Ordinanza cautelare 15 maggio 2020
Sentenza 9 marzo 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/03/2021, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2021
N. 00313/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
I.G.A.F. Snc di AL OL SE e AL OL OV, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati OV Sala, Franco Zambelli, Giuseppe Gortenuti, Antonio Sala, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Lavagno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Righetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo - Calle del Paradiso 720;
nei confronti
NO AL LE, AR AR, IA OZ, LI Carpene, Consorzio San Giacomo, Immobili Verona S.n.c. di OS LE e C., Montesei S.r.l., ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Barbara Bissoli, Matteo Zanoni, Marco Scramoncin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
del permesso di costruire n. 31 del 22.5.2014 pratica edilizia n. 94/2014, avente ad oggetto opere di urbanizzazione della lottizzazione di San Giacomo;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 6.10.16:
delle deliberazioni della Giunta Comunale di Lavagno di approvazione e adozione della variante nr. 1 al PUA;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 4.1.2017:
del permesso di costruire n. 19/2016 del 22.7.2016 per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in attuazione del piano urbanistico attuativo denominato "Lottizzazione San Giacomo" dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata con determinazione n. 1736 del 3 maggio 2016 dal dirigente del Servizio S.I.T. e pianificazione della Provincia di Verona relativamente all'intervento per variante al medesimo piano urbanistico attuativo; del parere favorevole alla realizzazione di opere in fascia di rispetto autostradale espresso con atto del responsabile del Settore Appalti e Patrimonio dell'Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a. in data 21 aprile 2016, prot. n. 6229/16 PC/gm/fs, e dell'allegato atto unilaterale di vincolo; della valutazione di compatibilità idraulica del piano urbanistico attuativo rilasciata dal direttore generale del consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta con atto in data 21 aprile 2016, prot. n. 5600; e dell'attestazione di compatibilità del progetto con la linea elettrica rilasciata con atto della Direzione Territoriale Nord Est di Terna Rete Italia in data 16 maggio 2016;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 29.9.2017:
della deliberazione della Giunta Comunale di Lavagno n. 62 in data 3.4.2017 di adozione della variante n. 2 al piano urbanistico attuativo denominato Lottizzazione San Giacomo e della deliberazione della Giunta Comunale di Lavagno n. 92 del 5.6.2017 di approvazione della medesima variante;
quanto ai motivi aggiunti in data 21.03.2020:
del decreto n. 01 del 27 settembre 2019 del responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di Lavagno, notificato alla società ricorrente in data 16 gennaio 2020, avente ad oggetto: Espropriazione immobili per la realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo denominato “Lottizzazione San Giacomo” a favore del Consorzio San Giacomo, nonché degli atti presupposti, in particolare della Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico Edilizia privata – Urbanistica del Comune di Lavagno in data 8 novembre 2018, di determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lavagno, di NO AL LE, AR AR, IA OZ, LI Carpene, Consorzio San Giacomo, Immobili Verona S.n.c. di OS LE e C. e Montesei S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la dott.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio la società IG snc ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune resistente in data 22.05.2014, avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione nell’ambito della lottizzazione denominata “San Giacomo”.
La ricorrente ha, in particolare, dedotto di aver partecipato alla convenzione di lottizzazione relativa al PUA “Lottizzazione San Giacomo”, approvato con deliberazione di Giunta comunale nr. 120 del 2013; in seguito, gli altri proprietari dell’ambito lottizzato avanzavano al Comune richiesta di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel piano, istanza non sottoscritta dalla ricorrente che, anzi, aveva in precedenza comunicato al Comune e agli altri proprietari interessati la propria volontà di non concorrere a sostenere le spese relative a tali opere.
Avverso tale permesso di costruire sono stati sollevati i seguenti motivi di censura:
1) in primo luogo, si lamenta la violazione degli artt. 11 e 20 del DPR 380/2001, giacché, a fondamento dell’istanza di rilascio del titolo a costruire, non vi sarebbe stato il consenso di tutti i proprietari coinvolti dalla lottizzazione;
2) con il secondo motivo si deduce che la motivazione in forza della quale il Comune avrebbe superato l’esistenza di un espresso dissenso da parte della ricorrente al rilascio del titolo sarebbe erronea e illogica, giacché il Comune avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto del mancato consenso di uno dei proprietari, senza sindacarne le ragioni.
