Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 04/02/2026, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02147/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2026, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mencarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto emesso l’11.11.2025, notificato in pari data, con cui la Prefettura di Roma ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e il rigetto dell'istanza di autorizzazione all'ingresso di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. GI ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- parte resistente ha impugnato il decreto emesso dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, dell’11.11.2025, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro e rigettata la domanda di autorizzazione all’ingresso in favore del ricorrente;
- il decreto impugnato è fondato su più elementi e, in particolare, sull’assenza del requisito reddituale richiesto in capo al datore di lavoro originario, nonché sulla mancata allegazione della certificazione di idoneità alloggiativa;
- in merito al requisito economico nulla viene dimostrato in giudizio per superare quanto dedotto dall’amministrazione resistente (tenuto conto anche che la società istante aveva presentato ben 34 istanze di analogo tenore), non bastando al riguardo la sola comunicazione obbligatoria di assunzione; peraltro, proprio con riferimento alla comunicazione UNILAV effettuata dalla -OMISSIS-n data 24.7.2024, c’è da constatare che la stessa risulta superata da una successiva comunicazione con inizio lavoro il 1.8.2024 da parte di altra società; dunque, parte resistente, dal punto di vista formale, risulta aver comunicato l’avvio di un rapporto di lavoro con il datore originario per un arco temporale molto limitato (ovvero per soli otto giorni) senza, tuttavia, fornire alcun ulteriore indizio sull’effettiva instaurazione dell’attività lavorativa sia in ragione della sua irrisoria durata sia per il mancato deposito di buste paga o altra documentazione che ne dia adeguata prova;
- inoltre, anche con riferimento alla certificazione di idoneità alloggiativa nulla è stato provato per superare quanto indicato dall’amministrazione, poiché allegata al ricorso vi è solo una comunicazione di ospitalità, tra l’altro riferita ad un’abitazione sita nel comune di -OMISSIS-a fronte di un nulla osta riferito ad un’attività lavorativa da espletare nel comune di -OMISSIS-
- pertanto, il provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma risulta immune da censure; in effetti, come chiarito dalla giurisprudenza, la revoca del nulla osta non è limitata al riscontro delle sole situazioni impeditive indicate negli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998 - reati c.d. ostativi, uso di documenti contraffatti ed ulteriori ipotesi previste per il lavoro stagionale - ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l’ingresso del lavoratore straniero in Italia, quali, come nel caso di specie, la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro (cfr. di recente TAR Liguria, sez. I, n. 350/2024, nonché TAR Lazio-Roma, sez. I ter, ord. n. 1641/2025), non essendo al riguardo sufficiente quanto dichiarato in udienza dal difensore di parte ricorrente circa i bilanci “capienti” della società datrice di lavoro quando non sussiste – come detto – nemmeno la prova della effettiva instaurazione del rapporto di lavoro; la revoca in questione, infatti, costituisce un atto ascrivibile alla fattispecie della decadenza oppure c.d. revoca sanzionatoria, essendo espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari a monte per l’ottenimento del provvedimento ampliativo; del resto, qualora si accordasse incondizionatamente la possibilità di permanere in Italia ad un cittadino extracomunitario entrato senza i presupposti, grazie ad una procedura che all’epoca posticipava le verifiche, il sistema dei flussi programmati d’ingresso verrebbe scavalcato e, viepiù, si presterebbe a facili elusioni;
- altresì, nella vicenda in oggetto l’amministrazione non poteva neppure rilasciare un permesso per attesa occupazione, perché, in assenza di elementi contrari, deve ritenersi che nella specie vi fosse un’originaria mancanza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro istante e del requisito alloggiativo; d’altra parte, laddove si ritenesse che in caso di insufficienza originaria del reddito del datore di lavoro e della carenza del requisito alloggiativo fosse possibile e, anzi, doveroso il rilascio di permesso di lavoro per attesa occupazione, si priverebbe di ogni rilevanza la previsione che impone il possesso di tali requisiti e, inoltre, ciò, come già indicato al capoverso precedente, si presterebbe a condotte fraudolente volte ad aggirare le norme applicabili in materia;
Ritenuto, per le ragioni sopra descritte, di dover rigettare il ricorso;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la società datrice di lavoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NI, Presidente
GI ME, Referendario, Estensore
Silvia NE, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ME | EL NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.