamento edilizio comunale, rendevano tale locale non abitabile
e pertanto non concorrente nella formazione né di nuova superficie, né di nuova volumetria. Tuttavia, con nota del 07/01/1993 l'ufficio tecnico, a seguito di un sopralluogo, rilevava che “le quote relative al sottotetto non abitabile, al colmo e alla linea di gronda, rilevate internamente misurano rispettivamente mt. 2,44 e mt. 1,80”
e quindi non sono conformi al progetto. Il concetto di ampliamento è altresì estendibile alla scala esterna realizzata dal per poter raggiungere il proprio fondo, posto Pt_1
ad una quota inferiore di circa 6,00 mt dal piano stradale, e distante appena 80 cm circa dal confine. Pur non quantificabile come volume, la struttura è comunque idonea ad estendere ed incrementare la consistenza esterna del fabbricato originario, in quanto avente caratteristiche di solidità e di immobilizzazione rispetto al suolo. Si conclude pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, che le opere in oggetto non rispettano in alcun modo le distanze fra costruzioni”. ……….Quanto al merito, la domanda principale merita di essere accolta. Il manufatto realizzato dal
pagina 7 di 28 convenuto viola le norme sulla distanza tra le costruzioni. Invero, ai sensi dell'art.
873 c.c. “Le costruzioni su fondi finitimi se non sono unite o aderenti devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore” ed in particolare dal regolamento edilizio del Comune di
Augusta del 1986, e dall'art art. 9 del D.M. n. 1444 del 02/04/1968 che prevedono una distanza di 10 metri. Pertanto, ordina al convenuto di rimettere in pristino stato
l'immobile, secondo la descrizione di ampliamento nella relazione del CTU, come ampiamente esposto in parte motiva, comprese le scale esterne, a propria cura e spese.
La CTU espletata ha inoltre verificato ed accertato che il pozzo comune inter partes come risulta provato per tabulas, allo stato attuale ricade nella disponibilità esclusiva del Sig. , escludendo gli istanti dal suo possibile utilizzo, avendo il Pt_1 Pt_1
spostato in maniera arbitraria l'originaria posizione della recinzione che correva tra le due proprietà. Ordina, pertanto, al di eliminare la recinzione e riportare Pt_1
al pristino stato il pozzo. Ordina al di riportare al pristino stato le grondaie Pt_1
e pluviali e tubi posti a distanza inferiore a due metri come disposto dall'art. 889 c.c.
Quanto alla realizzazione delle aperture di veduta e di affaccio in violazione delle disposizioni di cui all'art. 905 cc in materia di distanze di veduta il CTU ha rilevato la presenza di numerose aperture insistenti sia sul fronte sud che sul fronte est dell'attuale edificio di parte convenuta che consentono la veduta sulla proprietà
[...]
. Quelle realizzate con l'ampliamento dell'immobile è chiaro che Parte_5
debbano essere eliminate perché in violazione dell'art. 905 c.c. secondo cui: Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. Quanto alle aperture già esistenti nel vecchio fabbricato prima del progetto dell'anno 1992 poiché non vi è prova se tali aperture fossero esistenti prima del progetto del 1992 si rigetta la
pagina 8 di 28 domanda. Quanto alla domanda di risarcimento danni per violazione delle distanze legali essa merita di essere accolta in quanto è in re ipsa il danno subito dalla parte attrice, in conseguenza della violazione delle distanze legali in quanto l'uso della proprietà ne è risultato limitato dall'anno 1992, anno di realizzazione delle opere di ampliamento. In ordine al quantum va liquidato equitativamente e determinato in €
10.000,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo”.
Dopo avere accertato la natura di nuova costruzione del manufatto realizzato a seguito degli interventi posti in essere dal , la sentenza n. 1553 del 2022 ha sposato la Pt_1
tesi del c.t.u. che aveva rilevato la violazione delle distanze legali ed ha ordinato pertanto la demolizione del manufatto secondo le modalità indicate in seno alla c.t.u. senza però avere statuito alcunché sulla del pari avanzata domanda, ad opera degli attori in primo grado, di demolizione del manufatto a seguito della asserita violazione della normativa antisismica;
la sentenza ha altresì disposto l'ordine di demolizione della recinzione eretta dal con cui questi aveva inglobato il pozzo comune, ed Pt_1
ha poi ordinato al “di riportare al pristino stato le grondaie e pluviali e tubi Pt_1
posti a distanza inferiore a due metri come disposto dall'art. 889 c.c.”; quanto alle vedute ricavate dal sul nuovo manufatto la sentenza in esame, dopo avere Pt_1
ritenuto tardiva “l'eccezione di usucapione” fatta valere dal il quale si era Pt_1
costituito nel giudizio di primo grado nello stesso giorno di celebrazione della prima udienza ex art. 183 c.p.c., vecchio conio, ha ordinato la riduzione in pristino stato unicamente con riferimento alle vedute realizzate con l'ampliamento dell'immobile in quanto ricavate in violazione dell'art. 905 c.c., avendo disatteso la medesima domanda di ripristino per quelle presenti nel 1992.
Devesi infine rilevare come la sentenza n. 1553 del 2022 nulla abbia affermato nel dispositivo sulle sorti delle vedute, precedenti o meno le opere effettuate dal , Pt_1
e sulla domanda negatoria servitutis ex art. 949 c.c. azionata dagli attori ai fini della pagina 9 di 28 riduzione in pristino stato, avendo concluso in seno al dispositivo, al terzo alinea, il vaglio delle residue domande degli attori con un criptico “Rigetta tutte le altre domande”.
Quanto all'ammissione delle prove orali richieste dal nei propri atti difensivi, Pt_1
con la sentenza n. 1553 del 2022 il Tribunale ha confermato il contenuto dell'ordinanza datata 15.9.2021 con la quale, a revoca della precedente ordinanza del 15.11.2020, aveva disatteso tutte le istanze istruttorie articolate dal al fine della prova Pt_1
dell'esistenza da tempo immemorabile di vedute sulla proprietà e Parte_4 CP_1
per il fatto che, ad avviso del decidente, “l'eccezione di usucapione è tardiva non essendo stata proposta nella comparsa di risposta e nei termini di cui all'art. 166 cpc, cioè oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione.
L'eccezione di usucapione è un'eccezione in senso stretto. Secondo Tribunale Livorno
n. 329 del 15.4.2020 “... non si può che affermare che l'eccezione di usucapione sia una eccezione in senso stretto poiché qualificata come tale dalla legge. Infatti, in virtù del richiamo di cui all'art. 1165 c.c. si applicano all'usucapione, quale prescrizione acquisitiva, le disposizioni generali sulla prescrizione estintiva, ivi compresa quella sulla non rilevabilità d'ufficio di cui all'art 2938 c.c., dettata appunto nella sezione I del Capo I del titolo V del libro VI rubricata “disposizioni generali”. Ne consegue che tale eccezione deve essere proposta, a pena di decadenza ex art. 167 c.p.c., nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata nel termine di cui all'art 166 c.p.c..” Ed ancora la Suprema Corte così si esprime: “L'eccezione di usucapione è da qualificare come eccezione in senso stretto, la cui rilevabilità d'ufficio
è sottratta al giudice” Cass. Civ. sez. II, 12.10.2007 n. 21484. Infatti i giudici di legittimità hanno sancito il principio per il quale: “La decadenza dalla proposizione di domanda riconvenzionale di usucapione per inosservanza del termine stabilito dall'art. 166 cpc, non impedisce alla stessa di produrre gli effetti di una semplice
pagina 10 di 28 eccezione di usucapione, mirante al rigetto della pretesa attrice “sempre che la costituzione sia comunque avvenuta nel termine utile per proporre le eccezioni”. Cass.
Civ. sez. VI, 4.3.2020 n. 6009”.
La sentenza n. 1553 del 2022 ha infine disposto la condanna del al Pt_1
risarcimento del danno in favore degli attori, danno liquidato in via equitativa nella misura di Euro 10.000,00 e ritenuto sussistente in re ipsa per il fatto che la proprietà degli attori risultava essere stata limitata dall'imponente intervento del sin dal Pt_1
1992 allorché furono realizzate le opere di ampliamento dell'originario manufatto che,
a detta del c.t.u., hanno comportato la erezione di nuove costruzioni.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 1553 del 2022 emessa Parte_1
dal Tribunale di Siracusa facendo leva su cinque motivi di impugnazione di seguito evidenziati.
Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per Parte_1
violazione del proprio diritto di difesa asserendo che il decidente in prime cure, dopo avere inizialmente fissato all'udienza del 30 maggio 2022 successiva udienza al 25 luglio 2022 da svolgersi con trattazione scritta, previa concessione a sé del termine di
20 giorni per il deposito di memoria difensiva ed agli attori di ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memoria di replica, aveva inopinatamente, con provvedimento adottato fuori udienza in data 11 luglio 2022 definito dallo stesso abnorme, Pt_1
trasformato l'udienza del 25 luglio 2022 da mera udienza di trattazione ad udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sempre da svolgersi con trattazione scritta e previa ulteriore concessione alle parti del termine di cinque giorni prima dell'udienza per note di trattazione e discussione: il ha lamentato di non avere potuto Pt_6
compiutamente replicare alle memoria di replica depositate dagli attori Parte_4
, , , e
[...] Parte_3 Controparte_2 CP_1 Parte_2
pagina 11 di 28 depositata in data successiva alla propria a seguito dei termini sfalsati che erano stati concessi alle parti.
Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per Parte_1
violazione del proprio diritto di difesa asserendo l'incompatibilità tra il modello di celebrazione dell'udienza con modalità cartolare e la disciplina dell'udienza di discussione di cui all'art. 281 sexies c.p.c. che, a suo dire, necessita indefettibilmente della celebrazione dell'udienza di discussione orale quale momento decisivo per il compiuto esercizio del diritto di difesa.
Con il terzo motivo ha impugnato la sentenza gravata sotto una Parte_1
duplice angolazione sostenendo da un lato l'erroneità del deciso nella parte in cui aveva ritenuto tardiva l'eccezione riconvenzionale di usucapione, a detta del decidente prospettata da proprio difensore, senza piuttosto considerare che egli non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale di usucapione né alcuna eccezione in senso stretto ma unicamente mere difese volte a paralizzare l'avversa domanda negatoria servitutis, e dall'altro per avere il decidente in prime cure per ben tre volte revocato su richiesta di parte attrice , , , Parte_4 Parte_3 Controparte_2 CP_1
e , in spregio al disposto di cui all'art. 177 c.p.c., l'ordinanza
[...] Parte_2
con cui erano state ammesse le proprie istanze istruttorie, non avendo in tal modo inopinatamente dato ingresso all'escussione della prova.
Con il quarto motivo ha censurato il deciso nella misura in cui, Parte_1
adeguandosi pedissequamente a quanto affermato dal c.t.u., aveva ritenuto il proprio manufatto lesivo delle distanze legali, ordinandone la demolizione, ad onta del fatto che nel caso in esame non fosse applicabile l'art. 873 c.c.
considerato che
gli immobili delle parti in causa erano aderenti in linea verticale e non orizzontale e non creavano alcuna intercapedine tra edifici antistanti vietata dalla legge, che le distanze legali tra edifici non si dovevano misurare, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di pagina 12 di 28 Cassazione, in modo radiale ma in modo lineare e che la propria costruzione, sovrastante a quella degli appellati , , Parte_3 Controparte_2 CP_1
e , era stata edificata in data antecedente a quella confinante di
[...] Parte_2
questi ultimi;
il La ha inoltre rilevato che non potesse del pari trovare Pt_1
applicazione l'art. 60 del Regolamento Edilizio del Comune di Augusta, per non essere i cespiti immobiliari oggetto del contendere dotati di pareti finestrate o di pareti di edifici antistanti.