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato, altresì, la delibera comunale nr. 11 del 28.01.2016 di adozione della variante nr. 1 al PUA, nonché la seguente delibera di approvazione nr. 81 del 19.05.2016, proponendo avverso tali atti i seguenti motivi di censura:
1) in primo luogo, si lamenta che la variante sarebbe stata approvata su istanza del Consorzio San Giacomo, costituito con convenzione in data 28.10.2015 ai sensi dell’art. 21 L.R. 11/2004 dagli altri proprietari delle aree interessate dalla lottizzazione, tra cui anche i comproprietari pro indiviso dei terreni nella titolarità della ricorrente: in ragione di tale contitolarità, le determinazioni relative alla gestione del bene avrebbero dovuto essere assunte in osservanza delle norme che disciplinano la comunione. In particolare, si afferma, la costituzione del consorzio avrebbe dovuto essere deliberata ai sensi degli artt. 1105 e 1108 c.c., con la partecipazione di tutti i comproprietari ovvero a seguito di un invito a partecipare alla deliberazione rivolto a ognuno di essi;
2) con il secondo motivo si lamenta che il consorzio non sarebbe stato legittimato a presentare proposte di variante dello strumento attuativo;
3) con il terzo motivo si lamenta lo sviamento del potere esercitato dall’Amministrazione, in quanto volto a sanare i vizi dello strumento urbanistico e del titolo edilizio già rilasciato.
Con un secondo atto per motivi aggiunti la ricorrente ha, inoltre, chiesto l’annullamento del permesso di costruire in variante rilasciato dal Comune di Lavagno in data 22.07.2016, dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Provincia di Verona in data 3.05.2016, nonché di alcuni ulteriori atti presupposti, sulla scorta dei motivi di gravame che si indicano di seguito:
1) con il primo motivo si lamenta l’invalidità degli atti gravati in via derivata, in forza dell’illegittimità degli atti impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti;
2) con il secondo motivo si deduce l’illegittimità del permesso di costruire rilasciato ai controinteressati in data 22.07.2016 in ragione della mancanza di una valida ed efficace autorizzazione di Autostrade spa alla realizzazione di opere in fascia di rispetto autostradale: ciò in quanto difetterebbe la sottoscrizione da parte di tutti i proprietari interessati, e in particolare da parte della IG, dell’atto di vincolo richiesto dalla società Autostrade.
Con un terzo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha, inoltre, impugnato le delibere comunali di adozione e approvazione della Variante nr. 2 al PUA, deducendo:
1) con il primo motivo si lamenta l’invalidità degli atti in via derivata, in forza dell’illegittimità degli atti gravati con le precedenti impugnazioni;
2) con il secondo motivo si osserva che le delibere sarebbero affette dai medesimi vizi già prospettati avverso gli atti di adozione e approvazione della prima variante al PUA e, in particolare, dall’illegittima costituzione del consorzio promotore dell’istanza di variante, giacché la contitolarità tra più soggetti di uno dei terreni interessati dalla lottizzazione avrebbe imposto il rispetto delle norme sulla comunione al fine di dar corso a tale costituzione;
3) con il terzo motivo si deduce che al consorzio non competerebbe, comunque, alcun potere di chiedere l’approvazione di una variante;
4) con il quarto motivo si lamenta che gli atti impugnati sarebbero affetti da eccesso di potere per sviamento in quanto volti a rimuovere i vizi di illegittimità propri degli atti precedentemente adottati e in particolare dello strumento urbanistico e del permesso di costruire originariamente rilasciato;
5) con il quinto motivo si deduce l’illegittimità degli atti impugnati in quanto volti all’espropriazione della quota ideale di un bene oggetto di comunione pro indiviso ;
6) con il sesto motivo si lamenta che la costituzione del comparto avrebbe richiesto come presupposto il previo inutile decorso dei termini previsti per l’attuazione del piano, ai sensi dell’art. 20, comma 6, L.R.11/2004;
7) con il settimo motivo si lamenta che la costituzione del consorzio avrebbe dovuto essere preceduta dalla delimitazione del comparto ai sensi dell’art. 21, comma 2, LR 11/2004.
