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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1864/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 973/2025 depositato il 12/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401480822 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401480822 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401480822 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401480822 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, (C.F. CF_Ricorrente_1), residente in [...]), Indirizzo_1 , rappresentata e difesa in proprio, Email_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401480822, emesso in data 28/10/2024, con cui è stato richiesto il pagamento di € 1.452,00 (di cui € 828,28, quale importo totale complessivo accertato;
€ 616,20, quale importo a titolo di sanzioni ed € 7,83, quale importo per spese di notifica), per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti
(Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste e relative alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 (All.
1), di cui ha invocato l'annullamento poichè illegittimo ed afferente a pretesa non dovuta.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio Roma Capitale contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso, di cui ha invocato il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile, nel merito va disatteso.
In base all'art.
6-bis dello Statuto del contribuente, commi 1 e 2 (l. 27.7.2000, n. 212) “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”. Ai sensi delll'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, “Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024”. Invero, l'art. 25 del Regolamento Ta.Ri. ratione temporis applicabile (Delibera Assemblea Capitolina n.
116/2020) prescrive che: “In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15 per cento è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.lgs. n. 472 del 1997”. Ancora, ex art. 27 Regolamento Generale delle Entrate (Delibera Assemblea Capitolina 182/2023) “Il responsabile dell'entrata, ove siano riscontrate omissioni parziali o totali di adempimenti, provvede alla notificazione di un avviso di accertamento in rettifica o d'Ufficio oppure, nei casi di entrate extra-tributarie, di un avviso di pagamento. I suddetti atti devono essere motivati indicando le ragioni in fatto e in diritto che li hanno determinati. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Gli avvisi, sottoscritti dal responsabile dell'entrata, devono contenere, inoltre, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'Organo o dell'Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'Organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Se vengono citate norme di legge o regolamento, il loro contenuto va indicato in calce all'atto”. Dal combinato disposto delle sopracitate disposizioni si evince come, innanzitutto, essendo l'attività di accertamento un procedimento meramente d'ufficio; dunque, de facto assimilabile agli atti “pressoché automatizzati”, potrebbe già rientrare nei casi di esclusione, disciplinati dallo Statuto, in cui non è previsto un contraddittorio col contribuente.
La richiamata disposizione di cui al citato art.
6-bis della legge n. 212 del 2000 è stata oggetto di ulteriori chiarimenti desumibili dalle relative disposizioni attuative emanate con decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze del 24 aprile 2024 (pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2024), ove è prescritto, all'art. 2, comma 2, che “si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione (…)”. Conseguentemente, tali atti - quale l'avviso di accertamento esecutivo impugnato sono pacificamente esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401480822 sottende le autonome e ben distinte obbligazioni tributarie relative ai periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, durante i quali l'Amministrazione ha accertato a carico di Ricorrente_1, ai sensi delle disposizioni e mediante l'utilizzo delle banche dati precisamente riportate nelle premesse e nel prospetto dell'avviso di accertamento esecutivo n.
112401480822, l'omessa presentazione della dichiarazione Ta.Ri. per l'utenza sita in Roma (RM), Indirizzo_2.
L'avviso deve ritenersi pertanto legittimo.
Non è, poi, dimostrato che la stessa sicuramente abbia inoltrato la disdetta al locatore non essendovi prova dell'inoltro e della effettiva ricezione. La missiva a firma dell'asserito locatore è un mero documento proveniente dal terzo non avente valore di prova. Non vi è, infine, il certificato di residenza della stessa.
Sussistono giuste ragioni in considerazione della peculiarità della lite e delle ragioni della decisione per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara le spese integralmente compensate.
Roma 11.11.2025 Il Giudice Monocratico
MA FL FE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 973/2025 depositato il 12/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401480822 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401480822 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401480822 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401480822 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, (C.F. CF_Ricorrente_1), residente in [...]), Indirizzo_1 , rappresentata e difesa in proprio, Email_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401480822, emesso in data 28/10/2024, con cui è stato richiesto il pagamento di € 1.452,00 (di cui € 828,28, quale importo totale complessivo accertato;
€ 616,20, quale importo a titolo di sanzioni ed € 7,83, quale importo per spese di notifica), per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti
(Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste e relative alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 (All.
1), di cui ha invocato l'annullamento poichè illegittimo ed afferente a pretesa non dovuta.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio Roma Capitale contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso, di cui ha invocato il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile, nel merito va disatteso.
In base all'art.
6-bis dello Statuto del contribuente, commi 1 e 2 (l. 27.7.2000, n. 212) “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”. Ai sensi delll'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, “Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024”. Invero, l'art. 25 del Regolamento Ta.Ri. ratione temporis applicabile (Delibera Assemblea Capitolina n.
116/2020) prescrive che: “In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15 per cento è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.lgs. n. 472 del 1997”. Ancora, ex art. 27 Regolamento Generale delle Entrate (Delibera Assemblea Capitolina 182/2023) “Il responsabile dell'entrata, ove siano riscontrate omissioni parziali o totali di adempimenti, provvede alla notificazione di un avviso di accertamento in rettifica o d'Ufficio oppure, nei casi di entrate extra-tributarie, di un avviso di pagamento. I suddetti atti devono essere motivati indicando le ragioni in fatto e in diritto che li hanno determinati. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Gli avvisi, sottoscritti dal responsabile dell'entrata, devono contenere, inoltre, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'Organo o dell'Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'Organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Se vengono citate norme di legge o regolamento, il loro contenuto va indicato in calce all'atto”. Dal combinato disposto delle sopracitate disposizioni si evince come, innanzitutto, essendo l'attività di accertamento un procedimento meramente d'ufficio; dunque, de facto assimilabile agli atti “pressoché automatizzati”, potrebbe già rientrare nei casi di esclusione, disciplinati dallo Statuto, in cui non è previsto un contraddittorio col contribuente.
La richiamata disposizione di cui al citato art.
6-bis della legge n. 212 del 2000 è stata oggetto di ulteriori chiarimenti desumibili dalle relative disposizioni attuative emanate con decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze del 24 aprile 2024 (pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2024), ove è prescritto, all'art. 2, comma 2, che “si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione (…)”. Conseguentemente, tali atti - quale l'avviso di accertamento esecutivo impugnato sono pacificamente esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401480822 sottende le autonome e ben distinte obbligazioni tributarie relative ai periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, durante i quali l'Amministrazione ha accertato a carico di Ricorrente_1, ai sensi delle disposizioni e mediante l'utilizzo delle banche dati precisamente riportate nelle premesse e nel prospetto dell'avviso di accertamento esecutivo n.
112401480822, l'omessa presentazione della dichiarazione Ta.Ri. per l'utenza sita in Roma (RM), Indirizzo_2.
L'avviso deve ritenersi pertanto legittimo.
Non è, poi, dimostrato che la stessa sicuramente abbia inoltrato la disdetta al locatore non essendovi prova dell'inoltro e della effettiva ricezione. La missiva a firma dell'asserito locatore è un mero documento proveniente dal terzo non avente valore di prova. Non vi è, infine, il certificato di residenza della stessa.
Sussistono giuste ragioni in considerazione della peculiarità della lite e delle ragioni della decisione per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara le spese integralmente compensate.
Roma 11.11.2025 Il Giudice Monocratico
MA FL FE