Con il quinto motivo ha censurato il deciso nella parte in cui aveva Parte_1
disposto la di lui condanna al risarcimento del danno in re ipsa ad onta del fatto che il c.t.u., a pagina 36 dell'elaborato peritale, aveva escluso l'esistenza di ogni ulteriore pregiudizio a carico degli attori in primo grado che non fosse ristorabile in forma specifica tramite la rimozione delle opere abusive secondo le prescrizioni dell'elaborato peritale.
Si sono costituiti nel giudizio di appello , , Parte_3 Controparte_2 CP_1
e instando per il rigetto dell'appello e proponendo a loro volta
[...] Parte_2
appello incidentale avverso la sentenza n. 1553 del 2022 emessa dal Tribunale di
Siracusa sulla base dei seguenti quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo gli appellati hanno lamentato l'omessa pronuncia ad opera del
Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda di accertamento della violazione della normativa antisismica a seguito della posa del manufatto eretto e sulla conseguente domanda di condanna dell'appellante alla riduzione in pristino Pt_1
stato, a propria cura e spese, anche per tale violazione: nell'atto di citazione introduttivo del giudizio gli appellati avevano infatti chiesto accertarsi che il nuovo piano in elevazione in corrispondenza della parte originaria del fabbricato definito
“sottotetto non abitabile”, l'ampliamento del fabbricato verso nord per una lunghezza di circa metri lineari 10 e larghezza media di circa metri lineari 4, con parte finale pagina 13 di 28 delimitata da muretti ed infissi metallici rivolti verso l'immobile degli attori, definita
“veranda”, e la scala esterna in muratura, erano stati realizzati in violazione della normativa antisismica prevista dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64, dal decreto ministeriale 24 gennaio 1986 e dalle successive modifiche ed integrazioni e, per l'effetto, avevano chiesto la condanna del alla rimessione in pristino dello Pt_1
stato dei luoghi senza che su tale domanda il Giudice di prime cure avesse proferito alcunché.
Con il secondo motivo di appello incidentale è stata rilevata l'omessa pronuncia ad opera del Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda ex art. 949 c.c. relativa all'accertamento della inesistenza della servitù di posa di stenditoio ai fini dello sciorinamento dei panni che il aveva posizionato sulla nuova costruzione: Pt_1
nell'atto di citazione introduttivo del giudizio era stato infatti allegato che il Pt_1
del tutto illegittimamente aveva realizzato uno stenditoio sul confine con il fondo degli attori, che aggetta sulla terrazza di proprietà di quest'ultimi, come risultava dalla fotografia n. 19 del 29.7.2011 allegata alla relazione di parte a firma del dott. Piazza
Arcangelo nella quale sono raffigurati i panni sciorinati verso l'interno dell'immobile e , con coeva richiesta di condanna del alla rimozione a CP_1 Parte_4 Pt_1
propria cura e spese dello stenditoio illegittimamente apposto dal medesimo, senza che su tali domande il Giudice di prime cure avesse proferito alcunché.
Con il terzo motivo di impugnazione incidentale è stata censurata la statuizione con la quale il Tribunale aveva limitato la pretesa risarcitoria invocata dai proprietari CP_1
nella esigua misura di Euro 10.000,00 e non nella somma richiesta in domanda non inferiore ad Euro 150.000,00, avuto riguardo al tempo trascorso dalla perpetrazione degli abusi, alla mostruosità del manufatto realizzato ed all'ampiezza degli interventi edili effettuati.
pagina 14 di 28 Con il quarto motivo di impugnazione incidentale gli appellati hanno rilevato l'errata liquidazione delle spese di lite del giudizio di prime cure a carico del , nonché Pt_1
la mancata condanna del soccombente alla rifusione delle spese di c.t.u., Pt_1
censurando il fatto che il Tribunale avesse liquidato le spese di lite, nei minimi tariffari, nella misura di Euro 7.000,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge e non avesse posto a carico del soccombente le spese vive sostenute per l'iscrizione Pt_1
a ruolo della causa e nonché il costo della c.t.u. anticipato e pagato dagli stessi appellati: gli appellati pertanto hanno chiesto che il venisse condannato alla integrale Pt_1
rifusione delle spese di lite per il giudizio di primo grado da liquidare nella misura dei valori massimi tariffari con gli aumenti previsti dal D.M. 55/2014 in ragione della pluralità delle parti e dei criteri determinati dall'art. 4 dello stesso decreto, oltre che al rimborso delle spese esenti e delle spese di c.t.u. liquidate in primo grado;
gli appellati infine hanno chiesto la condanna del al pagamento in loro favore di una Pt_1
somma determinata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., ed alla refusione delle spese del giudizio di appello con distrazione di esse in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Radicatosi il contraddittorio, la Corte ha disposto supplemento di c.t.u. soprattutto al fine di accertare l'effettiva rispondenza del manufatto realizzato dal alla Pt_1
normativa antisismica: indi il giudizio è giunto al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni avvenuta il 10 febbraio 2025.
Questi i fatti di causa e le rispettive posizioni difensive delle parti, reputa la Corte di accogliere in parte sia l'appello principale azionato da che l'appello Parte_1
incidentale fatto valere dagli appellati , il tutto nei limiti e per i motivi di CP_1
seguito evidenziati.
Con i primi tre motivi di appello il ha dedotto la nullità della sentenza Pt_1
impugnata per asserite violazione delle norme processuali poste a presidio del proprio pagina 15 di 28 diritto a difesa e del diritto al contraddittorio che, a suo dire, avrebbero inficiato il contenuto della decisione: ad avviso della Corte l'incedere processuale prescelto dal decidente in prime cure non ha cagionato il profilo patologico della sentenza prospettato dall'odierno appellante né ha conculcato il suo diritto di difesa, rientrando sia la scelta di commutare un'udienza fissata per trattazione generica, con termini sfalsati concessi alle parti per deposito di memoria difensiva, in udienza di discussione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. a trattazione scritta, previa nuova concessione alle parti di termine per deposito di note riepilogative sino a cinque giorni prima dell'udienza, sia la scelta di revocare per ben tre volte, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., il provvedimento che aveva statuito in senso conforme ai desiderata di esso appellante sull'ammissione delle prove, sia infine la scelta di non avere ammesso le prove orali per interrogatorio formale e testi dedotte dallo stesso , a seguito della ritenuta Pt_1
tardività dell'eccezione riconvenzionale di usucapione da quest'ultimo asseritamente fatta valere con la comparsa difensiva coeva alla fissazione della prima udienza di trattazione, nell'ambito dei poteri direzionali e di gestione del procedimento civile che il codice di rito assegna al giudice istruttore secondo quanto previsto dagli articoli 174
e 175. Quanto poi all'asserita incompatibilità tra il modello decisorio con discussione orale previsto dall'art. 281 sexies c.p.c. e l'udienza cartolare a trattazione scritta, la
Corte rileva come tale incompatibilità non sussista considerato che la recente Riforma
Cartabia ha generalizzato, ai sensi dell'art. 127 ter del codice di rito civile, la utilizzabilità dello strumento dell'udienza cartolare a trattazione scritta, al ricorrere delle condizioni ivi divisate, per ogni tipologia di adempimento che richieda la fissazione di apposita udienza, ivi compreso la definizione del giudizio mediante discussione orale e contestuale redazione di sentenza all'esito della decisione in camera di consiglio: si consideri comunque che il , al quale era stato assegnato il primo Pt_1
termine sfalsato di giorni 20 per il deposito della propria memoria difensiva, ha avuto pagina 16 di 28 poi la possibilità di replicare alla memoria delle controparti successivamente depositata essendo stato concessogli dal giudice, con provvedimento adottato fuori udienza del giorno 11 luglio 2022, ulteriore termine di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note di trattazione e discussione, di talché non si è concretizzata in alcun modo a suo detrimento la compressione del fondamentale diritto di difesa e la possibilità di replica alla controparte.
Fondato si palesa al contrario il quarto motivo di appello fatto valere dal nella Pt_1
misura in cui ha censurato la sentenza per il fatto che, essendosi adeguata pedissequamente a quanto affermato dal c.t.u., aveva ritenuto la nuova costruzione realizzata lesiva delle distanze legali sì da disporne la demolizione: la Corte condivide l'assunto difensivo del secondo cui nel caso in esame non sia applicabile l'art. Pt_1
873 c.c.
considerato che
gli immobili delle parti in causa non sono frontisti ma sono aderenti in linea verticale sì da non creare alcuna intercapedine tra edifici antistanti, intercapedine la cui realizzazione le norme poste a presidio delle distanze legali mirano ad evitare, ponendosi tale ragionamento in sintonia con quanto affermato dal Supremo
Collegio con la sentenza n. 9649 del 2016 a mente della quale “In tema di limitazioni legali alla proprietà, l'art. 873 c.c., la cui finalità consiste nell'evitare intercapedini dannose, si applica solo all'ipotesi di fabbricati che, sorgendo da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggiano, anche solo in minima parte, onde la distanza tra gli stessi va misurata in modo lineare e non, come invece previsto in materia di vedute, in modo radiale” e con la sentenza n. 10580 del 2019 secondo cui
“Lo scopo del limite imposto dall'art. 873 c.c. è quello di impedire la formazione di intercapedini nocive, sicché la norma cennata non trova giustificazione se non nel caso che i due fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farle avanzare verso il confine in linea retta, si incontrino almeno in un punto”; nel caso in esame, come si pagina 17 di 28 evince dal corredo fotografico allegato alla c.t.u., la costruzione del , che tra Pt_1
l'altro è stata eretta prima del fabbricato di proprietà degli appellati, in parte poggia sul lastrico solare di quest'ultimo, non ergendosi rispetto a quest'ultimo in senso opposto rispetto alla linea di confine, ed in parte prosegue in modo ortogonale su di un piano rialzato rispetto all'immobile , con la conseguenza che, non avendosi alcuna CP_1
intercapedine da evitare, le norme sulle distanze legali devono restare fuori gioco.
In accoglimento del quarto motivo di appello, pertanto, devesi riformare il capo della sentenza impugnata che ha accertato la violazione delle distanze legali ad opera della costruzione realizzata dal e che ne ha disposto per tale motivo la demolizione. Pt_1
Quanto al quinto motivo di impugnazione della sentenza gravata in tema di liquidazione del danno in favore degli odierni appellati, la Corte ne riserva il vaglio unitamente al terzo speculare motivo di appello incidentale proposto dagli appellati
, non senza anticipare che esso del pari merita accoglimento vuoi a seguito CP_1
della riforma dell'ordine di demolizione del manufatto per i motivi sopra riportati, vuoi a seguito di quanto affermato a pagina 36 dell'elaborato peritale dal c.t.u. il quale ha escluso l'esistenza di ogni ulteriore pregiudizio a carico degli appellati - attori in primo grado - che non fosse ristorabile in forma specifica a seguito della rimozione delle opere abusive, stante viepiù il totale stato di abbandono in cui versa l'immobile di proprietà disabitato ed inutilizzato da anni. CP_1
Occorre a questo punto vagliare i quattro motivi dell'appello incidentale incoato dai convenuti : di essi, meritevole di accoglimento si palesa unicamente il secondo CP_1
motivo di doglianza, il tutto per i motivi di seguito evidenziati.
Con il primo motivo di appello incidentale i convenuti appellati hanno rilevato la palese violazione dell'art. 112 c.p.c. in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per non essersi il giudice di prime cure in alcun modo pronunciato sulla domanda di accertamento della violazione della normativa antisismica, a seguito della posa della pagina 18 di 28 nuova costruzione realizzata dal , e sulla conseguente domanda di condanna Pt_1
di quest'ultimo alla riduzione in pristino stato, a propria cura e spese, anche per tale violazione: la Corte rileva come effettivamente su tale domanda non vi sia stata alcuna statuizione in sentenza, non avendo il decidente in prime cure neanche dato contezza della percezione della domanda tramite la declaratoria di assorbimento della stessa a seguito dell'accoglimento della coeva domanda di accertamento delle distanze legali e di condanna al ripristino, il che obbliga a vagliare tale domanda nella presente sede.