Con un quarto ricorso per motivi aggiunti la società IG ha, infine, impugnato il decreto di esproprio nr. 1/2019 adottato dal Comune in favore del Consorzio San Giacomo e i relativi atti presupposti, sulla scorta dei seguenti motivi di censura:
1) con il primo motivo si lamenta l’illegittimità in via derivata del decreto, in quanto su di essi si ripercuoterebbero i vizi dei provvedimenti già impugnati dalla società IG;
2) con il secondo motivo si deduce l’illegittimità del decreto in quanto prevedrebbe l’espropriazione della quota ideale di un bene immobile unitario, oggetto di communio pro indiviso ;
3) con il terzo motivo si afferma che il decreto di esproprio risulterebbe illegittimo anche per la macroscopica illegittimità della determina con cui è stata fissata l’indennità provvisoria, in quanto definita in un ammontare irrisorio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Lavagno, chiedendo la reiezione dei ricorsi in disamina.
Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati, eccependo l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio e del primo ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse alla relativa proposizione, e domandando, nel merito, che i ricorsi venissero respinti.
Con ordinanza in data 15 maggio 2020 il LEgio respingeva la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, con cui era stata chiesta la sospensione degli effetti del decreto di esproprio impugnato con il quarto ricorso per motivi aggiunti: il Consiglio di Stato, investito dell’appello avverso tale decisione, con ordinanza in data 30.07.2020 ha osservato che le questioni proposte erano tali da necessitare della delibazione propria della fase del merito e, in una prospettiva di bilanciamento degli interessi in gioco, ha ritenuto di accogliere l’appello cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, cpa.
All’udienza in data 14.01.2021, celebratasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Lavagno per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al P.U.A. denominato “Lottizzazione San Giacomo”, nel quale è ricompreso un immobile oggetto di comunione pro indiviso tra la società IG e le società Immobili Verona s.n.c. di OS LE & C. e Montesei s.r.l. Nel corso del giudizio sono stati poi impugnati, mediante la proposizione di quattro distinti ricorsi per motivi aggiunti, le delibere di adozione e approvazione delle varianti nr. 1 e 2 al P.U.A., un successivo permesso di costruire rilasciato nell’anno 2017 dal Comune resistente, il decreto di esproprio delle aree della ricorrente e alcuni atti presupposti.
Sinteticamente ripercorrendo i fatti da cui trae spunto la vicenda in commento, secondo quanto emerge dagli atti depositati, si evidenzia che con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 10 settembre 2013 è stato approvato il P.U.A. denominato “Lottizzazione San Giacomo”.
In data 21 dicembre 2013 tutti i proprietari dei terreni inclusi nel PUA, compresa l’odierna ricorrente, hanno sottoscritto l’annessa convenzione urbanistica ( cfr . doc. 3 della produzione del Comune), impegnandosi con essa alla realizzazione e cessione all’ente delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ambito.
In seguito all’insorgere di alcune difficoltà di ordine finanziario la società IG ha comunicato al Comune e agli altri comproprietari che non intendeva più sostenere le spese relative alle opere di urbanizzazione previste nella convenzione di lottizzazione e che, di conseguenza, non avrebbe richiesto il rilascio del relativo permesso di costruire: tale titolo, tuttavia, veniva rilasciato dal Comune su istanza degli altri proprietari dei terreni inclusi nel piano di lottizzazione.
Ciò premesso, è possibile procedere alla disamina dei ricorsi proposti.
2. In primo luogo, deve rilevarsi l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla relativa disamina, alla luce degli atti successivamente adottati dall’Amministrazione: ciò in forza di quanto dichiarato dalla stessa parte ricorrente in occasione della proposizione del secondo ricorso per motivi aggiunti, e di quanto poi ribadito da quest’ultima nella memoria ex art. 73 cpa.
3. E’ dunque possibile passare all’esame del primo ricorso per motivi aggiunti, con cui si impugnano le delibere comunali di adozione e approvazione della variante nr. 1 al PUA in considerazione.
Con il primo motivo di impugnazione si lamenta che la variante sarebbe stata approvata su istanza del Consorzio San Giacomo, che era stato tuttavia illegittimamente costituito: ciò in quanto le determinazioni relative alla gestione del bene oggetto di comproprietà indivisa tra la ricorrente e i controinteressati avrebbero dovuto essere assunte in osservanza delle norme che disciplinano la comunione, e dunque, con la partecipazione della società IG. L’illegittima costituzione del consorzio, secondo la ricorrente, ridonderebbe in un vizio delle delibere gravate.
La tesi proposta dalla ricorrente si impernia, dunque, sulla circostanza che l’adesione al consorzio da parte delle società comproprietarie dell’immobile della IG rappresenterebbe un atto di disposizione della intera cosa comune, che, pertanto, avrebbe potuto essere adottato solo con l’osservanza del procedimento previsto dagli artt. 1105 e 1108 c.c.
Giova osservare al riguardo che l’art. 21 della L.R. 11/2004, in tema di comparto urbanistico, prevede ai commi 3, 4 e 5:
“ 3. Il comparto si realizza attraverso la costituzione di un consorzio per la presentazione di un unico titolo abilitativo, previa stipula di una apposita convenzione.
4. Il consorzio è costituito dai soggetti interessati rappresentanti almeno il 51% del valore degli immobili del comparto sulla base dell’imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle superfici utili di pavimento esistenti oggetto degli interventi, mediante atto sottoscritto ove, in particolare, sono fissati i criteri per un equo riparto degli oneri e dei benefici secondo quanto stabilito all’articolo 35; dell’avvenuta costituzione è data notizia a tutti i proprietari o aventi titolo compresi nel comparto.
5. Il consorzio, costituito ai sensi del comma 4, ha titolo per procedere all'occupazione temporanea degli immobili dei dissenzienti per l'esecuzione degli interventi previsti, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo, oppure per procedere all'espropriazione degli stessi immobili ai prezzi corrispondenti all'indennità di esproprio ”.
Alla luce della norma richiamata, ed essendo pacifico tra le parti che i proprietari consorziati rappresentano le percentuali richieste dal comma 4, non si ravvisa la lamentata illegittimità.
Peraltro, come già osservato in sede cautelare, l’adesione al consorzio si configura come atto volto ad incidere sulle sole quote ideali del bene nella titolarità dei consorziati; in ogni caso, quand’anche si volesse seguire la tesi della ricorrente, dovrebbe svolgersi una ulteriore considerazione: parte ricorrente lamenta che la delibera di costituzione del consorzio sarebbe stata adottata in violazione delle norme di cui agli artt. 1105 e 1108 c.c.: si assume, in particolare, che la ricorrente non avrebbe partecipato, né sarebbe stata invitata a partecipare, alla deliberazione. Tale prospettazione, tuttavia, implica che la delibera assunta dai comproprietari del bene avrebbe dovuto essere impugnata dinanzi all’A.G.O. per farne valere l’annullabilità, giusto il disposto dell’art. 1109 c.c. In difetto di una pronuncia di annullamento si tratta di una delibera senz’altro efficace.
Di conseguenza, il primo motivo di censura non coglie nel segno.
Con il secondo motivo si lamenta, poi, che il consorzio non sarebbe stato legittimato a presentare proposte di variante dello strumento attuativo.
Occorre, anche in proposito, richiamare il dato normativo, e in particolare l’art. 20 della L.R. 11/2004 nei commi 6 e 13, che prevedono quanto segue relativamente alla formazione del piano e alle procedure per l’approvazione delle relative varianti:
“ 6. I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono redatti e presentati dagli aventi titolo che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell’ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo. Il piano approvato è depositato ed il relativo deposito è notificato ai proprietari dissenzienti nelle forme previste per gli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale. Dopo l’entrata in vigore del piano, l’inutile decorso dei termini previsti per la sua attuazione costituisce titolo per procedere all’espropriazione degli immobili degli aventi titolo dissenzienti secondo le modalità e per gli effetti previsti dall’articolo 21.
(…)
13. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo entro il termine di efficacia del medesimo ”.
Nel caso di specie parte ricorrente non lamenta che i proprietari consorziati non rappresentavano le percentuali che le norme richiamate richiedono tanto per l’approvazione del piano, quanto per le relative varianti (percentuali peraltro corrispondenti a quelle indicate dal già citato art. 21 per la costituzione del consorzio di urbanizzazione): deve, quindi ritenersi che la procedura di variante sia stata promossa nel rispetto delle disposizioni citate, restando irrilevante che i proprietari che hanno assunto tale iniziativa fossero o meno costituiti in consorzio.