La Corte reputa di dovere disattendere nel merito tale domanda avuto riguardo alle seguenti considerazioni:
1) Se si legge la comparsa di costituzione in primo grado e la memoria ex art. 183,
sesto comma, n. 1 c.p.c. depositate dai in primo grado, si noterà come CP_1
la asserita violazione delle disposizioni antisismiche, la cui affermazione involge sei righe di contenuto per ciascun atto, sia stata genericamente prospettata;
del pari generico si palesa su tale specifico punto il quesito conferito al c.t.u. ing.
, avendo il decidente in prime cure ammesso la c.t.u. al fine di valutare Per_2
indistintamente tutte le doglianze attoree;
2) Con la c.t.u. redatta in prime cure il perito dell'Ufficio, dopo avere descritto tulle le opere realizzate nella nuova costruzione “a filo con la muratura originaria”
(pagina 23 dell'elaborato peritale) ed avere ripercorso tutti i titoli abilitativi concessi al il cui manufatto, sotto il profilo della regolarità sismica, non Pt_1
presenta alcuna criticità avuto riguardo al tempo di effettuazione dei lavori e della normativa all'epoca vigente, ha rilevato che il ha “parzialmente Pt_1
inglobato porzione della costruzione degli attori nella propria struttura” con particolare riguardo “allo spanciamento della muratura di tamponamento dell'edificio del , rilevata sul confine est, che si addossa interamente Pt_1
sul lastrico solare della proprietà – (pagina 23 CP_1 Parte_4
pagina 19 di 28 dell'elaborato peritale), sostenendo alla pagina successiva che “Trattandosi di un ispessimento alla base della parete, probabilmente realizzata per rinforzare la nuova struttura, la stessa tende a scaricare una parte del peso della sopraelevazione sul solaio degli istanti, creando verosimilmente un pregiudizio dal punto di vista statico. Ciò precisato, avendo rilevato che la stessa sconfina, poggiandosi sistematicamente sulla proprietà ed inglobandone una CP_1
porzione di parapetto, si conclude che la stessa debba altresì essere demolita.”: si noterà come il c.t.u. non spieghi in cosa sia consistita la violazione della normativa antisismica, desumendone piuttosto l'esistenza per il fatto del semplice sconfinamento della proprietà sul manufatto dei Pt_1 Parte_7
;
[...]
3) In sede di supplemento di c.t.u. disposto nel presente giudizio ed in evasione al quinto quesito demandatogli sempre allo scopo di meglio chiarire la sussistenza delle asserite violazioni e di eventualmente individuare, in caso di accertamento delle paventate lesioni, accorgimenti idonei ad evitare la demolizione, il c.t.u. ha affermato che “Nel corso degli anni l'odierno appellante ha acquisito due distinte autorizzazioni dal Genio Civile di Siracusa in merito alla realizzazione di manufatti in c.a. e precisamente: - L'autorizzazione del 25/03/1994 (prat.
16437-64, prot. 2007/94) con la quale la ditta ha presentato il progetto Pt_1
di miglioramento sismico del fabbricato di c.da Monte Celona, a firma dell'Arch. . Si precisa che il suddetto titolo è stato ottenuto Per_1
successivamente all'accertamento e al sequestro delle opere da parte della
Guardia di Finanza di Augusta per l'assenza di apposita autorizzazione alla realizzazione di opere in c.a. ai sensi della L. 02/02/1974 n. 64 e al D.M.
24/01/1986. - L'autorizzazione del 21/11/2011 (prat. 12403-64, prot. 249040) con la quale la ditta ha presentato il progetto di sostituzione di un Pt_1
pagina 20 di 28 solaio e della copertura dell'immobile del fabbricato di c.da Monte Celona, a firma dell'Arch. . Si precisa che il suddetto titolo è stato rinvenuto CP_3
dallo scrivente CTU a seguito dell'ulteriore accesso agli atti eseguito presso gli archivi del Genio Civile di Siracusa in data 06/12/2023. Di conseguenza, avendo ottenuto il parere positivo dall'Ente preposto al rispetto della normativa antisismica dell'epoca, entrambi i progetti in questione devono formalmente ritenersi adeguati e rispondenti ai requisiti richiesti, in relazione alla rappresentazione grafica fornita dai progettisti, a meno di evidenziare che
i documenti allegati all'autorizzazione del 25/03/1994 non riportano i calcoli
e i particolari costruttivi della scala esterna in c.a. Chiarito quanto sopra, sebbene gli edifici delle parti fossero preesistenti alla normativa sopra indicata
e pertanto non potevano rispettare le prescrizioni di legge, è innegabile che, nel momento in cui parte appellante ha eseguito gli interventi ha comunque parzialmente inglobato porzione della costruzione degli appellati nella propria struttura. Il CTU si riferisce in particolar modo alla strombatura
(spanciamento) della muratura di tamponamento dell'edificio del , Pt_1
rilevata sul confine est, che si addossa interamente sul lastrico solare della proprietà . Trattandosi di un ispessimento alla base della Controparte_4
parete, probabilmente realizzata per rinforzare la nuova struttura, la stessa tende a scaricare una parte del peso della sopraelevazione sul solaio degli istanti, creando verosimilmente un pregiudizio dal punto di vista statico. E' plausibile che in caso di sisma, sebbene i due edifici delle parti in causa si trovino su piani diversi ma solidarizzati alle estremità (testa/piede), la risposta delle strutture sia univoca, comportandosi come un'unica entità edilizia. E' infine altrettanto verosimile che in caso di sisma sussultorio il piede dell'edificio possa esercitare un'azione di martellamento (pumping) Pt_1
pagina 21 di 28 sul solaio della proprietà , che deve tenersi in conto nell'azione CP_1
prodotta dal sisma. Si chiarisce, tuttavia, che lo scrivente CTU non può procedere alle verifiche e ai calcoli delle strutture che richiede codesta spettabile Corte d'Appello, per l'assenza dei dati necessari alla elaborazione degli stessi”: il supplemento peritale, dopo avere constatato che anche il sottotetto realizzato dal era divenuto conforme alle disposizioni del Pt_1
regolamento urbanistico del Comune di Augusta che aveva innalzato, sin dal
2006, l'altezza massima per i sottotetti ad un valore limite non superiore a 2,40 metri, e dopo avere ribadito la conformità dei progetti alla normativa antisismica allora in vigore, ha paventato “che in caso di sisma sussultorio il piede dell'edificio possa esercitare un'azione di martellamento sul solaio Pt_1
della proprietà , che deve tenersi in conto nell'azione prodotta dal CP_1
sisma” senza però avere mai affermato e motivato, se non in termini di plausibilità, l'esistenza delle sbandierate violazioni antisismiche le quali non hanno trovato positivo accertamento, non potendosene desumere semplicisticamente la presenza a seguito dell'acclarato “ispessimento alla base della parete realizzata per rinforzare la nuova struttura del che tende Pt_1
a scaricare una parte del peso della sopraelevazione sul solaio degli istanti”.
Queste le risultanze della c.t.u. e le posizioni difensive delle parti, la Corte non ignora l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione a mente della quale “In materia di edilizia nelle zone sismiche, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9, della l. n. 1684 del 1962, il proprietario dell'edificio contiguo ha diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, con la riduzione in pristino, gravando sulla parte
pagina 22 di 28 interessata a evitare la demolizione l'onere di provare l'esistenza degli accorgimenti tecnici che consentano la messa in sicurezza della costruzione, scongiurandone
l'abbattimento” (si veda l'ordinanza n. 4454 del 14/02/2019), arresto che ribalta l'onere della prova circa l'esistenza di eventuali accorgimenti che consentano la messa in sicurezza della costruzione, sì da scongiurare la demolizione, in capo a chi ha realizzato nuove opere e voglia evitarne l'abbattimento, unicamente in presenza di una concreta prospettazione di violazioni alle prescrizioni dettate dall'art. 9, della legge n. 1684 del
1962, nella specie non indicate né dalla parte appellata né dal c.t.u. ma CP_1
semplicemente affermate come una petizione di principio rimasta indimostrata.
Ad avviso della Corte poi meritevole di rettifica si palesa l'esegesi effettuata dalla difesa degli odierni appellati su quanto affermato dal c.t.u. secondo cui “i documenti allegati all'autorizzazione del 25/03/1994 non riportano i calcoli e i particolari costruttivi della scala esterna in c.a.”, affermazione che a suo dire denoterebbe carenze nella redazione del progetto a corredo della richiesta dell'autorizzazione al Genio
Civile: tale ultima asserzione è da disattendere se si leggono gli allegati alla suddetta autorizzazione rilasciata dall'Ufficio in data 25/3/1994, notandosi nel testo la presenza dei calcoli strutturali che davano atto della contezza dei carichi indotti sulla muratura sottostante e su tutti i comportamenti tecnicamente evincibili della stessa nel corso di eventuali eventi sismici, sempre avuto riguardo alle norme tecniche vigenti all'epoca della presentazione del progetto per l'acquisizione del nulla osta, il che porta a dire che i documenti allegati hanno unicamente omesso “i calcoli e i particolari costruttivi della scala esterna in c.a.” senza che tale unica omissione possa concretizzare la presenza di violazione delle disposizioni antisismiche e determinare l'abbattimento della nuova costruzione.
In definitiva, rilevata l'omessa pronuncia del giudice di primo grado, sia la domanda di accertamento della violazione della normativa antisismica, a seguito della posa della pagina 23 di 28 nuova costruzione realizzata dal , sia la conseguente domanda di condanna di Pt_1
quest'ultimo alla riduzione in pristino stato, a propria cura e spese, vanno disattese stante la mancata prova delle asserite violazioni.
Con il secondo motivo di appello incidentale i hanno del pari rilevato l'omessa CP_1
pronuncia ad opera del Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda ex art. 949 c.c. relativa all'accertamento della inesistenza della servitù di posa di stenditoio ai fini dello sciorinamento dei panni che il aveva posizionato sulla Pt_1
nuova costruzione: nell'atto di citazione introduttivo del giudizio era stato infatti allegato che il del tutto illegittimamente aveva realizzato uno stenditoio sul Pt_1
confine con il fondo degli attori, che aggetta sulla terrazza di proprietà di quest'ultimi, come risultava dalla fotografia n. 19 del 29.7.2011 allegata alla relazione di parte a firma del dott. Arcangelo Piazza nella quale sono raffigurati i panni sciorinati verso l'interno dell'immobile e , con coeva richiesta di condanna del CP_1 Parte_4 [...]
alla rimozione a propria cura e spese dello stenditoio illegittimamente apposto Pt_1
dal medesimo, senza che su tali domande il Giudice di prime cure avesse proferito alcunché.
Il motivo è da accogliere stante il silenzio serbato sul punto ad opera del decidente in prime cure il quale è incorso in omessa pronuncia, posto che il nel posare Pt_1
l'esecrato stenditoio ha palesemente violato gli artt. 908 e 913 c.c. in tema di scolo di acque come interpretati dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “Poiché, ai sensi degli artt. 908 e 913 c.c., salvo diverse ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo delle acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti dall'esercizio di attività umane (come, ad esempio, dallo scorinio di panni stesi mediante sporti sul fondo alieno) può essere legittimamente esercitato
pagina 24 di 28 soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc o comunque - ove connesso alla realizzazione di un balcone aggettante sull'area di proprietà del vicino - sia stato esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto reale. Infatti, l'apertura di un balcone non può che integrare una servitù avente un duplice oggetto (la parziale occupazione dello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, in deroga alle facoltà dominicali di cui all'art. 840 comma secondo cod. civ., e il diritto di veduta e di affaccio in deroga alle distanze prescritte dall'art. 905 cod. civ.), ma non anche le diverse facoltà esercitate in deroga a uno dei principi informatori della proprietà fondiaria dei quali gli artt. 908 e 913 c.c. sono espressione” (si veda la sentenza n. 7576 del 28/03/2007: sulla stessa liena d'onda la ordinanza n. 11827 del 02/05/2024 a mente della quale “Ai sensi degli artt. 908 e 913
c.c., salvo diversa ed espressa convenzione, il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc”), con la conseguenza che deve essere ordinata la demolizione dello stenditoio aggettante sul lastrico solare della proprietà in mancanza di alcun titolo che ne abiliti la CP_1
presenza in loco.
Da disattendere si palesa poi il terzo motivo dell'appello incidentale proposto dai che hanno censurato il Tribunale nella misura in cui aveva limitato la pretesa CP_1
risarcitoria da loro invocata nella esigua misura di Euro 10.000,00 e non nella somma richiesta in domanda pari al almeno Euro 150.000,00, avuto riguardo al tempo trascorso dalla perpetrazione degli abusi ed all'ampiezza degli interventi edili effettuati: tale motivo, da trattare congiuntamente al quinto motivo di appello principale azionato da in quando speculare a quest'ultimo, va Parte_1
pagina 25 di 28 disatteso sia per il fatto che con il presente provvedimento sono state rigettate le domande di demolizione, sia per il fatto che, comunque, a pagina 36 dell'elaborato peritale il c.t.u. ha escluso l'esistenza di ogni ulteriore pregiudizio a carico degli attori in primo grado che non fosse ristorabile in forma specifica tramite la rimozione delle opere abusive secondo le prescrizioni dell'elaborato peritale. Consegue che, in riforma della sentenza appellata, vada disattesa la domanda di risarcimento del danno accolta in prime cure in favore dei . CP_1
Da disattendere si palesa infine il quarto motivo dell'appello incidentale proposto dai in punto spese di lite e richiesta di condanna del per lite temeraria ex CP_1 Pt_1
art. 96 c.p.c., istanze che presupponevano l'accoglimento delle domande di demolizione le quali, come visto, sono state disattese.
Esigenze di motivazione inducono la Corte a rilevare che le residue domande azionate dalla proprietà e hanno acquisito autorità di cosa giudicata, stante Parte_4 CP_1
l'omessa impugnazione del , nei termini di seguito evidenziati: Pt_1
1) Domanda di condanna del a riportare al pristino stato le grondaie, i Pt_1
pluviali ed i tubi allocati nella nuova costruzione a distanza inferiore a due metri come disposto dall'art. 889 c.c.: tale domanda, indicata al primo capoverso della pagina 6 della sentenza, non è stata impugnata dal soccombente ed è Pt_1
passata in giudicato;
2) Domanda di condanna del ad eliminare la recinzione che corre tra le Pt_1
due proprietà ed a riportare al pristino stato il pozzo comune: tale domanda, oggetto di vaglio all'ultimo capoverso della pagina 5 della sentenza, non è stata impugnata dal soccombente ed è passata in giudicato;
Pt_1
3) Domanda di condanna alla riduzione in pristino stato unicamente con riferimento alle vedute realizzate con l'ampliamento dell'immobile in spregio all'art. 905
pagina 26 di 28 c.c.: tale domanda, indicata al secondo capoverso della pagina 6 della sentenza, non è stata impugnata dal soccombente ed è passata in giudicato;
Pt_1
4) Rigetto della domanda di condanna del alla riduzione in pristino stato Pt_1
delle vedute sussistenti al 1992: tale domanda, indicata al secondo capoverso della pagina 6 della sentenza, non è stata impugnata dai soccombenti odierni appellati ed è passata in giudicato. CP_1
Da notare infine come le statuizioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) rendano non più attuale e meritevole di accoglimento la reiterata richiesta di ammissione dei mezzi di prova ad opera del al fine di dimostrare la presenza delle vedute sul proprio Pt_1
immobile “da tempo immemorabile”, e ciò considerato la definitività dell'accertamento ivi menzionato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte reputa di doverle compensare interamente tra le parti di causa stante la loro soccombenza reciproca e la oggettiva difficoltà fattuale e giuridica delle questioni affrontate;
il costo della c.t.u. va ripartito in solido tra parte appellante e parte appellata in parti eguali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1211/2022 R.G., così provvede;
1. In accoglimento del quarto motivo di appello fatto valere da Parte_1
ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1553 del 2022, pubblicata il 25 luglio 2022, rigetta la domanda di condanna alla demolizione della nuova costruzione realizzata da azionata da Parte_1 Parte_3
, , e;
[...] Controparte_2 CP_1 Parte_2
pagina 27 di 28 2. In accoglimento del quinto motivo di appello fatto valere da Parte_1
ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1553 del 2022, pubblicata il 25 luglio 2022, rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno azionata da , , e Parte_3 Controparte_2 CP_1 Pt_2
avverso ;
[...] Parte_1
3. In accoglimento del secondo motivo di appello incidentale fatto valere da
, , e ed in Parte_3 Controparte_2 CP_1 Parte_2
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1553 del 2022, pubblicata il 25 luglio 2022, condanna alla rimozione, a propria Parte_1
cura e spese, dello stenditoio aggettante la terrazza di proprietà di Parte_3
, , e;
[...] Controparte_2 CP_1 Parte_2
4. Rigetta i rimanenti motivi dell'appello principale proposto da Parte_1
e dell'appello incidentale proposto da , , Parte_3 Controparte_2
e ; CP_1 Parte_2
5. Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio tra le parti di causa;
6. Pone in via solidale le spese della c.t.u., nella misura già liquidata, per metà a carico di parte appellante e per la residua metà a carico di parte Parte_1
appellata , , e . Parte_3 Controparte_2 CP_1 Parte_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 15 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1211/2022
PROMOSSA DA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in via Megara n. 77 Parte_1 C.F._1 in Augusta presso lo studio dell'avv. Nunzio Perrotta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: ), (c.f.: ) CP_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
e (c.f.: ), rappresentate e difese, unitamente e Parte_3 C.F._4 disgiuntamente, in forza di procura in atti dagli avv. con studio in Catania al CP_1
Corso Italia n. 13 e con studio in Augusta, Via Cristoforo Colombo n. 24 Parte_2
APPELLATE ED APPELLANTI INCIDENTALI
E CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato ad Augusta in Via Controparte_2 C.F._5
Megara n. 137 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sarcià che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 28 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, , , e Parte_4 Parte_3 Controparte_2 CP_1 Pt_2
, premesso di essere comproprietari di un immobile con annesso terreno
[...]
pertinenziale sito in Augusta, contrada Monte Pergola, individuato al N.C.E.U. del
Comune di Augusta al foglio 45, particella 246, zona censuaria 1, Categoria A7, classe
2, hanno citato in giudizio , quale proprietario dell'immobile limitrofo Parte_1
confinante ad ovest del proprio cespite, esponendo che l'immobile di proprietà
[...]
, in origine composto da soli due vani, terrazzino ed accessorio adibito a fienile Pt_1
con corte di pertinenza esclusiva, aveva conservato la conformazione originaria sino al
1991 allorché il Comune di Augusta autorizzò lavori di svellimento e sostituzione della copertura con travi di legno perlinato, guaina e tegole, realizzazione di un controsoffitto in legno, sostituzione e rifacimento degli impianti tecnologici e sanitari, rifacimento degli intonaci, svellimento e rifacimento della pavimentazione, nonché varie opere di finitura e tinteggiatura;
che, a seguito dell'accertamento di opere eseguite in difformità alle prescrizioni autorizzative, aveva presentato in data Parte_1
28 maggio 1992 istanza di autorizzazione in sanatoria da cui si evinceva che quanto realizzato in violazione di legge comprendeva la sopraelevazione di metri lineari 1,70 al piano di gronda del fabbricato in corrispondenza della parte originaria, con creazione di un nuovo piano in elevazione e conseguente incremento del volume e della superficie calpestabile, creazione di nuove finestre rivolte verso l'immobile di proprietà e , nonché l'ampliamento del fabbricato verso nord per Parte_4 CP_1
una lunghezza di circa metri lineari 10 e larghezza di circa metri lineari 4, con parte finale delimitata da muretti e infissi metallici rivolti verso l'immobile di proprietà
[...]
e ; che i predetti lavori, sebbene non sanati dal Comune di Augusta, Pt_4 CP_1
erano stati ciononostante autorizzati in data 5 marzo 1994 dall'Ufficio del Genio Civile
pagina 2 di 28 che aveva pertanto consentito al di realizzare sia fabbriche illegittime a ridosso Pt_1
del confine con l'immobile di proprietà e , in violazione delle Parte_4 CP_1
distanze legali e della normativa antisismica, sia l'apertura di nuove vedute verso l'interno dell'immobile di proprietà e che impedivano loro di Parte_4 CP_1
ampliare il proprio fabbricato nella zona nord, sia la erezione di una
contro
-parete a ridosso della parte inferiore della facciata est del fabbricato insistente sul solaio di copertura dell'immobile di proprietà e , sia infine la posa nelle nuove Parte_4 CP_1
parti del fabbricato eretto di grondaie e tubazioni di scarico aggettanti sull'immobile di proprietà e in spregio alle norme sulle distanze legali;
che il Parte_4 CP_1 [...]
aveva altresì effettuato nuova recinzione lungo il confine dei due fondi Pt_1
inglobando il pozzo comune ed impedendo alla proprietà e di farne Parte_4 CP_1
uso; che tali costruzioni avevano violato sia le disposizioni in tema di distanze legali previste dall'art. 873 c.c. e dal regolamento edilizio del Comune di Augusta del 1986 che aveva recepito il D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 che prevede, per gli edifici ricadenti in zone diverse dalla zona “A” quali quelli oggetto di causa, una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, sia le disposizioni antisismiche, con conseguente obbligo di demolizione e di risarcimento del danno in misura non inferiore ad Euro 100.000,00; che le finestre aperte dal , di cui una Pt_1
nella parete sud, due nella parete est, una nella parete nord, nonché le due vetrate con ante apribili nella parete est, tutte aggettanti sul fondo di proprietà e , Parte_4 CP_1
consentivano l'affaccio e la veduta diretta sul loro immobile in spregio a quanto previsto dall'art. 905 c.c. che richiede, ai fini dell'apertura di vedute dirette e di balconi verso il fondo o sopra in tetto del vicino, il rispetto della distanza di un metro e mezzo tra il fondo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette, di talché anch'esse andavano demolite in quanto realizzate in violazione delle norme sulle distanze legali;
che era altresì loro intendimento agire ai sensi dell'art. 949 c.c. al fine pagina 3 di 28 di fare dichiarare l'inesistenza del diritto del a mantenere le vedute Pt_1
illegittimamente aperte a distanza inferiore a quella legale e di ottenere la demolizione altresì dello stenditoio realizzato sul confine con il loro fondo aggettante sulla terrazza di loro proprietà; che il aveva altresì realizzato grondaie e tubazioni aggettanti Pt_1
sulla loro proprietà in spregio a quanto previsto dall'art. 889 c.c. che richiede l'osservanza della distanza di almeno un metro dal confine, di talché, anche in tal caso, si imponeva ex art. 949 c.c. “la rimozione di tutte le grondaie, pluviali, tubazioni di scarico dei pluviali, di acque luride, di acqua potabile o di gas, verticali od orizzontali, esterne, interrate e/o incassate nei muri, illegittimamente allocate in violazione delle distanze legali prescritta dall'art. 889 c.c.”; che del pari andava rimossa la recinzione posta dal lungo il confine dei due fondi con la quale quest'ultimo aveva Pt_1
inglobato il pozzo comune impedendo alla proprietà e di farne uso. Parte_4 CP_1
Si è costituito nel giudizio di primo grado con comparsa di Parte_1
costituzione e risposta depositata lo stesso giorno della celebrazione della prima udienza datata 15 maggio 2013, contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto delle avverse domande: il convenuto la ha esposto che inconferente Pt_1
era il richiamo all'art. 873 c.c. effettuato dagli attori, nonché il conseguente ordine di demolizione, considerato che le due costruzioni oggetto di causa erano in aderenza con il terrazzo di copertura dell'immobile attoreo posto alla quota delle fondazioni dell'immobile di esso convenuto, sì da rendere inapplicabile la norma sopra richiamata;
che non vi era alcuna prova di violazione della normativa antisismica, stanti i titoli abilitativi ottenuti dalle competenti autorità amministrative a corredo delle opere realizzate;
che, con riferimento all'asserita violazione dell'art. 905 c.c. a seguito della realizzazione di aperture, essa si palesava inesistente atteso che il proprio immobile godeva da tempo immemorabile di servitù di veduta, come si poteva evincere dai titoli di proprietà, e che comunque le aperture realizzate non consentivano l'affaccio sulla pagina 4 di 28 proprietà degli attori;
che nessuna norma impediva la posa dello stenditoio aggettante sulla terrazza degli attori, volto unicamente a fare sciorinare i panni;
che la posa delle tubazioni e delle grondaie non aveva leso l'art. 889 c.c.
considerato che
tali manufatti costituivano meri rifacimenti di scarichi già esistenti;
che la recinzione con cui egli aveva inglobato il pozzo era da ritenere meramente provvisoria ed unicamente volta a proteggere la propria abitazione da sconfinamenti di animali da pascolo;
che, infine, del tutto immotivata si palesava la richiesta di risarcimento del danno non suffragato da alcun elemento fattuale prospettato in atti.
Radicatosi il contraddittorio, la causa si è trascinata per oltre nove anni durante i quali il Tribunale per ben tre volte ha revocato ex art. 177 c.p.c. l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale e della prova per testi ritualmente articolati ed invocati dalla difesa di parte convenuta espletata c.t.u. volta all'accertamento delle Pt_1
doglianze prospettate dalla difesa di parte attrice, il giudizio è giunto al naturale epilogo con l'adozione, ad opera del Tribunale di Siracusa, della sentenza n. 1553 del 2022, pubblicata il 25 luglio 2022, con la quale, dopo avere dato atto delle risultanze degli accertamenti peritali, è stata ordinata sia la demolizione del manufatto di proprietà del convenuto e delle finestre ivi posizionate, nella parte oggetto di ampliamento, Pt_1
in quanto costituente nuova costruzione realizzata in spregio alle distanze legali, sia la eliminazione della recinzione che aveva inglobato il pozzo comune con conseguente ordine di riduzione in pristino, ed è stata infine disposta la condanna del al Pt_1
risarcimento del danno in favore degli attori equitativamente liquidato nella misura di
Euro 10.000,00.
Questo è il corredo motivazionale della sentenza n. 1553 del 2022: “Venivano concessi
i termini ex art. 183 VI c. cpc e veniva all'esito nominato un CTU che accertasse quanto richiesto dalla parte attrice ed egli accertava che nel caso di specie si è in presenza di un ampliamento che ha generato un manufatto diverso dall'originario,
pagina 5 di 28 configurandosi l'ipotesi di una nuova costruzione. Precisando altresì che
l'ampliamento non è da riferirsi al solo sottotetto ma anche al locale veranda (in origine scoperto). Il CTU ha accertato che l'immobile “copre una superficie Pt_1
di circa 170 mq. oltre ripostiglio esterno della superficie di mq. 20”. Comparando la consistenza dell'immobile accertata dal CTU (170 mq + ripostiglio 20 mq) Pt_1
con la consistenza dell'immobile dichiarata nella relazione tecnica Pt_1
illustrativa Prot. 14739 del 28.5.1992 a firma del tecnico del , Arch. Pt_1 Per_1
… il quale descrive l'immobile come un immobile di vecchia costruzione con un piano terra costituito da un corpo di fabbrica principale, con una superficie coperta di mq.
60 e da un locale accessorio separato da una piccola terrazza ed adibito a ripostiglio per mq. 18, può evincersi con estrema facilità come l'immobile del da Pt_1
un'originaria superficie coperta di 60 mq. abbia oggi una superficie coperta di 170 mq. a seguito della edificazione di nuove fabbriche e manufatti che hanno modificato il prospetto, la sagoma e la volumetria originaria dell'immobile. Il CTU, dopo aver descritto lo stato dei luoghi al paragrafo 4.1., dando atto tra l'altro che "in corrispondenza del confine con la proprietà , l'immobile del si CP_1 Pt_1
sopraeleva di un ulteriore piano, poggiandosi in parte ad un preesistente fabbricato, ed in parte (si veda a tal proposito la foto 15 del dossier prodotto dallo scrivente) al terrazzo degli istanti, con uno spanciamento del muro di tamponamento del prospetto est su di un fronte di circa 10,80 ml”, (foto 15 all. 5 relazione CTU), e che “sono inoltre stati individuati ampliamenti del fabbricato in corrispondenza dell'attuale veranda e del locale cucina, in origine spazio aperto destinato a terrazza” Il CTU ha affermato che: “considerato che gli interventi eseguiti da parte convenuta, rientranti nella casistica della ristrutturazione edilizia, hanno in effetti comportato un ampliamento dell'originario fabbricato, si conclude che, trattandosi di nuova costruzione, la stessa sarebbe dovuta essere eseguita alla distanza legale dettata dal
pagina 6 di 28 regolamento comunale (distanza minima assoluta di m. 10,00 tra pareti finestrate o pareti di edifici antistanti)”, ed ancora: “Infatti, se come erroneamente indicato da parte convenuta, gli interventi eseguiti dovrebbero inquadrarsi nell'ambito della manutenzione straordinaria, nessuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio si sarebbero dovute evidenziare, né in termini di aumenti della volumetria né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro. Poiché si
è in presenza di un ampliamento che ha generato un manufatto diverso dall'originario, il CTU ha ritenuto che, configurandosi l'ipotesi di nuova costruzione, ove il fondo finitimo sia già edificato, si deve in ciascun punto osservare il distacco minimo prescritto dal regolamento edilizio;
cosa che di fatto non è avvenuta. Il progetto autorizzato nel 1992 prevedeva, oltre la chiusura della veranda, la realizzazione di un sottotetto dell'altezza media max di metri 2,00, che coerentemente con il disposto di cui all'art. 83 del regolamento edilizio comunale, rendevano tale locale non abitabile
e pertanto non concorrente nella formazione né di nuova superficie, né di nuova volumetria. Tuttavia, con nota del 07/01/1993 l'ufficio tecnico, a seguito di un sopralluogo, rilevava che “le quote relative al sottotetto non abitabile, al colmo e alla linea di gronda, rilevate internamente misurano rispettivamente mt. 2,44 e mt. 1,80”
e quindi non sono conformi al progetto. Il concetto di ampliamento è altresì estendibile alla scala esterna realizzata dal per poter raggiungere il proprio fondo, posto Pt_1
ad una quota inferiore di circa 6,00 mt dal piano stradale, e distante appena 80 cm circa dal confine. Pur non quantificabile come volume, la struttura è comunque idonea ad estendere ed incrementare la consistenza esterna del fabbricato originario, in quanto avente caratteristiche di solidità e di immobilizzazione rispetto al suolo. Si conclude pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, che le opere in oggetto non rispettano in alcun modo le distanze fra costruzioni”. ……….Quanto al merito, la domanda principale merita di essere accolta. Il manufatto realizzato dal
pagina 7 di 28 convenuto viola le norme sulla distanza tra le costruzioni. Invero, ai sensi dell'art.
873 c.c. “Le costruzioni su fondi finitimi se non sono unite o aderenti devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore” ed in particolare dal regolamento edilizio del Comune di
Augusta del 1986, e dall'art art. 9 del D.M. n. 1444 del 02/04/1968 che prevedono una distanza di 10 metri. Pertanto, ordina al convenuto di rimettere in pristino stato
l'immobile, secondo la descrizione di ampliamento nella relazione del CTU, come ampiamente esposto in parte motiva, comprese le scale esterne, a propria cura e spese.
La CTU espletata ha inoltre verificato ed accertato che il pozzo comune inter partes come risulta provato per tabulas, allo stato attuale ricade nella disponibilità esclusiva del Sig. , escludendo gli istanti dal suo possibile utilizzo, avendo il Pt_1 Pt_1
spostato in maniera arbitraria l'originaria posizione della recinzione che correva tra le due proprietà. Ordina, pertanto, al di eliminare la recinzione e riportare Pt_1
al pristino stato il pozzo. Ordina al di riportare al pristino stato le grondaie Pt_1
e pluviali e tubi posti a distanza inferiore a due metri come disposto dall'art. 889 c.c.
Quanto alla realizzazione delle aperture di veduta e di affaccio in violazione delle disposizioni di cui all'art. 905 cc in materia di distanze di veduta il CTU ha rilevato la presenza di numerose aperture insistenti sia sul fronte sud che sul fronte est dell'attuale edificio di parte convenuta che consentono la veduta sulla proprietà
[...]
. Quelle realizzate con l'ampliamento dell'immobile è chiaro che Parte_5
debbano essere eliminate perché in violazione dell'art. 905 c.c. secondo cui: Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. Quanto alle aperture già esistenti nel vecchio fabbricato prima del progetto dell'anno 1992 poiché non vi è prova se tali aperture fossero esistenti prima del progetto del 1992 si rigetta la
pagina 8 di 28 domanda. Quanto alla domanda di risarcimento danni per violazione delle distanze legali essa merita di essere accolta in quanto è in re ipsa il danno subito dalla parte attrice, in conseguenza della violazione delle distanze legali in quanto l'uso della proprietà ne è risultato limitato dall'anno 1992, anno di realizzazione delle opere di ampliamento. In ordine al quantum va liquidato equitativamente e determinato in €
10.000,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo”.
Dopo avere accertato la natura di nuova costruzione del manufatto realizzato a seguito degli interventi posti in essere dal , la sentenza n. 1553 del 2022 ha sposato la Pt_1
tesi del c.t.u. che aveva rilevato la violazione delle distanze legali ed ha ordinato pertanto la demolizione del manufatto secondo le modalità indicate in seno alla c.t.u. senza però avere statuito alcunché sulla del pari avanzata domanda, ad opera degli attori in primo grado, di demolizione del manufatto a seguito della asserita violazione della normativa antisismica;
la sentenza ha altresì disposto l'ordine di demolizione della recinzione eretta dal con cui questi aveva inglobato il pozzo comune, ed Pt_1
ha poi ordinato al “di riportare al pristino stato le grondaie e pluviali e tubi Pt_1
posti a distanza inferiore a due metri come disposto dall'art. 889 c.c.”; quanto alle vedute ricavate dal sul nuovo manufatto la sentenza in esame, dopo avere Pt_1
ritenuto tardiva “l'eccezione di usucapione” fatta valere dal il quale si era Pt_1
costituito nel giudizio di primo grado nello stesso giorno di celebrazione della prima udienza ex art. 183 c.p.c., vecchio conio, ha ordinato la riduzione in pristino stato unicamente con riferimento alle vedute realizzate con l'ampliamento dell'immobile in quanto ricavate in violazione dell'art. 905 c.c., avendo disatteso la medesima domanda di ripristino per quelle presenti nel 1992.
Devesi infine rilevare come la sentenza n. 1553 del 2022 nulla abbia affermato nel dispositivo sulle sorti delle vedute, precedenti o meno le opere effettuate dal , Pt_1
e sulla domanda negatoria servitutis ex art. 949 c.c. azionata dagli attori ai fini della pagina 9 di 28 riduzione in pristino stato, avendo concluso in seno al dispositivo, al terzo alinea, il vaglio delle residue domande degli attori con un criptico “Rigetta tutte le altre domande”.
Quanto all'ammissione delle prove orali richieste dal nei propri atti difensivi, Pt_1
con la sentenza n. 1553 del 2022 il Tribunale ha confermato il contenuto dell'ordinanza datata 15.9.2021 con la quale, a revoca della precedente ordinanza del 15.11.2020, aveva disatteso tutte le istanze istruttorie articolate dal al fine della prova Pt_1
dell'esistenza da tempo immemorabile di vedute sulla proprietà e Parte_4 CP_1
per il fatto che, ad avviso del decidente, “l'eccezione di usucapione è tardiva non essendo stata proposta nella comparsa di risposta e nei termini di cui all'art. 166 cpc, cioè oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione.
L'eccezione di usucapione è un'eccezione in senso stretto. Secondo Tribunale Livorno
n. 329 del 15.4.2020 “... non si può che affermare che l'eccezione di usucapione sia una eccezione in senso stretto poiché qualificata come tale dalla legge. Infatti, in virtù del richiamo di cui all'art. 1165 c.c. si applicano all'usucapione, quale prescrizione acquisitiva, le disposizioni generali sulla prescrizione estintiva, ivi compresa quella sulla non rilevabilità d'ufficio di cui all'art 2938 c.c., dettata appunto nella sezione I del Capo I del titolo V del libro VI rubricata “disposizioni generali”. Ne consegue che tale eccezione deve essere proposta, a pena di decadenza ex art. 167 c.p.c., nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata nel termine di cui all'art 166 c.p.c..” Ed ancora la Suprema Corte così si esprime: “L'eccezione di usucapione è da qualificare come eccezione in senso stretto, la cui rilevabilità d'ufficio
è sottratta al giudice” Cass. Civ. sez. II, 12.10.2007 n. 21484. Infatti i giudici di legittimità hanno sancito il principio per il quale: “La decadenza dalla proposizione di domanda riconvenzionale di usucapione per inosservanza del termine stabilito dall'art. 166 cpc, non impedisce alla stessa di produrre gli effetti di una semplice
pagina 10 di 28 eccezione di usucapione, mirante al rigetto della pretesa attrice “sempre che la costituzione sia comunque avvenuta nel termine utile per proporre le eccezioni”. Cass.
Civ. sez. VI, 4.3.2020 n. 6009”.
La sentenza n. 1553 del 2022 ha infine disposto la condanna del al Pt_1
risarcimento del danno in favore degli attori, danno liquidato in via equitativa nella misura di Euro 10.000,00 e ritenuto sussistente in re ipsa per il fatto che la proprietà degli attori risultava essere stata limitata dall'imponente intervento del sin dal Pt_1
1992 allorché furono realizzate le opere di ampliamento dell'originario manufatto che,
a detta del c.t.u., hanno comportato la erezione di nuove costruzioni.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 1553 del 2022 emessa Parte_1
dal Tribunale di Siracusa facendo leva su cinque motivi di impugnazione di seguito evidenziati.
Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per Parte_1
violazione del proprio diritto di difesa asserendo che il decidente in prime cure, dopo avere inizialmente fissato all'udienza del 30 maggio 2022 successiva udienza al 25 luglio 2022 da svolgersi con trattazione scritta, previa concessione a sé del termine di
20 giorni per il deposito di memoria difensiva ed agli attori di ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memoria di replica, aveva inopinatamente, con provvedimento adottato fuori udienza in data 11 luglio 2022 definito dallo stesso abnorme, Pt_1
trasformato l'udienza del 25 luglio 2022 da mera udienza di trattazione ad udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sempre da svolgersi con trattazione scritta e previa ulteriore concessione alle parti del termine di cinque giorni prima dell'udienza per note di trattazione e discussione: il ha lamentato di non avere potuto Pt_6
compiutamente replicare alle memoria di replica depositate dagli attori Parte_4
, , , e
[...] Parte_3 Controparte_2 CP_1 Parte_2
pagina 11 di 28 depositata in data successiva alla propria a seguito dei termini sfalsati che erano stati concessi alle parti.
Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per Parte_1
violazione del proprio diritto di difesa asserendo l'incompatibilità tra il modello di celebrazione dell'udienza con modalità cartolare e la disciplina dell'udienza di discussione di cui all'art. 281 sexies c.p.c. che, a suo dire, necessita indefettibilmente della celebrazione dell'udienza di discussione orale quale momento decisivo per il compiuto esercizio del diritto di difesa.
Con il terzo motivo ha impugnato la sentenza gravata sotto una Parte_1
duplice angolazione sostenendo da un lato l'erroneità del deciso nella parte in cui aveva ritenuto tardiva l'eccezione riconvenzionale di usucapione, a detta del decidente prospettata da proprio difensore, senza piuttosto considerare che egli non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale di usucapione né alcuna eccezione in senso stretto ma unicamente mere difese volte a paralizzare l'avversa domanda negatoria servitutis, e dall'altro per avere il decidente in prime cure per ben tre volte revocato su richiesta di parte attrice , , , Parte_4 Parte_3 Controparte_2 CP_1
e , in spregio al disposto di cui all'art. 177 c.p.c., l'ordinanza
[...] Parte_2
con cui erano state ammesse le proprie istanze istruttorie, non avendo in tal modo inopinatamente dato ingresso all'escussione della prova.
Con il quarto motivo ha censurato il deciso nella misura in cui, Parte_1
adeguandosi pedissequamente a quanto affermato dal c.t.u., aveva ritenuto il proprio manufatto lesivo delle distanze legali, ordinandone la demolizione, ad onta del fatto che nel caso in esame non fosse applicabile l'art. 873 c.c.
considerato che
gli immobili delle parti in causa erano aderenti in linea verticale e non orizzontale e non creavano alcuna intercapedine tra edifici antistanti vietata dalla legge, che le distanze legali tra edifici non si dovevano misurare, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di pagina 12 di 28 Cassazione, in modo radiale ma in modo lineare e che la propria costruzione, sovrastante a quella degli appellati , , Parte_3 Controparte_2 CP_1
e , era stata edificata in data antecedente a quella confinante di
[...] Parte_2
questi ultimi;
il La ha inoltre rilevato che non potesse del pari trovare Pt_1
applicazione l'art. 60 del Regolamento Edilizio del Comune di Augusta, per non essere i cespiti immobiliari oggetto del contendere dotati di pareti finestrate o di pareti di edifici antistanti.
Con il quinto motivo ha censurato il deciso nella parte in cui aveva Parte_1
disposto la di lui condanna al risarcimento del danno in re ipsa ad onta del fatto che il c.t.u., a pagina 36 dell'elaborato peritale, aveva escluso l'esistenza di ogni ulteriore pregiudizio a carico degli attori in primo grado che non fosse ristorabile in forma specifica tramite la rimozione delle opere abusive secondo le prescrizioni dell'elaborato peritale.
Si sono costituiti nel giudizio di appello , , Parte_3 Controparte_2 CP_1
e instando per il rigetto dell'appello e proponendo a loro volta
[...] Parte_2
appello incidentale avverso la sentenza n. 1553 del 2022 emessa dal Tribunale di
Siracusa sulla base dei seguenti quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo gli appellati hanno lamentato l'omessa pronuncia ad opera del
Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda di accertamento della violazione della normativa antisismica a seguito della posa del manufatto eretto e sulla conseguente domanda di condanna dell'appellante alla riduzione in pristino Pt_1
stato, a propria cura e spese, anche per tale violazione: nell'atto di citazione introduttivo del giudizio gli appellati avevano infatti chiesto accertarsi che il nuovo piano in elevazione in corrispondenza della parte originaria del fabbricato definito
“sottotetto non abitabile”, l'ampliamento del fabbricato verso nord per una lunghezza di circa metri lineari 10 e larghezza media di circa metri lineari 4, con parte finale pagina 13 di 28 delimitata da muretti ed infissi metallici rivolti verso l'immobile degli attori, definita
“veranda”, e la scala esterna in muratura, erano stati realizzati in violazione della normativa antisismica prevista dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64, dal decreto ministeriale 24 gennaio 1986 e dalle successive modifiche ed integrazioni e, per l'effetto, avevano chiesto la condanna del alla rimessione in pristino dello Pt_1
stato dei luoghi senza che su tale domanda il Giudice di prime cure avesse proferito alcunché.
Con il secondo motivo di appello incidentale è stata rilevata l'omessa pronuncia ad opera del Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda ex art. 949 c.c. relativa all'accertamento della inesistenza della servitù di posa di stenditoio ai fini dello sciorinamento dei panni che il aveva posizionato sulla nuova costruzione: Pt_1
nell'atto di citazione introduttivo del giudizio era stato infatti allegato che il Pt_1
del tutto illegittimamente aveva realizzato uno stenditoio sul confine con il fondo degli attori, che aggetta sulla terrazza di proprietà di quest'ultimi, come risultava dalla fotografia n. 19 del 29.7.2011 allegata alla relazione di parte a firma del dott. Piazza
Arcangelo nella quale sono raffigurati i panni sciorinati verso l'interno dell'immobile e , con coeva richiesta di condanna del alla rimozione a CP_1 Parte_4 Pt_1
propria cura e spese dello stenditoio illegittimamente apposto dal medesimo, senza che su tali domande il Giudice di prime cure avesse proferito alcunché.
Con il terzo motivo di impugnazione incidentale è stata censurata la statuizione con la quale il Tribunale aveva limitato la pretesa risarcitoria invocata dai proprietari CP_1
nella esigua misura di Euro 10.000,00 e non nella somma richiesta in domanda non inferiore ad Euro 150.000,00, avuto riguardo al tempo trascorso dalla perpetrazione degli abusi, alla mostruosità del manufatto realizzato ed all'ampiezza degli interventi edili effettuati.
pagina 14 di 28 Con il quarto motivo di impugnazione incidentale gli appellati hanno rilevato l'errata liquidazione delle spese di lite del giudizio di prime cure a carico del , nonché Pt_1
la mancata condanna del soccombente alla rifusione delle spese di c.t.u., Pt_1
censurando il fatto che il Tribunale avesse liquidato le spese di lite, nei minimi tariffari, nella misura di Euro 7.000,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge e non avesse posto a carico del soccombente le spese vive sostenute per l'iscrizione Pt_1
a ruolo della causa e nonché il costo della c.t.u. anticipato e pagato dagli stessi appellati: gli appellati pertanto hanno chiesto che il venisse condannato alla integrale Pt_1
rifusione delle spese di lite per il giudizio di primo grado da liquidare nella misura dei valori massimi tariffari con gli aumenti previsti dal D.M. 55/2014 in ragione della pluralità delle parti e dei criteri determinati dall'art. 4 dello stesso decreto, oltre che al rimborso delle spese esenti e delle spese di c.t.u. liquidate in primo grado;
gli appellati infine hanno chiesto la condanna del al pagamento in loro favore di una Pt_1
somma determinata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., ed alla refusione delle spese del giudizio di appello con distrazione di esse in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Radicatosi il contraddittorio, la Corte ha disposto supplemento di c.t.u. soprattutto al fine di accertare l'effettiva rispondenza del manufatto realizzato dal alla Pt_1
normativa antisismica: indi il giudizio è giunto al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni avvenuta il 10 febbraio 2025.
Questi i fatti di causa e le rispettive posizioni difensive delle parti, reputa la Corte di accogliere in parte sia l'appello principale azionato da che l'appello Parte_1
incidentale fatto valere dagli appellati , il tutto nei limiti e per i motivi di CP_1
seguito evidenziati.
Con i primi tre motivi di appello il ha dedotto la nullità della sentenza Pt_1
impugnata per asserite violazione delle norme processuali poste a presidio del proprio pagina 15 di 28 diritto a difesa e del diritto al contraddittorio che, a suo dire, avrebbero inficiato il contenuto della decisione: ad avviso della Corte l'incedere processuale prescelto dal decidente in prime cure non ha cagionato il profilo patologico della sentenza prospettato dall'odierno appellante né ha conculcato il suo diritto di difesa, rientrando sia la scelta di commutare un'udienza fissata per trattazione generica, con termini sfalsati concessi alle parti per deposito di memoria difensiva, in udienza di discussione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. a trattazione scritta, previa nuova concessione alle parti di termine per deposito di note riepilogative sino a cinque giorni prima dell'udienza, sia la scelta di revocare per ben tre volte, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., il provvedimento che aveva statuito in senso conforme ai desiderata di esso appellante sull'ammissione delle prove, sia infine la scelta di non avere ammesso le prove orali per interrogatorio formale e testi dedotte dallo stesso , a seguito della ritenuta Pt_1
tardività dell'eccezione riconvenzionale di usucapione da quest'ultimo asseritamente fatta valere con la comparsa difensiva coeva alla fissazione della prima udienza di trattazione, nell'ambito dei poteri direzionali e di gestione del procedimento civile che il codice di rito assegna al giudice istruttore secondo quanto previsto dagli articoli 174
e 175. Quanto poi all'asserita incompatibilità tra il modello decisorio con discussione orale previsto dall'art. 281 sexies c.p.c. e l'udienza cartolare a trattazione scritta, la
Corte rileva come tale incompatibilità non sussista considerato che la recente Riforma
Cartabia ha generalizzato, ai sensi dell'art. 127 ter del codice di rito civile, la utilizzabilità dello strumento dell'udienza cartolare a trattazione scritta, al ricorrere delle condizioni ivi divisate, per ogni tipologia di adempimento che richieda la fissazione di apposita udienza, ivi compreso la definizione del giudizio mediante discussione orale e contestuale redazione di sentenza all'esito della decisione in camera di consiglio: si consideri comunque che il , al quale era stato assegnato il primo Pt_1
termine sfalsato di giorni 20 per il deposito della propria memoria difensiva, ha avuto pagina 16 di 28 poi la possibilità di replicare alla memoria delle controparti successivamente depositata essendo stato concessogli dal giudice, con provvedimento adottato fuori udienza del giorno 11 luglio 2022, ulteriore termine di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note di trattazione e discussione, di talché non si è concretizzata in alcun modo a suo detrimento la compressione del fondamentale diritto di difesa e la possibilità di replica alla controparte.
Fondato si palesa al contrario il quarto motivo di appello fatto valere dal nella Pt_1
misura in cui ha censurato la sentenza per il fatto che, essendosi adeguata pedissequamente a quanto affermato dal c.t.u., aveva ritenuto la nuova costruzione realizzata lesiva delle distanze legali sì da disporne la demolizione: la Corte condivide l'assunto difensivo del secondo cui nel caso in esame non sia applicabile l'art. Pt_1
873 c.c.
considerato che
gli immobili delle parti in causa non sono frontisti ma sono aderenti in linea verticale sì da non creare alcuna intercapedine tra edifici antistanti, intercapedine la cui realizzazione le norme poste a presidio delle distanze legali mirano ad evitare, ponendosi tale ragionamento in sintonia con quanto affermato dal Supremo
Collegio con la sentenza n. 9649 del 2016 a mente della quale “In tema di limitazioni legali alla proprietà, l'art. 873 c.c., la cui finalità consiste nell'evitare intercapedini dannose, si applica solo all'ipotesi di fabbricati che, sorgendo da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggiano, anche solo in minima parte, onde la distanza tra gli stessi va misurata in modo lineare e non, come invece previsto in materia di vedute, in modo radiale” e con la sentenza n. 10580 del 2019 secondo cui
“Lo scopo del limite imposto dall'art. 873 c.c. è quello di impedire la formazione di intercapedini nocive, sicché la norma cennata non trova giustificazione se non nel caso che i due fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farle avanzare verso il confine in linea retta, si incontrino almeno in un punto”; nel caso in esame, come si pagina 17 di 28 evince dal corredo fotografico allegato alla c.t.u., la costruzione del , che tra Pt_1
l'altro è stata eretta prima del fabbricato di proprietà degli appellati, in parte poggia sul lastrico solare di quest'ultimo, non ergendosi rispetto a quest'ultimo in senso opposto rispetto alla linea di confine, ed in parte prosegue in modo ortogonale su di un piano rialzato rispetto all'immobile , con la conseguenza che, non avendosi alcuna CP_1
intercapedine da evitare, le norme sulle distanze legali devono restare fuori gioco.
In accoglimento del quarto motivo di appello, pertanto, devesi riformare il capo della sentenza impugnata che ha accertato la violazione delle distanze legali ad opera della costruzione realizzata dal e che ne ha disposto per tale motivo la demolizione. Pt_1
Quanto al quinto motivo di impugnazione della sentenza gravata in tema di liquidazione del danno in favore degli odierni appellati, la Corte ne riserva il vaglio unitamente al terzo speculare motivo di appello incidentale proposto dagli appellati
, non senza anticipare che esso del pari merita accoglimento vuoi a seguito CP_1
della riforma dell'ordine di demolizione del manufatto per i motivi sopra riportati, vuoi a seguito di quanto affermato a pagina 36 dell'elaborato peritale dal c.t.u. il quale ha escluso l'esistenza di ogni ulteriore pregiudizio a carico degli appellati - attori in primo grado - che non fosse ristorabile in forma specifica a seguito della rimozione delle opere abusive, stante viepiù il totale stato di abbandono in cui versa l'immobile di proprietà disabitato ed inutilizzato da anni. CP_1
Occorre a questo punto vagliare i quattro motivi dell'appello incidentale incoato dai convenuti : di essi, meritevole di accoglimento si palesa unicamente il secondo CP_1
motivo di doglianza, il tutto per i motivi di seguito evidenziati.
Con il primo motivo di appello incidentale i convenuti appellati hanno rilevato la palese violazione dell'art. 112 c.p.c. in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per non essersi il giudice di prime cure in alcun modo pronunciato sulla domanda di accertamento della violazione della normativa antisismica, a seguito della posa della pagina 18 di 28 nuova costruzione realizzata dal , e sulla conseguente domanda di condanna Pt_1
di quest'ultimo alla riduzione in pristino stato, a propria cura e spese, anche per tale violazione: la Corte rileva come effettivamente su tale domanda non vi sia stata alcuna statuizione in sentenza, non avendo il decidente in prime cure neanche dato contezza della percezione della domanda tramite la declaratoria di assorbimento della stessa a seguito dell'accoglimento della coeva domanda di accertamento delle distanze legali e di condanna al ripristino, il che obbliga a vagliare tale domanda nella presente sede.
La Corte reputa di dovere disattendere nel merito tale domanda avuto riguardo alle seguenti considerazioni:
1) Se si legge la comparsa di costituzione in primo grado e la memoria ex art. 183,
sesto comma, n. 1 c.p.c. depositate dai in primo grado, si noterà come CP_1
la asserita violazione delle disposizioni antisismiche, la cui affermazione involge sei righe di contenuto per ciascun atto, sia stata genericamente prospettata;
del pari generico si palesa su tale specifico punto il quesito conferito al c.t.u. ing.
, avendo il decidente in prime cure ammesso la c.t.u. al fine di valutare Per_2
indistintamente tutte le doglianze attoree;
2) Con la c.t.u. redatta in prime cure il perito dell'Ufficio, dopo avere descritto tulle le opere realizzate nella nuova costruzione “a filo con la muratura originaria”
(pagina 23 dell'elaborato peritale) ed avere ripercorso tutti i titoli abilitativi concessi al il cui manufatto, sotto il profilo della regolarità sismica, non Pt_1
presenta alcuna criticità avuto riguardo al tempo di effettuazione dei lavori e della normativa all'epoca vigente, ha rilevato che il ha “parzialmente Pt_1
inglobato porzione della costruzione degli attori nella propria struttura” con particolare riguardo “allo spanciamento della muratura di tamponamento dell'edificio del , rilevata sul confine est, che si addossa interamente Pt_1
sul lastrico solare della proprietà – (pagina 23 CP_1 Parte_4
pagina 19 di 28 dell'elaborato peritale), sostenendo alla pagina successiva che “Trattandosi di un ispessimento alla base della parete, probabilmente realizzata per rinforzare la nuova struttura, la stessa tende a scaricare una parte del peso della sopraelevazione sul solaio degli istanti, creando verosimilmente un pregiudizio dal punto di vista statico. Ciò precisato, avendo rilevato che la stessa sconfina, poggiandosi sistematicamente sulla proprietà ed inglobandone una CP_1
porzione di parapetto, si conclude che la stessa debba altresì essere demolita.”: si noterà come il c.t.u. non spieghi in cosa sia consistita la violazione della normativa antisismica, desumendone piuttosto l'esistenza per il fatto del semplice sconfinamento della proprietà sul manufatto dei Pt_1 Parte_7
;
[...]
3) In sede di supplemento di c.t.u. disposto nel presente giudizio ed in evasione al quinto quesito demandatogli sempre allo scopo di meglio chiarire la sussistenza delle asserite violazioni e di eventualmente individuare, in caso di accertamento delle paventate lesioni, accorgimenti idonei ad evitare la demolizione, il c.t.u. ha affermato che “Nel corso degli anni l'odierno appellante ha acquisito due distinte autorizzazioni dal Genio Civile di Siracusa in merito alla realizzazione di manufatti in c.a. e precisamente: - L'autorizzazione del 25/03/1994 (prat.
16437-64, prot. 2007/94) con la quale la ditta ha presentato il progetto Pt_1
di miglioramento sismico del fabbricato di c.da Monte Celona, a firma dell'Arch. . Si precisa che il suddetto titolo è stato ottenuto Per_1
successivamente all'accertamento e al sequestro delle opere da parte della
Guardia di Finanza di Augusta per l'assenza di apposita autorizzazione alla realizzazione di opere in c.a. ai sensi della L. 02/02/1974 n. 64 e al D.M.
24/01/1986. - L'autorizzazione del 21/11/2011 (prat. 12403-64, prot. 249040) con la quale la ditta ha presentato il progetto di sostituzione di un Pt_1
pagina 20 di 28 solaio e della copertura dell'immobile del fabbricato di c.da Monte Celona, a firma dell'Arch. . Si precisa che il suddetto titolo è stato rinvenuto CP_3
dallo scrivente CTU a seguito dell'ulteriore accesso agli atti eseguito presso gli archivi del Genio Civile di Siracusa in data 06/12/2023. Di conseguenza, avendo ottenuto il parere positivo dall'Ente preposto al rispetto della normativa antisismica dell'epoca, entrambi i progetti in questione devono formalmente ritenersi adeguati e rispondenti ai requisiti richiesti, in relazione alla rappresentazione grafica fornita dai progettisti, a meno di evidenziare che
i documenti allegati all'autorizzazione del 25/03/1994 non riportano i calcoli
e i particolari costruttivi della scala esterna in c.a. Chiarito quanto sopra, sebbene gli edifici delle parti fossero preesistenti alla normativa sopra indicata
e pertanto non potevano rispettare le prescrizioni di legge, è innegabile che, nel momento in cui parte appellante ha eseguito gli interventi ha comunque parzialmente inglobato porzione della costruzione degli appellati nella propria struttura. Il CTU si riferisce in particolar modo alla strombatura
(spanciamento) della muratura di tamponamento dell'edificio del , Pt_1
rilevata sul confine est, che si addossa interamente sul lastrico solare della proprietà . Trattandosi di un ispessimento alla base della Controparte_4
parete, probabilmente realizzata per rinforzare la nuova struttura, la stessa tende a scaricare una parte del peso della sopraelevazione sul solaio degli istanti, creando verosimilmente un pregiudizio dal punto di vista statico. E' plausibile che in caso di sisma, sebbene i due edifici delle parti in causa si trovino su piani diversi ma solidarizzati alle estremità (testa/piede), la risposta delle strutture sia univoca, comportandosi come un'unica entità edilizia. E' infine altrettanto verosimile che in caso di sisma sussultorio il piede dell'edificio possa esercitare un'azione di martellamento (pumping) Pt_1
pagina 21 di 28 sul solaio della proprietà , che deve tenersi in conto nell'azione CP_1
prodotta dal sisma. Si chiarisce, tuttavia, che lo scrivente CTU non può procedere alle verifiche e ai calcoli delle strutture che richiede codesta spettabile Corte d'Appello, per l'assenza dei dati necessari alla elaborazione degli stessi”: il supplemento peritale, dopo avere constatato che anche il sottotetto realizzato dal era divenuto conforme alle disposizioni del Pt_1
regolamento urbanistico del Comune di Augusta che aveva innalzato, sin dal
2006, l'altezza massima per i sottotetti ad un valore limite non superiore a 2,40 metri, e dopo avere ribadito la conformità dei progetti alla normativa antisismica allora in vigore, ha paventato “che in caso di sisma sussultorio il piede dell'edificio possa esercitare un'azione di martellamento sul solaio Pt_1
della proprietà , che deve tenersi in conto nell'azione prodotta dal CP_1
sisma” senza però avere mai affermato e motivato, se non in termini di plausibilità, l'esistenza delle sbandierate violazioni antisismiche le quali non hanno trovato positivo accertamento, non potendosene desumere semplicisticamente la presenza a seguito dell'acclarato “ispessimento alla base della parete realizzata per rinforzare la nuova struttura del che tende Pt_1
a scaricare una parte del peso della sopraelevazione sul solaio degli istanti”.
Queste le risultanze della c.t.u. e le posizioni difensive delle parti, la Corte non ignora l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione a mente della quale “In materia di edilizia nelle zone sismiche, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9, della l. n. 1684 del 1962, il proprietario dell'edificio contiguo ha diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, con la riduzione in pristino, gravando sulla parte
pagina 22 di 28 interessata a evitare la demolizione l'onere di provare l'esistenza degli accorgimenti tecnici che consentano la messa in sicurezza della costruzione, scongiurandone
l'abbattimento” (si veda l'ordinanza n. 4454 del 14/02/2019), arresto che ribalta l'onere della prova circa l'esistenza di eventuali accorgimenti che consentano la messa in sicurezza della costruzione, sì da scongiurare la demolizione, in capo a chi ha realizzato nuove opere e voglia evitarne l'abbattimento, unicamente in presenza di una concreta prospettazione di violazioni alle prescrizioni dettate dall'art. 9, della legge n. 1684 del
1962, nella specie non indicate né dalla parte appellata né dal c.t.u. ma CP_1
semplicemente affermate come una petizione di principio rimasta indimostrata.
Ad avviso della Corte poi meritevole di rettifica si palesa l'esegesi effettuata dalla difesa degli odierni appellati su quanto affermato dal c.t.u. secondo cui “i documenti allegati all'autorizzazione del 25/03/1994 non riportano i calcoli e i particolari costruttivi della scala esterna in c.a.”, affermazione che a suo dire denoterebbe carenze nella redazione del progetto a corredo della richiesta dell'autorizzazione al Genio
Civile: tale ultima asserzione è da disattendere se si leggono gli allegati alla suddetta autorizzazione rilasciata dall'Ufficio in data 25/3/1994, notandosi nel testo la presenza dei calcoli strutturali che davano atto della contezza dei carichi indotti sulla muratura sottostante e su tutti i comportamenti tecnicamente evincibili della stessa nel corso di eventuali eventi sismici, sempre avuto riguardo alle norme tecniche vigenti all'epoca della presentazione del progetto per l'acquisizione del nulla osta, il che porta a dire che i documenti allegati hanno unicamente omesso “i calcoli e i particolari costruttivi della scala esterna in c.a.” senza che tale unica omissione possa concretizzare la presenza di violazione delle disposizioni antisismiche e determinare l'abbattimento della nuova costruzione.
In definitiva, rilevata l'omessa pronuncia del giudice di primo grado, sia la domanda di accertamento della violazione della normativa antisismica, a seguito della posa della pagina 23 di 28 nuova costruzione realizzata dal , sia la conseguente domanda di condanna di Pt_1
quest'ultimo alla riduzione in pristino stato, a propria cura e spese, vanno disattese stante la mancata prova delle asserite violazioni.
Con il secondo motivo di appello incidentale i hanno del pari rilevato l'omessa CP_1
pronuncia ad opera del Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda ex art. 949 c.c. relativa all'accertamento della inesistenza della servitù di posa di stenditoio ai fini dello sciorinamento dei panni che il aveva posizionato sulla Pt_1
nuova costruzione: nell'atto di citazione introduttivo del giudizio era stato infatti allegato che il del tutto illegittimamente aveva realizzato uno stenditoio sul Pt_1
confine con il fondo degli attori, che aggetta sulla terrazza di proprietà di quest'ultimi, come risultava dalla fotografia n. 19 del 29.7.2011 allegata alla relazione di parte a firma del dott. Arcangelo Piazza nella quale sono raffigurati i panni sciorinati verso l'interno dell'immobile e , con coeva richiesta di condanna del CP_1 Parte_4 [...]
alla rimozione a propria cura e spese dello stenditoio illegittimamente apposto Pt_1
dal medesimo, senza che su tali domande il Giudice di prime cure avesse proferito alcunché.
Il motivo è da accogliere stante il silenzio serbato sul punto ad opera del decidente in prime cure il quale è incorso in omessa pronuncia, posto che il nel posare Pt_1
l'esecrato stenditoio ha palesemente violato gli artt. 908 e 913 c.c. in tema di scolo di acque come interpretati dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “Poiché, ai sensi degli artt. 908 e 913 c.c., salvo diverse ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo delle acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti dall'esercizio di attività umane (come, ad esempio, dallo scorinio di panni stesi mediante sporti sul fondo alieno) può essere legittimamente esercitato
pagina 24 di 28 soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc o comunque - ove connesso alla realizzazione di un balcone aggettante sull'area di proprietà del vicino - sia stato esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto reale. Infatti, l'apertura di un balcone non può che integrare una servitù avente un duplice oggetto (la parziale occupazione dello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, in deroga alle facoltà dominicali di cui all'art. 840 comma secondo cod. civ., e il diritto di veduta e di affaccio in deroga alle distanze prescritte dall'art. 905 cod. civ.), ma non anche le diverse facoltà esercitate in deroga a uno dei principi informatori della proprietà fondiaria dei quali gli artt. 908 e 913 c.c. sono espressione” (si veda la sentenza n. 7576 del 28/03/2007: sulla stessa liena d'onda la ordinanza n. 11827 del 02/05/2024 a mente della quale “Ai sensi degli artt. 908 e 913
c.c., salvo diversa ed espressa convenzione, il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc”), con la conseguenza che deve essere ordinata la demolizione dello stenditoio aggettante sul lastrico solare della proprietà in mancanza di alcun titolo che ne abiliti la CP_1
presenza in loco.
Da disattendere si palesa poi il terzo motivo dell'appello incidentale proposto dai che hanno censurato il Tribunale nella misura in cui aveva limitato la pretesa CP_1
risarcitoria da loro invocata nella esigua misura di Euro 10.000,00 e non nella somma richiesta in domanda pari al almeno Euro 150.000,00, avuto riguardo al tempo trascorso dalla perpetrazione degli abusi ed all'ampiezza degli interventi edili effettuati: tale motivo, da trattare congiuntamente al quinto motivo di appello principale azionato da in quando speculare a quest'ultimo, va Parte_1
pagina 25 di 28 disatteso sia per il fatto che con il presente provvedimento sono state rigettate le domande di demolizione, sia per il fatto che, comunque, a pagina 36 dell'elaborato peritale il c.t.u. ha escluso l'esistenza di ogni ulteriore pregiudizio a carico degli attori in primo grado che non fosse ristorabile in forma specifica tramite la rimozione delle opere abusive secondo le prescrizioni dell'elaborato peritale. Consegue che, in riforma della sentenza appellata, vada disattesa la domanda di risarcimento del danno accolta in prime cure in favore dei . CP_1
Da disattendere si palesa infine il quarto motivo dell'appello incidentale proposto dai in punto spese di lite e richiesta di condanna del per lite temeraria ex CP_1 Pt_1
art. 96 c.p.c., istanze che presupponevano l'accoglimento delle domande di demolizione le quali, come visto, sono state disattese.
Esigenze di motivazione inducono la Corte a rilevare che le residue domande azionate dalla proprietà e hanno acquisito autorità di cosa giudicata, stante Parte_4 CP_1
l'omessa impugnazione del , nei termini di seguito evidenziati: Pt_1
1) Domanda di condanna del a riportare al pristino stato le grondaie, i Pt_1
pluviali ed i tubi allocati nella nuova costruzione a distanza inferiore a due metri come disposto dall'art. 889 c.c.: tale domanda, indicata al primo capoverso della pagina 6 della sentenza, non è stata impugnata dal soccombente ed è Pt_1
passata in giudicato;
2) Domanda di condanna del ad eliminare la recinzione che corre tra le Pt_1
due proprietà ed a riportare al pristino stato il pozzo comune: tale domanda, oggetto di vaglio all'ultimo capoverso della pagina 5 della sentenza, non è stata impugnata dal soccombente ed è passata in giudicato;
Pt_1
3) Domanda di condanna alla riduzione in pristino stato unicamente con riferimento alle vedute realizzate con l'ampliamento dell'immobile in spregio all'art. 905
pagina 26 di 28 c.c.: tale domanda, indicata al secondo capoverso della pagina 6 della sentenza, non è stata impugnata dal soccombente ed è passata in giudicato;
Pt_1
4) Rigetto della domanda di condanna del alla riduzione in pristino stato Pt_1
delle vedute sussistenti al 1992: tale domanda, indicata al secondo capoverso della pagina 6 della sentenza, non è stata impugnata dai soccombenti odierni appellati ed è passata in giudicato. CP_1
Da notare infine come le statuizioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) rendano non più attuale e meritevole di accoglimento la reiterata richiesta di ammissione dei mezzi di prova ad opera del al fine di dimostrare la presenza delle vedute sul proprio Pt_1
immobile “da tempo immemorabile”, e ciò considerato la definitività dell'accertamento ivi menzionato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte reputa di doverle compensare interamente tra le parti di causa stante la loro soccombenza reciproca e la oggettiva difficoltà fattuale e giuridica delle questioni affrontate;
il costo della c.t.u. va ripartito in solido tra parte appellante e parte appellata in parti eguali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1211/2022 R.G., così provvede;
1. In accoglimento del quarto motivo di appello fatto valere da Parte_1
ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1553 del 2022, pubblicata il 25 luglio 2022, rigetta la domanda di condanna alla demolizione della nuova costruzione realizzata da azionata da Parte_1 Parte_3
, , e;
[...] Controparte_2 CP_1 Parte_2
pagina 27 di 28 2. In accoglimento del quinto motivo di appello fatto valere da Parte_1
ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1553 del 2022, pubblicata il 25 luglio 2022, rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno azionata da , , e Parte_3 Controparte_2 CP_1 Pt_2
avverso ;
[...] Parte_1
3. In accoglimento del secondo motivo di appello incidentale fatto valere da
, , e ed in Parte_3 Controparte_2 CP_1 Parte_2
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1553 del 2022, pubblicata il 25 luglio 2022, condanna alla rimozione, a propria Parte_1
cura e spese, dello stenditoio aggettante la terrazza di proprietà di Parte_3
, , e;
[...] Controparte_2 CP_1 Parte_2
4. Rigetta i rimanenti motivi dell'appello principale proposto da Parte_1
e dell'appello incidentale proposto da , , Parte_3 Controparte_2
e ; CP_1 Parte_2
5. Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio tra le parti di causa;
6. Pone in via solidale le spese della c.t.u., nella misura già liquidata, per metà a carico di parte appellante e per la residua metà a carico di parte Parte_1
appellata , , e . Parte_3 Controparte_2 CP_1 Parte_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 15 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 28 di 28