Del pari è infondato il terzo motivo di censura, con il quale si lamenta che, con l’approvazione della prima variante al P.U.A. “Lottizzazione San Giacomo”, l’Amministrazione avrebbe esercitato un potere sviato in quanto volto ad emendare vizi propri degli atti precedentemente adottati.
E’ pacifico tra le parti il fatto che l’adozione e l’approvazione della variante in commento siano state, effettivamente, motivate dall’esigenza di adeguare le previsioni del P.U.A. al vincolo derivante dalla fascia di rispetto autostradale non correttamente indicato nella originaria versione del piano, e, dunque, al fine di assicurare che l’edificazione rispettasse la corretta distanza dalla sede autostradale: non si coglie, tuttavia, né viene in alcun modo argomentato, per quali ragioni un intervento correttivo di tale natura, che risulta volto ad assicurare la compatibilità dell’intervento programmato con il vincolo esistente sull’area interessata, implichi un esercizio di potere sviato nel fine, in quanto concretamente volto al perseguimento di interessi diversi da quelli voluti dalla norma attributiva del potere.
In conclusione, il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
4. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la società IG ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune in data 22.7.2016 per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in attuazione del P.U.A. in commento, nonché la correlata autorizzazione paesaggistica e ulteriori atti presupposti.
Con il primo motivo di censura ne viene prospettata l’illegittimità in via derivata come conseguenza dei vizi che affliggerebbero le delibere impugnate con il primo ricorso per motivi aggiunti: alla luce di quanto osservato al punto che precede, il motivo di censura è da ritenersi infondato.
Con un secondo motivo di gravame si osserva, poi, che il permesso di costruire sarebbe illegittimo in mancanza di una valida ed efficace autorizzazione di Autostrade spa alla realizzazione di opere in fascia di rispetto autostradale: ciò in quanto mancherebbe la sottoscrizione da parte di tutti i proprietari interessati, e in particolare da parte della IG, dell’atto di vincolo richiesto dalla società Autostrade tra le prescrizioni imposte all’atto del rilascio dell’autorizzazione in commento.
Al riguardo, deve ritenersi fondata l’eccezione di irricevibilità del motivo di censura prospettata dai controinteressati.
La ricorrente, infatti, fa dipendere l’illegittimità del titolo edilizio prospettata dall’assenza di una efficace autorizzazione alla realizzazione di opere in fascia di rispetto, giacché (quantomeno) la ricorrente non avrebbe sottoscritto l’atto di vincolo richiesto dalla società Autostrade, con ciò determinando la “decadenza” dell’autorizzazione.
Occorre, tuttavia, evidenziare che tale autorizzazione è stata posta a fondamento dell’adozione e dell’approvazione della prima variante al P.U.A., che, come già osservato, ha avuto proprio lo scopo di adeguare le previsioni di piano all’esistenza del vincolo derivante dalla fascia di rispetto autostradale: parte ricorrente, tuttavia, nell’impugnare detta variante con il primo ricorso per motivi aggiunti, e certamente conoscendo già all’epoca l’esistenza dell’autorizzazione (espressamente citata nelle premesse delle delibere comunali) ha omesso di prospettare in quella sede ciò di cui qui si duole. In tal senso, la censura risulta tardiva, non essendo stata tempestivamente rivolta avverso gli atti di adozione e approvazione della variante al P.U.A. che hanno individuato gli interventi di edificazione effettuandi proprio in forza di tale autorizzazione.
Conclusivamente, il secondo ricorso per motivi aggiunti è in parte da respingere e in parte da dichiarare irricevibile.
5. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato le delibere comunali di adozione e approvazione della Variante nr. 2 al PUA: occorre ribadire, in proposito, quanto già osservato con l’ordinanza con cui è stata decisa la domanda cautelare proposta, in via incidentale, dalla società IG, e cioè che il ricorso è stato tardivamente depositato e deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile.
Con la variante in commento, infatti, si è provveduto a “ determinare e delimitare quale comparto urbanistico il relativo ambito territoriale con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione dei terreni dei proprietari dissenzienti, in vista dell’attuazione del Piano Urbanistico Attuativo ” ( cfr . deliberazione n. 62/2017, doc. n. 21 della produzione dei controinteressati): dunque, gli atti impugnati, mediante i quali è stato imposto il vincolo preordinato all’esproprio sui beni della ricorrente, si inseriscono nel procedimento ablatorio avviato dal Comune per la realizzazione delle opere pubbliche ricomprese nel P.U.A. in disamina.
Ne consegue che, in forza della previsione di cui all’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., i termini per il deposito del ricorso di cui all’art. 45 cpa sono dimezzati ( cfr . Tar Lazio, Roma, Sez. II, 5.02.2020 nr. 3118)
Il ricorso in disamina deve, dunque, dichiararsi irricevibile, giacché l’ultima notifica è stata eseguita in data 11.09.2020 mentre il deposito dell’atto è avvenuto in data 29.09.2020 (tali circostanze di fatto non sono state contestate dalla ricorrente).
6. Infine, con il quarto ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato il decreto di esproprio adottato dal Comune di Lavagno in favore dei controinteressati, ed atti presupposti.
Con il primo motivo se ne lamenta l’invalidità, in via derivata, per l’illegittimità degli atti presupposti impugnati con i ricorsi già esaminati: il motivo è infondato. Ciò in ragione dell’irricevibilità del gravame proposto, tramite il terzo ricorso per motivi aggiunti, avverso gli atti impositivi del vincolo preordinato all’esproprio, che sono gli unici atti, tra quelli impugnati nel corso del giudizio, che possono ritenersi effettivamente avvinti da nesso di presupposizione rispetto al decreto di esproprio.
Con il secondo motivo si deduce, inoltre, l’illegittimità di tale decreto in quanto prevedrebbe l’espropriazione della quota ideale di un bene immobile unitario, oggetto di communio pro indiviso .
Anche in proposito, è possibile richiamarsi a quanto già osservato in sede cautelare circa la carenza di interesse alla proposizione della censura, giacché la conseguenza della relativa delibazione positiva, sarebbe quella di imporre alla P.A. di dar corso all’esproprio dell’intero immobile, ivi compresa la quota dell’odierna ricorrente.
In ogni caso, la censura non appare fondata nemmeno nel merito.
In primo luogo, non sono estranei all’ordinamento casi di esproprio della quota di comproprietà indivisa: si pensi alla specifica disciplina dettata sul punto dagli artt. 599-601 c.p.c. e 180-181 disp. att. c.p.c.
Quanto poi all’esproprio per pubblica utilità, l’art. 45 T.U. espropri contempla l’ipotesi della cessione volontaria della quota da parte del comproprietario del bene espropriando in favore della P.A., la quale in tal caso, di conseguenza, darà corso alla procedura ablatoria solo per la parte restante.
Vi è poi da osservare che, a voler seguire la tesi della ricorrente, nel caso in cui il proprietario dissenziente nell’ambito del comparto urbanistico sia titolare di una quota indivisa, non vi sarebbe nessuna possibilità concreta di superarne il dissenso (se non, tutt’al più, ricorrendo inutilmente a procedure ablatorie ad oggetto più esteso).
Neppure risulta possibile, in questa sede, valutare le censure relative all’oggetto del decreto di esproprio, in quanto solo tardivamente introdotte con la memoria ex art. 73 cpa.
Infine, con il terzo motivo si afferma che il decreto di esproprio risulterebbe viziato in ragione della macroscopica illegittimità della determina con cui è stata fissata l’indennità provvisoria, in quanto definita in un ammontare irrisorio.
Il motivo di censura è inammissibile, come eccepito dai controinteressati, per carenza di giurisdizione del Giudice adito in ordine alle controversie inerenti alla quantificazione dell’indennità di esproprio, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a.
7. Conclusivamente: il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla relativa disamina; il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto; il secondo ricorso per motivi aggiunti è in parte da respingere e in parte da dichiarare irricevibile; il terzo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato irricevibile; in parte inammissibile e in parte da respingere, infine, il quarto ricorso per motivi aggiunti.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con condanna di parte ricorrente alla relativa refusione in favore di ciascuna delle altre due parti costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio;
- respinge il primo ricorso per motivi aggiunti;
- in parte respinge e in parte dichiara irricevibile il secondo ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara irricevibile il terzo ricorso per motivi aggiunti;
- in parte respinge e in parte dichiara inammissibile, ai sensi di cui in motivazione, il quarto ricorso per motivi aggiunti.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune resistente e dei controinteressati, che si liquidano in euro 3.000,00 in favore dell’ente, e in euro 3.000,00 in favore dei controinteressati, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO